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Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/09/2024, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza orale, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3163/2023 R.G. lavoro e vertente
TRA
(P.I.: )in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
e domiciliata presso lo studio dell'avvocato Felice Ferrantino
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., con sede in Roma alla via Ciro il Grande n°21 rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Amato
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.11.2023 la società ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 312 20230000312117000, notificato a mezzo PEC in data 05.10.2023, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 4.873,13, a titolo di contributi previdenziali dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo dal 07/2015 al
03/2016, oltre sanzioni e interessi come per legge. Parte ricorrente domandava al Giudice adito, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso d'addebito, e nel merito concludeva per la declaratoria di accertamento negativo del credito vantato dall' e per la CP_1 declaratoria di nullità e/o l'annullamento dell'avviso di addebito opposto. Con provvedimento del 07.12.2023 il Giudice del Lavoro disponeva inaudita altera parte la sospensione dell'esecutività dell'avviso d'addebito opposto. CP_ Si costituiva l' la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione perchè infondata in fatto ed in diritto. Instaurato il contraddittorio, e trattandosi di questioni eminentemente giuridiche e documentate, previo scambio di note in sostituzione d'udienza, la causa veniva decisa come da presente sentenza. L'opposizione è ammissibile, e si rileva fondata per le seguenti ragioni.
In via preliminare, avuto riguardo all'oggetto dell'opposizione (avviso di addebito) pare opportuno evidenziare che il D.L. n. 78/2010 ha mutato il tradizionale sistema di riscossione, non soltanto nel contesto delle imposte, ma anche per i contributi previdenziali.
1 La disposizione dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, rubricata "Potenziamento dei processi di riscossione CP_ dell' , ha introdotto un nuovo sistema di riscossione che interessa le modalità di recupero dei crediti contributivi dell' , prevedendo espressamente al comma 1 che a decorrere dal 1° gennaio CP_1 CP_ 2011 il recupero delle somme dovute all' "a qualunque titolo", anche a seguito di accertamento, CP_ è effettuato attraverso la notifica al debitore di un avviso di addebito, atto dell' con valore di titolo esecutivo.
In base al tenore letterale della norma, l'avviso di addebito viene utilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti. CP_ Non è più necessaria, dunque, la formazione del ruolo da parte dell' e la trasmissione dello stesso al concessionario che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella.
L'atto di determinazione della pretesa (avviso di addebito) e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa (il ruolo) e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata (precetto) sono unificati.
Ne deriva che unico legittimato passivo per l'opposizione avverso l'avviso di addebito – sia per motivi CP_ inerenti il merito della pretesa che per motivi inerenti a vizi formali dell'atto - è l' cui esclusivamente l'opposizione va notificata.
L'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo, acquisendo così natura di atto impositivo e atto esattivo allo stesso tempo.
Con disposizione di coordinamento contenuta nel comma 14 dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010 in esame, il legislatore ha previsto che ogni riferimento contenuto in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento devono intendersi effettuati all'avviso di addebito emesso CP_ dall' contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento.
In questo contesto, ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, l'avviso di addebito, avendo valore di titolo esecutivo e, quindi, di cartella di pagamento, potrà essere opposto dal contribuente nel termine di 40 giorni dalla notifica, davanti al Tribunale, in funzione del Giudice del lavoro, competente in ragione dell'ubicazione della sede dell'Istituto di previdenza che ha emesso l'avviso stesso (nel caso di specie, – sede di Avellino, donde la corretta instaurazione CP_1 dell'opposizione innanzi al Tribunale di Avellino, competente ai sensi dell'art. 444 comma 3 c.p.c.).
L'art. 29 del D.Lgs. n. 46/1999 comma 1 prevede che alle entrate tributarie sottratte alla giurisdizione delle commissioni tributarie, tra cui quelle previdenziali, non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e, pertanto, le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Per quanto riguarda i crediti previdenziali, le forme ordinarie sono quelle disciplinate dall'art. 618 bis c.p.c., che rinvia agli artt. 615 e 617 c.p.c. Pertanto, quando la contestazione riguarda un vizio esclusivamente formale dell'avviso di addebito o del procedimento di esecuzione esattoriale (ad esempio un vizio relativo alla notifica dell'avviso), il rimedio è quello previsto dall'art. 29, D.Lgs. n.
46/1999, cioè l'opposizione agli atti esecutivi che ai sensi dell'art. 617 c.p.c. va proposta, prima che sia iniziata l'esecuzione, a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso. Anche in questo caso è competente il Giudice del lavoro per effetto del richiamo da parte dell'art. 618 bis c.p.c. alle norme previste per le controversie individuali di lavoro.
Ciò premesso, nel caso di specie, posto che il giudice deve pertanto accertare (anche d'ufficio) la tempestività del ricorso, perché il mancato rilievo dell'eventuale carenza di tale presupposto processuale comporta la nullità della sentenza, rilevabile in ogni stato e grado del processo, si rileva che è ammissibile l'opposizione siccome avente ad oggetto motivi inerenti al merito della pretesa contributiva atteso che il ricorso risulta depositato nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito.
2 Più specificamente è documentato che l'avviso di addebito è stato notificato il 5.10.2023 e che il ricorso è stato depositato dinanzi al Tribunale di Avellino in data 13.11.2022 ne deriva che l'opposizione è stata tempestivamente proposta entro il termine (perentorio) di 40 giorni dalla notifica.
Giova preliminarmente osservare che, sul piano strettamente processuale, il procedimento di opposizione ad avviso di addebito, dà luogo ad un normale giudizio di cognizione ed in esso l'opponente ha la posizione sostanziale di convenuto - similmente a quanto avviene nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - e che, alla stregua delle ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, grava sul soggetto pubblico che ingiunge il pagamento di una somma di denaro
(nel caso di specie l' ) l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa e sulla controparte l'onere CP_1 di contestare i suddetti fatti.
In particolare, la parte opposta, quale titolare della pretesa contributiva, dovrà provvedere ad integrare le sintetiche indicazioni apposte sull'avviso di addebito con la precisa indicazione dei fatti su cui basa la pretesa fatta valere (ad es. gli accertamenti ispettivi eseguiti dai quali emerge la sussistenza di omissioni contributive contestate e a cui consegue poi l'emissione dell'avviso di addebito per il recupero coattivo delle somme) mentre spetterà a parte opponente svolgere le difese in diritto e contestare la pretesa azionata con il menzionato avviso.
Il thema decidendum della presente opposizione è il contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro (c.d. ticket licenziamento), come previsto dal comma 250 dell'unico articolo di cui si compone la L. n. 228/2012, alla lettera f), che ha riformulato il comma 31 dell'articolo 2 della L. n. 92/2012.
Nel merito, la parte ricorrente ritiene che la fattispecie rientri nell'art. 2 commi 34 che prevede l'esonero dell'imprenditore dal versamento del contributo previsto dal comma 31.
L'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nelle parti che rilevano ai fini della decisione, stabilisce al comma 31 che nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto
è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30. Il contributo di cui al comma 31 non è dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all'articolo 5, comma 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Inoltre, la circolare n. 40 del 19/03/2020 prevede che le procedure e le disposizioni in materia di licenziamenti collettivi non si applicano nei casi di “fine lavoro nelle costruzioni edili” e il Messaggio Hermes n. 3933 del24/10/2018 chiarisce che per comprovare le condizioni di esonero dell'azienda, il datore di lavoro deve produrre la lettera di assunzione, riportante il cantiere o la sede legale e la mansione per cui il lavoratore è assunto e la lettera di licenziamento con la specifica indicazione della motivazione fine cantiere o completamento lavori unitamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro. La disciplina dell'esonero del ticket licenziamento riguarda i casi di fine attività, completamento lavori, chiusura cantieri, la stessa non è applicabile ai casi di licenziamento disciplinare. I chiarimenti sono dovuti in quanto per il settore edilizia esiste una deroga per il versamento di questo contributo nei casi in cui il licenziamento a tempo indeterminato viene intimato per fine lavori o fine cantiere in edilizia.
3 Dunque, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che darebbero diritto Par alla , è dovuto, a carico del datore di lavoro, un contributo per la disoccupazione.
Sono esonerate dal versamento del ticket di licenziamento le aziende del settore edilizia in taluni casi specifici, ovvero nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
In questi casi nella denuncia aziendale Uniemens bisogna inserire i codici M400 ed M401, con i quali giustificano il mancato versamento del contributo NA. e i codici 1M e 1N nella denuncia individuale per individuare il lavoratore licenziato per il quale spetta l'esonero.
L' , avendo avviato le operazioni di verifica e controllo sui casi di deroga, ha ritenuto necessario CP_1 prendere in esame la relativa documentazione di esonero dal versamento. Per comprovare la condizione di esonero dell'azienda dal pagamento del contributo di licenziamento in occasione della chiusura del cantiere, le imprese devono «produrre la lettera di assunzione contenente l'indicazione relativa al cantiere e la mansione per la quale il lavoratore è stato assunto;
la lettera di licenziamento da cui risulti la motivazione “fine cantiere o completamento lavori”, riportante anche la data di cessazione del rapporto di lavoro». Entrambi i documenti, inoltre, devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore;
diversamente, in mancanza della consegna a mano, le aziende devono esibire copia della raccomandata.
In presenza dei documenti sopra elencati l'azienda ha diritto al previsto esonero, con la conseguenza che la mancanza di questa documentazione comporta il mancato accoglimento della richiesta.
Nel caso de quo parte ricorrente ha depositato le relative lettere di assunzione e le comunicazioni di fine attività e conseguente licenziamento. Effettivamente, tutte le risoluzioni contrattuali effettuate nel periodo 2015/2016 sono avvenute “per fine cantiere”, come espressamente riportato sulle lettere di licenziamento in atti, tutte sottoscritte per ricevuta dagli operai destinatari.
A prescindere dal dato formale, al quale la parte ricorrente non ha adempiuto, ossia nell'indicazione del codice “1A” come causale dei licenziamenti nella comunicazione all' del flusso Uniemens, CP_1
i recessi furono intimati ai dipendenti “per completamento delle attività e chiusura del cantiere”. L'ipotesi contemplata dalla norma è quella in cui la ditta chiuda uno dei suoi cantieri, al termine dei lavori, e licenzi il personale in esso impiegato, per l'impossibilità di un suo reimpiego in altre unità produttive, ossia, in altri cantieri, e, tuttavia, nella prospettiva, almeno potenziale, di una prosecuzione dell'attività. A questo fenomeno, in considerazione della frequenza con cui si verifica, il legislatore, ha riservato “un trattamento di favore con esenzione dal pagamento di un contributo particolarmente oneroso per effetto della reiterazione fisiologica della disoccupazione prodotta.
La non corretta adesione alla procedura formale nell'invio della documentazione giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino-settore Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 31220230000312117000;
- Spese compensate.
Avellino, lì 18.9.2024 Il Giudice del Lavoro
Dr.Monica d'Agostino
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In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza orale, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3163/2023 R.G. lavoro e vertente
TRA
(P.I.: )in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
e domiciliata presso lo studio dell'avvocato Felice Ferrantino
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., con sede in Roma alla via Ciro il Grande n°21 rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Amato
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.11.2023 la società ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 312 20230000312117000, notificato a mezzo PEC in data 05.10.2023, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 4.873,13, a titolo di contributi previdenziali dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo dal 07/2015 al
03/2016, oltre sanzioni e interessi come per legge. Parte ricorrente domandava al Giudice adito, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso d'addebito, e nel merito concludeva per la declaratoria di accertamento negativo del credito vantato dall' e per la CP_1 declaratoria di nullità e/o l'annullamento dell'avviso di addebito opposto. Con provvedimento del 07.12.2023 il Giudice del Lavoro disponeva inaudita altera parte la sospensione dell'esecutività dell'avviso d'addebito opposto. CP_ Si costituiva l' la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione perchè infondata in fatto ed in diritto. Instaurato il contraddittorio, e trattandosi di questioni eminentemente giuridiche e documentate, previo scambio di note in sostituzione d'udienza, la causa veniva decisa come da presente sentenza. L'opposizione è ammissibile, e si rileva fondata per le seguenti ragioni.
In via preliminare, avuto riguardo all'oggetto dell'opposizione (avviso di addebito) pare opportuno evidenziare che il D.L. n. 78/2010 ha mutato il tradizionale sistema di riscossione, non soltanto nel contesto delle imposte, ma anche per i contributi previdenziali.
1 La disposizione dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, rubricata "Potenziamento dei processi di riscossione CP_ dell' , ha introdotto un nuovo sistema di riscossione che interessa le modalità di recupero dei crediti contributivi dell' , prevedendo espressamente al comma 1 che a decorrere dal 1° gennaio CP_1 CP_ 2011 il recupero delle somme dovute all' "a qualunque titolo", anche a seguito di accertamento, CP_ è effettuato attraverso la notifica al debitore di un avviso di addebito, atto dell' con valore di titolo esecutivo.
In base al tenore letterale della norma, l'avviso di addebito viene utilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti. CP_ Non è più necessaria, dunque, la formazione del ruolo da parte dell' e la trasmissione dello stesso al concessionario che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella.
L'atto di determinazione della pretesa (avviso di addebito) e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa (il ruolo) e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata (precetto) sono unificati.
Ne deriva che unico legittimato passivo per l'opposizione avverso l'avviso di addebito – sia per motivi CP_ inerenti il merito della pretesa che per motivi inerenti a vizi formali dell'atto - è l' cui esclusivamente l'opposizione va notificata.
L'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo, acquisendo così natura di atto impositivo e atto esattivo allo stesso tempo.
Con disposizione di coordinamento contenuta nel comma 14 dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010 in esame, il legislatore ha previsto che ogni riferimento contenuto in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento devono intendersi effettuati all'avviso di addebito emesso CP_ dall' contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento.
In questo contesto, ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, l'avviso di addebito, avendo valore di titolo esecutivo e, quindi, di cartella di pagamento, potrà essere opposto dal contribuente nel termine di 40 giorni dalla notifica, davanti al Tribunale, in funzione del Giudice del lavoro, competente in ragione dell'ubicazione della sede dell'Istituto di previdenza che ha emesso l'avviso stesso (nel caso di specie, – sede di Avellino, donde la corretta instaurazione CP_1 dell'opposizione innanzi al Tribunale di Avellino, competente ai sensi dell'art. 444 comma 3 c.p.c.).
L'art. 29 del D.Lgs. n. 46/1999 comma 1 prevede che alle entrate tributarie sottratte alla giurisdizione delle commissioni tributarie, tra cui quelle previdenziali, non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e, pertanto, le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Per quanto riguarda i crediti previdenziali, le forme ordinarie sono quelle disciplinate dall'art. 618 bis c.p.c., che rinvia agli artt. 615 e 617 c.p.c. Pertanto, quando la contestazione riguarda un vizio esclusivamente formale dell'avviso di addebito o del procedimento di esecuzione esattoriale (ad esempio un vizio relativo alla notifica dell'avviso), il rimedio è quello previsto dall'art. 29, D.Lgs. n.
46/1999, cioè l'opposizione agli atti esecutivi che ai sensi dell'art. 617 c.p.c. va proposta, prima che sia iniziata l'esecuzione, a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso. Anche in questo caso è competente il Giudice del lavoro per effetto del richiamo da parte dell'art. 618 bis c.p.c. alle norme previste per le controversie individuali di lavoro.
Ciò premesso, nel caso di specie, posto che il giudice deve pertanto accertare (anche d'ufficio) la tempestività del ricorso, perché il mancato rilievo dell'eventuale carenza di tale presupposto processuale comporta la nullità della sentenza, rilevabile in ogni stato e grado del processo, si rileva che è ammissibile l'opposizione siccome avente ad oggetto motivi inerenti al merito della pretesa contributiva atteso che il ricorso risulta depositato nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito.
2 Più specificamente è documentato che l'avviso di addebito è stato notificato il 5.10.2023 e che il ricorso è stato depositato dinanzi al Tribunale di Avellino in data 13.11.2022 ne deriva che l'opposizione è stata tempestivamente proposta entro il termine (perentorio) di 40 giorni dalla notifica.
Giova preliminarmente osservare che, sul piano strettamente processuale, il procedimento di opposizione ad avviso di addebito, dà luogo ad un normale giudizio di cognizione ed in esso l'opponente ha la posizione sostanziale di convenuto - similmente a quanto avviene nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - e che, alla stregua delle ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, grava sul soggetto pubblico che ingiunge il pagamento di una somma di denaro
(nel caso di specie l' ) l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa e sulla controparte l'onere CP_1 di contestare i suddetti fatti.
In particolare, la parte opposta, quale titolare della pretesa contributiva, dovrà provvedere ad integrare le sintetiche indicazioni apposte sull'avviso di addebito con la precisa indicazione dei fatti su cui basa la pretesa fatta valere (ad es. gli accertamenti ispettivi eseguiti dai quali emerge la sussistenza di omissioni contributive contestate e a cui consegue poi l'emissione dell'avviso di addebito per il recupero coattivo delle somme) mentre spetterà a parte opponente svolgere le difese in diritto e contestare la pretesa azionata con il menzionato avviso.
Il thema decidendum della presente opposizione è il contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro (c.d. ticket licenziamento), come previsto dal comma 250 dell'unico articolo di cui si compone la L. n. 228/2012, alla lettera f), che ha riformulato il comma 31 dell'articolo 2 della L. n. 92/2012.
Nel merito, la parte ricorrente ritiene che la fattispecie rientri nell'art. 2 commi 34 che prevede l'esonero dell'imprenditore dal versamento del contributo previsto dal comma 31.
L'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nelle parti che rilevano ai fini della decisione, stabilisce al comma 31 che nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto
è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30. Il contributo di cui al comma 31 non è dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all'articolo 5, comma 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Inoltre, la circolare n. 40 del 19/03/2020 prevede che le procedure e le disposizioni in materia di licenziamenti collettivi non si applicano nei casi di “fine lavoro nelle costruzioni edili” e il Messaggio Hermes n. 3933 del24/10/2018 chiarisce che per comprovare le condizioni di esonero dell'azienda, il datore di lavoro deve produrre la lettera di assunzione, riportante il cantiere o la sede legale e la mansione per cui il lavoratore è assunto e la lettera di licenziamento con la specifica indicazione della motivazione fine cantiere o completamento lavori unitamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro. La disciplina dell'esonero del ticket licenziamento riguarda i casi di fine attività, completamento lavori, chiusura cantieri, la stessa non è applicabile ai casi di licenziamento disciplinare. I chiarimenti sono dovuti in quanto per il settore edilizia esiste una deroga per il versamento di questo contributo nei casi in cui il licenziamento a tempo indeterminato viene intimato per fine lavori o fine cantiere in edilizia.
3 Dunque, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che darebbero diritto Par alla , è dovuto, a carico del datore di lavoro, un contributo per la disoccupazione.
Sono esonerate dal versamento del ticket di licenziamento le aziende del settore edilizia in taluni casi specifici, ovvero nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
In questi casi nella denuncia aziendale Uniemens bisogna inserire i codici M400 ed M401, con i quali giustificano il mancato versamento del contributo NA. e i codici 1M e 1N nella denuncia individuale per individuare il lavoratore licenziato per il quale spetta l'esonero.
L' , avendo avviato le operazioni di verifica e controllo sui casi di deroga, ha ritenuto necessario CP_1 prendere in esame la relativa documentazione di esonero dal versamento. Per comprovare la condizione di esonero dell'azienda dal pagamento del contributo di licenziamento in occasione della chiusura del cantiere, le imprese devono «produrre la lettera di assunzione contenente l'indicazione relativa al cantiere e la mansione per la quale il lavoratore è stato assunto;
la lettera di licenziamento da cui risulti la motivazione “fine cantiere o completamento lavori”, riportante anche la data di cessazione del rapporto di lavoro». Entrambi i documenti, inoltre, devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore;
diversamente, in mancanza della consegna a mano, le aziende devono esibire copia della raccomandata.
In presenza dei documenti sopra elencati l'azienda ha diritto al previsto esonero, con la conseguenza che la mancanza di questa documentazione comporta il mancato accoglimento della richiesta.
Nel caso de quo parte ricorrente ha depositato le relative lettere di assunzione e le comunicazioni di fine attività e conseguente licenziamento. Effettivamente, tutte le risoluzioni contrattuali effettuate nel periodo 2015/2016 sono avvenute “per fine cantiere”, come espressamente riportato sulle lettere di licenziamento in atti, tutte sottoscritte per ricevuta dagli operai destinatari.
A prescindere dal dato formale, al quale la parte ricorrente non ha adempiuto, ossia nell'indicazione del codice “1A” come causale dei licenziamenti nella comunicazione all' del flusso Uniemens, CP_1
i recessi furono intimati ai dipendenti “per completamento delle attività e chiusura del cantiere”. L'ipotesi contemplata dalla norma è quella in cui la ditta chiuda uno dei suoi cantieri, al termine dei lavori, e licenzi il personale in esso impiegato, per l'impossibilità di un suo reimpiego in altre unità produttive, ossia, in altri cantieri, e, tuttavia, nella prospettiva, almeno potenziale, di una prosecuzione dell'attività. A questo fenomeno, in considerazione della frequenza con cui si verifica, il legislatore, ha riservato “un trattamento di favore con esenzione dal pagamento di un contributo particolarmente oneroso per effetto della reiterazione fisiologica della disoccupazione prodotta.
La non corretta adesione alla procedura formale nell'invio della documentazione giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino-settore Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 31220230000312117000;
- Spese compensate.
Avellino, lì 18.9.2024 Il Giudice del Lavoro
Dr.Monica d'Agostino
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