Ordinanza collegiale 3 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 31 marzo 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 06/06/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 01803/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01679/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1679 del 2024, proposto da
MA RI e RC OG, rappresentati e difesi dall'avvocato Bruno Palumbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Comiso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Traina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, non costituiti in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
derivante dalla sentenza n. 1113/2022 (R.G. 333/2018) del T.A.R. TA, Terza Sezione, pubblicata in data 20.04.2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Comiso;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti agiscono per l’ottemperanza al giudicato derivante dalla sentenza n. 1113/2022 (R.G. 333/2018), pubblicata in data 20 aprile 2022 e non appellata, con cui il T.A.R. TA ha annullato i seguenti provvedimenti:
-il decreto del 14 novembre 2017 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica della Regione Siciliana recante “ Approvazione della revisione del piano regolatore generale, delle norme tecniche di attuazione, della variante al piano particolareggiato, ambito 4 P.E. del Comune di Comiso ”;
-la delibera n. 2 del 28/01/2020 Consiglio Comunale (con esclusivo riguardo alle aree indicate come Terreno 1, Terreno 2 e Terreno 3) recante “ Approvazione della revisione del piano regolatore generale, delle norme tecniche di attuazione, della variante al piano particolareggiato, ambito 4 P.E. del Comune di Comiso ”;
-la nota ANAS del 04/08/2020;
-la delibera n. 54 del 10/11/2020 del Consiglio Comunale (con esclusivo riguardo alle particelle 61 e 211 del Foglio 24) avente ad oggetto “ Progetto definitivo di Variante alla SS 115 nel tratto compreso tra il Km 294+00 (svincolo Vittoria Ovest) e la SP 20 di Comiso Sud ”;
-il decreto del 4.5.2021 numero 9822 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia – Calabria (con esclusivo riguardo alle aree indicate come Terreno 1, Terreno 2 e Terreno 3) che ha disposto che “ ai fini della realizzazione dell’opera pubblica di cui in oggetto, conformemente a quanto stabilito dall’art. 10 del DPR 8 giugno 2011 n° 327, è apposto il vincolo preordinato all’esproprio.. ”;
-il decreto 113/GAB del 07.07.2021 dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana;
e condannato il Comune di Comiso, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana alla refusione delle spese di lite nei confronti dei ricorrenti, nella misura complessiva di 2.400, (duemilaquattrocento/00) euro, da erogare nella misura di 600,00 (seicento/00) euro, più accessori così come per legge, cadauno.
In particolare, per quanto di interesse, i ricorrenti rappresentano:
-che il Comune di Comiso ha già provveduto al pagamento delle somme oggi richieste, mentre le altre amministrazioni non hanno ancora provveduto;
-che il giudizio di ottemperanza coinvolge il Comune di Comiso quale soggetto preposto al controllo della procedura di esproprio. Nonostante l’annullamento della delibera n. 2 del 28/01/2020 del Consiglio Comunale, l’Ente, piuttosto che avviare una nuova procedura finalizzata all’esproprio dei terreni dei ricorrenti, avrebbe inteso proseguire l’iter avviato ritenuto illegittimo.
I ricorrenti hanno, quindi, chiesto:
-di ordinare l’ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’Amministrazione;
-di dichiarare nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;
-di fissare sin da adesso, alla luce del perdurante ed illegittimo inadempimento, una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente al ricorrente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, mediante statuizione costituente titolo esecutivo;
-di nominare, ove occorra, un commissario ad acta;
-in ogni caso, di far partecipare il ricorrente, a mezzo del proprio difensore e procuratore, all’attività commissariale;
- di trasmettere gli atti relativi al presente procedimento alla Procura della Corte dei Conti competente, al fine di individuare eventuali responsabilità da parte degli uffici.
2. Si è costituito in resistenza il Comune di Comiso, il quale con memoria in data 13 gennaio 2025 ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione passiva e, comunque, di rigettarlo atteso che la sentenza di annullamento del T.A.R. TA n. 1113/2022 avrebbe espressamente riconosciuto la potestà dell’Amministrazione di reiterare i vincoli sulle medesime aree, salvo l’obbligo di adeguata motivazione.
Le altre amministrazioni intimate non si sono costituite.
3. Alla camera di consiglio in data 29 gennaio 2025, il Presidente ha indicato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per genericità dello stesso. Sul punto il ricorrente ha osservato che ha inteso contestare il comportamento del Comune che ha reiterato l'illegittimità accertata in sentenza.
4. Con ordinanza n.387 in data 29 gennaio 2025, il Collegio ha ordinato al ricorrente il deposito, entro il termine di giorni trenta, di una copia autentica della sentenza n. 1113/2022 con la prova della sua notificazione in forma esecutiva, nonchè ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, co. 3., c.p.a., la sussistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso, per la parte relativa al richiesto pagamento delle somme di denaro, in assenza della prova della predetta notificazione del titolo di cui si chiede esecuzione. Parte ricorrente non ha adempiuto al prescritto incombente istruttorio.
5. Alla camera di consiglio in data 26 marzo 2025 è stata eccepita, ai sensi dell’art. 73, co. 3 c.p.a., la sussistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso in quanto le notifiche al Ministero delle Infrastrutture e all’Assessorato Territorio ed Ambiente risultano effettuate presso la sede reale e non presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di TA. È stato, quindi, assegnato un termine per rinnovare dette notifiche.
6. Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025, l’avvocato di parte ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse al ricorso per la parte relativa al pagamento delle spese di lite dovute dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, quindi il ricorso è stato posto in decisione.
7. Il Collegio, esaminata preliminarmente, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa del Comune di Comiso, la ritiene infondata atteso che con la sentenza ottemperanda sono stati annullati anche atti riferibili al Comune di Comiso.
In particolare, rileva il Collegio, che ai sensi dell'art. 114, comma 1, c.p.a., l'azione di ottemperanza si propone con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta, dove il riferimento alla "pubblica amministrazione" va inteso come rivolto al soggetto pubblico che è stato parte del precedente giudizio e che risulta inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sentenza. Va da sé che il soggetto legittimato passivo nel giudizio di ottemperanza è, quindi, la pubblica amministrazione tenuta all’adempimento del giudicato.
Nel caso di specie, pertanto, la legittimazione passiva spetta anche al Comune di Comiso, in quanto soggetto soccombente nella sentenza del TAR TA di cui si chiede l'ottemperanza.
8. Ciò premesso e chiarito, il ricorso è in parte irricevibile ed in parte inammissibile.
8.1. Alla luce della espressa dichiarazione resa dalla parte ricorrente in ordine all’assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio, per la parte relativa al capo della sentenza avente ad oggetto le spese di lite dovute dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
8.2. Per la parte relativa alla asserita inottemperanza del Comune di Comiso alla sentenza n. 1113/2022, come indicato ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. dal Presidente alle parti, il ricorso è inammissibile per difetto di sufficiente specificità delle censure.
L’art. 40, comma 1, lett. d) c.p.a. prevede che il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità “ i motivi specifici su cui si fonda il ricorso ”.
Per consolidato insegnamento giurisprudenziale " nel giudizio amministrativo non basta dedurre genericamente un vizio, ma bisogna precisare il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto e, ancora, indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussiste, pena l'inammissibilità per genericità della censura proposta: alla violazione dell'obbligo ex art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. di specificità delle censure consegue, dunque, l'inammissibilità del ricorso proposto " (cfr., tra le tante, Cons. Stato Sez. V, 1-07-2019, n. 4491; Cons. Stato Sez. VI 01/09/2017, n. 4158).
Nella specie, parte ricorrente si è limitata genericamente a lamentare che “(…) nonostante il dettato della sentenza e la sua mancata impugnazione da parte dei resistenti, nonché l’annullamento della Delibera n. 2 del 28/01/2020 da parte del Consiglio Comunale, l’Ente ha inteso proseguire l’iter avviato ” e, ancora, che “(…) il Comune di Comiso tuttavia ha proseguito l’iter procedimentale non curante delle disposizioni di cui alla sentenza n. 1113/2022 ”, senza tuttavia in alcun modo esplicitare quali vizi affliggerebbero l’azione amministrativa posta in essere dal Comune di Comiso successivamente alla sentenza di annullamento della Delibera n. 2 del 28.01.2020; né tantomeno in che termini l’amministrazione avrebbe violato o eluso il giudicato.
La violazione o elusione del giudicato si configura solo quando l'atto ulteriore contenga una valutazione contrastante con le statuizioni in esso contenute; non è sufficiente che l'azione amministrativa successiva intervenga sulla stessa fattispecie, ma è necessario che la P.A. eserciti la medesima potestà pubblica in contrasto con un obbligo puntuale e vincolato desumibile dalla sentenza (violazione) oppure che l'attività sia connotata da manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare le prescrizioni del giudicato (elusione).
Nel caso di specie parte ricorrente si è limitata a denunciare genericamente una non meglio precisata “prosecuzione” dell’iter procedimentale senza alcuna specifica dimostrazione di come l'attività amministrativa successiva abbia concretamente violato i principi stabiliti dal giudicato.
Per completezza va, comunque, rilevato che la sentenza in questione, nell’annullare la delibera consiliare n. 2 del 2020, non precludeva la reiterazione di vincoli espropriativi, sulla base di un nuovo procedimento, ma imponeva il rispetto del principio conformativo, la cui violazione non è stata prospettata in ricorso.
9. Conclusivamente, il ricorso è in parte improcedibile e per il resto inammissibile per genericità.
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Terza), lo dichiara in parte improcedibile e per la restante parte inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Valeria Ventura, Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ventura | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO