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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20871/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maria Rosaria Silvestro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20871/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROVINI KATY, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA LOMBARDA, 54 59015 CARMIGNANO presso il difensore avv.
ROVINI KATY
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
CATAPANO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA S. BARNABA, 30 20122 MILANO presso il difensore avv. CATAPANO FRANCESCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio depositato in via telematica in data 30/09/2024 e allegato al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Parte convenuta non ha depositato alcun foglio di precisazione delle conclusioni, con ciò intendendosi richiamate le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
agisce, in qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a Parte_1 carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in via di regresso ex art. 292, comma 1 D. lgs.
209/2005 nei confronti del responsabile del sinistro, sig. , conducente del Controparte_1 veicolo Iveco tg. AZ561DE (privo di copertura assicurativa) di proprietà della Controparte_2 ritenuto responsabile del sinistro del 07/01/2004, in cui veniva danneggiato autocarro Iveco 35/13 tg.
BF697HC di proprietà della Controparte_3
La piena responsabilità per il sinistro de quo del sig. è stata affermata dal Controparte_1
Giudice di Pace di Milano con sentenza 4748 del 27 marzo 2007, a seguito della quale l'attrice ha corrisposto complessivi €. 14.629.89 di cui ora chiede il rimborso.
Parte convenuta ha eccepito preliminarmente la prescrizione del diritto di rivalsa, eccependo che il primo atto interruttivo della prescrizione nei confronti del responsabile civile del danno è del 26.2.2018, quindi ben oltre il termine prescrizionale decennale previsto dalla legge. L'eccezione risulta infondata. Parte attrice ha prodotto la raccomandata del 26/9/2011, non ritirata per compiuta giacenza e l'atto di diffida, notificato alla moglie convivente del convenuto in data 26/02/2012, atti validamente interruttivi della prescrizione.
Il convenuto inoltre eccepisce l'assenza di responsabilità del convenuto per il sinistro de quo. Tuttavia la responsabilità è stata affermata con sentenza passata in giudicato che fa stato nei confronti del convenuto. Il convenuto ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio la Controparte_2 società per la quale lavorava e proprietaria del veicolo, per essere manlevato dalla stessa. Tuttavia l'atto di chiamata non è stato validamente notificato nel termine assegnato e si è pertanto verificata la decadenza.
Parte attrice ha documentato, producendo le quietanze di aver versato in esecuzione della sentenza la complessiva somma di €. 14.629.89 di cui €. 7.995.84 (in data 15/05/2007) in favore della
[...]
€. 5.684.82 (in data 15/05/2007) in favore dell'Avv. Alimento, €. 268.72 (in data CP_3
23/05/2007) in favore dell'avv. Polimene ed € 680.51 (in data 07/10/2007) in favore dell'Avv.
Alimento (cfr. doc.
6-7 di parte attrice). Nonostante le quietanze non risultino tutte sottoscritte, si ritiene provato l'esborso. L'avv. Alimento ha confermato in sede testimoniale di aver ricevuto quanto dovuto, l'avv. Polimene ha sottoscritto la quietanza. Quanto al pagamento in favore di , CP_3 lo stesso non ha potuto essere confermato in sede testimoniale perché il legale rappresentante è risultato deceduto e la società inattiva. Tuttavia, l'esborso e il suo ammontare non sono stati contestati da parte convenuta e pertanto, ai sensi dell'art. 115 c.pc. possono ritenersi provati.
Pertanto, il convenuto dovrà essere condannato a rifondere alla società attrice in via di regresso la somma complessiva di di €. 14.629.89, oltre interessi legali dalla data dei singoli versamenti al saldo. Consegue alla soccombenza la condanna del convenuto a rifondere a parte attrice le spese processuali, liquidate come in dispositivo. Per la determinazione dei compensi professionali si applica il DM
55/2014, sullo scaglione da Euro 5201,00 a 26.000,00 al valore medio per le fasi di studio e introduttiva e minimo per le fasi istruttoria e decisionale, in considerazione dell'attività svolta.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pagina 2 di 3 pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
condanna il convenuto a pagare alla società attrice di € Controparte_1
14.629.89 oltre interessi legali dalla data dei singoli versamenti come indicati in motivazione al saldo. Condanna altresì il convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 280,00 per spese, € 3.387,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie nella misura del
15%,
Milano, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Sara Maria Rosaria Silvestro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maria Rosaria Silvestro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20871/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROVINI KATY, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA LOMBARDA, 54 59015 CARMIGNANO presso il difensore avv.
ROVINI KATY
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
CATAPANO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA S. BARNABA, 30 20122 MILANO presso il difensore avv. CATAPANO FRANCESCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio depositato in via telematica in data 30/09/2024 e allegato al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Parte convenuta non ha depositato alcun foglio di precisazione delle conclusioni, con ciò intendendosi richiamate le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
agisce, in qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a Parte_1 carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in via di regresso ex art. 292, comma 1 D. lgs.
209/2005 nei confronti del responsabile del sinistro, sig. , conducente del Controparte_1 veicolo Iveco tg. AZ561DE (privo di copertura assicurativa) di proprietà della Controparte_2 ritenuto responsabile del sinistro del 07/01/2004, in cui veniva danneggiato autocarro Iveco 35/13 tg.
BF697HC di proprietà della Controparte_3
La piena responsabilità per il sinistro de quo del sig. è stata affermata dal Controparte_1
Giudice di Pace di Milano con sentenza 4748 del 27 marzo 2007, a seguito della quale l'attrice ha corrisposto complessivi €. 14.629.89 di cui ora chiede il rimborso.
Parte convenuta ha eccepito preliminarmente la prescrizione del diritto di rivalsa, eccependo che il primo atto interruttivo della prescrizione nei confronti del responsabile civile del danno è del 26.2.2018, quindi ben oltre il termine prescrizionale decennale previsto dalla legge. L'eccezione risulta infondata. Parte attrice ha prodotto la raccomandata del 26/9/2011, non ritirata per compiuta giacenza e l'atto di diffida, notificato alla moglie convivente del convenuto in data 26/02/2012, atti validamente interruttivi della prescrizione.
Il convenuto inoltre eccepisce l'assenza di responsabilità del convenuto per il sinistro de quo. Tuttavia la responsabilità è stata affermata con sentenza passata in giudicato che fa stato nei confronti del convenuto. Il convenuto ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio la Controparte_2 società per la quale lavorava e proprietaria del veicolo, per essere manlevato dalla stessa. Tuttavia l'atto di chiamata non è stato validamente notificato nel termine assegnato e si è pertanto verificata la decadenza.
Parte attrice ha documentato, producendo le quietanze di aver versato in esecuzione della sentenza la complessiva somma di €. 14.629.89 di cui €. 7.995.84 (in data 15/05/2007) in favore della
[...]
€. 5.684.82 (in data 15/05/2007) in favore dell'Avv. Alimento, €. 268.72 (in data CP_3
23/05/2007) in favore dell'avv. Polimene ed € 680.51 (in data 07/10/2007) in favore dell'Avv.
Alimento (cfr. doc.
6-7 di parte attrice). Nonostante le quietanze non risultino tutte sottoscritte, si ritiene provato l'esborso. L'avv. Alimento ha confermato in sede testimoniale di aver ricevuto quanto dovuto, l'avv. Polimene ha sottoscritto la quietanza. Quanto al pagamento in favore di , CP_3 lo stesso non ha potuto essere confermato in sede testimoniale perché il legale rappresentante è risultato deceduto e la società inattiva. Tuttavia, l'esborso e il suo ammontare non sono stati contestati da parte convenuta e pertanto, ai sensi dell'art. 115 c.pc. possono ritenersi provati.
Pertanto, il convenuto dovrà essere condannato a rifondere alla società attrice in via di regresso la somma complessiva di di €. 14.629.89, oltre interessi legali dalla data dei singoli versamenti al saldo. Consegue alla soccombenza la condanna del convenuto a rifondere a parte attrice le spese processuali, liquidate come in dispositivo. Per la determinazione dei compensi professionali si applica il DM
55/2014, sullo scaglione da Euro 5201,00 a 26.000,00 al valore medio per le fasi di studio e introduttiva e minimo per le fasi istruttoria e decisionale, in considerazione dell'attività svolta.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pagina 2 di 3 pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
condanna il convenuto a pagare alla società attrice di € Controparte_1
14.629.89 oltre interessi legali dalla data dei singoli versamenti come indicati in motivazione al saldo. Condanna altresì il convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 280,00 per spese, € 3.387,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie nella misura del
15%,
Milano, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Sara Maria Rosaria Silvestro
pagina 3 di 3