Articolo 48 della Legge 2 giugno 1961, n. 454
Articolo 47Articolo 49
Versione
25 giugno 1961
Art. 48. Definizione di coltivatore diretto, di piccola e media azienda

Ai fini della presente legge e della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317 , sono da considerare:
a) coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessita' della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame;
b) piccole aziende quelle che per la normale coltivazione ed allevamento e governo del bestiame richiedono non piu' di 1500 giornate lavorative annue;
c) medie aziende quelle che, oltrepassando i limiti d'impiego di manodopera sopra indicati, sono iscritte per un ammontare complessivo risultante dalla somma del reddito imponibile dominicale e del reddito imponibile agrario, determinati in base alla revisione disposta con regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 , convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 1939, n. 976 , non superiore a lire 80.000 annue.
Al riconoscimento delle qualifiche di coltivatore diretto, di piccola e media azienda di cui al comma precedente, provvede l'organo competente alla concessione delle provvidenze contributive e creditizie, salvo quanto previsto all'articolo 19 circa le speciali attribuzioni demandate agli Istituti ed enti esercenti il credito agrario.
Entrata in vigore il 25 giugno 1961
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