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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13147 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE dr.ssa Anna Baroncini, ha pronunciato in data 24.3.2022 la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 29124/2021 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Valdinievole n. Parte_1
8, presso lo studio dell' avv. Beatrice Ceci, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1 sidente pro - tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sordillo, giusta procura ge- nerale alle liti, con il quale domicilia presso l'Avvocatura Metropolitana di Roma, via Cesa- re Beccaria n.29
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.3.2025 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Ro- ma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione di udienza di discussione nella causa così promossa avverso l , causa Controparte_1 avente ad oggetto:
- la declaratoria di insussistenza dell'indebito e di infondatezza della richiesta di restitu- zione della somma di euro 92,09 formulata dall' con nota del 1.3.2024, sull'assunto CP_1 del venir meno del requisito sanitario dell'invalidità al 100%;
- la condanna dell' alla restituzione delle eventuali somme trattenute e trattenende;
CP_1
- vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La ricorrente eccepiva:
- l'insussistenza dell'indebito alla luce delle risultanze della CTU disposta in sede di ATP che ha riconosciuto all'istante il diritto alla pensione di inabilità civile (100%) di cui all'art 12 della legge 118/1971 dalla domanda amministrativa del 2.2.2024;
- l'irripetibilità della somma in ragione della buona fede dell'accipiens.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza l si costituiva deducen- CP_1 do la legittimità dell'indebito all'epoca della sua contestazione e la non applicabilità ai trat- tamenti assistenziali dello speciale regime di irripetibilità previsto per le prestazioni previ- denziali e chiedendo quindi il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Non essendo necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti, il giudice, all'odierna udienza, esaurita la discussione, decideva come da dispositivo.
Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Come precisato dallo stesso , a seguito della domanda di aggravamento presentata il CP_1
2/2/2024, la veniva sottoposta a visita presso il Centro Medico Legale che valu- Pt_1 tava un abbassamento della percentuale di invalidità, ritenendola non più inabile, ma inva- lida parziale nella misura del 75%.
A tale declassamento sanitario conseguiva una variazione del limite reddituale ai fini del godimento del diritto alla prestazione economica riconosciuta, limite che la ricorrente risul- tava superare.
2 Tale giudizio è stato tuttavia smentito giudizialmente, nello specifico in sede di ATP, ove il
CTU, nominato da questo stesso giudice, riteneva la ricorrente totalmente inabile sin dalla domanda amministrativa.
Non può allora ritenersi che l'indebito sussistesse “ab origine” né che l'azione di recupero fosse legittima, in quanto entrambi fondati su un giudizio dello stesso istituto, la cui erro- neità è stata sancita in sede giurisdizionale (decreto di omologa del 16.4.2025, non prodot- to in quanto emesso in epoca successiva al deposito del presente ricorso).
Vero è che “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'ac- certamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli … (Cass.
Sez. L. 1228/11).
Nel caso di specie, in effetti, la produzione della consulenza tecnica d'ufficio della dr.ssa
è prova idonea e sufficiente a fondare l'insussistenza “ab origine” del contestato in- Per_1 debito.
Parte ricorrente non ha per contro allegato, né tanto meno provato che l abbia tratte- CP_1 nuto l'importo preteso a titolo di indebito, tanto che parla di condanna in relazione alla suddetta eventualità.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Il ricorso deve pertanto essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza e devono liquidar- si in favore del difensore antistatario.
Ai sensi dell'art.152 disp att. cpc “le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione de- dotta in giudizio”.
Questo giudice ritiene tale regolamentazione applicabile anche alle prestazioni assisten- ziali, come pare doversi desumere dalla circostanza che la suddetta disposizione fa per il resto indiscriminato riferimento a prestazioni previdenziali o assistenziali, sotto tale profilo ontologicamente equiparabili.
P.Q.M.
3 Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede: dichiara l'insussistenza dell'indebito reclamato e l'illegittimità della richiesta di restituzione della somma di euro 92,09 formulata dall'Istituto con nota del 1.3.2024.
Condanna l alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in CP_1 euro 92,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Roma, 18.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Baroncini
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