Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1647.
(Nozione).
Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono, sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative.
(Nozione).
Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono, sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative.
Commentari • 15
- 1. chi è e quali sono le conseguenzeAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 8 maggio 2019 · 176.59944
[…] Coltivatore diretto del fondo Stando all'art. 1647 c.c., il coltivatore diretto del fondo è colui che coltiva il fondo con il lavoro prevalente proprio o di persone della sua famiglia. […]
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Giurisprudenza • 100
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 03/03/2023, n. 478Provvedimento: […] Il coltivatore diretto, secondo l'articolo 1647 del codice civile, è un piccolo imprenditore che coltiva il fondo « con il lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia». Ci sono poi normative settoriali che introducono ulteriori elementi: il coltivatore diretto di dedica «direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia», e la sua forza lavorativa non è «inferiore ad un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo».Leggi di più...
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