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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1929/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Vittoria TASSINARI ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore ( Email_1
RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 27 marzo 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 6 febbraio 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 27 marzo 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. Le parti hanno concluso come da memoria, tempestivamente depositata il 24 marzo 2025, contenente le conclusioni del divorzio aggiornate, come richiesto dalla Giudice.
I coniugi hanno contratto matrimonio il 19 luglio 2019 a Cadelbosco di Sopra (RE). Dall'unione non sono nati figli. pagina 1 di 2 La domanda di scioglimento del matrimonio è divenuta procedibile. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta l'8 luglio 2024 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con sentenza n. 318/2024 del 10 luglio 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 20 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05;
Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato a Parte_1
VO (BO) il 24 maggio 1991 e nata a [...] il 10 aprile Parte_2
1989, unitisi in matrimonio in data 19 luglio 2019 a Cadelbosco di Sopra (RE), matrimonio iscritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al N. 13 P.1 anno 2019;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge. Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 2 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Vittoria TASSINARI ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore ( Email_1
RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 27 marzo 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 6 febbraio 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 27 marzo 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. Le parti hanno concluso come da memoria, tempestivamente depositata il 24 marzo 2025, contenente le conclusioni del divorzio aggiornate, come richiesto dalla Giudice.
I coniugi hanno contratto matrimonio il 19 luglio 2019 a Cadelbosco di Sopra (RE). Dall'unione non sono nati figli. pagina 1 di 2 La domanda di scioglimento del matrimonio è divenuta procedibile. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta l'8 luglio 2024 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con sentenza n. 318/2024 del 10 luglio 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 20 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05;
Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato a Parte_1
VO (BO) il 24 maggio 1991 e nata a [...] il 10 aprile Parte_2
1989, unitisi in matrimonio in data 19 luglio 2019 a Cadelbosco di Sopra (RE), matrimonio iscritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al N. 13 P.1 anno 2019;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge. Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 2 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2