Sentenza 7 gennaio 2010
Massime • 1
Nel giudizio di legittimità non può tenersi conto delle conclusioni inviate in cancelleria, a mezzo telefax, dal difensore della parte civile, dovendo egli, in virtù dell'espresso richiamo effettuato dall'art. 614, comma primo, cod. proc. pen., alle norme regolanti lo svolgimento della discussione nei giudizi di merito di primo e di secondo grado, formulare e illustrare oralmente le proprie conclusioni in udienza, facendo seguire alle stesse la presentazione di una sintesi scritta, a norma dell'art. 523, comma secondo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2010, n. 22209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22209 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO IO - Presidente - del 07/01/2010
Dott. IPPOLISTO NC - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 16
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLINI Giacomo - Consigliere - N. 35171/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO AL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 10/06/2009 dalla Corte di Appello di Messina;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Messina, giudicando infondati i rilievi dell'appellante imputato, ha confermato la sentenza in data 3.5.2006 del G.U.P. del Tribunale di Messina che ha condannato AL IM alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione ed al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. Sentenza, resa all'esito di giudizio abbreviato, con cui il IM è stato riconosciuto colpevole dei reati di concorso (con IO e NC CU e altri coimputati separatamente giudicati) in: A) (capo B della rubrica) minacce pluriaggravate continuate (in esse assorbita la condotta di tentata estorsione contestata con il capo A della rubrica) in danno di NZ FO sindaco del comune di S. Alessio Siculo per indurlo a rilasciare ai CU una non legittima (perché in contrasto con il programma di p.r.g. del comune) autorizzazione ad edificare la copertura di un c.d. carro-ponte approntato presso la loro proprietà, minacce integrate da telefonate e messaggi intimidatori e da incendi e danneggiamenti compiuti presso strutture e beni in proprietà del FO o da esso gestiti (fino al luglio 2003); B) (capo C della rubrica) due episodi di danneggiamento seguito da incendio ex art. 424 c.p. (27.4.2003: incendio di un autobus di turisti lituani ospiti dell'albergo Solemar in contitolarità del FO;
6.7.2003: incendio di una vettura Fiat Punto della società Avis parcheggiata innanzi all'albergo Elihotel in proprietà del FO) e di un episodio di incendio vero e proprio ex art. 423 c.p. (20.7.2003) appiccato ad una struttura di ampliamento dell'albergo Solemar ed a più veicoli parcheggiati nell'area adiacente, episodi -tutti e tre- espressione delle violenze e minacce esercitate verso il FO nella sua qualità di sindaco di S .Alessio; C) (capo D della rubrica) tentata violenza privata (mediante ripetute telefonate di minaccia) nei confronti dell'avv. NO TT, presidente del consiglio comunale di S. Alessio, per indurlo a non prestare la sua opera professionale in favore di tal AS NC, controparte dei CU in una causa civile. Con la stessa sentenza il g.u.p. messinese dichiarava improcedibile perché estinto per prescrizione l'ulteriore connesso reato ascritto a IM (e ai coimputati) di minaccia aggravata in danno di AN NO, impiegato dell'ufficio tecnico comunale di S. Alessio, per indurlo a rilasciare ai CU in tempi di assoluta rapidità l'autorizzazione ad edificare un carro-ponte presso un manufatto di loro proprietà, minaccia integrata dal fuoco appiccato ad una autovettura del AN ed alla porta d'ingresso della sua abitazione il 28.6.1998.
La colpevolezza del IM per tutti i reati per cui è intervenuta condanna è stata ritenuta univocamente dimostrata in base a concordi elementi di prova rappresentati:
1) dalla accertata disponibilità da parte del IM di un veicolo Fiat a bordo della quale un testimone ha visto alcuni individui allontanarsi rapidamente il 20.7.2003 dall'area dell'albergo Solimar subito dopo avervi provocato l'incendio;
2) dall'utilizzazione riferibile al IM della scheda telefonica con la quale il 21.7.2003 (successivo all'incendio provocato presso la struttura Solemar) risultano, come da verifica dei tabulati telefonici, pervenute telefonate minatorie al sindaco FO;
3) dall'uso della medesima scheda per effettuare le telefonate intimidatorie ricevute dall'avv. TT dal 21 luglio e in seguito, scheda impiegata anche per una telefonata di minaccia al FO dopo il primo "incendio" del 28.4.2003 e registrante tutta una serie di contatti telefonici con utenza in uso a IO CU;
4) dalla confessione degli addebiti resa da IO CU e dal figlio NC con attendibile chiamata in correità del IM per gli atti intimidatori e i danneggiamenti compiuti ai danni del FO e del TT (CU ha rivelato di essersi avvalso dell'opera del IM su suggerimento di un "mago" locale, il coimputato NC ON, per vincere il contegno ostruzionistico degli amministratori comunali verso sue legittime aspettative di autorizzazioni di varia natura);
5) dalla confessione dello stesso IM per tutti i fatti ascrittigli, salvo che per la tentata violenza privata verso l'avv. TT, per la quale -tuttavia- la prova è offerta dalle chiamate in correità dei CU riscontrate dall'uso delle stesse schede telefoniche per eseguire alcune telefonate minatorie quasi simultanee al FO e al TT.
La Corte di Appello di Messina ha valutato privi di consistenza i motivi di gravame formulati in relazione alla affermata responsabilità dell'imputato anche per la tentata violenza privata verso l'avv. TT ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, diniego da ritenersi ampiamente giustificato per i giudici di secondo grado al pari degli incrementi sanzionatori fissati dal giudice di primo grado per la continuazione criminosa tra i diversi reati.
2.- Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato AL IM, adducendo di vizi di legittimità per violazione di legge e per carenza e contraddittorietà della motivazione. Censure che si riassumono come di seguito (art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1) in uno alle valutazioni di questo giudice di legittimità, subito anticipandosi che i motivi di impugnazione si configurano manifestamente infondati e/o non deducibili sì da dar luogo alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. A. Inosservanza dei criteri di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) e carenza e illogicità di motivazione in ordine alla confermata responsabilità dell'imputato per il reato di tentata violenza privata nei confronti del presidente del consiglio comunale di S. Alessio, avv. NO TT.
La Corte di Appello si è appiattita acriticamente sul percorso decisorio del giudice di primo grado, senza tener conto del fatto che le due telefonate di minaccia pervenute il 28.4.2003 e il 21.7.2003 all'avv. TT sono state eseguite da soggetto privo -secondo quanto dichiarato dalla stessa persona offesa- di inflessioni idiomatiche, laddove il IM parla con marcata inflessione dialettale palermitana, di tal che non può ritenersi autore delle telefonate che hanno raggiunto il TT. A ciò deve aggiungersi il rilievo per cui le telefonate che si assumono pressoché coincidenti nel tempo ricevute dal FO e dal TT risultano effettuate da cabine telefoniche situate a notevole distanza chilometrica l'una dall'altra (Messina e Reggio Calabria), sì che la paternità delle stesse non può essere ascritta ad una sola persona (nella specie il IM).
Il motivo di ricorso, di per sè aspecifico (risolvendosi nella pedissequa riproposizione dell'omologo motivo di appello senza alcuna reale lettura critica dei passaggi della decisione di secondo grado, che pure quel peculiare motivo prendono in esame), non solo non è consentito, perché incentrato su evenienze di mero fatto che introducono una reinterpretazione storica delle fonti di prova non proponibile nel giudizio di legittimità, ma è altresì in tutta evidenza infondato alla stregua della osservazioni sviluppate nella sentenza della Corte peloritana, che ha espressamente vagliato le notazioni censorie del IM. Osservazioni alla cui stregua la partecipazione all'episodio criminoso (rectius ai vari episodi di minaccia che ex art. 81 cpv. c.p. costellano l'accusa contestata) del IM non è necessariamente collegata alla sua individuazione come esecutore materiale delle telefonate intimidatorie giunte all'avv. TT. Al riguardo la Corte di Appello ha evidenziato con lineare ragionamento, suffragato dagli acquisiti dati probatori, che: a) la chiamata in correità del IM ad opera del coimputato IO CU è riscontrata dalla oggettiva disponibilità da parte del IM delle schede prepagate con cui sono state eseguite le telefonate al sindaco FO e all'avv. TT e dal fatto che egli ne ha prestato una al CU, essendo altresì emersa una stretta connessione temporale tra le serie di telefonate ricevute negli stessi giorni (28.4.2003 e 21.7.2003) dal TT e dal FO;
b) IM è risultato pienamente inserito nel progetto criminoso ("strategia della tensione" lo qualifica la sentenza di primo grado) ordito da CU IO, si da indurlo a "prestare" a costui una di tali schede (usate proprio al fine di evitare una agevole identificazione del soggetto chiamante), "con la consapevolezza dell'uso che il correo ne avrebbe fatto e in un quadro di totale omologia del fine illecito collegato alle telefonate di minaccia rivolte al sindaco e al presidente del consiglio comunale;
c) le telefonate del 21.7.2003 al FO e al TT, avvenute da località diverse e distanti (Messina e Reggio Calabria), sono state eseguite in orari ravvicinati ma perfettamente compatibili con la possibilità di raggiungere in successione i due centri cittadini. B. Erronea disapplicazione degli artt. 62 bis, 69 e 81 c.p. e difetto di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, che in un comparativo giudizio con le aggravanti contestate avrebbero permesso di contenere la pena in limiti meno afflittivi, e di oggettiva onerosità della pena in concreto inflitta, perché stabilita in misura non prossima ai minimi edittali e comunque formata in base ad incrementi sanzionatoli per la continuazione particolarmente severi. Le risposte offerte dalla sentenza di appello a tali profili di valutazione della complessiva condotta dell'imputato appaiono formali o frutto di mere formule di stile, che non tengono in alcun conto lo stato di sostanziale incensuratezza dell'imputato e l'occasionante del suo comportamento antigiuridico, scaturito da una sua contingente situazione di necessità economica fronteggiata con le remunerazioni conferitegli dal CU.
Gli esposti rilievi censori sono indeducibili nell'odierno giudizio di legittimità, poiché investono un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, che è rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito e si sottrae a scrutinio di legittimità, quando si mostri sorretto -come occorre constatare nel caso dell'impugnata sentenza di secondo grado- da una idonea e non irrazionale motivazione. La sentenza di appello ha congruamente rimarcato l'oggettiva gravita dei fatti commessi dal IM in uno alla loro estensione nel tempo (il ricorrente è autore anche delle intimidazioni rivolte all'impiegato comunale AN, reato risalente al 1998 e dichiarato prescritto). Fatti che ad avviso della Corte di Appello impediscono di beneficiare il IM con le attenuanti innominate e inducono a ritenere la pena inflitta adeguata al coefficiente di disvalore sociale del generale contegno criminoso dell'imputato ("pena equa in relazione alla gravita dei fatti e alla personalità dell'imputato, che per mero scopo di lucro ha posto in essere reati gravemente offensivi per le persone offese e per la collettività "). Valutazione che è il risultato di un giudizio di fatto non contraddittorio e conforme ai referenti dell'art. 62 bis c.p. ed ai parametri dettati dall'art. 133 c.p. in tema di determinazione della pena (v. Cass. Sez. 6^, 24.9.2008 n. 42688, Caridi, rv. 242419).
4.- Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna del IM al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si reputa equamente definibile nella misura di Euro 1.000,00 (mille).
Con note inviate il 4.1.2010 a mezzo telefax alla cancelleria di questa Sezione giudicante il difensore delle costituite parti civili Comune di S. Alessio Siculo, NZ FO e DI FO (legale rappresentante dell'hotel Solemar) ha rassegnato "conclusioni", sollecitando il rigetto del ricorso del IM e la sua "condanna alla rifusione delle ulteriori spese del presente giudizio di cassazione" (per le quali ha allegato pedissequa "nota spese "). Conclusioni e richieste del patrono di parte civile così formulate sono irricevibili, ne' possono trovare accoglimento, per una serie di sovrapposte e congiunte ragioni di ordine formale e sostanziale. Innanzitutto l'art. 121 c.p.p., prescrive che le memorie e le richieste delle parti siano presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria, mentre il mezzo tecnico costituito dalla comunicazione con telefax, non assicurando allo stato dell'attuale evoluzione tecnologica la certezza della provenienza dei documenti, non può essere considerato alla stregua di un equipollente del deposito in cancelleria, come statuito dal prevalente indirizzo interpretativo di questa Corte regolatrice (cfr., ex plurimis: Cass. Sez. 5, 12.12.2005 n. 6696/06, Pellegrino, rv. 233999; Cass. Sez. 5, 14.10.2009 n 46954, Giosuè, rv. 245397). Ma, pur volendo mettere da canto l'indicato profilo formale, non può obliterarsi che nel giudizio di cassazione -in virtù dell'espresso richiamo effettuato dall'art. 614 c.p.p., comma 1, alle norme (in quanto applicabili) regolanti lo svolgimento della discussione nei giudizi di merito di primo e di secondo grado (art. 523 c.p.p., cui si richiama per il giudizio di appello l'art. 602 c.p.p., comma 4)- anche il difensore di parte civile deve "formulare e illustrare" oralmente le proprie conclusioni, facendo soltanto dopo seguire alle stesse la presentazione di una loro sintesi scritta ("conclusioni scritte": art. 523 c.p.p., commi 1 e 2). Ciò che nel caso di specie non è avvenuto, nessuna delle parti civili rappresentate dai rispettivi difensori, pur ritualmente avvisati, essendo comparsa nell'odierna udienza pubblica di trattazione e discussione del ricorso. Ma non basta. Alla mancata comparazione delle parti civili in udienza si coniuga (e trattasi di dato assorbente) la totale assenza di qualsiasi espletamento, nelle forme e nei termini consentiti, di una attività defensionale diretta a contrastare, a tutela degli interessi di natura civile risarcitoria delle parti civili, la pretesa dell'imputato ricorrente. Di tal che non può disporsi alcuna condanna dell'imputato ricorrente, la cui impugnazione è dichiarata inammissibile, alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalle tre parti civili innanzi indicate (v. Cass. S.U., 28.1.2004 n. 5466, Gallo, rv. 226716).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010