Sentenza 27 gennaio 2012
Massime • 2
In tema di desistenza dal delitto, benché la volontarietà non possa essere intesa come spontaneità, la decisione di interrompere l'azione criminosa non deve risultare necessitata.
È legittimo il diniego delle attenuanti generiche motivato con la esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza laddove quest'ultima sia stata dettata non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 20 novembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Nola, con la sentenza emessa in data 21 giugno 2018 all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati per i fatti loro ascritti e, avvinti i detti reati sotto il vincolo della continuazione, aveva condannato il P. alla pena di anni cinque, mesi uno e giorni dieci ed euro 2800 di multa, il R. alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione ed euro 7.000 di multa, oltre le sanzioni accessorie e la confisca disposte nei confronti di entrambi. 1.1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, preso atto della rinunzia ai motivi di ricorso svolti in tema …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2012, n. 11732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11732 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 27/01/2012
Dott. IPPOLITO FR - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 147
Dott. ROTUNDO VI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 23870/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. IC FR, nato a [...] il [...];
2. D'EL SE, nato a [...] il [...];
3. Di AU NE, nato a [...] il [...];
4. QU ET, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 04/02/2011 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. SCARDACCIONE Eduardo, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, su impugnazione del P.M. e degli imputati NE Di AU, D'EL SE e FR IC, riformava la sentenza di primo grado limitatamente a ET QU, condannandolo alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 800 di multa e confermando per il resto.
Il procedimento nasceva da un'articolata operazione investigativa che aveva portato a disvelare un'associazione criminale di stampo camorristico, capeggiato dai fratelli RE (detti i "campagnuoli") e composto tra gli altri da NE Di AU, D'EL SE, FR IC e ET QU, dedito nel 1994 alla commissione di rapine ed estorsioni in danno di imprenditori di FA. A far luce sulle vicende del gruppo criminale erano state in particolare le dichiarazioni dello QU, che una volta arrestato si era risolto a collaborare con la giustizia, confessando la partecipazione a vari episodi estorsivi e chiamando in correità gli altri partecipanti. In primo grado, gli imputati erano stati prosciolti dal reato associativo per precedente giudicato (segnatamente per quel che qui interessa, NE Di AU e ET QU) e per prescrizione (D'EL SE e FR IC), mentre erano stati invece ritenuti responsabili NE Di AU di più episodi di estorsione e tentata estorsione aggravata e di ricettazione di armi clandestine (capi b, e, d, e, g e p); FR IC di due episodi di tentata estorsione aggravata e di ricettazione di armi clandestine (capi g, h e p) e SE D'EL di due episodi di tentata estorsione aggravata (capi g e h). ET QU era stato invece prosciolto da tutte le imputazioni ascrittegli per precedente giudicato e per prescrizione. Tra quest'ultime anche quella di cui al capo l), relativa ad una rapina aggravata, commessa il 6 agosto 1994.
In ordine a tale capo, il Procuratore generale presso la Corte di appello aveva presentato appello, sostenendo l'erroneità del calcolo della prescrizione.
In sede di appello, la Corte distrettuale confermava il giudizio di responsabilità nei confronti del D'EL per te estorsioni tentate volte ad ottenere, con minaccia e violenza, dall'ing. AG De CE (capo g) e dal costruttore FR CA (capo h) il pagamento di tangenti in relazione ad appartamenti da costoro stavano edificando in FA. In primo grado, era risultato che, in ordine al primo episodio, il D'EL aveva contattato il De CE, da lui conosciuto, dicendogli che c'erano due persone che volevano incontrarlo per il pagamento di una tangente. Il D'EL, incaricato di fissare l'incontro, aveva poi accompagnato il De CE all'appuntamento con due persone poi identificate in FR IC e Di AU NE, nel corso del quale, presentandosi come appartenenti al gruppo dei "campagnoli", con minacce di attentati dinamitardi, avevano richiesto il pagamento di una somma di danaro. Di seguito, il De CE era stato contattato dal D'EL per conoscere le sue intenzioni. QU ET aveva poi rilasciato dichiarazioni confessorie, ammettendo di aver partecipato, insieme con il IC e il Di AU, alla estorsione, nella quale il D'EL era intervenuto perché cercava di sdebitarsi con i RE con i quali era fortemente indebitato per prestiti ricevuti.
Era stata altresì accertata la partecipazione del D'EL ad altra tentata estorsione. La parte offesa CA, costruttore di FA, aveva raccontato di essere stato contattato da un giovane, poi riconosciuto nello QU, che lo aveva invitato a seguirlo perché c'erano delle persone che volevano incontrarlo. All'incontro si presentarono due persone, a nome di "Peppe o campagnolo", ed era presente anche il D'EL. In tale incontro era stato chiesto al CA se avesse pagato tangenti e lui aveva risposto di averle versate a LO PA. Lo QU aveva poi dichiarato che i RE avevano mandato il D'EL, che conosceva tutti gli imprenditori della zona, a prelevare il CA e che all'incontro parteciparono lui stesso, il IC e il Di AU, mentre il D'EL era rimasto in disparte;
che il CA in detto incontro aveva dichiarato di aver pagato 80 milioni ai gruppo LO, per tramite di VI NA;
e che i RE avevano poi richiesto al NA il versamento di detta somma. La Corte di appello riteneva provata la sua consapevole partecipazione al primo episodio delittuoso, posto che la tesi difensiva della "costrizione all'intermediazione" non assurgeva a stato di necessità e proprio tale tesi e la prolungata durata della sua partecipazione all'operazione dimostravano che l'imputato era perfettamente consapevole dei termini e della portata del suo intervento. Quanto al secondo episodio, la Corte riteneva che le dichiarazioni della parte offesa, lungi dal contraddirsi, avevano dimostrato la partecipazione dell'imputato al delitto contestato. I Giudici respingevano poi la tesi della desistenza volontaria dedotta dall'appellante, posto che il CA non aveva versato la somma richiesta, in quanto aveva già versato a LO PA, la cui capacità intimidatoria aveva indotto gli imputati a rinunziare alla pretesa illecita. Detta rinunzia non valeva a configurare l'ipotesi di cui all'art. 56 cod. pen., comma 3, in quanto non era stata il frutto di una volontaria determinazione, bensì era stata obbligata da un fattore esterno alla volontà degli agenti.
Sempre in relazione ai gravame del D'EL, la Corte distrettuale respingeva la richiesta di esclusione della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, stante la sua natura oggettiva e come tale applicabile a tutti i correi. Riteneva altresì infondato il rilievo dell'imputato con il quale aveva chiesto una pronuncia assolutoria nel merito per il reato associativo, in luogo di quella di improcedibilità per prescrizione, in quanto difettava l'evidenza delle condizioni contemplate nell'art. 129 cod. proc. pen. Era altresì rigettato l'appello di Di AU, considerata la sostanziale ammissione degli addebiti fatta dall'imputato all'udienza del 4 febbraio 2011, che veniva a superare la tesi difensiva della inattendibilità delle dichiarazioni dello QU, in ogni caso già riscontrate da riconoscimenti fotografici e da altri elementi valorizzati dal Tribunale.
La Corte di appello non accoglieva i gravami di IC e Di AU, relativi al diniego delle attenuanti generiche. In ordine al primo, la Corte rilevava che non risultavano circostanze che rendevano l'imputato meritevole di un trattamento sanzionatorio di favore, emergendo al contrario a suo carico una pluralità di gravi condanne. In ordine al secondo, la Corte evidenziava la gravità dei fatti addebitati e dei precedenti penali dallo stesso riportati, non bilanciata da circostanze valutabili favorevolmente. La Corte accoglieva invece l'appello del P.G. nei confronti dello QU, rilevando che effettivamente il calcolo della prescrizione era errato, in quanto, pur dovendosi applicare la più favorevole previgente disciplina, il termine di prescrizione sarebbe maturato il 6 febbraio 2017.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorrono per cassazione, con atti distinti, gli imputati, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: FR IC:
- il vizio di motivazione, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, motivata con una frase di stile e con il mero richiamo ai precedenti penali dell'imputato. Gli altri indici, utilizzati per il trattamento sanzionatorio, ovvero la "gravità dei fatti" - di per sè non costituente un ostacolo alla concessione delle attenuanti invocate - e la "personalità dell'imputato", risulterebbero evocati solo formule stereotipe. SE D'EL:
- la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione all'art. 56, art. 629 cod. pen. e L. n. 203 del 1991, art.
7. Il ricorrente lamenta lo stravolgimento della tesi difensiva da parte del Giudice di appello, posto che era stata sostenuto che il suo intervento era stato solo di aiuto e nell'interesse della vittima e non di intermediazione e giammai di costrizione all'intermediazione, nè era stata invocata l'esimente dello stato di necessità. La Corte avrebbe obliterato i motivi di appello, laddove aveva richiamato le dichiarazioni della vittima, favorevoli all'imputato, considerandole addirittura in chiave accusatoria. In ordine all'episodio di cui al capo h), il ricorrente contesta la motivazione in ordine all'esclusione dell'esimente della desistenza volontaria, posto che da nessun atto processuale poteva ricavarsi che la rinunzia alla pretesa estorsiva fosse stata il frutto della capacità intimidatoria di PA LO. In ogni caso era stato lo stesso QU a rivelare che la tangente già pagata dal CA era stata poi versata ai RE. Lamenta il ricorrente altresì che la sentenza risulterebbe assolutamente lacunosa quanto alle critiche mosse in sede di appello alla ricostruzione della vicenda sulla base delle dichiarazioni intrinsecamente inattendibili e contraddittoria del CA, inidonee a fornire da riscontro alle propalazione dello QU.
La Corte non avrebbe inoltre reso esaustiva motivazione in ordine al proscioglimento nel merito dell'imputato per la partecipazione al reato associativo, ai fini dell'art. 129 cod. proc. pen., posto che era emerso soltanto il coinvolgimento dell'imputato in due episodi di tentata estorsione. In ordine a tale capo, la difesa del ricorrente ha presentato il 13 gennaio 2012 motivi nuovi, sostenendo l'erroneità della affermazione della Corte di merito, là dove ha ritenuto necessaria la rinunzia alla prescrizione da parte dell'imputato per addivenire ad una pronuncia di merito in presenza di un quadro probatorio contraddittorio o insufficiente almeno in ordine alla condotta di agevolazione o partecipazione alle modalità criminose rilevante ai fini di cui al D.L. n. 201 del 1991, art.
7. Deduce infine la lacunosità della motivazione in ordine alla aggravante ex art. 7 legge 203 del 1991, non essendo stata vagliata la posizione dell'imputato nella vicenda che viene accumunata agli altri coimputati;
inoltre l'assunto della Corte di appello, secondo cui la aggravante sussiste per le modalità della condotta, non troverebbe riscontro in quanto accertato in prime cure, secondo cui la stessa sarebbe configurabile per l'agevolazione dell'associazione criminale di appartenenza.
ET QU:
- la violazione di legge, in ordine alla determinazione del periodo prescrizionale, che si sarebbe maturato il 6 agosto 2009. La Corte di merito avrebbe erroneamente posto in bilanciamento la attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, con le contestate aggravanti. - la violazione di legge, in ordine al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato di rapina contestato e il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., già giudicato. La Corte non avrebbe tenuto conto, quanto al reato di rapina, della collocazione temporale del delitto di rapina nel periodo di operatività dell'associazione criminale, delle modalità della condotta e della tipologia del reato. Non risulterebbe invece necessario che il reato sia stato analiticamente e preventivamente determinato, essendo sufficiente che lo stesso sia oggetto di una previsione generale.
NE Di AU:
- la violazione di legge e il vizio della motivazione, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e la violazione di legge e vizio della motivazione, ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte non avrebbe correttamente valutato l'attendibilità delle chiamate in correità, con riscontro circolare delle dichiarazioni accusatone. La sentenza in esame risulterebbe altresì contraddittoria, là dove valuta positivamente l'ammissione dei fatti da parte dell'imputato e poi gli nega la concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi di Di AU, IC e QU sono da ritenersi inammissibili.
2. Il ricorso di Di AU, nella parte in cui impugna la valutazione della chiamata in correità di ET QU, risulta affetto da genericità.
Le critiche del ricorrente non si confrontano infatti con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha rilevato che la tesi difensiva, volta a contestare l'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni accusatore dello QU per assenza di riscontri esterni - e che in questa sede è pedissequamente reiterata - veniva ad essere superata dalle ammissioni rese dallo stesso Di AU in grado di appello.
È invero da ritenersi inammissibile per genericità il ricorso per cassazione, i cui motivi si limitino a enunciare, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato, ragioni ed argomenti, già illustrati al giudice a quo e da questo motivatamente esaminati e disattesi (tra le tante, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181).
Inammissibile, perché palesemente infondato, è anche il restante motivo, con cui il ricorrente denuncia il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Non vi è infatti alcuna contraddittorietà tra la ritenuta ammissione da parte dell'imputato dei fatti a lui addebitati e il suddetto diniego, posto che, se è vero che tra i positivi elementi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena comminata per il reato rientrano la confessione spontanea dei colpevole e il corretto comportamento processuale ed ogni altra situazione di manifesto ravvedimento, il giudice di merito può tuttavia escludere la positiva valenza di tali elementi e negare l'applicazione delle attenuanti generiche quando essi siano contrastati con altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti, ovvero quando la confessione si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa o sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo (tra tante, Sez. 6, n. 6934 del 28/02/1991, Gazzara, Rv. 187671; Sez. 1, n. 12426 del 24/10/1994, Fiorentino, Rv. 199886). Nel caso in esame, da un lato, la responsabilità dell'imputato risultava già acquisita aliunde, avendo la sua confessione soltanto ulteriormente arricchito il quadro probatorio a suo carico, costituito da precisi e gravi elementi probatori evidenziati dal primo Giudice (quali in particolare le deposizioni delle vittime, riscontrate dalle dichiarazioni del collaboratore QU e dai riconoscimenti fotografici) e, dall'altro, i Giudici di merito hanno ritenuto decisivi, per il diniego della concessione delle attenuanti generiche, una serie elementi di disvalore emergenti dagli atti, quali la gravità dei fatti e la negativa personalità dell'imputato, desunta da altrettanto gravi e numerosi precedenti penali.
Giova ribadire che la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (tra le tante, Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737).
3. Inammissibile, perché manifestamente infondato, è anche il ricorso di IC, incentrato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata reca infatti un'adeguata, sia pur concisa motivazione, sul punto, avendo evidenziato, che alla concessione del beneficio erano d'ostacolo l'obiettiva gravità dei fatti e la negativa personalità dell'imputato, quale desumibile dalle numerose e gravi condanne, alternando comportamenti delittuosi a periodi di detenzione.
E principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e che va qui ribadito che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (ex plurimis, Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).
Di talché, la sentenza impugnata, avendo esplicitato le ragioni preponderanti della propria decisione sul punto, in modo adeguato e non illogico, non può essere sindacata in cassazione, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419).
4. Anche il ricorso di QU è inammissibile.
Le doglianze relative alla prescrizione sono in parte generiche ed in parte manifestamente infondate.
Il ricorrente infatti non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, reiterando doglianze già debitamente disattese dal Giudice dell'appello.
La Corte di appello, nell'accogliere il gravame del P.M., che aveva dedotto l'erronea applicazione del nuovo regime prescrizionale, introdotto dalla L. n. 251 del 2005, aveva invero ritenuto erronea l'operazione effettuata in prime cure di sottoporre a giudizio di bilanciamento l'attenuante speciale prevista dal D.L. 13 maggio 1991 n. 152, art. 8 conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203, in quanto,
conformemente al dictum delle Sezioni unite, la riduzione di pena derivante dall'applicazione di detta circostanza doveva essere "obbligatoriamente" operata, come corrispettivo della collaborazione prestata dall'imputato, sulla pena in concreto stabilita per il reato per il quale si procedeva, nella specie nella forma aggravata. Il che peraltro avrebbe comportato - come ha osservato la stessa Corte di appello - un risultato, se pur ai limitati fini del calcolo della prescrizione, più sfavorevole all'imputato (il tempo necessario a prescrivere sarebbe stato infatti pari a trenta anni, anziché a ventidue anni, come risultante dall'applicazione del giudizio effettuato dal primo Giudice di equivalenza tra circostanze), in violazione quindi del divieto della reformatio in peius, in assenza di impugnazione del P.M. sul punto.
La tesi poi del ricorrente, secondo cui l'attenuante in esame doveva essere applicata con esclusione di ogni altra aggravante, è palesemente infondata.
Deve al riguardo rilevarsi che le Sezioni unite di questa Corte, Dell'affermare che l'attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 cit. non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze, hanno peraltro precisato che, in presenza di altre circostanze, la stessa attenuante è destinata ad applicarsi "una volta stabilita la pena in concreto per il reato circostanziato" (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, in motivazione, p. 7). Come hanno chiarito le Sezioni unite, soltanto l'adozione del criterio anzidetto consente di coniugare premialità, personalizzazione del trattamento sanzionatorio e proporzionalità del medesimo rispetto alla misura di lesività effettiva del fatto costitutivo del reato, impedendo, in altri termini, che dissociazione e contributo investigativo elidano la concreta offensività del fatto. E, in vista appunto della necessità di coniugare queste esigenze, la notevole riduzione di pena stabilita per la dissociazione e, con la sua concessione, l'elisione automatica della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, non possono far sì che il sistema penale perda di vista la specifica vicenda criminosa (la quale può avere connotati anche particolarmente gravi), senza il rischio che esso finisca per smentire se stesso, con ricadute sulla proporzionalità della pena alla gravità del reato, sull'effettività della sanzione e sull'osservanza della legge da parte della generalità dei consociati.
Anche la restante doglianza, relativa al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato di rapina contestato e il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., già giudicato dalla Corte di assise di appello di Napoli con sentenza del 11 marzo 1999, è palesemente infondata. Invero, la Corte di appello non ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i suddetti delitti, mancando la prova che sin dall'inizio il reato di rapina fosse stato concepito, nel programma criminoso dell'associazione camorristica, nelle sue linee essenziali tale da configurare una identità di disegno criminoso. La giurisprudenza consolidata di legittimità è nel senso che la unitarietà del disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 cod. pen., comma 2, può essere ravvisata soltanto quando la decisione di commettere i vari reati sia stata presa dall'agente in un momento precedente la consumazione del primo e sia estesa a tutti gli altri, già programmati nelle loro linee generali. Pertanto non possono rientrare nella previsione della norma in questione tutti quei fatti costituenti reato che si trovino rispetto al primo in un rapporto di occasionalità, ovvero siano, con il primo, espressione di una abitualità o addirittura di un costume di vita.
Orbene, nel caso in esame il ricorrente ha dedotto che la rapina si collocava temporalmente quando era in vita la associazione criminale ed era compatibile strutturalmente con le finalità della stessa. In sostanza, il ricorrente ha individuato la unitarietà del disegno criminoso nell'ambito della contestualità e della compatibilità strutturale delle due condotte costituenti reato, ovvero in criteri che consentono di escludere pacificamente nel caso in esame la applicabilità dell'istituto del reato continuato (in tal senso, cfr. Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356), poiché, come correttamente rilevato dal Giudice dell'appello, è anche possibile concettualmente che il reato associativo ed i reati fine possano essere espressione di una unitarietà del disegno criminoso, ma occorre che vi sia la prova specifica di ciò e cioè che anche i reati fine siano stati già programmati al momento della costituzione della associazione (tra tante, Sez. 1, Sentenza n. 8451 del 21/01/2009 Vitale Rv. 243199), costituendo invece la ipotesi più ricorrente che i singoli reati fine non siano inizialmente ne' programmati ne' programmabili e che vengano poi decisi di volta in volta, quando se ne presenta la occasione, nel corso della vita della associazione criminale.
5. Fondato in parte è invece il ricorso di D'EL, secondo quanto di seguito precisato.
5.1. Non può essere accolto il primo motivo nella parte in cui contesta la ritenuta partecipazione del D'EL alle ipotesi delittuose contestate ai capi g) e h) della rubrica. Deve osservarsi che, secondo un principio già affermato da questa Corte, la motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua se il giudice abbia confutato gli argomenti che costituiscono la "ossatura" dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare l'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte (Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002, dep. 14/01/2003, Delvai, Rv. 223061). Ritenuta, dunque, la legittimità del rinvio per relationem effettuato dal giudice di appello alle argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado, si rileva che la decisione impugnata risulta sorretta da un'adeguata motivazione, che vale a rendere conto degli elementi probatori emergenti dagli atti in ordine al concorso dell'imputato nella fattispecie delittuosa addebitatagli.
Quanto in particolare alle dedotte illogicità della motivazione in ordine al capo g) della rubrica (tentativo di estorsione in danno di De CE AG), va rilevato che la tesi dello "ambasciatore costretto" è stata invero sostenuta dallo stesso ricorrente nell'atto di appello (cfr. pag. 2), là dove ha riportato, a propria difesa, il passaggio della testimonianza della vittima, che aveva avuto "l'impressione che il D'EL fosse stato in qualche modo costretto a contattarlo". Pertanto, la doglianza del travisamento della tesi difensiva appare palesemente priva di fondamento. Ciò posto, va ribadito che non risponde di estorsione colui che, per incarico della vittima e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, si metta in contatto con gli autori del reato, senza conseguire alcun profitto per la sua intermediazione (tra le tante, Sez. 6, n. 41359 del 21/10/2010, Cuccaro, Rv. 248734). Nel caso in esame, i Giudici di merito hanno accertato che l'intermediazione del ricorrente non si era svolta nell'esclusivo interesse della vittima, in quanto il suo intervento, come riferito proprio da quest'ultima - consistito prima nel contattare il De CE riferendogli che c'erano delle persone che volevano da lui il pagamento di una tangente, e poi di organizzare, su richiesta di quest'ultimo, un incontro con i predetti personaggi, nel corso del quale l'imprenditore fu minacciato di morte affinché pagasse una somma pari a cinque milioni di lire, nonché infine di richiamare la vittima per informarsi delle sue intenzioni circa il pagamento - era stato sollecitato dagli esponenti del clan dei "campagnuoli" (il D'EL aveva detto alla vittima "loro mi dicono di venire e io vengo"), tanto da apparire come un loro "ambasciatore costretto". Le dichiarazioni della parte offesa avevano trovato conforto nelle propalazioni dello QU, che aveva ammesso di aver partecipato al tentativo di estorsione in danno di costui, nel quale il D'EL, fortemente indebitato con i RE, aveva svolto il compito di contattare la vittima e di condurla all'appuntamento, nonché di convincerla a pagare. A fronte di tale apparato argomentativo, privo di contraddizioni e di palesi illogicità, i vizi di motivazione dedotti dal ricorrente si risolvono, in realtà, in inammissibili censure in fatto in ordine alla ricostruzione della vicenda e alla valutazione del materiale probatorio operata dai giudici di merito. Ma, come è noto, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
5.2. Fondata è invece la censura del D'EL riguardante la esclusione della esimente della desistenza volontaria in relazione all'ipotesi delittuosa contestata al capo h) della rubrica (tentativo di estorsione in danno di VI CA).
Secondo la Corte di appello, la tesi della desistenza volontaria, sostenuta dal ricorrente nel gravame, non era fondata, in quanto gli autori del reato, inviati dai RE, avevano rinunziato alla illecita pretesa - ovvero la richiesta al CA del versamento di una tangente per gli appartamenti che l'imprenditore edile stava costruendo a FA - non liberamente, ma perché costretti a causa della "capacità intimidatoria" di PA LO, che già aveva sottoposto la vittima ad estorsione per la medesima causa. Peraltro, tale assunto stride palesemente con quanto riportato nella sentenza di primo grado, ovvero che gli imputati si limitarono a richiedere al CA se avesse già pagato tangenti e, una volta appreso dell'intervento estorsivo dei LO, SE RE aveva convocato colui che aveva ritirato dal CA la tangente per conto di costoro, per farsi consegnare la somma di danaro. Quindi non può logicamente sostenersi che gli imputati rinunziarono a portare a termine il progetto delittuoso, perché intimoriti dai LO, visto il successivo sviluppo dell'azione.
Sul punto, pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata, per una nuova valutazione, che tenga conto dei principi di diritto, elaborati da tempo dalla giurisprudenza di legittimità in tema di desistenza volontaria. Va rammentato invero che la "volontarietà" della desistenza non deve essere confusa con la "spontaneità" della medesima, nel senso che la desistenza è volontaria anche quando non è spontanea perché indotta da ragioni utilitaristiche o da considerazioni dirette ad evitare un male ipotizzabile o dalla presa di coscienza degli svantaggi che potrebbero derivare dal proseguimento dell'azione criminosa (cfr. Sez. 4, n. 17384 del 12/02/2003, Schiavo, in motivazione). La legge non prende in considerazione le intime ragioni che inducono l'agente a desistere dall'azione criminosa, ma richiede invece, con la previsione del requisito della volontarietà, che la desistenza non sia riconducibile a cause esterne che rendano impossibile, o gravemente rischiosa, la prosecuzione dell'azione. Insomma, seppur non spontanea, tale prosecuzione non deve essere impedita da fattori esterni che renderebbero estremamente improbabile il successo dell'azione medesima;
la scelta deve quindi essere operata in una situazione di libertà interiore indipendente dalla presenza di fattori esterni idonei a menomare la libera determinazione dell'agente (tra tante, Sez. 5, n. 1955 del 07/12/1999, dep. 21/02/2000, Maravolo, Rv. 216438).
5.3. Infondata è la doglianza del D'EL relativa al proscioglimento per il reato associativo sub a) della rubrica. È principio affermato dalle Sezioni unite, che va in questa sede ribadito, che "all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen., comma 2" (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273). Va poi rammentato che la Corte Costituzionale ha ritenuto l'art. 129 cod. proc. pen., comma 2, del tutto conforme ai principi costituzionali,
ritenendo siffatta disposizione adeguatamente bilanciata con la rinunciabilità della causa estintiva: maturata la prescrizione del reato, ed a fronte della mancanza dell'evidenza della prova dell'innocenza, l'imputato, volendo, può far valere il suo diritto alla rinuncia alla prescrizione, correndo il rischio consapevole di un verdetto sfavorevole all'esito del richiesto approfondimento (Corte cost. ord. nn. 300 e 362 del 1991).
5.4. Medesima sorte ha anche l'ultima censura del D'EL, relativa alla aggravante del metodo mafioso L. n. 203 del 1991, ex art.
7. Nella specie, la suddetta aggravante è stata ravvisata dai
Giudici del merito, per entrambi i reati di cui ai capi g) e h)f in considerazione delle modalità utilizzate dai correi, tipiche delle associazioni mafiose (evocazione della consorteria criminale in nome della quale gli estorsori agivano;
prelevamento forzoso della vittima e suo trasporto in aperta campagna, con successiva sottoposizione ad interrogatorio) (cfr. pagg. 17 e 19 della sentenza di primo grado e pag. 20 della sentenza di appello). Una volta accertato che il metodo "mafioso" è stato utilizzato nelle condotte contestate, l'aggravante si applica necessariamente a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi (Sez. 2, n. 2204 del 31/03/1998, Parreca Rv 211178; Sez. 6, n. 19802 del 22/01/2009, Napolitano, Rv. 244261).
6. Conclusivamente, i ricorsi di NE Di AU, IC FR e ET QU devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000. La sentenza impugnata deve essere invece annullata nei confronti di SE D'EL limitatamente al reato di cui al capo h), con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto, con rigetto nel resto del ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SE D'EL limitatamente al reato di cui al capo h) e rinvia alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, con rigetto nel resto del ricorso del D'EL. Dichiara inammissibili i ricorsi di NE Di AU, FR IC e ET QU e condanna i ricorrenti a, pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2012