Sentenza 11 gennaio 2007
Massime • 2
Non è necessario che il soggetto incaricato della presentazione di un atto di impugnazione sia munito di delega scritta, essendo invece sufficiente una delega orale, desumibile anche dalla natura dei rapporti o delle relazioni intercorrenti tra presentatore e sottoscrittore dell'atto.
Anche alla stregua del novellato art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen., la mera indicazione, nel ricorso, di atti che si assumono trascurati o mal interpretati dal giudice di merito non vale a soddisfare l'esigenza di specificità dei motivi di gravame, dovendo questi comunque rappresentare le ragioni per le quali tali atti, se correttamente valutati, avrebbero dovuto necessariamente o, quantomeno, presumibilmente, dar luogo ad una diversa pronuncia decisoria.
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2007, n. 8096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8096 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 11/01/2007
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 35
Dott. BRUNO Paolo ON - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 014547/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SS CO N. IL 21/09/1974;
2) RT IO N. IL 16/08/1973;
avverso SENTENZA del 06/06/2005 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
sentito il Sostituto Procuratore generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso per SA e l'annullamento con rinvio per MB;
sentiti, inoltre, per la parte civile, l'avv. Maruzzi, il quale ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi e, per i ricorrenti SA e MB, rispettivamente, l'avv. Angarano e l'avv. Pezzotta, i quali hanno insistito per l'accoglimento.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, su appello del pubblico ministero avverso pronuncia di assoluzione, in primo grado, di SS OL, con la formula "il fatto non costituisce reato" e di RT AU, con la formula "non aver commesso il fatto", la corte d'appello di Brescia ritenne i predetti SA e MB responsabili, a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p. con LI EN, TE EA, TI TO, separatamente giudicati, e con altri non identificati, del reato di lesioni gravi in danno di LO LE, sulla base di una ricostruzione del fatto secondo cui, nell'imminenza di una partita di calcio tra le squadre DETA e del PO, un gruppo di c.d. "ultras" sostenitori DETA, di cui avrebbero fatto parte il SA, in posizione preminente, ed il MB, avrebbe circondato con intenzioni aggressive l'LO, individuato come sostenitore del PO, il quale veniva quindi colpito dall'LI all'occhio sinistro, con conseguente perdita totale della vista da tale occhio;
- che, a sostegno di tale decisione la corte, previa reiezione di una eccezione procedurale concernente la costituzione di parte civile della persona offesa e di altra eccezione procedurale concernente lo svolgimento DEudienza preliminare rinnovata a seguito di declaratoria di nullità, da parte del giudice di primo grado, DEoriginario decreto di citazione a giudizio per incompletezza del capo d'imputazione, ritenne, in sintesi, che, attesa la comprovata presenza del SA e del MB nel gruppo degli aggressori e la prevedibilità, da parte loro, di quanto successivamente avvenuto, pur in assenza di uno specifico accordo, non potesse che pervenirsi all'affermazione di colpevolezza dei predetti, ai quali veniva pertanto inflitta la pena, ritenuta equa, di anni due e mesi sei di reclusione, previa formulazione di giudizio di equivalenza fra la diminuente di cui all'art. 116 c.p. e l'aggravante delle lesioni;
- che avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati;
- che SA:
- con atto a firma del proprio difensore, avv. Mauro Angarano, ha denunciato:
1) con un primo motivo, violazione di legge in ordine al mancato accoglimento della dedotta eccezione di nullità DEudienza preliminare effettuata a seguito della declaratoria di nullità del primo decreto di rinvio a giudizio, atteso che in tale udienza, pur ritualmente instaurata, non era poi stata la parola alle parti, avendo il giudice ritenuto che si sarebbe solo dovuto provvedere alla rinnovazione del singolo atto nullo, costituito dal suddetto decreto di rinvio a giudizio;
2) con i motivi contrassegnati dai numeri da 2 a 5, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente ex art. 116 c.p., in quanto fondata su "presunzioni ed asserzioni di carattere teorico, senza riferimento allo svolgimento concreto dei fatti", ed in assenza di prova circa "la rappresentazione in concreto DEevento anomalo come possibile conseguenza DEazione asseritamente concordata", oltreché in assenza, comunque, di condizioni tali da escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza;
3) con i motivi contrassegnati dai numeri da 6 a 8, violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in ordine al mancato accoglimento di specifiche doglianze contenute nei motivi DEappello con il quale il SA aveva chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto;
doglianze nelle quali si rappresentavano, in particolare:
a) il mancato riconoscimento fotografico del SA, la prima volta in cui era stato rammostrato ai testi un album di fotografie segnaletiche nel quale, contrariamente a quanto ipotizzato dalla corte d'appello, non poteva non essere compresa anche la fotografia del ricorrente, in quanto facente parte, come gli altri effigiati, dei soggetti precedentemente diffidati;
b) la possibilità di un errore di persona, attesa la somiglianzà tra il SA ed l'ex coimputato TI TO;
c)l'esistenza di dichiarazioni rese, oltre che dall'ex coindagato LI, anche dai testi IL RG, NO MO e ND OM, da cui si sarebbe dovuta dedurre che il ricorrente aveva "semplicemente assistito da lontano all'evento";
4) con il motivo contrassegnato dal n. 9, mancanza totale di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche chieste, in via subordinata, all'esito del giudizio di primo grado;
5) con il motivo n. 10, mancanza totale di motivazione in ordine al diniego DEattenuante di cui all'art. 114, chiesta nel giudizio di appello;
6) con il motivo n. 11, vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza DEattenuante di cui all'art. 116 c.p. sull'aggravante del reato di lesioni;
7) con i motivi nn. 12-13, violazione degli artt. 78 e 582 c.p.p. per mancato accoglimento delle dedotte eccezioni di:
a) nullità della costituzione di parte civile, in quanto irritualmente rinnovata all'udienza preliminare, a seguito di restituzione, da parte del giudice, DEatto di costituzione depositato in precedenza e non notificato;
b) inammissibilità DEappello a suo tempo proposto dalla parte civile avverso la sentenza di primo grado, in quanto il relativo atto era stato presentato da soggetto privo di delega, genericamente indicato come "collega di studio del difensore";
- con atto a firma propria, dichiaratamente integrativo del precedente, ha proposto motivi del tutto identici a quelli sopra illustrati, salvo che per l'aggiunta, nei motivi contrassegnati dai nn. 6-8, di ulteriori censure attinenti:
a) alla non riconosciuta sussistenza della denunciata inattendibilità dei testi d'accusa, con riguardo, in particolare, al riconoscimento in carcere del SA;
b) alla non accolta eccezione di incompatibilità del teste ispettore BI Lu., ai sensi DEart. 197 c.p.p., lett. d);
- con motivi aggiunti a firma del difensore di fiducia, presentati ai sensi della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 e art. 10, comma 5, ha indicato, ad integrazione dei motivi contrassegnati dai nn. 6, 7 e 8, gli atti che erano stati indicati a sostegno delle doglianze espresse nei motivi d'appello che si assumono indebitamente ed immotivatamente disattesi;
atti costituiti dalle deposizioni dei testi AS ON, AN CO, CO NN, LO AU, ND OM, NO MO, LO LE, LB RG, BI LU, nonché dalle dichiarazioni DEex coindagato LI EN;
- che MB:
- con atto a firma del proprio difensore, avv. EA Pezzotta, ha denunciato:
1) nullità degli atti compiuti all'udienza preliminare del 13 marzo 2001, celebrata a seguito della declaratoria di nullità del primo decreto di rinvio a giudizio, per ragioni del tutto analoghe a quelle indicate nel primo motivo del ricorso SA, con specificazione che la relativa eccezione era stata proposta dinanzi al tribunale di Bergamo all'udienza del 17 ottobre 2001 e riproposta poi dinanzi alla corte d'appello;
2), 3) inammissibilità della costituzione di parte civile e DEappello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di primo grado, per le stesse ragioni già rappresentate nelle analoghe doglianze proposte nel ricorso SA;
4) vizio di motivazione, con travisamento della prova, in ordine al riconoscimento fotografico DEimputato, in quanto effettuato - si afferma - su di una fotografia totalmente sfocata in cui i lineamenti del viso erano riprodotti in maniera del tutto grossolana, e ad opera di soggetti i quali, in precedenza, essendo stato loro rammostrato un album contenente sicuramente le fotografie tanto del MB quanto del SA, non avevano riconosciuto ne' l'uno ne' l'altro;
5) manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della penale responsabilità ex art. 116 c.p.:
a) per essersi ritenuto sussistente un accordo volto alla commissione di reati quali le percosse, le ingiurie e la violenza privata, nonostante l'esistenza di elementi indicativi del contrario (quali l'essere stata preceduta, l'aggressione all'LO, da una non breve ed accesa discussione verbale, il non essere stata estesa l'aggressione alle altre tre persone che si trovavano insieme all'LO ed non essere stati, gli aggressori, ne' armati ne' travisati);
b) per non essere stata in alcun modo dimostrata l'esistenza del necessario nesso di causalità psichica, consistente nella concreta prevedibilità DEevento costitutivo del reato più grave;
6) omessa motivazione in ordine al mancato contenimento della pena in limiti compatibili con la sospensione condizionale e la non menzione nonché in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
- con motivi aggiunti a firma dello stesso difensore, presentati ai sensi della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10 ha denunciato manifesta illogicità della motivazione relativa alla valutazione del riconoscimento fotografico del ricorrente effettuato da coloro che si trovano, al momento del fatto, in compagnia DELO LE (e cioè LO AU, AN CO e OL NN), riprendendo, in sostanza, gli argomenti già posti a sostegno del quarto motivo dei ricorso originario;
- che la difesa di parte civile, rappresentata dall'avv. AU Maruzzi, a prodotto memoria volta a contrastare, sotto vari profili, i ricorsi degl'imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che va preliminarmente rilevata (in assenza di cause che, a prescindere dal giudizio sulla sua fondatezza, rendano il ricorso inammissibile), l'intervenuta prescrizione del reato, atteso che il fatto risulta commesso il 28 febbraio 1999 e il termine massimo di prescrizione, avuto riguardo alla ritenuta equivalenza tra la diminuente di cui all'art. 116 c.p. e la contestata aggravante, è quello di sette anni a mezzo, venuto a scadenza prima della data della presente decisione;
che, ciò premesso, e dovendo comunque decidersi sul merito delle impugnazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 578 c.p.p. (e, quindi, limitatamente ai motivi che interessano le statuizioni civili), le proposte doglianze appaiono prive di fondamento, in quanto:
posizione SA.
a) l'asserita nullità DEudienza preliminare, derivante dal fatto che in essa, a quanto si afferma, non era stata data la parola alle parti, avrebbe avuto, se ed in quanto fosse stata da ritenere sussistente, natura c.d. "intermedia", per cui, essendo presenti i difensori, costoro avrebbero dovuto dedurla, a pena di decadenza, ai sensi DEart. 182 c.p.p., comma 2, nell'immediatezza del fatto, con dichiarazione resa a verbale o, qualora il giudice avesse rifiutato anche tale verbalizzazione (il che, peraltro, non risulta in alcun modo denunciato), con atto scritto da consegnare a mani DEassistente di udienza, il quale non avrebbe comunque potuto rifiutarsi di riceverlo;
b) le censure attinenti alla ritenuta sussistenza del c.d. concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p., per un verso, si mostrano puramente assertive, laddove addebitano alla corte di merito di non essersi basata sullo "svolgimento concreto dei fatti", che risulta, invece, compiutamente illustrato nell'impugnata sentenza, tanto che, proprio sulla base di tale illustrazione, la difesa ha articolato le proprie ulteriori argomentazioni critiche volte a sostenere la non riconoscibilità, sotto il profilo tecnico - giuridico, del suddetto concorso anomalo;
per altro verso, a quest'ultimo riguardo, postulano come necessaria la presenza di una condizione (quella, cioè, come si è visto, della previa "rappresentazione in concreto DEevento anomalo come possibile conseguenza DEazione asseritamente concordata") che, se effettivamente presente, darebbe invece luogo alla configurabilità del dolo eventuale e, quindi, del concorso ordinario, mentre, per la sussistenza del concorso anomalo, si richiede, sotto il profilo psichico, non la "rappresentazione" (cioè la "previsione") ma, per così dire, la "rappresentabilità" (cioè la "prevedibilità"), nella concretezza della specifica situazione, DEevento più grave come possibile sviluppo DEazione criminosa cui, moralmente o materialmente, si partecipa;
concetto, questo, anche di recente espresso nella giurisprudenza di questa Corte e, segnatamente, da Cass. 1^, 10 gennaio - 14 marzo 2006 n. 8837, PM in proc. Nika ed altri, RV 233580, secondo cui, perché possa riconoscersi "l'esistenza di un nesso causale e psicologico tra l'azione del compartecipe al reato inizialmente voluto ed il diverso reato poi commesso dal concorrente", questo "deve essere prevedibile, in quanto logico sviluppo di quello concordato, senza peraltro che l'agente lo abbia effettivamente voluto o ne abbia accettato il rischio, perché in tal caso vi sarebbe concorso ordinario ex art.110 c.p. a titolo di dolo diretto od eventuale"; ne', d'altra parte,
può dirsi (diversamente da quanto si sostiene nel ricorso) che vi sia contraddizione tra "l'estrema rapidità della sequela DEaggressione", quale riconosciuta nell'impugnata sentenza, e la ritenuta sussistenza del suddetto nesso causale e psicologico, atteso che quest'ultimo non postula affatto che tra l'accordo criminoso e la realizzazione, ad opera di taluno dei compartecipi, di un reato più grave di quello sul quale l'accordo si è formato (formazione che può avvenire, secondo i principi generali, anche "per facta concludentia", senza necessità di un previo concerto), intercorra un qualche apprezzabile lasso di tempo, essendo soltanto necessario che del reato più grave, anche se, al limite, già in corso di commissione, il concorrente anomalo non abbia percezione, pur rientrando esso però, come si è detto, nel novero di quelli di cui sia ragionevolmente prevedibile la realizzazione;
c) il mancato riconoscimento fotografico del SA appare del tutto privo di rilievo, a fronte degli altri elementi, completamente ignorati nel ricorso ma risultanti dall'impugnata sentenza, dimostrativi della certo non casuale presenza del medesimo SA nel luogo e nel momento dei fatti;
elementi costituiti, in particolare, dall'avvenuta ricognizione di persona (rectius:
individuazione) effettuata con esito positivo dai testi LO AU e AN CO, come da costoro poi riferito in dibattimento, ed avvalorata, oltre che dalle dichiarazioni DEispettore BI Lu. (secondo cui questi, poco dopo i fatti, aveva notato il ricorrente allontanarsi dal piazzale dello stadio e, subito dopo, farvi ritorno), anche dall'interrogatorio dello stesso imputato il quale, secondo quanto si legge a pag. 4 della impugnata sentenza, si era riportato ad un suo manoscritto in cui aveva ammesso "di essersi avvicinato ai tifosi napoletani e di avere visto LI EN colpire il volto DEavversario, provocandogli una fuoriuscita di sangue";
d) detta ultima ammissione varrebbe già da sola a giustificare il mancato credito, da parte della corte d'appello, alle dichiarazioni dalle quali, secondo la difesa del ricorrente, si sarebbe dovuto desumere che il medesimo aveva solo "assistito da lontano all'evento";
al che può aggiungersi che tale assunto, d'altra parte, risulterebbe basato (secondo quanto si evince dallo stesso atto di ricorso), solo su quanto si afferma direttamente constatato, a loro dire, dal teste IL Se. e dal coindagato LI (attribuendosi al NO semplicemente l'aver egli riferito quanto asseritamente appreso dal IL Se. ed al ND l'aver egli attestato l'eccezionalità del fatto che il NO avesse chiesto l'intervento di un dirigente della società "TA");
ed appare, al riguardo, sufficiente osservare che, quanto alla deposizione del IL Se., si ammette, nello stesso ricorso, che essa era, come ritenuto dalla corte d'appello, alquanto "confusa", pur pretendendosi, però, del tutto apoditticamente, che sulla medesima ci si dovesse basare per dedurne che la "discussione" tra gli aggressori e la persona offesa era già in atto al momento in cui esso teste, unitamente (a quanto sembra) al SA, sarebbe giunto, in motorino, sul posto (il che, comunque, non dimostrerebbe affatto che la "discussione" fosse già degenerata nell'aggressione fisica e che, quindi, ad essa il SA avesse solo "assistito da lontano");
quanto all'asserita dichiarazione DELI, da questi resa, a quanto si afferma, in sede di presentazione spontanea, se è vero che di essa non si fa parola nell'impugnata sentenza, è altrettanto vero che non risulta in alcun modo dimostrata la sua almeno potenziale decisività, in favore del ricorrente, a fronte degli elementi di segno opposto sui quali si è basato il giudizio di responsabilità, non avendo la difesa riportato, neppure sommariamente, lo specifico contenuto della dichiarazione in questione, ma essendosi limitata richiamare il contenuto del proprio atto d'appello nella parte in cui vi si affermava che da essa, come da quelle del IL Se., del NO e del ND, si sarebbe necessariamente dedurre, come già più volte ricordato, che il SA era solo stato un lontano spettatore del fatto;
mancanza, questa, alla quale non può neppure ritenersi che sia stato posto adeguato rimedio con l'indicazione, nei motivi nuovi, tra gli altri atti di cui si lamenta l'omessa o erronea valutazione, della "deposizione del coindagato EN LI - ud. 21.11.2001", sia perché, come si è visto, la dichiarazione favorevole al SA sarebbe stata resa, secondo quanto affermato nel ricorso, non al dibattimento ma in sede di presentazione spontanea;
sia perché, in ogni caso, anche alla stregua del novellato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mera indicazione, nel ricorso, di atti che si assumano trascurati o male interpretati dal giudice di merito non vale a soddisfare l'esigenza di specificità dei "motivi" di gravame, dovendo questi comunque rappresentare le ragioni, desunte dal contenuto, adeguatamente illustrato, di quegli atti, per le quali questi ultimi, se correttamente valutati avrebbero dovuto necessariamente o, quanto meno, presumibilmente, dar luogo ad una diversa pronuncia decisoria;
e ciò vale, ovviamente, anche per tutti gli altri atti parimenti indicati nei motivi nuovi;
e) del tutto assertive e generiche, e pertanto inammissibili, appaiono le censure proposte nel ricorso a firma del SA circa la ritenuta attendibilità dei testi d'accusa e circa la pretesa incompatibilità del teste ispettore BI Lu. ad assumere veste di testimone;
f) correttamente è stata ritenuta l'infondatezza della dedotta eccezione di nullità della costituzione di parte civile all'udienza preliminare, non vedendosi, in verità, per quale ragione il mancato perfezionamento della precedente costituzione fuori udienza, ai sensi DEart. 78 c.p.p., comma 2, a cagione della omessa notifica DEatto di costituzione alle altre parti, dovesse impedire che si desse luogo, come in effetti avvenuto, alla rinnovazione della costituzione in udienza, secondo le previsioni del citato art. 78 c.p.p., comma 1 nulla rilevando, all'evidenza, che l'atto di costituzione fosse materialmente il medesimo che era già stato depositato in cancelleria e di cui il giudice aveva disposto la restituzione, giacché, anche in assenza di un tale provvedimento (da riguardarsi, tutt'al più, come meramente irrituale), la persona offesa avrebbe comunque potuto costituirsi depositando altra copia del medesimo atto, in sua legittima disponibilità;
g) parimenti corretta è stata, ad avviso del collegio, la reiezione della dedotta eccezione di inammissibilità DEappello proposto dalla parte civile, per violazione DEart. 582 c.p.p., alla luce di quanto più volte affermato da questa Corte circa la non necessità che il soggetto incaricato delle presentazione di un atto d'impugnazione sia munito di delega scritta e circa la possibilità di desumere l'esistenza di una delega orale anche dalla sola natura dei rapporti o relazioni intercorrenti fra presentatore e sottoscrittore DEatto (in tal senso: Cass. 3^, 29 settembre - 13 novembre 1993 n. 1997, Ghisa, RV 195458, che ha ritenuto rituale la presentazione di un'impugnazione "da parte di incaricata che si era qualificata come segretaria di studio del difensore"; Cass. 4^, 16 - 30 maggio 1994 n. 1764, Motti, RV 201897, che, sulla base del principio secondo cui, in tema di decreto penale, "deve ritenersi validamente proposta l'opposizione sottoscritta dall'imputato che sia stata depositata in cancelleria da persona la cui identificazione faccia presumere di essere stata all'uopo autorizzata", ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione presentata dal marito DEimputata;
Cass. 5^, 21 ottobre - 3 dicembre 1998 n. 12754, Trimarco, RV 213420, e Cass. 2^, 12 giugno - 21 ottobre 2002 n. 35345, RV 222920, che hanno ritenuto valida l'impugnazione del pubblico ministero presentata dall'autista di quest'ultimo, conosciuto come tale dal pubblico ufficiale addetto alla ricezione DEatto); orientamento, questo, che, a ben vedere, non contrasta affatto con quello (cui ha inteso richiamarsi la difesa del ricorrente) espresso in altre pronunce, secondo cui occorre, in assenza di esplicita delega, una "inequivoca attestazione con la quale il pubblico ufficiale cui l'impugnazione viene presentata dia atto della dichiarazione resagli dal presentatore di agire per delega del suddetto titolare" (Cass. 1^, 30 gennaio - 7 maggio 1997 n. 641, Sciancalepore, RV 207424, e, nello stesso senso, Cass. 1^, 18 marzo - 28 maggio 1996 n. 1736, Barra, RV 204677), atteso che una tale attestazione ben può avere ad oggetto proprio l'esistenza (nella specie indiscussa) di un rapporto tra sottoscrittore e presentatore DEatto tale da far apparire con assoluta evidenza come il secondo non possa che aver agito nella dichiarata veste di incaricato del primo;
posizione MB.
a) valgono, per il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, le stesse argomentazioni sulla base delle quali si è ritenuta l'infondatezza degli analoghi motivi in rito proposti dalla difesa del SA;
b) con riguardo al quarto motivo, vale osservare che la possibile erroneità del riconoscimento fotografico, dovuta all'asserita, cattiva qualità DEimmagine, avrebbe potuto assumere rilievo determinante solo a fronte di una linea difensiva che fosse basata sull'assunto DEassenza del ricorrente dal luogo del fatto, in concomitanza del suo verificarsi;
condizione, questa, che appare però da escludere, alla stregua del passaggio motivazione DEimpugnata sentenza (del tutto ignorato nei motivi di ricorso) dal quale risulta che lo stesso MB, pur negando di aver partecipato all'aggressione, aveva tuttavia ammesso "di essere stato presente sul piazzale dello stadio" e "di avere visto un gruppo di tifosi bergamaschi che alludeva a certi napoletani", nonché di essersi allora "spostato verso il centro del piazzale per seguire cosa avvenisse", "di aver sentito delle urla e, quindi, di aver visto il gruppo che si disperdeva"; il che rende quindi del tutto giustificata la ritenuta attendibilità del suddetto riconoscimento fotografico;
c) le censure attinenti alla ritenuta configurabilità del concorso anomalo, nella misura in cui mostrano di basarsi su di una lettura DEart. 116 c.p. sostanzialmente analoga a quella prospettata nel ricorso SA, trovano risposta in quanto già precedentemente argomentato nella trattazione di detto ricorso;
per il resto, si tratta, all'evidenza, di valutazioni soggettive di puro fatto, legittimamente spendibili nella dialettica propria delle fasi di merito ma del tutto improponibili in sede di legittimità;
- che la ritenuta infondatezza del ricorso, ai fini civili, comporta la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute in questa fase della costituita parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione;
rigetta i ricorsi agli effetti civili e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute in questa fase dalla costituita parte civile, che si liquidano in Euro duemilacinquecento, di cui Euro duemila per onorari, più IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2007