Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2007, n. 8096
CASS
Sentenza 11 gennaio 2007

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Non è necessario che il soggetto incaricato della presentazione di un atto di impugnazione sia munito di delega scritta, essendo invece sufficiente una delega orale, desumibile anche dalla natura dei rapporti o delle relazioni intercorrenti tra presentatore e sottoscrittore dell'atto.

Anche alla stregua del novellato art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen., la mera indicazione, nel ricorso, di atti che si assumono trascurati o mal interpretati dal giudice di merito non vale a soddisfare l'esigenza di specificità dei motivi di gravame, dovendo questi comunque rappresentare le ragioni per le quali tali atti, se correttamente valutati, avrebbero dovuto necessariamente o, quantomeno, presumibilmente, dar luogo ad una diversa pronuncia decisoria.

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  • 1Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2007, n. 8096
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8096
Data del deposito : 11 gennaio 2007

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