Sentenza 26 aprile 2006
Massime • 1
In tema di motivi di ricorso per cassazione, la previsione dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., nel testo novellato ad opera dalla legge n. 46 del 2006, nel fare riferimento - ai fini della deduzione del vizio di motivazione - ad atti del processo che devono essere specificamente indicati dal ricorrente detta una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell'art. 581, comma primo, lett. c), per la quale nell'atto di impugnazione sono indicati i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Ne consegue che il ricorrente - accanto all'onere di formulare motivi di impugnazione specifici e conformi alla previsione dell'art. 581 cod. proc. pen. - ha anche l'onere peculiare di inequivoca individuazione e specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere, onere da assolvere nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione (integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice, ecc.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2006, n. 22257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22257 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/04/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 543
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 19824/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA EL, IE AR, TO IR;
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, pronunciata in data 23.2.2004;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
udita la relazione fatta dal consigliere Dott. DI CASOLA Carlo;
Udito il pubblico ministero, nella persona del sostituto procuratore generale, Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito l'avv. Schierano V. per MA EL;
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, MA EL e IE AR sono stati dichiarati colpevoli il primo del reato continuato di detenzione per uso non personale di sostanza stupefacente, la seconda di rapina e tentata estorsione in continuazione e condannati all'esito di giudizio abbreviato il primo alla pena di anni tre mesi dieci di reclusione ed Euro 13.200 di multa, la seconda alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 1.400 di multa. A TO IR la Corte d'appello applicava invece, su richiesta concorde delle parti, la pena di anni tre mesi dieci di reclusione ed Euro 1.400 di multa per il delitto continuato di rapina e tentata estorsione.
2. Il MA ricorre per inosservanza delle norme processuali, vizio di motivazione.
3. Sostiene erroneità della motivazione sulla equazione operata dai giudici di merito fra bottiglie di vino e sostanza stupefacente e sulla non riconosciuta contraddittorietà ed illogicità delle dichiarazioni degli acquirenti. Per sostenere il proprio assunto, il ricorrente analizza alcune dichiarazioni testimoniali.
4. Sostiene, altresì, violazione di legge con riguardo alla omessa concessione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 5. In data 10.11.2005 trasmette motivi aggiunti, con i quali, in effetti, contesta la richiesta di inammissibilità presentata dal P.G. presso la corte di cassazione e chiede che il ricorso sia discusso in pubblica udienza.
6. Trasmesso il fascicolo alla sesta sezione penale per la celebrazione della pubblica udienza, il ricorrente presenta motivi nuovi ai sensi della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, ribadendo in sostanza il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di merito nel valutare le dichiarazioni di coimputati giudicati separatamente e di alcuni presunti acquirenti di droga.
7. IE AR ricorre per violazione dell'art. 157 c.p.p., rappresentando la non ritualità della notifica relativa all'udienza del 23.2.2005, e vizio di motivazione sulla prova della responsabilità penale.
8. TO IR ricorre, infine, per vizio di motivazione.
9. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che qui di seguito sono enucleate.
10. Il ricorso del MA, sia nella parte riferita al linguaggio criptico o convenzionale adoperato dagli imputati, sia nella parte in cui contesta il contenuto delle dichiarazioni d'accusa, attiene a mere questioni di fatto insindacabili in cassazione. Ma occorre soprattutto tenere presente che il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), - nel far riferimento ad atti del processo che devono essere dal ricorrente "specificamente indicati" -detta una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell'art. 581 c.p.p., lett. c), (secondo cui i motivi di impugnazione devono contenere "l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"). Con il risultato di porre a carico del ricorrente - accanto all'onere di formulare motivi di impugnazione specifici e conformi alla previsione dell'art. 581 c.p.p - anche un peculiare onere di inequivoca "individuazione" e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali che intende far valere, onere da assolvere nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice et similia). Ebbene, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere ne' nel ricorso originario, ne' nei motivi presentati ai sensi della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8. 11. Con riferimento, poi, al secondo motivo di ricorso, relativo al diniego della diminuente D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, occorre rilevare che il giudice del merito, con motivazione affatto esente da vizi logici, ha negato la ricorrenza di tale ipotesi attenuata, valutando negativamente le modalità del fatto, le circostanze dell'azione, i mezzi adoperati, la ripetitività delle condotte.
12. Il collegio ricorda che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari (cfr. al riguardo, tra le sole pronunce delle Sezioni Unite, Cass. Sez. Un. sent. n. 12 del 23.6.2000 ;
Cass. Sez. Un. sent. n. 6402 del 2.7.1997; Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 29.1.1996). In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro. In altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" - il controllo di legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e, tramite questo controllo, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale.
13. Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. 14. Il primo motivo di ricorso presentato da IE AR è manifestamente infondato. L'imputata eccepisce una questione formale di irritualità della notifica, avvenuta a mani della madre, senza che l'ufficiale giudiziario abbia certificato la condizione di convivente della stessa. Sennonché, risulta per tabulas la prova che la notificazione abbia regolarmente raggiunto gli effetti suoi propri. Si evince, invero, dalla lettura degli atti che l'imputata ebbe a nominare il difensore, nella persona dell'avv. Antonio Silvestro, in data 22.2.2005, ossia il giorno prima della celebrazione dell'udienza del 23.2.2005, in cui l'avv. Silvestre presentò certificato medico attestante la propria impossibilità a comparire. Ebbene, poiché l'avv. Silvestro non era stato raggiunto da alcun avviso di cancelleria, egli potè essere informato della celebrazione di quell'udienza soltanto dalla sua assistita. Vi è, dunque, la certezza che la notifica eseguita a mani della madre dell'imputata, ancorché non munita dell'attestazione di convivenza, abbia regolarmente raggiunto il suo scopo.
15. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità, atteso che la censura è formulata in modo puramente assertivo, senza alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati i capi o i punti oggetto di doglianza. 16. Passando al ricorso della TO, il collegio osserva che esso, chiaramente destituito di specificità, appare anche per altro verso inammissibile atteso che da un lato la Corte ha escluso l'applicabilità nella fattispecie dell'art. 129 c.p.p. e dall'altro l'imputato che abbia proposto una determinata definizione della pena, rinunciando agli ulteriori motivi di impugnazione a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 4, non può dolersi della entità della pena da esso stesso sollecitata e della mancata concessione di attenuanti poiché in detta proposta deve ritenersi compresa la rinuncia a proporre ulteriori questioni attinenti alla congruità del trattamento sanzionatorio. 17. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e di ciascuno di essi al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000 (mille) in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2006