Sentenza 3 marzo 1998
Massime • 2
La desistenza volontaria, prevista dal terzo comma dell'art. 56 cod. pen., è configurata dal legislatore come un'esimente che esclude "ab extrinseco" ed "ex post" l'antigiuridicità del fatto, sicché la sua applicazione presuppone che l'azione sia penalmente rilevante perché pervenuta nella fase del tentativo punibile. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza di secondo grado che aveva negato l'applicazione dell'esimente "de qua" in quanto l'azione aveva già concretato il delitto nella forma del tentativo).
In tema di concorso di persone nel reato, qualora uno dei concorrenti desista dall'azione e gli altri, a loro volta, non compiano alcuna ulteriore attività diretta alla realizzazione dell'evento, deve ritenersi configurabile anche nei loro confronti l'esimente di cui al terzo comma dell'art. 56 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/1998, n. 10795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10795 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Udienza pubblica
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 3.3.1998
1. Dott. Francesco Morelli Consigliere SENTENZA
2. " Vincenzo Trione " N.248
3. " Antonio Esposito " REGISTRO GENERALE
4. " AC AG " N.29994/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da BA ZA e IO EP a mezzo dei rispettivi difensori avverso la sentenza in data 30.1.1997 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza denunciata e i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dr. Francesco Morelli;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dr. Vincenzo Galgano che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 31 gennaio 1997 la Corte d'appello di Milano confermava quella del locale Tribunale del 24.3 1993, che aveva condannato HK RE per tentata estorsione in danno di HA JA nonché MU EP per analogo reato in danno di RO Rahvar, in concorso delle attenuanti generiche, alla pena di anni due di reclusione e h 800.000 di multa ciascuno.- Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.-
Il HK deduce erronea applicazione della legge penale. avendo i giudici di merito ritenuto non applicabile l'esimente di cui al 3^ comma dell'art. 56 c.p., in quanto era stato già concretato il tentativo di estorsione, mentre detta esimente presuppone proprio che gli atti compiuti realizzino il tentativo, versandosi in caso contrario al di fuori dell'area dell'art. 56. La desistenza del AN, quale esecutore materiale del reato, per ciò assolto dal Tribunale - prosegue il ricorrente - in quanto non seguita da ulteriori atti da parte del concorrente HK comporta automaticamente l'estensione dell'esimente a quest'ultimo senza necessità di alcun onere di allegazione da parte dello stesso, emergendo aliunde l'interruzione dell'azione non imposta da fattori esterni.-
Il MU lamenta l'applicazione dell'aggravante del numero delle persone nonostante l'assoluzione del coimputato HK e l'inattendibilità delle dichiarazioni della teste RB circa l'intervento nell'iter criminoso di un altro individuo non identificato. Adduce poi la non raggiunta certezza dei fatti contestati e chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in via principale per insussistenza del fatto o per non averlo commesso, in subordine per mancanza di querela in ordine al reato di cui all'art. 635 c.p., così modificata l'imputazione, in ulteriore subordine l'esclusione dell'aggravante del numero delle persone e la riduzione della pena anche per il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, immotivatamente negato.- Il ricorso del ON è fondato.-
Evidente infatti è l'errore di diritto in cui è caduta la Corte di merito per aver ritenuto che l'esimente della desistenza volontaria presuppone che non si sia ancora realizzata la fase del tentativo punibile. A parte il profilo interpretativo formale, costituito dalla collocazione della disciplina di detta esimente nell'ambito dell'articolo concernente il delitto tentato, immediatamente dopo la definizione di questo e le sanzioni applicabili in relazione a quelle stabilite per i delitti consumati, la desistenza volontaria è configurata dal legislatore come una esimente, che esclude ab extrinseco ed ex post l'antigiuridicità di un fatto che quindi in sè deve essere antigiuridico, cioè corrispondente alla fattispecie astratta e quindi penalmente rilevante, deve essere un tentativo punibile.-
Ciò premesso va detto che in caso di concorso di persone nel reato tentato, quando, nell'ipotesi di accertata desistenza da parte di uno dei concorrenti, gli altri a loro volta, prima dell'intervento di un fattore esterno quale ad esempio la denuncia, non pongono in essere alcun atto ulteriore diretto alla consumazione del reato, deve ritenersi realizzata la scriminante anche per costoro;
ciò in particolar modo quando il primo è l'esecutore materiale e gli altri o l'altro il mandante, come nella fattispecie concreta in esame.- Pertanto al fine di stabilire se l'esimente debba applicarsi anche nei confronti del ricorrente è necessario un duplice accertamento: se vi sia stata desistenza da parte del AN, esecutore materiale (sulla quale il Tribunale aveva espresso dubbi assolvendo l'imputato ai sensi dell'art. 530 2^ comma c.p.p.) e se il ricorrente, mandante, abbia compiuto, successivamente a tale desistenza e prima della denuncia dei fatti alla polizia giudiziaria, altri atti diretti alla realizzazione del profitto estorsivo, accertamenti che la Corte territoriale non ha compiuto, avendo negato in radice la possibilità di applicazione della invocata esimente.- L'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano che dovrà attenersi ai principi dianzi esposti, procedendo, se lo riterrà necessario, a rinnovazione del dibattimento ai fini degli accertamenti dianzi precisati.-
Destituito di fondamento è invece il ricorso del MU.- Il motivo attinente al giudizio di responsabilità, a parte l'assoluta genericità, costituisce una censura in fatto della sentenza impugnata su un punto della decisione adeguatamente motivato, avendo i giudici di merito evidenziato le ragioni della piena attendibilità delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa, confortate da quelle della moglie RB, solo marginalmente in contrasto con le prime, nonché dalla circostanza della presenza del ricorrente ad un pignoramento da parte di un terzo ai danni del Rahvar, del tutto incompatibile con la versione difensiva dell'imputato.-
Da ciò consegue altresi la manifesta infondatezza della richiesta derubricazione del reato di estorsione tentata in quella di danneggiamento con conseguente richiesta di proscioglimento per mancanza di querela, posto che le risultanze di fatto, esposte in entrambe le sentenze di merito, rendono evidente l'esattezza della qualificazione giuridica contestata e ritenuta.-
Bene altresì è stata ritenuta dalla Corte territoriale l'aggravante delle più persone riunite, essendosi accertato, che a parte il ON, assolto, altri individui non identificati intervennero nell'iter criminoso con minacce telefoniche e dirette a nome del MU, del che la vittima fu resa pienamente consapevole;
mentre, in punto di diritto, è opportuno ribadire la costante giurisprudenza di questa Corte peraltro non messa in discussione dal ricorrente - secondo la quale sussiste detta aggravante anche nell'ipotesi che autore materiale delle minacce o della violenza sia una sola persona, che però riferisce di altri concorrenti, così incutendo maggior timore nella vittima, nel che consiste la ratio della maggior gravità della condotta criminosa.-
La richiesta del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e di riduzione della pena esula dall'ambito del giudizio di legittimità ed è pertanto inammissibile.-
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese del presente grado di giudizio.-
P. Q. M.
la Corte, visto l'art. 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata nei confronti di ON RE e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.-
Visto l'art. 616 c.p.p., rigetta il ricorso di MU EP, che condanna al pagamento delle spese processuali.- Così deciso in Roma, il 3 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 1998