Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/1998, n. 10795
CASS
Sentenza 3 marzo 1998

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La desistenza volontaria, prevista dal terzo comma dell'art. 56 cod. pen., è configurata dal legislatore come un'esimente che esclude "ab extrinseco" ed "ex post" l'antigiuridicità del fatto, sicché la sua applicazione presuppone che l'azione sia penalmente rilevante perché pervenuta nella fase del tentativo punibile. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza di secondo grado che aveva negato l'applicazione dell'esimente "de qua" in quanto l'azione aveva già concretato il delitto nella forma del tentativo).

In tema di concorso di persone nel reato, qualora uno dei concorrenti desista dall'azione e gli altri, a loro volta, non compiano alcuna ulteriore attività diretta alla realizzazione dell'evento, deve ritenersi configurabile anche nei loro confronti l'esimente di cui al terzo comma dell'art. 56 cod. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/1998, n. 10795
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10795
    Data del deposito : 3 marzo 1998

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