Cass. pen., sez. III, sentenza 27/06/2007, n. 38721
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Sentenza 27 giugno 2007

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In tema di tutela penale del diritto d'autore, nel caso di opera cinematografica costituita da cartoni animati, trova applicazione in via esclusiva la tutela del diritto di utilizzazione economica spettante al produttore prevista per le opere cinematografiche e non anche la tutela prevista per l'autore dei disegni impiegati per la realizzazione del cartone animato, la quale si applica solo per le diverse, ulteriori ed autonome utilizzazioni dei disegni stessi.

In tema di tutela penale del diritto d'autore, il termine di durata del diritto di utilizzazione economica previsto per le opere cinematografiche realizzate da produttore avente cittadinanza di uno Stato vincitore della seconda guerra mondiale, fissato dalla legge in anni trentasei fino all'entrata in vigore del d.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (ovvero, trenta anni dalla prima proiezione ex art. 32 L. n. 633 del 1941, cui si aggiunge una proroga di anni sei ex art. 1, D.Lgs. lgt. n. 440 del 1945), deve ritenersi assorbito e superato in seguito all'aumento del termine ad anni cinquanta operato dall'art.3 d.P.R. medesimo in quanto modificativo del predetto art. 32.

In tema di tutela penale del diritto d'autore, l'aumento del termine di durata di protezione del diritto di utilizzazione economica di un opera cinematografica il cui produttore abbia cittadinanza in uno Stato vincitore della seconda guerra mondiale, portato a cinquanta anni a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (modificativo dell'art. 32 della L. n. 633 del 1941 che lo fissava in anni trenta), non trova applicazione per le opere cinematografiche già cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

In tema di proprietà intellettuale, nel computo del termine di durata di protezione del diritto d'autore, fissato dalla legge per le opere cinematografiche di un produttore avente cittadinanza di uno Stato vincitore della seconda guerra mondiale in anni trentasei fino all'entrata in vigore del d.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (ovvero, trenta anni dalla prima proiezione ex art. 32, L. 22 aprile 1941, n. 633, cui si aggiunge un periodo di ulteriori anni sei ex art. 1 del D.Lgs. lgt. 20 luglio 1945, n. 440), non si applica l'ulteriore proroga di anni cinque, mesi dieci e giorni otto prevista dal paragrafo XV del Trattato di pace di Parigi. (Nella specie, la Corte ha pure ribadito che con l'ordine di esecuzione di tale Trattato, contenuto nell'art. 1 del D.Lgs. C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430, è stata introdotta nel nostro ordinamento una norma che parifica, quanto alla durata del predetto diritto, i cittadini italiani a quelli delle potenze alleate vincitrici).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/06/2007, n. 38721
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38721
Data del deposito : 27 giugno 2007

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