Sentenza 27 giugno 2007
Massime • 4
In tema di tutela penale del diritto d'autore, nel caso di opera cinematografica costituita da cartoni animati, trova applicazione in via esclusiva la tutela del diritto di utilizzazione economica spettante al produttore prevista per le opere cinematografiche e non anche la tutela prevista per l'autore dei disegni impiegati per la realizzazione del cartone animato, la quale si applica solo per le diverse, ulteriori ed autonome utilizzazioni dei disegni stessi.
In tema di tutela penale del diritto d'autore, il termine di durata del diritto di utilizzazione economica previsto per le opere cinematografiche realizzate da produttore avente cittadinanza di uno Stato vincitore della seconda guerra mondiale, fissato dalla legge in anni trentasei fino all'entrata in vigore del d.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (ovvero, trenta anni dalla prima proiezione ex art. 32 L. n. 633 del 1941, cui si aggiunge una proroga di anni sei ex art. 1, D.Lgs. lgt. n. 440 del 1945), deve ritenersi assorbito e superato in seguito all'aumento del termine ad anni cinquanta operato dall'art.3 d.P.R. medesimo in quanto modificativo del predetto art. 32.
In tema di tutela penale del diritto d'autore, l'aumento del termine di durata di protezione del diritto di utilizzazione economica di un opera cinematografica il cui produttore abbia cittadinanza in uno Stato vincitore della seconda guerra mondiale, portato a cinquanta anni a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (modificativo dell'art. 32 della L. n. 633 del 1941 che lo fissava in anni trenta), non trova applicazione per le opere cinematografiche già cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
In tema di proprietà intellettuale, nel computo del termine di durata di protezione del diritto d'autore, fissato dalla legge per le opere cinematografiche di un produttore avente cittadinanza di uno Stato vincitore della seconda guerra mondiale in anni trentasei fino all'entrata in vigore del d.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (ovvero, trenta anni dalla prima proiezione ex art. 32, L. 22 aprile 1941, n. 633, cui si aggiunge un periodo di ulteriori anni sei ex art. 1 del D.Lgs. lgt. 20 luglio 1945, n. 440), non si applica l'ulteriore proroga di anni cinque, mesi dieci e giorni otto prevista dal paragrafo XV del Trattato di pace di Parigi. (Nella specie, la Corte ha pure ribadito che con l'ordine di esecuzione di tale Trattato, contenuto nell'art. 1 del D.Lgs. C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430, è stata introdotta nel nostro ordinamento una norma che parifica, quanto alla durata del predetto diritto, i cittadini italiani a quelli delle potenze alleate vincitrici).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/06/2007, n. 38721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38721 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2007 |
Testo completo
Mass. (28s.)
SENTENZA N. 1 17 Udienza pubblica del 27 giugno 2007 REG. GENERALE n. 12671/2007 3872 1 /07 387-21 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Richiesta copia studic dal Sig dellexerePresidente
1. Dott. Enrico Papa
2. Dott. Agostino Cordova Consigliere per diritti € 6,20 Consigliere
3. Dott. Franco Mancini 11 19/10/2004 Consigliere
4. Dott. Ciro Petti IL CANCELLIERE Consigliere
5. Dott. Amedeo Franco (est.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da RT FA BI, nato a [...] il 26 aprile
1960; avverso la sentenza emessa il 5 maggio 2006 dalla corte d'appello di Torino;
udita nella pubblica udienza del 27 giugno 2007 la relazione fatta dal Consiglie- re Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile The WA NE CO Italia s.p.a. il difensore avv.
Massimo Dinoia;
udito per la parte civile SIAE il difensore avv. Maurizio Mandel;
udito per il ricorrente il difensore avv. Franco Moretti, in sostituzione dell'avv.
Francesco Martingano;
Svolgimento del processo
1. AG CA e RT FA BI vennero rinviati a giudizio dinanzi al tribunale di Torino per rispondere, il solo AG, dei reati di cui: a) all'art. 1 legge
400/1985 per avere, a fine di lucro, posto in commercio un numero imprecisato di vi- deocasTT della ditta EL EO prive del marchio SIAE e riproducenti opere cine- matografiche tutelate dalla legge sul diritto di autore e dal marchio «WA NE
CO», il cui diritto di esclusiva commerciale spettava alla ditta BU TA OM
NM RL, ed in particolare per avere detenuto per il commercio 203 videocas- TT con i titoli AN e i TT NA ed «I RE OR (accertato in Torino il 17.5.1994); b) di cui all'art. 1 legge 400/85 per avere a fine di lucro detenuto per porle in commercio 2 videocasTT prive di marchio SIAE ed alRE con marchio SIAE con- traffatto;
c) all'art. 470 cod. pen.; d) all'art. 648 cod. pen. (in Torino dal 1992 fino al
17.5.1994); ed il solo RT del reato di cui (capo E) «agli artt. 81 cod. pen. e 1 1. 400/1985 per avere, quale legale rappresentante della ditta EL EO RL ... a fine
NE CO», il cui diritto di esclusiva commerciale spetta alla ditta BU TA
OM NM RL, cedendole a AG CA, affinché le distribuisse sul territo- rio di Torino» (in Milano dal 1992 fino al 17.5.1994).
2. Il giudice del tribunale di Torino, con sentenza dell'11 luglio 2000, dichiarò il
AG colpevole dei reati ascrittigli ai capi A), B) - limitatamente alle due videocasset- te prive del marchio SIAE - e D) e lo condannò alla pena ritenuta di giustizia menRE lo assolse dagli altri reati perché il fatto non sussiste. Dichiarò il RT respon- sabile del reato ascrittogli sub E), sussunto nella previsione dell'art. 171 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e lo condannò alla pena ritenuta di giustizia. Condannò alREsì i due imputati a risarcire i danni alla parte civile SIAE, con una provvisionale di RE mi- lioni di lire, ed il RT anche al risarcimento del danno in favore delle parti civi- li NE NM RL e BU TA OM NM RL con una provvisio- nale di sei milioni di lire per ciascuna di esse. In particolare, il giudice ravvisò i reati contestati in relazione al solo film «Bian- caneve e i TT NA e non anche con riferimento al film «I RE OR, perché quest'ultimo doveva ritenersi già caduto in pubblico dominio, per le ragioni indicate dagli imputati.
3. Proposero appello entrambi gli imputati deducendo diversi motivi di gravame, nonché le parti civili BU TA OM NM RL e NE SE IN. La corte d'appello dispose, tra l'altro, la separazione della posizione dell'imputato
AG e, decidendo il giudizio nei confronti del RT, con sentenza del 5 mag- gio 2006 dichiarò estinto per prescrizione il reato ascrittogli, confermò le statuizioni civili della sentenza di primo grado e lo condannò inolRE al risarcimento del danno in favore della NE SE IN. e della BU TA OM NM RL (ora fusa per incorporazione nella «The WA NE CO Italia spa») anche in rela- zione alla abusiva duplicazione del film «I RE porcellini>>.
4. Il RT propone ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 552, commi 1 e 2, e 181 cod. proc. pen.; nullità del decreto di citazione a giudizio per insufficiente enunciazione del fatto;
violazione e falsa applicazione dell'art. 125 cod. proc. pen.; mancanza o mera apparen- za della motivazione sul punto;
motivazione inesistente. Ripropone l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza della contestazione, che non consentiva di conoscere l'oggetto della condotta contestata, non essendo specifica- to né il numero delle videocasTT né di quali opere si trattasse. Il che impediva l'esercizio del diritto di difesa, non potendosi stabilire se si trattava di opere ancora tu- telate dal diritto di autore o già cadute in pubblico dominio. La corte d'appello ha re- spinto l'eccezione con una motivazione meramente apparente, ed in realtà inesistente.
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 24 cod. proc. pen.; incompetenza del tribunale di Torino per essersi l'azione delittuosa, in ipotesi, consumata in Milano;
violazione e falsa applicazione dell'art. 125 cod. proc. pen.; manifesta illogicità della -3- motivazione. Osserva che il reato contestatogli sarebbe stato commesso, secondo il ca- po di imputazione, in Milano dal 1992 fino al 17.5.94. Quindi, ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen., la competenza per territorio spettava al tribunale di Milano come eccepito fin dall'inizio. La corte d'appello sul punto ha osservato, con motivazione manifesta- mente illogica, che la difesa non aveva fornito alcun elemento da cui desumere l'esistenza di un precedente giudicato per gli stessi fatti, con ciò palesemente violando le norme sulla competenza.
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 494, 192 e 125 cod. proc. pen.; omes- sa motivazione sulla valutazione delle spontanee dichiarazioni dell'imputato. Ricorda che i giudici del merito hanno ritenuto provato il reato ascrittogli per il motivo che: a) le videocasTT sequestrate al AG provenivano dalla EL RL e l'imputato, nelle sue spontanee dichiarazioni, non aveva negato tale provenienza e la sua gestione della società; b) le opere non erano cadute in pubblico dominio;
c) la prova della sussistenza del dolo risiedeva nel fatto che l'imputato aveva dimostrato di avere approfondita con- tezza delle problematiche implicate dalla attività di duplicazione. La corte d'appello si è limitata ad acquisire le dichiarazioni del RT in maniera totalmente acritica, senza alcun vaglio di genuinità e credibilità, argomentando in maniera illogica, anche perché le dichiarazioni non erano state rilasciate in sede di esame con le garanzie e gli avvertimenti necessari. La responsabilità per la duplicazione delle videocasTT gli è stata attribuita solo sulla base delle sue dichiarazioni, ma in mancanza di ogni indica- zione dei criteri adottati per la loro valutazione.
4) violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 20.7.1985, n. 400 (ora confluito nell'art. 171 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633), dell'art. 3 del d.p.R.
19/1979; dell'art. 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dell'art. 1 del d. lgt. 440/1945 e del d.l.C.p.S. 1430/1947; erronea applicazione della legge penale e delle alRE norme giuridiche. Contesta che l'attività di duplicazione sia avvenuta abusivamente, ossia in violazione del diritto di autore, dal momento che i due cartoni animati erano già caduti in pubblico dominio. Innanzitutto, i giudici hanno errato nel ritenere che il termine di protezione complessivamente applicabile fosse di 61 anni, 10 mesi e 8 giorni. In se- condo luogo, in modo manifestamente illogico hanno fatto decorrere tale termine dalla prima proiezione in pubblico per il film AN e i TT NA e dalla morte dell'autore WA NE per «I RE OR, comunque in entrambi i casi sulla base di una erronea interpretazione delle norme applicabili. Invero, l'art. 32 legge 633/41 de- terminava in 30 anni la durata dei diritti di utilizzazione delle opere cinematografiche.
Con l'art. 1 del d.lgt. 20 luglio 1945, n. 440, fu disposta una proroga di 6 anni per tutte le opere pubblicate e non cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore del decreto stesso allo scopo di non pregiudicare gli autori per la mancata utilizzazione del diritto per il periodo della guerra. Per effetto del rinvio al titolo IV della legge 633/1941, questa normativa avrebbe trovato applicazione solo per i cittadini italiani ed assimilati. Con d.lgs.C.p.S. 28.11.1947, n. 1430, fu data esecuzione al Trattato di pace di Parigi, ed in particolare alla lett. A, n. 3, dell'Annesso XV il quale disponeva che nel calcolo dei termini normali di validità dei diritti che erano in vigore in Italia allo scoppio della guerra non si sarebbe tenuto conto del periodo di durata del conflitto, sicché tali diritti erano automaticamente sospesi in Italia per questo ulteriore termine, convenzionalmente fissato in 5 anni, 10 mesi ed 8 giorni. L'art. 3 del d.p.R. 8 gennaio -4-
1979, n. 19 ha poi modificato l'art. 32 della 1. 633/1941 prolungando i diritti di utiliz- zazione economica delle opere cinematografiche da 30 a 50 anni. Tale decreto legisla- tivo fu emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 20 giugno 1978, n.
399, che tra l'altro prevedeva (art. 3, comma 2, n. 3) che il governo avrebbe dovuto contestualmente abrogare il regime di proroga di protezione previsto dal d.lgs.lgt.
440/1945. Da ciò derivano due sole possibilità: o si ritiene che l'abrogazione sia avve- nuta tacitamente;
ovvero il d. lgs. 19/79 è incostituzionale per eccesso di delega.
La corte d'appello ha dunque errato nel tener conto sia della proroga di 6 anni di cui al d.lgs.lgt. n. 440/1945, sia della sospensione di 5 anni, 10 mesi ed 8 giorni, in quanto i due termini non sono cumulabili, se non altro perché le norme che li prevedo- no hanno destinatari diversi. Del resto, sia la proroga sia la sospensione avevano en- trambe la finalità di neutralizzare gli effetti negativi dello stato di guerra, tanto che era- no entrambe commisurate alla durata della guerra. Essendo questa la ratio delle dispo- sizioni, non può ritenersi che la norma del Trattato intendesse instaurare un ingiustifi- cato privilegio a favore dei cittadini delle potenze alleate (che soli godrebbero del cu- mulo dei due termini) essendo invece evidente lo scopo di estendere a questi ultimi il beneficio già concesso ai cittadini italiani ed assimilati col d.lgs.lgt. n. 440/1945.
Pertanto, l'originario termine del diritto di 30 anni, prorogato di 5 anni, 10 mesi ed 8 giorni, era scaduto nella specie molto prima della modifica dell'art. 32 1.
633/1941, ad opera del d.p.R. 19/79. E poiché questa modifica non ha effetto retroatti- vo, essa non può valere che per l'avvenire. Quindi, essendo il termine originario di pro- tezione già scaduto al momento della sua entrata in vigore, la modifica non poteva ave- re l'effetto di farlo rivivere e prolungarlo. Quanto al film AN e i TT NA la corte d'appello ha ritenuto che, sic- come la prima proiezione in pubblico è avvenuta nel 1939, il termine di 61 anni, 10 mesi e 8 giorni non era ancora scaduto al momento dei fatti. L'assunto è errato per due ordini di motivi. In primo luogo, l'opera era già caduta in pubblico dominio perché, pur fissando nel 1939 il dies a quo, il termine di protezione aveva una durata di 35 anni, 10 mesi ed 8 giorni e dunque era scaduto prima dell'entrata in vigore del d.p.R. 19/79. In secondo luogo, l'art. 32 cit. fa decorrere il termine dalla prima proiezione pubblica, purché questa abbia luogo non olRE cinque anni dalla fine dell'anno solare nel quale l'opera è stata prodotta, altrimenti il termine decorre dall'anno successivo a quello di produzione dell'opera. Nella specie, quindi, occorreva verificare anche la data di pro- duzione delle opere, il che non è stato fatto. Quanto poi al film «I RE OR, la corte d'appello ha commesso errori anche più gravi rilevando che il termine di protezione era di 61 anni, 10 mesi ed 8 giorni e che il film era stato proiettato per la prima volta in pubblico a fine maggio 1933, così applicando congiuntamente sia la proroga, sia la sospensione, sia il nuovo termine di
50 anni, sia facendo decorrere il termine dalla prima proiezione. Sennonché, pur par- tendo da tale data e pur considerando cumulativamente sia la proroga sia la sospensio- ne, l'originario termine di 30 anni non poteva essere prorogato che per altri 11 anni, 10 mesi ed 8 giorni, ed era quindi comunque scaduto prima della data di entrata in vigore del d.p.R. 19/1979. InolRE, con riferimento a questo film, la corte d'appello ha riformato la decisione del giudice di primo grado (che aveva ritenuto l'opera già caduta in pubblico dominio) - 5- ritenendola ancora protetta anche per il motivo che non era scaduto il termine di 70 an- ni dalla morte dell'autore dei disegni WA NE, e ciò in base alla tesi che le opere cinematografiche aventi ad oggetto personaggi di cartoni animati godrebbero di una duplice tutela: una concernente i disegni e l'altra che investe l'opera filmica nel suo complesso, con la conseguenza che finché dura la protezione per i disegni dei perso- naggi, durerebbe anche la protezione per i film che li utilizzano. Si tratta però di una tesi erronea perché priva di fondamento normativo e perché confonde la tutela dei di- segni, quali singoli elementi di fantasia, con quella del risultato finale costituito dalla nuova opera in cui essi confluiscono.
5) violazione e falsa applicazione dell'art. 125 cod. proc. pen.; motivazione appa- rente o omessa in ordine alla durata del termine di protezione del diritto di autore. La- menta che sul punto la corte d'appello ha completamente omesso sia di esaminare le ar- gomentazioni della difesa sia di motivare.
6) violazione e falsa applicazione dell'art. 125 cod. proc. pen.; mancanza o mani- festa illogicità della motivazione nella parte in cui fa decorrere diversamente il termine di protezione per il film AN e i TT NA rispetto al film «I RE porcellini>>, nonché nella parte in cui non tiene conto del fatto che, anche considerando cumulati- vamente sospensione e proroga, rispetto al film «I RE OR il termine di protezio- ne era comunque scaduto prima del prolungamento del termine a 50 anni.
7) violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della 1. n. 400/1985 (ora trasfuso nell'art. 171 ter della 1. n. 633/1941); erronea applicazione della legge penale per quan- to concerne l'elemento soggettivo del reato. Lamenta che è palesemente erronea l'affermazione secondo cui la prova della sussistenza del dolo risiederebbe nel fatto che in sede di dichiarazioni spontanee il RT avrebbe dimostrato di avere ap- profondita contezza delle problematiche in questione. Ed infatti, il reato ascritto è ca- ratterizzato dal dolo specifico del fine di lucro, di cui nella motivazione della sentenza impugnata non vi è traccia.
8) violazione e falsa applicazione dell'art. 1 1. 400/1985 (ora trasfuso nell'art. 171 ter 1. 633/1941); manifesta illogicità della motivazione sull'elemento soggettivo del reato;
travisamento del fatto. Lamenta che, con motivazione manifestamente illogi- ca, la corte d'appello, dalla sua dichiarazione di essere convinto che le duplicazioni in questione non erano abusive perché le opere erano già cadute in pubblico dominio, in- vece di dedurre la sua buona fede, ha addirittura desunto la mala fede ed il dolo.
9) carenza di legittimazione della SIAE poiché al RT non erano state contestate condotte di detenzione o vendita di videocasTT prive del contrassegno SIAE o con tale contrassegno contraffatto;
travisamento del fatto e motivazione mani- festamente illogica sul punto.
10) carenza di legittimazione della WA NE SE IN. e della BU Vi- sta OM NM RL, in quanto i diritti relativi al film AN e i TT na- ni»> erano stati ceduti il 28.2.1992 alla Warner Bros: Lamenta che la corte d'appello si è basata solo sulle dichiarazioni dei testi DO e MI (vice presidente e segretario della parte civile WA NE), senza alcuna valutazione sulla loro credibilità, attendi- bilità e neutralità, e senza considerare che dal contratto di cessione risultava che titolare dei diritti di sfruttamento economico sino al 28.2.1992 era la PE (Production et Edi- tions Cinematographiques Françaises) e che da quella data solo i diritti c.d. theatrali- -6- cal'> furono trasferiti in perpetuo alla Warner Bros Italia spa. 11) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla entità della provvisionale.
5. In data 18 giugno 2007, la parte civile The WA NE CO Italia spa
(già BU TA OM NM RL) ha depositato memoria difensiva, con la quale, attraverso articolate motivazioni, contesta la fondatezza di motivi di ricorso.
Motivi della decisione
6. Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 171 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, per avere abusivamente duplicato e ceduto i due cartoni animati
IA e i TT NA ed «I RE OR, opere cinematografiche tutelate dalla legge sul diritto di autore (non è stata invero specificamente contestata né risulta la du- plicazione di opere ulteriori). Rileva il collegio che la sentenza impugnata deve essere annullata, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste. Deve infatti ritenersi che le due suddette opere, al momento del fatto (dal 1992 al 1994), erano già divenute di pub- blico dominio e che quindi la loro duplicazione e distribuzione da parte del ricorrente non era abusiva.
7. E' pacifico che i cartoni animati costituiscono opere cinematografiche e sono quindi soggette, per quanto concerne la tutela del diritto di autore, alla disciplina nor- mativa prevista per tali opere. E' quindi opportuno in via preliminare richiamare brevemente le disposizioni le- gislative sulla tutela delle opere cinematografiche che nella specie possono venire in considerazione.
7.1. L'art. 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), prevedeva, nella sua formulazione origina- ria, che i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica duravano REn- ta anni dalla prima proiezione pubblica (purché questa abbia avuto luogo non olRE cinque anni dalla fine dell'anno solare nel quale l'opera è stata prodotta;
altrimenti il termine decorre dall'anno successivo a quello in cui l'opera è stata prodotta). Per le alRE opere protette dal diritto di autore, invece, l'art. 25 della stessa legge prevedeva che i diritti di utilizzazione economica duravano fino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la morte dell'autore.
La diversità di durata trovava spiegazione - olRE che, evidentemente, nella speci- ficità attribuita dal legislatore alle opere cinematografiche e nel ritenuto prevalente in- teresse pubblico alla loro divulgazione – negli artt. 44, 45 e 46, i quali dispongono che
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per le opere cinematografiche si considerano coautori delle stesse l'autore del sogget- to, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica e il direttore artistico, ma che i di- ritti di utilizzazione economica di tali opere (aventi ad oggetto lo sfruttamento cinema- tografico dell'opera prodotta) spettano al produttore, ossia a chi ha organizzato la produzione dell'opera, dovendosi poi presumere produttore chi è indicato tale sulla pel- -7- licola cinematografica o chi risulta tale dalla registrazione dell'opera stessa. L'art. 199, comma 1, della legge prevedeva poi che i predetti termini di durata si applicavano anche alle opere pubblicate prima dell'entrata in vigore della legge stessa.
7.2. Il termine di REnta anni subì una modifica per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, il quale allo scopo di non pregiudicare gli
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autori per la mancata utilizzazione del diritto per tutta la durata della guerra appena conclusa con l'art. 1 prorogò la durata dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno di sei anni per tutte le opere pubblicate e non ancora cadute in pubblico dominio alla sua data di entrata in vigore. Pertanto, per le opere cinematografiche il termine di protezione diveniva di REntasei anni, menRE per quelle proiettate dopo la suddetta data, il termine restava quello ordinario di REnta anni.
Gli articoli successivi prevedevano poi che la maggiore estensione della durata del diritto di autore sarebbe andata a favore degli autori e dei loro eredi nei limiti e sot- to le condizioni espressamente previste, in particolare per il caso di già avvenute ces- sioni assolute a terzi dei diritti di autore.
L'art. 7 disponeva infine che la sfera di applicazione del decreto luogotenenziale era regolata della norme contenute nel titolo VI della legge 22 aprile 1941, n. 633.
7.2.1. Quanto all'ambito di applicazione della proroga disposta col d.lgs.lgt. 440/1945, va ricordato che il titolo VI della legge 633/1941 comprende innanzi tutto l'art. 185, che, al primo comma, stabilisce che la legge si applica a tutte le opere di au- tori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salvo quanto stabilito dall'art. 189, il quale prevede che l'art. 185 si applica all'opera cinematografica realizzata in Italia o che possa considerarsi nazionale a termini della legge stessa o di altra legge speciale, e che, in difetto di tale condizione, sono applicabili alla stessa le disposizioni di cui agli artt. 186, 187 e 188. Il secondo comma dell'art. 185, dispone poi che la legge si applica anche alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia, menRE il terzo comma, stabilisce che la legge può essere applicata alle opere di autori stranieri, fuori delle condizioni previste dal comma precedente, quando sussistano le condizioni previste dagli articoli successivi, e cioè quando esista- no convenzioni internazionali che regolano l'applicazione della legge alle opere di au- tori stranieri o che contengano un patto generico di reciprocità (art. 186), oppure quan- do lo Stato di cui è cittadino l'autore straniero conceda alle opere degli autori italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza (art. 187).
L'art. 188 dispone infine che l'equivalenza di fatto è accertata con decreto reale e che la durata della protezione dell'opera straniera non può comunque eccedere quella godu- ta nello Stato di cui l'autore è cittadino, stabilendo alREsì alRE condizioni.
Sembrerebbe quindi doversi ritenere che la proroga di sei anni prevista dal d.lgs.lgt. 440/1945 avrebbe dovuto trovare applicazione, per effetto del rinvio operato dall'art. 7 agli artt. 185 e segg., ed in particolare all'art. 189, della legge, soltanto alle opere cinematografiche realizzate in Italia o che potessero considerarsi nazionali a ter- mini della legge stessa o di altra legge speciale. Tutt'al più, considerando applicabili, per definire l'ambito di operatività della proroga, anche gli altri commi dell'art. 185 e gli artt. 186-188, poREbbe ritenersi che la proroga riguardava anche le opere cinemato- -8- grafiche di autori stranieri cittadini di uno Stato con il quale esisteva una convenzione internazionale contenente un patto di reciprocità o di uno Stato che concedeva una pro- tezione equivalente ai cittadini italiani.
Nel caso in esame, peraltro, non risulta e nemmeno è stato dedotto che, alla data di entrata in vigore del d.lgs.lgt. n. 440/1945 esistessero convenzioni internazionali tra
Italia e Stati Uniti che prevedevano l'applicazione agli autori italiani di operecinema- tografiche di una proroga della protezione per il periodo bellico né che tale proroga fosse comunque applicabile sulla base della legislazione statunitense, o almeno dello
Stato della California.
7.2.2. Alcune decisioni di merito (cfr. Trib. Roma, 17 febbraio 1995, n. 2900,
WA NE Co. e BU TA OM EO S.r.l. c. Cinematografica Patrizia s.r.l.) hanno fatto riferimento - per estendere la proroga di cui al d.lgs.lgt. n. 440/45 anche ad opere cinematografiche straniere non realizzate in Italia al d.lgs.C.p.S. 23 agosto
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1946, n. 82, il quale stabilì che «l'applicazione delle disposizioni contenute negli artt.
186, comma secondo, 187, 188, 189, comma secondo, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sospesa» e che «qualora non sussistano le condizioni menzionate negli articoli
185, secondo comma, della legge predetta, le opere di autori stranieri sono protette a condizioni di reciprocità salva la applicazione delle convenzioni internazionali»>. Han- no invero ritenuto che, per effetto di tale disposizione, era venuta meno l'esclusione dalla proroga prevista dal d.lgs.lgt. n. 440/1945 per le opere cinematografiche straniere non realizzate in Italia.
Sennonché, da un lato, il d.lgs.C.p.S. n. 82/1946 non può incidere sull'ambito di applicazione del d.lgs.lgt. n. 440/1945, come definito dal suo art. 7, che fa riferimento al testo del titolo IV della legge 633/1941, come vigente al momento della sua entrata in vigore, sicché la sfera di applicazione del decreto luogotenenziale, individuata me- diante il detto rinvio, non può ritenersi successivamente modificata dalla sospensione degli artt. 186 segg. legge 633/1941.
Da un altro lato, è vero che per effetto del secondo comma dell'art. unico del d.lgs.C.p.S. n. 82/1946 le opere di autori stranieri sono protette a condizioni di recipro- cità, e che pertanto il termine globale di protezione applicabile agli autori italiani dove- va applicarsi anche a tutti gli autori stranieri. Ciò però sempre a condizione di recipro- cità e nel caso di specie non è stato né dedotto né provato che nei rapporti tra Italia e
Stati Uniti esistesse una condizione di reciprocità, anche generica, sulla durata globale
(ivi comprese proroghe e sospensioni) della protezione delle opere cinematografiche.
7.2.3. Va tuttavia anche rilevato che il problema dei limiti di estensione della pro- roga di cui all'art. 1 del d.lgs.lgt. 440/45 alle opere cinematografiche straniere, ed in particolare della sua applicazione alle opere di autori statunitensi, è, per le ragioni che in seguito si esporranno, non decisivo ai fini del presente giudizio, sicché non è oppor- tuno soffermarsi ulteriormente su di esso.
7.3. Proseguendo nella ricognizione della disciplina normativa, deve ricordarsi che il Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate vincitrici, stabiliva, all'Allegato XV, lettera A, n. 3 che «nel cal- -9- colo dei termini normali di validità dei diritti di proprietà industriale, letteraria ed ar- tistica in vigore in Italia allo scoppio della guerra o che saranno riconosciuti o stabili- ti in forza della parte A del presente allegato, appartenenti a qualunque delle potenze alleate ed associate od ai loro cittadini, non si terrà conto del periodo intercorso dallo scoppio della guerra, fino all'entrata in vigore del presente trattato. Per conseguenza, la durata normale di tali diritti si considererà automaticamente estesa in Italia per un termine ulteriore, corrispondente al periodo di sospensione di cui sopra». Il termine dallo scoppio della guerra all'entrata in vigore del trattato fu poi convenzionalmente fissato in 5 anni, 10 mesi ed 8 giorni. Il punto 4 del medesimo Allegato stabiliva poi che le precedenti disposizioni si applicheranno egualmente ai diritti dell'Italia e dei suoi cittadini nei territori delle po- tenze alleate ed associate», senza però che gli stessi potessero conseguire un trattamen- to più favorevole di quello accordato da ciascuna potenza ai cittadini delle alRE nazioni unite;
e che le medesime disposizioni non imporranno «all'Italia di accordare ad alcu- na delle potenze alleate ed associate od ai loro cittadini un trattamento più favorevole di quello che l'Italia od i suoi cittadini riceveranno nel territorio di tale potenza».
7.4. Successivamente, l'art. 1 del d.lgs.C.p.S. 28 novembre 1947, n. 1430, dette piena ed intera esecuzione» al Trattato di pace, stabilendo, all'art. 2, che sarebbero stati emanati appositi provvedimenti, anche in deroga alle leggi vigenti, per l'esecuzione del Trattato, ed all'art. 3 l'inizio degli effetti del d.lgs.C.p.S. alla data del
16 TTmbre 1947.
7.5. In seguito, l'art. 3 della legge 20 giugno 1978, n. 399 (recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione di ER per la protezione delle opere letterarie ed arti- stiche) conferì al governo una delega legislativa per emanare, nel termine di sei mesi, un decreto legislativo per l'applicazione della convenzione di ER. Nel dettare i prin- cipi ed i criteri direttivi, la legge di delega stabilì che l'applicazione della convenzione sarebbe dovuta avvenire mediante norme modificatrici o integratrici della legge 22 a- prile 1941, n. 633, le quali in particolare avrebbero dovuto provvedere, tra l'altro, ad adeguare il termine generale di durata della protezione del diritto di autore in misu- ra non superiore a quella prevista nelle più recenti leggi dei paesi aderenti alla Con- venzione di ER, modificando proporzionalmente anche i termini speciali di tutela e abrogando contestualmente il regime di proroga di protezione previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440» (art. 3, comma 2, n. 3).
7.6. La delega fu esercitata dal governo con il d.p.R. 8 gennaio 1979, n. 19, il quale, con l'art. 3, modificò l'art. 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nel senso che il termine per i diritti di utilizzazione economica delle opere cinematografiche ivi origi- nariamente previsto in REnta anni era aumentato a cinquanta anni. Il decreto legislativo n. 19/1979 non contiene peraltro una disposizione di abroga- zione espressa del d.lgs.lgt. n. 440/1945.
7.7. Ulteriori modifiche alla disciplina furono poi apportate - successivamente ai fatti per cui è processo e quindi non rilevano direttamente nella specie - nel 1994, nel
ཆི་བ -10-
1996, nel 1997 e nel 2003.
Innanzitutto, l'art. 10 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685 (recante
Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale) introdusse nella legge 633/1941 l'art. 78 bis (poi divenuto art. 78 ter), il quale disci- plinò i diritti di utilizzazione spettanti al produttore di opere cinematografiche, di- sponendo, al comma 1, che «il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento é titolare del potere esclusivo: a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli originali e delle copie delle sue realizzazioni;
b) autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni;
il diritto di distribuzione non si esaurisce in ambito territoriale comunitario se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno stato dell'unione europea;
c) di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni;
la vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito», ed al comma 2 che «i diritti di cui al comma 1 si esauriscono soltanto trascorsi venti anni dalla fine dell'anno solare in cui è stata effettuata la fissazione». Non furono peraltro modificati gli artt. 45 e 46 che, rispettivamente, attribuiscono al produttore i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica e stabili- scono che l'esercizio di tali diritti ha ad oggetto lo «sfruttamento cinematografico»> del-
l'opera prodotta.
7.8. Successivamente l'art. 17, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, stabilì che i termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, previsti dagli artt. 25, 26, 27, 27 bis, 31, 32 e 32 bis della legge medesima, erano elevati a 70 anni e che era abrogato il termine di proroga previsto dal d.lgs.lgt. 20 luglio 1945, n. 440.
Il comma 2 dell'art. 17 dispose poi che i termini di durata di protezione discipli- nati nel comma 1 si applicavano anche alle opere dell'ingegno ed ai diritti non più pro- tetti sulla base dei termini previgenti, menRE i successivi commi, in relazione al pro- lungamento della durata di protezione previsto dal comma 1, dettavano norme per regolare i casi di cessione del diritto di autore e lasciavano pienamente salvi e impregiudicati gli atti e contratti fatti o stipulati anteriormente nonché i diritti legittimamente acquisiti ed esercitati dai terzi in conseguenza dei medesimi.
In particolare erano fatte salve (comma 4, lett. a) «la distribuzione e la riprodu- zione delle edizioni di opere cadute in pubblico dominio secondo la disciplina previ- gente, limitatamente alla composizione grafica ed alla veste editoriale con le quali la pubblicazione è avvenuta, effettuata da coloro che avevano intrapreso detta distribu- zione e riproduzione prima della data di entrata in vigore della presente legge. Tale distribuzione e riproduzione consentita senza corrispettivi si estende anche agli ag- giornamenti futuri che la natura delle opere richiede», nonché (lett. b) «la distribuzio- ne, limitatamente al periodo di RE mesi successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, dei dischi fonografici ed apparecchi analoghi, i cui diritti di utilizza- zione siano scaduti secondo la disciplina previgente, effettuata da coloro che hanno riprodotto e messo in commercio i predetti supporti prima della data di entrata in vi- - 11-
gore della presente legge».
7.9. Il medesimo art. 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al comma 5, fissò anche i principi e criteri direttivi della delega conferita al governo per l'emanazione di un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 93/98/CEE del Consiglio, (con- cernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni di- ritti connessi) per tutto quanto non era già stato disciplinato dai commi da 1 a 4 dello stesso art. 17.
Fra tali criteri possono ricordarsi quello di cui alla lett. c) (che stabiliva l'emissione di disposizioni transitorie in relazione ai rapporti giuridici sorti anterior- mente al 1° luglio 1995, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti dai terzi) e quello di cui alla lett. d) (che stabiliva l'introduzione in via permanente di una previsione di compenso per l'utilizzazione delle opere cinematografiche e assimilate, tenuto conto del notevole prolungamento del termine di durata di protezione rispetto alle alRE cate- gorie di opere).
La delega fu esercitata con il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 154 (recante Attuazione della direttiva 93/98/CEE concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi), che, con l'art. 3, modificò di nuovo il testo dell'art. 32 della legge 633/1941, sostituendolo con il seguente:
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata». Va rilevato che né questa disposizione né alRE hanno mai modificato gli artt. 45
e 46 della legge 633/1941, che attribuiscono i diritti di utilizzazione dell'opera cinema- tografica (almeno in relazione allo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta) non ai coautori indicati nell'art. 44 (autore del soggetto, autore della sceneggiatura, au- tore della musica e regista) bensì al produttore, ossia a chi ha organizzato la produzione dell'opera.
Anzi, con l'art. 8 del medesimo d. lgs. 26 maggio 1997, n. 154, fu poi anche sostituito il testo del comma 2 dell'art. 78 bis (introdotto dall'art. 10 del d.lgs. 685/94
e relativo ai diritti del produttore di opere cinematografiche) con un nuovo testo se- condo il quale «I diritti di cui al comma 1 si esauriscono trascorsi cinquanta anni dal- la fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in mo- vimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti si esauri- scono trascorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento».
7.10. Da ultimo, il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 (recante Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione), dopo avere introdotto nella legge 633/1941 un nuovo art. 78 bis, con l'art. 17 ha inserito nella stessa legge l'art. 78 ter - 12-
(che ha sostituito il precedente art. 78 bis), il quale, al comma 1, dispone che «il pro- duttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movi- mento è titolare del diritto esclusivo: a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della
Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico»; menRE poi, al comma 2, dispone che «la durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento é pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento».
7.11. In questa sede, non occorre decidere quale sia l'interpretazione da dare al complesso di queste disposizioni accavallatesi nel tempo, ed in particolare stabilire se il diritto di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spettante al produttore trovi ancora fondamento nell'art. 45 della legge 633/1941 ed abbia la durata prevista dall'art. 32, ovvero se dopo le modifiche apportate già dall'art. 10 del d. lgs. n.
-
685/1994 con l'introduzione dell'art. 78 bis, e quindi dall'art. 8 del d.lgs. n. 154/1997
e poi dall'art. 17 del d. lgs. n. 68/2003, con l'introduzione dell'art. 78 ter - il diritto del produttore trovi ora fondamento nell'art. 45 per il solo sfruttamento cinematografico dell'opera (cfr. art. 46) e nell'art. 78 bis (ora 78 ter) per tutte le alRE utilizzazioni ed abbia quindi rispettivamente la durata indicata nell'art. 32 (70 anni dalla morte dell'ultimo dei coautori) e nel comma 2 dell'art. 78 ter (50 anni dalla fissazione o dalla prima proiezione), ovvero ancora se per i diritti di utilizzazione del produttore debba ora farsi riferimento solo all'art. 78 ter menRE l'art. 32 si riferirebbe ormai solo ai dirit- ti dei coautori dell'opera cinematografica e non a quello di utilizzazione spettante al produttore.
Allo stesso modo, non occorre nemmeno risolvere la questione se comunque il nuovo testo dell'art. 32 (introdotto dall'art. 3 del d. lgs. n. 154/1997) possa riferirsi an- che all'autore dei disegni nel caso in cui l'opera cinematografica sia costituita da un cartone animato.
Tali questioni sono invero irrilevanti nel presente processo perché i fatti contestati all'imputato sono antecedenti all'entrata in vigore sia dell'art. 3 del d. lgs. n. 154/1997 sia dell'art. 78 bis (ora 78 ter) della legge 633/1941, che non possono perciò trovare applicazione nel caso in esame.
Del resto, andrebbe comunque considerato, da un lato, che poiché il d. lgs. - 13-
154/1997 non contiene una disposizione analoga a quella di cui all'art. 17, commi 2 e
4, della legge n. 52/1996, dovrebbe alREsì ritenersi che i nuovi termini di durata intro- dotti con il nuovo testo dell'art. 32 non si applichino alle opere cinematografiche già cadute in pubblico dominio prima della sua entrata in vigore e, dall'altro lato, che nel caso in esame non viene in considerazione il diritto allo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta, bensì altri diritti del produttore disciplinati dall'art. 78 ter, la cui durata è di cinquanta anni dalla prima proiezione.
8.1. Venendo al caso in esame, il primo problema che si pone è stabilire se per le opere cinematografiche di autori statunitensi il termine di sospensione o estensione del- la durata della protezione di 5 anni, 10 mesi ed 8 giorni indicato dalla lettera A) n. 3 del
Trattato di pace di Parigi si aggiunga al termine di proroga di 6 anni previsto dal d.lgs.lgt. n. 440/1945, con la conseguenza che, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 19/1979, il termine sarebbe stato non di 36 anni come per le opere di au- tori italiani, bensì di 41 anni, 10 mesi ed 8 giorni.
E' evidente che questa tesi deve senz'altro essere disattesa qualora si ritenga, per le ragioni dianzi indicate, che la proroga di cui al d.lgs.lgt. n. 440/1945 si applichi sol- tanto alle opere cinematografiche di autori italiani o a quelle straniere realizzate in Ita- lia o assimilate, e quindi non anche alle alRE opere straniere in mancanza della prova di una situazione di reciprocità di protezione.
Qualora invece si ritenga che la proroga di cui al d.lgs.lgt. n. 440/1945 fosse e- stesa anche alle opere di autori statunitensi, va ricordato che, secondo parte della giuri- sprudenza di merito e secondo la giurisprudenza civile di questa Corte (Cass. Civ., Sez. I, 4.9.1993, n. 9326, m. 483663; Cass. Civ., Sez. I, 12 novembre 1994, n. 9529, m.
488554; Cass. Civ., Sez. I, 13.8.2004, n. 15777, m. 575573: la motivazione delle ulti- me due, peraltro, rinvia a quella della prima decisione;
Trib. Roma, 17 febbraio 1995,
n. 2900, cit.) la «proroga» di sei anni di cui al d.lgs.lgt. n. 440/1945, sarebbe cumulabi- le con la sospensione» di 5 anni, 10 mesi e 8 giorni prevista dal Trattato di pace.
8.2. Le ragioni addotte a sostegno di questa tesi sono state individuate nel fatto: a) che i due istituti hanno durata e termini diversi;
b) che i due provvedimenti hanno alRE- sì diversi destinatari (avendo il Trattato di pace riguardo ai soli cittadini delle potenze alleate ed associate vincitrici e la proroga del 1945 agli italiani e stranieri, a condizione di reciprocità); c) che altro è l'istituto della «proroga», la quale sostituisce al termine originariamente previsto un nuovo termine legale per il tempo in cui il primo verrà a scadenza, e altro è l'istituto della «sospensione», la quale opera come una sorta di pa- rentesi aperta in seno al decorso del termine;
d) che i due istituti sono stati contemplati in due atti normativi anche formalmente diversi, dei quali il secondo, il d.lgs.C.p.S. n.
1430/1947, non ha operato sul primo con effetti abrogativi, né espressi né taciti, stante la diversità di termini, durata, destinatari, figure giuridiche interessate.
8.3. Ritiene il Collegio che questa interpretazione non possa essere condivisa, perché non sono decisive le argomentazioni che la sostengono, menRE appaiono evi- denti e decisivi i motivi che depongono per una diversa esegesi.
E difatti, appare innanzitutto irrilevante che le due disposizioni in esame - 14 -
(d.lgs.lgt. n. 440/1945 ed Allegato XV, lett. A) n. 3 del Trattato di pace) abbiano durata diversa, si riferiscano a soggetti diversi, usino termini diversi (proroga e sospensione o estensione). A ben vedere, infatti, la diversità tra le due disposizioni è ancor più radica- le perché la prima fa parte dell'ordinamento giuridico italiano menRE la seconda fa par- te dell'ordinamento internazionale. Il che, tra l'altro, spiega perché la seconda non ha certamente potuto abrogare la prima, non essendo concepibile una abrogazione tra norme appartenenti a diversi ordinamenti.
8.4. In realtà, l'interpretazione in esame sembra basarsi su un assunto indimostra- to e non condivisibile, e cioè appunto sulla premessa che l'art. 1 del d.lgs.C.p.S. 28 no- vembre 1947, n. 1430, avrebbe introdotto nell'ordinamento italiano una disposizione in tutto e per tutto identica a quella dell'ordinamento internazionale contenuta nell'Allegato XV, lettera A, n. 3, del Trattato di pace.
Il che non è necessariamente vero, perché l'art. 1 del d.lgs.C.p.S. 28 novembre 1947, n. 1430, non riproduce la disposizione del Trattato ma contiene un ordine di ese- cuzione del Trattato stesso, ossia una norma sulla produzione che ha per effetto la cre- azione nell'ordinamento interno di tutte le norme necessarie e sufficienti al dispiegarsi degli effetti delle disposizioni contenute nel trattato. E' vero che nella specie la norma internazionale sembra avere un contenuto sufficientemente puntuale e preciso tale da poter essere direttamente applicata dal giudice nazionale. Ma è anche vero che ciò non esclude il dovere dell'interprete, e in primo luogo del giudice, di individuare pur sem- pre quale è la norma interna creata dall'ordine di esecuzione necessaria e sufficiente per l'adempimento dell'Italia agli obblighi internazionali assunti con il trattato e quindi ad adattare l'ordinamento interno alle disposizioni del trattato stesso. In particolare l'interprete dovrà evitare, per quanto possibile, che la norma interna sia più ampia o più risREtta rispetto alle previsioni ed agli scopi del trattato e comunque che sia in contra- sto con i principi costituzionali.
8.5. Orbene, sembra evidente che le finalità dichiaratamente perseguite dall'Allegato XV citato e lo stesso tenore testuale delle sue disposizioni non richiede- vano affatto che ai cittadini delle potenze alleate ed assimilate vincitrici fosse riservato in ordine alla durata dei diritti di autore in generale, e delle opere cinematografiche
-
in particolare una protezione privilegiata e diversa rispetto a quella accordata ai cit- tadini italiani, essendosi anzi espressamente escluso che, per effetto delle disposizioni stesse, potesse derivare ai cittadini italiani ovvero a quelli delle potenze alleate un trat- tamento più favorevole degli uni rispetto agli altri. L'unico effetto che la disposizione di cui al citato n. 3 dell'Allegato XV voleva perseguire era che, «nel calcolo dei ter- mini normali di validità dei diritti» di autore «che erano in vigore in Italia allo scoppio della guerra» ed appartenenti ai cittadini delle potenze alleate, non si sarebbe dovuto tener conto del periodo di tempo intercorso durante la guerra e che la «durata normale» di tali diritti sarebbe stata automaticamente estesa per il tempo di durata della guerra.
Dunque, già secondo il suo tenore testuale la disposizione del trattato si riferiva esclusivamente ai termini normali di validità, vigenti in Italia allo scoppio della guerra, ed alla durata normale dei diritti di autore. E' perciò palese che la disposizio- - 15- ne del trattato, nel prevedere l'estensione del termine, non ha inteso riferirsi al termine comprensivo anche della proroga stabilita col d.lgs.lgt. n. 440/1945 (già vigente al momento della stipulazione del trattato), che non costituiva il termine normale di pro- tezione, ma un termine speciale applicabile solo alle opere di alcuni autori, e che co- munque non era in vigore al momento dello scoppio della guerra. Lo scopo perseguito dalla disposizione, invero, era chiaramente proprio quello di estendere ai cittadini delle potenze alleate il beneficio già concesso ai cittadini italiani ed assimilati dal d.lgs.lgt.
n. 400/1945 (e di cui era, quanto meno, incerta l'applicabilità agli stranieri o ad alcuni stranieri), senza la creazione di ingiustificate posizioni di privilegio. E' inolRE evidente che, se si dovesse ritenere immessa nell'ordinamento interno, in virtù dell'ordine di esecuzione, una norma che avesse l'effetto di accordare ai citta- dini delle potenze alleate, per compensarli del mancato esercizio dei diritti di autore durante la guerra, un diverso termine di 11 anni, 10 mesi 8 giorni, anziché quello normale di sei anni previsto per i cittadini italiani, si sarebbe in presenza di una norma che avrebbe attribuito ai detti cittadini un trattamento privilegiato e più favorevole né imposto né giustificato dalle disposizioni del trattato.
Conseguentemente, si profilerebbe una norma che si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost, sia sotto il profilo della manifesta irragionevolezza sia sotto quello della violazione del principio di uguaglianza. Nessuno infatti ha indicato un ragionevole mo- tivo per cui, per dare esecuzione al trattato, si sarebbe dovuta dare ai cittadini delle po- tenza alleate un periodo di proroga o di estensione dei termini di tutela del diritto di au- tore di durata quasi doppia di quella del conflitto e di quella prevista per i cittadini ita- liani. Da qui anche la necessità di interpretare l'ordine di esecuzione e di individuare la norma immessa nell'ordinamento italiano in maniera adeguatrice, evitando conflitti con i principi costituzionali.
8.6. Ritiene quindi il collegio che, per effetto dell'ordine di esecuzione del tratta- to, debba ritenersi immessa nell'ordinamento interno una norma che attribuiva ai citta- dini delle potenze alleate lo stesso termine già attribuito ai cittadini italiani per neutra- lizzare gli effetti negativi determinati dallo stato di guerra sull'esercizio dei diritti di u- tilizzazione delle opere dell'ingegno, impedito durante il periodo bellico.
E precisamente, qualora si fosse trattato di cittadini di potenze alleate per i quali non vigeva il principio di reciprocità generica in materia di diritto di autore e per i qua- li, quindi, non si estendeva la proroga prevista dal d.lgs.lgt. n. 440/1945, l'ordine di e- secuzione ha dato luogo ad una norma che rendeva applicabile anche ad essi la suddet- ta proroga di sei anni per il periodo bellico (e quindi per un periodo superiore ai 5 anni,
10 mesi ed 8 giorni previsto dal trattato). Qualora invece si fosse trattato di cittadini di potenze alleate ed associate per le quali esisteva una situazione di reciprocità ed ai quali quindi già si estendeva il periodo di proroga di cui al d.lgs.lgt. n. 440/1945, l'ordine di esecuzione non ha portato alla immissione nell'ordinamento interno di alcuna altra norma speciale, in quanto le esi- genze e le finalità perseguite dall'Allegato XV del trattato erano già state ampiamente raggiunte con la previsione della detta proroga. Per tali cittadini e Stati, quindi,
l'adattamento dell'ordinamento interno alla citata disposizione del trattato si era già ve- - 16 - rificato con il d.lgs.lgt. n. 440/1945.
Ciò del resto trova significativa conferma nel fatto che il legislatore, successiva- mente, non ha mai fatto riferimento ad una pretesa proroga o sospensione o estensione o comunque ad un autonomo prolungamento del termine di durata derivante dal d.lgs.C.p.S. n. 1430/1947, ma si è sempre riferito esclusivamente alla proroga di cui al d.lgs.lgt. n. 440/1945, considerandola quindi come unica estensione del normale termi- ne di durata valevole per tutti gli autori, italiani o stranieri.
E così, l'art. 3 della legge 20 giugno 1978, n. 399, contenente la delega al gover- no per l'emanazione di un decreto legislativo in materia che estendesse ed unificasse tutti i termini di durata del diritto di autore allora vigenti, si è riferito soltanto al d.lgs.lgt. n. 440/1945 e non anche al d.lgs.C.p.S. n. 1430/1947. Allo stesso modo, l'art. 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che ha ulteriormente prolungato i termini di dura- ta di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno dispo- nendo l'abrogazione delle precedenti norme speciali, ha di nuovo fatto riferimento al solo d.lgs.lgt. n. 440/1945 e non anche al d.lgs.C.p.S. n. 1430/1947.
8.7. In conclusione, deve ritenersi che, per effetto dell'ordine di esecuzione del trattato di pace contenuto nel d.lgs.C.p.S. 28 novembre 1947, n. 1430, si è verificata una situazione normativa per cui a tutti gli autori italiani o assimilati, o agli autori di Stati per i quali vigeva il principio di reciprocità in materia di diritto d'autore o degli
Stati di potenze alleate ed associate vincitrici (per i quali esistesse o meno una situa- zione di reciprocità) si applicava indistintamente, olRE al normale termine di durata, il termine di proroga di sei anni a compensazione degli impedimenti dovuti al periodo bellico previsto dal d.lgs.lgt. n. 440/1945. Per i due film in questione, quindi, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8 gen- naio 1979, n. 19, il termine di durata dei diritti di utilizzazione economica era di com- plessivi anni REntasei.
Ne deriva che entrambe le suddette opere cinematografiche (la cui prima proie- zione in pubblico risaliva, secondo la sentenza impugnata, rispettivamente al 1939 ed al 1933) alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 19/1976 erano ormai di- venute di pubblico dominio.
9. Si pone tuttavia anche il problema di stabilire se il decreto legislativo 8 gennaio
1979, n. 19, abbia, da un lato, abrogato o meno il d.lgs.lgt. n. 440/1945, e, dall'altro, esteso l'ampliamento da REnta a cinquanta anni del termine per i diritti di utilizzazione economica delle opere cinematografiche anche alle opere già cadute in pubblico domi- nio al momento della sua entrata in vigore.
10.1. La prima questione è rilevante ai fini della soluzione del caso in esame solo qualora si ritenesse che, per i produttori statunitensi, il termine complessivo di prote- zione fosse, all'epoca di entrata in vigore del d. lgs. 19/79, di 41 anni, 10 mesi ed 8 giorni e non -- come invece deve ritenersi - di 36 anni al pari del termine valevole per gli autori italiani e di quelli di Stati non vincitori della guerra. Nella prima ipotesi, in- vero, alla suddetta data sarebbe caduto in pubblico dominio soltanto il cartone animato
I RE porcellini>> e non anche il film AN e i TT NA, così come ritenuto nel - 17- presente processo dal giudice di primo grado.
In ordine a tale questione deve ricordarsi che la norma delegante di cui all'art. 3 della legge 20 giugno 1978, n. 399, aveva espressamente fissato il principio e criterio direttivo che il legislatore delegato avrebbe dovuto, contestualmente alla modifica dei termini di tutela, ed in particolare contestualmente alla modifica del termine generale e dei termini speciali - quale è quello fissato per le opere cinematografiche - abrogare il regime di proroga di protezione previsto dal d.lgs.lgt. 20 luglio 1945, n. 440 (art. 3, comma 2, n. 3).
10.2. Parte della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Roma, 17 febbraio 1995, n.
2900, WA NE Co. e BU TA OM EO RL c. Cinepatrizia RL) ha ritenuto che il legislatore delegato non avesse un obbligo di abrogazione del d.lgs.lgt. 440/45 per il motivo che l'art. 3, comma 2, n. 3, della legge 399/78 avrebbe disposto l'abrogazione della proroga in relazione all'adeguamento del termine «generale»> di du- rata della protezione del diritto di autore in misura non superiore a quella prevista nelle più recenti leggi dei paesi aderenti alla Convenzione di ER, cui avrebbe dovuto far seguito la modifica proporzionale anche dei termini speciali di tutela. Si è perciò osser- vato che si trattava di portare il termine «generale» dei 50 anni dopo la morte dell'autore a 70 anni (come previsto dalla legislazione tedesca del 1965), menRE
l'aumento dei termini di protezione, per le opere cinematografiche, da 30 a 50 anni era già imposto dalla stessa Convenzione di ER (nel testo di Parigi del 1971) cui la leg- ge 399/1979 intendeva dare ratifica ed esecuzione. Secondo la tesi in esame, quindi, il primo innalzamento del termine «generale» era una libera scelta del legislatore nazio- nale, menRE il secondo (per le opere cinematografiche) discendeva da un preciso ob- bligo convenzionale. Pertanto, non si sarebbe potuta stabilire una diretta ed immediata correlazione tra l'adozione del termine convenzionale dei 50 anni per le opere cinema- tografiche e l'abrogazione della proroga del 1945, menRE si sarebbe dovuto credere che il governo si fosse limitato a modificare il termine «speciale»> (come previsto dalla convenzione per le opere cinematografiche) decidendo di non fare uso del potere di prolungare il termine «generale» di durata, e quindi di abrogare la proroga del 1945. Si sarebbe dunque potuto parlare, al più, di inottemperanza «parziale» della delega e co- munque certamente non di violazione delle specifiche finalità della delega medesima
(ciò che unicamente sarebbe stato suscettibile di determinare l'illegittimità costituzio- nale della normativa delegata) dato che tali specifiche finalità dovevano individuarsi nell'esigenza di applicare la convenzione di ER nel testo di Parigi, come puntual- mente avvenuto con il d.p.R. 19/1979.
10.3. Questa tesi appare però non convincente sotto diversi profili, e non può quindi essere condivisa.
Innanzitutto, invero, non si tratta di stabilire se il decreto legislativo abbia o meno perseguito le stesse specifiche finalità fissate dalla legge di delegazione, bensì di stabi- lire se il legislatore delegato abbia o meno rispettato i principi e criteri direttivi previsti dal legislatore delegante e le condizioni da questo poste per un legittimo esercizio della delega legislativa. In secondo luogo, appare irrilevante la distinzione tra modifica del termine ge- - 18-
nerale» e modifica del termine speciale per le opere cinematografiche, il quale ultimo sarebbe stato imposto già dalla convenzione di ER alla quale legge di delegazione e decreto delegato intendevano dare attuazione ed esecuzione. Ed invero, anche soltanto per dare attuazione alla convenzione di ER nel testo del 1971, occorrendo modifica- re norme aventi forza e valore di legge (quali quella di cui all'art. 32 della 1. 633/1941), era necessario l'intervento di un altro atto avente forza di legge. Il d.p.R. n. 19/1979, quindi, in tanto poteva legittimamente modificare l'art. 32 cit. in attuazione della con- venzione in quanto aveva la qualifica di decreto legislativo delegato emanato col rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione. E quest'ultima stabiliva appunto che il legislatore delegato avrebbe dovuto, contemporaneamente al- la modifica dei termini, generali o speciali, anche abrogare il regime di proroga del 1945. Quindi, se si volesse seguire la tesi che si sta esaminando secondo cui
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l'aumento del termine speciale per le opere cinematografiche sarebbe stato effettuato dal governo al di fuori della delega legislativa (e dai limiti e condizioni dalla stessa im- poste) e solo in attuazione della convenzione di ER – dovrebbe ritenersi illegittima
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la stessa modifica dell'art. 32 della 1. 633/1941, ossia lo stesso aumento da 30 a 50 anni del termine di protezione per le opere cinematografiche, in quanto operata da un decre- to del governo emanato al di fuori dell'ambito della delega conferita dalla legge 399/1978. Ed invero delle due l'una: o la modifica dei termini di cui all'art. 32 cit. rien- trava nell'ambito della delega conferita con la legge 399/1978, ed allora il decreto de- legato avrebbe dovuto anche abrogare il termine di proroga del 1945; oppure non vi era un obbligo di abrogazione perché la modifica non rientrava nell'ambito della delega ma costituiva solo esecuzione della convenzione di ER, ed allora la stessa modifica dell'art. 32 era palesemente illegittima (e dovrebbe essere disapplicata dal giudice or- dinario) perché posta con un atto non avente valore e forza di legge.
In terzo luogo, nella legge di delegazione l'abrogazione della proroga del 1945 era chiaramente stabilita in correlazione della modificazione sia del termine generale sia del termine speciale di durata, di modo che qualsiasi modificazione di un termine, generale o speciale che fosse, imponeva l'abrogazione del regime di proroga. La norma di delega, invero, attribuiva al legislatore delegato il potere di modificare il termine ge- nerale di durata della protezione modificando proporzionalmente anche i termini spe- ciali ed «abrogando contestualmente» il regime di proroga. E' quindi evidente che non solo la modifica del termine generale di durata, ma anche quella dei termini specia- li era condizionata alla contestuale abrogazione del regime di proroga. D'altra parte, se così non fosse, se cioè — come sostiene la tesi in esame - l'abrogazione del regime di
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proroga era collegata alla sola modifica del termine generale, allora dovrebbe ritenersi che anche la modifica proporzionale dei termini speciali era, allo stesso modo, colle- gata all'adeguamento del termine generale. In alRE parole, dovrebbe ritenersi che in tanto il legislatore delegato poteva modificare proporzionalmente i termini speciali in quanto avesse anche adeguato il termine generale, con la conseguenza che, non avendo il decreto delegato modificato il termine generale, dovrebbe considerarsi illegittima (e dovrebbe sollevarsi la relativa questione di legittimità costituzionale) la sola modifica dei termini speciali. Ed invero, solo ritenendo che la delega prevedesse la modifica dei termini speciali come indipendente dall'adeguamento del termine generale, e non cor- relata a quest'ultimo, poREbbe ritenersi legittimo l'uso parziale del potere di delega per -19-
la sola modifica del temine speciale senza quella del termine generale. In questo caso, però, è evidente - stante il tenore letterale della disposizione - che la condizione della abrogazione del regime di proroga doveva ritenersi posta in relazione sia alla modifica del termine generale sia a quella dei termini speciali. Non è infine chiaro cosa intenda la tesi in esame quando parla di «inottemperanza parziale alla delega». Se, invero, vi è inottemperanza della delega, sia essa totale o par- ziale, vi è comunque violazione dell'art. 76 Cost. In realtà, con riferimento al n. 3 dell'art. 3, comma 2, legge 399/1978, si può semmai parlare di esercizio parziale della delega, perché il legislatore delegato non ha apportato tutte le modifiche autorizzate dalla legge di delegazione. Ma il fatto che la delega sia stata esercitata parzialmente non consente di non rispettarne comunque i principi e criteri direttivi e le condizioni da essa poste all'esercizio del potere delegato. Nella specie, come rilevato, la norma di delega aveva condizionato sia l'adeguamento del termine generale sia la modifica dei termini speciali alla contestua- le abrogazione del regime di proroga. Se quindi dovesse ritenersi che non vi sia stata abrogazione, dovrebbe sollevarsi questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., del d. lgs. n. 19/1979 nella parte in cui ha modificato l'art. 32 della legge n. 633/1941, portando da 30 a 50 anni il termine di protezione per le opere cine- matografiche, senza rispettare la condizione della contestuale abrogazione del regime di proroga cui tale modifica era condizionata.
10.4. Ritiene però il collegio che al decreto legislativo n. 19/1979 possa, e quindi debba, darsi una interpretazione adeguatrice, che elimini il suddetto profilo di illegitti- mità costituzionale, ed in particolare una interpretazione nel senso che, con la sua en- trata in vigore, anche in mancanza di una specifica disposizione di abrogazione espres- sa, si è comunque verificata l'abrogazione del d.lgs.lgt. n. 440/1945 (e di tutte le alRE norme speciali che in ipotesi prevedessero proroghe o sospensioni o estensioni della durata del termine di protezione per le opere cinematografiche).
Innanzitutto, invero, interpretando il d. lgs. 19/79 nel suo complesso ed alla sRE- gua della volontà e dei principi fissati dal legislatore delegante nonché di una esegesi adeguatrice, può ritenersi che, per quanto concerne le opere cinematografiche,
l'aumento da 30 a 50 anni della durata della loro protezione sia incompatibile, secondo l'espressa volontà manifestata dalla legge di delegazione, con il permanere in vigore del regime di proroga concesso dal d.lgs.lgt. n. 440/1945 (e di tutte le alRE eventuali proroghe o sospensioni) e ne abbia quindi automaticamente determinato l'abrogazione tacita.
In ogni caso, poREbbe anche ritenersi che si sia verificata una abrogazione per nuova regolamentazione della materia, che, come è noto, si verifica in presenza di una presunzione iuris et de iure di incompatibilità delle norme complessivamente ricavabili dalla fonte precedente con quelle complessivamente ricavabili dalla fonte successiva, specie quando la determinazione sull'identità e totalità della «materia>> dipenda anche da una qualche qualificazione risultante dalla legge successiva. Può invero ritenersi che la norma di delegazione, col prevedere l'abrogazione del regime di proroga conte- stualmente alla modifica del termine generale o speciale di durata della protezione, ab- bia anche stabilito che, nell'ambito in cui sarebbero poi intervenute le modifiche, la di- - 20 -
sciplina del decreto delegato avrebbe avuto la natura di nuova disciplina della materia abrogativa delle norme anteriori. Con la conseguenza che le modifiche apportate dal d. lgs. 19/79 al termine di durata della protezione delle opere cinematografiche, hanno de- terminato anche la automatica abrogazione di tutte le norme speciali precedentemente in vigore nel medesimo ambito di disciplina. E' appena il caso di ricordare che solo una siffatta interpretazione può consentire di non sollevare la su indicata questione di legittimità costituzionale.
11. La seconda questione che si pone in ordine al d. lgs. 19/79 è stabilire se l'aumento da 30 a 50 anni della durata di protezione delle opere cinematografiche da esso disposto si applichi o meno anche alle opere già cadute in pubblico dominio al momento della sua entrata in vigore.
E difatti, se il nuovo termine di durata di 50 anni non può comunque applicarsi al- le opere già cadute in pubblico dominio, esso non sarebbe in nessun caso applicabile nella specie, anche qualora il medesimo d. lgs. 19/79 non avesse abrogato il regime di proroga di sei anni stabilito dal d.lgs.lgt. n. 440/1945.
11.1. Una parte della giurisprudenza civile di merito (cfr. Trib. Roma, 17 febbraio
1995, n. 2900, cit.) ha ritenuto che il nuovo termine si applichi anche alle opere già ca- dute in pubblico dominio, e ciò perché: a) dovrebbe trovare applicazione l'art. 199 del- la legge 633/1941, che non è state abrogate ma solo modificate dal d.p.R. 19/1979; b) la legge 633/1941, e quindi anche l'art. 32 nel testo modificato, trova applicazione a tutte le opere cinematografiche prodotte sia prima che dopo l'entrata in vigore della legge medesima, menRE i rapporti intertemporali vanno regolati con riferimento alla normativa vigente all'atto della loro nascita, nel senso che i rapporti nati prima della modifica dell'art. 32 trovano la disciplina nel testo originario, menRE i rapporti sorti successivamente all'entrata in vigore del d.p.R. 19/1979 restano regolati sulla base del nuovo testo dell'art. 32; c) il diritto di sfruttamento dell'opera cinematografica alla scadenza del termine cade in pubblico dominio nel senso che l'opera può essere legit- timamente sfruttata da chiunque, menRE l'originario titolare perde solo il diritto di uti- lizzarla in esclusiva, ma non il diritto di sfruttamento economico della stessa. Si realiz- zerebbe così una sorta di situazione di «quiescenza», paragonabile a quella della nuda proprietà dopo la concessione dell'usufrutto, e perciò nulla osta che, qualora il legisla- tore ritenga di aumentare il periodo di tutela integrale del diritto in esame, lo stesso riacquisti la sua originaria ampiezza ed assolutezza, posto che alla compressione della originaria sfera del diritto del titolare non si contrappone l'acquisto di analogo diritto da parte di chicchessia;
d) non vi sarebbe una attribuzione di effetti retroattivi al d.p.R.
19/1979, atteso che anche con riguardo all'art. 199 della legge 633/1941 era stato rite- nuto che questa non aveva derogato alla regola della irretroattività, perché l'estensione alle opere pubblicate prima del 18 dicembre 1942 della protezione accordata a quelle pubblicate dopo, significava dichiarare idonei i fatti precedenti a produrre effetti diver- si da quelli previsti dalla legge anteriore e non già che tali effetti si possano produrre anche in relazione ad una situazione giuridica già esauritasi;
e) vi era in tal senso anche un principio dell'ordinamento comunitario ricavabile dalla direttiva 93/98 CEE del
Consiglio del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione fhen -21- del diritto di autore, laddove afferma l'opportunità che gli Stati membri possano preve- dere che in determinate circostanze i diritti in questione, ripristinati conformemente al- la direttiva medesima, non possano dar luogo a pagamento da parte di persone che in buona fede avevano intrapreso lo sfruttamento delle opere cadute in pubblico dominio;
f) una diversa interpretazione comporterebbe una parziale elusione della finalità di uni- formare il trattamento di tutte le opere cinematografiche, perseguito dal legislatore con il d.p.R. 19/1979.
11.2. Si tratta però di argomentazioni non decisive, perché irrilevanti o erronee. Per quanto riguarda il motivo sub a), può osservarsi che il richiamo all'art. 199 della legge 633/1941 è irrilevante, perché esso altro non dice se non che le disposizioni della legge stessa si applicano anche alle opere pubblicate prima della sua entrata in vi- gore, ma non anche alle opere cadute in pubblico dominio anteriormente o successiva- mente a tale data (a meno di non voler ipotizzare che per effetto del detto art. 199 fosse stata ripristinata la protezione di opere cadute in pubblico dominio anche da secoli).
L'art. 199, quindi, non incide sulla soluzione del problema in esame, né di per sé può comportare che alle modifiche introdotte dal d.p.R. 19/1979 debba darsi efficacia re- troattiva, incidente sulle opere già cadute in pubblico dominio.
Il motivo sub b) è, a ben vedere, di non agevole comprensione perché non si in- tende quale rilevanza abbia, per la soluzione del problema in esame, il fatto che i rap- porti intertemporali vanno regolati con riferimento alla normativa vigente all'atto della loro nascita. Se così è, dovrebbe appunto dedursene che i film in oggetto, essendo stati prodotti prima della modifica dell'art. 32, dovrebbero continuare ad essere regolati dal testo originario. Per quanto concerne il richiamo all'art. 199 della legge 633/1941, deve ribadirsi che l'unica interpretazione corretta che ad esso possa darsi è nel senso che es- so stabilisce solo che alle opere pubblicate prima del 18 dicembre 1942 si applicano le norme poste dalla legge n. 633/1941, ma non anche le norme successivamente poste da fonti diverse, il cui ambito di applicazione è regolato dalla fonte che le ha poste. Il motivo sub c) è non condivisibile, olRE che irrilevante. A parte invero il dub- bio paragone con la nuda proprietà e la cessione di usufrutto, è inesatto affermare che con la caduta in pubblico dominio dell'opera vi sarebbe solo una limitazione del diritto di sfruttamento da parte del proprietario senza l'acquisizione di analogo diritto da parte di chicchessia. Con la caduta in pubblico dominio dell'opera, infatti, sorge automati- camente in capo a tutti i consociati il diritto di sfruttamento economico della stessa, sicché ognuno acquista il diritto di sfruttarla come meglio crede, diritto che peraltro trova anche un fondamento costituzionale nel principio di libertà di iniziativa economi- ca di cui all'art. 41 Cost. nonché nell'interesse pubblico di consentire, dopo un deter- minato periodo di tempo, una divulgazione delle opere anche nel caso in cui gli eredi del titolare dei diritti non intendessero, per i più diversi motivi, riprodurle e distribuirle.
Dal fatto che l'originale titolare del diritto di esclusiva abbia, al pari di tutti gli altri consociati, il diritto di continuare ad utilizzare l'opera in una posizione di libera con- correnza e non più in esclusiva, non può farsi derivare la conseguenza che, qualora il legislatore aumenti il termine di durata di protezione del diritto, rinasca automatica- mente quel diritto esclusivo di sfruttamento che ormai si era già esaurito e contempora- neamente siano automaticamente caducati i diritti di sfruttamento economico ormai già -22- sorti in capo a tutti gli altri soggetti. Potrà eventualmente il legislatore prevedere un ef- fetto siffatto, se non contrastante con norme o principi costituzionali, nei confronti del- le opere già cadute in pubblico dominio, ma esso dovrà appunto essere esplicitamente previsto dal legislatore e non può essere automaticamente presunto solo in conseguenza dell'aumento dei termini di durata della protezione.
Il motivo sub d) è inconferente perché nel caso in esame non si tratterebbe di di- chiarare i fatti precedenti idonei a produrre effetti diversi da quelli previsti dalla legge anteriore, bensì proprio di dichiarare che gli effetti previsti dalla nuova disciplina si devono produrre anche in relazione a situazioni giuridiche già esaurite, come quelle de- rivanti dalla caduta in pubblico dominio delle opere cinematografiche. D'altra parte, non si vede come la caduta in pubblico dominio di un film possa non comportare l'esaurimento della situazione giuridica relativa al diritto esclusivo di sfruttamento da parte del produttore con la nascita di nuove situazioni giuridiche costituite dal diritto di sfruttamento economico da parte di tutti i consociati;
così come non si vede come pos- sa ritenersi che non abbia effetto retroattivo una disciplina che trovi applicazione a si- tuazioni già esaurite prima del momento della sua entrata in vigore. Il richiamo a quan- to ritenuto in relazione all'art. 199 cit. sembra quindi del tutto inconferente.
Per quanto riguarda il motivo sub e) è sufficiente osservare, a parte ogni altra considerazione, che i principi ricavabili da una direttiva comunitaria del 1993 non pos- sono ovviamente valere ai fini dell'interpretazione di un decreto legislativo del 1979.
In ogni modo, va anche ricordato che dalla direttiva 93/98/CEE del Consiglio sembra- no ricavarsi semmai principi di segno opposto, dal momento che nel n. 27 delle pre- messe della direttiva si precisa «che i diritti acquisiti e le lecite aspettative dei terzi so- no tutelati nell'ambito dell'ordinamento giuridico comunitario;
che è opportuno che gli Stati membri possano segnatamente prevedere che in determinate circostanze i diritti d'autore e i diritti connessi ripristinati conformemente alla presente direttiva non pos- sano dar luogo a pagamenti da parte di persone che avevano intrapreso in buona fede lo sfruttamento delle opere nel momento in cui dette opere erano di dominio pubblico», menRE nell'art. 10, comma 3, si specifica che «la presente direttiva lascia impregiudi- cata l'utilizzazione in qualsiasi forma, effettuata anteriormente alla data>> in cui alla stessa è data attuazione dagli Stati membri, i quali «adottano le misure necessarie al fine di proteggere segnatamente i diritti acquisiti dei terzi».
E' irrilevante infine anche il motivo sub f). Infatti, da un lato, la finalità del legi- slatore delegante e del legislatore delegato non era quella di uniformare il trattamento di tutte le opere cinematografiche presenti e passate, ivi comprese quelle già cadute in pubblico dominio, bensì quella di modificare il termine speciale di protezione di tali opere ancora oggetto di protezione adeguandolo a quello previsto dalla convenzione di
ER nel testo del 1971. Questa finalità, quindi, non può comportare di per sé l'effetto retroattivo delle nuove norme anche sulle opere già cadute in pubblico dominio.
11.3. MenRE quindi non sono decisive le argomentazioni portate a sostegno della tesi dell'applicazione dei nuovi termini stabiliti dal d.p.R. 19/1979 anche alle opere ci- nematografiche già cadute in pubblico dominio, a favore della tesi contraria militano alRE considerazioni.
Invero, va considerato che il principio di irretroattività delle leggi di cui all'art. 11
Ари - 23 - delle disp. prel., se non ha valore di principio costituzionale, ha tuttavia valore di prin- cipio generale dell'ordinamento giuridico e quindi opera come fondamentale criterio di interpretazione delle norme giuridiche. Pertanto, in difetto di specifiche disposizioni in senso contrario o di una specifica volontà contraria del legislatore, una nuova discipli- na deve essere normalmente interpretata nel senso che non abbia efficacia retroattiva.
Ora, né dalla legge di delegazione n. 399/1978, né dal decreto legislativo n. 19/1979 si ricava una qualsiasi norma nel senso che i nuovi termini di durata della protezione del- le opere cinematografiche debbano applicarsi anche alle opere già in precedenza cadute in pubblico dominio.
InolRE, allorché il legislatore ha voluto dare efficacia retroattiva ai nuovi termini di durata della protezione ed in particolare ha voluto estenderli alle opere già cadute in pubblico dominio, lo ha espressamente previsto, ponendo alREsì una disciplina transi- toria in ordine ai contratti stipulati ed ai rapporti sorti in relazione al lecito esercizio del diritto di sfruttamento dell'opera caduta in pubblico dominio da parte di soggetti diver- si dall'originario titolare.
Così, già la legge 22 aprile 1941, n. 633, pose con l'art. 199 una specifica dispo- sizione che stabiliva l'applicazione della legge stessa alle opere pubblicate anche prima dell'entrata in vigore della legge medesima (non cadute già in pubblico dominio), in tal modo intendendo che, altrimenti, la nuova disciplina si sarebbe applicata solo alle ope- re pubblicate successivamente.
Il d.lgs.lgt. n. 440/1945, poi, pur prevedendo che la proroga di sei anni della dura- ta della protezione si applicava a tutte le opere già pubblicate ma non a quelle già cadu- te in pubblico dominio, dettava poi una specifica disciplina sui limiti e le condizioni al- le quali era subordinata l'estensione della maggiore durata di protezione a favore degli autori e dei loro eredi, in particolare per l'ipotesi che fossero già avvenute cessioni as- solute a terzi dei diritti di autore.
L'art. 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, infine, ha espressamente previsto, al comma 2, che il nuovo termine di 70 anni di durata della protezione dei diritti di autore si applica anche alle opere già cadute in pubblico dominio sulla base delle leggi previ- genti, stabilendo contemporaneamente, però, con i commi successivi, proprio in rela- zione a tale prevista efficacia retroattiva, norme specifiche per disciplinare i casi di av- venuta cessione dei diritti e lasciando comunque pienamente salvi ed impregiudicati gli atti e contratti fatti o stipulati anteriormente ed i diritti legittimamente acquistati da ter- zi. In particolare, per le opere già cadute in pubblico dominio, sono state fatte salve la distribuzione e la riproduzione delle edizioni, limitatamente alla composizione grafica ed alla veste editoriale con le quali la pubblicazione è avvenuta, effettuate da coloro che le avevano già intraprese, stabilendo che tale distribuzione e distruzione, consen- tite senza corrispettivi, si estendono anche agli aggiornamenti futuri che la natura delle opere richiede. InolRE, il comma 5, nel concedere una delega per l'attuazione della di- rettiva 93/98/CEE del Consiglio, fissa anche degli specifici principi e criteri direttivi per le opere cinematografiche ed assimilate, in considerazione del notevole prolunga- mento del termine di durata di protezione.
Dunque, qualora il legislatore ha voluto che un prolungamento dei termini di pro- tezione si estendesse retroattivamente alle opere già cadute in pubblico dominio, non solo lo ha espressamente stabilito, ma ha alREsì disposto specifiche norme a salvaguar-
Ави - 24 - dia di coloro che avevano già esercitato il diritto alla libera utilizzazione economica delle opere stesse. In mancanza di qualsiasi indicazione nella legge di delegazione n. 399/1978 e nel decreto legislativo n. 19/1979 da cui possa desumersi una volontà del legislatore di e- stendere i nuovi termini alle opere già di pubblico dominio e di incidere sui diritti di li- bera utilizzazione già acquistati ed esercitati da terzi, deve quindi ritenersi, anche in applicazione del principio generale dell'ordinamento di irretroattività della legge, che l'estensione da 30 a 50 anni del termine di protezione per le opere cinematografiche operata dal d. lgs. 19/1979 non riguardi i film che erano in precedenza già caduti in pubblico dominio.
12.1. Va, a questo punto, esaminata una ulteriore questione.
La corte d'appello, invero, ha anche acriticamente seguito - in relazione al solo film I RE OR - la tesi secondo cui le opere cinematografiche di animazione aventi ad oggetto personaggi dei cartoni animati godrebbero di una doppia protezione, perché a quella fissata dalla legge per l'opera filmica nel suo complesso si cumulerebbe quella stabilita per i disegni con i quali sono state realizzate, con la conseguenza che, finché dura la protezione per i disegni dei personaggi, non poREbbe determinarsi la ca- duta in pubblico dominio nemmeno dei film che li utilizzano.
A sostegno di questa tesi la corte d'appello si è limitata ad addurre l'argomentazione della «peculiarità delle opere a cartoni animati, nella cui ideazione e realizzazione acquista una rilevanza determinante l'autore dei disegni effigianti i per- sonaggi da lui creati e quindi messi in sequenza e movimentati attraverso un procedi- mento particolare». Questa argomentazione appare, però, del tutto inconferente perché la legge sul diritto di autore è chiara nell'attribuire il diritto di utilizzazione dell'opera cinematografica al produttore per la durata prevista, indipendentemente dalla rilevanza, determinante o meno, che nella ideazione e realizzazione dell'opera possano aver avuto il regista, o l'autore della musica o del soggetto o della sceneggiatura, o, quindi, anche il creatore dei personaggi e l'autore dei disegni che vengono animati. A favore della tesi della duplice tutela, parte della giurisprudenza di merito (cfr. Pret. Roma, 11 TTmbre 1992, S.r.l. Cinepatrizia c. BU TA OM EO e SIAE) ha anche addotto l'argomento che il considerare i cartoni animati esclusivamente come opere filmiche «porterebbe alla illogica conseguenza di consentire la riproduzione dei disegni animati laddove non sarebbe tuttavia consentita la riproduzione dei disegni in sé: ne conseguirebbe, ad esempio, che andrebbe ritenuta illecita la riproduzione dei personaggi sul frontespizio della cassetta e su ogni altro veicolo pubblicitario dei film menRE sarebbe poi lecita la riproduzione dei disegni stessi in movimento».
Anche questa argomentazione è però inconferente. In primo luogo, perché non sembra affatto che le conseguenze della tesi contraria siano assurde, non apparendo in- vero strano o anormale che l'utilizzazione dell'opera cinematografica in sé (anche se realizzata mediante disegni animati) abbia la sua propria e specifica protezione, menRE l'eventuale ulteriore e diversa utilizzazione dei disegni in se stessi abbia una diversa protezione, non solo per il soggetto al quale è concessa (l'autore del disegno e non il produttore del cartone animato) ma anche per il termine di durata. Del resto, è del tutto normale che il diritto di utilizzazione della musica, del soggetto o di qualsiasi altro e-
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lemento impiegato per la realizzazione di un film sia diverso (per oggetto, per soggetto e per durata) dalla utilizzazione dell'opera cinematografica. Né, infine, è esatto dire che sarebbe illecita una ulteriore utilizzazione dei disegni dei personaggi menRE sareb- be lecita la riproduzione dei disegni in movimento». E' invero evidente che ciò che è lecita è solo la riproduzione di quel determinato film che abbia utilizzato quei cartoni 17
animati e che sia già caduto in pubblico dominio, menRE non sarebbe lecita (fino alla loro caduta in pubblico dominio) la riproduzione degli stessi disegni e personaggi per realizzare un diverso cartone animato o per qualsiasi altro fine.
In secondo luogo, anche se fossero effettivamente assurde le conseguenze della diversificazione della protezione del film rispetto a quella dei disegni, ciò non poREbbe comunque giustificare una inammissibile applicazione analogica della norma penale. A ben vedere, infatti, le parti civili, nel prospettare la necessità di una durata omogenea del diritto del produttore alla utilizzazione del film e del diritto dell'autore alla utilizza- zione dei disegni, lamentano, in sostanza, l'esistenza nella disciplina di una lacuna, e precisamente di una c.d. «lacuna ideologica» (intendendosi per tale non già la mancan- za di una norma, bensì la mancanza di una norma che dia al caso una soluzione soddi- sfacente, ossia di una norma giusta, o, in alRE parole, di una norma che si vorrebbe che ci fosse, e invece non c'è) e non già di una «lacuna reale» (peraltro inconcepibile in ma- teria penale). Di conseguenza, ritenuta l'esistenza della lacuna in considerazione della ipotizzata necessità di tutelare allo stesso modo degli altri disegni anche i disegni uti- lizzati per realizzare il cartone animato, si ritiene anche di poter fare ricorso alla analo- gia per estendere la norma dal caso previsto al caso non previsto, in virtù della pretesa somiglianza tra i due. Sennonché nella specie l'analogia non solo non è ammissibile trattandosi di estendere in malam partem l'applicazione di una norma penale, ma non è nemmeno praticabile mancando la eadem ratio, sia per il diverso oggetto della tutela
(film come opera unitariamente considerata e disegni ulteriormente utilizzabili) sia per la diversità dei soggetti cui la tutela è accordata (produttore del film ed autore dei dise- gni).
-12.2. In ogni modo - come esattamente sostiene il ricorrente la tesi della dupli- cità di tutela non trova fondamento in alcun dato normativo, in assenza del quale (e stante il divieto di analogia) non poREbbe comunque estendersi all'opera cinematogra- fica la tutela prevista per i disegni. La tesi, inolRE, confonde palesemente la tutela dei disegni, quali singoli elementi di fantasia, con quella del risultato finale di una loro specifica e determinata utilizzazione, costituito dalla nuova opera in cui essi sono con- fluiti. I disegni, infatti, in quanto opere dell'ingegno appartenenti ad una autonoma ca- tegoria, godono della protezione riservata al loro autore, ma, qualora siano stati riversa- ti nella rappresentazione di immagini in movimento, concorrono a dar luogo alla costi- tuzione di una opera dell'ingegno autonoma e diversa, che la legge individua e proteg- ge come tale, attribuendo il diritto ad un diverso soggetto e con diversi termini di pro- tezione.
Le opere dell'arte del disegno e delle arti figurative similari, invero, sono protette dall'art. 2, comma 1, n. 4), della legge sul diritto di autore, menRE le opere dell'arte ci- nematografica sono indicate e tutelate al successivo n. 6) del medesimo articolo.
La durata del diritto di protezione, per le prime, è fissato dall'art. 25 della legge form - 26 -
633/41 («I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte», termine elevato a 70 anni dall'art. 17, comma 1, legge 6 febbraio 1996, n. 52), menRE per le seconde dal citato art. 32 della stessa legge (ed ora dall'art. 78 ter, comma 2). L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica delle opere cinematografiche spetta al produttore (artt. 45 e 78 ter), menRE ai coautori compete soltanto un equo compenso (art. 46 e 46 bis). Non possono quindi esservi dubbi che una volta «animato», ossia utilizzato nella diversa forma espressiva del linguaggio cinematografico, il disegno costituisce parte integrante ed inscindibile di una nuova e diversa opera dell'ingegno, autonomamente e diversamente tutelata, in maniera del tutto indipendente da quelle che sono le sorti del disegno medesimo.
Il diritto di utilizzazione della nuova opera dell'ingegno costituita dal cartone a- nimato, pertanto, spetterà al produttore del film ed avrà la durata prevista per le opere cinematografiche. La tutela di ogni diversa ed ulteriore utilizzazione dei disegni spette- rà invece al loro autore, ed avrà la durata prevista per le opere delle arti figurative. Il decorso del primo termine, quindi, ha nella specie determinato la caduta la eat tute in pubblico dominio dell'opera cinematografica, anche se non era ancora caduto in pubblico dominio il diritto sui disegni.
12.3. Conferma della mancanza di fondamento normativo della tesi della duplice tutela dei cartoni animati, può rinvenirsi anche nel fatto che solo con l'art. 3 del d.lgs. n. 154/1997 (che ha sostituito il testo dell'art. 32 1. 633/41) la durata dei diritti di utiliz- zazione economica dell'opera cinematografica è stata portata al settantesimo anno do- po la morte dell'ultimo sopravvissuto tra il regista, l'autore della sceneggiatura e del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata del film. Ed infatti, se già prima l'opera cinematografica non fosse potuta cadere in pubblico domi- nio finché perduravano i diritti dei diversi coautori sulle loro rispettive opere, non vi sarebbe stato bisogno di introdurre la nuova disposizione.
In ogni modo, come già rilevato - impregiudicate restando la questione se il nuo- vo testo dell'art. 32 si applichi anche ai diritti di utilizzazione economica del produttore (o se per questi invece valgano ora solo i termini di cui all'art. 78 ter, comma 2) e la questione se detto nuovo testo riguardi anche l'autore del disegno qualora si tratti di cartone animato la disposizione in esame non può comunque trovare applicazione nella specie, trattandosi di fatti antecedenti alla sua entrata in vigore.
12.4. La tesi della duplice tutela non solo mancava di qualsiasi base normativa, ma nemmeno avrebbe potuto fondarsi su una applicazione analogica di alRE norme, sia per il divieto di analogia in materia penale sia per la mancanza delle condizioni di uti- lizzazione dell'argumentum a simili, data la evidente diversità di ratio legis fra le norme sulla tutela dell'opera cinematografica e quelle sulla tutela dei disegni.
Esattamente, poi, il ricorrente mette in rilievo che, semmai, le alRE norme che tu- telano casi che poREbbero ritenersi analoghi, li disciplinano in maniera opposta a quel- la prospettata nella sentenza impugnata.
Ed infatti, l'art. 3 della legge sul diritto di autore chiarisce che «Le opere colletti- -27- ve, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di crea- zione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclope- die, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte». Egualmente, il successivo art. 4 statuisce che «le elaborazioni di carattere creati- vo dell'opera stessa, quali le ... trasformazioni da una in una altra forma artistica ...>> sono autonomamente protette «senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera origina- ria».
Secondo la ricostruzione seguita nella sentenza impugnata, invece, il film a carto- ni animati sarebbe una peculiare opera collettiva, non disciplinata direttamente dalla legge, che, pur avendo caratteristiche di creazione autonoma e pur derivando dalla elaborazione e dalla trasformazione di una autonoma forma artistica in un'altra (il disegno che acquista animazione), contrariamente a quanto previsto nei casi analoghi, godrebbe di una duplice tutela: una come opera filmica in quanto tale;
un'altra, diversa, che le deriverebbe dalla particolarità degli elementi da cui è composta.
12.5. Le parti civili, con la loro memoria, hanno contestato le argomentazioni del ricorrente che qui si sono condivise - osservando che il richiamato art. 3 della legge
633/41 direbbe esattamente l'opposto, e cioè che le opere collettive sono protette auto- nomamente come opere originali, «senza pregiudizio» dei diritti spettanti all'autore delle opere di cui costituiscono elaborazione creativa. Il che confermerebbe che i car- toni animati godrebbero di una duplice tutela: quella accordata dall'art. 32 della legge 633/41 come opere cinematografiche al titolare dei relativi diritti di sfruttamento, sen- za pregiudizio>> di quella spettante in base all'art. 25 all'autore dei disegni con cui fu- rono realizzate.
Questo assunto non è condivisibile. E' infatti evidente che il legislatore, laddove con gli artt. 3 e 4 citt. ha attribuito alle opere collettive ed alle elaborazioni di carattere creativo di una opera preesistente il carattere di una nuova, originale ed autonoma cre- azione, autonomamente protetta rispetto alle opere originarie, ha appunto voluto ribadi- re la novità e l'autonomia della nuova opera e della nuova elaborazione, a cui viene da- ta una nuova e distinta protezione (con le sue specifiche caratteristiche) rispetto alle opere preesistenti, menRE con l'espressione «senza pregiudizio» dei diritti spettanti sul- le opere o parti di opere originarie ha voluto solo confermare che i titolari di queste ul- time conservano i loro diritti sulle ulteriori utilizzazioni delle opere originarie, senza però acquistare un diritto anche sulla nuova opera (qualificata come originale). Il che è appunto quanto si verifica anche nel caso di cartoni animati, come dianzi rilevato. Il produttore della nuova opera originale costituita dal cartone animato acquista il diritto sulla stessa, e ciò senza pregiudizio dei diritti dell'autore dei disegni (o della musica, o del soggetto, e così via), che continua ad avere il diritto per qualsiasi diversa ed ulterio- re utilizzazione dei disegni stessi (o della musica, o del soggetto, ecc.) senza per ciò so- lo che alla protezione specificamente prevista per il film in sé si aggiunga anche quella prevista per ulteriori utilizzazione degli elementi con cui è stato realizzato.
D'altra parte, anche in applicazione dei principi fissati dagli artt. 3 e 4, gli artt. 45
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e 46 della legge 633/41 hanno dettato una particolare e specifica disciplina, attese le lo- ro peculiari caratteristiche, per le opere cinematografiche stabilendo che il diritto di uti- lizzazione economica spetta al produttore, che esso ha ad oggetto lo sfruttamento ci- nematografico dell'opera prodotta e che è nettamente distinto dai diritti degli autori del soggetto, della sceneggiatura, della musica, delle parole, dei disegni, e così via, i quali hanno diritto solo a dei compensi nei casi indicati e comunque conservano il loro dirit- to su qualsiasi ulteriore e differente utilizzazione delle loro specifiche opere originali.
E difatti, l'art. 49 della legge 633/41, dispone espressamente che «gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore»>>.
13. Per quanto concerne la durata della protezione, poiché all'imputato è stata contestata solo la utilizzazione dei cartoni animati e non anche una ulteriore e diversa utilizzazione dei disegni rappresentanti i personaggi dei cartoni stessi, la disposizione da applicare era soltanto quella di cui all'art. 32 1. 633/1941, e non anche quella di cui all'art. 25, come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata. Quest'ultima, invero, si applica ai soli disegni, quali distinte opere dell'ingegno, e dunque a qualsiasi even- tuale ulteriore e differente utilizzazione degli stessi;
la prima, invece, si applica al film in cui tali disegni sono confluiti, per creare una nuova e diversa opera a carattere origi- nale.
E' dunque irrilevante la circostanza che, all'epoca dei fatti contestati, non fosse ancora trascorso il periodo di 50 (ora 70) anni dalla morte di WA NE, autore dei disegni animati e creatore dei personaggi (deceduto, come è noto , il 15.12.1966).
14. In conclusione, devono essere affermati i seguenti principi di diritto:
a) nel caso in cui i diritti di utilizzazione economica di una opera cinematografica spettino ad un produttore di cittadinanza di uno Stato vincitore della seconda guerra mondiale, al termine ordinario di durata della protezione del diritto (fissato in REnta anni dalla prima proiezione dall'art. 32 1. n. 633 del 1941) andava aggiunto (fino all'entrata in vigore del d.P.R. n. 19 del 1979) esclusivamente il periodo di proroga di sei anni concesso dall'art. 1 del d.lgs.lgt. 20 luglio 1945, n. 440, e non anche un ulte- riore periodo di proroga o di sospensione di 5 anni, 10 mesi ed 8 giorni previsto dal pa- ragrafo XV del trattato di pace di Parigi con le potenze alleate, atteso che, anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, deve ritenersi che, con l'ordine di esecuzione del trattato contenuto nell'art. 1 del d.lgs.C.p.S. 28 novembre
1947, n. 1430, sia stata introdotta nell'ordinamento interno una norma che parifica, quanto alla durata del diritto di utilizzazione delle opere cinematografiche, ai cittadini italiani i cittadini delle potenze alleate e vincitrici;
b) la proroga di sei anni dell'originario termine di 30 anni della durata di prote- zione del diritto di utilizzazione economica di una opera cinematografica, concessa dal dall'art. 1 del d.lgs.lgt. 20 luglio 1945, n. 440, così come ogni altra eventuale proroga o estensione della durata del detto termine in considerazione del tempo di guerra, sono state assorbite ed abrogate in seguito all'aumento (da 30 a 50 anni) del termine di dura- ta della protezione ad opera dell'art. 3 del decreto legislativo 8 gennaio 1979, n. 19, - 29 -
modificativo dell'art. 32 della 1. n. 633/1941, sul diritto d'autore;
c) l'aumento (da 30 a 50 anni) del termine di durata di protezione del diritto di u- tilizzazione economica di una opera cinematografica fissato dall'art. 3 del d. lgs. 8 gennaio 1979, n. 19, modificativo dell'art. 32 della 1. n. 633/1941, sul diritto d'autore, non trova applicazione per le opere cinematografiche che erano già cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
d) nel caso di opera cinematografica costituita da cartoni animati, al diritto di uti- lizzazione economica spettante al produttore si applica la tutela prevista per le opere cinematografiche con i relativi termini di durata, alla quale non si aggiunge l'ulteriore tutela prevista per l'autore dei disegni impiegati per la realizzazione del cartone anima- to con i relativi termini di durata, la quale trova applicazione solo per le ulteriori, diver- se ad autonome utilizzazioni dei disegni stessi.
15. Dalle sentenze di merito risulta che i cortometraggi contenuti nella cassetta prodotta dal ricorrente con il titolo «I RE OR> furono proiettati per la prima volta nel 1933 e che il film di animazione AN ed i TT NA fu proiettato per la prima volta in Italia nella versione italiana nel febbraio 1939.
Alla luce dei principi di diritto dianzi fissati, deve quindi ritenersi che i cartoni animati in questione erano già caduti in pubblico dominio rispettivamente nel 1969 e nel 1975 (alla scadenza del termine di 36 anni dalla prima proiezione in pubblico), e che non abbiano perso la qualità di opere cadute in pubblico dominio per effetto dell'aumento della durata del termine di protezione stabilito dall'art. 3 del d.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19, modificativo dell'art. 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
In ogni caso, quand'anche il detto aumento del termine potesse applicarsi anche alle opere già cadute in pubblico dominio all'entrata in vigore del d.p.R. n. 19 del 1979, poiché con quest'ultimo decreto legislativo furono assorbite ed abrogate tutte le precedenti proroghe ed estensioni della durata del termine di protezione concesse in re- lazione alla durata della seconda guerra mondiale, i cartoni animati in questione sareb- bero comunque caduti in pubblico dominio rispettivamente nel 1983 e nel 1989, ossia in una epoca anteriore a quella dei fatti contestati con il capo di imputazione. Per le ragioni già indicate nei punti 7.8 e 7.11, nel caso in esame non può trovare applicazione l'art. 17 del d.lgs. n. 52/1996 (che ha portato a 70 anni il termine di pro- tezione anche per le opere già cadute in pubblico dominio), dato che i fatti di cui al presente processo si sono verificati in precedenza (dal 1992 al 1994), quando le opere erano in regime di pubblico dominio e l'imputato aveva il pieno diritto di riprodurle e sfruttarle economicamente. Per le stesse ragioni non può trovare applicazione il nuovo testo dell'art. 32 della legge 633/41 introdotto dall'art. 3 del d. lgs. n. 154/1997. In ogni caso, poiché nella specie non si tratta di esercizio del diritto allo sfruttamento cinema- tografico dell'opera prodotta ma di altri diritti del produttore disciplinati dall'art. 78 ter della legge 633/1941, dovrebbe ritenersi che il termine di durata sia quello di 50 anni dalla prima proiezione fissato dal comma 2 del medesimo art. 78 ter.
Di conseguenza, la condotta contestata al ricorrente con il capo di imputazione, consistendo nel legittimo esercizio di un diritto lecitamente acquistato con la caduta dell'opera in pubblico dominio, non può considerarsi abusiva.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata perché il fatto non sussiste. - 30 -
Tutti gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 27 giugno
2007.
L'estensore
Il Presidente
ماشویی
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
11 19 OTT. 2007
IL CANCELLIERE C1
(Paolo Mensurati)