Articolo 45 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 44Articolo 46
Versione
18 dicembre 1942
Art. 45.

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.

Si presume produttore dell'opera cinematografica chi e' indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera e' registrata ai sensi del secondo comma dell'articolo 103, prevale la presunzione stabilita dall'articolo medesimo.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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