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25 febbraio 1996
25 febbraio 1996
Art. 32. (Igiene dei prodotti alimentari:
criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire idonee garanzie a tutela della salute del consumatore;
b) stabilire le procedure per l'adeguamento da parte delle imprese ai nuovi requisiti ed obblighi previsti;
c) prevedere la fissazione di criteri microbiologici e di controllo della temperatura per classi di prodotti alimentari anche in applicazione di norme comunitarie;
d) promuovere l'eleborazione di manuali di corretta prassi igienica da parte dei settori dell'industria alimentare e di altre parti interessate, prevedendo modalita' di valutazione degli stessi;
e) promuovere, d'intesa con le regioni e le unita' sanitarie locali, campagne informative dei cittadini su una corretta educazione alimentare, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, con la partecipazione dei docenti di materie scientifiche e di educazione fisica, nell'ambito delle attivita' didattiche previste dalla programmazione annuale;
f) prevedere che l'autorita' incaricata di effettuare il controllo, qualora riscontri la mancanza o la non corretta applicazione dei previsti sistemi di autocontrollo, proceda all'accertamento della violazione ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative e che tale autorita' proceda altresi' alla denuncia alla autorita' giudiziaria qualora il responsabile dello stabilimento, successivamente alla applicazione di tali sanzioni, non abbia eliminato gli inconvenienti riscontrati in sede di autocontrollo o nel corso dei controlli effettuati da parte delle competenti autorita', compromettendo la qualita' e la sicurezza del prodotto in difformita' dai parametri igienico-sanitari stabiliti dalle norme vigenti.
Nota all' art. 32:
- La direttiva 93/43/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 175 del
19 luglio 1993.
criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire idonee garanzie a tutela della salute del consumatore;
b) stabilire le procedure per l'adeguamento da parte delle imprese ai nuovi requisiti ed obblighi previsti;
c) prevedere la fissazione di criteri microbiologici e di controllo della temperatura per classi di prodotti alimentari anche in applicazione di norme comunitarie;
d) promuovere l'eleborazione di manuali di corretta prassi igienica da parte dei settori dell'industria alimentare e di altre parti interessate, prevedendo modalita' di valutazione degli stessi;
e) promuovere, d'intesa con le regioni e le unita' sanitarie locali, campagne informative dei cittadini su una corretta educazione alimentare, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, con la partecipazione dei docenti di materie scientifiche e di educazione fisica, nell'ambito delle attivita' didattiche previste dalla programmazione annuale;
f) prevedere che l'autorita' incaricata di effettuare il controllo, qualora riscontri la mancanza o la non corretta applicazione dei previsti sistemi di autocontrollo, proceda all'accertamento della violazione ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative e che tale autorita' proceda altresi' alla denuncia alla autorita' giudiziaria qualora il responsabile dello stabilimento, successivamente alla applicazione di tali sanzioni, non abbia eliminato gli inconvenienti riscontrati in sede di autocontrollo o nel corso dei controlli effettuati da parte delle competenti autorita', compromettendo la qualita' e la sicurezza del prodotto in difformita' dai parametri igienico-sanitari stabiliti dalle norme vigenti.
Nota all' art. 32:
- La direttiva 93/43/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 175 del
19 luglio 1993.
Giurisprudenza • 5
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