Articolo 188 del Codice della strada
Articolo 187Articolo 191
Versione
1 gennaio 1993
>
Versione
24 gennaio 1995
>
Versione
12 gennaio 1997
>
Versione
12 gennaio 1999
>
Versione
14 gennaio 2001
>
Versione
14 gennaio 2003
>
Versione
15 gennaio 2005
>
Versione
14 gennaio 2007
>
Versione
14 gennaio 2009
>
Versione
27 febbraio 2011
>
Versione
15 gennaio 2013
>
Versione
1 marzo 2015
>
Versione
13 febbraio 2019
>
Versione
15 gennaio 2021
>
Versione
11 settembre 2021
>
Versione
10 novembre 2021
>
Versione
14 dicembre 2024
Art. 188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide 1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonche' la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilita' di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalita' nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
((3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilita' titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, fermi restando gli stalli ad essi riservati, e' consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento)) 4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 672. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) (163)
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)

--------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. --------------- AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. --------------- AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. --------------- AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. --------------- AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. --------------- AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. --------------- AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. --------------- AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011. --------------- AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013. --------------- AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015. -------------- AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. -------------- AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Entrata in vigore il 14 dicembre 2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente