Articolo 46 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 57Articolo 46 bis
Versione
18 dicembre 1942
>
Versione
14 dicembre 2021
Art. 46.

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.

Salvo patto contrario, il produttore non puo' eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'art. 44.

Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato per la proiezione. Il compenso e' stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento.

((Gli autori del soggetto e della sceneggiatura, il direttore artistico, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e i traduttori, nonche' gli artisti interpreti e esecutori, primari e comprimari, inclusi i doppiatori, hanno diritto a ricevere un ulteriore compenso in misura percentuale sugli incassi derivanti dalle proiezioni pubbliche dell'opera. Tale compenso e' irrinunciabile e le relative forme ed entita' sono stabilite con accordi tra le categorie interessate.)) ((53)) -------------- AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Entrata in vigore il 14 dicembre 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente