Articolo 189 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 110 septiesArticolo 190
Versione
18 dicembre 1942
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Versione
13 settembre 1946
Art. 189.

Le disposizioni dell'art. 185 si applicano all'opera cinematografica, al disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti, attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere dell'ingegneria, in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possono considerarsi nazionali a termini di questa legge o di altra legge speciale.

In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a dette opere, diritti o prodotti, le disposizioni degli articoli 186, 187 e 188. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 186 comma secondo, 187, 188, 189 comma secondo, della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' sospesa."
Entrata in vigore il 13 settembre 1946
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