Sentenza 13 agosto 2004
Massime • 2
Al fine di accertare se l'opera cinematografica è caduta in pubblico dominio, al termine di cinquanta anni dalla prima proiezione, introdotto dall'art. 3 del d.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19, modificativo dell'art. 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore, vanno aggiunti sei anni per la proroga concessa dall'art. 1 del D.L.Lgt. 20 luglio 1945, n. 440, nonché il tempo trascorso tra l'entrata dell'Italia in guerra e l'entrata in vigore del trattato di pace con le potenze alleate, a norma del paragrafo XV di tale trattato, reso esecutivo con D.L. C.p.S. 28 novembre 1947, n. 1430, atteso che la specifica normativa del 1979 non ha assorbito, ne' abrogato la proroga e la sospensione del termine in considerazione del tempo di guerra.
La costituzione in giudizio dell'attore avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell'atto di citazione, anziché - come previsto dall'art. 165 cod. proc. civ. - l'originale dello stesso (nella specie depositato una volta scaduto il termine prescritto), costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, ma, non arrecando veruna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta, non determina nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado.
Commentario • 1
- 1. Costituzione dell’attore entro dieci giorni: dalla prima o dall’ultima notificazione?Accesso limitatoLuigi Viola · https://www.altalex.com/ · 30 settembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/08/2004, n. 15777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15777 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KING WORLD PRODUCTIONS INC., in persona Sig.ra LO M. NA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DIGIONE 1, presso l'avvocato LORENZO DE SANCTIS, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Garcia Nilda di New York, rep. 244762 del 22/8/01;
- ricorrente -
contro
RAI; ITALIA TV S.R.L.; TABOR FILM IN LIQUIDAZIONE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 25576/01 proposto da:
ITALIA TV S.R.L. CESSATA, in persona ex Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 22, presso l'avvocato FRANCO MARCONI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente -
contro
KING WORLD PRODUCTIONS INC.; RAI S.P.A.;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 26680/01 proposto da:
RAI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA via POMPEO MAGNO 94, presso l'avvocato SALVATORE DE MARIA, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
KING WORLD PRODUCTION INC.; ITALIA TV S.R.L.; TABOR FILM IN LIQUIDAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2891/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 25/09/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/2004 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato DE SANCTIS che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale IA tv s.r.l. cessata, l'avvocato MARCONI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale RAI S.P.A., l'avvocato DE MARIA che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e l'inammissibilità o rigetto degli altri motivi del ricorso principale e dei ricorsi incidentali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 1991 la NG WO IO Inc. (d'ora innanzi NG) conveniva davanti al tribunale di Roma la RAI, TE IA s.r.l., IA Tv, la IA LMs s.r.l., la NA TO s.r.l., la Fono Roma s.r.l., e la BO LM s.r.l. perché venisse accertata nei confronti di tutte le convenute la violazione della sua proprietà esclusiva di 14 films della serie Sherlock Holmes, diffusi abusivamente da RA e TE IA. Chiedeva anche i consueti provvedimenti di inibitoria, la dichiarazione di inefficacia degli atti compiti in violazione dei suoi diritti ed il risarcimento dei danni, e precisava che IA LM e NA TO erano danti causa al 50% delle due prime società ed a loro volta pretendevano di avere acquistato da Fono Roma e da BO LM. Si costituivano tutte le convenute salvo la BO che rimaneva contumace,e resistevano. Ciascuna per la parte di propria competenza chiedeva di essere mallevata dalla propria dante causa. TE IA chiedeva fosse dichiarata la risoluzione parziale dell'accordo tra la NG e IA LM e NA TO, per inadempimento di queste ultime.
Il Tribunale di Roma dichiarava che la NG era l'esclusiva titolare dei diritti di utilizzandone economica e pertanto dichiarava l'inopponibllità ad essa di tutti gli atti di disposizione dei films in questione intervenuti tra le convenute. Deve i provvedimenti di inibitoria nei confronti di TE IA e condannava la RA al risarcimento dei danni e la s.r.l. IA TV a manlevare la RA per le somme che questa avesse pagato ed a sua volta condannava la BO a manlevare IA TV.
Proponeva appello TE IA lamentando la mancata pronuncia sulla domanda di risoluzione del contratto stipulato con IA LM e con NA cinematografica. Resisteva la NG e proponeva appello incidentale chiedendo che anche TE IA fosse condannata la risarcimento dei danni, come già la RA.
Resisteva la RA e proponeva appello incidentale. Resistevano IA LM e NA TO divenuta intanto vip NA Audiovisual.
Alla prima udienza TE IA proponeva anch'essa appello subordinato ex art. 333 e/o 334 c.p.c. chiedendo il rigetto della impugnativa della NG e censurando il punto della sentenza di primo grado che aveva dichiarato il diritto esclusivo della attrice sui films in questione.
In corso di causa interveniva transazione tra TE IA da una parte e IA LM e NA TO dall'altra. La Corte di Roma in parziale riforma della prima sentenza,e dichiarato inammissibile l'appello incidentale di TE IA, rigettava la domanda di risarcimento dei danni avanzata da NG nei confronti della RA e pertanto rigettava la domanda di garanzia spiegata da tale azienda nei confronti di IA Tv e quella di quest'ultima nei confronti della sua dante causa BO. La sentenza oggi in esame, respinte alcune eccezioni riguardanti questioni non più riproposta, rigettava quella della s.r.l. IA TV secondo la quale la prima sentenza doveva essere dichiarata nulla perché emessa ad onta della nullità della costituzione della attrice NG la quale dopo la notifica del suo atto introduttivo aveva depositato la nota di iscrizione a ruolo contenente una copia anziché l'atto originale introduttivo del giudizio. La corte di merito riteneva che la irregolarità denunciata non aveva impedito all'atto di pervenire al raggiungimento del suo scopo. Respingeva altra eccezione della stessa parte relativa alla contumacia della BO, e quindi, quanto al merito della controversia riteneva provata la catena dei diritti allegata alla attrice e dunque che i films in questione prodotti da case americane erano legittimante pervenuti nel patrimonio della attrice. Negava che ricorresse l'ipotesi di cui all'art. 1380 c.c. che i films stessi fossero caduti in pubblico dominio dal momento che contrariamente a ciò che ritenevano le appellanti le due proroghe di cui al d.d.l. n. 440 del 1945 ed all'art. 3 dell'allegato 15^ al Trattato di Pace di
Parigi sono cumulabili. Rigettava tuttavia, come si è anticipato, la domanda di risarcimento della NG sul rilievo della sua carenza di legittimazione attiva dal momento che essa risultava licenziataria dei diritti in questione a favore di un terzo operatore estraneo al giudizio.
Contro questa sentenza ricorre per Cassazione con due motivi la NG. Resiste e spiega ricorso incidentale la s.r.l. IA Tv in persona del liquidatore. Resiste la RA ed anch'essa spiega ricorso incidentale. La NG ha depositato una memoria.
I ricorsi sono stati preliminarmente riuniti nella odierna udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva il collegio che i ricorsi vanno trattati movendo anzitutto da quello introdotto dalla cessata IA tv che al primo motivo prospetta la nullità della costituzione in giudizio della NG, con conseguente nullità della prima sentenza, giacché il suo eventuale accoglimento impedirebbe la trattazione del ricorso principale. La ricorrente incidentale ritiene errata la sentenza sul punto giacché sostiene la falsa applicazione degli artt. 165, 166/171 c.p.c. giacché a suo dire il mancato deposito nel termine dell'originale della citazione comporta in ogni caso la cancellazione della causa dal ruolo.
1.a. Il collegio non ritiene di aderire a tale ricostruzione della normativa. Come il ricorrente rammenta la legge impone all'attore entro termini perentoria di costituirsi in giudizio depositando in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo ed il proprio fascicolo contenente tra l'altro l'originale della citazione. È pacifico che nella specie ciò non è avvenuto giacché NG si è costituita depositando una copia dell'atto di citazione e quindi ha depositato a termine di cui all'art. 165 scaduto, l'originale in questione. Tale circostanza costituisce una irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, tuttavia essa non ha arrecato alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte intimata.
Il contraddittorio si era stabilito con la notifica della citazione che ha consentito alla controparte di conoscere la domanda e di difendersi. La istanza di costituzione è stata seguita da tale atto, ovvero ha raggiunto il suo scopo, indipendentemente dal fatto che tardivamente è stato depositato l'originale della citazione. Non vi è ragione per non ritenere applicabile il principio di cui all'art. 156 c.p.c. ovvero la sanatoria che consegue al raggiungimento dello scopo dell'atto, in considerazione della incongruenza, se non della irragionevolezza, della sanzione di nullità della sentenza rispetto ad una violazione di legge cui come si è detto non corrisponde alcuna lesione dei diritti della controparte.
La sentenza impugnata non merita censura sul punto.
3. Debbono essere trattati quindi i motivi terzo dal ricorso incidentale di IA Tv S.r.l. ed il ricorso incidentale RA perché ad onta del carattere esplicitamente limitato a talune parti soltanto della sentenza della Corte romana,il loro accoglimento comporterebbe ancora una volta l'assorbimento dalla trattazione dal ricorso dalla NG.
Entrambe la società contestano la ricostruzione dalla cosiddetta catena dei diritti operata dal giudice del merito e l'accertamento dall'acquisto dei diritti di sfruttamento sui films in questione e quindi entrambe lamentando la violazione a la falsa applicazione del d.p.r. n. 19 del 1979 a dall'art. 3 dall'allagato 15^ al Trattato di Pace di Parigi tra le Potenze Alleate e l'IA. Sostengono che la ricostruzione è errata e che le due proroghe belliche di cui si è detto in narrativa non si cumulano. Pertanto i diritti sui films in questione erano ceduti in pubblico dominio al momento in cui esse società ne operarono il contestato sfruttamento televisivo.
3.a. I motivi sono infondati. La doglianza relativa alla ricostruzione dei negozi attraverso i quali, secondo il giudice del merito, NG ha acquistato il diritto in questione, sono inammissibili giacché dietro lo schermo della inadeguatezza della motivazione ripropone un sequenza fattuale già esaminata dal giudice del merito e rigettata con motivazione esauriente. Nè le doglianze stesse prospettano approcci al tema diversi da quelli già sostenuti nel merito.
Quanto alla questione della cumulabilità delle proroghe belliche ed alla doglianza di violazione di legge ad essa connessa, essa è infondata.
Questa Corte da tempo ha dato luogo ad un orientamento secondo il quale al fine di accertare se l'opera cinematografica è caduta in pubblico dominio al termine dei cinquant'anni dalla prima proiezione ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. n 19 del 1979 che modificò l'art. 32 della legge sul diritto di autore, vanno aggiunti sei anni per la proroga concessa dall'art. 1 del d.lgt. n. 440 del 1945 ed ancora il tempo trascorso tra l'entrata dell'IA in guerra e l'entrata in vigore del Trattato di pace con le potenze alleate. Ciò a norma del paragrafo 15^ di detto trattato reso esecutivo con il DLCPS n. 1430 del 1947, dal momento che la normativa del 1979 non ha assorbito ne' abrogato la proroga e la sospensione del termine già stabilito in considerazione del tempo di guerra (cass. n. 9336 del 1993 e 9529 del 1994). Il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale indirizzo. I ricorsi incidentali debbono essere respinti.
3. Con il primo motivo del ricorso principale la NG, mentre sottolinea che l'impianto della sentenza della corte romana deve essere conservato, lamenta la sua parziale erroneità e pertanto la violazione del principio di cui all'art. 113 c.p.c., conseguente al fatto che il giudice di merito ha rigettato la domanda di risarcimento avanzata nei confronti della RA rilevando erroneamente il difetto di legittimazione attiva di essa odierna ricorrente in quanto licenziataria dei suoi diritti alla Principal Network, andando oltre la difesa della RA che detta eccezione di difetto di legittimazione attiva della NG non aveva avanzato. Con il secondo motivo da esaminar ai insieme al primo in quanto connesso la ricorrente lamenta la motivazione inadeguata, ovvero contraddittoria ed illogica, sul punto. Sostiene la contraddittorietà laddove il giudice del merito afferma, insieme la titolarità del diritto di sfruttamento dei filma in capo ad essa società mentre lo nega nel periodo in cuoi era operante la licenza negando il risarcimento dei danni.
Sostiene quindi la illogicità nella parte in cui la sentenza avrebbe dimenticato che mentre l'abuso di sfruttamento della RA ebbe a cadere dal luglio 1990 al dicembre dello stesso anno,la licenza suddetta operava solo dal settembre. Una frazione di anno non coperta dalla licenza, nel corso della quale il diritto in contesa era esclusivamente in capo ad essa NG, sarebbe stata ignorata ai fini del richiesto risarcimento del danno.
3.a. I motivi sono infondati anzitutto nella parte in cui allegano una violazione di legge. La RA ha chiesto al giudice di secondo grado la riforma della prima sentenza e con ciò essa ha messo in discussione tutte le eccezioni formulate in primo grado, anche dalle altre parti. Siffatta eccezione di carenza di legittimazione della NG era stata formulata da IA Tv, ma in realtà con essa si intendeva contestare non tanto la legittimazione quanto la prova del diritto al risarcimento richiesto da NG. L'effetto devolutivo dell'appello ha fatto si che di essa la corte si occupasse negli stessi termini, cosicché essa ha dato luogo ad una pronuncia che ha negato la sussistenza della prova del danno da essa allegato. La connessa doglianza di illogicità della motivazione è inammissibile. Essa dimentica che nel giudizio di merito non si è allegato, e meno che mai provato, che durante la frazione dell'anno 1990 nel quale la NG non aveva dato licenza tale circostanza, astrattamente del tutto fisiologica, fosse dipesa da comportamento illecito della RA. La doglianza stessa infine ripropone una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita dalla corte romana e motivate in modo che non fa emergere alcun vizio censurabile in questa sede. Anche il ricorso principale deve essere respinto.
5. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2004