Art. 187.
In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell'art. 185 godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo Stato di cui e' cittadino l'autore straniero conceda alle opere di autori italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza.
Se lo straniero e' apolide o di nazionalita' controversa, la norma del comma precedente e' riferita allo stato nel quale l'opera e' stata pubblicata per la prima volta. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 186 comma secondo, 187, 188, 189 comma secondo, della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' sospesa."
In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell'art. 185 godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo Stato di cui e' cittadino l'autore straniero conceda alle opere di autori italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza.
Se lo straniero e' apolide o di nazionalita' controversa, la norma del comma precedente e' riferita allo stato nel quale l'opera e' stata pubblicata per la prima volta. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 186 comma secondo, 187, 188, 189 comma secondo, della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' sospesa."