Articolo 186 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 171 sexiesArticolo 204
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18 dicembre 1942
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13 settembre 1946
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29 aprile 2003
Art. 186.

Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri.

Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocita' o di parita' di trattamento, detto patto e' interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite negli articoli seguenti. (2)

((Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei fonogrammi, la formalita' prevista quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non possono essere considerati nazionali, si riterra' soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del supporto fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione.)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 186 comma secondo, 187, 188, 189 comma secondo, della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' sospesa."
Entrata in vigore il 29 aprile 2003
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