Articolo 49 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 48Articolo 50
Versione
18 dicembre 1942
Art. 49.

Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purche' non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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