Art. 49.
Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purche' non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.
Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purche' non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.