Versione
18 dicembre 1942
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25 febbraio 1996
25 febbraio 1996
Art. 26.
Nelle opere indicate nell'art. 10, nonche' in quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coadiutori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.
Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto e' di cinquanta anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione e' stata effettuata, salve le disposizioni dell'art. 30 per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche. ((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 6 febbraio 1996, n. 52 , ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge medesima, sono elevati a 70 anni."
Nelle opere indicate nell'art. 10, nonche' in quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coadiutori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.
Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto e' di cinquanta anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione e' stata effettuata, salve le disposizioni dell'art. 30 per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche. ((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 6 febbraio 1996, n. 52 , ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge medesima, sono elevati a 70 anni."
Commentari • 2
- 1. Intelligenza artificiale nel cinema: regole su diritto d’autore, bandi MiC e tax creditAccesso limitatoClaudia Roggero · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2026 · 1
Giurisprudenza • 5
- 1. TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 18/11/2009, n. 5083Provvedimento: […] Quanto alle restanti argomentazioni, afferenti la rilevanza dell'indulto ex legge n. 241/06 in ordine alla pena riportata dall'esponente con la succitata sentenza di condanna, precisa il Collegio come trattasi di condanna concernente un'ipotesi di reato espressamente prevista dal legislatore del T.U. come ostativa per il rilascio e/o il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (cfr. art. 26 co. 7 – bis legge n. 633/1941).Leggi di più...
- art. 30 co. VI d.lgs. n. 286/1998·
- effetti penali della condanna·
- art. 174 codice penale·
- giurisdizione ordinaria·
- giurisdizione amministrativa·
- motivi di lavoro autonomo·
- irregolarità amministrative sanabili·
- permesso di soggiorno·
- condanna penale·
- presunzione di pericolosità sociale·
- rinnovo permesso di soggiorno·
- estinzione della pena·
- art. 26 co. 7 bis legge n. 633/1941·
- indulto