Articolo 199 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 198Articolo 171 quinquies
Versione
18 dicembre 1942
Art. 199.

La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate prima e dopo l'entrata in vigore della legge medesima.

Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e contratti fatti o stipulati prima di detta entrata in vigore, in conformita' delle disposizioni vigenti.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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