Articolo 31 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 32 bisArticolo 33
Versione
18 dicembre 1942
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Versione
25 febbraio 1996
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Versione
14 giugno 1997
Art. 31. ((Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e' di settant'anni a partire dalla morte dell'autore.)) ----------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 6 febbraio 1996, n. 52 , ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge medesima, sono elevati a 70 anni."
Entrata in vigore il 14 giugno 1997
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