Versione
18 dicembre 1942
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31 dicembre 1994
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29 aprile 2003
29 aprile 2003
Art. 17. (( 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresi', il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunita' europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunita' europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprieta' nella Comunita' sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.
4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica. ))
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunita' europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprieta' nella Comunita' sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.
4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica. ))
Commentari • 6
- 1. Tribunale di Milano: il bar che diffonde musica di sottofondo paga i diritti a SCFFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 12 aprile 2010 · 4.581462
[…] nella quale è stato ricordato che sussiste chiara differenza tra i diritti che sono riconducibili al titolare dell'opera creativa (e in particolare, nel campo delle radiodiffusioni, gli articoli 16 e 17 della legge n.633/1941) ed i diritti discendenti da particolari forme di sfruttamento di tale opera (per la diffusione con mezzi fonografici di cui agli articoli 72 e 73 della stessa legge), diritti questi ultimi che lo stesso legislatore mantiene ben distinti dai primi qualificandoli come "diritti connessi' a quelli d'autore e che trovano il loro fondamento non nell'opera, ma nell'attività di produzione del supporto realizzato per diffonderla ai sensi degli artt. 1703 e 1708 c.c., […]
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Giurisprudenza • 35
- 1. Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/02/2025, n. 300Provvedimento: […] e l'art. 96 L. 633/1941; pagina 5 di 14 2) sulla violazione dell'art. 97 L. 633/1941; 3) falsa interpretazione del contratto del 6 aprile 2017, dell'art. 5.2; 4) sulla falsa applicazione dell'art. 17 Legge n. 633/1941 (Legge sul diritto d'autore); 5) sulla falsa applicazione dell'art.158 Legge n. 633/1941. Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.Leggi di più...
- violazione contrattuale·
- competenza tribunale·
- prezzo del consenso·
- art. 158 Legge diritto d'autore·
- diritto d'immagine·
- compensazione spese processuali·
- contratto di sponsorizzazione·
- risarcimento danni·
- art. 97 Legge diritto d'autore·
- rimozione contenuti web