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1 gennaio 2006
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27 febbraio 2011
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14 settembre 2016
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27 gennaio 2018
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17 luglio 2020
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Art. 44.
Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici
1. Il sistema di gestione informatica dei documenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all' articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , e' organizzato e gestito, anche in modo da assicurare l'indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici attraverso il sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida.
1-bis. Il sistema di gestione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni e' gestito da un responsabile che opera d'intesa con il dirigente dell'ufficio di cui all'articolo 17 del presente Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all' articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , ove nominato, e con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, nella definizione e gestione delle attivita' di rispettiva competenza. Almeno una volta all'anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti non conclusi.
1-ter. ((In tutti i casi in cui la legge prescrive obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati, il sistema)) di conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticita', integrita', affidabilita', leggibilita', reperibilita', secondo le modalita' indicate nelle Linee guida.
1-quater. Il responsabile della conservazione, che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi, puo' affidare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati personali. Il responsabile della conservazione della pubblica amministrazione, che opera d'intesa, oltre che con i responsabili di cui al comma 1-bis, anche con il responsabile della gestione documentale, effettua la conservazione dei documenti informatici secondo quanto previsto all'articolo 34, comma 1-bis.
Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici
1. Il sistema di gestione informatica dei documenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all' articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , e' organizzato e gestito, anche in modo da assicurare l'indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici attraverso il sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida.
1-bis. Il sistema di gestione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni e' gestito da un responsabile che opera d'intesa con il dirigente dell'ufficio di cui all'articolo 17 del presente Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all' articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , ove nominato, e con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, nella definizione e gestione delle attivita' di rispettiva competenza. Almeno una volta all'anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti non conclusi.
1-ter. ((In tutti i casi in cui la legge prescrive obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati, il sistema)) di conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticita', integrita', affidabilita', leggibilita', reperibilita', secondo le modalita' indicate nelle Linee guida.
1-quater. Il responsabile della conservazione, che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi, puo' affidare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati personali. Il responsabile della conservazione della pubblica amministrazione, che opera d'intesa, oltre che con i responsabili di cui al comma 1-bis, anche con il responsabile della gestione documentale, effettua la conservazione dei documenti informatici secondo quanto previsto all'articolo 34, comma 1-bis.
Commentari • 166
- 1. Conservazione delle fatture elettroniche: riepilogo delle normeRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 2 aprile 2019 · 7.320509
[…] Secondo l'art. 44 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005) il sistema di conservazione dei documenti informatici deve assicurare: l'identificazione certa: del soggetto che ha formato il documento; dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento; l'integrità del documento; la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative. […]
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Giurisprudenza • 379
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 18/12/2023, n. 394Provvedimento: […] Il rispetto degli standard tecnici non soddisfa trascurabili esigenze formalistiche, ma serve a garantire valori sostanziali quali l'autenticità, la leggibilità, l'integrità, l'immodificabilità e l'affidabilità degli atti digitali processuali nel tempo, come previsto dall'art. 44 d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale), anche ai fini della loro conservazione sostitutiva. […]Leggi di più...
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