Articolo 185 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 110 terArticolo 110 quinquies
Versione
18 dicembre 1942
Art. 185.

Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell'art. 189.

Si applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia.

Puo' essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di protezione indicate nel comma precedente, quando sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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