Sentenza 24 febbraio 1992
Massime • 10
Al fine di qualificare "mafiosa" una associazione criminale, è necessario - tra l'altro - che sussistano i requisiti dell' assoggettamento e della omertà. Questi devono riferirsi non ai componenti interni - essendo siffatti caratteri presenti in ogni consorteria - ma ai soggetti nei cui confronti si dirige l'azione delittuosa, essendo i terzi a trovarsi, per effetto della diffusa convinzione della loro esposizione ad un concreto ed ineludibile pericolo, di fronte alla forza de "prevaricanti", in uno stato di soggezione.
Le chiamate di correità possono assumere valore probatorio, quando siano dotate del requisito della attendibilità sia sotto l'aspetto soggettivo che oggettivo. Esse cioè devono: provenire da soggetti, che conoscano il vero, perché certamente concorsero alla commissione dell'illecito, che si attribuisce all'incolpato; essere spontanee, costanti, disinteressate (non provocate da motivi di odio o inimicizia), dettagliate e coerenti; essere il contenuto altamente verosimile per elementi oggettivi di riscontro. È quindi da escludere che tale ultimo requisito possa essere sostituito dalla cosiddetta "attendibilità generale" del chiamante da desumersi dalla autoincolpazione, la quale comporterebbe per il chiamato in correità l'obbligo di fornire la prova dell'innocenza. Il cosiddetto riscontro, pur non dovendo presentare il valore di prova autonoma, deve infatti offrire ampie garanzie in ordine alla veridicità. Esso può essere costituito anche da altra chiamata in correità, che alla prima si aggiunga purché anche di essa se ne valuti rigorosamente l'attendibilità e la si apprezzi in senso positivo, escludendosi la sussistenza di collusioni o condizionamenti di qualsiasi genere tra i soggetti che la rendono, o da dichiarazioni "de relato" intrinsecamente attendibili, di origine autonoma, individuata la fonte di provenienza della notizia e controllata la affidabilità. Nè è sufficiente che la chiamata abbia fornito una ricostruzione del fatto esattamente corrispondente alle modalità del suo verificarsi, essendo necessaria la esistenza di elementi che si riferiscono alle posizioni dei singoli incolpati.
La ricerca del movente del reato non è indispensabile nei casi in cui a carico dell'imputato vi siano prove certe in merito alla commissione del fatto; è invece necessaria quando minore è il grado di probanza degli altri elementi di accusa e quando proprio sul movente si fondi la tesi accusatoria. In tale ipotesi è insufficiente la sua ricostruzione in termini probabilistici.
In tema di prova, nessuna diversità di valutazione comporta la distinzione tra prova rappresentativa e critica: spesso a quelle da annoverare nella categoria delle indirette o critiche deve annettersi attendibilità superiore rispetto ad altre cosiddette "dirette" o "rappresentative". Ne deriva che il giudice sia nell'uno che nell'altro caso non può sottrarsi al dovere di accertare, alla luce di ogni altra emergenza acquisita, la loro idoneità a dare dimostrazione della responsabilità dell'imputato, dando poi conto dell'iter argomentativo seguito ai fini della formazione del convincimento raggiunto attraverso una motivazione che, se corretta logicamente e giuridicamente, si sottrae a censure in sede di legittimità.
Le dichiarazioni accusatorie aventi ad oggetto circostanze note al dichiarante non per sua scienza diretta, ma perché apprese da terzi (testimone, coimputato o imputato di reato connesso), hanno valore di indizio, se rese da soggetto intrinsecamente attendibile. Ad esse va attribuito carattere di gravità quando trovino il necessario riscontro estrinseco in relazione alla persona incolpata ed al fatto che forma oggetto della accusa. Detto riscontro non deve necessariamente costituire prova di responsabilità, ma certamente deve pur sempre essere di valenza tale da indurre sotto il profilo logico a far ritenere processualmente acclarata la colpevolezza dell'accusato in ordine alla commissione dello specifico patto, non caduta sotto la diretta percezione del dichiarante.
Nell'ipotesi in cui le deposizioni testimoniali costituiscono l'unica fonte di prova, l'omissione della valutazione della personalità e del comportamento del teste e del contenuto delle sue dichiarazioni in rapporto anche ad ogni altra risultanza processuale si traduce in mancanza di motivazione. La "qualità" delle prova va quindi, tra l'altro, desunta anche dalle caratteristiche morali del testimone, nel senso che, solo qualora questi sia persona della cui onestà e moralità non si abbia motivo di dubitare, la indagine del giudice può arrestarsi, quando abbia accertato la intrinseca attendibilità dello stesso.
Non può essere dichiarata l'estinzione del reato per morte del reo, quando viene in discussione il ricorso di imputato assolto con il dubbio e deceduto dopo la proposizione dell'impugnazione: in tal caso va adottata la formula piena.
L'assenza di un alibi o la sua incertezza probatoria non costituiscono elemento pregiudizievole per l'imputato. Un alibi falso o mendace è invece sintomatico del tentativo di sfuggire all'accertamento della verità. Il giudice deve quindi tener conto di quest'ultimo, quale estremo indiziante ed unitamente a tutti gli altri acquisiti valutarlo nel prudente apprezzamento per la formazione del giudizio finale.
In tema di testimonianza "de relato", il giudice ha il dovere di accertare non solo l'attendibilità della stessa, sotto il profilo della stessa esistenza e delle modalità di percezione da parte del dichiarante di quanto riferito, ma anche di quella alla quale si faccia riferimento, sotto l'analogo profilo della veridicità del testimone diretto e delle modalità di percezione da parte dello stesso del fatto oggetto della dichiarazione.
La semplice rivelazione del segreto istruttorio da parte del difensore non è sufficiente ad integrare gli estremi del favoreggiamento personale, occorrendo che il fatto sia accompagnato da circostanze idonee a dimostrare la dolosa intenzione del professionista di aiutare l'assistito ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite e i termini per la richiesta di giudizio immediato:Luca Carboni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Le Sezioni Unite della Cassazione, superando l'orientamento largamente prevalente della giurisprudenza, hanno affermato, con la pronuncia in commento, che l'inosservanza dei termini per l'instaurazione del giudizio immediato è rilevabile dal giudice per le indagini preliminari. Le stesse, però, hanno anche specificato che la decisione del g.i.p. non può essere oggetto di ulteriore sindacato da parte del giudice del dibattimento. Si tratta di una pronuncia particolarmente attesa, che svolge un'approfondita analisi di tale rito alternativo. Per renderne più agevole la comprensione, appare necessario riassumere i punti fondamentali della vicenda. Il pubblico ministero presentava …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/1992, n. 4153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4153 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 1992 |
Testo completo
2595
MASSIMARIO M REPUBBLICA ITALIANA udienza del
24. 2. 1992
161 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO sentenza n.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE rea. gen. n. 25002 182 Ecomposta dai Sigg.: 75003 Dott. CO Carnevale Presidente 3 41 5 3 Ri ii FR Pintus Consigliere
ZI Raffaele Di Rollo 9
IN CALLE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE BE AN ALLEGATE UFFICIO COPIE tu OPCINANCE IN DEAN "
Rilasciata copia studio CORREZIONE al of 7039 $6000 BRRACE
* pronunciato la seguente 2 MATERIALE diritti L
Ле 10 APR. 1992 SENTENZA IE
IL CANCELLIERE qui ricorsi proposti da:
) procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Torino nei confronti di IE BE, AR ID, AN
EL, BO AT, VA AN, CA PE, Chi- mento FR, De CA NO, TR UI, FA TA, Gi- DO FR, GI DR, US EL, US IO, 10
SI NO, TI UI, RD AT, AB TA, AB AT, SE RM, PI IO, TO PO, EL NO, SI LA, ST An- tonino, NT CA, RA AT, nonchè nei confronti de- ali imputati ricorrenti di cui alla elencaZIne che segue e indicati dal n. 28 al n. 90
DI PE, nato a [...] il 28. 8. 1937 CORTE SUPPEMAD
› UL AS, nato a [...] il 14. 11. 1952
ES 4 \ EL RI, nato a [...] il 24. 9. 1953 sirini 26000 "1 AI MA, nato a [...] il 6. 3. 1952 15.7 ก 1 EI AN, nato a [...] il 20. 6. 1953 IL CANCELLIERE
› OR FR, nato a [...] il 16. 6. 1940
ب
\ LE AL RO, nato a [...] il 2. 12. 1923 د
CORTE SUPREMA OF CASSAZIONE 10. CTE SUPREMA DI CASSAZIONE 9 ) AR OM, nato a [...] il 26. 8. 1953
10) ) RR CO, nato a [...]
UFFICIO COPIE Rilasciata copia studio Richiesta copia studio al Si Reine po diritti L. 26000 MOREELLA dal Sig.
#1 8 MOG 1992 per diritti il -9 APR. 1997 IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
) LL ET, nato a [...] l'11. 7. 195
12 ) IM AR, nato a [...] il 9. 10. 1952 R762233
R762232 13 ) AR TA. nato a [...] 1'1. 12. 1955 CORTE
UF
) RA NO, nato a [...] il 4. 8. 1944 14 R762231
Rilacala 15 } FA NO, nato a [...] il 19. 6. 1953
L. 2600016 ) D'AG NT, nato a [...] il 27. 3. 1939 per diritti (7 ) TO PE, nato a [...] il 18. 10. 19427 LUG. 1993 IL CANCELLIERE
18 ) AI NO, nato a [...] 1'8. 6. 1954
19 ) SC AT, nato ad [...] il 29. 8. 1947 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONÉ UFFICIO COPIE
20 ) RU MO, nato a [...] il 12. 10. 1958 Rilasciata copia studio al SIG. MILTO
21 ) TO IO, nato a [...] il 20. 6. 1956 L.26000 per diritti
2. MAG. 1992 22 ) NE PE, nato a [...] il 29. 5. 1933
IL CANCELLIERE 23 > Di AS MI, nato a [...] 1'11. 8. 1935
24 ) MO VI, nato a [...] il 30. 10 1948
25 ) NT FR, nato a [...] il 5. 8. 1955 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE 26 ) GI EL, nato a [...] il 22. 9. 1954
27 ) CH EL, nato a [...] il 9. 6. 1961 Rilasciata copia studio al STO. ARCULED AU. 19922600, 1. 14 MAG, 1992.per28 ) Parisi Salvatore, nato a Catania il 15. 11. 1954
29 ) AN ET, nato a [...] il 22. 8. 1948 IL CANCELLIERE
30 ) IZ TT, nato a [...] il 29. 11. 1942 LIRE 3000
CANCELLERIA 3] ) IC AT, nato a [...] il 25. 2. 1948
32 ) OP PE, nato a [...] il 6. 4. 1953
33 ) FI CO, nato a [...] il 7. 10. 195
R762228 34 ) CO IR, nato a [...] il 17. 4. 1951
35 ) CH FR, nato a [...] 1'1. 7. 1959 R762227
36 ) IE MO, nato a [...] il 24. 3. 1957
R762226
37 ) ON PE, nato a [...] il 26. 2. 1961 R762264
38 ) D'NT IO, nato a [...] il 6. 1. 1959 R762269
39 ) NO UI, nato a [...] l'8. 8. 1950
E VARIE DCV
2 40 LI NO, nato a [...] il 26. 3. 1955
41 › RI AN, nato a [...] 10. 1. 1953
42 ) HI LF, nato a [...] il 23. 7. 1939
43 › IA RE, nato a [...] 1'8. 11. 1957
44 1 NI AR, nato a [...] il 20. 4. 1950
45 ) RE ER AT, nato a [...] ( Spagna ) il 7. 11.
1946
46 ) US AN, nato a [...] il 9. 7. 1924 47 ) ST IO, nato a [...] il 15. 3. 1943
) AT FR, nato a [...] il 18. 10. 1940 48
-
) UA AN, nato a [...] il 20. 6. 1950 49 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
) BA EL, nato a [...] il 25. 9. 1940 50
Richiesta copia studio dal Sig. VASSALLIE
51 ) ZO PE, nato a [...] il 18. 6. 1949 per diritti L. 76000
52 ) RA FR, nato a [...] il 18. 8. 1957
NOV 1334 53 ) ZI AT, nato a [...] il 7. 5. 1950 IL CANCELLIERE
54 ) GI ZI, nato a [...] il 10. 8. 1943
55 ) LI EL, nato a [...] il 23. 1. 1937 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE 56 ) ES MI, nato a [...] il il 9. 9. 1948
Richiesta copia studio
57 ) CH OL, nato a [...] 1'1. 3. 1929 dal Sig. SAULLE diritti 1.780004per
58 ) ZA AT, nato a [...] il 2. 7. 1947 il
59 ) RA NO, nato a [...] il 19. 3. 1955 IL CANCELLIERE
60 ) RI AT, nato a [...] il 30. 7. 1954
61 ) TA AG, nato a [...] il 18. 2. 1939
62 ) CO AZ, nato a [...] il 20. 9. 1957
63 ) LI FR AT, nato a [...] il 16. 1. 1923
64 ) AC AT, nato a [...] 1'8. 1. 1954
65 ) HI ET, nato a [...] il 19. 6. 1929 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
66 ) CH AN, nato a [...] il 20. 5. 1947 UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio 67 ) EI MA, nato a [...] il 17. 6. 1950 dal Sig. IMLA per diritti L. 26022
1 1 MAR. 1996.
IL CANCELLIERE 68 ) CH AR, nata a [...] il 21. 3. 1944
69 ) VA SM, nato a [...] il 16. 10. 1942
70 ) ST AR, nato a [...] il 22. 8. 1947
) FA NO, nato a [...] il 14. 1. 1922
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 72 ) PA AT, nato a [...] il 22. 5. 1960 UFFICIO COPIE
› TI PE, nato a [...] il 17. 2. 1947 Richiesta copia studio 13
dal Sig. BIANCO
) CU MI, nato a [...] il 4. 8. 1925 14 per diritti L. 102000 GEN. 1997176 75 ) IC ZI, nato a [...] il 5. 4. 1955
IL CANCELLIERE 76 ) CH ZI, nato a [...] il 25. 3. 1935
17 ) BE CA, nato a [...] il 22. 11. 1952
78 ) NO NO, nato a [...] il 5. 10. 1952
79 ) NG TO, nato a [...] il 22. 9. 1947
80 ) EZ NT, nato a [...] il 15. 2. 1943
81 ) IE ER, nato a [...] il 5. 6. 1952
82 ) NA PO, nato a [...] il 16. 9. 1945
83 ) AS OL, nato a [...] il 7. 1. 1952
84 ) IN MI, nato a [...] 1'11. 6. 1950
85 ) CA EL, nato a [...] il 13. 3. 1955
86 ) CA EL, nato a [...] il 2. 1. 1954
87 ) NT PO, nato IA il 3. 8. 1948
88 ) RO NA, nato a [...] il 22. 8. 1951
89 ) D'NT ZI, nato a [...] il 5. 6. 1961
90 ) NO NO, nato a [...] il 13. 3. 1955
avverso le sentenze emesse in data 27 novembre 1990 e 28 febbraio 1991 dalla corte di assise di appello di Torino;
Misti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
ita in pubblica udienza la relaZIne fatta dal consigliere IN
l'AN;
o il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore
Prale dottor UN RaER il quale conclude chiedendo che la Cor
PAR. I
:) Dichiari inammissibili i ricorsi proposti dal Procuratore genera-
le presso la Corte di appello di Torino nei confronti di RI
IA, RE ER AT, VA AN, VA SM,
SE RM, TR UI, IC AT, US EL,
US IO, AT FR, ES MI, IN MI le, TA AG, CH AR, NT CA, NA LI po, IZ TT e RI AT;
2) dichiari inammissibili, con le conseguenze di legge: a) i ricorsi di NE PE, IE MO, AT FR, SS
QU AN, CH OL, PA AT, CH ZI,
BE CA, NG TO, IN MI e D'NT ZI, per mancata presentaZIne dei motivi;
b) i ricorsi di AI MA, OR RA AG e CH AR, perchè i motivi dedotti non sono spe- cifici;
c) il ricorso di LE AL RO, perchè l'imputato è dece duto prima della pronuncia della sentenza impugnata.
PAR. II
1) Annulli senza rinvio la sentenza 27 novembre 1990 nei confronti di
HI ET, perchè i reati ascritti e ancora sub iudice sono estinti per morte dell'imputato;
2) annulli senza rinvio la sentenza 27 novembre 1990 nei confronti di
RI AN limitatamente alla misura della pena, ridetermi-
nando la stessa in anni 1 e mesi 6 di reclusione in aumento a quella di anni 7 di reclusione e lire 11.000.000 di multa inflitta con la sentenza 15 dicembre 1986 della Corte di appello di Torino;
rigetti,
nel resto, il ricorso del RI;
4a .) applichi a norma dell'art. 538 comma 3 c.p.p. 1930, nei confronti li IA RE, GI EL, PA AT, AN PI RO e AI AG, la diminuente di cui all'art.8 comma 1 d.l. 13
asgIO 1991 n. 152, convertito con modificaZIni nella legge 12 lu- lio 1991 n. 203, e ridetermini la pena riducendo di un terzo quella inflitta a ciascuno di essi con la sentenza impugnata;
rigetti, nel
sto, i ricorsi dei suddetti imputati.
PAR. III
In relaZIne ai ricorsi del Procuratore generale, diversi da quelli indicati nel paragrafo I n. 1 e implicitamente (nei confronti di ER CC ET) nel paragrafo II n. 1:
A) Annulli con rinvio la sentenza 27 novembre 1990 nei confronti di:
1) NG RO, quanto all'intervenuta assoluZIne per i capi 160,
151, 162 (già capi 186/A, 187/A, 183/A: rapina CA PO LE
⠀ reati connessi) e per i capi 181, 182, 183 (già capi 211/A, 212/A,
213/A: omicidio di MI AG e reati connessi);
2) CU MI, quanto all'intervenuta assoluZIne per il capo
326 (già capo 63/B: corruZIne);
3) IE ER, quanto all'intervenuta assoluZIne per il capo
315 (già capo 52/B: corruZIne);
4) IE BE, quanto all'intervenuta assoluZIne per il capo
315 (già capo 52/B: corruZIne);
5) AR ID, quanto all'intervenuta assoluZIne per i capi
129 e 130 (già capi 158/A e 159/A: omicidio di ZI OR e reati connessi) e per i capi 461, 462, 463 (già capi 214/B, 215/B, 216/B: omicidio di MI AG e reati connessi);
6) BA EL, quanto all'intervenuta assoluZIne per i capi 133
e 134 (già capi 162/A e 163/A: omicidio di Di AU AT e reati connessi);
7) ST IO, quanto all'intervenuta assoluZIne per i capi
400, 401, 402 (già capi 148/B, 149/B, 150/B: omicidio di RE
RE DR e reati connessi);
8) FI CO, quanto all'intervenuta assoluZIne per i capi
4b 160, 161, 162 (già capi 186/A, 187/A, 183/A: rapina CA Popolara barco e reati connessi) e per i capi 181, 182, 183 (già capi 211/A,
12/A, 213/A: omicidio di MI AG e reati connessi);
RT CA, quanto all'intervenuta assoluZIne per i capi 45,
3, 47 (già capi 62/A, 63/A, 64/A: rapina CA del Sud e reati messi);
BO AT, quanto all'intervenuta assoluZIne per i ca-
461, 462, 463 (già capi 214/B, 215/B, 216/B: omicidio di OL TI e reati connessi);
) AC AT, quanto all'intervenuta assoluZIne per il ca-
94 (già capo 118/A: omicidio CA TA);
(2) FA TA, quanto all'intervenuta assoluZIne per il capo 271
à capo 6 bis/B: ricettaZIne);
› LI FR AT, quanto all'intervenuta assoluZIne il capo 317 (già capo 54/B: corruZIne) e alla mancata applica- one della multa per il capo 316 (già capo 53/B: corruZIne, per mui è stata pronunciata condanna);
(4) CH AN, quanto all'intervenuta assoluZIne per il capo
315 (già capo 52/B: corruZIne);
15) CH FR, quanto all'intervenuta assoluZIne per il capo 94 (già capo 118/A: omicidio di CA TA); per i capi
0 e 99 (già capi 122/A e 123/A: omicidio di De IT RE e reati connessi); per i capi 176, 177, 173 (già capi 200/A, 201/A, 202/A: micidio di MA CO e reati connessi);
15) CH ZI, quanto all'intervenuta assoluZIne per il apo 315 (già capo 52/B: corruZIne);
17) ZO PE, quanto all'intervenuta assoluZIne per i capi
13 e 30 (già capi 44/A e 46/A: omicidio di RA FR e occul
Camento di cadavere) e per il capo 315 (già capo 52/B: corruZIne); nonchè quanto alla concessione della diminuente di cui all'art.116
.p. per il capo 216 (già capo 256/A: omicidio di GI AL do);
13) HI LF, quanto all'intervenuta assoluZIne per i ca
4c pi 466, 467, 463 _già capi 220/B, 221/B, 222/B: rapina CA Popola
LE e reati connessi);
:9) GI ZI, quanto all'intervenuta assoluZIne per il ca
94 (già capo 118/A: omicidio di CA TA) e per i capi
400, 401, 402 (già capi 148/B, 149/B, 150/B: omicidio di RE
RE DR e reati connessi);
20) NO NO, quanto all'intervenuta assoluZIne per il capo
73 ( già capo 1: estorsione in danno di VA AN);
21) NO UI, quanto all'intervenuta assoluZIne per i capi 16
18 (già capi 44 e 46: omicidio di RA FR e occultamento
Ai cadavere) e per i capi 62 e 63 (già capi 123 e 124: omicidio di
CO AT e reati connessi);
22) RD AT, quanto all'intervenuta assoluZIne per i capi 376 e 377 (già capi 123/B e 124/B: omicidio di CO AG
IN e reati connessi);
23) PA AT, quanto all'intervenuta assoluZIne per i ca pi 176, 177, 178 (già capi 200/A, 201/A, 202/A: omicidio di AN di CO e reati connessi);
24) PA AT, quanto all'intervenuta assoluZIne per i capi
319 e 326 (già capi 56/B e 63/B: corruZIne);
25) UA AN, quanto all'intervenuta assoluZIne per i ca pi 28 e 30 (già capi 44/A e 46/A: omicidio di RA FR e oc cultamento di cadavere);
26) EZ NT, quanto all'intervenuta assoluZIne per i ca- pi 215, 216, 217 (già capi 255/A, 256/A, 257/A: rapina e omicidio in danno di GI ALdo e reati connessi);
27) PI AN, quanto all'intervenuta assoluZIne per il capo
545 (già capo 5/C: ricettaZIne);
28) LI EL, quanto all'intervenuta assoluZIne per i capi
347 e 348 (già capi 86/B e 87/B: lesioni subite da OC Anto- nio e reati connessi);
29) AN ET, quanto all'intervenuta assoluZIne per i capi
319 e 326 (già capi 56/B e 63/B: corruZIne); :
4d 30) ST NO, quanto all'intervenuta assoluZIne per il capo 323 (già capo 60/B: corruZIne);
31) ST AR, quanto all'intervenuta assoluZIne per il capo
323 (già capo 60/3: corruZIne) e per i capi 376 e 377 (già capi
123/B e 124/B: omicidio di CO AT e reati connessi);
32) EL NO, quanto all'intervenuta assoluZIne per i capi 319 e 323 (già capi 56/B e 60/B: corruZIne);
33) ZI AT, quanto all'intervenuta assoluZIne per i capi 133
134 (già capi 162/A e 163/A: omicidio di Di AU AT e rea ti connessi).
3) Annulli con rinvio la sentenza 28 febbraio 1991 nei confronti di:
1) RO NA, quanto all'intervenuta assoluZIne per i capi
37, 38, 39 (omicidio di MA CO e reati connessi);
2) CA EL, quanto all'intervenuta assoluZIne per i ca pi 133 e 134 (già capi 162/A e 163/A: omicidio di Di AU AT
e reati connessi); per i capi 139 e 140 (già capi 169/A e 170/A: omicidio di AT ER e reati connessi); per il capo 453
(già capo 206/B: estorsione subita da VA AN);
3) NT PO, quanto all'intervenuta assoluZIne per i ca- pi 334 e 335 (già capi 73/B e 74/B: omicidio di AU IA e reati connessi).
C) Rigetti, nel resto, i ricorsi del Procuratore generale (ivi com preso il rigetto in toto dei ricorsi conRO gli altri imputati fin qui non ancora nominati).
PAR. IV
In relaZIne ai ricorsi degli imputati, diversi da quelli indica ti nel paragrafo I n.2 e nel paragrafo II:
1) annulli con rinvio la sentenza 27 novembre 1990 nei confronti di CO AZ quanto alla condanna per il reato di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p. (capi 258 e 260, già capi 1/B e 2/B), per omesso esame del motivo di appello in proposito;
rigetti, nel resto, il ricorso del CO;
I
2) annulli con rinvio la stessa sentenza nei confronti di UL
4e asquale quanto alla condanna per il reato di cui all'art. 416 c.p.
(capo 267, già capo 3/B, per omesso esame del motivo di appello in proposito;
rigetti, nel resto, il ricorso del UL;
_) rigetti, con le conseguenze di legge, i ricorsi proposti conRO
1 sentenza 27 novembre 1990 da TO PE, CU "MI,
IZ TT, IE ER, BA EL, ST GI
vanni, FI CO, NA PO, OP PE, RC ne IR, IC AT, RR CO, EL RI,
D'AG NT, D'NT IO, IM AR, Di AS MI
le, ES MI, FA NO, AC AT, FA An
tonino, RE ER AT, LI FR AT, Fiche
ra AN, CH FR, AR OM, ZO PE,
HI LF, GI ZI, RA NO, LL Deme
trio, RA NO, AS OL, EI MA, EI AN,
NO NO, NO UI, RA FR, MO VI, fu sumeci AN, IC ZI, NT FR, TI PE,
ON PE, EZ NT, OR FR, RI Sal vatore, LI NO, LI EL, AR TA, Z- AN AT, RU MO, SC AT, ST AR,
TO IO, DI PE, NI AR, ZI AT e
VA SM;
4) rigetti, con le conseguenze di legge, i ricorsi proposti conRO la sentenza 28 febbraio 1991 da RO NA, CA Car-
melo, CH EL e NT PO.
Uditi i difensori avv.ti: NT GE, LI NE, ER
AS, RA PE, PE TA NO, ER
NE, NO PA, AT MO, AN NO
HI, TO LO, AU EO, TA ZO, NT OT,
AL BA, TA UI, IS AN, AN NI,
UI ST, PE EN, MA TO, UI LE,
IN CI, AN GL, NT MA, FR De Ce
glie, AR GI, IV IN, IN AN, Sebastiano
Lo RE, NZ GA, NZ NT, FR RD, AR
GA.
4f Premesso in fatto:
Con la sentenza del 27 novembre 1990 la corte di assise di appello di Torino, previa riunione di tre procedimenti definiti in primo grado con distinte decisioni della corte di assise della stessa città, ha pronunciato sugli appelli proposti avverso queste dal pubblico mini- stero e da numerosi imputati. ha. Con sentenza poi del 28 febbraio 1991 la stessa corter decise su appel- li di altri imputati nei confronti dei quali si era disposta la sepa- raZIne nel corso del giudiZI di appello. Questa corte ha disposto con ordinanza dibattimentale la riunione dei procedimenti essendo evidenti le raIOni di connessione. Oggetto dell'unico procedimento è costituito da una serie di fatti de- littuosi che si consumarono in tra il 1974 e il 1985 in più luoghi del territorio naZInale, e in particolare in IA e Torino, e taluni all'estero, ad opera di persone, originarie nella quasi totalità della provincia di IA, facenti parte di organizzaZIni delinquenziali aventi come loro scopo le attività di estorsione, rapina, traffico di sostanze stupefacenti, resési responsabili, secondo i giudici del me- rito, di un numero rilevante di omicidi e di altri fatti di violenza posti in essere, alcuni, per vincere la resistenza delle persone offe- se dai reati conRO il patrimonio cui erano dediti gli associati, men- tre altri, e in numero ben magIOre, originati da conflitti tra i di- stinti gruppi criminali o tra singoli all'interno degli stessi. La individuaZIne degli imputati si dovette per la massima parte alle chiamate in correità e alle dichiaraZIni accusatorie provenienti da taluni di essi, e in particolare da AI NO, PA AT e dai fratelli NO, chiamate e dichiaraZIni seguite talora da confes- sioni rese da coloro che vennero dai primi accusati e che a loro volta incolparono per alcuni dei fatti anche altre persone. ER una più agevole comprensione della complessa vicenda processuale, si ritiene opportuno elencare in estrema sintesi, e nei limiti che possono interessare il presente giudiZI di legittimità, prima i fatti specifici che costituiscono oggetto delle imputaZIni elevate, così 'come si ricavano dalla sentenza impugnata, e per ultimi i reati asso- ciativi, indicando per ciascuno di essi, sempre in maniera succinta, gli elementi di prova ritenuti decisivi dai giudici del merito ai fini
5 del convincimento di colpevolezza o tali da non giustificare questo con conseguenti pronuncie assolutorie per tutti o alcuni degli imputa- ti e avverso le quali è stata proposta impugnaZIne dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Torino, e in- fine i motivi, ove siano stati presentati, a sostegno dei ricorsi. Le doglianze che attengono a denunciati vizi della motivaZIne in or- dine al diniego di circostanze attenuanti generiche verranno esposte alla fine della trattaZIne.
Va preliminarmente rilevato che da parte di alcuni dei ricorrenti si è eccepita la incompetenza per territorio dei giudici di Torino, che hanno peralRO osservato al proposito che il magIOr numero dei reati più gravi venne consumato nel territorio sottoposto alla giurisdiZIne di quella corte.
Si avverte che non si rispetterà la cronologia della commissione dei fatti, preferendosi, per una magIOre comodità espositiva e una mi- aliore comprensione, elencare, per i singoli imputati ricorrenti, se- condo l'ordine del ruolo, i reati loro addebitati, e, nella ipotesi di concorso in questi di più di loro, accomunarne la posiZIne.
1 ) CO SE:
DetenZIne e porto di armi ( capo 473, pagina 742 ).
AI NO, anche lui imputato ricorrente in questo procedimento, interrogato nel 1984, riferì, tra l'alRO, che il DI, già milita- re della Guardia di finanza e detenuto a seguito di condanna riportata per altri fatti, nel 1982 aveva consegnato a membri della associaZIne di cui esso AI faceva parte, due pistole, manette e della stoffa per confeZInare uniformi.
TO VI, imputato non ricorrente, disse a sua volta di ave- re appreso di una consegna da parte del Tudisco di una divisa da fi- nanziere e di una paletta in dotaZIne ai finanzieri. Il DI negò gli addebiti. I giudici del merito hanno ritenuto provata la responsabilità del pre- venuto sulla base delle dichiaraZIni accusatorie del AI riceventi risconRO sostanzialmente da quelle del TO e dalla circostanza accertata del possesso da parte dell'imputato di un paio di manette e di una paletta della Guardia di finanza, osservando altresì che un og- getto di tale tipo venne rinvenuto durante una perquisiZIne nella a- bitaZIne di uno degli inquisiti.
Con i motivi di ricorso si deduce la carenza di motivaZIne in ordine alla ritenuta responsabilità. cere di IA, era alloggiato in questo in una cella con RA SE stiano. Questi un IOrno venne nella cella in compagnia di UL AS, EI AN e RU IO, poi deceduto, alloggiati in una cella diversa. I quatRO si allontanarono insieme facendo ritorno poco dopo. Il EI aveva la canottiera sporca di sangue ed era feri- to ad un fianco. Consegnarono la canottiera e tre coltelli a un alRO detenuto, tale AS AN, anche lui deceduto, incaricandolo di occultare il tutto. Il AS bruciò l'indumento. Il RA, nel commentare successivamente l'omicidio dello SC, disse che questo aveva meritato di morire per avere incolpato suo fratello. Gli imputati respinsero la veridicità della accusa. sia la corte di assise che quella di appello ritennero che costituisse valida prova a carico degli imputati la deposiZIne del RA che giudicarono intrinsecamente attendibile, non rilevando, stante il tem- po trascorso dal delitto, alcune imprecisioni rilevate nel racconto del testimone.
Con i motivi di impugnaZIne i ricorrenti deducono vizi della motiva- ZIne in ordine alla ritenuta sussistenza della prova a carico e alla mancata esclusione della circostanza aggravante della premeditaZIne. ER il UL si denuncia inoltre la assenza della motivaZIne in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3 ) EL DO:
Illegali detenZIne e porto di armi ( capi 487 e 488, pagina 741 ). L'imputato è stato ritenuto responsabile sulla base delle dichiaraZI- ni di tale SO che disse che lo stesso gli aveva consegnato una pistola e alcune muniZIni per armi da sparo comuni e da querra, il tutto contenuto in una borsa che descrisse.
Nel corso di perquisiZIne nella abitaZIne del ricorrente venne rin- venuta una borsa corrispondente a quella di cui ai riferimenti del chiamante in correità, il che si è ritenuto risconRO alla accusa.
Con l'atto di ricorso si denuncia la insussistenza della prova della responsabilità.
4 ) EL MA, AR AT:
Omicidio di RU PE e connesse violaZIni alla legge sulle armi ( capi 5 e 6, pagina 276 ). AX proposito di questo reato per il quale è stata affermata la respon- sabilità dei due imputati sopra indicati, con i motivi di ricorso con- testuali alla dichiaraZIne di impugnaZIne nell'interesse dell'AI si eccepisce esclusivamente la incompetenza per territorio dei giudici di Torino, mentre il PA, che rese confessione, si limita a denun- ciare vizi di motivaZIne in ordine alla entità della pena irrogatagli per tutti i delitti dei quali venne ritenuto colpevole, sicchè si rin- via al prosieguo.
7 il primo, PA AT, OS AT e AC MI per vendicare la morte di un amico del CH.
GI EL disse di avere saputo che autori del delitto erano stati il CH, EI AN, NO RO, IO ER e LL IA.
PA inizialmente dichiarò di non sapere chi fossero stati i respon- sabili, confermando però il movente del fatto. A distanza di qualche IOrno disse che a uccidere erano stati il LL, il EI, il FI NO e il NO.
[] OS riferì di avere appreso da ST AR che l'omicidio stato commesso, per vendicare la morte di un amico dello stesso, era da esso ST, NO, CH e LL, ai quali aggiunse do-
Do una decina di IOrni, il EI. Aggiunse di avere ancora saputo che il LL si era fatto confeZInare una parrucca per camuffarsi. AI NO attribuì il reato al GI, al CH, al Mia- no, al EI, al IO e, sia pure in termini probabilistici, al PA.
NO RO rese confessione e chiamò in correità EI, GI,
LL, ST, AC e IO, nonchè, anche se non con cer- tezza, il PA.
Il AC e il IO erano nel frattempo deceduti.
Sia la corte di primo che quella di secondo grado affermarono la re- sponsabilità del EI, del CH, del GI, del LL, dello ST e del NO che non propose appello.
Ritennero nella sostanza che prova insuperabile a carico era rappre- sentata dalla confessione e chiamata in correità del NO, alla quale si ponevano come risconRO le dichiaraZIni degli altri. Gli imputati ricorrenti deducono il viZI della motivaZIne conseguen- te al malgoverno dei criteri che debbono presiedere alla valutaZIne della prova. ER il LL e il CH si deduce inoltre la in- sufficienza della motivaZIne in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche
6 ) EI TO, IA ES, IA NT: fomicidio di AL ARno ( capi 155 e 156, pagina 483 ). Il IOrno 8 novembre 1981 venne rinvenuto in Torino il cadavere di A- LL ARno, ucciso con tre colpi di pistola. L'uomo era cognato dell'esponente mafioso AS Buscetta. Le indagini dirette alla identificaZIne dei responsabili non diedero alcun esito.
Nel 1984 TO VI indicò gli autori dell'omicidio nel AI, nel NO RO, nel CH FR e nel GI EL,
i quali avrebbero agito su ordine di EI AN. Il GI oppose la circostanza, positivamente accertata, di essere all'epoca detenuto.
OS AT riferì che, per quanto confidatogli dal CH e dal PA, il mandante era stato quest'ultimo, che aveva dovuto pe- ralRO chiedere il permesso ad agire al EI, appartenendo lui alla banda operante in Milano, sicchè non avrebbe potuto dare esecuZIne al delitto senza il beneplacito di chi era in posiZIne di preminenza in Torino. Esecutori materiali erano stati NO e AI che avevano fatto uso di una automobile rubata da esso OS.
PA ammise di avere avuto la intenZIne di uccidere il AL ma di essere stato anticipato sui tempi dal AI e dal NO. Il NO confessò di essere stato l'autore dell'omicidio insieme al
AI e di avere agito su mandato del EI AN trasmesso dal fra- tello FR tramite il CH.
Anche AI rese confessione e disse di essere stata sua la decisione di commettere il delitto. Interrogato poi nel corso del dibattimento del primo grado di giudiZI precisò che aveva solo successivamente ap- preso che era stata richiesta dal CH la autorizzaZIne al
EI. si è ritenuta provata la responsabilità del EI, del CH, del AI e del NO.
Hanno proposto impugnaZIne il AI, che peralRO non contesta la sua responsabilità e sul cui ricorso nel prosieguo ci si soffermerà; il EI e il CH, che censurano la motivaZIne della sentenza nella parte nella quale si è ritenuta raggiunta la prova della loro colpevolezza, e quest'ultimo anche per quella nella quale si è negato i riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
7 ) EI TO, ZI TI, AR AT: Omicidio di TI OM e reati connessi ( da capo 65 a 67, pagina
359 ).
☐ 19 settembre 1979 venne rinvenuto in una autovettura bruciata in
Gassino Torinese il cadavere carbonizzato del latitante TI CO mo ucciso con un colpo di pistola. Nel 1984 PA AT si autoaccusò del delitto che disse di avere commesso unitamente a ZI AT che era stato colui che aveva e- sploso il colpo conRO la vittima. Il movente era da individuarsi, a detta del dichiarante, nel risentimento dell'ZI nei confronti dell'alRO, originato dall'avere appreso che il TI, durante il pe- riodo in cui era stato ospitato presso la abitaZIne di parenti di es- so ZI, aveva avuto rapporti sessuali con una sua cugina dodicenne. Aggiunse che preventivamente era stato richiesto il permesso a EI AN, che aveva invitato il TI a Torino con un pretesto. AI NO riferì di avere appreso dal PA il fatto da questo commesso unitamente al CH.
Fu affermata la responsabilità del PA, del EI e dell'UR che avevano contestato l'addebito, ritenendosi attendibili le chiamate in correità del PA che ricevevano conforto dalle risultanze della pe- rizia autoptica a suo tempo disposta che confermava essere avvenuto l'omicidio con le modalità riferite dallo stesso, dalla sicura appar- "
tenenza dell'ZI alla banda dei cursoti dal fatto che solo il " "
EI godeva di tale prestiIO da potere convocare il TI a Tori- no, dal movente accertato, da alcune dichiaraZIni fatte dall'UR nel corso di un confronto con il suo accusatore.
Dei motivi del ricorso del PA si è accennato in altra parte.
ER il EI e l'UR si denunciano vizi della motivaZIne in ordine alla ritenuta raggiunta prova della colpevolezza e per il secondo an- che in ordine a quella nella quale si sono esposte le raIOni che han- no indotto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla entità della pena irrogata.
9 "29 gennaio il De AN era stato condotto nel locale " La spelonca da lui gestito e interrogato in ordine alla spariZIne della somma. Poichè lo stesso negava di avere commesso il fatto venne minacciato e percosso. Lui si armò di una sega che brandi conRO il De AN che cadde in terra per le percosse ricevute. A quel punto il TO po- se di traverso sul collo del caduto un baST su cui lo stesso Torna- tore saltò sopra per sROzzarlo. Ammise la possibilità che anche lui avesse compiuto lo stesso atto.
Avverso la sentenza che confermò quella di primo grado OR ha pro- posto ricorso deducendo vizi di motivaZIne in ordine alla ritenuta responsabilità e al diniego delle diminuenti di cui agli articoli 114 e 116 del codice penale, oltre che, per il primo, al trattamento san- ZInatorio e al mancato giudiZI di prevalenza delle circostanze atte- nuanti generiche su quelle aggravanti.
9 ) TA AL OC, ST MA, ST NT, TOMA-
SELLO NT, AR AT, EL PI:
CorruZIne ( da capo 319 a 324, pagina 685 ).
11 30 novembre 1984 PA AT riferì al procuratore della Re- pubblica di Torino che il magistrato LE AL RO aveva ricevuto
. la somma di dieci milioni di lire, tramite tale " zu Nino " al quale la somma era stata consegnata da ST NO, quale prezzo per fare assolvere ST AR nel giudiZI di appello essendo stato To stesso condannato in primo grado per violaZIne alla legge sulle sostanze stupefacenti. AN disse che aveva regalato allo stesso magistrato un vassoio in argento in cambio di favori. Aggiunse di avere saputo che lo ST avrebbe dovuto dare al LE una pelliccia per la moglie dello stesso ma che, al posto di questa, aveva versato la somma di dieci milioni di lire e che lui stesso si era rivolto al EL per provocare un suo intervento presso il magistrato al fine di fare ottenere una riduZIne della pena irrogata in primo grado a PA EL, dovendo provvede- re lo stesso EL a versare al giudice quanto avrebbe richiesto, e ulteriore intervento in favore di una persona della quale non ricor- dava il nome segnalatagli da tali ZZ e AI, che negarono la circostanza, e per il quale aveva consegnato un assegno dell'importo di due o tre milioni di lire.
OS confermò la prima parte di tale versione dichiarando peralRO che colui che aveva avuto i contatti con il magistrato e aveva fatto da tramite nella corruZIne per favorire lo ST era stato Bar- bieri ER e non il EL e che si era ricorsi alla daZIne della somma di danaro per non essersi reso possibile l'acquisto di una pelliccia del valore preteso dal primo. Il LE venne tratto in arresto perchè gli venne contestato il reato con ordine di cattura. Interrogato, rispose che lo " zu NI " era da identificarsi in EL NO che per suo conto aveva eseguito alcuni trasporti di terra per un terreno da lui posseduto restando il Tomasello ancora suo creditore. Aggiunse che aveva funto da relatore nel giudiZI di appello a carico dello ST, negò di avere rice- vuto una qualsiasi utilità per favorire quest'ultimo. NO AZ, poi ucciso, riferì che era a sua conoscenza che il To- masello era vicino a un magistrato che avrebbe dovuto favorire PA EL.
Si accertò che sia il AN che il OS avevano confuso il Vi- tale con altri magistrati, e cioè il primo con CU e il secondo con HI della posiZIne dei quali nel prosieguo si tratterà. ST NO negò di avere mai consegnato somme di danaro al To- masello e aggiunse di essersi interessato, su richiesta del fratello
10 AR e parecchi mesi dopo che quest'ultimo era stato mandato assolto nel giudiZI di appello, per l'acquisto di una pelliccia che non aveva neralRO acquistato non sapendo quale tipo di oggetto il fratello vo- lesse. La circostanza dell'incarico dell'acquisto della pelliccia ven- ne confermata dallo ST AR.
Gli imputati vennero rinviati al giudiZI dibattimentale precisandosi nel capo di imputaZIne che la utilità richiesta e ottenuta dal LE era rappresentata dal conROvalore dei carichi di terra consegnati al LE dal EL per favorire il PA, dalla somma di dieci mi- lioni di lire quale prezzo per la assoluZIne dello ST e dalla somma portata dall'assegno di cui alle dichiaraZIni del AN.
La corte di assise di Torino affermò la responsabilità del LE, del EL, del PA, del AN e dei due ST in ordine ai delitti di cui agli articoli 319 e 321 del codice penale in relaZIne T ai primi due addebiti, rilevando che la prova della colpevolezza era rappresentata dalle confessioni e chiamate in correità fatte dal AR si e dal AN, dalle sostanziali ammissioni dei due ST e dalla accertata daZIne gratuita della terra da parte del EL, che ricevevano il loro risconRO indiretto dalla motivaZIne della sentenza assolutoria dello ST che era stata stesa dall'imputa- to, che, essendo stato relatore nel giudiZI di appello, aveva indub- biamente potuto condiZInare la decisione. Il AN e il PA, pure avendo proposto dichiaraZIne di impu- gnaZIne avverso la sentenza di primo grado, non presentarono motivi a sostegno della stessa.
La corte di assise di appello, essendo il LE deceduto dopo la in- terposiZIne della impugnaZIne, dichiarò di non doversi procedere conRO quest'ultimo perchè estinto il reato, mentre assolse il A- sello e gli ST.
Hanno interposto ricorso il difensore del LE, che denuncia la er- ronea applicaZIne della norma processuale in quanto, vertendosi nella ipotesi di cui all'articolo 152 del codice di rito abrogato, il giudi- ce dell'appello avrebbe dovuto accogliere il gravame proposto;
e il procuratore generale della Repubblica, il quale denuncia vizi della motivaZIne nella parte in cui non si ritenne raggiunta la prova della colpevolezza di ST AR, ST NO, EL Antoni- no, AN ET e PA AT.
10 ) GA IA, SI IC
DetenZIne e cessione abusive di sostanze stupefacenti ( capi 252 e
499, pagine 724 e 725 ). Il AR è stato ritenuto responsabile sulla base delle accuse pro- venienti da GI EL, EN e OS, il quale lo in- dicò come agente nella illecita attività con lo ZI ES MI nella cui abitaZIne, nel corso di perquisiZIne, si rinvennero cose che servivano per il confeZInamento di dosi di sostanze stupefacenti. Mentre il primo negò la veridicità delle dichiaraZIni accusatorie, il secondo disse che quanto sequestrato era presso di lui per essere de- dito all'uso personale di eroina.
Con i ricorsi si denuncia la assenza di riscontri alle accuse e per il AR, inoltre, vizi della motivaZIne in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il procuratore generale ha rinunciato alla impugnaZIne proposta nei confronti dell'ES relativamente alla entità della pena irrogata.
11 Anche questo imputato venne raggiunto dalle accuse del OS che riferi di avere ceduto allo stesso notevoli quantità di cocaina tanto che era rimasto creditore nei suoi confronti della somma di oltre nove milioni di lire. Altre accuse provennero da tale IS che era stato colui che a- vrebbe messo in contatto il prevenuto con coloro che potevano rifor- nirlo di stupefacenti RR ammise di avere acquistato dal OS cocaina ma solo in minima quantità e per farne uso in occasione di " festini con i motivi di ricorso si deduce viZI della motivaZIne in ordine alla ritenuta responsabilità.
12 ) IM MA, FR AR: Tentato omicidio di MA CA e reati connessi ( da capo 114 a capo 118, pagina 415 ). Gli imputati ricorrenti non formulano censure alla motivaZIne nella parte nella quale si ritenne la loro responsabilità, denunciando il IM che malamente non si riconobbe la sua non imputabilità conseguen- te alla infermità mentale esclusa immotivatamente dalla corte del me- rito, mentre il GI lamenta la eccessività della pena.
13 ) RA NT, FA NT:
Omicidio di AR AT e di CH NO e tentativi di omicidio di MA AL e CO AT ( capo 61 della sen- tenza della I seZIne della corte di assise di Torino, pagina 299 ).
Tra il pomerigIO del 5 ottobre 1976 e il mattino successivo si veri- ficò una sommossa nella casa circondariale di IA. Nel corso di essa un gruppo di detenuti fece ingresso nella cella occupata da GU ER AT, CH NO, MA AL e CO AGti- no. I primi due vennero uccisi e ad entrambi venne ficcato un limone tra i denti. L'MA e il CO riuscirono a fuggire lanciandosi dal tetto.
Si accertò, domata la rivolta, che il FA NO indossava una tuta sporca di sangue. Vennero denunciati 1 FA, RA NO e gli al- tri occupanti nella stessa cella dei primi due. Tutti furono prosciolti in istruttoria. Nel 1984 PA riferì di avere appreso nell'ambiente della delinquen- za organizzata che a commettere il delitto erano stati il RA, il FA e i deceduti EI FR, IT NE e LI OR ZI. IA RE disse che il LI gli aveva confidato di esse- re stato lui il responsabile del delitto unitamente al RA e ciò perchè i due e quelli che erano riusciti a sfuggire alla morte appar- tenevano a una banda contrapposta alla loro. Analoghe dichiaraZIni resero AI NO e RA IA. Quest'ultimo aggiunse che a fornirgli le notizie era stato tale Lo FA CO.
Successivamente il IA ritrattò le accuse e precisò che esse erano frutto di un accordo calunniatorio intervenuto tra il PA, il Co- stanza e il AN.
I giudici del merito hanno affermato la responsabilità dei due imputa- ti sulla base delle dichiaraZIni accusatorie che ricevevano conforto dai seguenti elementi:
- SA AT e LT AT avevano anche essi riferi- to di avere appreso analoghe notizie;
due detenuti avevano descritto uno di quelli penetrati nella cella in cui erano le vittime come persona con fattezze fisiche che corri- spondevano a quelle del RA e altri due avevano indicato in questo e nel FA due di coloro che avevano aperto la cella in cui era il LI consentendogli di uscire;
12 -- i due imputati appartenevano alla banda dei " cursoti che in ef- fetti era contrapposta a quella facente capo a tale OL alla quale erano associate le vittime;
- la tuta indossata dal FA presentava macchie di sangue. I ricorrenti denunciano vizi della motivaZIne in ordine al giudiZI di colpevolezza e al trattamento sanZInatorio.
14 ) D'NO TO: DetenZIne e cessione abusive di sostanze stupefacenti ( capo 254, pa- gina 728 ). il OS incolpo D'AG NT e FE NT di essere in società tra loro nello spaccio di droga che acquistavano da lui e, a- vendo esso OS rifiutato di accordare una riduZIne del prezzo di vendita, si erano rivolti ad alRO fornitore. La circostanza, per quanto si legge nella sentenza impugnata essendo stata contestata nell'atto di ricorso, sarebbe stata confermata dal
FE.
Quest'ultimo venne assolto in primo grado con formula dubitativa men- tre venne affermata la responsabilità del D'AG che ha proposto ricorso deducendo la illogicità della motivaZIne.
15 ) AL SE:
Illegali detenZIne e porto di armi ( capo 539, pagina 581 ). L'imputato fu ritenuto responsabile di avere portato in più occasioni in una abitaZIne numerose armi ( 27 pistole, 7 fucili ) muniZIni, candelotti di dinamite e alRO che dovevano servire per la esecuZIne delle imprese delittuose da parte dei partecipanti alla organizzaZIne delittuosa. Il tutto venne rinvenuto.
I.'TO non contestò di avere eseguito il trasporto precisando però che non era a conoscenza del contenuto del baule in cui le cose erano.
Con i motivi di ricorso si deduce la erronea applicaZIne della legge penale dovendo ravvisarsi nel fatto la sola ipotesi del trasporto di cui all'articolo 18 della legge n. 110 del 1975. Si rappresenta al- tresì la insufficienza della motivaZIne in ordine al trattamento san- ZInatorio. 16 ) AL SE, AR AT, CA ZO, STRA-
DO MA, SO NT, ES AN, GA SE, BARBIERI LB, IC TO, PP SE, VAVALA' CO-
SMO, AZ SE, IA UN, AS IL,
ER AR:
Omicidio di GI ALdo e reati connessi, ricettaZIne del provento della rapina ( dal capo 215 al 220, 489 e 497, pagina 565, e pagina 125 della sentenza emessa nel procedimento riunito ). In ora pomeridiana del 26 marzo 1984 in Genova tre uomini armati fece- ro ingresso nella agenzia di prestiti su pegno di GI ALdo e, dopo avere legato e imbavagliato la madre e un nipote di quest'ul- timo, si impossessarono di danaro e preZIsi per il valore di circa un miliardo di lire e di una rivoltella appartenente al GI con- RO il quale vennero esplosi dai rapinatori alcuni colpi di pistola che lo raggiunsero al torace e lo uccisero. I banditi fuggirono quindi su una auto Ritmo bianca dopo avere rinchiuso in una stanza un cliente che stava entrando.
Nell'ottobre dello stesso anno IA RE confessò la sua respon- sabilità e fece la seguente narraZIne: un primo progetto per la esecu- ZIne della rapina era stato fatto da AT FR, TI PI- RO, OP e RA;
non essendosi attuato questo l'idea venne ri- presa dal EZ che peralRO aveva poi anche lui rinunciato, sicchè
13 avevano pensato di eseguirlo loro. Nel locale erano entrati in un pri- mo momento PA, ST e RA con il pretesto di farsi valuta- re un anello. I tre erano stati seguiti da lui, da RA, da AL ER e da RO. Il CA e il RA erano stati inviati in ausilio del gruppo da
ZO. ui e il RA avevano imbavagliato la donna e il IOvane e il AR si aveva sparato. OS li attendeva in autostrada con un autocarro sul quale carica- re il provento della rapina che invece avevano portato a Milano con que autovetture portate da quella città da RO. Il bottino era sta- to diviso nella villa del PA. Trentacinque milioni di lire e una autovettura erano stati dati dal PA al suocero di questi NE
PE. 1 OS, il PA e il IA confermarono tali dichiaraZIni.
Lo ST oppose che la carta di identità a lui intestata esibita all'atto della richiesta di valutaZIne dell'anello come comprovato dalla annotaZIne sul regisRO della agenzia era stata da lui smarrita sicchè qualche alRO aveva fatto uso del documento. Dello smarrimento aveva sporto denuncia. Analogamente dichiarò il CA. si accertò per quest'ultimo che la denuncia era stata sporta il IOrno successivo mentre per il primo che si trattava di un alibi costituito- si previa corruZIne di un sottufficiale della polizia di Stato ( il fatto verrà trattato quando si esaminerà la posiZIne di US San- to: punto 58 ). ricettatori dei IOielli vennero identificati in VI IO e
VA CO che era stato messo in contatto, allo specifico scopo, con il IA dall'TO.
Si rinvenne una impronta digitale nell'ufficio GI e si ac- certò essere stata lasciata dal IA.
La corte di primo grado affermò la responsabilità in ordine all'omici- dio, alla rapina e ai reati connessi di PA, OS, IA, Mo- rales, ST, RA, ZO, CA e RO, ritenendo la ipotesi del concorso anomalo per l'omicidio per OS, IA, RA, RA, ST e ZO, del EZ in ordine alla sola rapina, dell'TO, del VA, dello VI, dello NE, di
IE ER, di CH AN, di OP PE, di GI ZI e di CO AZ per il delitto di ricettaZIne avendo dichiarato il PA e gli altri che a questi ultimi quatRO era stata consegnata parte del provento del delitto. La corte di assise di appello assolse il EZ anche dal delitto di rapina ed eliminò la diminuente di cui all'articolo 116 del codice pe- nale per IA, RA, RA e ST.
Ha proposto ricorso il procuratore generale che censura la sentenza nelle parti relative alla assoluZIne del EZ, in quella nella quale si è confermata la diminuente prevista dall'articolo 116 per il ZO e infine denuncia il difetto di motivaZIne relativamente al rigetto della richiesta formulata con i motivi di appello di esclusio- ne delle circostanze attenuanti generiche concesse al RA. Da parte dello stesso ricorrente si è invece rinunciato al ricorso nei confron- ti del VA.
NE e CH ZI non hanno presentato motivi a sostegno della impugnaZIne. Il PA lamenta, come per tutti i reati per i quali si è affermata la sua responsabilità, la eccessività della pena irrogatagli. RA deduce la incompetenza per territorio della corte di Torino e, così come ZO, IA e RO, che la corte del merito ha trascu- rato di considerare che, come rappresentato con i motivi di appello,
14 il fatto più grave di omicidio si pose per loro come aZIne assoluta- mente imprevedibile, oltre che la carenza della motivaZIne in ordine alla entità della pena irrogata e al diniego delle circostanze atte- nuanti generiche. Il OP non rappresenta doglianze specifiche avverso questo capo della sentenza. ER ST, ZO, RO, CA, CH, TO, IE
e VA si deducono vizi della motivaZIne in ordine alla ritenuta
Foro colpevolezza in ordine ai fatti come rispettivamente contestati.
17 ) IA NT, FR AR, AR AT, EL
PI :
Questi imputati sono stati ritenuti responsabili di avere commesso da soli, altre volte in concorso tra loro o con altri non ricorrenti e infine con altri ricorrenti, numerosi reati.
Con i motivi di ricorso gli stessi non contestano la loro responsabi- lità e si limitano a rappresentare la eccessività delle pene alle qua- li sono stati condannati e a richiedere la riduZIne di pena prevista dall'articolo 8 del decreto legge n. 152 del 13 magIO 1991 convertito nella legge numero 203 del 2 luglio 1991.
18 ) IA NT, FR AR, FR RA:
Omicidio di SO RI e reati connessi ( ( capi 120 e 121, pa- aina 420 ).
Il 27 gennaio 1981 in Torino due uomini armati di pistole entrarono nella sala biliardo di un bar e spararono conRO SO RI uc- cidendolo.
Nel 1984 TO VI disse di avere appreso che autori del de- litto errano stati GI EL e GI ZI appartenenti alla banda dei NO in contrapposiZIne a quella di CO e Mira- bella alla quale era associato il morto. GI EL ammise la sua responsabilità e chiamò in correità il fratello ZI, tale AC, deceduto, e AI, il quale a sua volta confessò e riferì della corresponsabilità dei due GI. Ad accusare il AI e i fratelli GI fu poi anche NO France-
SCO..
GI ZI negò di avere commesso il fatto.
Gli imputati furono dichiarati responsabili. GI ZI denuncia la nullità degli atti compiuti dal pubblico ministero prima della richiesta di formalizzaZIne del procedimento e la erronea applicaZIne dei criteri sulla corretta valutaZIne della prova per la assenza di riscontri esterni alle chiamate in correità.
15 erano stati lui e GI EL, che, arrestato inizialmente af- fermò che responsabili erano stati NO RO, il proprio fratello ZI, AI, AC CO e RA. Lui aveva atteso all'e- sterno insieme al NA. Successivamente confessò la sua responsabi- lità e dichiarò che nel bar erano entrati lui, il fratello ZI e NO RO che era stato colui che aveva materialmente sparato. saia confessò e chiamò in correità i due GI e il NO. Aggiun- se che il RA aveva indicato la vittima e che il NA era re- stato ad attendere.
NO RO rese analoghe ammissioni e precisò che il NA era rimasto ad attendere alla guida della automobile " pulita NO FR disse che il movente era da ricercarsi nella volontà ai evitare che il SI potesse dare corso al proposito di uccidere tale ER VI.
La corte di primo grado affermò la responsabilità dei due GI, del AI e del NO, mentre ritenne colpevole il NA del delitto di favoreggiamento.
La corte di assise di appello confermò la sentenza di primo grado ma dichiarò estinto per prescriZIne il reato di favoreggiamento addebi- tato al NA.
Quest'ultimo e GI ZI con i motivi di ricorso deducono vizi della motivaZIne in ordine alla ritenuta commissione dei fatti rile- vando il NA che una più attenta disamina della sua posiZIne in ordine a questa imputaZIne avrebbe precluso la possibilità della af- fermaZIne di responsabilità per il delitto di partecipaZIne alla as- sociaZIne per delinquere.
20 ) IA NT, FR AR, OR IC, NI
MA, RE LA Omicidio di ZI OR e fatti connessi ( da capo 129 al 132, pagi- na 447 ).
Il 15 magIO 1981, in Vinovo ORgaretto venne ucciso tale ZI R- IO con colpi sparati con una pistola da uno sconosciuto. Si accertò che il ZI anni prima si era reso responsabile in Cala- bria dell'omicidio di ZI CO venendo poi assolto dal delit- to per essere stata riconosciuta la esimente della legittima difesa. In danno dello stesso e della sua famiglia successivamente erano stati commessi due attentati sicchè si era rifugiato in PImonte ove peral- RO si era tentato nuovamente di ucciderlo.
Nel corso di procedimento diverso tale EN MA disse che Ur- sini AR gli aveva confidato di essere stato lui a tentare l'omici- dio per vendicare la morte di un calabrese.
Nel 1984 GI EL riferì di avere appreso da AI che era stato esso AI a commettere l'omicidio su richiesta dell'NI e di
FI CO. Successivamente aggiunse che la pistola usata ap- parteneva all'NI e che la stessa era quella rinvenuta in una per- quisiZIne a carico di AR ID che sempre in quel contesto in- colpò dell'omicidio del procuratore della Repubblica di Torino, Cac- cia. Sull'arma venne effettuata perizia che concluse peralRO per la impossibilità di accertare se fosse quella adopeRA nella occasione. PA dichiarò di avere appreso che l'omicidio era stato eseguito da NI, AI, FI e RÌ TO su richiesta di NO RO.
OS disse che AI gli aveva confidato di essere stato lui il re- sponsabile. Successivamente incolpò anche tale AC. AI ammise la sua responsabilità e chiamò in correità il GI, NI, FI, AR e AV VI che aveva procurato la au- tomobile con la quale raggiungere il posto.
In seguito il GI confessò di essersi reso lui responsabile del
16 fatto e, con lui, AI, FI, AR e NI e che questi ultimi due si erano recati sul posto a bordo dell'auto dell'NI mentre lui e FI avevano fatto uso delle loro. A sparare era stato AI. AI, nuovamente sentito, disse che a sparare era stato GI e che sul luogo si erano recati, con quest'ultimo, lui, FI e RS ni. aggiungendo che il AR si era limitato a indicare il posto in cui viveva il ZI.
NO RO riferi che NI aveva chiesto a lui, a Saia e a GI di aiutarlo nella commissione del delitto, che era stato e- seguito dal AI con la partecipaZIne dello stesso NI, del UF RI e del FI.
Quest'ultimo, interrogato, contestò la responsabilità sua e del Barre- si, precisando che proprio quel IOrno erano entrambi in località di- versa come poteva trarsi da due conROlli da loro subiti da pattuglie, una di carabiER e altra di guardie di finanza, che li avevano iden- tificati mentre erano sulla autovettura del secondo.
La corte di assise affermò la responsabilità del AI, del GI, dell'NI, del FI e del AR.
Quanto a questi ultimi due rilevò che l'alibi addotto era inattendibi- le, in quanto, pure se confermato il conROllo da una relaZIne di serviZI, la relativa annotaZIne appariva sospetta in quanto scritta con grafia diversa da quella del resto del documento. La corte di assise di appello assolse il AR mentre confermò il giudiZI di colpevolezza degli altri.
Ha proposto ricorso il procuratore generale che denuncia vizi di moti- vaZIne in ordine alla assoluZIne del AR e alla concessione del- le circostanze attenuanti generiche al FI e all'NI, che a loro volta deducono carenze nella motivaZIne in ordine alla ritenuta loro responsabilità e al trattamento sanZInatorio anche con riferi- mento al mancato giudiZI di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche su quelle aggravanti.
21 ) IA NT, FR AR, ST GI:
Tentato omicidio di AR FR ( capi 151 e 152, pagina 428 ). Il 16 marzo 1981 due persone con il volto travisato, in Torino, spara- rono verso un bar nel quale era AR FR ma fuggirono una vol- ta che da parte di alcune delle persone presenti nel locale si reagi sempre con l'uso di armi da fuoco. Successivamente il AR venne uc- ciso in Sicilia.
Nel 1984 GI EL confessò di essere stato uno degli autori del tentativo di omicidio. Disse che un IOrno si era recato insieme a NO RO in quel bar nel quale avevano incontrato il AR con il quale si erano intrattenuti. Lui e il NO erano quindi usciti e il secondo, mentre andavano via, gli aveva detto che bisognava uccide- re il AR avendogliene fatto richiesta da tempo ST IO per essere stato il primo uno dei responsabili del ferimento del se- condo anni prima. Avevano quindi raggiunto AI e tale IO ai qua- li il NO aveva rivolto l'ordine di uccidere il AR. Con una au- tovettura rubata si erano recati sul luogo ma il AR, avvistatili, aveva esploso colpi con una pistola sicchè loro erano scappati. Il NO confermò tali dichiaraZIni dicendo peralRO che aveva rice- vuto l'incarico dal ST quale intermediario di AGte ARno capo della banda cui apparteneva il primo.
Successivamente dichiarò che l'incarico gli era pervenuto dal ST e da un " architetto " che si identificò in LC UN. Disse di avere incolpato quale mandante l'AGte in quanto riteneva che l'ordine dovesse essere partito necessariamente da questo essendo il capo della organizzaZIne alla quale il ST aderiva.
17 ST contestò ogni responsabilità e attribuì le false incolpaZIni a una volontà di vendetta avendo la sua convivente, in periodo prece- dente, determinato con sue accuse la condanna del Giuffrida e del AI.
AI disse di avere partecipato alla aZIne che era stata compiuta su ordine del NO per uccidere tale Mura TO oltre che il AR. Tali LL e AN dichiararono che il movente del delitto era da ricercarsi nella concorrenza nello spaccio di sostanze stupefacenti tra il AR e il NO. va ancora rilevato che il 20 marzo 1981, e cioè quatRO IOrni dopo il tentativo di omicidio, venne intercettata una telefonata diretta al NO da persona non identificata, che parlava servendosi del telefono installato presso una ditta commerciale di Mazara del Vallo nella qua- le aveva accesso il ST, alla quale il primo riferì notizie che non potevano non attenere al delitto.
Gli imputati vennero ritenuti responsabili. Con i motivi di ricorso il ST deduce la violaZIne delle norme che debbono regolare i criteri sulla valutaZIne della prova e il di- fetto della motivaZIne nella parte in cui si è negato il riconosci- mento delle circostanze attenuanti generiche e di quella della provo- caZIne.
22 ) IA NT, IB RE, AN RE E OR
IC:
Rapina in Chiasso in danno della CA PO di LE ( capi da 160 a 162 e da 466 a 468, pagina 522 ).
Alle ore 10,40 del 30 ottobre 1981, in Chiasso, alcune persone armate minacciarono i portavalori della CA PO di LE e si fecero consegnare il danaro contenuto nella borsa che gli stessi dovevano consegnare alla banca svizzera alla quale erano diretti. Nel gennaio 1985 il AI confessò la sua responsabilità e chiamò in correità il FI, NG TO e tale LF identificato per HI LF. Disse che il danaro costituito da banconote sviz- zere era stata cambiata in quella di 40 50.000.000 di lire da tale 7
-
NZ AS tramite NO RO, il quale, sentito, disse di avere saputo da NG e FI della loro partecipaZIne alla rapi- na insieme al HI.
Quest'ultimo, come gli altri due, negò il fatto e riferì che all'epoca del fatto era in semilibertà sicchè gli sarebbe stato impossibile par- teciparvi. La corte di assise affermò la responsabilità dei quatRO imputati sul- la base delle chiamate in correità del AI e delle dichiaraZIni del
NO. I giudici dell'appello mandarono assolti il FI, l'NG e il HI.
Ha proposto ricorso il procuratore generale che rappresenta la erronea valutaZIne delle risultanze processuali.
18 Quest'ultimo riferi di avere ricevuto dal MA, capo dei capi della organizzaZIne ", la richiesta di uccidere il CH al che lui e gli altri avevano deciso di eliminarlo. On primo tentativo a Torino andò a vuoto. Il IOrno successivo l'omi- cidio venne commesso a Milano, ove la vittima si era recata, da NO
NO, RO e PA AT.
OS confermò tali dichiaraZIni aggiungendo che per commettere il fatto si era richiesta la autorizzaZIne di NO UI che era de-
⚫enuto. Aggiunse che PA gli aveva confidato di avere lui sparato e che lo aveva accompagnato il PA. la corte di primo grado affermò la responsabilità di AI, PA, FI NO, PA, RO e NO NO. Quanto a quest'ultimo si ritenne che avesse concorso moralmente perchè, essendo l'unico in po- siZIne di vertice in libertà, dovette necessariamente dare il suo as- senso, come dichiarato da PA. Con le due sentenze gravate dei ricorsi la corte di assise di appello mandò assolti PA, CH e RO. ConRO tali assoluZIni na proposto impugnaZIne il procuratore generale che denuncia vizi di motivaZIne. NO NO deduce la illogicità della decisione e violaZIne di legge in ordine al trattamento sanZInatorio.
24 ) IA NT, FR RA, IA ES, TR
NA ST:
Omicidio di NA PIrluigi e fatti connessi ( capi 192 e 193, pa-
Jina 532 ).
11 15 febbraio 1983 in Torino venne ucciso NA PIrluigi.
Nel 1984 GI EL disse di avere appreso da CH che erano stati lui, LI e AI a commettere l'omicidio su incarico di
NO FR, il quale interrogato, confermò che gli assassini era- no stati i tre e GI ZI, che avevano peralRO deciso autono- mamente. Successivamente confessò di essere stato lui a commissionare il delitto.
Analoghe dichiaraZIni rese PA in ordine ai nomi degli autori. AI confessò e chiamò in correità gli altri tre nonchè RI SE stiano che aveva procurato la automobile e le armi oltre le informa- ZIni sulle abitudini di vita della vittima designata.
NO RO dichiarò che era stato anche lui a partecipare alla de- cisione, non ricordava però a chi fosse stata impartita l'istruZIne. I giudici di primo grado assolsero NO RO e LI e afferma- rono la colpevolezza di NO FR, AI, GI, CH
e RI che venne assolto in appello. il procuratore generale ha rinunciato al ricorso proposto nei confron- ti del RI.
GI e CH deducono vizi di motivaZIne della sentenza
Der la ritenuta responsabilità. Il primo eccepisce ancora la nullità degli atti istruttori compiuti dal procuratore della Repubblica doven- dosi procedere sin dall'iniZI con istruZIne formale. Il secondo cen- sura la motivaZIne anche nella parte in cui si sono denegate circo- stanze attenuanti generiche.
19 to, CH FR, GI ZI, TO VI e A- vallo AN. Il cadavere era stato quindi occultato con la collaboraZIne anche dell'RO e venne rinvenuto nel luogo indicato dal PA.
OS confessò e chiamò in correità anche AN mentre escluse
TO. f Successivamente anche PA aggiunse il AN e in sede di con- fronto con il TO ammise che quest'ultimo non aveva partecipato al delitto.
NO FR e AI confessarono e chiamarono in correità le stesse persone.
NO RO negò di avere preso parte alla esecuZIne dell'omicidio e dichiarò di essere giunto sul luogo quando questo era già stato con- sumato.
AN ammise di essere stato presente all'episodio al quale però restò estraneo. i
La corte di assise affermò la colpevolezza del AI, del PA, dei due NO, di GI, di OS, di CH, di AN e di
VA. La sentenza venne confermata dai giudici dell'appello. 11 CH e il GI censurano la sentenza impugnata deducen- do vizi della motivaZIne nella parte in cui si è ritenuta raggiunta la prova della loro responsabilità. Denunciano inoltre quanto già e- sposto nel punto che precede.
26 ) IA NT, IC TO:
Tentato omicidio di AG FA e reati connessi ( dal capo 414 al 417, pagina 364 ).
Il IOrno 8 novembre 1979, in IA, tre persone armate intimarono a IO DR, commerciante in preZIsi, di consegnare loro la va- ligia. Immediatamente dopo esplosero un colpo di pistola verso le gam- be di GR BE che accompagnava il IO e fuggirono inse- quiti dal maresciallo della Polizia di Stato GU FA che ri- mase ferito avendo i rapinatori sparato conRO di lui. Nel febbraio 1985 il AI si dichiarò colpevole dei fatti e chiamò in correità CH AN, ZO PE che era stato colui che aveva sparato, ET EL e tale " CC ".
La corte di assise affermò la responsabilità del AI e del CH, rilevando che proprio l'alibi dedotto da quest'ultimo e confermato dai testimoni indicati costituiva valido risconRO alla accusa del primo in consideraZIne della sua tardività e di alcune discordanze tra le deposiZIni, mentre assolse gli altri.
La corte di appello ritenne di dubitare della commissione dei reati da parte dello stesso AI che peralRO aveva sollecitato esclusivamente una riduZIne della pena e mandò assolto il CH. Ha proposto ricorso il procuratore generale che critica la sentenza per la assoluZIne di quest'ultimo imputato.
20 saia ammise la sua responsabilità e chiamò in correità gli altri tre, nonchè lo stesso OS, che confessò, e tale NE, deceduto. Anche NO FR confessò di avere preso parte al fatto. li imputati furono condannati. on i motivi di ricorso il CH e il NT deducono vizi di GotivaZIne delle sentenze nelle parti nelle quali si è ritenuta rag- junte la prova della loro colpevolezza. Il primo rappresenta la ca- renza della motivaZIne anche in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
28 ) IA NT, BO GN, BA AR: Centativo di omicidio di CammaRA IO e fatti connessi ( capi 459 e 460, pagina 496 ). in tarda ora serale del 23 gennaio 1982, in IA, tre persone arma- re spararono, ferendolo gravemente, conRO CammaRA IO che ave- va aperto la porta della sua abitaZIne avendo sentito bussare. Il fe- rito dichiarò di non avere riconosciuto gli aggressori.
Nel 1984 PA disse di sapere che questi erano stati il AI e O- SI AZ. AI ammise la sua responsabilità e chiamò in cor- reità il Bonaccorsi. Nel corso di un secondo interrogatorio aggiunse che erano stati accompagnati sul luogo da BA EL che, noto al
CammaRA, lo aveva invitato a voce alta ad aprire. Il CammaRA riconobbe i fotografia il CO come uno degli auto- ri del fatto e disse che in effetti tra gli altri era anche il BA. I tre imputati vennero condannati.
Il CO deduce con i motivi di ricorso la erronea valutaZIne della prova. Il BA denuncia anche lui tale viZI e inoltre la in- competenza per territorio della corte di Torino e la nullità del giu- diZI di appello per non avere ricevuto notificaZIne del decreto di citaZIne.
29 ) IA NT, AR AT, IA ES, AR
IZ ET, PP SE:
Tentato omicidio di LI NO e di altri e fatti connessi ( ca- 1 pi 456 e 457, pagina 436 ). Il 9 aprile 1981, in IA, da alcune persone si sparò conRO LI si NO, Di AU AT e EL RT. Quest'ultimo rimase Xferito gravemente.
Nel 1984 MU PE incolpò del fatto AI, CH FR e tale IO. Il Parisi dichiarò di essere stato lui responsabile insieme a C- chiaro FR, AI e OP PE e di avere agito su incarico di MA CO.
AI rese analoghe dichiaraZIni e aggiunse agli altri IZ Con- cetto, che era stato, a suo dire, colui che aveva messo a loro dispo- siZIne un garage dal quale potevano vedere il posto in cui erano le persone da uccidere, nonchè AS OL la cui compartecipaZIne suc- cessivamente escluse.
Il AI, il PA, il OP, il CH e l'IZ vennero ritenuti responsabili in entrambi i gradi del giudiZI del merito. Con i motivi di ricorso IZ non contesta la materialità del fat- to ma deduce la assenza di prove in ordine alla consapevolezza da par- te sua dell'intendimento delittuoso degli altri. CH e OP denunciano la carenza di motivaZIne della sen- tenza in ordine alla sussistenza degli elementi di prova a carico e il primo anche nella parte relativa al diniego delle circostanze atte- nuanti generiche.
Il procuratore generale ha rinunciato alla impugnaZIne proposta nei
212 3 confronti dell'IZ in ordine alla entità della pena.
30 ) SS AS:
Abusiva detenZIne di sostanze stupefacenti ( capo 479, pagina 731 ). Penne chiamato in correità dal MU che dichiarò che il AI, all'at-
o dell'arresto, aveva allo stesso consegnato, per occultarlo, un chi- barammo e mezzo di eroina. L'imputato ammise il fatto ma eccepì lo stato di necessità avverso la cui esclusione ha proposto ricorso.
31 ) DI MA IC:
Mllegale detenZIne di armi ( capo 240, pagina 744 ). Nel 1984 il PA riferì che Di AS MI aveva tenuto per al- runi mesi due pistole dello ST con matricola abrasa. OS dal suo canto disse che sempre il Di AS aveva custodito armi sia per GI ZI che per CH EL.
I giudici del merito hanno ritenuto provata, sulla base di tali di- chiaraZIni la responsabilità dell'imputato che ha proposto ricorso deducendo la carenza della motivaZIne.
32 ) MO VI:
Illegali detenZIni di sostanze stupefacenti e di armi ( capi 494 e 495, pagina 732 ).
OS dichiarò che il MO aveva custodito, per conto della orga- nizzaZIne, quantitativi di sostanze stupefacenti e danaro ricavato dalla loro vendita.
L'imputato disse di avere ricevuto esclusivamente danaro che aveva compreso essere provento di traffico di droga e aggiunse che effetti- vamente nei pressi del locale che gestiva erano state occultate armi. Avverso la sentenza con la quale si confermò quella di primo grado il ricorrente deduce vizi della motivaZIne in ordine alla ritenuta sus- sistenza dell'elemento psicologico dei reati.
33 ) AR AT, EL PI, IA ES,
ZI TI, ER AR:
Omicidio di OL VI e reati connessi ( capi da 124 a 128, pagina 440 e 56 di quella del procedimento riunito ). Il IOrno 11 magIO 1981, in IA, venne ucciso OL Vincen- Un testimone riferì che un'autovettura " A 112 con quatRO per- ZO. "
sone a bordo con il volto travisato si era fermata nei pressi del San- tapaola, tre di esse erano scese e avevano avvicinato il primo invi- tandolo a salire sul veicolo, il OL tentò di fuggire, due de- gli altri gli spararono conRO con le pistole. Si seppe che tra il OL e tale NO AZ erano motivi di astio essendo stato il secondo abbandonato dalla moglie che era andata a convivere con il primo procreando con questo due figli. Gli autori del delitto rimasero ignoti.
Nel 1984 OS disse di avere appreso dal AN che il PA la era stato ucciso da lui, PA che era cugino dello NO, UR e CH FR.
PA confessò l'omicidio, commesso, per quanto disse, per vendicare lo NO. Chiamò in correità CH, ZI, IN ZI,
CA, OP PE e successivamente il AN. AI disse di avere appreso da PA e da CH che erano stati loro due, CA e RA FR a uccidere il OL. AN confessò e chiamò in correità PA, CA, OP, UR e IN.
Sia il PA che il AN dichiararono che erano giunti sul luogo
22 con due autovetture.
La corte di primo grado ritenne provata la responsabilità di PA, AN, CH e ZI, convergendo nei confronti di questi ul- Timi due le accuse di coloro che avevano confessato. Con la prima sentenza di appello venne condannato anche IN e con la seconda anche CA. on i motivi di ricorso CH, UR e CA deducono vizi jelle motivaZIni nelle parti in cui si è affermata la loro colpevolezza e i primi due anche per il diniego delle circostanze at- renuanti generiche.
34 ) AR AT, IA ES, PA AT,
D'TO RA:
Omicidio di clienti ZI ( da capo 157 a 159, pagina 479 e 78 della sentenza nel procedimento riunito ). Nell'ottobre 1981 venne denunciata in IA la scomparsa di clienti
ZI.
Nel 1984 PA disse di avere lui ucciso il clienti in Milano e in una bisca di PA AN che aveva dato l'ordine, essendo venuto il LI in quella città per spiare per conto di OL TT, e che alla esecuZIne del delitto avevano partecipato CH, RO
e D'NT ZI. Il cadavere era stato successivamente sepolto da PA.
OS e IA riferirono le stesse circostanze che a loro sareb- bero state confidate da PA e da RO.
AI disse che avrebbe dovuto prendere parte anche lui alla commissio- ne del fatto, cosa che però non aveva potuto fare. Riferi circa il mo- vente che la eliminaZIne del LI era stata decisa per essere lo stesso passato nella banda facente capo a tale LI. Aggiunse che anche il PA aveva commesso l'omicidio.
PA contestò la veridicità di quanto detto dal PA. Ammise di avere dato ad RO le chiavi della bisca per condurvi il clienti negando di sapere cosa si intendesse fare. La corte di primo grado affermò la responsabilità di PA, C- chiaro, RO e D'NT sulla base della chiamata in correità del
PA e delle convergenti dichiaraZIni di AI, OS e IA.
Ritenne che il movente fosse quello indicato dal PA avendo confer- mato anche PA che RO gli aveva detto che il clienti era stato inviato a Milano dal OL. Il PA venne dichiarato colpevole del delitto di soppressione di cadavere. PA venne assolto.
La corte di appello con le due sentenze impugnate confermò la afferma- ZIne di colpevolezza del CH e di RO mentre mandò assolto D'NT non avendo di lui parlato se non il PA. Con i motivi di ricorso per CH e RO si censura la validità della motivaZIne delle decisioni anche con riferimento, per il primo, al diniego delle circostanze attenuanti generiche Avverso la sentenza del 28 febbraio 1991 e per la parte in cui venne assolto il D'NT ha proposto ricorso il procuratore generale che deduce la violaZIne dei criteri che debbono presiedere alla valuta- ZIne della prova.
23 mobile bruciata con all'interno i corpi carbonizzati di due uomini che vennero identificati per AR PE e ON TA. Entrambi erano dediti al commercio di stupefacenti. Nel corso delle indagini, TO VI disse che un IOrno aveva cotato PA, OS, CH EL e GI ZI tutti interessati alla notizia del duplice omicidio diffusa da un quotidia- o. Il PA e il OS gli avevano confidato che avevano interro- jato i due perchè riferissero il nome del loro fornitore e, essendosi ioro limitati a rispondere che si trattava di un calabrese detto EP, i avevano sROzzati.
PA ammise la sua responsabilità e chiamò in correità lo stesso TO, CH EL, OS e ST.
OS disse che autori del delitto erano stati, in aggiunta a quel- li indicati dal PA, anche OP, IA, BA GI e Mo- rales dal quale aveva appreso le modalità della esecuZIne alla quale iui non aveva partecipato perchè contrario. Riferi che la morte dei due era stata voluta per punirli per essersi, tra l'alRO, impossessa- ti di una autovettura di un amico di NO IO che aveva nei loro confronti un debito per acquisto di droga. IA confessò e chiamò in correità PA, AN, ST, Mo- rales e OP. Anche PA successivamente aggiunse IA, Mora- ies, OP e CH EL.
Sono stati condannati PA, IA, OS, RA, GI,
CH, OP e ST. Con i motivi di ricorso IA, RA, GI, CH, Cop- pola e ST censurano le motivaZIni delle sentenze in punto di ritenuta partecipaZIne ai fatti e al trattamento sanZInatorio oltre che per il OP alla esclusione della ipotesi prevista dall'artico- lo 116 del codice penale. Il GI propone, anche per questa parte la ecceZIne di nullità della istruttoria condotta dal procuratore della Repubblica prima dell'intervento del giudice istruttore.
36 ) AR AT, EL PI, NE IR, EZ
TO, ES ES, RA AT, ST MA
RIO:
Rapina alla agenzia del Credito Italiano e reati connessi ( capi da 227 a 230, pagina 649 ). Il 30 luglio 1984 quatRO persone armate si impossessarono della somma di 90.000.000 di lire che sottrassero dalla agenzia n. 7 del Credito Italiano in Napoli dopo avere immobilizzato VO AL, guardia giura- ta in serviZI di sorveglianza, e avergli preso la pistola. A distanza di tempo OS confessò e chiamò in correità PA,
ST, IA, RA, AN, RI e AZ AN. In- dicò nel EZ il basista e parlò di una guardia giuRA che aveva collaborato.
Anche IA confessò e disse che aveva preso parte ai fatti anche CO AZ mentre escluse che corresponsabile fosse stato il AZ.
AN ammise la sua responsabilità.
Il VO ammise di avere concorso al delitto su istigaZIne di RC- ne IR che confessò e disse di essere stato a sua volta richiesto dal EZ.
Di tutti gli imputati si è affermata la colpevolezza. Il CO, il EZ, il RA, il RI e lo ST de- ducono vizi della motivaZIne in ordine alla ritenuta prova della loro responsabilità e al trattamento sanZInatorio. Il primo, inoltre, cen- sura il diniego della circostanza di cui al primo comma dell'articolo 114 del codice penale.
24 il procuratore generale ha rinunciato al ricorso proposto nei confron- ri del RI.
37 ) AR AT, CA ZO, BO GN, STRA-
DO MA: micidio di AT MI e fatti connessi ( capi 235 e 236, pagina
-85 ).
: 21 settembre 1984 in Torino due uomini travisati e armati di istole fecero ingresso in un bar e spararono conRO AT MI ne mori. Un terzo complice restò sull'ingresso del locale. Pochi IOrni dopo il PA venne arrestato nella flagranza di alRO jelitto di omicidio del quale immediatamente dopo si tratterà. Con- tessò di essere responsabile anche di quello del AT commesso perchè quest'ultimo e il socio dello stesso CoROneo AS non ave- vano saldato un debito di 16.000.000 di lire che aveva con lui per forniture di droga. Chiamò in correità IA, ST e OS che, per quanto disse, aveva funto da autista. Riferì ancora di avere preventivamente chiesto la autorizzaZIne a PA. OS confermò il racconto di PA ma escluse il coinvolgimento di PA, aggiunse ai corresponsabili CO AZ. Disse che il movente andava individuato che il CoROneo, vittima designata, era entrato a far parte di una banda loro avversaria. PA, nuovamente interrogato, chiamò anche lui in correità il Bonac- corsi.
IA rese dichiaraZIni analoghe a quelle del OS anche in or- dine al movente in alternativa con alRO relativo a un debito non sal- dato nei confronti di tale AS, persona vicina al PA, e alla truffa di una pelliccia.
OS disse che nella occasione era stato fatto uso della stessa pistola adopeRA dal PA per l'omicidio per il quale era stato ar- restato.
In un ulteriore interrogatorio PA si allineò completamente al Co- stanza.
AN disse che il CO per costituirsi un alibi si era ri- volto a ZO PE perchè facesse in modo di far risultare che quel IOrno lui era a Nesima nel cui commissariato aveva sporto denun- cia di smarrimento di un documento, denuncia che in effetti risultò essere stata presentata. Della questione si tratterà relativamente al- la posiZIne di US AN ( punto 58 ). Degli imputati venne affermata la colpevolezza. Con i motivi di ricorso IA, CO e ST rivolgono cen- sure alla sentenza per carenza della motivaZIne in ordine alla pro- nuncia di responsabilità e al trattamento sanZInatorio. Il CO censura inoltre la legittimità del riconoscimento delle circostanze aggravanti del nesso teleologico e della premeditaZIne.
AN38 ) AR AT, ST MA, CA ZO,
TI:
Omicidio di AR IO e reati connessi ( capi 237, 238 e 239, pagina 594 ).
Nel pomerigIO del 28 settembre 1984 agenti della squadra mobile della questura di Torino notarono il PA scendere dalla automobile sulla quale era, avvicinarsi a una persona, che risultò essere AR GI vanni, spararle conRO e ucciderla. Gli stessi agenti riuscirono ad arrestare l'omicida e a recuperare la pistola. Il conducente dell'auto dalla quale era sceso il PA fuggì.
Nella villa del PA vennero arrestati OS e ST, che fu- rono chiamati in correità dal PA che disse che l'ordine di uccide-
25 re il AR era partito da PA AN, il quale in tal senso aveva assunto la decisione con RO NA e ST, per il ratto che lo stesso aveva cessato di rifornirsi di droga da loro e si era rivolto ad altri. OS confessò, disse di avere partecipato su richiesta del PA provvedendo al prelievo delle armi dal luogo in cui erano custodite e he per compiere la aZIne omicidiaria erano partiti quest'ultimo e lo ST dopo avere a lungo parlato con ZA AT. Aggiunse che IA aveva provveduto al reperimento della automobile, fatto che renne confermato dal IA che riferì inoltre che ZA aveva con- sigliato di uccidere AR nei pressi dell'edificio in cui lo stes- so abitava. Relativamente al ruolo avuto dal ZA, PA disse poi che lo stesso era stato colui che aveva fermato il AR che altrimenti lo stesso sarebbe fuggito qualora avesse visto avvicinarsi il PA o lo
ST.
PA protestò la sua estraneità. PA quindi ritrattò le accu- se mosse conRO lo stesso.
Vennero condannati il PA, il IA, il OS, lo ST e
11 ZA, deponendo per la responsabilità di questi ultimi due le convergenti chiamate in correità.
☐ procuratore generale ha rinunciato al ricorso proposto nei confron- ti dell'ultimo in ordine alla entità della pena irrogatagli. Con i motivi di impugnaZIne IA, ST e ZA deducono la nullità della sentenza per essersi affermata la loro colpevolezza sul- la base di elementi insufficienti e denunciano vizi della motivaZIne in ordine al trattamento sanZInatorio.
39 ) AR AT, EL PI, PP SE, ES ES:
Estorsione in danno di MO PE e reati connessi ( capi 485, 486 e 487, pagina 620 ).
MO PE e UE CI, tra loro cognati, denunciarono il 12 novembre 1983 che due persone li avevano violentemente percossi intimando loro l'immediato pagamento del loro debito nei confronti Pe- trarulo AR. Uno dei due aggressori era tale SC NT. Il 30 novembre il UE denunciò di avere ricevuto una telefonata nel corso della quale l'anonimo interlocutore gli aveva detto che era stato posto dell'esplosivo nei pressi della sua fabbrica e che nel ca- so di ulteriori ritardi nel saldo della pendenza debitoria si sarebbe agito nei confronti del cognato. Nel luogo indicato vennero rinvenuti due candelotti di dinamite e una miccia.
OS confessò e chiamò in correità SC, PA, OP, AN e RA aggiungendo che il tutto era avvenuto per fare un favore al primo, amico di PA AN, il quale, sentito, disse che, essendo lo SC in rapporti con la Petrarulo e vantando questa un credito nei confronti di un imprenditore torinese aveva chiesto al PA il suo intervento nei confronti del debitore.
Venne affermata la responsabilità degli imputati. Con i motivi di ricorso RA e OP denunciano la assenza di ri- scontri esterni alle chiamate in correità.
26 travisamento del fatto assumendosi che anche per tale parte si era in- dicato specifico motivo di doglianza. va rilevato che lo stesso ricorrente riconosce che si censurò la sen- tenza di primo grado per la parte relativa alla affermaZIne di re- sponsabilità per l'omicidio in danno di IC ET e la connessa violaZIne alla legge sulle armi, reati dai quali fu mandato assolto in secondo grado ( la questione sarà trattata nel successivo punto ) non a quello connesso al danneggiamento in danno di CO Ar- ma rangelo al quale si riferisce la conferma.
41 ) IC AT, IU OL, ES ES:
Omicidio di IC ET e reati connessi ( dal capo 243 al 248, pagina 602 ). 25 novembre 1984, in IA, venne ucciso con colpi di pistola Ni- colosi ET OL.
Nel magIO 1985 AN ET accusò del delitto IC, SI e RA i quali, a suo dire, appena dopo il fatto si recarono da lui e gli confidarono di avere commesso l'omicidio e gli chiesero di aiu- tarli a bruciare la autovettura usata e a occultare l'arma. Su indicaZIni dello stesso AN venne rinvenuta la carcassa di una automobile bruciata.
Il movente del fatto era da individuarsi nel sentimento di vendetta che animava il IC che tempo prima sarebbe stato arrestato e con- dannato alla pena di dieci anni di reclusione a seguito di accuse che aveva mosso a suo carico il IC.
La corte di primo grado affermò la responsabilità dei tre sulla base delle dichiaraZIni del AN che ricevevano conforto dal rinveni- mento della automobile e dalla plausibilità del movente. I giudici dell'appello hanno mandato assolti gli imputati rilevando la assenza di riscontri alle accuse e formulando un giudiZI negativo circa la stessa attendibilità intrinseca del dichiarante rilevando in- congruenze e contraddiZIni nel racconto dallo stesso fatto.
Ha proposto ricorso il procuratore generale che denuncia vizi di tra- visamento di fatti e di omessa valutaZIne di elementi decisivi.
42 ) PP SE:
Estorsione in danno di AB ZI ( capi 517 e 518, pagina 625 ). PA indicò, tra le altre persone offese di estorsioni, AB OR ZI titolare di negozi di abbigliamento in IA in danno del quale avevano operato OP, ZO e CA. Analoghe dichiaraZIni resero saia e OS.
Il AB, sentito, riferi di essere stato costretto a versare al
OP la somma di lire un milione al mese.
La corte di primo grado affermò la colpevolezza del OP e del A- ZO e mandò assolto il terzo.
Tale assoluZIne fu confermata dalla corte dell'appello che assolse anche il ZO.
Con i motivi di ricorso il OP deduce la nullità della decisione per essersi fondata la prova sulle sole dichiaraZIni del PA rima- ste prive di risconRO.
27 Il 5 luglio 1984 RA IA, detenuto in Belluno, riferi che in un IOrno del gennaio del 1976 ( a questo anno si fa riferimento nella sentenza impugnata ), dimesso dal carcere di Maglie, incontrò in A- nia il suo amico RA FR e mentre si stavano intrattenendo a narlare vennero avvicinati da AC IO, VI PE, entrambi poi uccisi, e UA AN che li invitarono ad accom- nagnarsi con loro, cosa che fecero. Giunti a Gravina di IA il conducente della automobile si inoltrò in una strada sterRA il che suscitò sospetti in lui e nell'amico, tanto che entrambi iniziarono a Garlare. Notò che la autovettura era seguita da altra sulla quale erano OP PE, OP UI, EI EL e un alRO uomo. Lui e 'amico vennero costretti a scendere mentre altri uomini armati si mo- strarono e condussero il FR in un vicino villino. Lui venne co- stretto dal AC a restare in ginocchio sul terreno e gli si in- rimò di non parlare in futuro dell'accaduto. Vennero poi NO UI e CI AN. Il primo lo riaccompagnò a casa con una automobile e durante il tragitto gli disse di non preoccuparsi per l'amico in quan- to era loro intendimento mandarlo all'estero per un breve periodo. Nel 1982 aveva appreso in carcere a IA da D'RI AN che il RA FR era stato ucciso, in tempo e da autori non indicati- ali, con un colpo di pistola alla nuca. Il D'RI negò la veridicità di tali dichiaraZIni.
PA disse che il ZO gli aveva confidato di essere stato tra i responsabili dell'omicidio del RA FR e che nella occasione era stato ucciso anche un alRO sequestrato insieme a quest'ultimo. Anche AI disse che ZO gli aveva fatto la stessa confidenza pre- cisandogli che il delitto era stato commesso nella propria villa in S. IO Galermo e che con lui aveva forse partecipato AN UI. Le corti di primo grado, essendosi proceduto sepaRAmente nei con- fronti di alcuni, affermarono la responsabilità di NO UI, SS QU e ZO sulla base delle dichiaraZIni del RA confortate da quelle del PA e del AI, mentre vennero assolti gli altri im- nutati.
La corte di assise di appello assolse dal delitto di omicidio i tre condannati, rilevando che non poteva escludersi che il RA France- sco fosse ancora vivo e che in ogni caso il testimone, intrinsecamente attendibile, aveva riferito esclusivamente in ordine ai fatti ai quali aveva assistito. Confermò quindi nei loro confronti la pronuncia di colpevolezza per il sequesRO di persona e per gli altri reati connes- si.
Ha proposto ricorso il procuratore generale della Repubblica che de- nuncia la illogicità della motivaZIne.
Hanno impugnato la sentenza il UA che ha omesso di presentare i motivi a sostegno, NO UI e ZO che deducono la carenza della motivaZIne in ordine alla ritenuta sussistenza degli illeciti dei quali sono stati riconosciuti responsabili
44 ) PP SE:
Tentato omicidio di IS AT e reati connessi ( dal capo
390 al 393, pagina 334 ). Il 3 aprile 1978, in IA, venne ferito con colpi di pistola Pi- stritto AT, maresciallo del corpo degli agenti di custodia e comandante nel carcere di IA.
Sei anni dopo PA riferì che a sparare conRO il sottufficiale era stato OP PE che aveva ricevuto in tal senso disposiZIni da MA CO a sua volta incaricato da EI AN e da EI
FR, e ciò perchè il IS era inserito nella banda di San- tapaola contrapposta a quella dei " cursoti ".
28 jaia disse che OP e CI gli avevano confidato di essere sta- i loro gli autori del fatto insieme a AC GI. La corte di assise di Torino ritenne responsabile il solo OP che renne assolto in secondo grado. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il procuratore generale che jenuncia vizi della motivaZIne non essendosi tenuto conto dal giudice el merito della pluralità delle accuse nei confronti dell'imputato e i quanto alRO pur risultante dagli atti circa la validità del moven- re riferito.
45 ) OR IC, RE LA, AN ER, BONCORE
AT
Omicidio di MI AG ( capi 461, 462 e 463, pagina 508 ). 11 25 luglio 1982 venne ROvato in una roggia di Gribaudia in Settimo Torinese il cadavere, in avanzato stato di maceraZIne, di MI A- gTI il cui cranio era sfondato. Il fatto, secondo il giudiZI e- spresso dal perito autoptico, doveva risalire a 50 60 IOrni prima.
I congiunti del morto riferirono che questo era scomparso nella prima decade del mese di giugno. Da una conversaZIne telefonica intercettata si apprese che a ordinare l'omicidio sarebbe stato " IC " così come detto NO FR.
TO VI, arrestato nel 1984, disse che quindici IOrni prima del rinvenimento del cadavere, su incarico di NO RO e di
NO FR, si era recato con i calabresi FI CO, L- FI PE e AR ID in un cavalcavia in San AU ove do- veva essere portato il MI per essere ucciso. Era peralRO accadu- to che coloro che avevano accompagnato la vittima non si erano fermati nel luogo convenuto ma a distanza di circa un chilomeRO e avevano lo- ro stessi commesso l'omicidio esplodendo conRO l'uomo un colpo di pi- stola. Lui e i suoi compagni avevano quindi provveduto a gettare il corpo in uno stagno.
NO RO attribui l'omicidio a TO, FI, AR e An- geli, mentre NO FR esclusivamente ai primi due. Vennero esibiti nastri sui quali era impressa la registraZIne di con- versaZIni, aventi ad oggetto indirettamente questo e altri delitti, intervenute in carcere tra lo stesso NO e altri imputati detenuti. Il mezzo di prova venne ritenuto inutilizzabile dalla corte di assise di appello.
AI disse che dopo un tentativo andato a vuoto compiuto da lui, FI NO e GI, il delitto era stato eseguito da NO RO, CH, GI ZI e TO. Escluse che potessero aver- vi partecipato i calabresi. TO successivamente indicò nel BO uno di coloro che avevano portato sul luogo il MI e lo avevano ucciso. Nel dibattimento di primo grado NO FR ammise di essere stato il mandante e riferì di avere appreso dal fratello RO che esecu- tori erano stati FI, AR e TO. TO disse di non avere notato la presenza dell'NG mentre confermò la presenza del BO.
La corte di primo grado ritenne raggiunta la prova della responsabi- lità a carico di NO FR, NO RO e TO VI che avevano reso confessione, nonchè di FI CO, AR ID e BO AT sulla base delle chiamate in correità e per i primi due del tenore delle conversaZIni registrate.
La corte di assise di appello mandò assolti gli ultimi tre rilevando la assenza di riscontri alle dichiaraZIni del TO che giudica- rono anche intrinsecamente inattendibile così come per i due NO. Ha proposto ricorso il procuratore generale che denuncia la illegitti-
29 ità della ordinanza con cui si dichiarò la inutilizzabilità delle re- JistraZIni delle conversaZIni di cui sopra si è fatto cenno, la il- logicità della motivaZIne della sentenza assolutoria, nonchè vizi di ravisamento di fatti e omessa valutaZIne di elementi probatori.
46 ) IA ES, EL PI, ER AR,
BA AR, ZI TI:
Omicidio di Di AU AT e reati connessi ( capi 133, 134, 127, 28. 141 e 142, pagina 466 e 63 della sentenza nel procedimento riuni-
-0 ).
El 23 magIO 1981, in Gravina di IA, venne ucciso, colpito da 14 colpi di arma da fuoco di calibro diverso, Di AU AT.
Nel 1984 PA riferi che il delitto era da inquadrarsi nella lotta in corso tra i cursoti e la banda dei LI e LE e indicò gli autori in CH FR e in CA.
GI EL disse di avere appreso da CH che questo era stato il responsabile dell'omicidio.
AI dichiarò che coloro che avevano commesso il fatto erano C- chiaro, CA, ZI AT e BA EL.
AN confessò e chiamò in correità BA, IN, ZI, C- chiaro e CA.
La corte di assise affermò la colpevolezza di CH, AN, ZI, BA e CA costituendo prova la confessione e chiamata in correità del primo e le dichiaraZIni del PA e del AI mentre venne assolto IN nei cui confronti erano esclusivamente le ac- cuse di AN.
I giudici dell'appello confermarono il giudiZI di responsabilità dei soli AN e CH.
Quest'ultimo con i motivi di ricorso deduce vizi della motivaZIne an- che per quanto attiene al diniego delle circostanze attenuanti generi- che.
Il procuratore generale ha proposto impugnaZIne per la parte relativa alle assoluZIni pronunciate nei giudizi di appello denunciando la er- ronea valutaZIne degli elementi di prova e la omessa consideraZIne di circostanze a carico pure emergenti dagli atti.
47 ) IA ES, ST GI, FA AT:
Omicidio di CA TA ( capo 94, pagina 381 ). Il mattino del 21 luglio 1980 in territorio del comune di Trana si rinvenne il cadavere di CA TA strangolato con una cinghia per pantaloni e con la gola squarciata. Risultò che l'uomo era affiliato alla banda dei catanesi e svolgeva il ruolo di esattore dei crediti vantati da biscazzieri e usurai.
Nel 1984 MU, nel corso di un confronto con TO VI, in- dicò gli autori dell'omicidio in AC, AC e GI ZI. Disse di avere appreso in carcere che la fidanzata di NO RO aveva intrecciato una relaZIne con AC e i due si erano in segui- to sposati provocando la reaZIne del NO che aveva fatto dare per- ciò una " leZIne alla donna dal CA che, per tale motivo, era stato ucciso dal AC.
TO disse di avere conosciuto le modalità del delitto sentendo parlarne tra loro da AC, GI ZI e AC.
GI EL riferi che aveva saputo nell'ambiente che responsa- bili erano stati CH, AC e AC.
Analoghe dichiaraZIni rese AI che aggiunse ai tre RA e OR TO ( quest'ultimo in termini di probabilità ). NO FR nel 1986 disse che era stato lo stesso AC a con- fidargli che era stato lui a compiere il delitto.
30 La corte di primo grado affermò, sulla base delle plurime dichiaraZI- hi accusatorie la responsabilità del CH, del AC e del GI che vennero però assolti dal giudice di appello che ritenne intrinsecamente inattendibili i riferimenti accusatori e assolutamente incerto il movente del delitto. a motivaZIne della sentenza è oggetto di censure da parte del procu- ratore generale.
48 ) IA ES, ST GI: Omicidio di De IT RE e fatti connessi ( Capi 98 e 99, pagina
395 ). Sempre il procuratore generale sottopone a critica la motivaZIne del- ia assoluZIne di CH e ST dall'omicidio di De IT O- EN commesso in Torino il 15 luglio 1980 da un uomo che gli aveva sparato conRO con una pistola e che poi aveva raggiunto una motoci- cletta condotta da un complice.
Agli inquirenti da confidenti venne riferito che responsabile era A- ST IO e che il fatto era collegabile a questioni di contrab- bando di sigarette. Nel 1984 TO e MU dissero di avere sentito da taluno che il mandante era stato ST.
GI EL indicò l'autore materiale nel CH e il man- dante nel ST.
MU disse che TO aveva partecipato ed era lui colui che era alla guida della motocicletta.
TO confessò negli stessi termini e aggiunse che nell'occasione si erano appostati nelle vicinanze AC, AC e GI ZI per assicurarsi che il delitto riuscisse.
NO disse di avere appreso che l'omicidio era stato commesso da OR TO e CH ai quali AI aggiunse RA, mentre NO RO incolpò i primi due, AC e GI. TO, nuovamente interrogato, riferi che mandanti erano stati AC, AC e GI ZI.
La corte di assise affermò la responsabilità di TO, ST e CH FR sulla base della confessione del TO, del- le chiamate in correità provenienti dallo stesso, dalle dichiaraZIni degli altri e infine dalla verosimiglianza del movente. I giudici dell'appello rilevarono invece la inattendibilità intrinseca del TO, la incertezza probatoria in ordine alla compartecipa- ZIne nel fatto da parte del CH e la totale assenza di prove a carico del ST e stigmatizzarono il comportamento processuale dei cosiddetti " collaboranti ".
31 base di quanto proveniente da EN e da OS intrinsecamente attendibili e che riceveva risconRO da quanto dichiarato dallo stesso NT che, interrogato, aveva ammesso di avere detto al EN i avere lui eseguito il delitto ma di avere ciò fatto per scherzo. Con le sentenze di appello venne assolto lo IE e confermato giudiZI di responsabilità del NT che ha proposto ricorso Così come il procuratore generale nei confronti dell'alRO, deducendo antrambi vizi di motivaZIne in ordine alla valutaZIne degli elementi probatori. 裟
50 ) AR AS: legali detenZIni e cessioni di stupefacenti ( pagina 648 ).
☐ ricorrente non ha indicato le raIOni a sostegno della interposta chiaraZIne di impugnaZIne.
51 ) AV SE, D'TO GI:
Omicidio di NO AZ ( dal capo 521 al 526, pagina 609 ). 11 12 giugno 1985, in IA, una persona, con il volto reso irrico- noscibile dal casco che indossava e scesa da una motocicletta condotta ia alRO individuo, entrò nel negoZI di NO AZ ed esplose conRO quest'ultimo colpi di pistola uccidendolo. Al fatto assistette garzone RD RO che descrisse i due e la motocicletta in or- dine alla quale, in particolare, aggiunse che il rumore prodotto era aratteristico divergendo da quelli normali.
Poco dopo vennero fermati il ON e il D'NT aventi le fattezze risiche corrispondenti a quelle riferite e viaggianti a bordo di un motociclo analogo a quello descritto che poi venne riconosciuto dal RD. Una perizia tecnica accertò essere stata modificata sullo stes- so la marmitta derivando da tale operaZIne la produZIne di rumore superiore.
Lo NO era congiunto del PA. Si ipotizzò quindi che il fatto fosse stato dovuto a una vendetta trasversale.
I due fermati fornirono un alibi che si dimostrò parzialmente falso in relaZIne all'ora del delitto.
Su una mano del ON si rilevarono residui attribuiti a polvere da sparo.
Ai due fu altresì contestata la partecipaZIne ad associaZIne per de- linquere. Da questa ultima imputaZIne vennero assolti mentre venne affermata in primo grado la loro colpevolezza in ordine al delitto di omicidio e ai fatti connessi, colpevolezza confermata nel giudiZI di annello.
Hanno proposto ricorso il procuratore generale e gli imputati.
☐ primo deduce vizi della motivaZIne in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta prevalenza di queste su quelle aggravanti. Da parte dei secondi si denuncia carenza e contraddittorietà della de- cisione in ordine alla ritenuta responsabilità.
52 ) IA UI, ST MA, AR AT:
Omicidio di CO AT e reati connessi ( capi 376 e 377, pa- gina 315 ).
Nelle prime ore del mattino del 27 luglio 1977 tre uomini vestenti la uniforme di agenti di polizia prelevarono dalla pensione in AN Ste- fano Magra, ove era in sogIOrno obbligato, CO AT il cui cadavere oltre un'ora dopo venne rinvenuto sulla autostrada Livorno
-
La Spezia. Il corpo era crivellato di colpi di pistola cal. 9 e 7,65 e i polsi erano ammanettati. Vennero ROvati abbandonati un mitra, le due pistole adoperate e due uniformi da agenti di polizia. Una gamba
32 di uno dei pantaloni presentava uno strappo ed era sporca di sangue. Si accertò che uno dei berretti e una camicia erano stati dati da un agente di polizia a EN UN, pregiudicato. 1) pomerigIO dello stesso 27 lugli venne fermato, dopo un inseguimen- UA AN che, a bordo di una motocicletta, non si era 30. arrestato all'alt impostogli da una pattuglia di carabiER nelle vi- cinanze del punto di rinvenimento delle armi. Con sentenza del 4 febbraio 1980 la corte di assise di La Spezia af- fermò la responsabilità del EN e del UA in ordine all'o- micidio.
10 ottobre 1984 PA incolpò del delitto NO UI, ST AR, RD AT e UA. Aggiunse che il secondo, nella occasione era rimasto accidentalmente ferito e, condotto a Mila- no. si era finto un ferimento a opera del NO. Analoghe dichiaraZIni, sia pure tra loro talora discordanti circa la individuaZIne degli autori del fatto, resero, avendo anche loro di- chiarato di essere stati informati de relato, OS, OP, EP DA e RA IA.
La corte di primo grado ritenne provata la colpevolezza del NO, dello ST e del RD sulla base delle convergenti dichia- raZIni testimoniali e dei riscontri costituiti dal fatto che nel pe- riodo lo ST era stato ricoverato in ospedale per una ferita al- la schiena subita, a suo dire, a opera di persona da lui non ricono- sciuta e dalla accertata presenza dell'autovettura del RD sulla autostrada poco prima del rinvenimento del cadavere che procedeva di conserva con quella del UA.
I giudici dell'appello mandarono assolti gli imputati rilevando la scarsa attendibilità intrinseca dei " collaboranti ", la apodittica identificaZIne della autovettura notata in quella del RD, la circostanza accertata che il proiettile che aveva colpito lo ST era stato esploso con una pistola cal. 38 special o 357 magnum. Ha proposto ricorso il procuratore generale che deduce la omessa valu- taZIne di risultanze processuali e la insufficienza e illogicità del- la motivaZIne.
53 ) IA UI:
Omicidio di IL ZI e reati connessi ( pagina 290 ).
Il 18 settembre 1976 in una piazza di IA, un uomo sceso da una autovettura con a bordo altra persona, si avvicinò a IL ZI e esplose conRO lo stesso alcuni colpi di pistola uccidendolo. Anche lo assassino, RU IO, morì perchè colpito da proiettili sparati da agenti di polizia che erano intervenuti. Si accertò che pochi IOrni prima il RU era stato violentemente percosso dal IL e da CO AT. Il movente dei fatti fu individuato nell'astio che il RU nutriva nei confronti dei due che erano ritenuti i responsabili della uccisio- ne di OP AT, amico del primo. Nel 1984 PA riferì che NO UI gli aveva confidato di essere stato il complice del RU nell'omicidio del IL. Analoghe dichiaraZIni resero RA IA e AI NO che dis- sero di avere appreso la notizia in carcere. Sia i giudici di primo grado che quelli di appello hanno ritenuto pro- vata la responsabilità dell'imputato sulla base delle plurime e con- vergenti incolpaZIni. Il NO ha proposto ricorso denunciando vizi di motivaZIne e la er- ronea applicaZIne dei criteri che debbono guidare il giudice nella valutaZIne della prova.
33 54 ) PU NT, IC RA, SC AO:
Omicidio di LI IO, GN AT e RR CO fatti connessi ( capi 405, 406 e da 414 a 417, pagina 368 ). Alle 5 del 10 novembre 1979 tre persone, che erano nascoste dieRO le Colonnine del casello autostradale di San Gregorio, aprirono il fuoco ConRO una automobile che si era fermata per il pedagIO e sulla quale erano, oltre l'autista LO AN, ON AN, detenuto che reniva tradotto a GN scortato dal vice-brigadiere LI GI anni e dai carabiER GN AT e RR CO che rest- arono colpiti e decedettero mentre il LO riportò lesioni. Il A- yone fuggì quindi con gli assassini. Il suo corpo venne rinvenuto ca- javere dopo dieci IOrni in Gravina di IA.
1 ON, associato alla banda di EI AN, era imputato nel pro- redimento relativo al sequesRO a fini estorsivi di VA AN e si sospettava che avesse tenuto per sè la somma di un miliardo del prezzo pagato dai congiunti del sequestrato. Fu per tale motivo che vennero denunciati per il triplice omicidio e per i reati connessi lo stesso EI, PA AT e SE BE.
Nel corso della formale istruZIne SA AT, ergastolano, riferì di avere appreso da UL AS che gli autori del delit- to erano stati esso UL, EI MA, EI AN, NO UI e PA AT. Analoghe dichiaraZIni vennero rese da LT
AT.
EI MA venne prosciolto in istruttoria mentre il PA, il GU LI, il NO UI e il EI AN vennero assolti dalla corte di assise di IA per non avere commesso il fatto. dichiararono GI EL e OS AT successivamente che responsabili erano stati proprio il PA e EI AN. Il PA confessò e chiamò in correità MA CO quale mandan- te, LI NO, IC ZI, SE BE e ER An- tonino come corresponsabili materiali avendo tutti sparato. Successi- vamente aggiunse a questi AS OL che però ancora dopo sostituì con SS MI.
In successivi interrogatori modificò ulteriormente la sua versione e chiamò in causa, sia pure per la fase successiva alla esecuZIne del triplice omicidio, il fratello ZI, AN ET, EO AN e OL TO.
La corte di assise affermò la responsabilità del LI, del IC e del AS.
Questa corte aveva disposto che il PA andasse esROmesso dal giu- diZI essendo a suo carico competente la corte di assise di appello di IA avanti la quale era pendente il giudiZI di secondo grado. Ri- sulta dalla sentenza impugnata che all'esito di questo venne affermata la colpevolezza dell'imputato.
I giudici dell'appello mandarono assolti i tre condannati in primo grado rilevando che la chiamata in correità effettuata dal PA, ol- tre che sfornita di riscontri, era intrinsecamente inattendibile con- trastando con circostanze di fatto accertate dalle perizie espletate. Ha proposto ricorso il procuratore generale che censura la sentenza affetta, secondo le argomentaZIni del ricorrente, da viZI di illogi- cità.
34 so dire, avevano ferito il OC in quanto quest'altimo quali, a intendeva soggiacere a una aZIne estorsiva. NO RO disse di avere lui condotto la motocicletta dalla quale 1 LI aveva sparato e chiamò altresì in correità NO FR, non
GI ZI e RE ER AT, la cui responsabilità enne esclusa da NO FR mentre il RO successivamente ri- trattò le accuse mosse al GI.
a corte di primo grado condannò i due NO e il LI che si era dichiarato innocente e che è stato assolto con la sentenza di appello avverso la quale ha proposto ricorso il procuratore generale che de- quncia il travisamento di fatti.
56 ) RE IG AT, PU AR: Ranina in danno di MI AL ( capi 345 e 346, pagina 636 ).
☐ aprile 1976, in Torino, venne commessa una rapina in danno di FO mica AL.
(1 4 marzo 1986 NO RO confessò la sua responsabilità e chiamò in correità LI, RE ER e NO FR, il quale ammise i fatti e ugualmente incolpò gli altri due. I giudici del merito hanno affermato la responsabilità dei quatRO. Con i motivi di ricorso RE ER e LI muovono critiche alla motivaZIne della sentenza di secondo grado nella parte in cui si è ritenuta raggiunta a loro carico la prova della colpevolezza e il se- condo anche per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il RE ER denuncia la nullità della attività istruttoria svolta dal procuratore della Repubblica in procedimento avente come oggetto reati punibili in ipotesi con la pena dell'ergastolo.
57 ) RE IG AT, PU AR, FR RA:
Tentato omicidio di ANnocito AN e altri e reati connessi ( capi 529 e 530, pagina 287 ). Il 4 marzo 1986 NO FR si confessò autore di un plurimo ten- tativo di omicidio in danno di ANnocito AN, De CA IO e
MagIOre OL commesso in Torino nell'estate del 1976 per vendicarsi di un tentativo di estorsione da parte dei tre nei confronti del ge- store di una bisca da lui conROllata seguito da una aggressione ai suoi danni con spari di colpi di arma da fuoco mentre lui era in un bar di Torino.
Chiamò in correità RE ER, LI EL e GI ZI, il quale ammise di avere saputo del fatto ma negò di avervi partecipa- to. Gli altri due contestarono ogni responsabilità. Le corti del merito hanno affermato la colpevolezza degli imputati sulla base della chiamata in correità che avevano ROvato risconRO essenzialmente nella accertata esplosione di colpi di arma da fuoco all'indirizzo del NO, del RE ER, del LI e del Giuf- RI ( i quatRO erano insieme ) che precedette il tentativo di omi- cidio confessato dal primo e costituì da causa scatenante di quest'ul- timo e dalla altrettanto accertata circostanza dei comuni rapporti che legavano i prevenuti.
Il RE ER, il LI e il GI deducono con i motivi di ricorso la assenza dei riscontri esterni alla chiamate in correità ol- tre che il secondo la insufficienza della motivaZIne per il diniego di circostanze attenuanti mentre il primo svolge la ecceZIne procedu- rale di cui al punto che precede.
35 OS AT, nel corso di un suo interrogatorio, riferì che ST, al fine di procurarsi un alibi per il IOrno in cui era stata commessa la rapina in Genova in occasione della quale restò uc- iso il GI ( punto 16 ) e precedentemente alla quale esso ST aveva chiesto al gestore del locale la valutaZIne di un a- Cello, simulò lo smarrimento della carta di identità che nella occa- sione aveva esibito e sporse la relativa denuncia facendo risultare the questa era stata presentata in data precedente alla commissione ei delitti.
PA confermò la circostanza e precisò che il tutto si era reso pos- ibile per essersi prestato il maresciallo della Polizia di Stato Mu- sumeci in serviZI presso il commissariato di Nesima Superiore al qua- e lo ST si era presentato per ottenere il favore. Aggiunse che sottufficiale non aveva ricevuto compenso per la specifica presta-
#1 di ZO. Successivamente ag- cione perchè già sul libro paga "
giunse che quest'ultimo si era personalmente interessato presso il Mu- sumeci per lo ST che era stato accompagnato al commissariato da
CA EL.
IA disse che sapeva che il US si prestava a fornire falsi alibi a pregiudicati e confermò l'episodio riferito dagli altri due relativo allo ST.
ST negò l'illecito e dichiarò che, avendo effettivamente smar- rito la carta di identità il 4 marzo in IA, aveva sporto la rela- tiva denuncia.
Attraverso una perizia si accertò che la denuncia di smarrimento era stata dattiloscritta con la macchina da scrivere in dotaZIne all'uf- ficio occupato dal US del quale era la grafia di " rilasciata copia " apposta sulla stessa.
Nel novembre 1984 OS disse che, sempre mercè l'intervento del US, AN aveva potuto sottrarsi a responsabilità per un fal- so in patente di guida. Emerse che RA SU aveva simulato lo smarrimento della sua patente che aveva dato invece al AN che era latitante e aveva sporto la relativa denuncia al commissariato di Nesima Superiore. Il
AN aveva applicato sul documento la sua fotografia e ne aveva fatto uso.
Accadde che un IOrno venne fermato per un conROllo da un vigile ur- bano nelle cui mani restò la patente che fu trasmessa al commissariato di Nesima per la restituZIne al titolare, cosa che avvenne ma con la consegna a CA EL.
Vennero svolte indagini al fine di appurare la veridicità del contenu- to di ulteriori dichiaraZIni del PA e si accertò che il 5 giugno
1980 era stata commessa in Ancona una rapina. ER il fatto i sospetti caddero anche sul ZO che oppose che quel IOrno era in Nesima presso il cui commissariato si era presentato per il conROllo essendo sorvegliato. Dal relativo regisRO si rilevò che la presentaZIne del ZO risultava come indicata per il IOrno 6 ma la annotaZIne era stata cancellata e quindi apposta nella colonna relativa al IOrno precedente. Il fatto, per quanto riferito dall'agente Panaro, era da addebitarsi al US.
AN riferì che, essendo stato proposto per la sorveglianza spe- ciale, tramite la intermediaZIne di ZO, aveva ottenuto che il
US attestasse la regolarità della sua condotta. Si accertò che in effetti in due occasioni nell'ottobre 1984 il commissariato di Ne- sima aveva inoltrato alla questura di IA documenti nel senso di cui alle dichiaraZIni accusatorie.
Sempre AN disse che di alibi analogo a quello procurato allo ST aveva goduto CO AZ per la data dell'omicidio di
36 AT ( sopra: 37 ). Si accertò che CO aveva richiesto il duplicato della carta di identità al comune di IA esibendo la co- pia di una denuncia di smarrimento presentata al commissariato di Ne- Sima Superiore nei cui uffici non si rinvenne l'originale. Sulla copia ia data del IOrno " 22 del settembre 1984 risultò con evidenza ri- "
pattuta in quella del " 21 ". 11 US era stato posto in pensione l'1 agosto 1984 ma si accertò The continuò nei mesi successivi a frequentare assiduamente l'ufficio ji polizia. a indagini di carattere patrimoniale si rilevò che il US aveva aoduto, nel corso degli ultimi quindici anni, di entrate per oltre due miliardi di lire.
11 US, il ZO, lo ST, il CO, il AN e il
CA sono stati ritenuti responsabili dei delitti di corruZIne, falsità in atti e favoreggiamento come rispettivamente contestati. Tutti, salvo il AN, censurano la sentenza dell'appello denun- ciando vizi della motivaZIne per la parte relativa alla ritenuta re- sponsabilità.
59 ) ST GI, FR RA:
Omicidio di RE RE DR e fatti connessi ( dal capo
400 al 402, pagina 345 ). 1 22 luglio 1978 venne rinvenuto in Grugliasco il cadavere carboniz- zato di RE RE DR. SA NN, moglie dello stesso, riferì che il marito aveva ricevuto numerose minacce in Mazara del Vallo ove abitavano. Aggiunse che il IOrno precedente il rinveni- mento del corpo, loro due erano di passagIO a Torino ove il marito aveva parlato telefonicamente con tale ZI con il quale aveva fis- sato un appuntamento in largo ReIO Parco poi spostato in piazza A- stello.
Nelle tasche dell'uomo erano alcuni fogli con annotaZIni di numeri di utenze telefoniche e tra queste quelle di tale Viotto, della quale pa- re si servisse ST IO, e di tale CO collegato con Ro- mano ZI.
La donna espresse sospetti sulla responsabilità del ST per la ra- IOne che era stato quest'ultimo a fornire al marito il numero della utenza dell'ZI e che avendo telefonato allo stesso per avere noti- zie del proprio coniuge dopo la sua scomparsa si era sentita risponde- re dal ST che non conosceva alcun RE.
In largo ReIO Parco abitava il GI che era stato denunciato in correità con il ST per appartenenza ad associaZIne per delinque- re dedita allo spaccio di stupefacenti. Il procedimento relativo all'omicidio fu definito per essere rimasti ignoti gli autori dei reati.
Il 24 dicembre 1985 NO FR riferì che nel 1979 il GI gli aveva confidato di avere lui, il ST e DA NA ( de- ceduto ) ucciso il RE impiccandolo nel magazzino di tale Chec- co. A distanza di oltre due mesi aggiunse che il cadavere era stato poi portato in una discarica e bruciato.
La corte di assise ritenne provata la responsabilità del ST e del GI sulla base delle dichiaraZIni di NO che erano riscontra- te oggettivamente dalle seguenti circostanze: a ) la perizia medico-legale aveva accertato che in effetti l'uo- mo prima era stato strangolato e poi al cadavere era stato dato fuoco;
b ) non era stata rinvenuta sui pantaloni del morto la cinghia, sicchè doveva ritenersi per provato che fosse stata usata per la im- piccaIOne;
c ) l'ZI di cui al racconto della SA doveva necessaria-
37 mente identificarsi nel GI abitando lui proprio nella strada in cui si era fissato il primo appuntamento e dovendosi escludere che po- resse trattarsi del RO in quanto quest'ultimo era risultato estra- neo all'omicidio;
d ) la SA appena dopo la consumaZIne del delitto, e quindi sin dal 1978, aveva espresso sospetti proprio sul ST. a corte di assise di appello ha mandato assolti gli imputati rilevan- do la assoluta inattendibilità intrinseca della fonte di accusa e la assenza, in ogni caso, di elementi di risconRO.
a proposto ricorso il procuratore generale che denuncia la illogicità Gella sentenza conseguente alla immotivata esclusione di rilevanza ai zini probatori degli elementi valorizzati dai primi giudici.
60 ) CQ LO:
Omicidio di AC IO e reati connessi ( pagina 342 ). 11 20 luglio 1978 si rinvenne in Giardini di IA il cadavere di AC IO, pregiudicato e appartenente alla banda EI. Nel 1986 GI EL e PA riferirono che la eliminaZIne dell'uomo era stata voluta per avere lo stesso intrecciato una rela- cione sessuale con la vedova di CH PE. Il secondo ag- giunse che aveva appreso da EI AN, quando erano entrambi dete- nuti in IA, che era stato esso EI a decidere l'omicidio ese- quito da UA AN, IC ZI, SE BE e VO ne AN ( gli ultimi due deceduti ).
Anche PA indicò nel UA e in altra persona il cui nome non conosceva gli autori dell'omicidio. Disse che la notizia gli era stata data da PA AT.
In primo grado il IC venne assolto mentre si affermò la respon- sabilità del UA sulla base della convergenza delle due di- chiaraZIni accusatorie.
La corte di appello, dopo avere rilevato la intrinseca inattendibilità del PA ha assolto anche l'alRO imputato. Ha proposto ricorso il procuratore generale che denuncia vizi di moti- vaZIne della sentenza.
61 ) GA SE, BO GN, IE LB, CAL-
DARIERA AR:
Omicidio di PO AR e fatti connessi ( capi 207 e 208, pagina 549 e 115 della sentenza nel procedimento riunito ). Il 3 settembre 1983 decedette PO AR a seguito delle lesioni su- bite per essere stato ferito il 31 agosto, in Misterbianco, da colpi di pistola sparatigli da persone che non furono identificate. IA riferì di avere appreso da CO AZ che era stato lui a uccidere il PO e che aveva chiamato in correità PA AL ER e altra persona, aggiungendo che il fatto era stato voluto per punire la vittima che aveva parlato male della banda cui loro apparte- nevano. La terza persona venne successivamente indicata dal IA in IE ER.
PA indicò gli autori in CA e IE per averglielo loro stessi confidato.
OS disse che CH ZI aveva sostenuto che il PA si era doluto di avere commesso l'omicidio la cui esecuZIne gli era sta- ta imposta da ZO,
La corte di assise affermò la responsabilità di CO, di RB ri e di CA sulla base delle dichiaraZIni di IA e di A- risi essendo esse convergenti, mentre dubitarono della partecipaZIne di ZO.
I giudici dell'appello indicarono le raIOni che inducevano a ritenere
38 IC non attendibili il IA e i PA e quindi mandarono assolti gli
»- imputati condannati in primo grado. 1] Avverso le sentenze ha proposto impugnaZIni il procuratore generale deducendo, con entrambi gli atti, carenza di motivaZIne conseguente a un incompleto esame di tutte le risultanze processuali. E
62 ) ES ES, EL PI: Omicidio di OL IO e fatti connessi ( dal capo 189 al 191, pagina 529 ).
[ 1 6 gennaio 1983 venne ucciso in Misterbianco con colpi di pistola
OL IO. RI riferì di avere appreso da AN che autori del delitto era- no stati esso AN, RA e forse IN.
AN confessò e chiamò in correità gli altri due e lo stesso AR si al quale attribuì la autorizzaZIne a commettere l'omicidio, cir- costanza che quest'ultimo negò. i
La corte di assise ritenne provata la responsabilità, oltre che del :: AN, di RA e IN sulla base della chiamata in correità 1. che riceveva valido risconRO nelle dichiaraZIni del PA che venne 1- assolto.
Con la sentenza di appello sono stati mandati assolti RA e A- : vaia rilevando la assenza di riscontri alla incolpaZIne da parte del AN. ཟླ་ Ha proposto impugnaZIne il procuratore generale nei confronti del so- 1 lo RA essendo l'IN deceduto.
Il ricorrente deduce la violaZIne dei criteri che debbono guidare il giudice nella valutaZIne della prova.
1. 63 ) ZI TI:
- DetenZIne e porto di armi ( capo 458, pagina 445 ). 1 ZI venne incolpato da RI da AI e da AN di essersi con
- loro recato, armato, in IA.
Venne affermata la responsabilità dell'imputato sulla base delle plu- rime chiamate in correità. 3
.64) FR RA, FA AT:
Omicidio di AD VI e fatti connessi ( capi 398 e 399, pagina e
- 337 ).
Il 10 giugno 1978 in Torino venne ucciso AD VI, pregiudica- to per contrabbando di sigarette.
] Nel gennaio 1985 NO FR riferi che GI ZI gli aveva confidato di essere stati lui e AC AT a commettere l'omi- cidio. In un successivo interrogatorio il NO descrisse le modalità di consumaZIne del delitto.
Al dibattimento di primo grado disse che anche il AC aveva ammes- so, parlando con lui, di avere commesso il delitto. La corte di primo grado affermò la colpevolezza dei due imputati che sono stati assolti da quella di appello che ha ritenuto totalmente i- nattendibile le dichiaraZIni del NO oltre che rilevare che in ogni 7 caso sarebbero assenti validi riscontri a queste.
Ha proposto ricorso il procuratore generale che deduce vizi della mo- tivaZIne conseguenti a una erronea ricostruZIne dei fatti.
39 reaZIne di una commessa.
C
1- A distanza di dieci anni NO RO confessò e chiamò in correità 1 fratello FR, LI EL e IO PE. Anche il NO FR confessò ma dichiarò che aveva partecipato con loro non il IO ma GI ZI.
¡giudici del merito hanno ritenuto la responsabilità del LI sul- e la base della duplice chiamata in correità.
Con i motivi di ricorso LI deduce la carenza della motivaZIne in ordine alla ritenuta raggiunta prova della colpevolezza e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. L
66 ) RR NO, IC MA: Illegali detenZIne e cessione di sostanze stupefacenti ( capi 256 e;
e 257, pagina 729 ).
Avverso la sentenza gli imputati ricorrenti hanno dedotto, con motivi a contestuali alla dichiaraZIne di impugnaZIne proposta prima del de-
.0 nosito della sentenza stessa, il difetto della motivaZIne.
Il procuratore generale ha rinunciato al ricorso proposto nei loro confronti.
67 ) BO GN:
Rapina in danno dell'ufficio postale n. 14 di Verona e della bisca le presso il forte di S. Mattia della stessa città e reati connessi ( dal 1- capo 36 al 41, pagina 643 ). in Nella quasi flagranza della seconda delle rapine di cui sopra ( la brima venne commessa il IOrno precedente ) venne arrestato 1'8 gen- ia naio 1978 IA RE che venne giudicato e condannato. A distanza di sei anni lo stesso chiamò in correità nelle due rapine CO 10 AZ, il padre di questo AT, CA AZ e per la se- conda lo stesso gestore della bisca LE AN. la Il CO è stato ritenuto responsabile dai giudici del merito sulla base della chiamata in correità confortata da elementi esterni di risconRO indicati nella motivaZIne e rilevandosi che l'alibi da lui opposto si riferiva al pomerigIO del 6 gennaio sicchè era inin- fluente ai fini della prova della innocenza. Con i motivi di ricorso si rappresenta che immotivatamente si siano disattese le doglianze esposte con l'atto di appello. 2-
e 68 ) RR PI, FE ES TI: e CorruZIne ( capo 316, pagina 674 ).
3- A seguito di accuse di corruZIne e favoritismo formulate da OS,
PA, IA e AN si procedette conRO il magistrato ERrac- E- chio ET, presidente di seZIne della corte di assise di IA. Venne ordinata la perquisiZIne della sua abitaZIne e si rinvennero re alcune agende. In quelle relative agli anni 1979 e 1980 erano alcune i- annotaZIni dalle quali si desumevano rapporti intercorsi tra lo stes- do SO e LI FR AT, definito nella prima come padre fl el dell'imputato nell'ultimo processo della seZIne di ambiente delin-
-a quenziale " e con il quale il HI avrebbe avuto contatti tra- "
n- mite un inidentificato NI CA ". Nella seconda e al mese di magIO erano gli appunti relativi a una visita al HI del Fer- i lito accompagnato dal CA e quindi della consegna di una cucina al primo da parte del secondo e altra al " giudice a latere ". Si rin- ad venne inoltre un biglietto da visita del LI indirizzato al magi- ta strato con la scritta di pugno del mittente " affettuosi devoti senti- e, ti auguri di buon natale e felice anno nuovo ( e scusi ... ) ".
Si accertò che LI AL, figlio del FR AT, era stato rinviato al giudiZI dibattimentale per rispondere del delitto di omi-
40 cidio e, giudicato dalla corte di assise presieduta dal HI nel 10 dicembre del 1979, era stato assolto, conformemente alla richiesta del pubblico ministero, per insufficienza di prove. Il procuratore genera- le rinunciò alla impugnaZIne. Va aggiunto in punto di fatto che emerse che nel novembre del 1980 lo stesso HI si era recato a Siracusa ove aveva parlato con il e presidente della seZIne di quel tribunale avanti il quale il LI AL doveva rispondere del delitto di contrabbando e aveva caldeggia- to presso il collega la posiZIne dell'imputato dicendo che era il fi- alio di un suo mezzadro. Al HI e al LI si addebitarono in relaZIne a questi fatti due distinti delitti di corruZIne ai sensi degli articoli 319, I e II comma, e 321 del codice penale. si ritenne che il prezzo concordato per la assoluZIne e per la atti- vità da porre in essere presso i giudici del tribunale di Siracusa consistesse nella cucina di cui alla annotaZIne oltre che la ulterio- ĉ re utilità rappresentata dall'interessamento che il LI avrebbe
.C
:j notuto porre in essere per risolvere una pratica relativa a una sana- 1- toria edilizia in relaZIne a una costruZIne di proprietà del ERrac- 1- chio realizzata in violaZIne alle norme in materia.
LI FR non contestò di essersi fatto presentare al ERrac-
.C chio al quale chiese pressantemente di esaminare attentamente la posi- Le ZIne del figlio, che era, a suo dire, innocente del delitto che gli 1- era stato addebitato.
Analoghe dichiaraZIni, dopo iniziali negative, rese il HI. a corte di assise assolse gli imputati dal delitto di corruZIne in relaZIne all'episodio di Siracusa rilevando che la semplice " racco- mandaZIne ", anche se effettuata previa accettaZIne di utilità pa- trimoniale, non integri la condotta sanZInata dall'articolo 319 del codice penale. Affermò invece la loro responsabilità in relaZIne 12 all'alRO episodio ritenendo provato che tra i due si stipulò l'accor- do descritto nella imputaZIne, accordo che era comprovato dalla evi- dente ingiustizia della decisione di assoluZIne del LI AL co- me si ricavava dalla stessa motivaZIne della sentenza depositata con notevole ritardo e redatta stranamente dal presidente della corte e
*non dal giudice a latere. 3
. La decisione è stata confermata dalla corte di assise di appello che ". ha tratto la prova definitiva dell'accordo non dalla ingiustizia della 16 decisione ma dall'episodio di Siracusa. Hanno proposto ricorso il procuratore generale che censura la motiva- I
ZIne della sentenza nella parte relativa al riconoscimento in favore del HI delle circostanze attenuanti generiche e alla entità F. della pena per entrambi gli imputati. Lo stesso ricorrente deduce er- ronea applicaZIne della legge penale in ordine alla assoluZIne di questi ultimi dalla imputaZIne avente ad oggetto l'episodio di Sira- cusa.
I Il LI denuncia la sentenza impugnata sotto il profilo della erro- e neità della motivaZIne nella parte nella quale si è ritenuta raggiun- ta la prova dell'accordo corruttivo. n Tale censura è svolta anche nei motivi di ricorso presentati nell'in- teresse del HI per il quale peralRO si deduce altresì la as- senza di motivaZIne in ordine alla eccepita violaZIne da parte del giudice di primo grado dell'articolo 41 bis del codice di rito penale del 1930 e ancora la nullità del giudiZI di appello celebrato senza rituale notificaZIne del decreto di citaZIne.
69 ) RR PI, GA SE, IC TO, IE
LB, IE UM, IA UN:
41
ན CorruZIne ( capi 314 e 315, pagina 666 ). 10
Nell'ottobre 1984 OS riferì che PA, imputato in IA di
-- un grave delitto di plurimo omicidio volontario del quale doveva ri- spondere avanti la corte di assise di quella città aveva chiesto l'in- teressamento di appartenenti alla associaZIne operanti in Sicilia per ja sua assoluZIne. La richiesta aveva sortito esito positivo in quan- to CH ZI e tale " PI o RI " avevano riferito che il presidente della corte era " dei loro ". Lo stesso in cambio della assoluZIne del PA, aveva ricevuto un anello con brillanti oltre la promessa della gratuita ristrutturaZIne di una villa.
PA, sentito in ordine a tale fatto, dichiarò che il HI era 1- legato a ZO, IE ER e CH AN. Aggiunse che i tre ali avevano detto che il magistrato aveva fornito assicuraZIne che
-
w sarebbe stato assolto. In corrispettivo, e prima ancora che iniziasse ΖΕ il dibattimento, si era dato iniZI ai lavori nella villa di questo, lavori che si conclusero a sentenza assolutoria emessa. Al HI a erano stati dati anche un anello e la somma di cento milioni di lire.
PA disse che il PA gli aveva confidato di avere preso con- tatti con il magistrato. Escluse che si fosse potuta versare a quest'ultimo la somma riferita. 1-
PA e OS successivamente resero dichiaraZIni contrastanti con le prime, mentre IA e AN riferirono ancora in modo di- Le verso rispetto agli altri e in maniera contrastante tra loro.
1- Si accertò che in effetti IE BE, fratello di ER, aveva effettuato alcuni lavori nella villa del HI il quale disse di avere pagato la somma di sei milioni di lire sul corrispettivo pattui- to di nove milioni. Il IE parlò di un importo di cinque milioni i- che poi elevò a sei, aggiungendo che era rimasto creditore di duecen- 20 tomila lire.
La corte di assise rilevò la assenza di prova in ordine alla daZIne 2-
della somma di danaro e dell'anello mentre ritenne provata la esecu- 18
e, ZIne gratuita dei lavori effettuata proprio in virtù dell'accordo corruttivo. Qualificò peralRO il fatto come integrante il reato di CE ic corruZIne impropria successiva osservando che la sentenza di assolu-
i
ZIne emessa dalla corte di IA era giusta. n
Il giudice dell'appello ha ritenuto non provata la gratuità dei lavori 9 eseguiti dal IE e ha mandato assolto il HI.
.
2. Ha proposto ricorso il procuratore generale che censura la sentenza deducendo vizi della motivaZIne in ordine alla non ritenuta afferma- ZIne di responsabilità degli imputati per il delitto come originaria- t
า mente contestato.
A proposito della posiZIne del HI va rilevato che il ricorrente è deceduto nelle more di questo grado di giudiZI come da e certificaZIne acquisita. rt
70 ) EI MA, DE CA NT: e Omicidio di CQ NO ( capi 14 e 15, pagina 294 ). t. Il 29 settembre 1976 in IA venne ucciso CQ NO. Nel 1984 PA AT si autoincolpò del delitto e chiamò in cor- n reità AC GI, EI MA e De CA NO.
AI disse di avere appreso dal PA della commissione del fatto da parte dello stesso e del AC. a₁ La corte di primo grado affermò la responsabilità del PA e del EI.
A carico del De CA si procedette a giudiZI dibattimentale avanti altra seZIne della corte di assise di Torino che lo assolse.
I procedimenti vennero riuniti nel giudiZI di appello che si è con-
42 cluso con la assoluZIne anche del EI essendosi rilevata la assen- za di riscontri alle dichiaraZIni accusatorie. Ha proposto ricorso il procuratore generale che denuncia vizi di moti- vaZIne della pronuncia assolutoria dei due imputati.
71 ) ST MA: Estorsione in danno di VA SM e fatti connessi ( capi 52 e 53,
pagina 619 ). Il 26 gennaio 1979, in Torino, venne fatto esplodere un ordigno negli immediati pressi della vetrina del negoZI di oreficeria di VA Co-
smo.
Nel 1984 OS riferi che ST gli aveva confidato di avere lui commesso il fatto unitamente ad altra persona al fine di convince- re il VA ad accedere alla richiesta estorsiva di 50.000.000 di li- re. Il VA ammise di avere subito la estorsione ma a opera di Prov- visionato AR e disse di nulla sapere circa eventuale compartecipa- ZIne nel fatto dello ST.
La corte di assise di appello, in riforma della sentenza di primo gra- do. ha assolto l'imputato rilevando la assenza di riscontri. Ha proposto ricorso il procuratore generale che denuncia vizi della motivaZIne.
72 ) IA NT:
Estorsione in danno di CH FR e reati connessi ( capi 507 e 511, pagina 623 ).
ER questi reati furono condannati FA NO e ZO EP pe. Solo il primo con l'atto di ricorso censura la motivaZIne della sentenza della corte dell'appello deducendo la assenza di elementi probatori a suo carico.
73 ) UL IC, AR AT, EL PI:
CorruZIne ( capi 325 e 326, pagina 681 ). Fu AN ET a riferire che, dovendo un fratello di PA Sal- vatore, a nome EL, essere giudicato perchè imputato di delitto di rapina, si recò, previa intesa con il AT, accompagnato da A- ZO PE e da IE BE, in casa di CU MI, pre- sidente della seZIne del tribunale di IA avanti la quale doveva rispondere del reato, e portò allo stesso in regalo un serviZI da caffè in argento, chiedendogli il suo intervento in favore del con- giunto. L'CU accettò il dono, disse che non avrebbe lui presiedu- to il colleIO ma garantì che sarebbe intervenuto sui componenti dello stesso perchè irrogassero al EL una pena non superiore ai tre an- ni di reclusione. Si verificò invece che venne inflitta la condanna a sei anni e sei mesi di reclusione. Alle rimostranze del PA il ma- gistrato aveva risposto che ciò era dovuto al fatto che uno dei magi- strati giudicanti non aveva inteso aderire alle sue richieste.
In successivi interrogatori il AN modificò più volte la sua ver- sione per quanto riferentesi alle persone che lo accompagnarono. CU contestò la veridicità delle dichiaraZIni accusatorie.
I giudici del merito hanno ritenuto raggiunta la prova in ordine alla daZIne del dono e ai motivi che indussero a questa. Hanno peralRO rilevato che non altrettanto fosse circa il fatto che il pubblico uf- ficiale avesse aderito a intervenire per il raggiungimento di un esito favorevole del procedimento nè che avesse posto in essere un qualche comportamento perchè tale esito si verificasse e assolsero gli imputa- ti perchè il fatto non costituisce reato.
Hanno proposto ricorso il procuratore generale, che deduce vizi della motivaZIne in ordine alla assoluZIne degli imputati, nonchè l'Arcu-
43 leo che sollecita la adoZIne della formula della insussistenza del fatto.
74 ) IA NT, ER AR: Estorsione in danno di VA AN ( pagina 495 e 169 della sentenza nel procedimento riunito ).
Il 4 febbraio 1979 in Cento venne rapito VA AN per la cui libe- raZIne venne pagato un riscatto di 650.000.000 di lire con l'impegno del versamento di ulteriori somme.
PA dichiarò di avere appreso che di queste quella di 300.000.000 che tale RA, emissario del VA, portava, per consegnarla ai se- questratori era stata prelevata, con la tecnica dello " scippo ", da NO NO e CA che viaggiavano in motocicletta. saia rese analoghe dichiaraZIni a due anni di distanza. eIl derubato, tale RA, confermò in linea di massima il racconto riconobbe NO RO come somigliante a colui che gli aveva strap- nato la borsa di mano.
I giudici del merito hanno mandato assolti il NO e il CA rilevando la assenza di riscontri alle dichiaraZIni accusatorie.
Ha proposto ricorso il procuratore generale che deduce la illogicità e carenza delle motivaZIni delle sentenze di appello.
75 ) TI LO, IA NT:
Rapina in danno della CA del Sud e reati connessi ( dal capo 45 al 47, pagina 641 ).
Il 17 magIO 1978, in Messina, quatRO persone entrarono nella agenzia della CA del Sud e, minacciando con le armi i presenti, si impos- sessarono della somma di circa 28.000.000 di lire.
Nel 1985 AI si autoaccusò del delitto e chiamò in correità ER
AN e altri due. Aggiunse che BE CA, dopo avere commesso una rapina in un ufficio bancario o postale, aveva forzato, nel fuggire, un posto di blocco dei carabiER. Tale circostanza risultò conferma- ta come verificatasi il 17 magIO a opera del conducente della auto- vettura intestata al BE. Quest'ultimo disse che in possesso del veicolo era tale LE IO il quale confermò queste dichiaraZI- ni ma non venne ritenuto credibile per la assenza di motivi che avreb- bero dovuto indurlo a sfuggire al conROllo dei carabiER. Il AI e il BE vennero rinviati al giudiZI per rispondere del delitto di rapina commesso in concorso tra loro e con altri.
Al dibattimento il AI confermò la chiamata in correità del BE.
La corte di assise affermò la responsabilità di entrambi. La sentenza è stata riformata dal giudice dell'appello che ha mandato assolto il secondo rilevando la intrinseca inattendibilità della fonte di accusa e la mancanza di riscontri certi.
Ha proposto ricorso il procuratore generale che denuncia la illogicità della motivaZIne conseguente a travisamento di fatti.
44 rilevando la genericità dei motivi. Con il ricorso il procuratore generale deduce che la sinteticità delle censure avverso la decisione di primo grado non impediva di coglierne la specificità.
77 ) SATI FI:
Furto in danno di NO AN ( capo 170, pagina 165 della sentenza nel procedimento riunito ).
A NO AN venne sottratto nel novembre 1981 un autocarro carico di caffè. ER rispondere del reato di furto venne, tra gli altri, rin- viato a giudiZI il NT. Il delitto è stato dichiarato estinto per intervenuta prescriZIne essendosi riconosciuta la sussistenza delle circostanze generiche equivalenti a quelle aggravanti. Con i motivi di ricorso il procuratore generale deduce vizi della mo- tivaZIne in ordine alle raIOni che hanno indotto il giudice del me- rito a ritenere meritevole l'imputato di circostanze valenti a dimi- nuire la pena.
78 ) SATI FI:
Omicidio di AU IA e fatti connessi ( capi 334 e 335, pagina 45 della sentenza nel procedimento riunito ). I 1 20 aprile 1975 venne rinvenuto, in Moncalieri, il cadavere di MA GE IA. I sospetti si incentrarono su NT e su Parisi ma non vennero convalidati da elementi di valore indiziante.
Nel 1984 PA ammise di avere lui ucciso il AU e chiamò in cor- reità NT e La NA AN. Disse di avere commesso il fat- to su richiesta di quest'ultimo.
NT dichiarò che la sera del 20 aprile del 1975 PA, La NA e AU gli avevano chiesto di accompagnarli con la sua automobile verso Moncalieri. Giunti in questa città i tre avevano discusso anima- tamente tra loro e quindi il NT o il La NA avevano esploso un colpo di pistola conRO il AU. Il NT venne rinviato al giudiZI della corte di assise di Tori- no per rispondere, in concorso con il solo PA, essendo il La NA deceduto, del delitto di omicidio. Venne affermata la sua responsabi- lità. I giudici dell'appello lo hanno mandato assolto ritenendo veritiera la tesi difensiva da lui opposta.
Ha proposto ricorso il procuratore generale che denuncia il difetto di motivaZIne conseguente anche alla omessa valutaZIne di emergenze processuali decisive nella direZIne accusatoria.
45 vato la assoluta inattendibilità delle dichiaraZIni del primo e in ogni caso la assenza di riscontri alle stesse.
-
Ha proposto ricorso il procuratore generale che deduce vizi di travis- amento di fatti e di contraddittorietà della motivaZIne.
80 ) ER AR:
DetenZIne e porto illegale di armi ( capi 512 e 458, pagina 176 della 3 sentenza nel procedimento riunito ).
I giudici del merito hanno affermato la colpevolezza, tra altri, di CA per due distinte imputaZIni aventi per oggetto violaZIni 1
alla legge sulle armi sulla base delle chiamate in correità di PA. AN, IA e AI che riferirono che nel 1981 si era decisa la uccisione di LI AL abitante in IA, città nella quale si erano recati armati essi dichiaranti e altre persone, tra le quali il CA. Aggiunsero che il progetto venne abbandonato per essersi constatata la presenza di pattuglie della polizia. Analogamente si verificò nel 1984 per vendicare un tentativo di omici- dio del padre di AI.
-
CA ha proposto ricorso. Deduce la illogicità della motivaZIne 1
per violaZIne dei principi sulla corretta valutaZIne della prova.
]
81 ) IA NT, TU AT:
Omicidio di TO ZI e reati connessi ( dal capo 40 al capo 42, pagina 99 della sentenza nel procedimento riunito ). a
Il 18 settembre 1982 in IA venne ucciso TO ZI conRO il 1
quale vennero esplosi colpi di pistola da due persone che fuggirono con una automobile che venne poco dopo rinvenuta e che risultò essere stata rubata quel IOrno. Due anni dopo PA disse di avere appreso da NA VI e da 2. RA AT che erano stati loro due gli autori dell'omicidio voluto a Milano perchè la vittima era vicino a tale Torre PI che si 2.
1 era messo in contrasto con la banda e doveva essere anche lui elimina- е to, cosa che avvenne a cinque IOrni di distanza dal primo delitto. F Sempre i due gli avevano confidato che dopo avere commesso il delitto erano fuggiti con una motocicletta.
OS formulò accuse analoghe almeno nei confronti del RA e indicò il mandante in NO NO mentre successivamente precisò 2.
che aveva partecipato anche il NA. Ulteriori dichiaraZIni resero sul fatto AI, AN e PA. 2
NA forni un alibi.
La corte di assise affermò la colpevolezza del NO e del UR e า assolse il NA.
E Con la sentenza emessa in grado di appello anche gli altri due sono stati mandati assolti rilevandosi la assenza di riscontri alle dichia- e raZIni accusatorie e le contraddiZIni che tra esse si registravano il che denotava la loro inattendibilità.
Ha proposto ricorso il procuratore generale che muove censura di illo- gicità alla motivaZIne della sentenza. e
82 ) BE ET: n
Omicidio di NO AN e fatti connessi ( pagina 353 ). Il 12 gennaio 1979 in IA venne ucciso NO AN.
I magIOri sospetti si incentrarono su OL VI portatore di un valido movente.
Fonti confidenziali indicarono invece il responsabile in AB
TA che venne però prosciolto in istruttoria. Nel 1985 PA disse che il AB gli aveva confidato di essere B stato lui a uccidere lo NO. AI e AN dichiararono che tale
46 notizia era stata appresa anche da loro. Il AB venne condannato in primo grado ma è stato assolto dalla corte di assise di appello che ha rilevato, da un lato, che il PA era animato da sentimenti di profondo rancore nei confronti di colui che aveva accusato e, dall'alRO la assenza di riscontri alla incolpa- ZIne.
Il procuratore generale denuncia con i motivi di ricorso l'omessa va- lutaZIne di circostanze decisive.
83 ) NI ES:
Favoreggiamento personale ( capo 329, pagina 747 ). L'avvocato Gilardoni venne incolpato da OS e PA di avere in più occasioni fornito notizie riservate e mostrato atti di procedimen- ti penali coperti dal segreto permettendo a loro e ad altri associati di sfuggire alla cattura o di precostituirsi alibi. Nel corso di perquisiZIne nello studio professionale del legale si rinvennero copie di alcuni verbali di interrogatorio di imputato non assistito dallo stesso.
La corte di assise ne affermò la responsabilità per il delitto di fa- voreggiamento personale dal quale è stato assolto con la sentenza di appello essendosi, da un lato, dubitato della veridicità delle dichia- raZIni accusatorie e, da alRO, rilevato che in ogni caso la condotta dell'imputato non avesse travalicato i limiti della legittima e dove- rosa attività difensiva.
Ha proposto ricorso il procuratore generale che deduce la erronea ap- plicaZIne della norma penale.
84 ) FA ET, PIACENTI ROSARIO:
RicettaZIne ( capi 271 e 545, pagina 737 ). PA e OS riferirono che FA TA e PI IO era- no soliti recarsi da IA a Milano per prelevare somme di danaro da appartenenti alla banda e rimetterle poi al fratello del primo che era detenuto. PA confermò che l'organizzaZIne era solita inviare a coloro della stessa che erano detenuti le quote di loro spettanza sui proventi dei delitti commessi. La corte di assise ritenne raggiunta la prova di responsabilità a ca- rico degli imputati sulla base della pluralità e convergenza delle di- chiaraZIni accusatorie non ritenute invece sufficienti dal giudice di appello a fornire dimostraZIne e del fatto e della consapevolezza da parte dei due circa la provenienza delittuosa del danaro. Il procuratore generale denuncia vizi di motivaZIne della sentenza.
85 ) RT UI, IA UN:
Favoreggiamento personale e corruZIne ( capi 284, 285, 288, 291 e 292, pagina 693 ).
TI UI, maresciallo dei carabiER in serviZI presso il nu- cleo operativo di IA, venne accusato da PA, AI e AN di una serie di comportamenti illeciti, e in particolare, per quanto in- teressa in questo giudiZI: Aveva fatto sapere a MA CO tramite CH ZI che
-
la utenza telefonica della sua villa, utenza non risultante dagli e- lenchi perchè riservata ", era stata intercettata. La corte di assi- "
se affermò, in relaZIne a tale fatto, la responsabilità dell'imputato per la pluralità e convergenza delle dichiaraZIni accusatorie.
- Aveva fornito informaZIni al CH circa la eventuale esi- stenza di ulteriori provvedimenti restrittivi da eseguire a carico di
AN che era latitante e al quale, sempre tramite il CH che gli aveva telefonato per lamentarsi di quanto si verificava nel
47 di una perquisiZIne nella abitaZIne di quest'ultimo a opera di D-
o che vi operavano, aveva fatto comunicare allo stesso AN hi el caso di necessità poteva rivolgersi a lui presentandosi come : del primo. I giudici di primo grado assolsero l'imputato con la a del dubbio. e a preavvertito CH che si sarebbero dovuti arrestare, in :ione di ordine di cattura, AZ e RI che quindi potette- 1 ggire all'arresto. La corte di assise ritenne raggiunta la prova e- responsabilità sulla base delle dichiaraZIni del PA riscon- a- dal fatto che effettivamente il AZ e il RI si erano D3- tti alla cattura.
'a omesso di arrestare AI che aveva incontrato durante lo stato i- :itanza nel negoZI del CH. Si ritenne provato in primo ze tale episodio per quanto dichiarato dal AI.
'a ricevuto compensi, sempre tramite il CH, per la atti- a in favore degli associati alla banda. Non si ritenne in primo lo sufficientemente provata tale accusa. ti te di assise di appello ha assolto gli imputati rilevando la as- 1- di un qualsiasi elemento di risconRO alle dichiaraZIni accusa- n- che ha sospettato essere state dettate da intento calunniatorio. aZIne al primo degli episodi elencati si accertò che mai si era 10 ta la intercettaZIne della utenza telefonica del MA di le riferimenti dei dichiaranti. a- ianto attiene il favoreggiamento del AZ e del RI si è un to che si era trascurato di considerare che il secondo non ri-
a essere stato colpito da provvedimento restrittivo sicchè non la e latitante mentre per il primo le ricerche vennero effettuate a i- lirizzo errato. posto ricorso il procuratore generale che deduce il viZI deri- no e- da una illogica valutaZIne delle risultanze processuali. na
MO- e, (6 ) BO GN, IA NT, PP SE, re 'AL ES, AN TI: do curatore generale censura la sentenza del merito per quanto at- S- la entità delle pene irrogate agli imputati sopra indicati.
e- 7 ) AN AS, DA ET, RA NT, FA 0- NTONINO, LI AT, OR GI, PANTANO FRAN- ne ESCO, ARIZ ET, IC AT, PP SE, e
[I UI, PU NT, TRNA ST, CA LO n- ENZO, FARE IG AT, GA SE, ZI TI,
FF RA, PU AR, SO TO, BO I- f- AZ, FA AT, IC TO, EI MA, STRAMON
O MA, TI SE, IC RA, IA NT, BAR re ER LB, IA NT CA FI, SC AO, i- ER AR, IA AR, AS IL:
.do aZIne per delinquere di cui agli artt. 416 e 416 bis c. p. el putati sopra indicati sono stati ritenuti responsabili di esser- ta ociati, sino al 13 settembre 1982, tra loro e con altri non ri- n- ti al fine di commettere delitti di contrabbando, conRO il pa- io e conRO la vita, nonchè, allo stesso scopo e dalla data so- ecisata in poi, per essere la associaZIne di tipo mafioso, e del reato previsto dall'articolo 416 del codice penale per il ad periodo e di quello di cui all'articolo 416 bis per il secondo, ta bi aggravati da più circostanze specifiche.
o posiZIne non è trattata unitariamente nelle sentenze del me- ottoposte al conROllo di questa corte. i ricorrenti, ad ecceZIne del IA che si duole della entità
48 a pena, in sostanza denunciano vizi della motivaZIne in ordine no ritenuta partecipaZIne alle associaZIni e, da parte di alcuni, b-
e per quella con la quale si è ritenuto di attribuire alle asso- ioni stesse la natura di mafiose" "
uLI rappresenta inoltre che si è omesso di prendere in consi- ZIne le sue doglianze avverso la affermaZIne di responsabilità il delitto in questione da parte della corte di primo grado sulla di dell'erroneo presupposto che esse non formassero oggetto di spe- ca impugnaZIne. e-
a-
88 ) ME TO, AN TI, EZ TO, IN g-
SE: ciaZIne per delinquere. i- rso la sentenza ha proposto ricorso il procuratore generale dedu- ze lo la insufficienza e illogicità della motivaZIne per le parti e quali si sono esposte le raIOni per le quali si doveva esclude- a a responsabilità dei quatRO imputati in ordine ai reati associa- lo ti
11-
Così decide: n-
Il procuratore generale ha dichiarato di rinunciare ai ricorsi da proposti o ha omesso di indicare le raIOni a sostegno di quelli lo confronti di RI AN, RE ER AT, L- le
AN, VA SM, SE RM, TR UI, IC Sal- E- ore, CO IR, US EL, US IO, AT N- un
:o, ES MI, IN MI, TA AG, CH
.a, NT CA, SI LA, NA PO, IZ la etto, IA RE, CH OL, TI PE, AN Car- i-
-, GI DR, GI EL, AB AT, UL ho
:i CA e RI AT. Ne deriva la inammissibilità delle 2- ignaZIni. na ilmente inammissibili sono quelle interposte da NE PE, er NN MO, AT FR, UA AN, CH re
.o, PA AT, CH ZI, BE CA, NG Re- do
- e IN MI che non hanno indicato le raIOni a sostegno 5- le rispettive dichiaraZIni di ricorso. analogo viZI, sia pure per raIOne diversa, sono affetti i ricorsi EL RI, AI MA, AR OM, RR Dome-
ɔ, IM AR, MO VI, RU MO, NT FR, he RI EL, HI LF, IC AT, CH CO, RA FR, ES MI, TA AG, Maz- MA, Di AS MI, FA NO e CH AR. E ero i motivi dedotti da tali imputati per illustrare le censure se avverso la sentenza sono assolutamente generici risolvendosi in e petiZIni di principio non sorrette da argomentaZIni di sorta ide a infirmare le motivate e articolate raIOni poste dal giudice merito a sostegno della affermaZIne della responsabilità.
Tanto premesso, deve preliminarmente prendersi in esame la que- Ea one dedotta con i motivi di impugnaZIne svolti da alcuni dei ri- 1 renti attinente alla denunciata incompetenza per territorio a cono- re dellø intero procedimento da parte del giudice di Torino. rilevato che la ecceZIne è formulata in termini del tutto generici coloro che la hanno proposta, non rilevandosi dagli atti di ricorso ad raIOni sottostanti alla censura salvo che per quanto riguarda a llo presentato nell'interesse di NO UI nel quale si legge che sarebbe violato il disposto dell'articolo 47 del codice di procedu- penale del 1930, in quanto, vertendosi in tema di procedimenti con-
49 ;i, competente a giudicare in primo grado sarebbe stata la corte di mo ise di IA nella cui circoscriZIne venne commesso il reato più 10- re rappresentato dal delitto di omicidio volontario di RA N- ui co, imputaZIne nella cui contestaZIne si farebbe richiamo a un ero di circostanze aggravanti speciali superiore rispetto a quelle cui alle contestaZIni per gli altri reati di omicidio. doglianza non ha preIO. E invero deve osservarsi anzitutto che in to di fatto non è assolutamente esatto che in questa imputaZIne si ebbe fatto richiamo a circostanze aggravanti superiori per numero a e- lle di cui ad altre, rilevandosi, a mero titolo di esempio, che i- a- tica contestaZIne, come numero e tipo di circostanze aggravanti, g- ne mossa per l'omicidio di ORgna OL commesso in Torino il IOr- 1 ottobre 1980. i- rettamente, invece, si ebbe riguardo, per determinare la competen- ze nella presenza di procedimenti soggettivamente o oggettivamente nessi di cui alcuni relativi ai più gravi reati di omicidio a- a attamente tutti punibili con la pena dell'ergastolo, al territorio lo quale si era commesso il magIOr numero di essi che risultò essere ti llo rientrante nella giurisdiZIne della corte di assise di Torino. u-
Manifestamente infondata è la ecceZIne proposta da taluni degli n- utati circa la nullità della istruttoria e di tutti gli atti conse- nti per non essersi sin dall'iniZI proceduto con la istruZIne lo male avendo le contestaZIni come oggetto reati punibili con la pe- le dell'ergastolo. a- proposito appare sufficiente il richiamo al principio affermato da un sta corte a seZIni unite con la sentenza del 21 giugno 1989 ( imp. ccione, in Cass. pen., 1990, p. 392, n. 355 ) secondo il quale nel- la ipotesi nella quale il pubblico ministero avesse proceduto con il i-
。 sommario mentre è obbligatorio quello formale si deve escludere no sussistenza di causa di nullità vertendosi invece in una semplice sservanza processuale rimediabile esclusivamente con il rimedio na visto dal quarto comma dell'articolo 389 del codice di rito abroga- e, re do Sempre in linea generale deve respingersi la validità delle cen- e che si dirigono dal procuratore generale e dagli imputati in or- e al trattamento sanZInatorio loro riservato o al riconoscimento o diniego di circostanze attenuanti generiche, risultando per questa 0- te le sentenze adeguatamente motivate nell'eserciZI del potere di- he reZInale del giudice del merito attraverso la specifica indicaZI- e da parte dello stesso, delle raIOni che lo hanno indotto alla
- creta irrogaZIne delle pene e alla loro prevalenza su altre di se-
› opposto ( gravità dei fatti, personalità e condiZIni soggettive li imputati, intensità del dolo ). queste doglianze va quindi dichiaRA la inammissibilità con ecce- one evidentemente per i casi nei quali si disporrà l'annullamento le pronuncia con rinvio ad alRO giudice per nuovo giudiZI ai fini do l'accertamento della responsabilità all'esito del quale si imporrà el i valutaZIne in ordine alla pena che debba conseguire alla affer- Ea ZIne della colpevolezza dell'imputato, sicchè di tali censure si n- chiarerà l'assorbimento in quelle principali che dovessero essere colte.
Alcuni ricorrenti hanno eccepito la intervenuta estinZIne di ad ati minori per il decorso del termine della prescriZIne per questi ta evisto. La deduZIne è priva di un qualsiasi preIO dovendo rilevar- e, che gli stessi imputata vennero ritenuti responsabili del più grave te ato di associaZIne per delinquere in continuaZIne con i primi,
50 onseguendone che, per quanto disposto dall'ultima parte del primo omma dell'articolo 158 del codice penale il termine della prescriZI- e va calcolato dalla data di cessaZIne del delitto permanente di cui ll'articolo 416.
Il tema centrale, almeno per la quasi totalità dei ricorrenti e sul quale si sono soffermati in maniera diffusa alcuni degli atti di mpugnaZIne, è quello relativo alla motivaZIne delle sentenze del erito nelle parti nelle quali si è ritenuta raggiunta o meno ( a se- conda che si tratti delle censure mosse dagli imputati o dal procura- core generale ) la prova della responsabilità in ordine ai fatti og- Jetto degli addebiti.
Appare opportuno fissare in questa parte preliminare i principi di di- ritto che guideranno questa corte nel conROllo delle due sentenze impugnate.
Come si è accennato nella parte espositiva, gli elementi di prova a carico della quasi totalità degli imputati sono rappresentati, per lo più, da chiamate in correità e da dichiaraZIni " de relato ", elementi che tradiZInalmente da gran parte della dottrina e della giurispru- denza si era soliti ritenere come dotati di valore esclusivamente in- diziante. "Orbene, quanto al concetto di indiZI " in contrapposiZIne a quello prova va chiarito che deve ritenersi supeRA la tradiZInale di " "
' distinZIne tra la prova rappresentativa e quella critica che solita- mente si è per lungo tempo fatta al fine di una attribuZIne di un magIOre o minore valore probes are all'una piuttosto che all'altra. Non può infatti contestarsi che ad alcune prove che rientrano nella categoria delle " indirette " 0 " critiche " deve riconoscersi un ri- lievo di attendibilità superiore rispetto ad altre che pure rientrano in quella delle " dirette " o " rappresentative " e anzi possono vale- re a verificare queste ultime ( come, ad esempio, tra le prime, una identificaZIne dattiloscopica che di per sè può essere decisiva, e, tra le seconde, la stessa testimonianza che deve anche essa superare il conROllo della attendibilità di colui che la rende, non potendo certo ritenersi che il testimone sia assistito da una presunZIne as- soluta di credibilità ).
Da ciò si è fatto derivare dalla più moderna dottrina processuale pe- nalistica che non ha senso perpetuare questa distinZIne dovendo rico- noscersi alle une e alle altre identica attitudine alla dimostraZIne una volta che abbiano superato il conROllo della verifica interna e ROvino risconRO in ulteriori elementi che si riferiscano direttamen- te alla persona dell'inquisito. E in tale senso è anche la giurisprudenza di questa corte che ha af- fermato il principio che il giudice nella valutaZIne delle prove, siano esse dirette " Q indirette ", non può sottrarsi al dovere " "
di accertare, alla luce di ogni altra emergenza acquisita, la loro i- doneità a dare dimostraZIne della responsabilità dell'imputato, dando poi conto dell'iter argomentativo seguito ai fini della formaZIne del convincimento raggiunto attraverso una motivaZIne che, se corretta logicamente e giuridicamente, si sottrae a censure nella sede del con- ROllo di legittimità ( Sez. I, 15 ottobre 1990, Sepe, in Giur. it., 1991, p. 293; Sez. VI, 8 giugno 1989, Monformoso, in Cass. pen., 1991, I, p. 109, n. 93 ).
E anche per quanto attiene alle dichiaraZIni accusatorie aventi ad oggetto circostanze note al dichiarante non per sua scienza diretta ma, perchè apprese da terzi, da chiunque esse provengano ( testimone, coimputato o imputato di un reato connesso ), alle quali certamente deve riconoscersi il valore di indiZI se rese da soggetto intrinseca-
51 mente attendibile, carattere di gravità, nel senso sopra precisato, si potrà loro attribuire nel momento in cui ROvino il necessario riscon- RO estrinseco in relaZIne alla persona incolpata e al fatto che for- ma oggetto della accusa, risconRO che di per sè non deve necessaria- mente costituire prova di responsabilità ma che certamente deve pur sempre essere di valenza tale da indurre logicamente a far ritenere processualmente accertata la colpevolezza dell'accusato in ordine alla commissione dello specifico fatto non caduta sotto la diretta perce- ZIne del dichiarante.
Relativamente poi alla chiamata in correità, la regola non può non es- sere necessariamente analoga, essendo anzi essa espressamente dettata dalla disposiZIne del terzo comma3 dell'articolo 192 del codice alla quale va indubbiamente riconosciuto il merito di avere valorizzato, esplicitandola attraverso la norma processuale, la distinZIne tra e- lemento di prova e risultato della prova. E in sintonia con questo principio si è reiteRAmente ritenuto che, perchè le chiamate in correità possano assumere valore probatorio, es- se debbano essere dotate del requisito della attendibilità e che tale requisito positivo debba connotarle sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, il che vuol significare che si richiede che le stesse provengano da soggetti che conoscano il vero perchè certamente concor- sero nella commissione dell'illecito che si attribuisce all'incolpato, siano spontanee, costanti, disinteressate ( non provocate cioè da mo- tivi di odio o inimicizia ), dettagliate e logicamente coerenti, e che sia altamente verosimile, per la presenza di elementi oggettivi di ri- sconRO, il contenuto delle accuse in rapporto alla persona dell'accu- sato, dovendo respingersi che questa ultima imprescindibile esigenza possa essere sostituita dalla cosiddetta " attendibilità generale "
del chiamante, da desumersi dal fatto che, essendosi quest'ultimo au- toincolpato di reati che attribuisce anche ad altri ed essendosi rag- giunta prova della veridicità delle sue dichiaraZIni per quanto con- cerne alcuni o molti dei chiamati, ne dovrebbe conseguire la non ne- cessità di riscontri nelle ipotesi nelle quali questi non si renda possibile individuare nei confronti di taluno al quale dovrebbe quindi richiedersi di fornire lui la prova della sua innocenza essendo quella della responsabilità rappresentata dalle sole dichiaraZIni accusato- rie di un terzo che, provenendo da un soggetto " attendibile ", assu- merebbero valore probatorio, quasi come per definiZIne ( per tutte, si rinvia a Sez. I, 19 febbraio 1990, Pesce, in Cass. pen., 1991, II, p. 42, n. 14 ).
A magIOr raIOne a tale criterio non sarebbe consentito il ricorso in questo specifico procedimento avendo escluso lo stesso giudice del me- rito, per quanto nel prosieguo si avrà modo di rilevare, che ai di- chiaranti appartenesse un simile requisito positivo. Certo non può, nè deve, esigersi che quello che si è indicato come ri- sconRO abbia un valore di prova autonoma, perchè in tale caso sarebbe da negarsi ogni rilievo indiziante alla chiamata in correità, il che non appare possibile ipotizzare specialmente nella presenza del dispo- sto del terzo comma dell'articolo 192 del vigente codice di rito che, anche se forse non se ne avvertiva bisogno, ha espressamente collocato tale elemento tra quelli ai quali deve riconoscersi natura di prova pure con la avvertenza della necessità che esso sia accompagnato da altri con esso convergenti, il che sta a significare che il legislato- re, pur rifuggendo da una presunZIne di inattendibilità del chiamante in correità, ha voluto rilevare la insufficienza di tale elemento ai fini della formaZIne del giudiZI di responsabilità dell'imputato do- vendo la attendibilità del dichiarante uscire confermata da altre ri- sultanze processuali.
52 Dovrà però pur sempre trattarsi di ulteriori elementi, che, in concre- to e cioè in relaZIne allo specifico fatto e al singolo incolpato, siano idonei a offrire ampie garanzie in ordine alla veridicità della accusa.
E risconRO, allora, potrà essere costituito anche da altra chiamata in correità che alla prima si aggiunga, purchè però anche di essa ri- gorosamente se ne valuti la attendibilità e la si apprezzi in senso positivo escludendosi il suo riconducimento a collusioni o a condi- ZInamenti di qualsiasi genere tra i soggetti che le rendono ( Sez.
I, 16 aprile 1991, Avitabile, riv. n. 187.528; 15 gennaio 1991, Gril- li, riv. n. 186.148 ), o da dichiaraZIni " de relato " che si presen- tino sempre come intrinsecamente attendibili e abbiano ovviamente una origine autonoma rispetto all'elemento per il quale si è voluta la ne- cessità della sua verifica e si sia infine, sempre per queste ultime, ricercata e individuata la fonte di provenienza della notizia e si sia ugualmente conROllata e positivamente apprezzata la sua affidabilità. Va ancora chiarito che la verifica della attendibilità della fonte di accusa richiesta dal disposto dell'articolo 192 del codice di rito pe- nale non può esaurirsi nella consideraZIne che il dichiarante o i di- chiaranti abbiano fornito una ricostruZIne del fatto esattamente cor- rispondente a come esso si verificò, dovendo pur sempre richiedersi la esistenza di elementi che si riferiscano alle posiZIni dei singoli incolpati. Infine, deve ribadirsi il principio già reiteRAmente affermato da questa corte ( per tutte: Sez. I, 30 magIO 1991, Piredda, riv. n. 188.017 ) secondo il quale, se è indubbiamente esatto che la ricerca del movente del reato non si rende indispensabile nei casi in cui a carico dell'imputato siano prove certe in merito alla commissione del fatto, la sua individuaZIne è invece indispensabile quando minore è il grado di probanza degli altri elementi di accusa e quando proprio sul movente si fondi la ipotesi accusatoria, sicchè in tale evenienza diviene certamente insufficiente una sua ricostruZIne esclusivamente in termini probabilistici. Un grave errore metodologico si rileva nella sentenza impugnata che ha indubbiamente influito in maniera irreversibile nel convincimento del- la responsabilità degli imputati almeno per taluni dei fatti delittuo- si che erano all'esame della corte del merito. Ci si intende riferire a quanto si legge nella pagina 252 nel paragrafo intestato " valuta- ZIne della prova " in ordine alla non vigenza nel processo penale del principio della inscindibilità delle dichiaraZIni rese da imputati o da testimoni, richiamandosi quanto affermato da questa corte, seZIne IV, con sentenza del 27 novembre 1981 ricorrente De Crescentini.
E' indubbiamente esatto che nel campo penale la confessione non può soggiacere alle regole che la governano in sede civile in relaZIne alla inscindibilità del suo contenuto, e ciò perchè al giudice penale, in base al principio del libero apprezzamento delle prove, è consenti- to di riconoscere per vera, o di disattendere, nella sua interezza la confessione dell'imputato o di fare altrettanto solo per alcune parti di essa respingendone la credibilità per il resto, ben potendo il sog- getto dichiarare il falso in ordine a circostanze che potrebbero ulte- riormente pregiudicare la sua posiZIne processuale conseguendone la possibilità per il giudice di distinguere tra il vero e il falso. Ma, qualora si tratti di dichiaraZIni testimoniali o di chiamate in cor- reità, non pare che si possa accettare in senso assoluto tale conclu- sione restando indubbiamente incrinata in radice la credibilità del dichiarante qualora questi volutamente formuli incolpaZIni non veri- tiere nei confronti di taluno o fornisca, sempre volutamente, rico- struZIni di fatti non rispondenti alla realtà. In tale evenienza, co-
53 me avvertito reiteRAmente da questa corte ( per tutte e tra le ulti- me: Sez. I, 25 luglio 1991, FI, riv. n. 188.046 ), il giudice non potrà esimersi dal valutare con ancora magIOre rigore la attendi- bilità intrinseca delle dichiaraZIni provenienti dal soggetto richie- dendosi di adempiere al dovere imprescindibile di fornire raIOne del perchè questa debba riconoscersi solo per la parte in cui lo si riten- ga credibile e non anche per quella nella quale tale credito non si possa prestare indicando i motivi che possano avere indotto il sogget- to, per questa ultima, a dire il falso, spiegando perchè analogamente lo stesso non possa avere fatto per la prima, ricercando infine ele- menti di risconRO esterni che possano tranquillizzare ancora magIOr- mente in ordine alla veridicità della fonte di prova, che, nella ipo- tesi descritta, dovrà invece questa volta ritenersi almeno come SO- spetta, contrariamente a quanto si è sopra osservato, per quella nella quale tali distorcimenti non si presentino, il che non si è fatto dal- la corte di assise di appello di Torino. Si è prima accennato che gli elementi di prova a carico degli imputati diversi da quelli che si dolgono esclusivamente della entità delle pe- ne sono le chiamate in correità fatte da taluno o da più di questi ul- timi nonchè di OS VI, TO VI, NO RO e
NO FR ( che non hanno proposto impugnaZIne ) quasi sempre confortate da dichiaraZIni " de relato " provenienti sempre da altri di loro.
Ebbene per tutti essi la corte che ha pronunciato la sentenza impugna- ta ha ritenuto per provata la non veridicità o l'intendimento calun- miatorio delle incolpaZIni da loro formulate in relaZIne a un non indifferente numero di episodi delittuosi dagli stessi riferiti come imputabili a coloro che avevano incolpato ( si veda ad esempio quanto alle pagine 268, 325, 340, 345, 350, 358, 375, 377, 379, 393, 400,
461, 463, 491, 515, 520, 525, 536, 554, 605, 632, 642, 670, 691, 700,
752 della sentenza del 27 novembre 1990 e a quelle 74 e 111 della sen- tenza del 28 febbraio 1991 ), o addirittura si sono espressi dubbi sulla effettiva partecipaZIne alla commissione di fatti delittuosi da parte di coloro che pure degli stessi si erano autoincolpati con la conseguente totale svalutaZIne delle chiamate in correità effettuate
( pagine 368, 534 e 696 ), o ancora si è rilevato che in certe occa- "
sioni i collaboranti hanno disposto della prova a carico dei chiamati in correità a loro piacimento " ( pagina 638 ) e che gli stessi, seb- bene detenuti e in tale stato custoditi presso una caserma dei carabi- ER, godevano della possibilità nel 1984 ( e quindi nella fase ini- ziale delle indagini e della raccolta delle loro dichiaraZIni ) di parlare tra loro " come e quando volevano " ( pagina 533 ) sicchè non era da escludersi il pericolo, per nulla invece considerato, che tra gli stessi si concordassero le circostanze da riferire. Va infine ag- giunto che il PA venne ritenuto responsabile e per tale reato
- condannato del delitto di calunnia in danno di PA che venne
-
da lui accusato di essere stato tra gli autori di un omicidio ) e ad- dirittura la autocalunnia in riferimento ad altri ( alle pagine 368, 534, 696 della prima delle due sentenze ), omettendosi però, da parte dello stesso giudice, specialmente nella presenza, per alcuni episodi delittuosi, di deposiZIni testimoniali o di altre acquisiZIni pro- cessuali che contrastavano con i riferimenti dei dichiaranti, la ne- cessaria e doverosa indagine diretta alla ricerca delle raIOni per le quali dovevano ritenersi veridiche le dichiaraZIni rese per questi da quegli stessi soggetti che si era ritenuto avere dichiarato il falso in relaZIne ad altri fatti e nei quali avevano coinvolto talora le stesse persone, formulando nella loro direZIne chiamate in correità o rendendo dichiaraZIni in ogni caso accusatorie ritenute prive di ogni
54 affidabilità.
E anche da altri giudici del merito si è ritenuta la inattendibilità intrinseca di alcuni dei personaggi che in questo processo hanno fatto chiamate in correità o hanno reso dichiaraZIni in ogni caso accusato- rie nei confronti di altri. In tale senso si è espressa, ad esempio, la corte di assise di appello di IA, che, con sentenza del 5 no- vembre 1991, ha assolto RA FR e RA EL che erano stati accusati da AN ET e da PA AT dell'omicidio di HI FR commesso il 24 settembre 1984, rilevando in par- ticolare che alcune circostanze riferite, che erano poi quelle sulle quali si incentrava l'impianto accusatorio, si erano mostrate oggetti- vamente non veritiere.
Si renderà quindi necessario per questa corte tenere conto di quanto sopra al fine di accertare se, nella motivaZIne delle sentenze che attengono alle singole imputaZIni sulle quali si è deciso e che sono oggetto dei ricorsi, il giudice del merito abbia correttamente valuta- to e apprezzato la presenza di validi riscontri esterni alle fonti di prova che sempre lo stesso ha ritenuto sostanzialmente non affidabili e quindi sospette circa la loro attendibilità intrinseca.
Le posiZIni processuali verranno di seguito esaminate seguendosi lo stesso ordine di cui alla parte espositiva omettendosi quelle per le quali si è sopra rilevata la inammissibilità delle impugnaZIni.
1 ) CO SE:
L'imputato è stato ritenuto responsabile dei fatti di illegale deten- ZIne e porto di due pistole essendosi individuati gli elementi di prova nella accusa di AI NO confortata dalla accertata circo- stanza che lo stesso era stato notato in possesso di un paio di manet- te e di una paletta della Guardia di finanza dal che doveva desumersi che, in consideraZIne della non usualità della disponibilità di tali cose, fosse credibile che oltre queste il prevenuto avesse posseduto anche le armi di cui alle dichiaraZIni di colui che lo incolpò. Il raIOnamento è viziato, per un verso, da illogicità e, per alRO, da contraddittorietà.
E' sufficiente infatti osservare, da un lato, che all'epoca il preve- nuto apparteneva al corpo della polizia tributaria sicchè la detenZI- ne da parte di lui delle cose sopra descritte non poteva affatto con- siderarsi inusuale " rientrando invece le stesse nella normale dota- "
ZIne del militare della Guardia di finanza. Dav alRO, non si comprende per quale motivo che la stessa circostanza che, invero poco comprensibilmente, si è voluta qualificare come " ri- sconRO non sia stata ritenuta ugualmente valida per suffragare le " dichiaraZIni del GI che riferi che lo stesso imputato aveva offerto a NO altre armi tra le quali dei mitra.
Ma relativamente al principale elemento a carico deve osservarsi che si è completamente omessa l'indagine sulla attendibilità intrinseca dell'accusatore non essendosi neanche identificata, almeno per quanto si ricava dalla lettura del capo di imputaZIne e della motivaZIne dedicata alla posiZIne del ricorrente, la persona alla quale le pi- stole sarebbero state consegnate.
55 viduato nella deposiZIne di RA IA non abbisognevole di alcun risconRO in quanto " la testimonianza riceve la sua efficacia dal prestato giuramento e dalle sanZIni legislative conRO la falsa te- stimonianza ( pagina 285 ). "
Tale proposiZIne, almeno se esposta in termini così assolutistici, non può essere accettata essendosi all'opposto osservato e tale av-
-
vertimento si è tradotto in massima di esperienza, che, come tale deve sempre guidare il giudice nella valutaZIne della testimonianza che non è il giuramento che dà credibilità all'uomo, ma l'uomo al giura- "
Del resto lo stesso ordinamento giuridico ha sostanzialmente mento " normativizzato questo concetto disponendosi dall'articolo 448 del co- dice di procedura penale abrogato che " ogni persona è capace di te- stimoniare, salvo al giudice di valutarne la credibilità ". E ugual- mente circa l'imprescindibile obbligo della valutaZIne del contenuto della deposiZIne testimoniale è il disposto del secondo comma dell'articolo 196 del codice vigente.
Sulla pregnanza della necessità della valutaZIne processuale della testimonianza si sono versati fiumi di inchiosRO dagli studiosi della psicologia giudiziaria che si mostrano tutti d'accordo nel senso di indicare che duplice è il percorso da seguire al fine di verificare se essa possa considerarsi attendibile dovendo il giudice, in un primo momento, farsi carico di indagare sugli aspetti oggettivi e contenu- tistici che attengono alla accuratezza, alla plausibilità e alla veri- dicità di quanto forma oggetto della dichiaraZIne, e, quindi su quel- lo personali che si riferiscono alla valutaZIne della credibilità, della sincerità del testimone e della mancanza di un interesse perso- nale nel procedimento. Conformemente a questo orientamento della dottrina, questa corte ha costantemente ritenuto che, nella ipotesi in cui le deposiZIni testi- moniali costituiscano l'unica fonte di prova, l'omissione della valuta- ZIne della personalità e del comportamento del teste e del contenuto delle sue dichiaraZIni in rapporto anche a ogni altra risultanza pro- cessuale si traduce in mancanza di motivaZIne che, come tale, deter- mina la nullità della sentenza ( per tutte: Sez. I, 7 dicembre 1985, Condorelli, in Cass. pen. 1986, p. 1352; Sez. II, 1 marzo 1984, Capa- raso, ivi, p. 343 ).
Si aggiunga che non si può prescindere nella valutaZIne della prova testimoniale dalla " qualità " di essa che va desunta, tra l'alRO, anche dalle caratteristiche morali del testimone nel senso che, solo qualora questi sia persona della cui onestà e moralità non si abbia motivo di dubitare, la indagine del giudice potrà arrestarsi una volta che si accerti la intrinseca attendibilità dello stesso, non essendovi raIOni che possano far propendere per un mendacio diversamente da quanto potrebbe verificarsi nel caso di testimonianze di per sè so- spette ( Sez. I, 30 magIO 1991, Piredda, riv. n. 188.018 ).
E così era indubbiamente nel caso di specie per riconoscimento espli- cito dello stesso giudice del merito che nella stessa pagina sopra ci- tata ha definito il RA come un soggetto " malavitoso e pregiudica- to per gravi reati, senza i sintomi di una volontà di reinserimento sociale, mentre da altra pagina ( 307 ) risulta che la corte di primo grado, pur trattandosi di " testimone ", rilevò che la sua deposiZIne non fosse sufficiente per la affermaZIne della responsabilità di ta- luni degli accusati dell'omicidio di RA FR non potendo e- scludersi " errori di memoria ", sostanzialmente quindi escludendosi,
o quanto meno dubitandosi di essa, la attendibilità intrinseca.
E allora, in tale situaZIne, doverosamente avrebbe dovuto il giudice del merito scandagliare in modo attento la personalità del testimone al fine di valutarne la credibilità, fornire una spiegaZIne a quelle
56 " "che si sono definite imprecisioni del racconto ma che in realtà, almeno per alcuni particolari riferiti ( data del commesso reato, er- rati riferimenti circa l'Arcidiacono e il RA, luogo nel quale fu rinvenuto l'asciugamano ), difficilmente possono per tali ritenersi, accertare se in punto di fatto rispondesse al vero quanto detto dagli imputati per contrastare la veridicità delle dichiaraZIni ( essere stati loro, così come altri, denudati dai carabiER che avrebbero constatato la assenza sui loro corpi di tracce da lesioni come invece, secondo il testimone, si pretendeva essere avvenuto per il EI ), ricercare i motivi a giustificaZIne del ritardo nelle dichiaraZIni rispetto alla data dei fatti tenuto conto che era da escludersi che questi potessero individuarsi in un abbandono da parte del soggetto della trascorsa condotta di vita e nella volontà di un suo reinseri- mento nella società.
A tale compito dovrà adempiere il giudice del rinvio al quale sarà de- mandato il nuovo giudiZI previo l'annullamento della sentenza per violaZIne al principio di diritto sopra formulato.
3 ) Omicidio di ORgna NP.
La corte del merito ha ritenuto provata la responsabilità, in ordine a questo delitto, di EI AN, CH FR, GI OR ZI, LL ET e ST AR essendo stati gli stessi chia- mati in correità, unitamente a AC MO e IO ER, questi ultimi due deceduti, da NO RO che non aveva interposto appello avverso la sentenza di primo grado. Hanno rilevato gli stessi giudici che certamente parteciparono alla aZIne delittuosa persone nel numero di cui alle dichiaraZIni del NO tenuto conto di quanto riferito dai testimoni che assistettero all'episodio e che a carico dei singoli imputati erano i seguenti ele- menti di risconRO: per CH: quanto riferito a suo carico da coloro che ave- vano riportato le confidenze da loro ricevute ( TO, GI EL, PA, OS, AI, NO FR ), avendo tutti indi- cato nello stesso uno dei componenti del gruppo che si era reso re- sponsabile dell'omicidio, oltre che da EN il quale disse che pochi minuti prima del fatto aveva visto andare via dal luogo in cui era con gli altri alcuni " catanesi ", e tra questi il CH ro, che si accingevano a compiere un qualche atto illecito;
per LL: le dichiaraZIni " de relato " di GI, AR si, NO FR e OS il quale ultimo aveva precisato di ave- re appreso da tale TR che l'imputato aveva ottenuto da quest'ul- timo che gli si confeZInasse una parrucca per travisarsi proprio per la occasione;
per EI: il movente dell'omicidio, quanto riferito da PA, OS, GI e AI, nonchè la necessità della sua presenza es- sendo lui nella banda in posiZIne verticistica e trattandosi di col- pire una persona vicina a un capo mafioso di indiscusso prestiIO nell'ambiente quale era TT OL sicchè era comprensibile che lui si portasse da Milano a Torino insieme al LL curando di pro- curare nella prima città l'automobile ( FIAT 128 ) da usarsi per com- piere il delitto e non più reperita in Torino ( parrebbe desumersi, anche se non esplicitato nella sentenza, che il veicolo sarebbe stato riportato a Milano ); per ST: la sicura partecipaZIne da parte sua in un episo- dio verificatosi circa tre mesi prima e la circostanza che il 3 gen- naio 1981 era stato ucciso tale Provvisionato AR;
per GI ZI: essere lo stesso, all'epoca, uno dei perso- naggi di spicco della associaZIne oltre che le dichiarationi di OR
57 TO, AI e PA.
Si è inteso analiticamente indicare gli elementi valorizzati dai giu- dici del merito a carico dei singoli imputati al fine di un compiuto conROllo sulla valenza probatoria degli stessi. Va immediatamente rilevato che nessuna seria indagine risulta essere stata compiuta dai giudici del merito ai fini della ricerca del moven- te del delitto. E invero esso venne indicato dai cosiddetti " collabo- ranti ", TO, GI EL, PA e OS, nella vo- lontà da parte dei suoi autori di vendicare l'uccisione di tale Prov- visionato, amico dello ST, da parte di CO AT lega- to al ORgna, il che certamente non poteva rispondere al vero essendo la morte del Provvisionato successiva di tre mesi rispetto all'episo- dio che interessa.
Nè può rilevare, al fine della esclusione di un sospetto di non veri- dicità di tali soggetti che il PA e il OS ebbero a parlare anche di alRO fatto all'origine del delitto, e cioè dell'attentato subito nel luglio 1980 da ST in piazza Carlina. Ciò intanto ri- guarderebbe esclusivamente questi due e non anche il TO e il GI. In ogni caso resta il fatto storico accertato come certa- mente non rispondente al vero. Si legge nella sentenza impugnata che " costituiscono valido risconRO alle chiamate in correità le argomentaZIni ricavabili dal movente il ORgna non doveva essere ucciso sul ormai assodato e concorde.
... 1 colpo, ma sequestrato per essere interrogato sul gruppo avversario al clan dei Cursoti. Dati i rapporti di amicizia con CO e di intimità famigliare di questi con il OL era verosimile che il ORgna fosse stato informato sulle attività illecite del clan, come lo spaccio di droga " ( pagina 409 ).
Ma se così fu, allora si trattò di movente non appartenente certo allo
ST e diverso quindi in ogni caso da quello riferito dai col- "
laboranti " le cui dichiaraZIni restano pertanto indebolite. Si aggiunga, relativamente alle singole dichiaraZIni, che inizialmen- te il PA disse di non sapere chi fosse stato a commettere il de- litto. Solo dopo alcuni IOrni parlò del LL, del Mazzeo, del Mia- no e del CH.
ER quanto attiene al GI deve ancora osservarsi che lo stesso ebbe a dichiarare di avere appreso dagli stessi autori dell'omicidio che si erano serviti di una autovettura FIAT 128 rubata a Milano e al- la quale si erano sostituite le targhe, aggiungendo che il veicolo era stato portato da quella città a Torino dal Mazzeo. Ebbene il NO Ro- berto, unico che rese confessione disse che l'autovettura era stata rubata in Torino nei pressi del luogo in cui si consumò il delitto sicchè quanto riferito dal primo certamente non gli potette essere confidato. Ne deriva, se risponde al vero la ricostruZIne del fatto fornita dal NO, che, almeno parzialmente, vengono indebolite le ar- gomentaZIni sviluppate nella sentenza del merito a proposito della posiZIne del LL.
Ma ulteriori contraddiZIni si colgono nelle motivaZIni delle senten- ze del merito. Ci si intende riferire a quanto dichiarato dal Fragome- ni, sulla cui credibilità per nulla si sofferma la sentenza impugnata ma che dai giudici di primo grado venne ritenuto inattendibile avendo inserito tra i componenti del gruppo che si avviò a commettere il de- litto tale Ferrone, che certamente nessuna parte potette avere nei fatti, e ancora avendo riferito particolari il cui accadimento fu giu- dicato impossibile ( pagina 1032 e successive della sentenza della corte di assise ), sicchè, qualora questo giudiZI dovesse essere sta- to fatto proprio anche dalla corte dell'appello, non pare raIOnevole che il racconto da lui fatto possa costituire risconRO alla accusa
58 onRO il CH, la cui partecipaZIne al fatto venne indicata NO RO in termini probabilistici nel suo primo interrogato-
.o ( pagina 1014 della sentenza di primo grado ). alora invece il EN dovesse essere stato ritenuto attendibile ogicamente si sarebbe dovuta escludere la credibilità del NO che veva detto che all'omicidio avevano partecipato in otto e in sette si rano recati sul luogo all'interno di una sola auto e sempre in sette al luogo erano fuggiti stipati nello stesso veicolo. ra, a prescindere dai contrasti ( invero rilevanti e non facilmente uperabili se non attraverso congetture o ricostruZIni prive di un ggancio nelle emergenze oggettive acquisite ) tra tali dichiaraZIni con le versioni rese dai testimoni che assistettero al delitto circa
.1 numero degli autori di questo, il EN riferi che coloro che furono da lui notati e che indicò inequivocabilmente ( anche se non e- splicitamente ) come autori, o almeno tra gli autori, del delitto si servirono di tre automobili per raggiungere il luogo sul quale anche lui giunse, ROvandovi già il ORgna cadavere dopo circa un minuto dal momento in cui gli stessi erano stati da lui visti allontanarsi dal bar in cui erano ( pagina 1013 della sentenza di primo grado ), sicchè appare logicamente difficile, se non impossibile, ritenere che in tale brevissimo lasso di tempo si fosse potuto verificare tutto quanto descritto dal NO nel suo interrogatorio al dibattimento e condensato nelle pagine 1017 e 1018 della sentenza della corte di as- sise di Torino.
Ma allora, qualora si fosse dovuta ritenere, come pare sia avvenuto, la inattendibilità della versione del testimone si sarebbe dovuto for- nire adeguata spiegaZIne del perchè essa debba considerarsi come va- lido supporto alla accusa nei confronti del CH e idoneo con- tributo per la individuaZIne del probabile movente. I ricorsi vanno quindi accolti.
4 ) Omicidio di AL ARno.
Come già sopra accennato, degli imputati condannati esclusivamente EI e CH muovono critiche alla motivaZIne della sentenza in ordine alla ritenuta raggiunta prova della loro responsabilità. Gli elementi probatori a carico degli imputati, per quanto si è espo- sto dai giudici del merito, sono stati individuati nelle chiamate in correità da parte di NO RO e AI NO e nelle dichiara- ZIni accusatorie provenienti da PA, OS e TO secondo le quali il EI aveva dato il mandato a uccidere il AL o al- meno aveva prestato il suo consenso alla esecuZIne del delitto mentre il CH avrebbe partecipato alla fase materiale di questo fa- cendo da tramite tra il NO e il EI nella richiesta di autoriz- zaZIne al compimento del delitto che il primo avrebbe richiesto al secondo e trasmettendo poi il consenso prestato da quest'ultimo. Orbene, non può trascurarsi di rilevare le profonde contraddiZIni che tra le stesse si colgono e sulle quali non si è affatto soffermata la corte di assise di appello di Torino che peralRO ha ritenuto intrin- secamente inattendibili, almeno in parte, le fonti di accusa senza cu- rarsi di fornire raIOne del perchè dovesse diversamente concludersi per quanto si riferiva ai ricorrenti.
E invero nè il NO nè il OS vennero considerati credibili per quel che concerneva la posiZIne di PA che era stato indicato dal primo come colui che gli aveva personalmente commissionato l'omicidio voluto per soddisfare un movente facente capo in modo diretto a esso PA che ugualmente indicò, ricevendo tali accuse conferma dal Co- stanza che oltretutto non solo si autoincolpò di avere eseguito una delle aZIni preliminari al delitto sia pure non a questo collegato al
59 nomento della consumaZIne del reato ( furto della autovettura che venne usata dagli autori dello stesso ) ma addirittura riferì di esse- re stato presente nella occasione in cui NO NT ( e non il FI NO ) comunicò a PA che il EI aveva concesso la autoriz- zaZIne alla eliminaZIne del AL ( pagina 1317 della sentenza di primo grado ). ER quanto attiene al TO va osservato che lo stesso accusò, tra gli altri, anche GI EL rilevandosi certamente non veritie- ra la incolpaZIne essendo quest'ultimo detenuto al momento della com- missione del fatto.
Ma, stando sempre alla lettura della sentenza impugnata, va posto nel dovuto risalto che OS non indicò il CH come uno di co- loro che a dire dello stesso e del PA erano stati gli autori dell'omicidio mentre il AI nel corso della istruttoria nulla disse del EI la cui corresponsabilità dichiarò espressamente non con- stargli, affermando anzi che la ideaZIne del delitto, all'origine del quale pose un diverso movente, era stata sua, del CH e del
NO smentendo quindi quest'ultimo. Interrogato nel corso del dibattimento di primo grado il NO ribadi che l'omicidio era stato voluto dal PA e che il EI aveva dato il suo consenso ma escluse che fosse stato lui a incaricare il C- chiaro come portavoce presso quest'ultimo aggiungendo, in termini pro- babilistici, che potesse averlo fatto lo stesso PA, circostanza dal PA smentita e ritenuta non veritiera dalla stessa corte di as- sise che mandò assolto il PA sia pure con la formula del dubbio. In conclusione non si è affatto di fronte a dichiaraZIni convergenti nè esse appaiono dotate dei requisiti della attendibilità intrinseca come sopra indicati. I ricorsi del EI e del CH vanno quindi accolti.
5 Omicidio di TI OM.
Le impugnaZIni di EI e ZI sono fondate. E invero a carico dei ricorrenti è esclusivamente la chiamata in cor- reità da parte del PA, nessun valore potendo attribuirsi a quanto dichiarato dal AI per avere questi riferito notizie apprese dallo stesso PA, riferendo, peralRO, in contrasto con quest'ultimo, che il primo gli aveva indicato nel CH e non nell'ZI il suo complice mentre per nulla parlò di un eventuale coinvolgimento del EI.
Nè può trascurarsi la evidente contraddiZIne che si coglie tra le sentenze di primo grado alle quali quella di appello rinvia in ordine al movente del delitto rilevandosi in quella del 5 novembre 1988, con la quale si affermò la responsabilità del PA e dell'ZI, che esso era da individuarsi nella vendetta da parte di quest'ultimo nei con- fronti del TI che aveva vendetta per avere molestato una propria congiunta, sicchè esso conduce direttamente alla persona dell'ZI " "
( pagina 924 ), mentre nell'altra del 21 dicembre dello stesso anno che ritenne colpevole il EI AN si dovette rilevare la assenza di una qualsiasi indagine dirette alla identificaZIne non solo della IOvane vittima delle molestie sessuali asseritamente poste in essere dall'ZI ma anche del luogo in cui tali fatti sarebbero avvenuti pagina 238 ), ma si osservò peralRO che in ogni caso dovesse darsi per provata " una causale che ricollega l'aZIne omicidiaria a fatti interni alla stessa organizzaZIne con il richiamo al fatto che il "
fratello del deceduto dopo la morte del congiunto sarebbe passato a una diversa associaZIne criminale contrapposta a quella in cui mili- tava il EI ( pagina 237 ). ER quanto poi attiene ai riscontri esterni la corte del merito ha ri-
60 tenuto di individuarli nella esatta corrispondenza tra le modalità di svolgimento dell'accadimento secondo la narraZIne del PA e gli accertamenti svolti all'epoca, nonchè in alcune risposte date dall'ZI al suo accusatore nel corso del confronto tra i due avanti i giudici di primo grado che male si concilierebbero con la asserita estraneità al delitto da parte del ricorrente ( pagina 928 e seguenti della sentenza di primo grado ). Orbene, la prima circostanza indubbiamente può contribuire nella for- maZIne del giudiZI in ordine alla attendibilità intrinseca del di- chiarante, ma nulla può significare in riferimento alle posiZIni dei chiamati in correità.
La seconda invece intanto riguarderebbe al più il solo ZI, ma non può esimersi questa corte dal rilevarne la assoluta equivocità prestan- dosi a interpretaZIni diverse ivi compresa quella sostenuta nell'atto di appello esclusa invece dalle corti del merito con raIOnamento che appare illogico. E invero si è sostanzialmente rilevato che, avendo l'imputato con i suoi interventi teso a rimarcare sarcasticamente la apparente incredibilità del racconto che si faceva dal suo accusatore relativamente alle modalità di esecuZIne del delitto in relaZIne al- lo stato dei luoghi, non poteva non essere a conoscenza di quanto ef- fettivamente accadde, il che non sembra corretto. Si aggiunga, per concludere, che gli stessi giudici del primo grado non esclusero totalmente che la narraZIne del chiamante in correità potesse essere non veritiera ( pagina 930 della prima delle sentenze sopra citate ).
6 ) Omicidio di De AN FR. Deve rilevarsi la inammissibilità della impugnaZIne di OR N- SC per la sua manifesta infondatezza.
Va proposito osservato che la corte del merito ha desunto la re- sponsabilità dell'imputato non già dalle chiamate in correità da parte dei coimputati ma dalla stessa confessione resa e ha correttamente e- scluso la ricorrenza delle diminuenti di cui agli articoli 114 e 116 del codice penale rilevando che la condotta dello stesso fu dello stesso spessore causale e ugualmente finalizzata, come quella posta in essere dagli altri, alla eliminaZIne della vittima e non ad alRO e- vento minore.
Quanto al trattamento sanZInatorio valgono i rilievi sopra formulati in linea generale.
61 corruttore, del compimento di un atto contrario ai doveri del suo uf- ficio. Va infatti rilevato che la norma, secondo la stessa letterale e inequivoca formulaZIne, sanZIna la condotta del pubblico ufficiale di accettaZIne della promessa di una retribuZIne per un atto del suo ufficio o riceva per compierlo denaro o altra utilità, sicchè in que- sto momento si realizza la lesione del bene giuridico tutelato a pre- scindere quindi anche da eventuali riserve mentali dell'agente ( Sez. VI, 7 dicembre 1983, Palanca, in Cass. pen, 1985, p. 1364 ).
ER tale limitata parte deve perciò censurarsi la sentenza impugnata. Ma da ciò non può assolutamente conseguire l'accoglimento del gravame. E invero i giudici dell'appello, pur accanto a tale rilievo profonda- mente erroneo dal punto di vista giuridico, hanno escluso, in punto di fatto, la sussistenza di elementi che confermassero la veridicità di quanto riferito, per averlo appreso de relato ", dal Parisi, dal "
AN, dal OS e dallo NO rilevando che le talora insana- bili contraddiZIni che tra le loro dichiaraZIni macroscopicamente si coglievano in ordine a particolari di primaria importanza, la palese inattendibilità di quanto detto circa il fatto che si sarebbe provve- duto alla daZIne di una somma in contanti al posto della pelliccia concordata per non essersi riusciti a reperire nei negozi di Torino e di IA un oggetto del genere del costo di 10.000.000 di lire ( il che si è ritenuto, come si legge nella pagina 691 della sentenza impu- gnata, sfiorare il grottesco ), la assoluta assenza di elementi che attestassero la gratuità delle prestaZIni di trasporti da parte del EL, necessariamente dovevano indurre a concludere per la incon- sistenza delle prospettaZIni accusatorie. A fronte di tale raIOnamento, condotto in termini logicamente corret- ti, alRO non si fa dal procuratore generale ricorrente che proporre una nuova valutaZIne dell'elemento probatorio diversa da quella rite- nuta dal giudice del merito, operaZIne non consentita, come sopra premesso, in questa sede.
Deve rilevarsi la contraddittorietà nella motivaZIne della sentenza al proposito della posiZIne dei presunti corruttori EL e Stra- mondo.
E invero la corte ha fortemente dubitato, se non addirittura escluso, del reale accadimento del fatto loro contestato al capo 323 della im- putaZIne relativo alla promessa al LE di una pelliccia e alla successiva daZIne allo stesso, in luogo di questa, della somma di dieci milioni di lire. In tale situaZIne sarebbe dovuta conseguire la assoluZIne degli imputati per insussistenza del fatto e non già per non averlo commesso. Alla adoZIne della formula più esatta deve pertanto provvedersi in questa sede.
Si pone a questo punto il problema relativo alla posiZIne del LE, nei confronti del quale venne dichiarato di non doversi procedere perchè estinti i reati ai sensi dell'articolo 150 del codice penale perchè deceduto nel corso del giudiZI di appello, nel cui interesse ha interposto ricorso il legale che lo difese nella fase del merito. L'impugnaZIne è come tale inammissibile in quanto innegabilmente essa è stata proposta da soggetto non legittimato essendosi già definitiva- mente interrotto, all'atto della sua presentaZIne, il rapporto che lo : legava all'imputato in vita.
E' peralRO incontestabile, almeno dal punto di vista etico, la ingiu- stizia della pronuncia che, da un lato, ha concluso per la insussi- stenza di fatti di corruZIne, mandando assolti i presunti corruttori,
} mentre, da alRO, pure in presenza della prova della innocenza di co- lui che era stato indicato come il corrotto, o se si vuole nella assen- za assoluta di prova della sua responsabilità, il che è lo stesso e-
62 quivalendosi le due ipotesi ai fini della immediata declaratoria di proscioglimento ai sensi del secondo comma dell'articolo 152 del codi- ce abrogato, non ha ritenuto di poter fare altrettanto in relaZIne a quest'ultimo per il quale ha lasciato intatta la previsione, sia pure astratta, del " fatto come reato " rilevando a pagina 260, in contrad- diZIne evidentissima con le argomentaZIni svolte per dare raIOne del perchè dell'accoglimento delle impugnaZIni dei coimputati come sopra sintetizzate, che " le risultanze processuali non hanno consen- tito una visione indiscutibilmente chiara della vicenda sottostante, tale da ritenere manifestamente fondata l'estraneità del defunto ai fatti ", tale evidenza invece risultando solo che si fosse esaminata la posiZIne di quest'ultimo congiuntamente a quella degli altri es- sendo concettualmente impossibile ipotizzare la presenza di un possi- bile corrotto una volta che si escluda, o si ritenga sfornita di " IT
prova, la materialità del fatto di corruZIne.
Si aggiunga che tra le altre disposiZIni del codice di rito penale attualmente vigente, che si sono dichiarate applicabili anche nei pro- cedimenti che proseguono con la disciplina abrogata, è quella dettata dal secondo commaldell'articolo 530 sicchè anche di ufficio e pure qualora non si fosse proposta impugnaZIne ( in virtù dell'effetto e- stensivo di cui all'articolo 587 ) si sarebbe dovuto pervenire alla assoluZIne del LE.
Nè varrebbe la obieZIne che il ricorso alla pronuncia assolutoria ROverebbe un ostacolo nel disposto dell'articolo 150 del codice pena- le.
Questa corte, discostandosi da un orientamento giurisprudenziale a lungo protrattosi e che dalla dottrina è stata oggetto di critiche, ha già avuto modo di affermare il principio, che qui si ribadisce, che il naturale effetto estintivo in questione deve restare soccombente, per raIOni equitative, rispetto alla statuiZIne assolutoria in fattispe- cie nella quale veniva all'esame il ricorso di un imputato assolto con la formula dubitativa e deceduto dopo la proposiZIne del ricorso sicchè si ritenne di automaticamente adottare la più ampia formula della non commissione del fatto ( Sez. I, n. 4820, 5 febbraio 1991,
ANro ).
Ma, ampliando il raIOnamento all'epoca fatto, va aggiunto che a tale soluZIne induce obbligatoriamente il disposto dell'articolo 69 del codice di procedura penale vigente che, con il primo comma, impone che nel caso di morte dell'imputato il giudice pronuncia sentenza a nor- "
ma dell'articolo 129 avvertendosi dal legislatore delegato ( si rin- via alla relaZIne al progetto preliminare ) che il giudice debba "
pronunciare sentenza con la quale dichiara estinto il reato per morte del reo, osservando beninteso la regola di priorità stabilita nell'art. 129 comma 2 ".
In forza di tali premesse, pur dovendo considerarsi inammissibile la impugnaZIne perchè proposta da soggetto non legittimato, questa corte di ufficio, applicaZIne dell'effetto estensivo previsto dall'arti- colo 38 rimediando all'errore in cui sono incorsi i giudici della sentenza di appello, annulla senza rinvio quest'ultima nei confronti di LE AL RO sostituendo alla declaratoria di estinZIne dei reati la assoluZIne per insussistenza dei fatti.
63 Non risponde assolutamente al vero, come diversamente rappresentato con gli atti di impugnaZIne, che a carico dei due imputati si siano valorizzate esclusivamente le notizie apprese da terzi da PA, AI, IA e RA. E invero correttamente si sono ricercati gli elementi di risconRO esterni che si sono individuati, con raIOnamen- to corretto e che non si presta a critiche nella sede del conROllo della legittimità della motivaZIne, nelle stesse risultanze delle prime indagini, nelle deposiZIni dei testi GE, CO e AN che non appaiono affatto connotate da illogicità o da contraddiZIni, nella accertata circostanza che immediatamente dopo il fatto delit- tuoso il FA fosse vestito con una tuta macchiata di sangue e infine nella non contestata appartenenza dei due imputati a una faZIne con- trapposta a quella cui facevano capo le vittime sicchè anche la plau- sibilità del movente riferito veniva comprovata. Relativamente alle censure che attengono alla entità delle pene va ri- levato che esse non formarono oggetto di doglianza avverso la sentenza di primo grado.
9 ) ViolaZIni alla legge sugli stupefacenti per le quali è stato ritenuto responsabile D'AG NT. Il ricorso dell'imputato merita accoglimento. A carico del ricorrente è esclusivamente la chiamata in correità del
OS che non appare suffragata da riscontri di sorta se non da una presunta " illogicità della sua linea difensiva ( pagina 728 della "
sentenza impugnata ), nonchè, per quanto si legge nella sentenza impu- gnata, da quanto dichiarato da FE NT e da TO. Va intanto rilevato che si ricava dalla motivaZIne della decisione di primo grado che il OS incolpò dell'acquisto da lui di partite di eroina non solo il D'AG ma anche il FE che era anzi colui che " pagava ( pagina 2181 della sentenza della corte di assise di
Torino ) e che, " fratello di un pentito ", venne assolto osservandosi dagli stessi giudici che nessun elemento estrinseco militava conRO di lui.
Ma così è anche per il D'AG. E invero per nulla di lui parlò il TO che attribui a diversa persona la condotta attribuita dal OS al ricorrente, nè, sul fatto delittuoso contestato, il Federi- co che confermò che il OS nutriva motivi di astio nei confronti del ricorrente fornendo così la stessa spiegaZIne in ordine ai motivi che avrebbero potuto indurre l'accusatore alla falsa incolpaZIne e, rendendo pertanto la identica " illogica tesi difensiva ". In conclusione il risconRO appare essere quello della " attendibilità generale " del chiamante in correità, principio che si è già rilevato non essere ammissibile in via generale nel criterio di valutaZIne della prova e che nel procedimento in esame è ancora di più ininvoca- bile in consideraZIne del fatto che in riferimento a più episodi ri- feriti il dichiarante è stato ritenuto non credibile essendosi ritenu- te le sue dichiaraZIni, come quelle di altri, " fantasiose se non ca- lunniose (( per tutti, si veda a pagina 670 al proposito di alcune It
accuse mosse a HI ET ).
64 caZIne dell'illecito che si vorrebbe dal ricorrente configurare la ipotesi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 18 della legge numero 110 del 18 aprile 1975. La impugnaZIne è manifestamente infondata essendo sufficiente rileva- re che presupposto della applicabilità della norma sanZInatoria circa l'a'abusivo trasporto di armi anzichè quella sul porto è la legittimità della detenZIne, conseguendone che ove quest'ultima sia illegittima resta preclusa ogni discussione sulla applicabilità della disposiZIne più favorevole.
11 ) Omicidio di GI ALdo e reati connessi. Sono inammissibili i ricorsi di NE, CH ZI e OP per quanto già rilevato nella parte espositiva della vicenda proces- suale.
Manifestamente infondati sono i motivi con i quali gli imputati ricor- renti, salvo che per il ZO, denunciano vizi di motivaZIne in or- dine alla ritenuta raggiunta prova della loro partecipaZIne ai fatti oggetto delle imputaZIni essendosi fornita raIOne dai giudici del merito del perchè agli stessi certamente dovesse farsi carico dei de- litti loro contestati.
E invero, correttamente questa volta sono stati indicati gli elementi probatori che militavano conRO i prevenuti, rappresentati dalle plu- rime e convergenti chiamate in correità fatte dal OS, dal A- nia, dal PA sulla cui attendibilità intrinseca non poteva dubitar- si ( si tenga conto del rilievo della impronta digitale lasciata dal secondo ) e che ricevevano ulteriore conforto estrinseco nei confronti dei singoli incolpati da quelle di TO e VA in ordine alla fa- se successiva della realizzaZIne delle somme di danaro a seguito del- la alienaZIne dei preZIsi rapinati, dalle dichiaraZIni di Epaminon- da, dalla accertata falsità degli alibi opposti. Sempre correttamente si è, da parte della corte del merito, ritenuto di escludere che potessero ricorrere gli elementi per la configurabi- lità del concorso anomalo, stante la prevedibilità in concreto per tut- ti gli imputati della evoluZIne della concordata rapina verso il più grave delitto in danno della vita dei presenti nel locale in cui per eseguire il fatto si inROdussero coloro che materialmente lo commise- ro, prevedibilità desumibile dal fatto che tutti questi ultimi erano muniti di armi e determinati a usarle alla prevedibile reaZIne del GI che sapevano essere a sua volta armato.
Tanto deve valere necessariamente anche per il ZO, non comprenden- dosi le raIOni per le quali, attesa la sua accertata partecipaZIne alla fase ideativa del delitto, la conoscenza delle modalità della sua realizzaZIne e il successivo aiuto apportato nella concreta consuma- ZIne di questo con l'invio di due suoi accoliti per far fronte alla mancata partecipaZIne di altri ritiratisi dalla impresa, non dovrebbe operare per lui il condivisibile principio, affermato invece per tutti gli altri imputati, del concorso tipico anche nel delitto di omicidio, da nulla ricavandosi, almeno per quanto si legge nella motivaZIne della sentenza, una non rappresentabilità in concreto e una piena ac- cettaZIne del prodursi di tale più grave evento. Manifestamente infondata è la impugnaZIne del IE non ravvisan- dosi, come reiteRAmente affermato da questa corte ( per tutte: sez. II, 21 marzo 1988, Occhipinti, in Cass. pen., 1990, p. 294, n. 283 ), pregiudiZI per la difesa per violaZIne del principio di correlaZIne tra la sentenza di condanna per delitto di ricettaZIne e la accusa contestata di partecipaZIne alla rapina dovendo ritenersi, anche per quanto si ricava dalla formulaZIne della imputaZIne, compreso il primo reato nella più ampia previsione della originaria contestaZIne.
65 ammissibili sono infine le censure che il procuratore generale muove la sentenza per la parte relativa alla assoluZIne del EZ, già
- primo grado ritenuto estraneo all'omicidio. Attraverso una attenta critica disamina delle risultanze processuali a carico dell'imputato giudici dell'appello hanno, con raIOnamento logicamente corretto e cevro da vizi giuridici, ritenuto di dovere dubitare della partecipa- ione del EZ al progetto ultimo della rapina rilevando che inve- e la prova si era raggiunta esclusivamente per quanto attinente un rogetto iniziale abbandonato e successivamente al quale sulla posi- ione dell'imputato si registravano inconciliabili contrasti tra i hiamanti in correità. rbene, con i motivi a sostegno della sua impugnaZIne, il procuratore enerale alRO non fa che sostanzialmente proporre una valutaZIne elle risultanze di fatto diversa rispetto a quella compiuta dai giu- ici del merito, operaZIne non consentita nel giudiZI di legitti- ità.
12 ) Omicidio di SO RI. motivi a sostegno del ricorso di GI ZI sono manifesta- ente infondati avendo i giudici del merito adeguatamente fornito ra- Jione del perchè dovesse ritenersi raggiunta la prova della responsa- ilità dell'imputato a cui carico erano le convergenti chiamate in correità del fratello EL e del AI, oltre quanto riferito dal
CorTO, dal PA e da NO RO, il quale ultimo precisò di avere ricevuto proprio dal ricorrente la confidenza in ordine alla sua partecipaZIne alla esecuZIne del delitto e al ruolo avuto in questo, rilevando altresì che le lievi difformità che si riscontravano tra le dichiaraZIni accusatorie, certamente non motivate da intendimento ca- lunniatorio, non ne infirmavano la attendibilità.
A fronte di ciò il ricorrente si limita genericamente a respingere la veridicità delle accuse e a porre in rilievo i contrasti che andavano colti tra coloro che lo incolpavano, circostanza di cui già si tenne conto dal giudice dell'appello, che ne escluse quella rilevanza che in- vece le si vuole attribuire dal ricorrente.
13 ) Omicidio di SI AR.
Assolutamente generici sono i motivi di ricorso del NA esaurendo- si gli stessi in una apodittica denuncia di difetto della motivaZIne così come generiche erano le stesse doglianze avverso la sentenza di primo grado. Quanto alla impugnaZIne del GI ZI valgono, al fine della dimostraZIne della sua infondatezza, rilievi analoghi a quelli formu- lati al proposito del punto che immediatamente precede ( omicidio Ro- solia ).
66 sentenza di primo grado, il AV, sia pure con la formula del dubbio, e, con quella di appello, il AR, che si ritenne con certezza estraneo al delitto, perchè assente da Torino, mostrando così i giudici del me- rito di ritenere intrinsecamente inattendibili gli accusatori e tac- ciando, proprio a proposito di questa incolpaZIne, il AI come ca- " lunniatore " ( pagina 464 ). Si rinvia al prosieguo l'esame sulla fon- datezza delle raIOni del procuratore generale a sostegno del ricorso interposto avverso la assoluZIne del AR. Quel che interessa qui rilevare è la incontestabile contraddittorietà che si coglie in ogni caso nella sentenza impugnata in ordine alla difforme valutaZIne del- la attendibilità delle fonti di accusa, motivatamente dimostRA come connotata di negatività quando si sono rivolte conRO gli uni e,invece, apoditticamente di positività nel momento in cui si coinvolsero gli altri.
Ma anche per quanto attiene le accuse nei confronti almeno dell'NI si accertò una falsità, data per certa dalla corte di assise di appel- lo, di quelle provenienti dal GI. Ci si intende riferire alla indicaZIne dell'arma usata per commettere l'omicidio che sarebbe sta- ta, per quanto riferito dal chiamante in correità, quella appartenente al ricorrente e rinvenuta poi nella disponibilità del AR, circo- stanza esclusa con fermezza dal giudice del merito ( pagina 460 ), che peralRO ha valutato tale accertata non veridicità esclusivamente qua- le ulteriore elemento favorevole per il AR, trascurando di consi- derare se analogamente potesse valere per l'NI. Correttamente la corte di assise di appello si è sforzata di ricercare il movente del delitto, ma a tale corretta premessa non è seguita una altrettanto corretta operaZIne nella individuaZIne del portatore di esso.
E invero, se appare non censurabile il raIOnamento svolto per affer- mare che l'omicidio del ZI si dovette quasi certamente alla volontà di vendicare la uccisione del ZI, non similmente è per quanto at- tiene al sicuro riferimento ai due ricorrenti, e, in particolare, all'NI, dell'interesse alla commissione del fatto, essendosi tratta la prova di ciò sostanzialmente dalle sole dichiaraZIni di EN MA, il quale disse di avere appreso dallo stesso NI la notizia che questi aveva commesso i precedenti attentati. La circostanza venne contestata dall'incolpato che motivò tale accusa, falsa a suo dire, con un intendimento calunniatorio di colui che la aveva riferita che già lo aveva accusato di reati dai quali sarebbe stato assolto essendosi provata la sua innocenza. Orbene, sul punto si sarebbe imposta una doverosa indagine che invece si è omessa nè si sono accertati i rapporti che legavano il ricorrente alla famiglia del ZI e che potessero giustificare un interesse personale al delitto, essendosi ritenuto indifferente che dei compo- nenti di questa l'imputato fosse compare o conoscente o amico di fa- "
miglia ( pagina 457 ), il che non appare certamente improntato a criteri di logicità.
Quanto poi alle chiamate in correità la stessa corte di assise di ap- pello ha rilevato innegabili contraddiZIni tra esse e su particolari non insignificanti sulle stesse modalità di esecuZIne dell'omicidio.
ERalRO in maniera che deve definirsi semplicistica ha immotivata- mente liquidato la loro valenza ai fini del giudiZI sulla attendibi- lità intrinseca dei dichiaranti negata, come si è accennato, in rela- ZIne alle accuse mosse conRO il AR.
Infine, in maniera insoddisfacente si è esclusa la estensibilità al
FI dell'alibi da lui per primo dedotto, ritenuto invece provato per il solo AR, ma che per le stesse dichiaraZIni rese da quest'ultimo accomunava anche il primo.
67 'annullamento della sentenza nei confronti dei due ricorrenti rende videntemente superfluo l'esame dei motivi di censura svolti dal pro- curatore generale in punto di trattamento sanZInatorio restando essi assorbiti nell'accoglimento delle impugnaZIni. nammissibile è il ricorso del procuratore generale per quanto attiene lla assoluZIne di AR ID.
a corte di assise di appello ha analiticamente e diffusamente indica- to le raIOni che dovevano indurre a ritenere per provata la assenza del AR da Torino il IOrno del delitto, scartando recisamente la possibilità di un falso alibi che si sarebbe procurato con la compli- cità di uno o più carabiER. Da parte del ricorrente si torna a prospettare la non veridicità della relaZIne di serviZI attestante l'avvenuto conROllo dell'imputato in quella data in altra località e si pone in rilievo a tale proposito che lo stesso è stato rinviato al giudiZI del tribunale di Torino per rispondere, in concorso con ignoti, del delitto di falsificaZIne del documento redatta dai militari. Orbene anche per questa parte si propone una non consentita diversa lettura dell'elemento probatorio già valutato e apprezzato dal giudice del merito con argomentaZIni rispondenti a canoni di logicità e con motivaZIne giuridicamente esente da vizi.
15 ) Tentato omicidio di AR FR. Il ricorso di ST FR è fondato. A carico dell'imputato sono esclusivamente la chiamata in correità di vist w
NO RO, rimasta priva di un qualsiasi risconRO esterno se non quella conversaZIne telefonica di cui si è fatto cenno nella parte espositiva, che peralRO, secondo la stessa sentenza impugnata, alRO non prova che " l'interessamento del ST per l'episodio " ma dal- la quale non può assolutamente evincersi la prova del mandato ad ucci- dere affidato dall'imputato al NO, potendo l'interessamento del A- ST giustificarsi con la conoscenza della persona oggetto dell'at- tentato, prova che dovrebbe invece essere rappresentata dalle dichia- raZIni di quest'ultimo, dichiaraZIni sulle quali non si è svolta una compiuta indagine al fine di accertare la attendibilità intrinseca di colui che le rese. Quanto alle accuse formulate dal GI e dal AI va rilevato che alle stesse non può conferirsi valore di risconRO avendo gli stessi riferito che nessun rapporto ebbero, al proposito del delitto, con il ST che appresero dal NO essere il mandante. Si aggiunga il contrasto registratosi tra i due sull'obiettivo della aZIne delittuo- sa: Mura per volere del solo NO e nella occasione anche il AR per il quale quest'ultimo aveva ricevuto incarico dal ST secondo AI, il solo AR secondo il GI ritenuto del resto inatten- dibile per altra accusa di concorso nell'omicidio De IT rivolta al
ST ( pagina 402 ). Orbene, per quanto concerne quest'ultimo in nessun conto si sono tenu- te dai giudici del merito le notevoli e rilevanti contraddizioni che palesemente si colgono nelle varie versioni dallo stesso fornite aven- do in un primo momento dichiarato che ST fece da portavoce di ta- le AGte che era colui che voleva, per motivi a lui personali, l'ucci- sione del AR, mentre successivamente escluse il coinvolgimento di quest'ultimo, facendo il nome del solo ST e mutando il movente e, infine, ponendo accanto a quest'ultimo ancora altra persona. Nè ancora si è indagato per la ricerca di eventuali raIOni che potes- seró indurre il NO a false accuse nei confronti del ST, che pure paiono delinearsi nella parte della motivaZIne dedicata all'omi- cidio De IT ( pagina 403 ).
68 16) Rapina in danno della CA popolare di LE. La impugnaZIne del procuratore generale avverso la sentenza con la quale si sono mandati assolti dal delitto di rapina sopra indicato e dai reati connessi è inammissibile.
Ha ritenuto la corte di assise di appello intrinsecamente inattendibi- le AI NO rilevando che la indicaZIne dallo stesso fornita del numero dei compartecipi al fatto contrastava con quello riferito dai testimoni, che la contraddittorietà tra le versioni rese dallo stesso circa la realizzaZIne del prezzo conseguito dalla vendita della valu- ta estera provento della rapina e il ruolo del HI, la tardiva individuaZIne di quest'ultimo effettuata solo quando ebbe modo di ve- derlo nella caserma dei carabiER in cui entrambi erano custoditi, la mancata conoscenza di alcuni particolari delle modalità di esecu- ZIne del reato ( tanto che sostanzialmente alla pagina 526 si è posta in dubbio la sua stessa partecipaZIne ai fatti ), la impossibilità o almeno la difficoltà per l'NG di essere presente sul posto nell'o- ra in cui avvenne la sottraZIne della autovettura usata per raggiun- gere il luogo, erano tutte circostanze che deponevano negativamente per la credibilità dei riferimenti del chiamante in correità. Il procuratore generale con i motivi di ricorso rileva l'innegabile contrasto che si registra tra la sentenza di primo grado e quella di appello e invita questa corte a scegliere la ricostruZIne esatta ri- proponendo una possibile diversa lettura degli elementi probatori. Orbene, tale operaZIne non è consentita al giudice di legittimità in- combendo sullo stesso esclusivamente il compito del conROllo sulla motivaZIne della decisione,onde accertare se la stessa sia logicamen- te corretta e immune da vizi giuridici, requisiti che appaiono presen- ti nel caso concreto.
17 ) Omicidio di MA CO.
I ricorsi del procuratore generale avverso le sentenze del merito con le quali sono stati mandati assolti il PA, il CH e l'A- sero sono manifestamente infondati.
La corte di assise di appello ha analiticamente indicato gli elementi di prova a carico dei tre imputati, elementi rappresentati dalle chia- mate in correità di PA e AI e dalle accuse del OS, e ha rilevato che le insanabili contraddiZIni tra le versioni dei primi due circa le modalità di commissione del delitto e quanto si sarebbe verificato nei momenti a questo precedenti per attirare la vittima nell'agguato, dichiaraZIni che inoltre si ponevano in contrasto con quelle dei testimoni che avevano escluso che si fosse verificato quan- to narrato dai chiamanti in correità, rendevano addirittura dubbia la partecipaZIne al fatto da parte di questi ultimi ( pagina 491 ), sicchè ha concluso per la inattendibilità intrinseca degli stessi. Il procuratore generale critica tale motivaZIne rilevando che le im- precisioni ben potrebbero essere frutto di errati ricordi e che in o- gni caso a fronte delle divergenze dei riferimenti si dovrebbe privi- legiare la versione dei collaboranti ", ai quali andrebbe aggiunto "
PA AN, atteso che gli stessi indicarono anche il movente dell'omicidio.
Tali argomentaZIni si risolvono in un non consentito tentativo di ri- valutaZIne in questa sede delle circostanze di fatto già apprezzate dal giudice del merito.
Va accolto invece il ricorso di NO NO la cui partecipaZIne ai fatti quale concorrente morale si è affermata esclusivamente in termini probabilistici e risultando la prova a carico quantomeno inde- bolita, essendo rappresentata dalle dichiaraZIni degli stessi perso-
69 naggi che incolparono gli altri e inficiate da ulteriori contraddiZI- ni evidenziate dalla stessa sentenza ( pagina 492 ) proprio in riferi- mento alle accuse mosse al ricorrente.
18 ) Omicidio di NA PIrluigi.
Sono manifestamente infondate e quindi inammissibili le impugnaZIni degli imputati ricorrenti GI ZI e CH FR che risultano raggiunti dalle convergenti accuse di GI EL, A- risi, AI, NO FR e OS.
ConRO la diffusa e articolata motivaZIne della sentenza i ricorrenti oppongono censure da definirsi generiche e che in ogni caso investono la valutaZIne degli elementi probatori opeRA in fatto dal giudice del merito con argomentaZIni logicamente corrette e tenendosi conto dei riscontri esterni rappresentati dalle dichiaraZIni testimoniali.
19 ) Omicidio di CH IO.
Valgono le osservaZIni che precedono nei confronti degli stessi impu- tati ricorrenti avendo la sentenza impugnata con adeguato raIOnamento dato ampiamente conto del perchè della ritenuta responsabilità dei prevenuti indicando i molteplici elementi probatori a loro carico, rappresentati dalle convergenti chiamate in correità di PA, Co- stanza, NO FR, NO RO, AI, AN. I ricorrenti, con i motivi a sostegno delle rispettive impugnaZIni, si limitano a generiche proteste di innocenza e alla prospettaZIne di una possibile falsità delle dichiaraZIni provenienti dai loro ac- cusatori.
20 Tentato omicidio di AG FA.
La corte di assise di appello ha rilevato che fossero insufficienti gli elementi probatori a carico di CH AN, elementi che secondo la prospettaZIne accusatoria erano rappresentati dalla chiamata in correità del AI che riceveva risconRO dalla accertata falsità dell'alibi dedotto dall'imputato nei cui confronti si è pronunciata assoluZIne con motivaZIne che viene censuRA dal procuratore gene- rale.
Ancora prima di accertare se sul punto siano fondate le critiche che si muovono alla motivaZIne della sentenza impugnata, ritiene la corte di rilevare che, se è vero che nel processo penale, incombendo sull'or- gano della accusa l'onere di provare la colpevolezza dell'imputato e non richiedendosi a questo di fornire prova della sua innocenza, non è consentita la attribuZIne di valore pregiudizievole all'incolpato al- la assenza di un alibi o nella sua incertezza probatoria per il momen- to dell'illecito che gli si contesta, è certamente innegabile che un alibi falso o mendace appare sintomatico del tentativo, da parte dello stesso incolpato, di sottrarsi all'accertamento della verità, sicchè di esso il giudice ben può, e anzi deve, tenere conto, quale elemento indiziante e unitamente a tutti gli altri acquisiti, valutandolo nel suo prudente apprezzamento per la formaZIne del giudiZI finale in ordine alla penale responsabilità di colui che lo adduca ( Sez. I, 9 dicembre 1991, NO;
Sez. I, 21 ottobre 1991, Cosseddu;
Sez. I, 6 febbraio 1989, Sposato, in Cass. pen., 1990, p. 2176, n. 1733; Sez. I, 16 ottobre 1990, Andraous, Riv. n. 186.121 ).
Orbene, per quanto concerne la fattispecie concreta in esame i giudici dell'appello hanno addirittura rilevato che, nonostante la confessione resa, dovessero nutrirsi dubbi sulla stessa partecipaZIne del AI al fatto criminoso in consideraZIne della non corrispondenza ai reali accadimenti di alcune modalità del delitto così come riferite dall'im- putato.
70 Hanno quindi osservato che in tale situaZIne era la stessa chiamata in correità intrinsecamente inattendibile sicchè nessun valore poteva assumere la falsità dell'alibi giustificato dalla necessità di difen- dersi da una falsa accusa.
La conclusione è pienamente condivisibile e la impugnaZIne del procu- ratore generale va dichiaRA inammissibile. Il ricorrente infatti, con i motivi a sostegno del suo gravame, criti- ca la valutaZIne dell'elemento probatorio rappresentato dalla autoin- colpaZIne del AI e ne propone una diversa, operaZIne non consenti- ta in questa sede in consideraZIne della assenza di vizi di illogi- cità della motivaZIne.
21 ) Rapina in danno di CU MI. Inammissibili sono i ricorsi del CH e del NT che, in maniera generica, criticano la sentenza impugnata che invece ha fatto corretto uso dei criteri che debbono guidare nella valutaZIne della prova della responsabilità rappresentata nel caso di specie dalle det- tagliate, concordi, costanti e convergenti chiamate in correità di Co- stanza, AI e NO FR.
A fronte della articolata e diffusa motivaZIne i ricorrenti si limi- tano a contrastare la veridicità delle dichiaraZIni accusatorie oppo- nendo la loro estraneità al fatto delittuoso.
22 ) Tentato omicidio di CammaRA IO.
Va preliminarmente rilevato che non è fondata la ecceZIne procedurale di nullità del giudiZI di appello formulata dal BA per la asseri- ta omessa notificaZIne del decreto di citaZIne, risultando invece da- gli atti che questa venne eseguita ritualmente il 24 gennaio 1990 ai sensi del disposto dell'articolo 170 del codice di rito abrogato, per eesersi l'imputato trasferito alROve " dal domicilio dichiarato di
Milano come da relata dell'ufficiale giudiziario del 5 gennaio. Manifestamente infondato è il ricorso di CO AZ, essendosi affermata la sua responsabilità sulla base della lineare e spontanea confessione con chiamata in correità del AI, che confermò le dichia- raZIni del PA e dal riconoscimento a opera della persona offesa, attraverso fotografia, del ricorrente, che si limita a censurare in punto di fatto la valutaZIne dell'elemento probatorio opeRA dal giudice del merito.
ER quanto attiene al motivo con il quale si denunciano i vizi della motivaZIne in relaZIne alla ritenuta circostanza aggravante della " motivo premeditaZIne deve rilevarsi che si tratta di Comanda nuova ", non essendo stata dedotta la doglianza con l'atto di appello, con il quale invece si insistette esclusivamente su presunti e manifestamente in-
-
- vizi procedurali della contestaZIne. fondati
Va in ogni caso rilevato che entrambe le sentenze del merito hanno fornito adeguata raIOne del perchè della sussistenza della circostan- za aggravante sia per quanto atteneva l'elemento cronologico tra la insorgenza e attuaZIne del proposito criminoso, sia per quanto rela- tivo a quello ideologico. L'impugnaZIne del BA è invece fondata.
La corte di assise di appello ha ritenuto che la prova della colpevo- lezza dell'imputato dovesse trarsi dalla chiamata in correità del AI, che riceveva il suo risconRO dalle dichiaraZIni della stessa persona offesa.
Orbene, quanto al primo dato non si è fornita esauriente spiegaZIne t al perchè delle tardive accuse del dichiarante, accettandosi acritica- mente le spiegaZIni da questo fornite che appaiono viziate da scarsa logicità. Relativamente poi al cosiddetto risconRO, la motivaZIne è
71 inficiata da travisamento del fatto, risultando dalla sentenza di primo grado ( pagine 671 - 686 ) che mai il CammaRA, nel corso delle sue dichiaraZIni affermò che tra i suoi aggressori era il BA nè di avere riconosciuto la voce dello stesso quale quella di colui che ave- va chiesto di aprire la porta, che anzi esplicitamente disse, sentito dal giudice istruttore, che aveva riconosciuto la voce anche se non "
riesco a raccapezzarmi di chi fosse;
quante volte ci ho pensato "
-
Equivoci e non certo validi quali riscontri alle accuse sono gli altri dati rappresentati dalla conoscenza tra il CO e il Basile e dalla visita del figlio di quest'ultimo al Cammarata successivamente alla commissione del delitto. 23 ) Tentato omicidio di LI NO, Di AU AT e EL RT.
Il ricorso del procuratore generale nei confronti dell'IZ è i- nammissibile per rinuncia. Inammissibili sono altresì le impugnaZIni proposte da CH FR e da OP PE a carico dei quali si sono corretta- mente valorizzate dai giudici del merito, che positivamente le hanno apprezzate nella loro attendibilità intrinseca, le concordi e costanti chiamate in correità del AI e del PA e le ulteriori dichiaraZI- ni del OS, elementi che i ricorrenti si limitano a definire in- consistenti ai fini della affermaZIne della responsabilità. Fondato è invece il ricorso dell'IZ.
Fermo in punto di fatto quanto ritenuto provato dal giudice del merito in ordine all'essersi gli attentatori appostati all'interno della au- torimessa dell'imputato, deve rilevarsi che la motivaZIne della sen- tenza si appalesa insufficiente nella parte nella quale si è dato per accertato in capo al ricorrente l'elemento psicologico del reato. E invero, nel contrasto delle dichiaraZIni rese al proposito dal A- risi e dal AI circa il contributo causale alla produZIne dell'even- to dato dall'imputato e da questi rappresentato con l'atto di impugna- ZIne avverso la sentenza di primo grado, la corte di assise di appel- lo ha osservato che in ogni caso la adesione psicologica al delitto si traeva dalla stessa circostanza che egli permise la sosta nel locale di sua proprietà di quatRO uomini armati a lui noti come criminali, sicchè non solo non poteva il fatto destare la sua curiosità ma doveva prevedere che gli stessi intendessero commettere un attentato alla vi- ta di una qualche persona.
Tale argomentaZIne non può condividersi essendo profondamente erronea dal punto di vista giuridico.
Deve infatti obiettarsi a una simile proposiZIne che, per quanto di- sposto dal primo comma dell'articolo 40 del codice penale, perchè pos- sa imputarsi al soggetto la responsabilità in ordine a un fatto penal- mente illecito, è assolutamente imprescindibile che evento e condotta siano collegati da un particolare rapporto che la epigrafe della norma indica come " di causalità che non corre nella sua dinamicità tra la condotta e l'evento come mera conseguenza naturalistica della aZIne, ma tra la condotta dolosa o colposa ( a seconda dell'elemento psicolo- gico richiesto per la punibilità dell'agente ) e l'evento, conseguen- done che va escluso che, ai fini della sussistenza di tale rapporto, si renda sufficiente la prevedibilità o anche la previsione dell'evento, necessitando invece la proieZIne della volontà dell'agente verso la produZIne di quest'ultimo, che, nella ipotesi di concorso di persone nel reato, può ricavarsi esclusivamente attraverso la prova del pre- ventivo accordo tra le stesse o della adesione all'intento altrui per conseguire l'evento con la comune condotta.
Il giudice del rinvio dovrà quindi, nel rispetto del principio di di-
72 accrizu ritto appena affermato, Vse prova in tale senso si ricavi dalle risul- tanze acquisite. Deve conseguire nei confronti dello stesso imputato l'annullamento della sentenza anche nel punto concernente la ritenuta responsabilità dello stesso per il reato associativo, essendosi la partecipaZIne al- la associaZIne desunta, tra l'alRO, dalla accertata colpevolezza per il delitto di cui sopra. Nel motivo principale accolto restano assorbiti quelli concernenti il trattamento sanZInatorio.
24 ) Omicidio di OL VI. Le impugnaZIni meritano accoglimento.
La motivaZIne della sentenza impugnata appare insoddisfacente. Si rinvia a quanto osservato nella parte generale circa i criteri che debbono presiedere alla valutaZIne della chiamata in correità in par- ticolar modo se proveniente da soggetti la cui attendibilità intrinse- ca sia stata già esclusa, o anche gravemente messa in dubbio, in rela- ZIne ad altri episodi delittuosi sempre da essi riferiti, e altre ac- quisiZIni contrastino con le dichiaraZIni dagli stessi rese. Orbene va intanto rilevato che, per quanto risulta dalla motivaZIne della sentenza impugnata ( pagina 440 ), l'unico testimone, pur ritenu- to attendibile " ( pagina 443 ), che riferì delle modalità di esecu-
#1
ZIne del delitto disse che a commettere questo erano stati tre uomini che erano giunti sul posto a bordo di una autovettura A 112 e da que- sta erano scesi, mentre una quarta persona che conduceva il veicolo era rimasta in attesa alla guida. In stridente contrasto con tale risul- tanza il PA e il AN dichiararono di essere giunti nel luogo con due automobili e in un numero superiore di persone ( sette per il PA e cinque per il AN ). Si aggiunga che tra le autoincolpa- ZIni e correlative chiamate in correità effettuate dal PA e dal
AN è riscontrabile una insanabile difformità circa le persone degli incolpati, non avendo nominato il secondo il CH e l'UR, indicati invece dal primo ( pagina 441 ), e cioè proprio quel- li in relaZIne ai quali si è ritenuto essere concordi chiamate in "1
correità ". Infine la cosiddetta confusione " in cui incorse il AN nella 要看
incolpaZIne del RA al posto dell'IN avrebbe imposto una magIOre cautela nella valutaZIne della attendibilità delle fonti di accusa, nella presenza anche di dichiaraZIni de relato rese da CO za e AI chiaramente inattendibili, come rilevato sostanzialmente da- gli stessi giudici del merito, avendo il primo coinvolto anche persone certamente estranee ai fatti e il secondo omesso la indicaZIne del
CA, sicchè almeno impropria appare la sottolineatura di con- cordanza tra queste e le chiamate in correità ( pagina 443 ).
Si impone pertanto un riesame della vicenda che sia strettamente ade- rente alle risultanze processuali.
25 ) Omicidio di clienti ZI.
Sono inammissibili i ricorsi del procuratore generale nei confronto del D'NT, nonchè quelli del CH e dell'RO, tendendosi con l'uno e con gli altri a una non consentita rivalutaZIne delle prove diversa rispetto a quella opeRA dal giudice del merito. Quanto al primo deve rilevarsi che il giudice del merito non solo ha osservato, come invece preteso dal procuratore generale ricorrente, che le dichiaraZIni " de relato provenienti dal OS e dal AI "t non avevano una origine autonoma rispetto alla chiamata in correità del PA ( il che già di per sè sarebbe sufficiente al fine di inva- lidarée il valore del dato come risconRO esterno ), ma che questa ul-
73 tima si era mostRA contraddittoria nelle versioni rese nel corso della istruZIne e al dibattimento, sicchè ne veniva incrinata la stes- sa attendibilità intrinseca.
Relativamente invece alle impugnaZIni dei due imputati osserva la corte che non sussistoni i vizi di legittimità denunciati, essendo la motivaZIne della sentenza giuridicamente corretta per essersi anali- ticamente indicati in maniera non certamente acritica gli elementi di prova a carico degli stessi individuati nelle costanti e lineari di- chiaraZIni del PA confortate da quelle di IA, PA e AI.
A fronte delle diffuse argomentaZIni svolte nelle sentenze della cor- te di assise di appello alRO non si fa dai ricorrenti che opporre la non veridicità delle incolpaZIni e una indimostrata loro contraddit- torietà.
26 ) Omicidio di AR PE e ON TA. Deve rilevarsi la manifesta infondatezza dei ricorsi con i quali si denunciano dagli imputati i presunti vizi della motivaZIne della sen- tenza in punto di accertata responsabilità in ordine al duplice omici- dio, correttamente invece desunta dalle concordi chiamate in correità del PA, del OS e dello stesso IA oltre che dalle di- chiaraZIni del TO.
Va invece annullata senza rinvio la stessa sentenza nella parte in cui si è esclusa nei confronti del OP la diminuente di cui all'arti- colo 116 del codice penale.
E invero quest'ultima era stata riconosciuta dal giudice di primo gra- do nel dispositivo della sua decisione, sicchè, in assenza di impugna- ZIne sul punto da parte del pubblico ministero, la decisione della corte di assise doveva considerarsi intangibile per effetto del giudi- cato.
Con rinvio e nei confronti dello stesso imputato va invece disposto l'annullamento della pronuncia relativamente all'aumento della pena per effetto della continuaZIne nel delitto, quantificato in anni quat- RO di reclusione nonostante la emergenza di elementi ritenuti a lui favorevoli ( pagina 630 ) e con immotivata difformità rispetto ai cor- responsabili nell'omicidio per i quali l'aumento venne contenuto in appena un anno.
27 ) Rapina in danno del Credito Italiano. L'impugnaZIne del procuratore generale nei confronti del RI è inammissibile per rinuncia. I ricorsi degli imputati sono manifestamente infondati non sussistendo alcuno dei vizi denunciati con i motivi presentati nell'interesse de- gli stessi.
Correttamente la corte dell'appello ha confermato il giudiZI di col- pevolezza a carico del CO, del RA, del RI e dello ST con diffusa motivaZIne indicando gli elementi di prova che deponevano in tale senso, individuati nelle chiamate in correità, in- trinsecamente attendibili e tutte convergenti, di OS, di Cata- nia, di AN, dello stesso CO.
Quanto al trattamento sanZInatorio valgono le osservaZIni sopra for- mulate in via generale.
Priva di un qualsiasi preIO è la censura che si muove alla sentenza per il diniego della circostanza attenuante di cui all'articolo 114 del codice penale,ostandovi il disposto del secondo comma dello stesso articolo avendo partecipato alla commissione del reato di rapina per- sone in numero superiore a cinque.
74 28 ) Omicidio di AT MI.
Le impugnaZIni dei ricorrenti, che attengono ai presunti vizi della motivaZIne in punto di ritenuta responsabilità, e quella del Bonac- corsi, per quanto si riferisce alla circostanza aggravante della pre- meditaZIne, sono manifestamente infondate.
E invero la corte di assise di appello ha puntualmente esaminato le doglianze che si erano mosse alla sentenza di primo grado concludendo, con argomentaZIni logicamente corrette e giuridicamente esatte, per la loro inconsistenza.
Facendo buon uso dei principi che presiedono alla valutaZIne della prova, la stessa corte ha rilevato che a carico degli imputati depone- vano inequivocabilmente le plurime e convergenti chiamate in correità, la cui attendibilità intrinseca non veniva scalfita dalle apparenti divergenze e dalla falsità della accusa mossa dal PA a PA che non poteva estendersi agli altri, che ricevevano del resto ulte- riore conforto in ulteriori elementi ( precostituZIne del falso alibi da parte del CO, dichiaraZIni del SO ). Quanto alla circostanza aggravante della premeditaZIne, correttamente si è tenuto conto del rilevante spaZI cronologico tra ideaZIne ed esecuZIne dell'omicidio, del movente a lungo covato, della cuRA scelta delle modalità migliori per commettere il fatto. Da condividersi è invece la critica che si rivolge conRO la sentenza per ciò che si riferisce alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'articolo 61 n. 2 del codice penale. Si è ritenuta la sussistenza di questa, seguendosi la impostaZIne ac- cusatoria, per avere gli imputati commesso il delitto al fine di eli- minare un alRO agente anche lui nel campo dello spaccio delle sostan- ze stupefacenti e quindi allo scopo di conseguire magIOri proventi in tale attività una volta che si fosse ridotta la concorrenza in tale illecita attività.
A prescindere da ogni altra consideraZIne, va rilevato che, secondo la stessa ricostruZIne in fatto opeRA dal giudice del merito, l'o- micidio venne commesso non già per soddisfarei questa esigenza, ma per punire un debitore insolvente e non per procurarsi il profitto dalla aZIne delittuosa prima commessa e rappresentata dalla cessione della droga alla vittima, profitto al quale inevitabilmente si rinunciava con la eliminaZIne di colui dal quale si sarebbe dovuto ricevere il corrispettivo dovuto al pregresso fatto illecito. L'accoglimento di questo motivo della impugnaZIne del CO si estende agli altri imputati ricorrenti.
29 ) Omicidio di AR IO.
Manifestamente infondati sono i ricorsi del IA, che rese confes- sione, e dello ST raggiunto da plurime e convergenti chiamate in correità, ritenute, in maniera corretta, intrinsecamente attendibi- li.
Diversamente deve concludersi per il ZA nei confronti del quale sarbbero, secondo i giudici del merito, le concordi dichiaraZIni del OS, del OS e del PA.
Orbene, va rilevato che, almeno per quanto si legge nella sentenza im- pugnata, il OS ebbe a riferire esclusivamente che il PA e lo ST si avviarono per commettere il delitto in danno di persona della quale non conobbe in quel momento la identità dopo avere a "
lungo confabulato con ZA AT " nel bar in cui tutti erano senza aggiungere alcunchè dal quale si potesse far discendere che og- getto della discussione fosse l'omicidio e contraddicendo le tardive dichiaraZIni del PA secondo il quale esso PA e lo ST ricevettero nel bar la telefonata del ZA, non presente quindi nel
75
- locale con lui e con gli altri, nel corso della quale gli venne comu- nicato ove la vittima predestinata era reperibile ( pagina 595 ). Si impone quindi la rivalutaZIne della posiZIne del ricorrente onde accertare in fatto dal giudice del rinvio la conciliabilità delle di- chiaraZIni accusatorie a carico dello stesso e la presenza di riscon- tri esterni a quelle del PA.
30 ) Estorsione in danno di MO PE. Assolutamente generici sono i motivi a sostegno della impugnaZIne del
RA.
Il ricorso del OP è manifestamente infondato oltre che inammissi- bile in consideraZIne del fatto che alRO non ci si propone che giun- gere a una rivalutaZIne dell'elemento probatorio non consentita in questa sede di legittimità, essendosi fornito conto dai giudici del merito, con motivaZIne esauriente e non censurabile, delle raIOni che hanno indotto gli stessi alla affermaZIne di colpevolezza dell'imputato a cui carico erano state formulate plurime chiamate in correità intrinsecamente attendibili.
31 ) Omicidio di IC ET.
La impugnaZIne del procuratore generale è inammissibile per la sua manifesta infondatezza.
Il ricorrente critica il giudiZI di inattendibilità intrinseca formu- lato, in relaZIne alle sue dichiaraZIni accusatorie conRO gli impu- tati assolti, sul conto di AN ET.
Deve rilevarsi che le argomentaZIni svolte nell'atto di ricorso per nulla scalfiscono il raIOnamento del giudice dell'appello per il qua- le le inesattezze riferite e la illogicità del racconto da parte del dichiarante fanno addirittura propendere per un suo intendimento ca- lunniatorio.
Ma, anche a prescindere da ciò, la corte del merito non poteva non pervenire, come dalla stessa correttamente osservato nella parte ini- ziale della motivaZIne riservata a questa posiZIne, alla assoluZIne degli imputati ponendosi a loro carico esclusivamente quanto riferito dal AN, che, si badi, non ebbe ad assistere all'omicidio ma narrò quanto disse che gli avevano confidato coloro che incolpava, senza che un qualsiasi ulteriore elemento di risconRO fosse a suffra- IO dei suoi riferimenti.
Rileva il ricorrente, che del resto non contesta le contraddiZIni che si colgono in taluni punti del racconto dell'accusatore ma tenta di giustificarle, che il necessario risconRO esterno dovrebbe indivi- duarsi, in sostanza, nell'appartenenza al IC del movente per l'o- micidio del IC.
Orbene, anche a volere accantonare la osservaZIne formulata dalla corte di assise di appello di Torino secondo la quale la circostanza indicata al proposito si risolve in una mera congettura, deve marcarsi che il movente, quale elemento di natura soggettiva, costituisce, ai fini della prova della responsabilità, un dato sussidiario, nel senso che può venire in consideraZIne per una più completa valutaZIne del- le circostanze oggettive indizianti a carico dell'imputato una volta che queste, pur presenti, siano di per sè equivoche e quindi, nella assenza di una spinta psicologica, insufficienti per la formaZIne di un giudiZI certo di colpevolezza. Certamente però ( e a magIOr raIOne quando essa appaia incerta o congetturale come nel caso di specie rilevato dal giudice del merito ) sulla sola esistenza di un movente giammai potrà fondarsi una afferma- ZIne di responsabilità come si vorrebbe invece dal ricorrente nella fattispecie in esame.
76 32 ) Estorsione in danno di AB ZI.
Manifestamente infondato è il ricorso del OP. Si rileva infatti dalla sentenza del merito che non è assolutamente esatto che a suo carico siano state poste le accuse del PA essen- do stato invece l'imputato raggiunto non solo da quelle formulate an- che dal OS e dal AI ma principalmente dalle dichiaraZIni del- la stessa persona offesa che nominativamente lo indicò come l'autore delle reiterate estorsioni in suo danno protrattesi per lungo periodo di tempo.
33 ) SequesRO di persona e omicidio di RA FR. Sono fondate le impugnaZIni del procuratore generale e quelle degli imputati ricorrenti NO UI e ZO PE, essendo la senten- za viziata, da un lato, da difetto di motivaZIne in ordine alla valu- taZIne della prova, e, da alRO, da contraddittorietà. Quanto al primo aspetto va rilevato che i giudici del merito hanno ri- tenuto di fideisticamente recepire come vera la narraZIne ( per la verità difficilmente credibile almeno per certe parti ) effettuata da
RA IA, rimasta priva di un qualsiasi risconRO, tali non po- tendo ritenersi le dichiaraZIni de relato del PA e del AI 考者 "
nulla avendo gli stessi riferito che riguardasse la parte avuta nei fatti dal primo essendosi invece gli stessi limitati a dire su una confidenza ricevuta dal ZO vertente esclusivamente sulla commis- sione da parte di quest'ultimo dell'omicidio e avendo del resto esclu- so la corte dell'appello la loro attendibilità intrinseca. Hanno peralRO ritenuto i giudici di secondo grado, come del resto quelli della corte di assise, che nessuna necessità di risconRO do- vesse avvertirsi, non essendo il RA un chiammte in correità nè per- sona che riportasse quanto da altri confidatogli, ma un testimone che aveva rappresentato circostanze da lui vissute e che certamente era, per tale raIOne, intrinsecamente attendibile, avendo prestato giura- mento, sicchè doveva ritenersi per provato tutto quanto da lui detto almeno fino al momento in cui aveva assistito ai fatti, dal che la raggiunta prova della responsabilità degli imputati per il delitto di sequesRO di persona e fatti connessi mentre si doveva pervenire alla assoluZIne degli stessi per quello di omicidio non essendo questo ac- caduto aotto la diretta perceZIne del teste e non essendo certo che il RA FR fosse stato ucciso nella occasione.
Questa corte si limita, al fine di rimarcare la erroneità in diritto del principio affermato nella motivaZIne della decisione impugnata, a rinviare alle osservaZIni formulate al proposito delle raIOni dell'annullamento della sentenza nei confronti del UL, dėl Mara- no e del EI per la parte relativa alla dichiaraZIne di colpevo- lezza in relaZIne all'omicidio SC.
Ma non può non aggiungersi che sia i giudici di primo grado che quelli dell'appello si sono posti in una grave contraddiZIne con se stessi quando, dopo la, sia pure erronea, proposiZIne di cui sopra, hanno mandato assolti lo CI, OP PE e OP UI dagli stessi reati per i quali si è invece affermata la responsabilità del NO e del ZO, avendo ai primi tre il testimone attribuito un preciso e rilevante comportamento nel fatto di sequesRO, comportamen- to addirittura più rilevante, almeno per questa prima fase, di quello tenuto dal ZO.
Resta ancora da osservare che il RA IA, sin da quando venne per la prima volta sentito in Belluno da ufficiali della polizia giu-
}
diziaria e nelle successive occasioni dai magistrati, riferi che il fatto si era verificato nel mese di Gennaio del 1976 mentre, per quan- to risulta dalle sentenze del merito, laspariZIne del suo omonimo ri-
77 sale al corrispondente mese dell'anno successivo. Non può certamente escludersi che si sia trattato di errore di verbalizzaZIne o di e- quivoco in cui involontariamente possa essere caduto il dichiarante. Tale eventualità era, e rimane, doverosamente conROllabile, avendo il RA ancorato l'episodio a un preciso dato temporale, avendo riferito che esso si collocava in un momento immediatamente successivo alla sua scarceraZIne dall'istituto penitenziario d Maglie.
Ma anche le censure del procuratore generale sono fondate. Non può infatti non riconoscersi la illogicità della motivaZIne nella parte relativa alla assoluZIne degli imputati dal delitto di omici- dio. E invero, una volta accettata come veritiera la narraZIne del testimone, logica conseguenza da trarsi sarebbe stata quella di una loro responsabilità anche per il più grave reato non potendo ricevere il fatto di sequesRO, eseguito con le modalità riferite dallo stesso, giustificaZIne diversa da quella della successiva eliminaZIne fisica della vittima a nulla rilevando la mancata scoperta del suo cadavere. Al giudice del rinvio viene quindi demandato il compito di una nuova valutaZIne della attendibilità delle dichiaraZIni di RA IA
e, nella ipotesi di un positivo apprezzamento anche per la presenza di riscontri, riesaminare la posiZIne degli imputati in relaZIne al de- litto di omicidio volontario loro contestato.
34 ) Tentato omicidio di IS AT.
Il ricorso del procuratore generale è inammissibile tendendosi con i motivi a sostegno a una rivalutaZIne dell'elemento probatorio diversa da quella opeRA dal giudice del merito, che, con argomentaZIni lo- gicamente e giuridicamente corrette, ha rilevato anzitutto che non si era reso possibile il conROllo sulla attendibilità della fonte di co- noscenza delle notizie da parte del PA perchè rimasta non identi- ficata, quindi che le dichiaraZIni di questo e del AI convergevano sul solo OP ma divergevano per gli altri incolpati sicchè non e- rano sovrapponibili e, infine, che il movente riferito non era rimasto provato ma anzi contastato da altre acquisiZIni. A fronte di tutto ciò ci si limita, con l'atto di impugnaZIne, a pri- vilegiare la impostaZIne accusatoria.
35 ) Omicidio di MI AG.
Prive di preIO sono le argomentaZIni con le quali il procuratore ge- nerale censura la motivaZIne della ordinanza con la quale si ritenne la inutilizzabilità delle registraZIni delle conversaZIni effettuate dal NO, argomentaZIni che non scalfiscono la validità del princi- pio già affermato da questa corte in fattispecie esattamente in termi- ni ( Sez. II, 5 luglio 1988, FI, in Cass. pen., 1989, p. 1043,
n. 953 ).
E invero, nella concreta fattispecie solo apparentemente si presentano le caratteristiche della registraZIne di colloqui tra presenti " "
mentre in realtà si è in presenza di una vera e propria intercettaZI- ne di conversaZIni, effettuata, tramite un terzo, di iniziativa del- la polizia giudiziaria al di fuori di un qualsiasi conROllo da parte del magistrato, unico legittimato, nella presenza dei presupposti vo- luti dalla norma, a limitare il diritto, costituZInalmente garantito, del cittadino alla libertà e alla segretezza di ogni forma di comuni- caZIne.
Valgono, per il resto, le osservaZIni formulate al punto che precede. Va premesso che esula dai poteri della corte di legittimità quello di una " rilettura " dell'elemento probatorio la cui valutaZIne è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, potendo e dovendo inve- ce accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraver-
78 so l'iter argomentativo seguito, delle raIOni che lo hanno condotto a ritenere che l'elemento stesso sia o meno dotato di forza persuasiva a sostenere la validità della tesi accusatoria.
Orbene, proprio tale inammissibile intervento si richiede, in buona sostanza, dal ricorrente.
Va dato atto alla corte di assise di appello di Torino di avere anali- ticamente valutato tutti, e nessuno escluso, come invece si pretende, i fatti che si erano prospettati come indizianti a carico degli inqui- siti, apprezzandoli con motivaZIne che appare esente da vizi logici e giuridici.
F. invero la stessa corte si è diffusamente soffermata nell'illustrare le raIOni per le quali doveva escludersi la attendibilità intrinseca di coloro che avevano reso confessione e accusato gli altri di compar- tecipaZIne nel delitto, e cioè TO, il cui racconto si è rite- nuto affetto da " inverosimiglianza " ( pagina 515 ) e contraddiZIni stridenti, e NO RO che rese una versione dei fatti " impreci- sa e contraddittoria ( pagina 519 ) e smentita dal AI, dubitando "
sostanzialmente della stessa veridicità della loro autoincolpaZIne. Ha ancora posto in rilievo gli insanabili contrasti tra le chiamate in correità effettuate dai due nei confronti di alcuni degli incolpati e la assenza di riscontri esterni.
Da tutto ciò si è correttamente tratta la conseguenza della inconfe- renza della data esatta dell'omicidio, rimasta dubbia, ai fini del conROllo degli alibi dedotti dal AR e dall'NG nei cui con- fronti così come nei confronti degli altri si è pronunciata assoluZI- ne con motivaZIne che non viene scalfita dalle argomentaZIni svolte dal procuratore generale.
36 ) Omicidio di Di AU AT.
Manifestamente infondato è il ricorso del CH in ordine ai pre- sunti vizi della motivaZIne per quanto attiene al diniego delle cir- costanze attenuanti generiche. Al proposito si rinvia a quanto sopra rilevato in linea generale in punto di censure da parte dei ricorrenti in ordine al trattamento sanZInatorio.
ER quanto attiene alle impugnaZIni del procuratore generale che cri- tica la sentenze assolutorie del BA, dell'ZI e del CA, va rilevata la loro inammissibilità non invalidando le diffuse consi- deraZIni svolte negli atto di ricorso la correttezza logico giuri- dica delle argomentaZIni dei giudici dell'appello che hanno rilevato la tardività delle dichiaraZIni de relato a opera del PA e "
del AI e la loro non sovrapponibilità e la equivocità della chiamata in correità da parte del AN e, quindi, in buona sostanza, dubitato della attendibilità intrinseca degli accusatori, che si propone dal ri- corrente di rivalutarsi in questa sede di legittimità, il che non è consentito.
79 veritiere, che anzi tutto tendeva a ipotizzare che fossero animate da intendimento calunniatorio.
A ciò si aggiungano le insanabili contraddiZIni che si sono rilevate in punto di fatto nel " mare magnum ( pagina 391 ) delle dichiara- ZIni del MU, del GI, di NO RO, di AI, la omessa e inspiegabile audiZIne nel corso della istruttoria o del dibattimento di primo grado della unica testimone che avrebbe forse potuto arrecare un qualche contributo per la ricostruZIne dei reali accadimenti, la presenza di pure accertati possibili moventi diversi dei quali erano portatori altri.
Correttamente, nella assenza del riconoscimento di una attendibiltà in- trinseca degli accusatori e mancando riscontri esterni alle incolpa- ZIni, si è pervenuti alla assoluZIne degli imputati.
38 ) Omicidio di De IT RE. Il procuratore generale denuncia vizi di motivaZIne della sentenza nella parte nella quale si sono assolti dal delitto il ST e FI NO FR.
Ritiene questa corte che siano assenti tali deficienze nel raIOnamen- to dei giudici dell'appello, i quali, in maniera corretta, hanno inve- ce tenuto conto, per la formaZIne del loro convincimento, delle ri- sultanze processuali, rilevando la difficile accettabilità delle giu- stificaZIni fornite dai chiamanti in correità in relaZIne alle insa- nabili contraddiZIni circa la indicaZIne dei presunti corresponsabi- li e il movente che aveva originato il delitto, restando irrimediabil- mente incrinata la loro attendibilità intrinseca non sorretta del re- sto da un qualsiasi risconRO esterno se non la equivoca, in quanto parziale, corrispondenza delle fattezze fisiche del CH con quelle del materiale esecutore dell'omicidio e non escludendosi in so- stanza un intendimento calunniatorio nei confronti del ST, del
AC e del GI ZI, questi ultimi due assolti dai giudici di primo grado, pure essendo stati ugualmente coinvolti, e in maniera pesante, dal TO nel delitto e nei confronti dei quali non ha interposto ricorso il procuratore generale, che per quanto attiene al- la posiZIne del ST e del CH sollecita una non consenti- ta rilettura dell'elemento probatorio.
39 ) Rapina alla IOielleria RE. L'accoglimento del ricorso del NT deve inevitabilmente discen- dere dalla diversa e contrastante valutaZIne opeRA con le due sen- tenze dell'appello della tesi difensiva dell'imputato. Va infatti rilevato che nella motivaZIne di quella del 27 novembre
1990 con la quale si mandò assolto lo IE venne ritenuta la inverosimiglianza ( e il raIOnamento appare logicamente corretto ) di una fuga da parte dell'imputato in bicicletta dal luogo in cui aveva commesso la rapina trasportando con sè un peso di circa venti chilo- grammi di preZIsi sottratti e dandosi quindi credito alla tesi difen- siva ( pagina 647 ), mentre in quella del 28 febbraio 1991 con la qua- le si affermò la sua responsabilità, emessa in diversa sessione ma dalla corte della quale facevano peralRO parte gli stessi giudici to- gati che in precedenza si erano diversamente pronunciati e la cui mo- tivaZIne venne redatta dallo stesso estensore della prima, si respin- se la validità della giustificaZIne fornita dall'imputato ( pagina 163 ).
Si impone quindi un nuovo giudiZI che valuti la logica credibilità di quanto dichiarato dal prevenuto per scaIOnarsi dalla incolpaZIne del EN.
I motivi a sostegno della impugnaZIne del procuratore generale nei
80 confronti della sentenza che ha mandato assolto lo IE appaio- no generici, non investendo in alcun modo le argomentaZIni dei giudici dell'appello attinenti il contrasto trale dichiaraZIni, entrambe " de relato ", del EN e del OS.
40 ) Omicidio di NO AZ.
Gli imputati ricorrenti denunciano la presunta insufficienza e con- traddittorietà della motivaZIne nella parte nella quale si è ritenuta raggiunta la prova della loro responsabilità. Si sostiene anzitutto che, essendosi dato per scontato che la uccisio- ne dello NO fu voluta per eseguire un atto di ritorsione nei con- fronti del PA, gli autori del delitto si sarebbero certamente do- vuti individuare tra gli appartenenti a organizzaZIni criminali av- verse a quella in cui militava il PA, circostanza che doveva por- tare a escludere in radice la loro colpevolezza essendosi accertata la non partecipaZIne di essi ricorrenti ad associaZIni delinquenziali come testimoniato dalla assoluZIne del reato associativo loro conte- stato.
La tesi è priva di un qualsiasi fondamento. A prescindere che la pronuncia assolutoria dal delitto di cui all'ar- ticolo 416 del codice penale fu conseguenza non già della prova di as- senza della colpevolezza dei due prevenuti, ma della insufficienza di questa, va rilevato che anche qualora fosse dimostRA la premessa il corollario proposto non potrebbe avere alcun effetto decisivo ben nul- escludendo che, in ipotesi, anche appartenenti ad associaZIni la criminali possano fare ricorso a esterni a queste per specifici fatti che pure interessino la associaZIne.
Tanto premesso, deve osservarsi che il giudiZI di responsabilità dei due prevenuti si basa su un apprezzamento positivo degli elementi di prova che a loro carico si erano raggiunti, apprezzamento conseguente a una corretta valutaZIne critica degli stessi esaminati analitica- mente e nel loro contesto.
I giudici del merito hanno ritenuto, in maniera scevra da vizi, atten- dibile la deposiZIne dell'unico testimone presente al fatto delittuo- so, e cioè il RD, rilevando che lo stesso, immediatamente dopo l'omi- cidio e quando ancora i due imputati non erano stati fermati, che anzi la loro individuaZIne si rese possibile proprio a seguito di quanto da lui dichiarato, forni la esatta descriZIne del motociclo sul quale viaggiavano i due autori dell'omicidio dei quali riferì le fattezze fisiche e disse del particolare rumore prodotto dal veicolo, circo- stanze tutte che perfettamente risultarono corrispondenti alla motoci- cletta sulla quale a poche ore di distanza vennero fermati il ON e il D'NT e alle loro persone.
Rilevarono ancora che la presenza di residui da polvere da sparo sulla sola mano sinistra del ON non veniva invalidata dalle obieZIni difensive con le quali si opponeva il non mancinismo dell'imputato, fornendo risposta logicamente adeguata sulle possibili cause della lo- calizzaZIne dei residui e infine che la accertata falsità dell'alibi dedotto ( e non la mancanza dello stesso ) era l'ulteriore definitivo elemento che confortava il convincimento della colpevolezza.
Si è eccepito dalle difese, con gli atti di appello prima e con quelli di ricorso poi, che non si sarebbe fornita spiegaZIne del perchè del- la omissione da parte del testimone di un qualsiasi riferimento ai vi- stosi tatuaggi che pure gli imputati portavano su parti scoperte del corpo il che contrastava con la identificaZIne dei due come gli auto- ri del delitto. 1
Sul punto invece i giudici del merito hanno risposto che la circostan- za era logicamente spiegabile per avere il testimone visto solo per
81 breve momento gli aggressori e per essersi rifugiato immediatamente dopo in luogo in cui riteneva di non potere essere notato e che lo salvasse da eventuali aZIni in suo danno.
La spiegaZIne appare logicamente accettabile. Si deve peralRO ag- giungere che l'omessa perceZIne del particolare evidenziato non può di per sè avere rilevanza alcuna sulla attendibilità del testimone es- sendo scientificamente dimostrato che colui che è spettatore di un fatto è in grado normalmente di registrare e di elaborare solo alcuni e limitati aspetti della situaZIne che gli si presenta e, nel caso di testimoni possibili vittime di un crimine, quelli relativi alle moda- lità della aggrssione piuttosto che gli altri che riguardino partico- lari anche rilevanti che attengano l'aspetto dell'aggressore. La mancata osservaZIne da parte del testimone di quanto verificatosi dopo la esplosione del primo colpo di pistola rende logicamente coe- rente la conseguenza rilevata dai giudici dell'appello circa la impos- sibilità da parte dello stesso di riferire per i momenti successivi e sulla individuaZIne di colui che sparò successivamente. Infondata è la censura del procuratore generale che attiene al ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche, essendosi esauriente- mente motivate le raIOni che inducevano alla riduZIne della pena no- nostante la gravità del reato, della quale si tenne conto per la de- terminaZIne della pena base in misura superiore al minimo edittale, con il richiamo alla non gravità dei precedenti penali, alla IOvane età dei due imputati, all'ambiente culturale e sociale di estraZIne degli stessi, elementi tutti ben valutabili ai fini del potere dove- re discreZInale del giudice. 41 ) Omicidio di CO AT.
Il procuratore generale, con i motivi del ricorso al proposito della assoluZIne di RD AT, ST AR e NO UI dal delitto di omicidio volontario di CO AT e dai reati con- nessi, si dilunga nel rilevare i denunciati vizi della motivaZIne della sentenza illustrando il movente individuabile nella " vendetta di gruppo e sugli elementi a carico degli imputati illogicamente "
svalutati dal giudice dell'appello. Ma le pure articolate argomentaZIni del ricorrente non possono ROva- re accoglimento alcuno, alRO non facendosi che proporre a questay di privilegiare la ricostruZIne in fatto e la valutaZIne della prova come opeRA dal giudice di primo grado rispetto a quella della deci- sione impugnata, il che non è assolutamente consentito, essendo a que- sta corte, come già in altre parti si è avvertito, demandato esclusi- vamente il compito di conROllare se il giudice del merito abbia fatto buon uso del suo potere valutando tutti gli elementi offertigli e ap- prezzandoli con raIOnamento logicamente corretto e immune da vizi giuridici, sicchè qualora tale indagine sulla motivaZIne della sen- tenza conduca a esito positivo il giudice della legittimità avrà esau- rito il compito assegnatogli.
Orbene, si deve dare atto alla corte di assise di appello di Torino di avere esaminato tutti i dati processualmente emergenti, di averli va- lutati in maniera estremamente corretta pervenendo al suo giudiZI fi- nale con argomentaZIni coerenti e giuridicamente inattaccabili.
Ha osservato che, se anche il movente del delitto poteva individuarsi nella vendetta attuata da appartenenti alla associaZIne rivale a quella in cui l'ucciso militava, non era ricavabile che proprio gli im- putati e non altri fossero i portatori di tale interesse o gli esecu- tori di incarico ricevuto.
A tale proposito ha attentamente analizzato gli elementi probatori a carico dei tre imputati rappresentati da dichiaraZIni " de relato "
rilevandone la insanabile contraddittorietà e il loro contrasto con
82 altre emergenze e deposiZIni testimoniali concludendo per la intrin- seca inattendibilità degli accusatori, conclusione che il procuratore generale ricorrente vorrebbe che, in buona sostanza, in questa sede si capovolgesse.
42 ) Omicidio di IL ZI.
Va accolta la impugnaZIne di NO UI.
I giudici del merito hanno ritenuto che le deposiZIni indirette del PA, del AI e del RA costituissero valida prova di responsa- bilità a carico dell'imputato.
Questa corte ribadisce il principio reiteRAmente affermato della i- doneità della dichiaraZIne " de relato a costituire fonte di prova it purchè dotata del duplice requisito della attendibilità intrinseca e di quella estrinseca.
In linea generale alle deposiZIni testimoniali deve conferirsi ido- neità probatoria nelle ipotesi in cui siano munite di coerenza logica e di precisione. unaVa peralRO avvertito che essendo la testimonianza de relato " "
testimonianza processuale relativa ad altra extrgiudiziale, incombe sul giudice il dovere di accertare non solo la attendibilità della prima, sotto il profilo della stessa esistenza e delle modalità di perceZIne da parte del dichiarante di quanto riferito, ma anche della seconda, sotto l'analogo profilo della veridicità del testimone diretto e delle modalità della perceZIne da parte dello stesso del fatto oggetto del- la dichiaraZIne ( Sez. I, 22 giugno 1987, Falbo, in Cass. pen. 1988, p. 1510, n. 1318 ), e ciò in quanto non può prescindersi dal conROllo della " fides " del supposto notiziante. Orbene tale doverosa indagine è tata totalmente pretermessa dal giudi- ce del merito per questa parte della sentenza. E invero quanto alle dichiaraZIni rese dal RA e dal AI se ne è acriticamente e in maniera apodittica accettata la veridicità pur pro- venendo le stesse da soggetti che riferivano quanto da loro asserita- mente appreso nell'ambiente carcerario per il primo e in alRO non precisato per il secondo, conla conseguenza, comune a entrambi, della impossibilità di conROllare la fonte delle notizie. Relativamente invece al PA anzitutto si è omesso di fornire qual- siasi spiegaZIne al contrasto tra la versione da lui resa e le effet- tive modalità di accadimento dei fatti, nonchè le contraddiZIni tra le varie dichiaraZIni circa il ruolo del NO nel delitto.
In secondo luogo, provenendo, a dire del dichiarante, le notizie dallo stesso incolpato, il conROllo della veridicità dei riferimenti, del tutto omesso, si è risolto in una inammissibile accettaZIne fidei- stica della verità della dichiaraZIne.
83 44 ) Lesioni in danno di OC NT.
E' proprio a proposito di questo episodio che la corte di assise di appello espresse il convincimento, sopra trascritto, che in certe "
occasioni i collaboranti hanno disposto della prova a carico dei chia- mati in correità a loro piacimento " dopo avere posto in rilievo le gravi contraddiZIni tra le dichiaraZIni accusatorie dei due NO.
In ogni caso i motivi di ricorso del procuratore generale sono inam- missibilper la loro manifesta infondatezza non investendo vizi della motivaZInenella parte in cui si è escluso che si fosse raggiunta la prova della responsabilità del LI ma incentrandosi esclusivamente sulla posiZIne del GI e del RE ER al solo fine, evi- dentemente, di contrastare il giudiZI, gravemente negativo, formulato a carico dei chiamanti in correità non esclusivamente in relaZIne al- le dichiaraZIni rese per questo specifico episodio e non limitatamen- te ai due NO.
45 ) Rapina in danno di MI AL.
Manifestamente infondati sono i ricorsi di RE ER e di LI avendo i giudici del merito esaurientemente esposto le raIOni che mi- litavano a favore della attendibilità intrinseca delle convergenti chiamate in correità che ricevevano ulteriore conforto dalle dichiara- ZIni testimoniali ( come sul numero dei rapinatori a bordo dello stesso motociclo ) e tendendosi, con i motivi a sostegno delle impu- gnaZIni, a una non consentita diversa lettura, da parte del giudice di legittimità, dell'elemento probatorio correttamente valutato da quelli del merito.
46 ) Tentato omicidio di ANnocito AN.
Meritano accoglimento i ricorsi degli imputati RE ER, LI e GI, essendosi affermata la loro colpevolezza esclusivamente sulla base della chiamata in correità da parte di NO FR pri- va di elementi di risconRO che si riferiscano alle persone degli in- colpati tale non potendo ritenersi la non accertata ma solo verosi- 哥哥
mile " ( pagina 289 ) circostanza che i tre fossero con il NO nella occasione nella quale il ANnocito e gli altri avrebbero il condi-
-
ZInale è d'obbligo essendo sulla attribuibilità del fatto a questi solo le notizie apprese dallo stesso NO aggredito quest'ultimo e
-
nella assenza inoltre di qualsiasi prova sulla collocaZIne temporale del fatto contestato ai ricorrenti.
47 ) CorruZIni di US AN.
Sono manifestamente infondate le impugnaZIni del US e degli al- tri imputati indicati al numero 58 della parte espositiva, risolvendo- si i motivi a sostegno delle stesse, al di là della apparente artico- laZIne di quelli redatti nell'interesse del US, in generiche censure alla motivaZIne della sentenza, che, in maniera corretta, ha esposto le raIOni per le quali doveva ritenersi raggiunta la prova della responsabilità a carico dei singoli imputati e tendendosi so- stanzialmente a una rivalutaZIne, del resto non consentita in questa sede, delle circostanze di fatto accertate, del loro significato e dell'apprezzamento delle stesse come operati dai giudici del merito con argomentaZIni logicamente coerenti a canoni di logicità, a massi- me di esperienza e giuridicamente esatte.
84 La corte dell'appello ha ritenuto la non veridicità delle dichiaraZI- ni rese dal NO FR circa le notizie apprese, a suo dire, " de
auditu " e ciò attraverso una penetrante e convincente indagine psi- cologica del soggetto rilevando non solo la loro tardività, che secon- do il ricorrente sarebbe invece spiegabile, ma quel che più conta, e che dalla scienza specialistica è indicato come il principale dato sintomatico della falsità di una testimonianza, la assenza di linea- rità e il continuo progressivo arricchimento e adeguamento, da parte del narrante, del contenuto dei riferimenti tanto da insinuarsi nel giudice del dubbio che negli intervalli di tempo tra i vari momenti il dichiarante " abbia cercato di raccogliere ulteriori notizie sui par- ticolari del fatto " ( pagina 351 ).
Sempre il giudice dell'appello ha correttamente osservato che le SO- spette e non convincenti dichiaraZIni accusatorie non ricevevano con- forto alcuno in riferimento alle posiZIni personali degli incolpati, tali certamente non potendo considerarsi la conoscenza delle modalità di esecuZIne del delitto che al più era dimostrativa che poteva di questo avere appreso, mentre apodittiche si presentavano sia la iden- tificaZIne dell'ZI nel GI, derivata dalla sola collocaZI- ne della abitaZIne di quest'ultimo nella strada in cui venne fissato l'appuntamento, sia la esclusione che potesse trattarsi del RO. Si è anche esaminata la circostanza relativa ai primi sospetti espres- si dalla SA, circostanza la cui apparente suggestività venne ri- dimensionata con adeguate consideraZIni.
49 ) Omicidio di AC IO.
Va rilevata la inammissibilità della impugnaZIne del procuratore ge- nerale.
La corte di assise di appello di Torino ha evidenziato, con il puntua- le richiamo alle risultanze processuali, la inconsistenza degli ele- menti probatori a carico dell'imputato UA AN, elementi rappresentati dalle dichiaraZIni " de relato del PA e di Epami- nonda AN.
Al fine di fornire raIOne del perchè della esattezza giuridica delle conclusioni alle quali è pervenuto il giudice, è sufficiente osservare che si è accertata la assoluta assenza di riscontri esterni alle in- colpaZIni mosse, in maniera tra loro contrastante e contraddittoria nelle versioni dei singoli, dai due accusatori, la assoluta incertezza del movente che non apparteneva all'imputato nei cui confronti si è interposto ricorso ma ad alRO ( EI ) per il quale stranamente non è impugnaZIne avverso la pronuncia assolutoria così come anche per alRO ( IC ) pure indicato quale corresponsabile nella esecuZI- ne del delitto.
50 ) Omicidio di PO AR.
I ricorsi del procuratore generale sono manifestamente infondati. NE stesso atto di impugnaZIne il ricorrente non ha potuto esimersi dei significativi contrasti che si registrano tra le dichiaraZIni ac- cusatorie " de relato provenienti dai vari " collaboranti ", contra- "
sti che si tenta di giustificare invitando ad approfondimenti e, "I "
sostanzialmente, a una non consentita rivalutaZIne dell'elemento pro- batorio.
Va rilevato che la corte di assise di appello non si è affatto sot- tratta al compito sugGEto di " approfondire ", e ciò ha fatto al fi- ne di doverosamente dissipare il sospetto di una falsità nei riferi- menti, dovendo peralRO concludere, dopo una compaRA disamina, at- tenta, diffusa e logicamente corretta, del contenuto delle, talora contraddittorie, dichiaraZIni rese da alcuni degli incolpanti ( A-
85 nia e PA ), per la loro illogicità e per la conseguente loro in- trinseca inattendibilità.
51 ) Omicidio di OL IO. Va disattesa la fondatezza della impugnaZIne del ricorrente procura- tore generale nei confronti dell'imputato RA.
Correttamente questa volta si è rilevato dalla corte di assise di ap- pello contrariamente a quanto avvenuto per altri episodi, che le di- chiaraZIni " de relato " rese dal PA non erano utilizzabili es- sendo stata indicata dallo stesso, quale fonte di provenienza delle notizie, l'imputato che rese confessione e cioè il AN, che co- stituiva quindi l'unico mezzo di prova, ritenuto peralRO insufficien- te proprio nei confronti del PA che pure ebbe a chiamare reitera- tamente in correità, essendosi peralRO dubitato dai giudici di primo grado della attendibilità di tale incolpaZIne, dubbio che, nella as- senza di un qualsiasi risconRO esterno, non poteva non estendersi a- gli altri accusati, uno dei quali coinvolto addirittura in termini probabilistici.
52 ) Omicidio di AD VI.
Le argomentaZIni svolte dal procuratore generale per sostenere la im- pugnaZIne proposta avverso la pronuncia assolutoria del GI e del AC non scalfiscono la correttezza della motivaZIne della sentenza con la quale, dopo una attenta e critica lettura del contenu- to delle varie e tra loro non coerenti dichiaraZIni di NO France- sco, ha concluso per la loro illogicità e quindi per la intrinseca i- nattendibilità tale da sfiorare la calunniosità ( pagina 340 ), 21 $$
aggiungendosi che in ogni caso era rimasto assente un qualsiasi ri- sconRO esterno che si riferisse direttamente alle persone degli in- colpati, per tale non potendo evidentemente ritenersi, come invece si pretende dal ricorrente, il fatto che l'accusatore avesse riferito mo- dalità di esecuZIne del delitto rispondenti al reale accadimento dei fatti, essendo tale circostanza, peralRO non esatta essendo contra- stata in fatto dalle acquisiZIni processuali, dimostrativa, come già sopra rilevato in relaZIne ad altri episodi, esclusivamente della co- noscenza per una qualsivoglia evenienza, da parte del dichiarante, di come l'omicidio venne eseguito dai suoi autori e non certo della iden- tificaZIne di questi con le persone da lui chiamate in causa.
53 ) DetenZIne e porto di armi a carico di ZI AT: Il ricorso dell'imputato merita accoglimento. Va infatti rilevato che nessuna esauriente spiegaZIne si è fornita a giustificaZIne delle evidenti contraddiZIni tra le chiamate in cor- reità sul punto relativo alle finalità che nelle occasioni l'ZI, che ha negato la sussistenza del fatto, e gli altri intendessero persegui- re e che avesse necessitato l'impiego di armi.
86 55 ) Rapina nell'ufficio postale di Verona e nella bisca del for te di San Mattia.
Il ricorso di CO AZ va accolto. La corte di assise di appello di Torino ha ritenuto che l'alibi dedot- to, sulla veridicità del quale non va nutrito sospetto alcuno, non po- avere influenza al fine di contrastare la chiamata in correità teva formulata dal IA, non impedendo la presenza dell'imputato in A- tania alle ore 19 del 6 gennaio 1978 la partecipaZIne dello stesso alla prima delle rapine in Verona essendosi questa commessa alle ore 12 del IOrno successivo.
E' questa una proposiZIne espressa apoditticamente e in termini asso- lutamente probabilistici, disancorata inoltre da dati di fatto che la sorreggano essendosi omesso di indicare il tempo necessario per rag- giungere Verona da IA se in automobile come pare ricavarsi dall'accenno al pernottamento a Firenze evora presumibile della par- tenza dell'imputato da Messina tenuto conto degli orari di partenza dei traghetti dopo le ore 19.
56 ) CorruZIne del magistrato HI ET.
Ritiene questa corte che la sentenza impugnata debba per questa parte essere annullata senza rinvio per quanto si riferisce alla affermaZI- ne di responsabilità del LI per il delitto di cui agli articoli 319 e 321 del codice penale essendo evidente la assoluta assenza di prova in ordine a un patto corruttivo che fosse intervenuto tra il LI e il HI in data antecedente alla celebraZIne del di- battimento a carico di LI AL.
E invero, dagli atti, per quanto si rileva dalla stessa ricostruZIne della vicenda opeRA dai giudici del merito, si trae esclusivamente che in quel periodo il magistrato fu interessato da conoscenti perchè si adoperasse nell'interesse del figlio del LI FR AT del quale ultimo ricevette la visita nel corso della quale fu assicu- rato che il processo a carico del figlio sarebbe stato particolar- mente curato " ( pagina 679 ), consideraZIne logica perchè aderente a massime di esperienza. Che il primo però avesse anche promesso un " esito favorevole " o fosse intervenuto tra i due un accordo che preve- desse la daZIne di una utilità al primo in corrispettivo di un atto contrario ai doveri di ufficio dello stesso è frutto di inammissibile illaZIne, che, del resto, è sostanzialmente ammessa dalla stessa sentenza con il ricorso alla locuZIne " raIOnevolmente ritenibile fi
( pagina 680 ) usata per motivare in ordine alla prova dell'accordo stesso. indubbiamente incontestabile in punto di fatto che, a distanza di E' mesi, il LI consegnò al HI una cucina, ed è da ritenersi provato, per stessa ammissione del primo, che la mancata richiesta di pagamento si dovette alla favorevole soluZIne della vicenda proces- suale.
Nella totale assenza, riconosciuta dalla corte di assise di appello di
Torino, di una ingiustizia della pronuncia assolutoria, il fatto inte- gra la ipotesi descritta nel secondo comma dell'articolo 318 del codi- ce penale non prevista come reato per il privato. Manifestamente infondato è il ricorso del procuratore generale nei confronti dello stesso LI per quanto attiene all'episodio di Si- e ciò sia per quanto appena rilevato circa la insussistenza di racusa, prova alcuna in ordine a eventuali accordi corruttivi, che per la im- possibilità di fare rientrare un comportamento di generica " raccoman- daZIne " non direttamente tesa a fare compiere a colui al quale ci si rivolge un atto contrario ai doveri, indubbiamente censurabile, da parte di un magistrato presso alRO di diversa sede e sul quale non ha
87 possibilità di influire, nella condotta posta in essere nell'eserciZI delle funZIni.
Sempre manifestamente infondato è il ricorso del procuratore generale per quanto si riferisce alla assoluZIne degli imputati dai reati di cui ai capi 314 e 315 nessun viZI riscontrandosi nella motivaZIne della sentenza che, con argomentaZIni corrette, ha fatto discendere dalle insanabili contraddiZIni tra le dichiaraZIni accusatorie e la
Toro palese illogicità il giudiZI di insussistenza del fatto e propo- nendosi dal ricorrente una non consentita rivalutaZIne degli elementi di prova.
57 ) Omicidio di CQ NO.
Inammissibile è il ricorso del procuratore generale che censura la as- soluZIne di EI MA e De CA NO.
Va infatti rilevato che correttamente la corte di assise di appello ha mandato assolti gli imputati nella totale assenza di un qualsiasi ri- sconRO alla isolata chiamata in correità da parte del PA. Nè con l'atto di impugnaZIne si rappresentano eventuali circostane delle quali il giudice del merito non abbia tenuto conto ai fini della formaZIne del suo motivato convincimento.
58 ) Estorsione in danno di VA SM.
Valgono le consideraZIni appena sopra formulate, essendosi rilevata 要la inidoneità probatoria delle sole dichiaraZIni de relato " del OS a carico dello ST in relaZIne all'episodio estorsivo per il quale la stessa persona offesa mosse accuse nei confronti di altra persona ed escluse di essere a conoscenza di un qualche coinvol- gimento dell'imputato nei fatti.
59 ) CorruZIne del magistrato CU MI.
Deve essere accolto il ricorso del procuratore generale, mentre va di- chiarato inammissibile quello dell'imputato.
Deve infatti rilevarsi che dai giudici del merito si è ritenuta, con raIOnamento corretto, raggiunta la prova delle dichiaraZIni accusa- torie del AN circa la daZIne al magistrato dell'oggetto in ar- gento, dichiaraZIni che, intrinsecamente attendibili, avevano ricevu- to un sicuro risconRO da quelle del testimone Stabile.
ER questa parte la motivaZIne non merita censura che, del resto, non è formulata neanche con l'atto di ricorso dell'CU con il quale si sollecita il mutamento della formula assolutoria in quella della in- sussistenza del fatto in quanto difetterebbe totalmente la prova che alla accettaZIne della utilità ricevuta esso imputato avesse posto in essere l'interessamento di cui alla promessa così come rilevato dai giudici del primo e del secondo grado. E invero assolutamente generiche, che anzi appaiono appena accennate, ( così come lo erano state quelle contenute nell'atto di impugnaZIne avverso la sentenza di primo grado che ben si sarebbe dovuto dichiara- re inammissibile dalla corte di assise di appello ) sono le critiche rivolte alla parte della motivaZIne dedicata alla ricostruZIne dei fatti.
Carente è invece la motivaZIne nella parte in cui si è rilevata la assenza di prove sulla reale causa della daZIne della cosa, apoditti- camente e illogicamente esprimendosi perplessità sul fatto che a que- sta il ZO si fosse indotto per causa diversa da quella riferita dal AN senza alcuna altra valida ipotesi alternativa. Insomma, se si accetta, come si è fatto, e con raIOnamento corretto attese le risultanze probatorie, il racconto del AN, coerente- mente si sarebbe dovuto accettarlo in toto nella assenza di altre cau-
88 sali al donativo diverse da quella riferita.
ER quanto si riferisce poi all'aspetto giuridico della questione è fuori di dubbio che il fatto rientri nella previsione di cui all'arti- colo 319 del codice penale: l'imputato era presidente della seZIne del tribunale alla quale era stato assegnato, per il giudiZI, il pro- cedimento a carico del ZO in favore del quale si era promesso, conRO corrispettivo, l'illecito intervento per mitigare il trattamen- to sanZInatorio che sarebbe conseguito dalla condanna, condotta cer- tamente contraria ai doveri di ufficio del magistrato.
Nè può rilevare, nel caso concreto, che quest'ultimo non facesse parte del colleIO che avrebbe dovuto giudicare, e ciò in consideraZIne che la sua qualità e le sue funZIni gli concedevano concrete possibilità di influire sui componenti di quest'ultimo. Và ricordato, al proposito del delitto di corruZIne, che alla espres- sione " atto di ufficio contenuta nella norma non va dato il signi- "
ficato tecnico di atto appartenente al pubblico ufficiale corrotto ma volendosi invece indicare con la stessa qualsiasi condotta che quest'ultimo ponga in essere nell'eserciZI delle sue funZIni.
60 ) Estorsione in danno di VA AN.
I ricorsi del procuratore generale sono inammissibili proponendosi una valutaZIne della prova diversa rispetto a quella opeRA dal giudice del merito con corretta motivaZIne, essendosi rilevata la assenza di elementi di risconRO alle dichiaraZIni " de relato " del PA e a quelle tardive del AI contrastate dal riconoscimento, ma solo in termini di somiglianza di NO NO e di NO RO come colui che aveva preso la borsa e non del CA, effettuato dal testimo- ne.
61 ) Rapina in danno della CA del Sud.
Non si riscontra nella sentenza impugnata il denunziato viZI di tra- visamento del fatto.
Risulta invece che il giudice dell'appello ebbe a valutare il riferi- mento del AI sin dall'iniZI alla asserita partecipaZIne del BE a una rapina commessa in una agenzia bancaria ma rilevò che l'accusa- tore non aveva indicato quale fosse l'istituto di appartenenza della agenzia avendo anzi detto che poteva trattarsi, alternativamente, di un ufficio postale o bancario, solo successivamente precisando che si trattava della " CA del Sud "
Si è quindi rilevata la imprecisione e le incertezze registrate nel corso della prima dichiaraZIne e la assenza di riscontri alla chiama- ta in correità concludendosi, correttamente, per la insufficienza del- la prova della responsabilità.
89 དེ།།
ulla alRO quindi si fece che muovere una generica doglianza in ordi- e al presunto difetto della motivaZIne della sentenza senza accompa- marla con una precisa esposiZIne delle raIOni di fatto e di diritto sulle quali essa si basava, sicchè, come reiteRAmente affermato da questa corte, correttamente si escluse la ammissibilità della impugna- ZIne ( tra le ultime: Sez. IV, 21 marzo 1989, in Cass. pen., Api, 1990, p. 1090, n. 908 ).
63 ) Omicidio di AU IA.
La motivaZIne della sentenza, per quanto attiene alla assoluZIne del NT dai reati contestatigli, è gravemente deficitaria e deve ac- cogliersi il ricorso del procuratore generale. Va infatti rilevato che sostanzialmente in maniera apodittica si è re- cepita come veritiera, o almeno non sufficientemente contrastata, la tesi difensiva dell'imputato in ordine alla mancata preventiva cono- scenza da parte sua di quale fosse l'intendimento del PA e del La NA. orbene, a prescindere dal movente del delitto che pure, secondo la sentenza impugnata, non è escluso che facesse capo proprio all'imputa- to assolto, deve osservarsi che da una non sanabile contraddiZIne è affetta la decisione impugnata.
Si è ritenuto infatti, e sul punto nessuna censura può muoversi essen- do corretto il raIOnamento, che fosse veridica la narraZIne del A- risi perchè confortato dalle stesse ammissioni del NT in ordine alla condotta attribuitagli dal primo. Ma senza fornirsi alcuna ade- guata spiegaZIne, se non attraverso un inconferente richiamo alla in- dole dell'imputato, si è osservato che ben poteva essersi verificato che il primo non avesse concordato con il secondo o non gli avesse co- municato che scopo del viagIO in auto al quale era stato invitato il AU fosse quello di uccidere quest'ultimo, così effettuandosi una non spiegata scissione della chiamata in correità, opeRA del resto in maniera illogica non essendosi tenuto conto che era proprio l'impu- tato assolto alla guida del veicolo e a portare questo nella stradina isolata in cui doveva farsi luogo alla esecuZIne dell'omicidio della persona che gli sedeva al fianco.
Nè si è considerato che, a contrastare la dichiaraZIne difensiva cir- ca l'atteggiamento di aperta dissociaZIne per quanto verificatosi protestato dall'imputato e il suo conseguente allontanamento dagli al- tri, era quanto dichiarato dal OS circa la comune presenza dello stesso NT, del PA e del La NA dopo la commissione del delitto e circa la richiesta avanzatagli dai tre, e da lui soddisfat- ta, di ospitarli tutti per la notte.
64 ) Omicidio di AT ER. Non è ammissibile il ricorso del procuratore generale, formalmente de- nunciandosi vizi di travisamento di fatti, ma sostanzialmente tendendo- si a una rivalutaZIne degli elementi probatori che sono stati tutti esaminati, contrariamente a quanto si legge nell'atto di ricorso, e nessuno omesso, essendosi, in maniera corretta, rilevata dal giudice del merito la intrinseca inattendibilità della chiamata in correità del AN affetta da vistose e gravi contraddiZIni, i contrasti tra questa e le dichiaraZIni " de relato " del AI, la assenza di riscontri esterni, la deposiZIne dell'agente OT che pure avendo a- vuto occasione di conoscere in precedenza il CA non lo rico- nobbe come uno degli autori dell'omicidio.
90 motivi a sostegno della impugnaZIne proposta dal CA sono el tutto generici ( così come del resto era anche per quelli di ap- ello ), limitandosi il ricorrente, a fronte della articolata e diffu-
a motivaZIne della sentenza impugnata nella quale si sono analitica- ente indicati gli elementi di prova a suo carico, a una mera protesta i innocenza dai fatti dei quali è stato ritenuto responsabile.
66 ) Omicidio di TO ZI. anifestamente infondato è la impugnaZIne del procuratore generale. invero la corte di assise di appello di Torino si è diffusamente offermata ad analizzare le dichiaraZIni accusatorie a carico degli mputati rilevandone la intrinseca inattendibilità in consideraZIne on solo dei contrasti che tra le stesse si registravano ma della in- onciliabilità tra il loro contenuto e le risultanze oggettive acqui- ite ( uso di una motocicletta secondo il primo e di una automobile econdo i testimoni e le indagini della polizia giudiziaria che aveva-
o condotto al rinvenimento e al recupero del veicolo ) che smentivano noltre che potesse essersi trattato, così come invece asserito dai ichiaranti, di una esecuZIne programmata solo qualche minuto prima ella sua attuaZIne. rbene il ricorrente si sofferma esclusivamente a spiegare il perchè ella sola apparenza dei contrasti. ER nulla, invece, contesta la lo- licità della motivaZIne in ordine alla inattendibiltà delle dichiara- sioni desumibile dalla presenza di elementi che contrastavano con i iferimenti fatti.
67 ) Omicidio di NO AN.
a sentenza resiste alle censure mosse dal procuratore generale ricor- ente, censure delle quali va rilevata la manifesta infondatezza. invero, a prescindere da ogni consideraZIne sul disinteresse o meno el PA, che i giudici del merito hanno ritenuto animato da rancore ei confronti del AB, va rilevato che correttamente la corte dell'appello ha escluso che quanto acquisito potesse legittimare una affermaZIne di responsabilità a carico di quest'ultimo, essendo rap- presentato esclusivamente da dichiaraZIni de relato del primo da
[ "1
nessun ulteriore elemento riscontrate, tale non potendo considerarsi la notizia confidenziale pervenuta ai carabiER, e smentite da per- sone sempre dal dichiarante chiamate a conferma dei suoi riferimenti, quale il NO UI.
68 ) Favoreggiamento a carico di Gilardoni FR. Il ricorso del procuratore generale è fondato. E indubbiamente esatto che, come questa corte ha già avuto modo di affermare nella sentenza impugnata ( Sez. I, 27 gennaio 1986, Parpa- lia, in Cass. pen., 1987, p. 1729, n. 1431 ), la semplice rivelaZIne del segreto istruttorio da parte del difensore non è sufficiente a in- tegrare la condotta delittuosa prevista dall'articolo 378 del codice penale, occorrendo che il fatto sia accompagnato da circostanze idonee a dimostrare la dolosa intenZIne del professionista di aiutare l'as- sistito a eludere le investigaZIni o a sottrarsi alle ricerche. Ciò consegue del resto dalla stessa descriZIne normativa della fatti- specie delittuosa che richiede per la sua realizzaZIne che, attraver- so la condotta tenuta dall'agente, si dia " aiuto ", che sia, anche se non esplicitato, idoneo, e cioè consista la condotta stessa in una prestaZIne, in favore dell'aiutato, che raggiunga una determinata consistenza oggettiva.
E ciò a magIOr raIOne deve valere per il difensore sul quale, come si è rilevato dalla dottrina, incombe il dovere di adoperarsi con ogni mezzo lecito a sottrarre il proprio difeso, colpevole o innocente che
91 a, alle conseguenze negative del procedimento a suo carico.
, qualora il difensore sfrutti contra legem le opportunità offerte- i dalle sue funZIni e dal suo ruolo al fine di aiutare illecitamen- il suo assistito e l'aiuto raggiunga la carica di potenzialità ri- iesta per la configurabilità in concreto della ipotesi di favoreg- amento personale, certamente si renderà di questo responsabile. caso in esame i giudici di primo grado avevano ritenuto che, in nto di fatto, fossero provate a carico dell'imputato le seguenti rcostanze:
) aveva dato lettura al OS di verbali di dichiaraZIni rese da testimone, verbali evidentemente procuratisi in modo illecito, che involgevano lo stesso OS in un grave episodio delittuoso, for- Endo all'alRO quindi la concreta possibilità di precostituirsi una fesa che tenesse conto delle accuse formulate a suo carico;
aveva dato copie, sempre per aiutare OS, PA e CH di verbali di interrogatorio di altri imputati che avevano reso chiaraZIni coinvolgenti i tre con analoghe possibilità per questi sviare le investigaZIni;
) aveva chiesto al AI di non riconoscere un suo cliente quale cor- eo in fatti commessi dal AI. bene, la corte di assise di appello ha completamente omesso di valu- are se a tali fatti, tutti indubbiamente esorbitanti da una lecita fesa tecnica, dovesse riconoscersi la idoneità a offendere l'intres- è protetto dalla norma incriminatrice del delitto di favoreggiamento ersonale.
69 ) RicettaZIne a carico di FA TA e PI IO. ave certamente convenirsi con il procuratore generale ricorrente sul-
* incompletezza della motivaZIne della sentenza per quanto attiene 1 dubbio formulato dai giudici del merito sul fatto che gli imputati vessero fatto da intermediari nella consegna di somme di danaro. on analogamente però e per quel che si riferisce all'ulteriore sulla onsapevolezza, in ogni caso, che gli stessi sapessero della illecita rovenienza delle stesse che il ricorrente inammissibilmente desume er presunZIne.
70 ) Favoreggiamento a carico di TI UI. 1 ricorso del procuratore generale è manifestamente infondato. a corte di assise di appello di Torino ha fornito conto, in maniera ogicamente e giuridicamente corretta, dei motivi che la inducevano a ubitare gravemente della intrinseca inattendibilità delle chiamate in Correità e delle altre dichiaraZIni accusatorie contrastate da sicure mergenze processuali. on può la corte esimersi dallo stigmatizzare la superficialità con la uale vennero svolte le indagini istruttorie. 7 obbligo imprescindibile dell'inquirente il preliminare accertamento ella " realtà " del fatto che si vuole commesso dall'inquisito. el caso di specie si è invece verificato, in violaZIne del più ele- entare dovere di cautela, che si procedette alla contestaZIne di gra- i delitti e addirittura al rinvio a giudiZI dell'imputato, che si ide gravissimamente compromesso nella sua dignità e nella attività avorativa, per fatti che una semplice verifica avrebbe consentito di escluder e l'accadimento.
i si intende riferire ai presunti favoreggiamenti del MA ( capo :85 ) e del RI ( capo 284 ) per i quali incontestabile è la non veridicità delle accuse a suo tempo mosse dal PA, dal AI e dal andelli.
Ciò è di per sè sufficiente a minare in maniera irrimediabile la at- tendibilità degli stessi in relaZIne agli altri episodi da loro rife-
92 iti a carico della stessa persona incolpata dei primi mai material- ente accaduti. In ogni caso correttamente i giudici dell'appello han- rilevato gli ulteriori elementi che, per i singoli fatti, si pone- ano in insanabile contrasto con le accuse formulate, elementi sinte- icamente indicati nella parte espositiva. on i motivi a sostegno della sua impugnaZIne il procuratore generale icorrente propone inammissibilmente una rivalutaZIne dei dati proba- ori.
71 ) Reati associativi. anifestamente infondato è il ricorso del procuratore generale avverso e pronuncie assolutorie di US AN, ZA AT, EZ NI e CA PE dalla contestata partecipaZIne a una as- ociaZIne per delinquere. giudici del merito hanno adeguatamente e correttamente motivato sul- assenza di elementi probatori dai quali si potesse desumere il a involgimento dei citati imputati in organizzaZIni criminali e la bro adesione a un programma delinquenziale indeterminato. anno rilevato, quanto al CA e al ZA, che lo stesso non era isultato coinvolto in alcun episodio delittuoso che fosse rapportabi- e alla attività della associaZIne e la assoluta mancanza di riscon- ri alle chiamate in correità formulate conRO di lui contrastate da
Itri associati. Il ricorrente, al fine di dimostrare la erroneità ella conclusione cui è pervenuta la corte di assise di appello, valo- izza elementi la cui consistenza non si è ritenuta tale da giustifi- are una affermaZIne di colpevolezza degli imputati per i fatti spe- ifici ai quali si pretende riferirli. elativamente al EZ si è rilevato che unico fatto allo stesso
Idebitabile era quello del concorso nella rapina commessa in Napoli ʼn danno del Credito Italiano, concorso determinato dall'intendimento
1 lucrare un guadagno proprio e non per gli scopi dell'organizza- "1
ione al quale pacificamente non apparteneva " ( pagina 655 ). 1 procuratore generale ricorrente fa leva su inconROllate dichiara- ioni accusatorie ritenute prive di consistenza per la affermaZIne ella responsabilità in ordine ai reati in relaZIne ai quali erano tate riferite.
Infine, per il US si è dalla corte del merito correttamente os- ervato che, per quanto offrivano le risultanze processuali, la indub- ia commissione di delitti di favoreggiamento e alRO allo stesso con- estati non si doveva ritenere dovuta all'inserimento dell'imputato ella associaZIne ma all'intento di conseguire utilità in corrispet- ivo delle illecite prestaZIni nell'interesse dei singoli soggetti e on della organizzaZIne della quale gli stessi facevano parte. 'argomentaZIne non è contestata dal procuratore generale ricorrente, 1 quale peralRO osserva, in sostanza, che, così comportandosi, l'im- utato aveva permesso alla banda di operare essendo assicuRA la im- inità ai suoi componenti. rbene, il ricorrente dà per dimostrato ciò che invece non risulta rovato, e cioè che il US sapesse della esistenza della associa- ione e che la sua condotta fosse volutamente finalizzata alla realiz- aZIne dell'evento lesivo da questa perseguito.
a rilevato che erroneamente dai giudici dell'appello si è osservato he il UL, CO AZ e LI NO non si fossero bluti con i motivi di appello della affermaZIne di responsabilità da arte di quelli di primo grado in ordine al reato associativo, risul- ando invece che specifiche censure erano svolte negli atti di impu- naZIne, sia pure in maniera sintetica, ma che in ogni caso erano i-
a far comprendere le raIOni delle critiche che si rivolgevanoonee
93 alla pronuncia che era stata impugnata. Benchè LI EL avesse con i motivi di appello specificatamente contestato la sussistenza della qualità in capo a lui di capo " del- "
la associaZIne ( di ciò è menZIne nella pagina 639 della sentenza ), la corte di appello ha omesso di esaminare la doglianza. Sempre in relaZIne alla affermaZIne di colpevolezza in ordine al reato associativo la sentenza va annullata con rinvio nei confronti di
IZ, BA, UR e AS in conseguenza dell'annullamento della stessa nei capi e sui punti relativi alle condanne per gli specifici episodi delittuosi dai quali si è desunta la prova della partecipaZI- ne degli imputati alla associaZIne. Manifestamente infondati o generici sono i motivi a sostegno delle im- pugnaZIni avverso le sentenze nelle parti nelle quali si è affermata la responsabilità degli altri ricorrenti per il delitto di cui all'ar- ticolo 416 del codice penale, essendosi dai giudici del merito adegua- tamente dato conto delle raIOni per le quali doveva ritenersi che gli imputati fossero inseriti in organizzaZIni costituite al fine di com- mettere reati. Sul punto, e anche in ordine alla non interruZIne dell'illecito, come da taluni ricorrenti si vorrebbe, durante i periodi di detenZIne su- biti, protraendosi invece anche in questi la " affectio sceleris " del singolo con la associaZIne di appartenenza,V'è congrua motivaZIne, conRO la quale si rivolgono inconsistenti e generiche critiche che non valgono a elidere le risultanze acquisite attraverso le plurime, lineari e convergenti dichiaraZIni rese da coloro che hanno reso in tale senso confessione.
Due rilievi debbono però farsi alla sentenza impugnata, rilievi che non attengono a singole posiZIni, ma concernono la motivaZIne, o me- glio la totale assenza di questa, su aspetti che riguardano, il primo, tutti gli imputati dei quali si è affermata la responsabilità per en- trambi i reati associativi previsti dagli articoli 416 e 416 bis del codice penale, essendosi erroneamente ritenuto che la partecipaZIne alla associaZIne iniziata prima del 13 settembre 1982 e protrattasi oltre tale data integrasse per il primo periodo la condotta prevista dalla norma incriminatrice della associaZIne per delinquere comune e per quello successivo quella di tipo mafioso, e, il secondo, la stessa configurabilità nel concreto di quest'ultima previsione criminosa. Relativamente alla prima delle questioni, è incontestabile che il de- litto di partecipaZIne ad associaZIni costituite per commettere rea- ti è un illecito di natura permanente che cessa con lo scioglimento della associaZIne o con il recesso da questa del singolo associato. La consumaZIne del reato ha quindi una continuità ininterrotta per tutto il periodo di tempo durante il quale si realizza, da parte dell'agente, la violaZIne del precetto normativo, periodo di tempo durante il quale la condotta e l'evento si confondono presentandosi come un unicum,, essendosi da tempo e definitivamente abbandonata come la conceZIne " bifasica " del reato permanente.
Ne discende che, nella ipotesi di successione di leggi diverse che ri- guardino un reato permanente, qualora la permanenza continui sotto l'impero della nuova legge, è questa soltanto che dovrà ROvare appli- caZIne.
Questa corte ha reiteRAmente avvertito che tale regola non può non ROvare applicaZIne anche per il delitto di associaZIne per delin- quere che sia già in atto al momento della inROduZIne nell'ordina- mento della norma di cui all'articolo 416 bis del codice penale e che, rispondendo ai connotati da questa descritti, debba qualificarsi, e conseguentemente sanZInarsi, di tipo mafioso ( per tutte e tra le ul- time: Sez. I, 21 marzo 1989, Agostani, Riv. n. 181.642 ).
94 Il giudice del rinvio si atterrà pertanto a tale principio una volta che dovesse ritenere che gli imputati, ai quali si è contestata la commissione di entrambi i reati, siano da ritenersi responsabili del delitto di cui all'articolo 416 bis del codice penale avendo parteci- pato a una associaZIne per delinquere di tipo mafioso. E invero, come sopra si è accennato, la motivaZIne della sentenza im- pugnata è gravemente carente proprio al proposito della ritenuta qua- lificaZIne giuridica del reato, avendo totalmente omesso di indicare le raIOni per le quali alle associaZIni di appartenenza degli impu- tati si debba attribuire la natura di " mafiose ", essendosi limitata la corte di assise di appello, nell'esame delle posiZIni dei singoli, ad accertare se sussistessero elementi di prova in ordine al loro in- serimento nella organizzaZIne dando per scontata la natura di questa e sostanzialmente rinviando alle osservaZIni formulate nella loro sentenza dai giudici del primo grado. Quest'ultima ha dedicato, per la verità, numerose pagine ( dalla 2901 alla 2959 ) per illustrare il perchè si dovesse ritenere la sussisten- za delle più associaZIni per delinquere e i rapporti tra loro inter- correnti.
Correttamente poi ha indicato gli elementi che caratterizAN la asso- ciaZIne di tipo mafioso e la distinguono da quella semplice. Ma a ta- le corretta premessa non è seguita una motivata e altrettanto corretta conclusione apparendo insoddisfacenti le argomentaZIni con le quali si è ritenuta la ricorrenza, nella fattispecie concreta, dei requisiti richiesti dalla norma.
Osserva questa corte che la associaZIne di tipo mafioso si differen- zia da quella semplice non per la diversità degli elementi costitutivi ( atto di associaZIne e consapevolezza di questo da parte di coloro che in essa confluiscono, scopo sociale, dolo specifico diretto al perseguimento di questo da parte dei soggetti attivi ), essendo questi comuni a entrambe, ma il metodo operativo e la specificità "
dell'interesse leso che caratterizAN la prima, che va quindi indivi- duata, come voluto dalla stessa formulaZIne normativa che riflette chiaramente l'intendimento del legislatore, in raIOne dei mezzi che usa in concreto e dei fini che intende raggiungere. Già prima della innovaZIne legislativa questa corte aveva indicato, al proposito degli indizi di appartenenza ad associaZIne di tipo ma- fioso legittimanti le relative misure di prevenZIne di cui alla legge n. 575 del 1965, nella intimidaZIne sistematica " e nel proposi- 普看 看看
to della assunZIne o del mantenimento del conROllo di attività eco- nomicamente rilevanti il comportamento e lo scopo di una associa- "
ZIne perchè potesse considerarsi di tipo mafioso ( per tutte: Sez. I,
7 marzo 1977, Ortoleva, in Cass. pen. 1978, p. 1539 ).
Il legislatore ha sostanzialmente accolto, consideRA la stessa for- mulaZIne della norma, tale tendenza interpretativa della giurispru- denza, pur non limitando lo scopo a quello della acquisiZIne o del conROllo di attività economiche, ma estendendolo alla commissione di delitti che debbono peralRO pur sempre essere finalizzati al conse- guimento di profitti patrimoniali e in ogni caso economici e pur sem- pre resi possibili attraverso la forza di intimidaZIne del vincolo 21
associativo e la condiZIne di assoggettamento e di omertà che ne de- riva
Si è rilevato da una qualificata dottrina, e la corte riiene di acco- gliere tale indicaZIne, che " forza di intimidaZIne sia la capa-
#f cità di incutere nei soggetti passivi il timore di gravi danni e che tale forza debba essere causa per questi ultimi di " assoggettamento," inteso quale stato di sottomissione all'agire della associaZIne, e di " omertà " e cioè di rifiuto a forme di collaboraZIne con gli inqui-
95 renti.
Orbene, i giudici del merito hanno ritenuto per provato che nelle ipo- tesi concrete al loro esame si dovesse ritenere raggiunta la prova che le associaZIni delle quali erano partecipi gli imputati fossero di tipo mafioso finalizzata alla commissione di delitti in genere, non essendo risultata provata la ipotesi della gestione o del conROllo
#
di attività economiche ( pagina 2942 della sentenza della corte di ff assise ), sulla base dei seguenti dati: stato di timore espresso da alcuni degli associati per le prevedi- bili reaZIni violente da parte degli altri per avere i primi contrav- venuto a regole imposte dalla associaZIne ( pagina 2952 ) o da parte di taluni di questi, rimasti vittime di attentati, di indicare i re- sponsabili di quanto commesso in loro danno ( pagina 2955 ) o infine la circostanza che taluno degli imputati di fatti di ricettaZIne ebbe a dichiarare di essersi indotto all'illecito perchè la richiesta gli era provenuta da appartenenti a una organizzaZIne della quale cono- sceva la pericolosità ( pagina 2954 );
2 ) i numerosi fatti di estorsione commessi che non vennero seguiti da denuncie ( pagina 2953 );
3 ) rapporti accertati tra la organizzaZIne e altre di sicuro stampo mafioso ( pagina 2957 );
4 ) scarsa collaboraZIne prestata da testimoni o vittime di reati de- terminata dalla temibilità del sodaliZI ( pagina 2955 ). Intanto vanno premessi due rilievi in punto di fatto . Il primo è quello che la quasi totalità degli episodi sopra indicati deve collocarsi temporalmente in date antecedenti alla inROduZIne nel codice penale della disposiZIne di cui all'articolo 416 bis del codice penale, sicchè potrà valere il loro accadimento al più come in- diziante rispetto alla successiva vita della organizzaZIne invero breve, iniziando il suo smantellamento con la fine del febbraio 1983 ( pagina 2928 ).
Il secondo si riferisce al fatto che per gli appartenenti al ramo del- la stessa organizzaZIne, operante in Milano con analoghe modalità e analogo programma facente capo a PA AN ( della quale si sottolineano nella sentenza impugnata le affinità, i reiterati rappor- ti e gli scambi di associati anche per la esecuZIne di delitti di co- mune interesse, con quella di Torino), si ritenne dalla corte di assi- se di appello di quella città il solo delitto di cui all'articolo 416c.p. e venne rigettato da questa corte il ricorso del procuratore generale presso la corte di appello che censurò la modificaZIne della qualifi- caZIne della associaZIne rispetto a quella di tipo mafioso per la quale si era affermata la loro responsabilità in primo grado ( Sez. I, 12 ottobre 1990, Andraous, Riv. n. 186.119 ).
Tornando agli elementi sopra indicati dal giudice del merito al fine di fornire spiegaZIne del perchè si dovesse attribuire alla associa- ZIne la caratteristica di " mafiosa ", deve rilevarsi che l'assogget- tamento e la omertà che derivano dalla forza di intimidaZIne debbono necessariamente riferirsi all'ambiente esterno alla associaZIne stes- sa e cioè ai soggetti in danno dei quali si dirige la aZIne delittuo- sa, essendo questi che debbono venirsi a ROvare, per effetto della diffusa convinZIne della loro esposiZIne a un concreto e ineludibile pericolo di fronte alla forza dei prevaricanti, in uno stato di sogge- ZIne ( Sez. I, 6 giugno 1991, RAnelli, Riv. n. 188.023 ). E ciò perchè la forza di intimidaZIne dalla quale conseguono l'assog- gettamento e la omertà appartiene alla associaZIne e a coloro che di essa fanno parte e che proprio a motivo di essa forza derivante dal vincolo associativo sono in grado di sottoporre i terzi al loro volere e impedire o gravemente ostacolare l'opera di repressione.
96 Come dalla dottrina rilevato, assoggettamento e omertà interni alla associaZIne non possono ritenersi idonei a qualificare la stessa come mafiosa in quanto si tratta di fenomeni facilmente rintracciabili in comuni consorterie criminali.
Deve ancora evidenziarsi che la quasi totalità dei pur gravi ed effe- rati delitti di sangue di cui alle imputaZIni ha visto come vittime membri della organizzaZIne o di altre a questa contrapposte e trae la sua causa da lotte interne alla stessa o da contrasti personali tra singoli suoi membri e altri malavitosi. ERde quindi di validità la gran parte delle consideraZIni dei giudi- ci del merito.
ER il resto va osservato che, almeno per quanto si trae dalla motiva- ZIne della sentenza della corte di assise di Torino, non è dato ri- scontrare il clima di un diffuso assoggettamento e di una generalizza- ta omertà, essendosi trattato della commissione di fatti estorsivi nei quali le persone offese non risulta abbiano prestato il forzato con- senso alle daZIni perchè intimidite dal vincolo associativo non cono- scendo le stesse neanche la esistenza di una associaZIne.
Infine, e per quanto si riferisce alle accennate reticenze o false de- posiZIni, mentre alcune erano certamente interessate provenendo da congiunti di imputati o di persone che della organizzaZIne avevano fatte parte o che in ogni caso in questa erano coinvolte, altre invero in numero esiguo, non si differenziano da il tutto essendosi limitato ad episodi di ordinaria quotidianità.
La sentenza va per tale parte annullata non solo nei confronti degli imputati che hanno esposto la specifica raIOne di censura, ma anche nei confronti di tutti gli altri versanti nella stessa situaZIne IO- vando loro l'effetto estensivo della impugnaZIne.
Resta assorbita la richiesta avanzata da coloro che hanno richiesto la riduZIne della pena irrogata ritenendosi dagli stessi che debba ope- rare nei loro confronti la attenuante di cui all'articolo 8 del decre- to legge 13 magIO 1991 n. 152 convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, essendo essa applicabile esclusivamente a chi sia ritenuto re- sponsabile del reato di cui all'articolo 416 bis ( Sez. I, 27 marzo 1991, EI, Riv. n. 187.120 ).
Il giudice del rinvio quindi in tanto potrà accogliere le richieste in quanto confermi il giudiZI di colpevolezza espresso in primo grado per lo specifico reato di partecipaZIne degli imputati a una associa- ZIne per delinquere di tipo mafioso e ritenga provato l'avvenuto ve- rificarsi dei presupposti indicati dalla norma.
97
P. Q. M.
Visti gli artt. 537, 539, 543, 545, 549 c. p. p. 1930,
I ) dichiara inammissibili:
) i ricorsi del procuratore generale nei confronti di CA a EL. RO NA. D'NT ZI, NO NO, RA
AT, IZ TT, IC AT, OP PE. FI CO: CO IR, CH FR, ON Giu- seppe. D'NT IO, LI NO, RI AN, Ghi- bellini LF, IA RE, RE ER AT, HA nier MO, US AN, ST IO, AT FR, A- sile EL, RA FR, ZI AT, GI ZI, Pu- alisi EL, ES MI, CH OL, ZA AT, RA so NT, RI AT, TA AG, CO AZ, LI FR AT, AC AT, HI ET, FI chera AN, EI MA, CH AR, VA SM, ST Ma- rio, FA NO, PA AT, TI PE, IC ZI, CH ZI, BE CA, NO NO, NG Rena- to. EZ NT, IE ER, NA PO, AS OL, IN MI, IE BE, AR ID, AN EL,
BO AT, VA AN, CA PE, NT N- SC, De CA NO, TR UI, FA TA, GI An- drea US EL, US IO, SI NO, TI
UI, RD AT, AB TA, AB AT,
SE RM, PI IO, TO PO, EL Antoni- no, SI LA, ST NO e NT CA;
b ) i ricorsi di CH EL, CA EL, RO Illu- minato, EL RI, AI MA, OR FR, LE Al- do RO, AR OM, RR CO, IM AR, AR
TA, FA NO, TA PE, SC AT, RU
MO, NE PE, Di AS MI, MO VI, Panta- no FR, IC AT, CO IR, CH FR, ON PE, D'NT IO, RI AN, HI LF, IE MO, US AN, UA AN, Mo- rales FR, ES MI, CH OL, TA AG, CH AN, EI MA, CH AR, VA SM, FA An- tonino, PA AT, TI PE, CU MI, IC ZI, CH ZI, BE CA, NG TO, EZ Anto- nio, IE ER, NA PO e IN MI.
II ) Rigetta i ricorsi di RI AT e AC O-
re.
III ) Condanna l'AI, il OR, il AR, il RR, il IM, il AR, l'TO, lo SC, il RU, lo Stazzo- ne, il Di AS, il MO, il CO, CH FR, il ON, il D'NT, il HI, lo IE, il US, il
UA, l'ES, CH OL, il RI, il TA, il
AC, EI MA, CH AR, il VA, il FA, il Pala- dino, l'CU, il IC, il BE, l'NG, il EZ e il Be- ninato, in solido, al pagamento delle spese del procedimento e, cia- al versamento della somma di lire duecentomila a favore della scuno;
Cassa delle ammende.
IV ) Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di: a ) OP PE nel punto concernente l'esclusione della dimi- nuente di cui all'art. 116 c. p. in relaZIne agli omicidi ON e AR ( capo 213 );
b ) LI FR AT nel capo concernente il fatto di cui al n. 316 dell'imputaZIne, qualificato come corruZIne impropria succes- siva, perchè il fatto stesso non è previsto dalla legge come reato;
c ) HI ET nel capo concernente il fatto di cui al n. 316 dell'imputaZIne, qualificato come corruZIne impropria sucessiva, perchè il reato è estinto per morte dell'imputato; 323à ) ST NO nel capo concernente il reato di cui al n. dell'imputaZIne, sostituendo la formula assolutoria per non avere 11
commesso il fatto " con quella perchè il fatto non sussiste "; It
e ) LE AL RO nei capi concernenti i reati di cui ai nn. 320 e 324 dell'imputaZIne, sostituendo, per l'effetto estensivo dell'impu- gnaZIne, la dichiaraZIne di estinZIne del reato per morte del reo con l'assoluZIne perchè il fatto non sussiste.
V ) Annulla la stessa sentenza nei confronti di:
1 TO IO, NO UI, ZI AT, GI ZI, RA NT, NO NO e NO UI, nonchè, per l'effetto estensivo, di CH EL, CA EL, RO Illumina- to. RA NO, FA NO, AI NO, NT FR, GI EL, PA AT, AN PiRO, IC AT, OP PE, RI AN, IA RE, RE ER
AT, RA FR, ZO PE, LI EL, Bo- SI AZ, CH AN, ST AR, TI PE, FI NO ZI, IE ER, NA PO, AS OL e A- vallo AN nel punto concernente la qualificaZIne come associaZI- ne di tipo mafioso dell'associaZIne a essi contestata, dichiarando assorbite le richieste del AI, del GI, del PA, del Ran- delli e del IA di applicaZIne del beneficio di cui all'art. 8, c. 1, del decreto legge 13 magIO 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203; 2 ) NT PO nei punti concernenti l'assoluZIne per l'omici- dio AU ( capi 334 e 335 ) e la dichiaraZIne di responsabilità per la rapina RE ( capi 100 e 101 );
3 ) DI PE nel punto relativo alla dichiaraZIne di respon- sabilità per i reati in materia di armi con assorbimento degli altri motivi;
4 ) UL AS nei punti concernenti le dichiaraZIni di re- sponsabilità per l'omicidio SC ( capo 8 ) e la partecipaZIne alla associaZIne per delinquere con assorbimento degli altri motivi;
5 ) EI AN nei punti concernenti le dichiaraZIni di responsabi- lità per gli omicidi SC, TI, ORgna, AL e reati con- nessi;
6 ) LL ET nel punto concernente la dichiaraZIne di respon- sabilità per l'omicidio ORgna e reati connessi con assorbimento del motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
7 ) RA NO nel punto relativo alla dichiaraZIne di responsa- bilità per l'omicidio SC e reati connessi con assorbimento dei mo- tivi concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinaZIne della pena;
8 ) D'AG NT nel punto relativo alla dichiaraZIne di re- sponsabilità per il reato di detenZIne e cessione di sostanze stupe- facenti;
9 ) PA AT e AN ET nel punto relativo all'assolu- ZIne per la corruZIne di CU MI e, per l'effetto estensivo, nel punto concernente il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c. p. in relaZIne all'omicidio AT;
10 ) IZ TT nei punti relativi alla dichiaraZIne di re-
११ sponsabilità per il triplice tentato omicidio LI, EL e Di e per la partecipaZIne alla associaZIne con assorbimento del AU motivo concernente la determinaZIne della pena;
11 ) OP PE nel punto concernente la determinaZIne della pena in relaZIne agli omicidi AR e ON;
12 FI CO nel punto concernente la dichiaraZIne di re- sponsabilità per l'omicidio ZI e reati connessi con assorbimento del motivo del p. g. relativo al riconoscimento delle circostanze at- tenuanti generiche;
13 ) NO UI nei punti concernenti la dichiaraZIne di responsabi- lità per il sequesRO di FR RA e reati connessi, la assolu- ZIne per l'omicidio dello stesso RA, la dichiaraZIne di respon- sabilità per l'omicidio IL e reati connessi, la partecipaZIne al- la associaZIne, con assorbimento dei motivi relativi al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinaZIne della pena;
14 LI NO nel punto relativo alla dichiaraZIne di respon- sabilità per la partecipaZIne alla associaZIne;
15 ) NI AR nel punto relativo alla dichiaraZIne di responsabi- lità per l'omicidio ZI e reati connessi con assorbimento dei motivi del ricorso del p. g. concernente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
16 ) RE ER AT nel punto relativo alla dichiaraZIne di responsabilità per il triplice tentato omicidio ANnocito, De CA e
MagIOre;
17 ST IO nel punto relativo alla dichiaraZIne di respon- sabilità per il tentato omicidio AR e reati connessi con assorbi- mento dei motivi concernenti il diniego delle circostanze attenuanti della provocaZIne e generiche;
18 ) UA AN nel punto relativo all'assoluZIne per l'omi- cidio di RA FR e reati connessi;
19 ) BA EL nei punti relativi alle dichiaraZIni di responsa- bilità per il tentato omicidio CammaRA e reati connessi e per la partecipaZIne alla associaZIne;
20 ) ZO PE nei punti concernenti la applicaZIne della di- minuente di cui all'art. 116 c. p. in relaZIne all'omocidio MagIOn- calda, la dichiaraZIne di responsabilità per il sequesRO di France- sco RA e reati connessi e la assoluZIne per l'omicidio dello stesso RA;
21 ) UR AT nei punti relativi alle dichiaraZIni di responsabi- lità per gli omicidi TI e VI OL e reati connessi, detenZIne e porto di armi e partecipaZIne alla associaZIne con as- sorbimento del motivo concernente il diniego delle circostanze atte- nuanti generiche;
22 ) GI ZI nei punti relativi alle dichiaraZIni di respon- sabilità per il triplice tentato omicidio ANnocito, De CA e Mag- IOre, l'omicidio ORgna e i reati connessi;
23 ) LI EL nei punti relativi alla dichiaraZIne di respon- sabilità per il triplice tentato omicidio ANnocito, De CA e Mag- IOre e reati connessi e alla qualificaZIne di capo della associaZI- ne con assorbimento del motivo concernente il diniego delle circostan- ze attenuanti generiche;
24 ) ZA AT nel punto relativo alla dichiaraZIne di respon- sabilità per l'omicidio AR e reati connessi con assorbimento de- gli altri motivi;
25 ) CO AZ nel punto concernente la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c. p. in relaZI- ne all'omicidio AT e, per l'effetto estensivo, nello stesso pun- to nei confronti del IA, di ST AR e del OS;
108
• 26 ) CO AZ nei punti relativi alle dichiaraZIni di re- sponsabilità per le rapine all'ufficio postale di Verona e alla bisca del forte di S. Mattia e per la partecipaZIne alla associaZIne;
37 ) CU MI nel punto relativo all'assoluZIne per il delitto di corruZIne ( capo 326 ); NO NO nel punto relativo alla dichiaraZIne di responsa- lità per l'omicidio MA e reati connessi con assorbimento del rativo concernente la determinaZIne della pena;
1 \ AS OL nel punto relativo alla dichiaraZIne di responsabi- tà per la partecipaZIne alla associaZIne;
) Gilardoni FR nel punto relativo alla assoluZIne per i de- Atti di favoreggiamento personale ( capi 327, 328 e 329 ); 4 ) ST AR nel punto relativo alla dichiaraZIne di respon- sabilità per l'omicidio ORgna e reati connessi.
VI ) Dichiara assorbiti i motivi di RA NT, IA O- EN e NO NO in ordine alla determinaZIne della pena.
VII ) Rigetta nel resto i ricorsi del procuratore generale e de- ali imputati.
VIII ) Rinvia per nuovo giudiZI sui punti e nei confronti degli imputati indicati dal n. 1 al n. 31 del paragrafo V ad altra seZIne della corte di assise di appello di Torino. Roma. 27 febbraio 1992.
☐ consigliere estensore Il presidente
Conar lau sale Pelina nini amme
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA r.a
(de Cato AR)
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
- 7 APR 1992
✓ CANCELL CANCELLIERE
ic Corte di Casseziare con ordinanze u° 3063 del SS-6-1914 ho disposto le coraZIne delle suestere 11 sentenze vel senso are: uel peragre fo I punto 1), ore è "
Scritto "per l'effetto estensivo ali altri nami siaggiunge agli anche quello di NO RO. о Rome 30/08/1984 PREM E
T
NL COLLABORATORE DI CANCELLERIA. R
O
RO ZO
C
SE UE лоч
I
D
NOIZ LE T
О A
C
Le Corte di CassaZIne con ordinaux n°21680/el 1159 ha disposto le correZIne delle suestes senteuse nel senso che
« mel paragrafo I punto 1), are è scritto "per l'effetto estensivo" agginge agli altri nomi anchesi quello NO ES. PR COLLABORATORE DI CANCELLE! E
Rome 18/06/1994 M
E
T
R
O
C I ZO SS
D
* SE Cosp N Ud. C. cons. REPUBBLICA ITALIANA del 12. 10. 1992
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO sentenza n.
3980 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE reg.gen.
SEZIONE I PENALE n.48052102
Composta dai signori:
ott. CO Carnevale Presidente
" AR Schiavotti Consigliere
" Raffaele Di Rollo
[1
" UN Saccucci
#
" IN DEAN
#1
a pronunciato la seguente
ORDINANZA
alla richiesta di correZIne di errore materiale proposta da C- hiaro FR;
untita la relaZIne fatta dal consigliere IN DEAN;
entite le conclusioni del P.G. che ha chiesto disporsi la correZIne ella sentenza come da richiesta;
Rileva: on sentenza del 27 febbraio 1992 questa corte, decidendo sui ricorsi coposti da DI PE e altri avverso le sentenze della corte assise di appello di Torino del 27 novembre 1990 e del 28 febbraio 991, dispose, tra le varie statuiZIni, l'annullamento delle decisio- impugnate nei confronti di TO IO e altri nel punto oncernente la qualificaZIne come associaZIne di tipo mafioso attri- ita a quella la partecipaZIne alla quale era stata contestata agli aputati ricorrenti, alcuni dei quali avevano indicato la specifica IOne di censura. annullamento delle sentenze del merito venne per tale parte esteso, er effetto del disposto dell'articolo 203 del codice di rito penale el 1930, anche a tutti gli altri imputati " versanti nella stessa si- laZIne " on atto depositato il 30 giugno 1991 il difensore di CH raCO, rilevato che il nominativo di quest'ultimo non era stato serito nel dispositivo della pronuncia di questa corte tra quelli Agli imputati nei cui confronti era operante l'annullamento, ha ri- iesto di procedersi alla correZIne del dispositivo stesso dovendo tenersi discendere la omissione da un mero errore materiale.
1 La istanza deve essere accolta.
Va infatti rilevato che del CH venne affermata la responsabi lità per il delitto di cui all'articolo 416 bis del codice penale per avere fatto parte di una associaZIne di tipo mafioso unitamente agl altri nei confronti dei quali si pronunciò l'annullamento della sen- tenza di condanna essendosi da questa corte ritenuta la insufficienza della motivaZIne non già nella parte relativa alla sussistenza di una associaZIne per delinquere alla quale il ricorrente avrebbe parteci- pato o alla prova circa la adesione dei singoli alla stessa ma ir. quella concernente la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma perchè la consorteria potesse farsi rientrare tra quelle che il legi- slatore ha ritenuto dotate di una particolare pericolosità. Ne consegue che l'annullamento doveva interessare la posiZIne di tut- ti coloro che dello stesso reato specifico erano stati ritenuti colpe- voli sicchè la omissione del nominativo dell'istante tra gli altri ne: cui confronti è operativa la statuiZIne consegue a un mero errore ma- teriale ( Sez. I, 12 magIO 1986, Pagano, in Cass. pen. 1988, p. 893, n. 761 ), al quale può rimediarsi pur se contenuto in una sentenza pronunciata dalla corte di cassaZIne nella quale ipotesi altriment: non sarebbe possibile una diversa procedura volta a sanare la situa- ZIne ( Sez. I, 30 novembre 1989, Corso, ivi, p. 785, n. 675 ).
P. Q. M.
Visti gli artt. 149 e 531 c. p. p. 1930, dispone che nel capo V puntc 1 ) del dispositivo della sentenza n. 161 del 24 febbraio 1992 di qué- sta seZIne dopo il nome di VA AN sia aggiunto quello di FI NO FR.
Roma, 12 ottobre 1992. L Il president Il consigliere estensore A C
Velin. in .
COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Innocente ST DEPOSITATA IN CANCELLERIA
10 NOV 1992
IL CANCELLIERE IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
La Corte di CassaZIne ели andiпеша in 739 del
22.2-93 ba disposto be con viene del dispositivela lnetle mestera erolineare wel scuro che ove scritte 22 senteurs in 161 del 21-2.92 77 Debe leffers
4 sentare i be all 27-2-9277-
Поша Nome li 16 MAR. 1993 2 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA г. e.
(de Colo Niario) лю NON MASSILLATA R UBBLICA ITALIANA Udienza in Camera
di Consiglio in IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
data 11-1-1943 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Presidente N.739 Azmalo. Vahuli Dott.
Dott. Umbell? Feliciampli Consigliere 1.
REGISTRO GENERALE 2.
->
->
Felina idell'uums N. 30746192 3. >>>
->>
All. rom. 4. >>>
->
ha pronunciato la seguente
OROTIVANZA
SENTENZA
лс Stal-ricorso proposte da priulu i convenim in nu meli nich con/inali mal vispositi петь и здIn sy foul 1742.com. 人
. il lippusilio. alle unlimi м 7 do porti ulative averso 10/ 4/ 1972 YA!!..
Гіпосміє ю Гльнико;
-
Sentita la relaZIne fatta dal Consigliere Felin. Min
. .
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede расивной сис
A. Spinosi Roma ཐ ན ན ཏ ང ; ངnvasione Lindel! une ابه Digestive sulle nilinama inch c ae in prijat unli Ca vill promuncileHe s lim e m' 101 .ul 1792 vinn
*in in jahhacia anniche il 27 .ull. slim wan;
1730 .\'s l'ozilimanna ni 3980.41 12.1'1; ku 1942 at
7141 .V. اس Wie since i noulliin witeviposition du
"uite simline M161 in 24 [chhacis 1742, simline 161 .4l 24 с
ulla ulime in 161.41 27 fi nis і изда い 1792
Roma, 22 fhhai. 1993.ис Il consiglione alimen 11
S
fillin, mit a n. A
C
I
D
A
M
E
R
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA P
Innocenzo ST DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
12 MAR 1993
IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA
Soley
fatte синовен ие sull'ev iceve 3980 del 12-x-92
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA r. e. Mario) % (de la CORTE
Ud. C. REPUBBLICA ITALIANA del 16. 1993
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO sentenza n.леле
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
reg.gen.
SEZIONE I PENALE
n. 4899/93
Composta dai signori:
Presidente Dott. AR De Lillo 11 NZ Pirozzi Consigliere
AS La Cava ET
" NA Barone 11
AC IN DEAN
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento per la correZIne di errori materiali nella sentenza n. 161 pronunciata il 27 febbraio 1992 nella parte riguardante i ri- correnti CH FR e CA EL;
Sentita la relaZIne fatta dal consigliere IN DEAN;
Sentite le conclusioni del P.G. che ha chiesto di procedersi alla cor- reZIne;
Rilevato che nel dispositivo della sentenza di cui in epigrafe si di- chiarò la inammissibilità totale dei ricorsi proposti da CH
FR e CA EL rispettivamente avverso le sentenze del
27 novembre 1990 e 28 febbraio 1991;
Ritenuto che tale statuiZIne, così come l'inserimento del nominativo del CH tra gli altri per i quali si rilevò a pagina 49 la in- mmissibilità per genericità, fu frutto di errore materiale come si de-
1 sume dalla lettura della motivaZIne della decisione in quanto la corte nell'esame analitico delle posiZIni dei ricorrenti con riferis mento alle comuni imputaZIni delle quali gli stessi erano stati rite- nuti responsabili dal giudice del merito rilevò che le impugnaZIni dei due imputati erano meritevoli di accoglimento relativamente alle affermaZIni di colpevolezza per gli omicidi di ORgna NP ( p. 57 ), AL ARno ( p. 59 ) e OL VI ( p. 73 );
Poichè si rende necessario provvedere alle correZIni del caso;
Visto l'art. 149 c. p. p. 1930 dispone correggersi il dispositivo del- la sentenza di questa seZIne n. 161 del 27 febbraio 1992 nel senso che:
a: vadano considerati come non inseriti i nominativi di CH
FR e CA EL nei paragrafi I b ) e III;
b): nel paragrafo V vadano aggiunti i seguenti periodi: 32 ) CH ro FR nei punti relativi agli omicidi di ORgna NP, A- LL ARno e OL VI e reati connessi;
33 ) LD ra EL nel punto relativo all'omicidio di OL VI e reati connessi;
"c): il paragrafo VIII, li dove è scritto imputati indicati dal n. 1 imputati indicati dal n. 1 al n. 33," 11al n. vada letto
#
The filte munism will sujinch inlle cuvillte alime ulle inculc Roma, 16 marzo 1993.
E
R
Il presider Il consigliere estensore
P
P him Mali 9mm. AR be
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
- 8 MAG 1993 4 ST Innocenzo
IL COLLABORATORE
]
DI CANCELLERIA ما TE
༣
È copia conforme all'originale 11 MAG. 1993
CORTE Roma, li IL C E
ONE
0
SVO1
2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 ) AN AS, RA NT, EI TO: Omicidio di SC PE (capo 8, pagina 281 ).
Il 28 ottobre 1975, nel carcere di IA, venne colpito con venti col- tellate e ucciso SC PE, detenuto per avere partecipato a una rissa nel corso della quale era stato ferito a morte tale RA Al- fio.
Si rinvennero tracce di sangue che partivano dalla rotonda del braccio desRO del piano in cui era la cella occupata dallo SC e finivano a questa ultima, nonchè un asciugamano intriso di sangue nel passagIO del braccio citato.
Poichè lo SC aveva incolpato dell'omicidio del RA tali Arci- diacono IO e RA AN, i sospetti, che non vennero peral- RO convalidati da elementi di prova, si indirizzarono sul primo di questi e su RA NO, fratello del AN, anche loro dete- nuti nello stesso carcere.
Il 6 luglio 1984 il detenuto RA IA dichiarò ad agenti di po- lizia che poco prima del Natale del 1975, essendo in transito nel car-
5 ) EI TO, IA ES, FR RA, LATEL-
LA DEMETRO, ST MA:
Omicidio di ORgna NP e reati connessi ( da capo 106 a 109, pa- gina 404 ).
Il IOrno 1 ottobre 1980 venne ucciso in Torino tale ORgna NP. Testimoni riferirono che gli autori dell'omicidio erano stati quatRO
o cinque uomini che si erano allontanati a bordo di una autovettura Fiat 124 o 128 di colore verde scuro. Furono usate tre pistole che vennero rinvenute. Si accertò esclusivamente che la vittima era stato amico di tale CO AT.
Nel 1984 TO VI riferì di avere appreso da GI OR ZI e da CH FR che a commettere il fatto erano stati
8 ) PO ES:
Omicidio di De AN FR ( capi 179 e 180, pagina 501 ). In data 1 febbraio 1982 NA NN AR, moglie di De AN N- SC, denunciò la scomparsa del coniuge visto per l'ultima volta nel locale notturno " JA " in Torino nel quale lavorava.
Nel settembre 1984 GI EL riferì che 'uomo era stato ucci- so e il suo cadavere segato e occultato per essersi reso responsabile della appropriaZIne di somme di danaro di pertinenza della banda, provento della vendita di sostanze stupefacenti. I responsabili vennero identificati in NO RO, TO VI cenzo, che resero confessione, e OR FR. Quest'ultimo, chiamato in correità dagli altri, disse che la sera del
11 ) RA IC:
DetenZIne e cessione abusive di sostanze stupefacenti ( capo 502, gina 734 ).
19 ) IA NT, FR AR, FR RA, CA
FI:
Omicidio di SI AR e delitti connessi ( capi 122 e 123, pagina 423 ).
Il 29 gennaio 1981 tre uomini armati e travisati entrarono in un bar
Torino e spararono conRO SI AR che restò colpito e morì. Il SI era noto alla polizia perchè sospettato di sfruttamento della prostituZIne. Era amico del SO ucciso due IOrni prima come ap- pena sopra esposto. In una lettera anonima pervenuta agli inquirenti era indicato Cannavò PO come uno degli autori.
Nel 1984 MU PE riferi che responsabili erano stati AI e GI EL su richiesta del fratello ZI e che RA
PE aveva indicato agli altri il SI.
TO disse di avere appreso dal AI che a commettere il fatto
23 ) IA NT, AR AT, IA NT, IA
ES, PA AT, AS IL:
Omicidio di MA CO e reati connessi ( capi da 176 a 178, pa- gine 487 e 88 della sentenza di cui al procedimento riunito ). La sera del 15 gennaio 1982, in Milano nei pressi dell'albergo Canova, venne ucciso con colpi di pistola MA CO giunto solo nel po- merigIO da Torino.
Nel 1984 GI EL disse di avere appreso da CH N- SC che MA era stato ucciso da affiliati alla banda EI perchè si era avvicinato a quella OL e si temeva che intendes- se tendere un agguato proprio a CH e a PA.
25 ) IA NT, AR AT, IA ES, GIUF
FR RA, EL PI:
Omicidio di CH IO e fatti connessi ( dal capo 194 al 197, pagina 538 ). Il 22 febbraio 1983 venne ucciso in Torino CH IO. Nel 1984 PA confessò di essere stato l'autore del delitto commesso con strangolamento e chiamò in correità AI, NO FR e RO
27 ) IA NT, AR AT, IA ES, SA
TI FI:
Rapina in danno di CU MI e altri e fatti connessi ( capi 444 e 445, pagine 545 e 166 della sentenza di cui al procedimento riunito ). Il 24 gennaio 1981, in Nichelino, tre persone armate entrarono in un bar e costrinsero i presenti a consegnare loro i valori che possedeva- no.
Nel 1984 OS riferì che aveva appreso che a commettere i fatti erano stati AI, PA, CH FR e NT PO e che esso OS aveva ricevuto dal PA la somma di 200.000 lire facente parte del provento della rapina.
35 ) AR AT, FR RA, CA ZO, ES
ES, ST MA, IA AR:
Omicidio di AR PE e ON TA e fatti connessi ( capi 213 e 214, pagina 556 e 143 del procedimento riunito ). Il mattino del 13 gennaio 1984 in Carignano venne rinvenuta una auto-
40 ) IC AT: Illegali detenZIne e porto di esplosivi ( capo 241, pagina 608 ). I.'imputato venne condannato in primo grado, tra l'alRO, per il reato di cui sopra.
Non vennero proposti motivi avverso tale parte della decisione sicchè essa venne confermata. Con l'atto di ricorso si prospetta viZI di
43 ) PP SE, GA SE, IA UI, PO
LA UI, CQ LO, SCARDACI TO:
Omicidio di RA FR e reati connessi ( pagina 305 ). Il 14 marzo 1977 RA EL denunciò che il figlio FR, pre- giudicato, si era allontanato da casa dal 28 gennaio senza più dare notizie. Espresse il timore che potesse essergli accaduto qualcosa di grave.
49 ) AR AS, SATI FI:
Rapina alla IOielleria RE e fatti connessi ( capi 100 e 101, pa- gina 646 e 160 di quella nel procedimento riunito ). Il 18 luglio 1980, in Pinerolo, due uomini armati di pistole entrarono nel negoZI di vendita di preZIsi di RE OR e, dopo avere le- gato una cliente, si impossessarono di IOielli per notevole valore. EN MA riferì a distanza di tempo che NT PO gli aveva confidato di essere stato autore del fatto unitamente a IN
MI e a IE MO e di essersi poi allontanato da Pine- rolo in bicicletta portando con sè la refurtiva. OS disse che ricettatore dei IOielli era stato De EN CO al quale le cose erano state consegnate dal NT e dallo
IE che avevano commesso la rapina con tale MI e AR OM.
La corte di primo grado affermò la colpevolezza dei primi due sulla
55 ) PU AR:
Lesioni in danno di OC NT e fatti connessi ( capi 347 e 348, pagina 637 ). Il 2 aprile 1976, in Torino, due uomini esplosero conRO OC An- tonio alcuni colpi di pistola che lo ferirono alla gamba destra. Nel 1986 NO FR incolpò del fatto NO RO e LI, i
58 ) ME TO, GA SE, EL PI, ST
MA, BO GN, ER AR;
CorruZIne e alRO ( dal capo 295 al 313, pagina 706 ).
65 ) PU AR:
Tentativo di rapina in danno di TI NT e fatti connessi ( ca- pi 339 e 340, pagina 635 ). Il IOrno 8 febbraio 1976, in Torino, tre persone armate entrarono nel negoZI di TI NT per compiervi una rapina ma fuggirono alla
76 ) NT ES, AT FI, IA UN, IC TO, GA SE:
CorruZIne ( capo 274, pagina 660 ). La corte di assise assolse NT FR, direttore della casa circondariale di IA,e CH ZI da un reato di corruZI- ne, mentre ritenne che per gli altri tre il fatto dovesse qualificarsi come abuso in atti dell'ufficio previsto dall'articolo 323 del codice penale nella formulaZIne allora vigente e dichiarò il delitto estinto per amnistia.
La sentenza fu impugnata dal pubblico ministero. La corte di assise di appello ha dichiarato inammissibile il gravame
79 ) ER AR;
Omicidio di AT ER e fatti connessi ( capi 139 e 140, pa- gina 70 della sentenza nel procedimento riunito ). Il 19 giugno 1981 venne ucciso, in IA, AT ER che venne colpito con proiettili sparati con una pistola da un uomo seduto posteriormente al conducente di una motocicletta sulla quale era tra- sportato.
Gli assassini vennero inseguiti da agenti di polizia pure essi viag- gianti su motocicletta ma riuscirono a dileguarsi. A distanza di tempo AN confessò la sua responsabilità e chiamò in correità AR TA che sarebbe stato colui che aveva spara- to. In un secondo momento però pose CA al posto di AR e precisò che quest'ultimo era alla guida di una autovettura che seguiva il motociclo.
La corte di assise affermò la responsabilità del AN e del AL ER che è stato invece assolto dal giudice dell'appello che ha rile-
2 ) Omicidio di SC PE.
Del delitto sono stati ritenuti responsabili UL AS, RA NO e EI AN.
Nella parte espositiva si è riassunta la vicenda e quindi alla stessa si rinvia.
Unico elemento di prova a carico degli imputati ricorrenti si è indi-
7 ) CorruZIni del magistrato LE.
Il ricorso del procuratore generale avverso la sentenza assolutoria nei confronti dei due ST, del EL, del AN e di A- risi è inaccoglibile perchè anche esso manifestamente infondato. Va rilevato che esula dai poteri della corte di legittimità quello di "" rilettura dell'elemento probatorio la cui valutaZIne è, in una via esclusiva, riservata al giudice del merito, potendo e dovendo essa invece accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, at- traverso l'iter argomentativo seguito, delle raIOni che lo hanno con- dotto a ritenere che l'elemento stesso sia o meno dotato di forza per- suasiva a sostenere la validità della tesi accusatoria.
Orbene, proprio tale inammissibile intervento si richiede, in buona sostanza, dal ricorrente.
E' indubbiamente esatta la osservaZIne formulata dal procuratore ge- nerale ricorrente secondo la quale, ai fini della configurabilità del ' delitto di corruZIne, non può interessare se il pubblico ufficiale abbia o meno, successivamente alla riceZIne della utilità o alla ac- cettaZIne della sua promessa, tenuto fede al patto, stipulato con il
8 ) Omicidio di AR AT e CH NO, tenta tivi di omicidio di MA AL e CO AT.
Vanno rilevate la genericità e la infondatezza delle raIOni esposte dai ricorrenti FA e RA avverso la motivaZIne della sentenza nella parte in cui si è confermato il giudiZI di responsabilità già espresso a loro carico dai primi giudici.
10 ) ViolaZIni alla legge sulle armi delle quali è stato ritenu to responsabile TO PE. L'imputato è stato dichiarato colpevole dei delitti di illegali deten- ZIne e porto di 27 pistole e 7 fucili tra i quali alcuni da guerra che per conto della associaZIne criminale trasferì da un nascondi- ' glio ad alRO.
Non si contestano vizi di motivaZIne sulla ritenuta raggiunta prova in ordine alla materialità del fatto ma esclusivamente sulla qualifi-
14 ) Omicidio di ZI OR.
Deve disporsi l'annullamento della sentenza nei confronti di FI CO e NI AR.
La corte del merito ha rilevato che gli elementi probatori che con certezza inducevano a ritenere la colpevolezza dei due imputati anda- vano individuati per entrambi nella appartenenza a loro del movente, nelle chiamate in correità da parte di GI EL e AI, e, in- fine, nelle dichiaraZIni del PA, che da terzi non indicati aveva appreso della partecipaZIne degli stessi alla esecuZIne del delitto. Una stranezza va immediatamente rilevata che si riferisce alla posi- ZIne di AR ID e AV EL. Questi due furono anche essi imputati del delitto perchè raggiunti anche essi dalle chiamate in correità del GI e del AI. Eppure vennero assolti sin con la
37 ) Omicidio di CA TA.
Priva di un qualsiasi fondamento è la impugnaZIne del procuratore ge- nerale.
Si insiste infatti da parte del ricorrente sulla appartenenza al Fa- cella del movente della aZIne delittuosa e sulla omessa valutaZIne di tale rilevante circostanza da parte del giudice dell'appello.
Orbene, contrariamente a tale prospettaZIne, va considerato che sul punto si è diffusamente soffermata la motivaZIne della sentenza impu- gnata che ha analiticamente indicato le raIOni per le quali doveva 'ritenersi priva di un qualsiasi fondamento logico la proposiZIne ac- cusatoria basata su una acritica accettaZIne di quanto proveniente dai " collaboranti le cui dichiaraZIni apparivano interessate e non 營者
43 ) Omicidio di LI IO e altri.
I motivi di ricorso del procuratore generale cosituiscono la migliore conferma della esattezza giuridica delle conclusioni raggiunte dai giudici dell'appello a proposito del grave fatto delittuoso in que- stione, lo stesso ricorrente dubitando della veridicità della stessa confessione resa dal PA e delle chiamate in correità da questo formulate quando, dopo avere posto in rilievo i punti di contrasto tra quanto formava oggetto delle dichiaraZIni dello stesso, quelle dei testimoni e le risultanze peritali, ammette che " la ricostruZIne del 11 PA non riceve smentita secca, rimanendo, pertanto, plausibile. ( pagina 37 dell'atto di ricorso ).
Ma plausibilità alRO non è che sinonimo di probabilità e non di cer- 1
tezza. E solo sulla certezza, almeno quella processuale, e non sulla mera probabilità, può fondarsi un giudiZI di responsabilità.
48 ) Omicidio di RE RE DR.
Va rilevata la inammissibilità del ricorso del procuratore generale perchè manifestamente infondato.
54 ) Tentata rapina in danno di TI NT. Manifestamente infondato è il ricorso di LI EL, avendo i giudici del merito ampiamente e correttamente dato conto, nella moti- vaZIne della sentenza impugnata, delle raIOni che li inducevano a ritenere la responsabilità dell'imputato con il richiamo agli elementi di prova consistenti nelle convergenti e lineari chiamate in correità da nulla contrastate.
Quanto alla censura che investe il diniego delle circostanze attenuan- ti generiche e il trattamento sanZInatorio valgono le osservaZIni sopra formulate in via generale.
62 ) CorruZIne del funZInario della amministraZIne penitenzia- ria NT FR.
Manifestamente infondata è la impugnaZIne del procuratore generale che censura la sentenza della corte di assise di appello sotto il pro- filo che erroneamente si sarebbe ritenuta la genericità dei motivi di doglianza avverso quella di primo grado in quanto gli stessi, se anche sintetici, avrebbero consentito di individuare le raIOni della criti- ca che alla pronuncia si muoveva. ER quanto si evidenzia nello stesso atto di ricorso, l'appellante si limitò a rilevare apoditticamente, in contrasto con le articolate ar- gomentaZIni svolte nella motivaZIne della pronuncia impugnata, la e- sistenza di un rapporto tra la presunta condotta illecita e i doveri di ufficio degli imputati e l'accertato accordo corruttivo, ritenuto invece non provato dai giudici del primo grado.
65 ) DetenZIne e porto illegali di armi da parte di CA EL.