Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/1992, n. 4153
CASS
Sentenza 24 febbraio 1992

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Al fine di qualificare "mafiosa" una associazione criminale, è necessario - tra l'altro - che sussistano i requisiti dell' assoggettamento e della omertà. Questi devono riferirsi non ai componenti interni - essendo siffatti caratteri presenti in ogni consorteria - ma ai soggetti nei cui confronti si dirige l'azione delittuosa, essendo i terzi a trovarsi, per effetto della diffusa convinzione della loro esposizione ad un concreto ed ineludibile pericolo, di fronte alla forza de "prevaricanti", in uno stato di soggezione.

Le chiamate di correità possono assumere valore probatorio, quando siano dotate del requisito della attendibilità sia sotto l'aspetto soggettivo che oggettivo. Esse cioè devono: provenire da soggetti, che conoscano il vero, perché certamente concorsero alla commissione dell'illecito, che si attribuisce all'incolpato; essere spontanee, costanti, disinteressate (non provocate da motivi di odio o inimicizia), dettagliate e coerenti; essere il contenuto altamente verosimile per elementi oggettivi di riscontro. È quindi da escludere che tale ultimo requisito possa essere sostituito dalla cosiddetta "attendibilità generale" del chiamante da desumersi dalla autoincolpazione, la quale comporterebbe per il chiamato in correità l'obbligo di fornire la prova dell'innocenza. Il cosiddetto riscontro, pur non dovendo presentare il valore di prova autonoma, deve infatti offrire ampie garanzie in ordine alla veridicità. Esso può essere costituito anche da altra chiamata in correità, che alla prima si aggiunga purché anche di essa se ne valuti rigorosamente l'attendibilità e la si apprezzi in senso positivo, escludendosi la sussistenza di collusioni o condizionamenti di qualsiasi genere tra i soggetti che la rendono, o da dichiarazioni "de relato" intrinsecamente attendibili, di origine autonoma, individuata la fonte di provenienza della notizia e controllata la affidabilità. Nè è sufficiente che la chiamata abbia fornito una ricostruzione del fatto esattamente corrispondente alle modalità del suo verificarsi, essendo necessaria la esistenza di elementi che si riferiscono alle posizioni dei singoli incolpati.

La ricerca del movente del reato non è indispensabile nei casi in cui a carico dell'imputato vi siano prove certe in merito alla commissione del fatto; è invece necessaria quando minore è il grado di probanza degli altri elementi di accusa e quando proprio sul movente si fondi la tesi accusatoria. In tale ipotesi è insufficiente la sua ricostruzione in termini probabilistici.

In tema di prova, nessuna diversità di valutazione comporta la distinzione tra prova rappresentativa e critica: spesso a quelle da annoverare nella categoria delle indirette o critiche deve annettersi attendibilità superiore rispetto ad altre cosiddette "dirette" o "rappresentative". Ne deriva che il giudice sia nell'uno che nell'altro caso non può sottrarsi al dovere di accertare, alla luce di ogni altra emergenza acquisita, la loro idoneità a dare dimostrazione della responsabilità dell'imputato, dando poi conto dell'iter argomentativo seguito ai fini della formazione del convincimento raggiunto attraverso una motivazione che, se corretta logicamente e giuridicamente, si sottrae a censure in sede di legittimità.

Le dichiarazioni accusatorie aventi ad oggetto circostanze note al dichiarante non per sua scienza diretta, ma perché apprese da terzi (testimone, coimputato o imputato di reato connesso), hanno valore di indizio, se rese da soggetto intrinsecamente attendibile. Ad esse va attribuito carattere di gravità quando trovino il necessario riscontro estrinseco in relazione alla persona incolpata ed al fatto che forma oggetto della accusa. Detto riscontro non deve necessariamente costituire prova di responsabilità, ma certamente deve pur sempre essere di valenza tale da indurre sotto il profilo logico a far ritenere processualmente acclarata la colpevolezza dell'accusato in ordine alla commissione dello specifico patto, non caduta sotto la diretta percezione del dichiarante.

Nell'ipotesi in cui le deposizioni testimoniali costituiscono l'unica fonte di prova, l'omissione della valutazione della personalità e del comportamento del teste e del contenuto delle sue dichiarazioni in rapporto anche ad ogni altra risultanza processuale si traduce in mancanza di motivazione. La "qualità" delle prova va quindi, tra l'altro, desunta anche dalle caratteristiche morali del testimone, nel senso che, solo qualora questi sia persona della cui onestà e moralità non si abbia motivo di dubitare, la indagine del giudice può arrestarsi, quando abbia accertato la intrinseca attendibilità dello stesso.

Non può essere dichiarata l'estinzione del reato per morte del reo, quando viene in discussione il ricorso di imputato assolto con il dubbio e deceduto dopo la proposizione dell'impugnazione: in tal caso va adottata la formula piena.

L'assenza di un alibi o la sua incertezza probatoria non costituiscono elemento pregiudizievole per l'imputato. Un alibi falso o mendace è invece sintomatico del tentativo di sfuggire all'accertamento della verità. Il giudice deve quindi tener conto di quest'ultimo, quale estremo indiziante ed unitamente a tutti gli altri acquisiti valutarlo nel prudente apprezzamento per la formazione del giudizio finale.

In tema di testimonianza "de relato", il giudice ha il dovere di accertare non solo l'attendibilità della stessa, sotto il profilo della stessa esistenza e delle modalità di percezione da parte del dichiarante di quanto riferito, ma anche di quella alla quale si faccia riferimento, sotto l'analogo profilo della veridicità del testimone diretto e delle modalità di percezione da parte dello stesso del fatto oggetto della dichiarazione.

La semplice rivelazione del segreto istruttorio da parte del difensore non è sufficiente ad integrare gli estremi del favoreggiamento personale, occorrendo che il fatto sia accompagnato da circostanze idonee a dimostrare la dolosa intenzione del professionista di aiutare l'assistito ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche.

Commentario1

  • 1Le Sezioni Unite e i termini per la richiesta di giudizio immediato:
    Luca Carboni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Le Sezioni Unite della Cassazione, superando l'orientamento largamente prevalente della giurisprudenza, hanno affermato, con la pronuncia in commento, che l'inosservanza dei termini per l'instaurazione del giudizio immediato è rilevabile dal giudice per le indagini preliminari. Le stesse, però, hanno anche specificato che la decisione del g.i.p. non può essere oggetto di ulteriore sindacato da parte del giudice del dibattimento. Si tratta di una pronuncia particolarmente attesa, che svolge un'approfondita analisi di tale rito alternativo. Per renderne più agevole la comprensione, appare necessario riassumere i punti fondamentali della vicenda. Il pubblico ministero presentava …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/1992, n. 4153
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4153
Data del deposito : 24 febbraio 1992

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