Sentenza 10 gennaio 2000
Massime • 1
Nel giudizio di legittimità non è deducibile il vizio di travisamento del fatto inteso come ipotesi di contrasto tra le argomentazioni del contesto motivazionale e gli atti processuali, sicché il controllo demandato alla Corte di cassazione ha ad oggetto l'accertamento della mancanza e della illogicità manifesta della motivazione risultanti dal testo del provvedimento impugnato e non può esplicarsi in indagini extratestuali dirette a verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove, costituenti i dati fondanti della decisione, siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2000, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 10/01/2000
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 94
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA ALBERTO " N. 33434/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE SE n. il 03.01.1978
avverso sentenza del 17.06.1999 C. APP. SEZ. DIST. di BOLZANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI lette/sentite le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi l'inammisibilità del ricorso, con le conseguenze di legge;
OSSERVA
Con sentenza del 17.6.1999, la Corte di Appello di Trento- Sezione distaccata di Bolzano confermava la decisione emessa il 16.12.1998 dal Tribunale di Bolzano con cui NE OS era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e di lire 4.000.000 di multa perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 23 della l. 110/75 per avere detenuto una carabina priva di marca e di numero di matricola.
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione denunciando, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p., mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento del fatto.
Il ricorso deve dichiararsi inammissibile perché proposto per un motivo diverso da quelli consentiti dalla legge.
La giurisprudenza di questa Corte è pressoché unanime nel ritenere che nel giudizio di legittimità non è deducibile il vizio di travisamento del fatto inteso come ipotesi di contrasto tra le argomentazioni del contesto motivazionale e gli atti processuali, sicché -conformemente all'esplicita previsione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.- il controllo demandato al Supremo Collegio ha ad oggetto l'accertamento della mancanza e della illogicità manifesta della motivazione risultanti dal testo del provvedimento impugnato e non può esplicarsi in indagini extratestuali dirette a verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove, costituenti i dati fondanti della decisione, siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo (Cass., Sez. Un., 19 giugno 1996, Di Francesco, Cass., Sez. I, 11 dicembre 1997, Cayaban). Dai principi testè esposti deve inferirsi che il vizio di travisamento del fatto denunciato dal ricorrente trova insuperabile preclusione nei tassativi limiti stabiliti dalla legge processuale all'ambito del sindacato di legittimità, ditalché, a norma degli artt. 581 e 591 c.p.p., il ricorso deve dichiararsi inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una ammende.
SENTENZA
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di lire 1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2000