Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/10/1999, n. 6504
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Sentenza 29 ottobre 1999

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La consultazione da parte del testimone di documenti dal medesimo redatti, prevista dall'art. 499, comma 5, cod. proc. pen., deve essere soltanto aiuto alla memoria e non può pertanto sostituirsi completamente al ricordo, risolvendosi, sostanzialmente, nel ricordo di avere scritto. (Fattispecie di annullamento con rinvio in cui la Suprema Corte ha osservato che non c'è prova testimoniale se il teste, nella specie agente di polizia giudiziaria, dopo aver consultato documenti da lui redatti, costituiti dalle annotazioni di osservazioni giornaliere di gioco d'azzardo, non sia in grado di ricordare e si richiami, perché nulla ricorda, al testo consultato).

In tema di stesura della motivazione della sentenza, il giudice che ritenga di avvalersi del termine più lungo di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., ha solo l'onere di indicare tale termine nel dispositivo senza necessità di particolari formule che diano atto della scelta effettuata in relazione alla particolare complessità della motivazione. (La Suprema Corte ha altresì aggiunto che quand'anche vi fosse tale obbligo, la sua inosservanza sarebbe priva di conseguenze atteso che le parti non hanno interesse a contestare poiché anch'esse fruiscono di un maggior termine per l'impugnazione).

L'irripetibilità va valutata in relazione al contenuto dell'atto, e non al documento che dà atto di quella attività, e deve rappresentare un connotato originario dello stesso, che cioè, in quanto irripetibile, non può essere ripetuto al dibattimento; costituiscono pertanto atto irripetibile le annotazioni di polizia giudiziaria e cioè i documenti sui quali vengono annotate giornalmente le condotte criminose osservate nel corso delle indagini (Fattispecie in cui sono state ritenute acquisibili agli atti del dibattimento le annotazioni relative ad osservazioni compiute dalla p.g. al tavolo dello "chemin de fer").

Il sindacato del giudice di legittimità sulla struttura razionale della motivazione deve essere limitato alla verifica della esistenza di un logico apparato argomentativo ed il vizio logico della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del fatto, deve essere riscontrato tra le diverse proposizioni contenute nella motivazione stessa senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali. Proprio per tale ragione però, per consentire all'interessato di formulare le più appropriate censure e alla Corte di Cassazione di esercitare la funzione di controllo, è indispensabile che il giudice di merito indichi con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la propria decisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/10/1999, n. 6504
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6504
    Data del deposito : 29 ottobre 1999

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