Sentenza 29 ottobre 1999
Massime • 4
La consultazione da parte del testimone di documenti dal medesimo redatti, prevista dall'art. 499, comma 5, cod. proc. pen., deve essere soltanto aiuto alla memoria e non può pertanto sostituirsi completamente al ricordo, risolvendosi, sostanzialmente, nel ricordo di avere scritto. (Fattispecie di annullamento con rinvio in cui la Suprema Corte ha osservato che non c'è prova testimoniale se il teste, nella specie agente di polizia giudiziaria, dopo aver consultato documenti da lui redatti, costituiti dalle annotazioni di osservazioni giornaliere di gioco d'azzardo, non sia in grado di ricordare e si richiami, perché nulla ricorda, al testo consultato).
In tema di stesura della motivazione della sentenza, il giudice che ritenga di avvalersi del termine più lungo di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., ha solo l'onere di indicare tale termine nel dispositivo senza necessità di particolari formule che diano atto della scelta effettuata in relazione alla particolare complessità della motivazione. (La Suprema Corte ha altresì aggiunto che quand'anche vi fosse tale obbligo, la sua inosservanza sarebbe priva di conseguenze atteso che le parti non hanno interesse a contestare poiché anch'esse fruiscono di un maggior termine per l'impugnazione).
L'irripetibilità va valutata in relazione al contenuto dell'atto, e non al documento che dà atto di quella attività, e deve rappresentare un connotato originario dello stesso, che cioè, in quanto irripetibile, non può essere ripetuto al dibattimento; costituiscono pertanto atto irripetibile le annotazioni di polizia giudiziaria e cioè i documenti sui quali vengono annotate giornalmente le condotte criminose osservate nel corso delle indagini (Fattispecie in cui sono state ritenute acquisibili agli atti del dibattimento le annotazioni relative ad osservazioni compiute dalla p.g. al tavolo dello "chemin de fer").
Il sindacato del giudice di legittimità sulla struttura razionale della motivazione deve essere limitato alla verifica della esistenza di un logico apparato argomentativo ed il vizio logico della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del fatto, deve essere riscontrato tra le diverse proposizioni contenute nella motivazione stessa senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali. Proprio per tale ragione però, per consentire all'interessato di formulare le più appropriate censure e alla Corte di Cassazione di esercitare la funzione di controllo, è indispensabile che il giudice di merito indichi con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la propria decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/10/1999, n. 6504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6504 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AURIEMMA VINCENZO Presidente EL 29/10/1999
1. Dott. BATTISTI MARIANO est. Consigliere SENTENZA
2. Dott. SEPE PAOLO Consigliere N. 2653
3. Dott. BOGNANNI SALVATORE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GALBIATI RUGGERO Consigliere N. 09002/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE TE GA n. il 06/03/1940
2) NA NI n. il 24/05/1949
3) RR IA n. il 17/11/1934
4) FI LU n. il 02/12/1941
5) NI TO n. il 11/08/1949
6) NZ RI n. il 03/05/1936
7) EN OR n. il 08/01/1948
8) OL AR n. il 04/09/1950
9) GN AN n. il 04/05/1942
10) CA MA n. il 29/01/1956
11) SI NO n. il 22/01/1938
12) COMUNE DI VENEZIA C/
avverso sentenza EL 15/10/1998 CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO e sentiti il Proc. Gen. la parte civile e i difensori che hanno concluso:
Il P.G. conclude per l'inammissibilità EL ricorso. N. R.G. 37475/99 Comune di Venezia ed imputati: De FA EL, GG OV, FE AN, FI IG, NI RO, NZ CO, NI IT, IN RI, IN ND, CA AR, MI MA, CR AR, MA SE, LL IG, HE IL, DI DE AG RA, AL ON - rel. BA -
È presente l'avv. E. Vassallo EL Foro di Venezia difensore ELla parte civile Comune di Venezia e dichiara di rinunciare all'impugnazione nei confronti degli imputati AL ON e MA SE.
Il P. Generale conclude per l'annullamento con rinvio nei confronti di LL IG, HE IL e DI DE AG RA, per il rigetto nei confronti di CR e per l'inammissibilità nei confronti degli altri imputati per quanto concerne il ricorso proposto dal Comune di Venezia;
per il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati De FA, FE, FI, NI, IN e SI;
per l'inammissibilita dei ricorsi proposti dagli imputati GG, IN e CA;
per l'annullamento con rinvio per i ricorsi proposti dagli imputati GO e NI.
L'avv. E. Vassallo chiede l'accoglimento EL ricorso proposto dalla parte civile. Deposita conclusioni e nota spese.
Alle ore 13.50 si sospende la pubblica udienza.
Risponde la trattazione dei ricorsi in pubblica udienza alle ore 14.45.
Sono presenti: 1) l'avv. Piero Longo EL Foro di Padova difensore degli imputati DI DE AG e AL e chiede l'inammissibilità EL ricorso proposto dalla parte civile con condanna ELla stessa al pagamento ELle spese processuali, Deposita conclusioni e nota spese;
2) l'avv. Gian Paolo Cappelletti EL Foro di Venezia difensore di fiducia degli imputati De FA, FE e IN e chiede l'accoglimento dei ricorsi riportandosi ai motivi indicati;
3) l'avv. ON Franchini EL Foro di Venezia difensore degli imputati IN e CR e chiede l'inammissibilità EL ricorso proposto dalla parte civile nei confronti EL CR ed in subordine per il rigetto e l'accoglimento EL ricorso proposto nell'interesse di IN;
4) l'avv. IG Quintarelli EL Foro di Venezia difensore di fiducia ELl'imp. NI e chiede l'accoglimento EL ricorso ed in subordine lo stralcio ELla posizione EL suo assistito in quanto non è stato loro notificato il ricorso proposto dalla parte civile;
5) l'avv. Tito Bortolato EL Foro di Venezia difensore di fiducia di HE, come da nomina che deposita insieme alla nomina di sostituto processuale da parte ELl'avv. G. Tonolto EL Foro di Venezia difensore di fiducia ELl'imp. LL, e chiede l'inammissibilità ed in subordine il rigetto EL ricorso proposto dalla P. Civile con condanna ELla stessa al pagamento ELle spese processuali, che deposita;
6) l'avv. Gianmaria Pastega EL Foro di Venezia difensore ELl'imputato GO e chiede l'accoglimento EL ricorso associandosi alle conclusioni EL P. Generale;
7) l'avv. Alberto Cagnato EL Foro di Venezia difensore degli imputati FI, NI e MA e chiede l'inammissibilità ed in subordine il rigetto EL ricorso proposto dalla parte civile nei confronti di MA e l'accoglimento dei ricorsi proposti dagli altri assistiti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - La corte di appello di Venezia, con sentenza EL 15 ottobre 1998, riformava parzialmente la sentenza EL pretore di Venezia EL 23 marzo 1995, il quale aveva affermato la penale responsabilità di:
- HE IL,
- CR AR,
- GG OV,
- FE AN,
- LL IG,
- DI DA AG RA,
- NI RO,
- IN ND
- CA AR,
- IN RI,
- De FA EL,
perché, nella loro qualità di dipendenti EL Casinò di Venezia:
- CR, GG, FE, NI, IN, CA, IN, De FA si erano impossessati di denaro contante che sottraevano dai tavoli di gioco, cui erano addetti - denaro che era di proprietà ELl'ente gestore, al quale, in base alle regole di gioco, spettava - omettendo di versare la cosiddetta "cagnotte", cioè la percentuale, pari al 5%, che, nello "chemin de fer", il vincitore, detto "banchiere", doveva alla Casa da gioco per essersi avvalso, per giocare con altrì, dei locali EL Casinò e ELl'assistenza di due dipendenti ELlo stesso, EL "croupier-capotavolo", al quale spettava anche il versamento ELla "cagnotte" in un apposito spazio, e ELlo "changeur-cambista", che controllava la cassa-cambi contenente fiches e denaro a disposizione dei giocatori;
- HE, LL, DI EL AG si erano impossessati, nella loro qualità di "cassieri esterni" - di addetti alle casse esterne, presso le quali i clienti cambiavano il denaro contante in gettoni da utilizzare per i giochi - di gettoni, che successivamente avevano monetizzato, eludendo la sorveglianza.
Il pretore aveva assolto da tutte le imputazioni ad essi ascritte - tutte relative al mancato versamento ELla percentuale, "cagnotte", spettante alla Casa da gioco - GO CO, NI IT, FI IG, MI MA, AL ON e MA SE perché il fatto non sussiste e avverso queste assoluzioni aveva proposto appello il pubblico ministero.
2 - La corte di merito premetteva, in fatto, che il Comune di Venezia, gestore EL locale Casinò, nell'anno 1992 aveva presentato un esposto-denuncia al procuratore ELla Repubblica, nel quale, sottolineando un anomalo calo degli introiti derivanti dal gioco, aveva ipotizzato la sottrazione di denaro da parte di dipendenti EL Casinò.
A seguito ELl'esposto, era stata organizzata, sotto la direzione EL procuratore ELla Repubblica presso la pretura, un'operazione di polizia, denominata "Zanzibar", che aveva visto impegnati agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, alcuni dei quali - ZI SC, vice ispettore di Polizia, RO AR, sovrintendente, TI La EN e IG NT, assistenti - avevano partecipato ai giochi fingendosi normali clienti e, muniti di micro-telecamere, avevano tenuto sotto controllo diretto il comportamento deglì impiegati documentando anche le sottrazioni.
3 - La corte di merito, all'esito ELla discussione dibattimentale, in accoglimento ELl'appello EL pubblico ministero, affermava la penale responsabilità di FI, GO, NI e MI e, per uno dei due episodi dal quale era stato assolto, di GG, condannandoli alle pene di legge.
Assolveva:
- CR, HEi, LL e DI DA AG da tutte le imputazioni perché il fatto non sussiste;
- NI, dalla imputazione di furto contestato come commesso il 21 giugno 1992, alle ore 2,45 per non aver commesso il fatto e IN dalla imputazione di furto contestato come commesso il 21 giugno 1992, alle ore 1,25 per non aver commesso il fatto.Rigettava l'appello EL procuratore ELla Repubblica nei confronti di AL e di MA.
4 - Ricorrono per cassazione:
- Il difensore per GG, CA e GO;
- Il difensore per NI;
- Il difensore per FE;
- Il difensore per IN;
- Il difensore per FI e MI;
- Il difensore per IN e De FA;
- Il difensore per la parte civile "Comune di Venezia";
- Il difensore per NI.
I motivi dei ricorsi saranno riportati allorché si esamineranno le posizioni dei ricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Prima di affrontare l'esame dei ricorsi è opportuno soffermarsi sulla memoria prodotta dal difensore di. NI, nella quale si chiede che venga dichiarata l'inammissibilità ELl'appello EL pubblico ministero perché non specifico e perché intempestivo. La richiesta non merita di essere accolta.
a - In ordine alla non specificità ELl'appello, è, da premettere che il pretore ha assolto NI FI, GO e MI sul presupposto che, essendo stato loro contestato un unico fatto di furto, "era naturale e legittima una valutazione più severa ELla prova", sicché, "ove si fossero accertate discrasie, lacunosità, contrasti e non univoche descrizioni testimoniali o non univoche risultanze documentali e probatorie in genere, quanto meno veniva a configurarsi l'ipotesi di cui all'ultimo comma ELl'articolo 530 c.p.p.". Orbene, è di tutta evidenza che il p.m., nel suo appello, doveva scalzare questa premessa, dimostrare che la stessa, alla luce degli atti, non Poteva essere condivisa e il pubblico ministero ha cercato proprio di fare questo nelle sette pagine iniziali ELl'appello, nelle quali ha spiegato perché, secondo lui, i testi dovessero essere ritenuti attendibili anche nei confronti di quegli imputati ai quali era stato contestato un solo fatto di furto.
Il p.m., inoltre, non si è limitato alla dimostrazione ELl'attendibilità dei testi;
ma, dopo essersi soffermato anche sul valore ELle "annotazioni" - documenti, come si vedrà, redatti dai pubblici ufficiali, nei quali questi ultimi hanno descritto quel che avevano ritenuto di aver visto in certi giorni e in certe ore al tavolo ELlo chemin de fer - si è interessato ELle singole posizioni e al NI ha dedicato tre pagine, in cui ha riportato le argomentazioni ELla sentenza EL pretore per porre in rilievo quelli che, secondo lui, ne erano i limiti.
b - Quanto alla intempestività, è lo stesso difensore che, preso atto che il pretore si era assegnato 90 giorni per il deposito ELla sentenza, che quest'ultima era stata depositata il 30 giugno 1995, che l'avviso EL deposito era stato comunicato al pubblico ministero il 20 luglio 1995 e che l'appello era stato inoltrato alla pretura con lettera di trasmissione ELl'11 ottobre 1995, riconosce che l'impugnazione è stata proposta entro il termine di 45 giorni, previsto dall'articolo 585, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera c), c.p.p..
Ma, si obietta nella memoria, "il più favorevole termine per impugnare trae la sua giustificazione dalle circostanze processuali dettagliatamente descritte nella disposizione di cui all'articolo 544, comma 3, c.p.p., la quale consente di prolungare il termine ordinatorio per il deposito ELla sentenza fino a 90 giorni, allorquando la stesura ELla motivazione sia particolarmente complessa per il numero ELle parti o per il numero e la gravità ELle imputazioni", complessità - si sostiene - che deve essere proclamata dal giudice nella sentenza, nel senso che deve darsene atto nel dispositivo là dove si prevede un diverso - più lungo - termine per il deposito.
L'assunto non può essere condiviso.
Si deduce, invero, dal testo ELl'articolo 544, comma 3, c.p.p. che il giudice, ove voglia avvalersi di un termine più lungo per il deposito ELla sentenza, ha soltanto l'onere di indicare, nel dispositivo, "il termine più lungo" e non, come si pretende nella memoria, l'ulteriore onere di scrivere che ricorre al diverso, più lungo, termine per la particolare complessità ELla motivazione, visto il numero ELle parti o visti il numero e la gravità ELle imputazioni.
Dato, poi, e non concesso che il giudice abbia quell'ulteriore obbligo, il non rispettarlo sarebbe, comunque, senza conseguenze, non prevedendo la legge nessuna sanzione processuale.
DE resto, al termine più lungo per il deposito corrisponde un termine più lungo per impugnare, con la conseguenza che le parti, se il giudice si assegna un termine più lungo a ragion dovuta, nel Pieno rispetto ELle condizioni previste dalle legge per potersene avvalere, hanno, ad equal ragione, un congruo, maggior numero di giorni per impugnare, mentre, se il giudice ricorre al termine più lungo ritenendo erroneamente che ne ricorrano le condizioni, le parti, lungi dall'essere danneggiate, fruiscono di un termine che loro non spetta, termine, dunque, che non hanno alcun interesse a contestare.
2 - Ricorso ELla parte civile.
a - La parte civile ha rinunciato al ricorso nei confronti di SE MA e di ON AL - quarto motivo - donde la inammissibilità, sul punto, EL ricorso, il quale, peraltro, è inammissibile, sullo stesso punto, anche per mancanza di legittimazione, come si puntualizzerà nell'esame dei primi due motivi, e la inammissibilità per mancanza di legittimazione è inammissibilità originaria che prevale sulla inammissibilità per rinuncia, essendo quest'ultima una causa sopravvenuta di inammissibilità.
b - La parte civile denuncia quanto segue.
I - "Violazione ELl'articolo 606, comma 1, lettera b), per inosservanza ed erronea applicazione ELl'articolo 185 c.p e ELl'articolo 538 c.p.p con riferimento alla mancata pronuncia in ordine alla condanna di parte degli imputati al risarcimento dei danni".
II - "Violazione ELl'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p. per omessa motivazione ELla sentenza sul punto relativo alla richiesta avanzata dalla parte civile di risarcimento danni ai sensi ELl'articolo 538 c.p.p." Si premette, nel motivo, che la corte di appello, in riforma ELla sentenza EL pretore, ha ritenuto la responsabilità penale di NI, di GO, di MI, di FI - assolti dal pretore dall'unica imputazione di furto ad essi ascritta - e di GG - già condannato dal pretore per uno dei due fatti contestatigli e, su appello EL p.m., condannato dalla corte di appello pur per l'altro fatto, dal. quale era stato assolto dal pretore - e che, "pur in presenza ELla parte civile, non solo non ha provveduto a decidere sulla domanda relativa al risarcimento EL danno patito dal Comune di Venezia", ma - secondo motivo - "ha omesso di dare una qualsiasi ragione ELla propria decisione, tanto che è da ritenersi che i giudici di merito siano incorsi in una dimenticanza". III - Violazione ELl'articolo 606, lettera e), c.p.p., per manifesta illogicità ELla motivazione in ordine all'assoluzione degli imputati LL, HE e DI dal AG, che, condannati dal pretore, sono stati assolti dalla corte di appello.
La sentenza impugnata - si dice nel motivo ha affermato sul punto che, "se era incontestabile che i cassieri esterni intascavano ripetutamente e con fare circospetto denaro prelevandolo dalla cassa, era anche circostanza incontroversa che la contabilità fosse regolare, nel senso che, al momento ELla chiusura, ciascun cassiere restituiva esattamente l'importo di L.
1.500.000.000 ricevuto in dotazione all'apertura, ne' poteva essere altrimenti, poiché i cassieri rispondevano in proprio di eventuali ammanchi di cassa". Si aggiunge che la sentenza ha anche detto che "nei capi di imputazione era stato ipotizzato che il denaro fosse il controvalore di fiches sottratte con destrezza ai tavoli da altri impiegati o, comunque, da terze persone, e poi monetizzate tramite un accordo criminoso con i cassieri imputati" e che ha precisato che "l'ipotesi era certamente plausibile e idonea a spiegare i circospetti intascamenti ripresi dalle telecamere, ma in assenza di ulteriori supporti probatori rimaneva un'ipotesi sfornita di prova, ché era pur sempre possibile che altra e diversa fosse la provenienza denaro:
mance prestiti o altro".
Ciò premesso, si deduce che la corte, così motivando, pone, in essere una manifesta contraddittorietà e, quindi, una manifesta illogicità ELla sentenza, perché, "mentre per i cassieri ELlo chemin de fer ha ritenuto sufficiente la prova che ci fosse stato l'intascamento EL denaro da parte di detti cassieri anche senza la prova ELla responsabilità EL concorrente nel reato, dichiarato assolto - per esempio, assoluzione di CR, croupier, imputato in concorso con FE, cassiere, invece condannato - lo stesso intascamento, provato anche in questo caso dalle video registrazioni e dalle testimonianze, non è stato ritenuto idoneo per il riconoscimento ELla responsabilità penale dei cassieri ELle casse esterne".
IV - "Violazione ELl'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p. per manifesta contraddittorietà ELla motivazione in ordine all'assoluzione degli imputati AL, MA e CR". "La corte - si sottolinea nel motivo ha assolto CR dai due reati di furto contestatigli in concorso con FE ritenendo che non ci fosse prova ELl'omesso versamento ELla cagnotte, ma solo ELl'intascamento da parte EL concorrente nel reato e tale motivazione - si obietta dalla ricorrente parte civile - può valere solo per uno dei due episodi che sono stati contestati a CR, l'episodio EL 20 giugno 1992, ore 23,30, ma non per l'episodio EL 20 giugno 1992, ore 1,25, per il quale i testi hanno riferito di aver attentamente notato che CR non versava la cagnotte, mentre il cambista FE provvedeva a Prelevare il surplus esistente nella cassa".
I e II - I primi due motivi sono inammissibili.
È noto che le ss.uu. di questa suprema corte, risolvendo il contrasto che, si era formato nella giurisprudenza ELla corte - contrasto citato anche nel ricorso nel quale la scelta è per la tesi non condivisa dalle ss.uu. - con sentenza EL 2 5/11/1998-11/3/1999 n. 5, Loparco, hanno affermato che, "in tema di impugnazioni, alla parte civile costituita non può riconoscersi il risarcimento EL danno se, assolto l'imputato nel giudizio di primo grado, vi sia condanna ELlo stesso su appello EL solo - come nel caso di specie pubblico ministero".
Le ss.uu. hanno motivato questa affermazione osservando che "la parte lesa, una volta costituita si parte civile, può liberamente decidere di insistere, nei gradi successivi EL processo penale, nell'attivata azione per le restituzioni e/o il risarcimento EL danno, nonostante l'assoluzione ELl'imputato e il ritenuto accertamento - da parte EL giudice EL processo in una fase suscettibile di impugnazione - ELl'insussistenza EL fatto o ELla non commissione di esso da parte EL chiamato in giudizio, ovvero di altra evenienza esonerante da responsabilità o implicante l'improcedibilità (e ciò quantunque il pubblico ministero abbia optato per l'accettazione ELla decisione), oppure scegliere di non coltivare l'azione stessa, anche quando il pubblico ministero attivi l'impugnazione nell'interesse ELlo Stato, con la conseguenza di far formare il giudicato in ordine al relativo rapporto, con effetti sia sostanziali, sia processuali". Il principio vale anche per il ricorso proposto nei confronti di MA e di AL, la assoluzione dei quali, da parte EL pretore, è stata appellata soltanto dal pubblico ministero ed è stata confermata dalla corte di appello.
La parte civile aveva scelto di non coltivare l'azione, donde, per l'appunto, la conseguenza di far formare il giudicato in ordine ai due rapporti, con effetti sia sostanziali, sia processuali. III - Il terzo motivo è infondato.
È vero che la corte di merito ha assolto il croupier CR - contro l'assoluzione EL quale, peraltro, la parte civile insorge con il quarto motivo - e ha, invece, condannato il cassiere FE, ma è anche vero che in quel caso la corte, se ha adeguatamente motivato l'assoluzione di CR, non ha fatto altrettanto per affermare o, meglio, per confermare la responsabilità di FE, come si vedrà a suo tempo.
Richiamare la condanna EL cassiere FE, pronunciata nonostante l'assoluzione EL croupier CR, per dedurne la manifesta illogicità ELla sentenza nella parte in cui la corte ha assolto i cassieri esterni per non aver potuto affermare la responsabilità dei coimputati, ipotizzati nel capo di imputazione, è, dunque, vano esercizio logico.
Ma, prescindendo da ciò, il punto focale ELla motivazione, quanto all'assoluzione dei cassieri esterni, è "la circostanza non controversa - come si esprime la sentenza - che la contabilità ELle casse era regolare, nel senso che, al momento ELla chiusura, ciascun cassiere restituiva esattamente l'importo di L.
1.500.000.000 ricevuto in dotazione", sicché, ha argomentato la corte, "è certamente plausibile e idonea a spiegare i circospetti intascamenti ripresi dalle telecamere l'ipotesi che il denaro prelevato dai cassieri fosse il controvalore di fiches sottratte con destrezza ai tavoli da altri impiegati, o da terze persone, e poi monetizzate tramite un accordo criminoso con cassieri, ma, in assenza di ulteriori supporti probatori - e, può aggiungersi, dinanzi al dato innegabile, ben sottolineato nella sentenza, ELla assoluta regolarità ELla contabilità ELle casse - l'ipotesi rimaneva pur sempre un'ipotesi sfornita di prova".
Il motivo conclude affermando che "il dato EL pareggio ELla cassa non è elemento tanto insuperabile e probante l'innocenza EL cassiere".
Se, però, si riflette che quel dato sarebbe superabile, nella logica EL motivo, sol perché la corte ha assolto CR e condannato FE è questo l'esempio addotto, ma le cose sarebbero state le stesse anche se ne fosse stato proposto un altro - e non perché sia un dato di per sè superabile, non può non ribadirsi che l'esempio prova ben poco, data la tutt'altro che esemplare, tutt'altro soddisfacente motivazione ELla condanna di FE. IV - Il quarto motivo è infondato.
La corte ha testualmente scritto che "i testi hanno riferito come negli episodi sub 1) e 2) il cambista FE avesse prelevato dalla cassa mazzette di denaro, infilandole nella manica sinistra ELla giacca e spingendole dentro con due dita" e che "nulla di specifico sono stati tuttavia in grado di riferire sull'attività EL capotavolo CR e, in particolare, se avessero notato l'omesso versamento, da parte di questi, ELla cagnotte, limitandosi a riferire genericamente come, atteso il concorso necessario tra capotavolo e cambista nella sottrazione, ciò dovesse essersi verificato".
"In effetti - ha concluso la corte - è estremamente probabile che il 'surplus' prelevato da FE fosse stato conseguenza, come accertato in numerosi episodi analoghi, EL comportamento illecito EL capotavolo, ma una valutazione di probabilità, per quanto elevata, non è sufficiente per affermare con certezza la penale responsabilità di CR, non potendosi escludere che il denaro sottratto avesse una diversa origine, magari da sottrazione imputabile al capotavolo o al cassiere precedente, come accertato in un episodio".
La corte, dunque, afferma che in entrambi gli episodi e non in uno solo, come si sostiene nel motivo, le cose sono andate così come le ha descritte.
La parte civile assume, però, che l'episodio EL 20 giugno 1992, ore 1,25 non ha avuto questo svolgimento, che, per questo episodio, i testi hanno riferito di aver visto chiaramente CR non versare la cagnotte.
È superfluo porre in luce che, così eccependo, la ricorrente parte civile denuncia un chiaro travisamento EL fatto.
Ma, è noto che, anche secondo le ss.uu. di questa suprema corte, "il giudice ELla legittimità, che è giudice ELla motivazione, non può divenire giudice EL contenuto ELla prova, cioè assolvere un compito estraneo a quello istituzionalmente devolutogli, anche perché, con il nuovo codice di rito, è stato espunto il travisamento di fatto dai vizi concernenti la motivazione, essendosi richiesto che eventuali contrasti siano interni così escludendosi la comparazione fra un dato ELla motivazione ed altro dato ad essa esterno, e ciò alla luce EL disposto ELl'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p." (Cass., 28 aprile 1992, Beneduce;
1 ottobre 1996,
Giuffrida; 31 ottobre 1995, Cuoco;
Sez. uu., 16 ottobre 1995. Pulvirenti).
La ricorrente sostiene anche che, per l'altro episodio, quello in cui i fatti si sarebbero verificati così come descritti nella sentenza, la corte di merito "non ha preso in considerazione la pluralità, la gravità, la precisione e la concordanza degli indizi esistenti in ordine alla ritenuta responsabilità EL CR anche per questo episodio", che "dall'istruttoria dibattimentale è stato dimostrato che l'unico modo per pervenire all'intascamento di denaro dalle casse è stato quello di prevedere un concorso con il croupier che omette di versare la cagnotte".
Come può notarsi, il motivo, per un verso, non indica nessuno degli altri "gravi e precisi indizi" che la corte avrebbe omesso di vagliare nel valutare la posizione di CR per questo episodio e, per altro verso, non replica al rilievo ELla sentenza, la quale, dando espressamente atto che le sottrazioni di denaro erano frutto EL concorso capotavolo-cassiere, ha detto, nella certezza che CR non era stato visto omettere il versamento ELla cagnotte, che il denaro sottratto può avere avuto una diversa origine, "magari da sottrazione imputabile al capotavolo o al cassiere precedente. come accertato in un episodio".
3 - Nell'esame dei ricorsi degli imputati debbono essere, anzitutto, trattati quei problemi che, sollevati pressoché da tutti i ricorrenti, possono etichettarsi, definirsi, come i problemi ELla utilizzabilità ELle annotazioni, ELla attendibilità dei testi e ELle videocassette o videoregistrazioni.
a - Il problema ELla utilizzabilità ELle annotazioni. Questo problema era stato devoluto ai giudici di appello e sotto il profilo se le annotazioni - che, come si è già accennato, altro non sono che documenti/atti sui quali i pubblici ufficiali hanno annotato le condotte di furto che hanno creduto di avere visto in determinate giorni e in determinate ore al tavolo ELlo chemin de fer - possano e debbano ritenersi atti irripetibili e sotto l'ulteriore profilo - che, però, ha attinenza, a ben vedere, più con il problema ELla attendibilità dei testi che con il problema ELla utilizzabilità - di che cosa significhi che un teste/ufficiale di polizia giudiziaria, autorizzato ad avvalersi ELle annotazioni ai sensi ELl'articolo 499, comma 5, c.p.p. - il quale dice che "il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto ELla memoria, documenti da lui redatti" - possa servirsene in aiuto ELla memoria, sotto il profilo, in altri termini, se e quali siano i limiti di quell'aiuto.
II - La corte di appello si è espressa sull'uno e sull'altro profilo in quel paragrafo, (pagg. 24/27), nel quale si è interessata, per l'appunto, ELla utilizzabilità ai fini ELla decisione ELle annotazioni di servizio redatte quotidianamente dai funzionari di polizia nel periodo ELl'operazione Zanzibar", paragrafo nel quale ha affermato, citando a conforto determinate sentenze di questa Suprema corte, sia che le annotazioni sono atti irripetibili (citata, Cass., sez. I, 24 luglio 1993, n. 7263, DEle Fave), sia che, in applicazione ELl'articolo 499, comma 5, c.p.p., il presidente può autorizzare il testimone a consultare, in aiuto ELla memoria, documenti da luì redatti - e, quindi, anche le annotazioni - e ciò pur nel caso di vuoto di memoria, purché ovviamente il giudice provveda, poi, ad un'adeguata verifica ELl'attendibilità EL teste (citata, Cass., sez. VI, 5 ottobre 1994, n. 10459, Logrande). III - È da dirsi che il problema ELla natura ELla annotazioni, se atti irripetibili o ripetibili, non è stato sollevato, nei ricorsi, nei termini espliciti in cui era stato posto, specialmente da qualche appellante, nei motivi di appello.
Non può negarsi, però, che, allorché nel motivo I^ dei ricorsi FE e IN si deduce che le annotazioni altro non erano che notizie di reato e allorché si aggiunge, subito dopo, che le annotazioni, come tali, come notizia di reato, non potevano e non possono entrare nel fascicolo EL dibattimento, si pone, quanto meno implicitamente, il problema ELla natura ELle annotazioni, EL se le annotazioni siano o meno atti irripetibili, così come lo si pone, e negli stessi termini, allorché nel ricorso IN si scrive, nel motivo V^, che "le annotazioni, che in un primo momento vengono utilizzate per creare nei testi un ricorso, in un secondo momento vengono autonomamente valutate ai fini di ritenere provata la responsabilità penale e, dunque, vengono valutate come atti irripetibili, ché altro non può significare la affermata valutazione autonoma ELle annotazioni.
È da dire, peraltro, che questa suprema corte si sarebbe dovuta interessare, in ogni caso, EL problema, e risolverlo, perché, come è noto, "l'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado EL procedimento", come dispone l'articolo 191, comma 2, c.p.p. e per poter rilevare la inutilizzabilità di un atto occorre prima accertarla.
IV - Questa suprema corte ritiene che le annotazioni siano atti irripetibili.
I - Se il codice non dice che cosa debba intendersi per atto irripetibile, la dottrina e la giurisprudenza, subito dopo l'entrata in vigore ELlo stesso, hanno affermato, la dottrina, che l'irripetibilità deve rappresentare un connotato originario ELl'atto e va determinata in rapporto alle situazioni in cui l'atto si compie che, per cause diverse, si presentino come non più riproducibili e, la giurisprudenza, che "la irripetibilità degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero, che vanno raccolti nel fascicolo EL dibattimento, si concreta nell'impossibilità materiale di rinnovare nel giudizio il medesimo atto compiuto nella fase ELle indagini preliminarì e va intesa quale irripetibilità congenita, come in caso di perquisizioni, sequestri, intercettazioni, rilevazioni urgenti in luoghi, cose o persone (Cass., 23 gennaio 1995, Comberiati). II - La giurisprudenza, poi, ha anche affermato che "l'articolo 431 c.p.p., che consente l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento degli, atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, rappresenta una deroga al principio ELla oralità cui è ispirata la nuova disciplina EL processo penale e costituisce, pertanto, norma eccezionale di stretta interpretazione".
Non può, quindi, accogliersi una nozione ampia di irripetibilità, che includa, cioè, qualsiasi situazione nella quale debba salvaguardarsi l'esito ELl'atto di indagine dai pericoli connessi al decorso EL tempo;
il concetto di irreperibilità, infatti, in coerenza con le caratteristiche proprie EL nuovo processo, non può non coincidere con quello ELla impossibilità di reiterazione ELl'atto stesso in sede dibattimentale. mentre l'esigenza di evitare che il decorso EL tempo pregiudichi la genuità ELla prova può trovare tutela nella disciplina ELl'incidente probatorio. (Cass. sez. I, 7 luglio 1994 Sanino;
3 marzo 1997, D'Onghia: nella specie la corte di cassazione ha escluso che possano considerarsi atti irripetibili, ai sensi e per gli effetti ELl'articolo 431 c.p.p., gli atti di individuazione fotografica e personale compiuti dalla polizia giudiziaria).
III - Se questa giurisprudenza afferma, concordando con la dottrina, che irripetibile è l'atto che è originariamente irripetibile, che non può essere ripetuto in dibattimento perché, appunto, originariamente irripetibile, per rendersi conto di che cosa significhi l'espressione "atto non ripetibile in dibattimento", è opportuno citare Cass., 14 giugno 1993, DEle Fave, ricordata anche dalla corte di appello.
Questa sentenza, dopo avere affermato che, "ai fini ELla qualificazione di un atto come 'irripetibile' occorre avere riguardo alla natura e alle caratteristiche peculiari ELlo stesso e non alla sua documentazione, che ne costituisce un momento logicamente e cronologicamente distinto", ha aggiunto che "rientrano nel novero degli atti irripetibili quelli, mediante i qual la p.g. prende diretta cognizione di fatti, di situazioni o comportamenti umani dotati di una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili, per loro natura, di subire modificazioni addirittura, di scomparire in tempi più o meno brevi, si da risultare suscettibili di essere, in seguito, soltanto riferiti e descritti".
IV - È, poi, da citare, per essere molto vicina al caso di specie, anche Cass., 26 marzo 1997, Baldini, per la quale "deve ritenersi legittima l'acquisizione agli atti EL dibattimento - e, conseguentemente, la loro utilizzabilità in giudizio - ELle relazioni ELla polizia giudiziaria aventi ad oggetto l'attività di osservazione e pedinamento, in quanto trattasi di verbali di atti per loro natura irripetibili e rispetto ai quali l'immediatezza ELla percezione può o deve essere documentata in uno scritto che ne garantisca le genuinità e la preservi da errori di ricordo;
ferma restando, in ogni caso, l'inammisibilità ELl'acquisizione ELle relazioni che descrivono lo svolgimento e l'evoluzione ELle indagini, nonché, con riferimento alle ragioni a contenuto misto, l'acquisibilità e l'inutilizzabilità ELle sole parti di queste che siano attestative e documentative - mediante fotografie e filmati - ELle attività di osservazione e di pedinamento.
V - IN, nei motivi di appello - e non più nel ricorso per cassazione - per dimostrare che le annotazioni erano atti irripetibili ha anche detto che "la trasposizione su carta di ciò che è stato visto è pacificamente un atto ripetibile, a patto che l'agente se ne ricordi".
Questa immagine, per quanto suadente, non coglie nel segno. L'atto che non deve poter essere ripetuto in dibattimento non è la documentazione ELl'atto, ma l'atto o attività ELla quale nel documento si dà atto, si dà notizia, è, insomma, il contenuto ELl'atto.
È il sequestro, è l'intercettazione, è la perquisizione l'atto o, se si vuole, l'attività con rilevanza processuale che in dibattimento non può essere ontologicamente ripetuta ed è, per l'esattezza, l'atto o l'attività EL vedere, ELl'osservare, posta in essere nella specie dalla polizia giudiziaria, che non può essere più ripetuta in dibattimento, anche se è innegabile che il documento che ha dato atto di quella attività e che è un post rispetto ad essa può essere senz'altro riscritto in dibattimento, riscrizione, però, che sarebbe semplice ripetizione EL documento e non ELl'attività documentata, ELl'attività di osservazione, così come può riscriversi il documento che ha dato atto ELle intercettazioni o EL sequestro, documento che sarebbe, anch'esso, semplice ripetizione EL precedente, ma non sarebbe ne' il sequestro, nè la intercettazione.
a - Il problema ELla attendibilità dei testi.
I - Questo problema, trattato diffusamente in tutti i ricorsi, come già in tutti i motivi di appello, è, soprattutto, il problema - nei ricorsi si nega anche e ripetutamente la capacità dei testi/pubblici ufficiali di padroneggiare tutte le fasi EL gioco e, quindi, di essere stati in grado di cogliere quel che effettivamente si era verificato - EL pubblico ufficiale/teste che venga autorizzato ad avvalersi, in aiuto ELla memoria, ELle annotazioni e, dunque, il problema, come si accennava, di che cosa significhi consultare, il problema, in ultima analisi, dei confini, dei limiti ELl'aiuto. II - La corte di appello si è interessata EL problema ELla attendibilità dei testi nel paragrafo - pagg. 33/37 - dedicato al valore probatorio ELle testimonianze degli agenti di polizia giudiziaria nella operazione "Zanzibar".
Ma, la corte - ricordato che "le difese hanno vigorosamente contestato l'attendibilità di tali testimonianze", elogiata la "competenza specifica" dei testi e soffermatasi sul cosiddetto "cambio corto" - nulla ha replicato ai numerosissimi rilievi dei motivi di appello, i quali, pressoché tutti, avevano sostenuto che la lettura ELle annotazioni non aveva assolutamente risvegliato la memoria dei testi, i quali, pur dopo aver letto e riletto le loro annotazioni, si erano limitati a riportarsi a quei documenti con una serie ricchissima di "non ricordo".
Nè la corte ha preso espressamente o, quanto meno, implicitamente in esame questo problema nel paragrafo, già citato, "sulla utilizzabilità ELle annotazioni", nel quale si è limitata a citare, come si è detto, alcune sentenze, le une nel senso ELla possibilità, per un teste, di consultare in aiuto ELla memoria, e anche nel caso di assoluto vuoto di memoria, atti da lui redatti, e le altre per argomentare sulla la natura ELle annotazioni come atti irripetibili.
- De FA, a pag. 10 dei motivi di appello, ha affermato che: "lo si ripete ancora una volta, le loro deposizioni sono una mera ripetizione ELle annotazioni da loro rilette un attimo prima" e, nel II^ motivo EL ricorso, ha eccepito che "i testi, ben lungi dal riferire con dovizia di particolari ciò di cui avrebbero dovuto essere a conoscenza, ricorrendo alle relazioni di servizio solo eventualmente ed esclusivamente in aiuto ELla memoria, si sono limitati alla lettura integrale di detti documenti, con ciò violando Palesemente il disposto di cui agli articoli 514, comma 2, e 499 comma 5,c.p.p..
- IN ha introdotto i motivi di appello riservando un capitoletto - sette pagine circa - al "concetto di oralità ELla prova dibattimentale, aiuto alla memoria e creazione ELla memoria, la lettura preventiva e, soprattutto, riportando, in tre pagine, brani, EL verbale stenotipico, a dimostrazione che il ricordo dei testi era stato un ricordo inesistente e che, in realtà, le uniche cose che erano entrate nel processo erano state le annotazioni. Nel ricorso IN ha riproposto il problema nel IV^ motivo, nel quale dopo avere detto, tra l'altro - pag. 13 - che le annotazioni erano assolutamente generiche, apodittiche, tra di loro ingiustificatamente identiche, ha aggiunto - riproponendo il tema dei motivi di appello -, che la consultazione ELle annotazioni non ha comportato alcun miglioramento ELla qualità ovvero ELla quantità EL ricordo e ha fatto seguire, come nei motivi di appello, alcuni brani EL verbale stenotipico, concludendo con l'affermazione che "in questo processo la prova per testimoni è miseramente fallita, atteso che i testi non erano stati in grado di riferire nulla che effettivamente ricordassero".
- FE, a pag. 22 dei motivi di appello, discutendo il "terzo episodio di furto" contestatogli, ha riportato testualmente una affermazione EL sovrintendente AR: "non ricordo ... io posso confermare solo quello che ho scritto", affermazione seguita dal commento ELl'appellante che "questa risposta è emblematica per tutto il processo, ché tutti i testi escussi, AR, NT, La EN, SC, avrebbero fatto meglio a rispondere 'mi riporto a quanto ho scritto', come onestamente ha fatto il teste AR, il quale nulla ricordava, ma riteneva di dover confermare quello che aveva scritto nel rapporto".
E, a pag. 27, interessandosi EL quarto episodio, ha citato il teste NT dicendo che questi "a tutte le domande fattegli dal difensore aveva sempre risposto, non ricordo" e - ha aggiunto l'appellante - "era anche risultato che l'annotazione era stata compilata non nell'immediatezza dei fatti, ma quarantotto ore dopo". FE, nel ricorso, è ritornato, sia pure implicitamente sul tema, quando ha lamentato che "nella motivazione è stato fatto un unico fascio dei vari episodi, mentre doveva essere preso in considerazione ogni singolo episodio", così come esposto nei motivi di appello nei quali tanto si era insistito sui "non ricordo"
- NI ha posto il problema con chiarezza nei motivi di appello affermando che "la nota che aveva caratterizzato l'intera istruttoria dibattimentale era stata la continua e pedissequa rilettura ELle annotazioni da parte dei testi la cui risposta più frequente era:
non ricordo" e aggiungendo che, "l'unica caratteristica che si attagliava alle testimonianze rese in giudizio dagli agenti era l'imprecisione unita alla genericità e che gli episodi contestati venivano descritti i n modo puntuale e circostanziato solo dopo la consultazione e l'attenta lettura ELle annotazioni, con l'ovvia conseguente considerazione che chiunque avrebbe potuto rendere analoga testimonianza, anche per assurdo, non a diretta conoscenza dei fatti"
Nel III^ motivo di ricorso, poi, SP si è doluto che la corte, sul punto, nulla abbia risposto e nel IV^ motivo aggiunto o nuovo ha dedicato ben quattro pagine al tema EL "non ricordo" citando alla lettera il corrispondente motivo di appello.
- IN, nel trattare, nei motivi di appello, EL primo episodio di furto contestatogli, dopo aver riportato e commentato, nelle pagine precedenti, le dichiarazioni EL teste NT, a pag.
1.5 ha scritto che "al dibattimento NT si è letto ed imparato a memoria e ha ripetuto a memoria il rapportino: di quei fatti NT non ricordava nulla,' nemmeno dopo aver letto la sua annotazione". E nelle pagg. 17 e 18 i "non ricordo", che sarebbero stati pronunciati dal teste, sono numerosi e su questi numerosi "non ricordo" FE è ritornato nel IV motivo EL ricorso e, soprattutto, nel V^ motivo in cui ha trascritto integralmente il corrispondente motivo di appello per provare che la sentenza non aveva dato alcuna risposta al tema EL valore ELle dichiarazioni dei testi infarcite di tutti quei "non ricordo".
III - Come può notarsi, il problema EL valore di quelle deposizioni e, quindi, ELla attendibilità dei testi sotto questo specifico aspetto, è stato ampiamente svolto nei motivi di appello. La corte, però, allo stesso non ha riservato, come si è già accennato, alcuna attenzione ed è certamente innegabile che il tema sia decisivo, perché, se fosse vero che in tutte le loro deposizioni i testi/pubblici ufficiali hanno dato mostra di, non ricordare nulla e di rispondere in un certo modo solo perché avevano scritto e riletto le loro annotazioni, non potrebbe non conseguirne che quelle deposizioni, più che essere inattendibili, sono inesistentì e ciò perché la consultazione è e deve essere soltanto aiuto alla memoria e non sostituirsi completamente al ricordo e non in altri termini, risolversi, più o meno, nel ricordo di avere scritto". IV - È stata ripetutamente citata - cfr. per tutti, pag. 12 EL ricorso IN - la sentenza ELle ss. uu. EL 15 marzo 1996, n. 2780. Ebbene, in questa sentenza le ss. uu. hanno affermato, per quanto concerne il problema che qui si sta esaminando, che "il concetto di consultazione in aiuto alla memoria deve essere correlato all'oggetto ELla deposizione: se si tratta di accertamento storico, che ha, quindi, uno svolgimento in fasi che restano vive nella memoria, ad esempio una rapina, la consultazione, legittima, consisterà in un più o meno rapido esame degli atti compiuti, tanto essendo sufficiente per richiamare alla memoria quel fatto articolatosi in vari momenti che rendono il fatto complessivo in certo qual modo unico e diverso da altri fatti EL genere;
con la conseguenza che, se pur dopo la consultazione il teste non è in grado di ricordare, verrà meno il mezzo di prova non avendo il teste la possibilità di riferire nulla che effettivamente ricordi".
V - Questo principio è inequivoco: non c'è prova testimoniale se il teste, dopo aver consultato documentì da lui redatti, non sia in grado di ricordare e si richiami, perché nulla ricorda, al testo consultato, di talché, se è vero che questi "non ricordo" sono una caratteristica di tutte le, deposizioni - e neppure su questo nel ricorso v'è alcunché - sarà onere EL giudice di merito, in sede di rinvio, procedere all'esame ELle deposizioni sotto questo profilo, accertando se sia vero che tutte le deposizioni hanno quel taglio o se sia, invece, vero che quel taglio non esiste o, ancora, se sia, magari, vero che quel "non ricordo" è caratteristica di alcune, determinate, deposizioni relative ad alcuni, determinati, imputati.
VI - Questo accertamento è tanto più doveroso, ove si rifletta che è la stessa corte a porne le premesse, quando, citando Cass., sez. VI, 5 ottobre 1994, Logrande, afferma che "la funzione ELl'articolo 499, comma 5, c.p.p., in base al quale il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto ELla memoria, documenti da lui redatti, può essere realizzata pure nel caso di vuoto di memoria ELla persona chiamata a deporre sia assoluto, purché, ovviamente, il giudice provveda, poi, ad una adeguata verifica ELl'attendibilità EL teste.
Tutti quei "non ricordo" imponevano questa approfondita e motivata verifica e proprio perché il vuoto di memoria, stando agli atti di appello, dianzi citati, era stato, secondo gli appellanti, di sommo grado.
VII - La verifica ELl'attendibilità, se sono veri tutti quei "non ricordo", andava, a maggior ragione approfondita, se è vero che "l'assoluta inattendibilità tecnica degli agenti operanti è stata confermata, nel corso EL processo, dalle vicende ER, IN, NI, come hanno sostenuto nel primo motivo dei loro ricorsi FI, MI e SP, i quali, assolti in primo grado e preso atto ELl'appello EL pubblico ministero nei loro confronti, si erano premurati di sottolineare alla corte alcune circostanze con apposita memoria ex articolo 121 c.p.p. ed è innegabile che anche alle memorie il giudice ha l'onere di rispondere secondo la consolidata giurisprudenza di questa suprema corte).
Secondo i ricorrenti in quei casi, conclusisi tutti con assoluzioni, "gli agenti avevano commesso grossolani errori di valutazione su gesti e/o comportamenti tenuti dagli impiegati di gioco nello svolgimento EL loro lavoro e clamoroso era stato il caso DO in quanto il filmato girato dagli stessi agenti aveva smentito, in modo inequivocabile, l'esistenza EL presunto episodio il lecito commesso, a parere degli agenti, dall'DO stesso e per il quale lo avevano denunciato".
"Di tutto ciò - si obietta nel I^ motivo di questi ricorsi - nulla vi è nella motivazione ELla sentenza".
VIII - Di altri errori - e, per l'esattezza, di accertati errori di interpretazione - aveva parlato nei motivi di appello IN. Aveva posto in evidenza l'appellante che "era stato documentalmente provato che il 3 giugno 1992, alle ore 19,40 in cui egli, secondo l'accusa, era stato autore di una sottrazione di denaro il IN non poteva aver commesso alcun illecito perché non era più al tavolo, atteso che, come risultava dal libretto giornaliero, aveva cessato la sua attività al tavolo alle ore 19, oltre mezz'ora prima" e l'errore - aveva aggiunto non era stato fatto al dibattimento, quando la memoria poteva non essere precisa, ma nella redazione degli appunti prima e ELle annotazioni dopo".
IN aveva riferito, nei motivi di appello, anche di un altro chiarissimo errore sugli orari per finire con "il terzo errore riscontrato anche dal giudice di primo grado, che aveva riguardato l'imputato MA, il quale, con precisione e puntiglio, era riuscito a dimostrare, grazie alle videoregistrazioni, come, nell'ambito di alcuni episodi contestati, la somma di cagnotte asseritamente omessa fosse di gran lunga più elevata rispetto alla somma reale, quale risultava proprio dalle videoregistrazioni, tanto che MA era stato assolto".
c - Il problema ELle videoregistrazioni.
1 - La sentenza impugnata si interessa ELle "videoregistrazioni" nel paragrafo, a pagg. 27/28, sul valore probatorio ELle videoregistrazioni effettuate nei locali EL Casinò di Venezia. I - La corte ha premesso che "il valore probatorio di tali riprese è assai scarso a causa di evidenti limiti tecnici evidenziati dagli stessi testi".
"Neppure le riprese riuscite consentono di smentire i testi, sia perché il teleoperatore e il verbalizzante si trovavano in zone diverse EL Casino municipale, sia perché non è stato impresso l'orario in cui sono state effettuate, per cui non è mai possibile conoscere con certezza a quale episodio esse si riferiscano". "I difensori hanno tentato di datare alcune riprese basandosi sugli orologi da polso ivi riprodotti, ma tale elemento di valutazione è scarsamente significativo, sia perché la corte ha constatato essere tali orologi di ardua lettura, sia perché i testi hanno precisato che gli, orari da loro annotatì erano spesso imprecisi, non essendo tale dato di particolare utilità per le indagini".
"Gli investigatori hanno riferito, infatti, che nelle operazioni effettuate presso il Casinò l'indicazione ELl'ora esatta dei fatti serviva per identificare gli indagati, mentre ciò a Venezia era superfluo, in quanto ogni impiegato EL Casinò portava ben visibile sulla giacca il proprio numero di identificazione". "In ogni caso, se talora le riprese sono idonee a confermare il contenuto ELle deposizioni testimonialì, va escluso che possano smentire il contenuto di esse solo per la difficoltà di interpretarle a causa ELla scarsa definizione di talune immagini e ELla impossibilità di accertare il momento in cui sono state effettuate".
II - A questa scelta ELla corte si sono mosse non poche critiche da quei ricorrenti che hanno fondato i loro motivi di appello anche sulla dimostrazione di come alcuni episodi che li concernevano finissero per rivelarsi inesistenti all'esame accurato dei relativi filmati.
Sono in questi termini il III^ motivo EL ricorso De FA, il IV motivo EL ricorso FE, il IV motivo EL ricorso IN, il II motivo EL ricorso NI.
III - È fuori dubbio che, nel momento in cui valuta discrezionalmente le prove, il giudice di merito possa ritenerne rilevanti alcune e irrilevanti altre, alla condizione, però, che l'esercizio di quel potere discrezionale non si presti a censure sul piano logico-giuridico.
IV - Nei rispettivi motivi di appello, e anche in parte dei relativi ricorsi, gli appellanti/ricorrenti hanno riportato integralmente il contenuto ELle videoregistrazioni descrivendolo analiticamente e le sequenze che si leggono in quegli atti non offrono di certo l'idea di qualcosa di indecifrabile, di qualcosa di incompiuto, di inaffidabile, come, invece, ha ritenuto il giudice di appello. Si consideri, ad esempio, quanto ha scritto De FA nelle pagine 3 e ss.gg. dei propri motivi di appello e quanto ha riportato nel III^ motivo di ricorso.
"Capo tavolo IN ND, changeur, De FA EL: si sente IN pronunciare;
I^ punto ore 01.00 circa, De FA segna anticipo;
II^ punto: ore 01,04 circa, dietro De FA si vede la squadra MA-NI che dà il cambio alla squadra CR- FE: III^ punto, ore 01.10 circa, De FA segna un altro anticipo sul libretto;
quest'ultimo particolare è rilevabile dall'orologio EL De FA evidenziato in un fermo immagine ELla cassetta, e così via in una minuziosa analisi dei tempi e ELle attività compiute da De FA.
V - Se De FA ha potuto riportare questo iter scandendone i tempi e i nomi, vuol dire, sul piano logico, che quella videoregistrazione era decifrabile sia pure con attenzione ed era decifrabile anche negli orari, nei tempi, che il ricorrente, - il quale a pag. 7 premette che "il materiale video contenuto nelle cassette denominate giacca e borsa EL 21 giugno 1992 era chiarissimo sotto tutti gli aspetti, cioè durata, orari e quanto altro se ne poteva desumere - a pag. 10 ripete, letteralmente sottolineandolo, quest'ultimo particolare è rilevabile dall'orologio EL De FA evidenziato in un fermo immagine ELla casetta".
VI - Alla corte, spettava, allora, il compito di dire, non genericamente, ma su questa cassetta, sulle singole cassette, perché l'iter dalla stessa o dalle stesse ricavabile con sicurezza, stando agli appellanti, non fosse attendibile, perché i protagonisti di quelle cassette non fossero gli interessati, perché le ore riportate fossero inesatte, perché quelle azioni che i protagonisti vi compiono non fossero quelle, ma altre, non fossero chiare, come parrebbe, ma alludessero ad altro, perché, soprattutto, ciò che hanno letto gli appellanti/ricorrenti quanto agli orari non potesse essere assolutamente letto in quei termini in quelle cassette. VII - Non ci si può limitare a dire come fa la corte dopo che le parti, nei loro atti, hanno sottolineato un orario spiegando come lo avevano ricavato - che "gli orologi erano di ardua lettura", affermazione, oltre tutto, che, sul piano logico, lascia non poco spazio, ché "arduo" lessicalmente significa "difficile" e non "impossibile" e, allora, era da spiegare se quella difficoltà Potesse essere superata, come hanno ritenuto gli interessati, o non lo fosse e se, per esempio, potesse esserlo avvalendosi di tecnici. VIII - Ma, sull'orario la corte avrebbe dovuto porsi anche l'Ulteriore problema - sollevato a pag. 15 ELl'appello da FE - se l'ora dei fatti fosse desumibile soltanto dall'orologio EL cliente "immortalato", come si esprime il motivo, o se, invece, fosse documentalmente accertabile con l'esame EL borderaux, dal quale risultava, secondo l'appellante, che, in quell'orario, la squadra al tavolo ELlo chemin de fer era formata da FE e da CA, le cui immagini, oltre tutto, - così l'appello - si vedono molto chiaramente nella ripresa audiovisiva.
A pag. 12 EL ricorso IN è tornato anche sui borderaux. IX - Sul piano logico/giuridico, poi, richiede qualche ulteriore ELucidazione l'affermazione che "le riprese, se talora sono idonee a confermare il contenuto ELle deposizioni testimoniali, va escluso che possano smentire il contenuto di esse solo per la difficoltà di interpretarle a causa ELla definizione di talune immagini e ELl'impossibilità di accertare il momento in cui sono state effettuate".
Premesso e ribadito che questo discorso sulla difficoltà che non è, logicamente, impossibilità e che, quindi, ne va accertato e definito il grado andava condotto non genericamente, ma confrontandosi con ciascuna ELle cassette, la corte avrebbe dovuto spiegare perché il "rigonfiamento ELla manica sinistra ELla giacca di FE" sia stato di facile interpretazione e, invece, non siano stati di altrettanto agevole interpretazione le altre cassette, che per gli interessati erano, invece, chiarissime o, comunque, di non impossibile lettura. Se i motivi debbono essere specifici, anche la motivazione che li rigetta deve esserlo, allorché il dato da spiegare sia un dato complesso e a favore di una certa spiegazione/interpretazione ELlo stesso sia offerta dagli interessati una serie articolata di ragioni. In altre parole, se gli appellanti si fossero limitati a richiamare le videoregistrazioni senza descriverne letteralmente il contenuto, i rilievi ELla corte si sarebbero potuti limitare a quanto ha detto;
ma, lo sciorinamento EL contenuto ELle cassette, l'esame analitico ELle stesse, il particolare dei borderaux, dai quali parrebbero desumibili gli orari, avrebbero dovuto importare una più attenta, specifica risposta.
X - Nè può dirsi che abbia grande rilievo logico l'affermazione - contestata da molti ricorrenti che, secondo i testi "gli orari da loro annotati erano spesso imprecisi, non essendo tale dato di particolare utilità per le indagini e ciò perché ogni impiegato portava ben visibile sulla giacca il proprio numero". Se è vero - si eccepisce in alcuni ricorsi - che ogni impiegato portava ben visibile sulla giacca il proprio numero, si sarebbe dovuto accertare quanto meno se le videoregistrazioni consentissero di leggere quei ben visibili numeri e questo - va rilevato - è un ulteriore tassello che si aggiunge, chiaramente, a quello ELl'arduo "che non è ... l'impossibile" e a quello dei "borderaux". D - Chiarite queste questioni, deve ritornarsi brevemente sulle "annotazioni" per alcune inevitabili precisazioni. I - Le annotazioni sono atti irripetibili e, come tali, entrano nel fascicolo EL dibattimento, sicché ELle stesse può darsi lettura, ai sensi ELl'articolo 511, comma 1, c.p.p.. Ma, se la sentenza impugnata si fonda, anzitutto, sulle "deposizioni" dei testi e se queste deposizioni si prestano a tutte le critiche mosse dagli appellanti/ricorrenti, tanto da doversene concludere, come concludono le ss. uu. nella sentenza a suo tempo citata, che, "se pur dopo la consultazione, il teste non è in grado di ricordare, verrà meno il mezzo di prova, non avendo il teste la possibilità di riferire nulla che effettivamente ricordi, ne consegue che le annotazioni, il cui contenuto i testi avrebbero semplicemente letto e non ricordato, possono, sì, essere lette, ma debbono essere necessariamente valutate con particolare attenzione, specialmente se risultasse vero che gli errori in cui sono incorsi gli agenti - errori denunciati dalle parti - non sono stati pochi e se la corte dovesse, in sede di rinvio, rivedere motivatamente il proprio giudizio sulle videoregistrazioni.
Tutto ciò vale, poi, a maggior ragione se fosse esatto quanto eccepito da uno dei ricorrenti, secondo il quale, - ma, può dirsi che sia il parere di tutti gli appellanti/ricorrenti - quelle annotazioni "sono tutte assolutamente generiche, apodittiche, ingiustificate, identiche.
In altri termini, se le deposizioni dovessero risultare inattendibili o, addirittura, inesistenti, se tutti quegli errori fossero veri e se le video registrazioni, ELle quali non si è tenuto conto, ne confermassero degli altri, resterebbero le sole annotazioni, il cui vaglio dovrebbe essere particolarmente critico e la cui qualità - genericita, apoditticità, identità, ecc. - dovrebbe essere accertata con precisione.
4 - Gli altri motivi dei ricorsi.
Anche se nelle pagine che precedono sono state poste le necessarie premesse per l'annullamento con rinvio ELla sentenza, è doveroso procedere all'esame dei ricorsi al di là dei temi trattati sinora, esame dal quale emergerà ulteriormente quanto la sentenza si presti a rilievi sul piano ELla motivazione.
a - De FA.
La sentenza dedica a De FA poco più di mezza pagina - pag. 46 - dicendo che "le sottrazioni sono state constatate dai testi La EN e NT, da essi riferite in dibattimento con dovizia di particolari e risultano, altresì, dalle annotazioni di servizio redatte poco dopo i fatti;
la contestazione ELla difesa, secondo cui l'unico foglio disponibile sarebbe stato quello dei turni al tavolo e, quindi, De FA non avrebbe potuto portarlo via alla fine EL proprio turno, è priva di fondamento, essendo evidente come il foglio visto da La EN ben potesse essere altro foglio a disposizione;
in questo caso, poi, i testi sono stati particolarmente precisi, essendo stati in grado di contare il numero ELle banconote sottratte ed avendo indicato anche le modalità degli impossessamenti".
b - De FA nel I^ e nel III^ motivo EL ricorso denuncia, rispettivamente, "mancanza e manifesta illogicità ELla motivazione in relazione all'episodio n. 9" e "mancanza e manifesta illogicità ELla motivazione sia relativamente all'episodio n. 9, che per quanto riguarda l'asserita attendibilità dei testi in ordine a tutti - gli altri due - episodi contestati".
Nel III^ motivo - è opportuno trattarlo subito perché, per le conclusioni che se ne trarranno, è assorbente rispetto al primo - il ricorrente, dopo aver eccepito che la corte non può apprezzare le video registrazioni per condannare FE - il rigonfiamento, già sottolineato, ELla manica sinistra ELla giacca di quest'ultimo - e svilirle quando provano la bontà ELle tesi ELla difesa, puntualizza, contro le affermazioni ELla sentenza, che "il materiale video contenuto nelle videocassette denominate 'giacca' e 'borsa' EL 21 giugno 1992 - relative all'episodio n.
9 - era chiarissimo sotto tutti gli aspetti: data, orari e quant'altro se ne poteva desumere e che da quel materiale si desumeva:
- l'insussistenza EL preteso intascamento da parte di De FA e - la costante presenza, per tutta la sera EL 21 giugno, EL teste TI La EN presso un tavolo diverso da quello dove operava la coppia IN/De FA nonostante egli, La EN, sia il redattore ELl'annotazione di servizio riferita all'episodio de quo, nonché il teste che, al dibattimento, ha riferito in ordine alle modalità EL fatto ELittuoso di cui sopra.
Subito dopo il ricorrente riporta integralmente, come aveva già fatto nei motivi di appello, il "supporto video magnetico dal nastro 'Giaccà" e il "supporto video magnetico dal nastro 'Borsa' e li ripercorre scandendone tutti i particolari, descrivendo, cioè, che cosa si vedeva e si sentiva, e a che ora, in quei supporti. Si tratta, come può notarsi, di ciò che si è già messo in risalto parlando ELle videoregistrazioni.
Si è detto, in quella sede, che, secondo i ricorrenti, il contenuto e il significato ELle videoregistrazioni era chiarissimo in tutti i particolari.
Nè si eccepisca che il motivo non censura espressamente l'affermazione ELla corte secondo la quale "l'orario" sulle cassette era di ardua decifrazione.
L'affermazione, sopra riportata, che "il materiale video era chiarissimo sotto tutti gli aspetti: data, orari e quanto altro se ne poteva desumere" e l'ulteriore affermazione, tre pagine dopo proprio sull'orario e in grassetto, che quest'ultimo particolare - l'ora esatta: 1,40 circa - è rilevabile dall'orologio EL De FA evidenziato in un fermo immagine ELla cassetta dicono, con evidente chiarezza, che il problema è stato sottoposto all'esame ELla corte, così come era stato devoluto all'esame ELla corte di merito nei motivi di appello.
In questi, infatti, i due "supporti video" erano stati citati negli stessi termini in cui sono stati citati nei motivi di ricorso e, dunque, risulta dallo stesso testo ELla sentenza che la corte non ha motivato, non essendosi espressamente misurata, per ritenerli inattendibili, con i documenti descritti nei motivi di appello - e si ricordi che FE nei, motivi di appello aveva parlato anche dei borderaux come strumenti per ricavarne le ore esatte - e, dunque, che deve ritornare sul punto.
Va da sè che, se è vero, come si assume nel ricorso - e si assumeva nei motivi di appello che, nel momento in cui i supporti video venivano girati, il teste La EN si trovava presso un tavolo diverso, dal quale non poteva vedere quel che avveniva sul tavolo dove stava operando la coppia IN-De FA, vi sarebbero ulteriori ragioni per riflettere sulla credibilità dei testi, come osserva De FA in questo stesso motivo.
Per gli altri due episodi - per i quali, comunque, vale, come vale per tutti gli episodi contestati agli altri imputati, ciò che si è scritto trattando il tema ELla attendibilità dei testi e ELle videoregistrazioni - deve riconoscersi che il ricorrente ben poco ha detto, essendosi limitato ad affermare che "tale inattendibilità dei testi si riverbera anche necessariamente sugli altri due episodi per, i quali De FA è stato condannato e dei quali era già stata data, peraltro, spiegazione nei motivi di appello, imponendosi, quindi un nuovo giudizio".
c - IN
I - Supplisce, però, a questa evidente lacuna IN, il quale, nel I^ motivo EL suo ricorso, si è soffermato sugli episodi nn. 3 e 6, contestatigli in concorso con De FA - anche l'episodio n. 9 gli è stato contestato in concorso con De FA, ma dalla relativa imputazione è stato assolto - e vi si è soffermato non per far valere ragioni strettamente personali, ma negando i fatti, donde la sicura estensibilità EL motivo.
II - IN, denunciando, con il I^ motivo, "mancanza e, comunque, manifesta illogicità ELla motivazione in ordine all'accertata commissione dei due episodi di cui al dispositivo", deduce, sul primo episodio, che la affermazione ELla corte, che "il foglio visto da La EN ben poteva essere altro foglio a disposizione e non il foglio giornaliero era affermazione assolutamente apodittica, ingiustificata e immotivata", atteso che nessun elemento v'è, nell'intero processo, dal quale possa anche solo astrattamente dedursi che al tavolo da gioco vi potevano essere foglietti diversi dal libretto giornaliero".
Deduce, poi, sull'episodio n. 6, che "andava rilevata, ancora una volta, l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alla specifica censura mossa da questo difensore nei motivi di appello, censura nella quale si era rilevato che nessuna giustificazione vi è alla contraddizione tra quanto affermato dai testimoni e quanto risulta matematicamente, vale a dire che, a fronte di un parziale omesso versamento di L.
1.500.000 di cagnotte, gli agenti avrebbero dovuto assistere a giocate con banchi ben superiori a L. 30.000.000, cosa impossibile".
Il motivo è fondato per entrambi gli episodi.
Nei motivi di appello, richiamati dal ricorrente, - e dalla corte sintetizzati nella sentenza si era detto, quanto al foglietto nel quale De FA avrebbe nascosto il denaro nell'episodio n. 3, che "non esiste alcun foglietto o libretto che lo changeur possa portare con sè quando si allontana dal tavolo", che "l'unico libretto è il c.d. libretto giornaliero, che è di pertinenza EL tavolo medesimo e che, quindi, al tavolo deve rimanere, poiché deve essere sottoscritto da tutte le coppie di impiegati che si alternano al tavolo ed è su questo libretto che vengono indicati eventuali anticipi ai clienti".
Aggiungeva l'appellante che "c'era, allora, da chiedersi che cosa avessero visto gli agenti visto che era pacifico dalle stesse loro dichiarazioni che il tavolo non venne chiuso da De FA e che il libretto, ove De FA avrebbe nascosto le banconote, era il libretto giornaliero e, a questo punto, l'appellante ha citato la data ELl'udienza dal cui verbale stenotipico risulterebbero quelle dichiarazioni dei testi.
Se questo era il contenuto EL motivo di appello, se il motivo affermava, per un verso, che, a detta degli stessi testi, il denaro era stato collocato nel libretto giornaliero, che era assolutamente intoccabile perché, come aggiungeva il motivo di appello, "la coppia montante non avrebbe potuto sottoscriverlo e indicarvi eventuali anticipi - e che fosse rimasto al tavolo era testimoniato, si precisava, dalle successive firme ELle coppie che si erano succedute - la corte di appello, che pare sia d'accordo sulla intoccabilità EL libretto, non può limitarsi a rispondere che "il foglio, visto da La EN, ben poteva essere altro foglio a disposizione", quando, stando ai motivi di appello, proprio La EN aveva detto che il denaro era stato collocato nel libretto giornaliero, unico libretto o foglio a disposizione.
Sul secondo episodio, nel motivo di appello si era eccepito che quella asportazione - L. 1.500.000 - non sarebbe stata possibile per ragioni dovute all'ammontare ELle somme giocate e l'affermazione richiedeva certamente una risposta.
c - FE
La sentenza impugnata ha dedicato alla posizione di FE una decine di righe dicendo che "l'imputato è stato ritenuto responsabile di 4 episodi di sottrazione, sulla scorta di dettagliate deposizioni dei testi NT, La EN e AR, conformi a quanto da essi annotato poco dopo i singoli episodi;
il gravame concerne genericamente l'attendibilità dei testi, i quali non avrebbero esattamente interpretato il comportamento ELl'imputato; ma, le testimonianze sono state dettagliate e prive di contraddizioni, così come ampiamente ricordato dal primo giudice;
tale occultamento risulta anche documentalmente, poiché nella videoregistrazione si nota un anomalo rigonfiamento ELla manica;
l'impossessamento di denaro e il suo occultamento provano evidentemente il furto". Il ricorrente ha eccepito, nel IV^ motivo, "carenza o illogicità ELla motivazione" deducendo che "la corte di appello ha deciso il destino di FE con dodici righe di motivazione a fronte ELle rituali, contestazioni di cui ai motivi di appello che hanno comportato un esame per ciascun episodio con notevoli e importanti argomentazioni difensive".
Il ricorrente ha citato il nastro "borsa EL 4/5 giugno 1992" mettendone in evidenza il contenuto, come aveva già fatto nei motivi di appello, e sostenendo che da quel filmato scaturiva con certezza che egli nulla di illecito aveva fatto nella partita avvenuta, come risultava dal borderaux in atti, tra le ore 00.30 e le 01.00 EL 4-5 giugno 1992.
Per gli altri tre episodi il ricorrente ha osservato che la corte "ha fatto un fascio unico, nella motivazione, dei vari episodi, mentre doveva essere preso in considerazione ogni singolo episodio, e non averlo fatto comporta la omissione e, quindi, la mancanza di motivazione relativamente agli episodi ritualmente impugnati, tutti diversi l'uno dall'altro".
"Non è sufficiente affermare - ha insistito che le testimonianze sono state "dettagliate e prive di contraddizioni, quando abbiamo visto come le stesse siano state ampiamente e fragorosamente smentite dalla video registrazione quanto all'episodio accaduto il 5 giugno 1,992, alle ore 01.00", il motivo è fondato.
Per il primo episodio l'episodio per il quale sarebbe disponibile la videoregistrazione - valga quanto si è detto parlando ELle videoregistrazioni e non vè alcun dubbio che il ricorrente, ripercorrendo la cassetta e ponendone in luce il contenuto, come aveva già fatto nei motivi di appello, abbia voluto contestare l'affermazione ELla corte sulla ardua "decifrabilità" EL documento.
Nel motivo di appello - va ricordato - FE aveva parlato anche dei borderaux e ai borderaux ha fatto riferimento anche nel ricorso, di tutto questo nella sentenza non v'è la minima traccia. Per gli altri tre episodi, è esatto il rilievo che la corte di appello ne ha fatto "un unico fascio" senza distinguerli e senza dare alcuna risposta a quanto era stato abbondantemente scritto, per ciascuno, nei motivi di appello.
Ora, è senz'altro vero che "il sindacato di legittimità sulla struttura razionale ELla motivazione deve essere, limitato alla verifica ELla esistenza di un logico apparato argomentativo e il vizio logico ELla motivazione, anche sotto il profilo EL travisamento EL fatto, deve essere riscontrato tra le diverse proposizioni contenute nella motivazione stessa senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo ELle risultanze processuali, salvo il controllo dei motivi di appello quando si eccepisce che non sono stati presi in alcuna considerazione.
Ma, "proprio per tale ragione, però, per consentire all'interessato di formulare le più appropriate censure - e nel caso di specie FE si è dovuto limitare a prendere atto che nulla era stato detto, per gli altri tre episodi, sui suoi diffusi motivi di appello - e alla corte di cassazione di esercitare le funzioni di controllo, è indispensabile che il giudice di merito indichi con puntualità - e la quasi/puntualità è stata riservata, nella sentenza, al solo episodio per il quale è stata valorizzata una videoregistrazione, non risultando, nella parte dedicata alla motivazione, neppure succintamente come si siano verificati, nel dettaglio, gli altri tre episodi - con chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la propria conclusione (Cass., 12 maggio 1995, Stanghi). Con il primo motivo - il I^ motivo di IN è identico - FE ha denunciato che la corte di merito non ha esaminato il motivo di appello con il quale egli aveva eccepito Ma nullità ELle ordinanze EL pretore sulla utilizzabilità ELle annotazioni, l'ordinanza EL 18 aprile 1994, con la quale era stata affermata la utilizzabilità, e l'ordinanza EL 9 maggio 1994, con la quale la utilizzabilità era stata negata.
Il motivo deve ritenersi infondato.
La corte, infatti, ha risposto allorché ha affrontato, risolvendolo affermativamente, il problema ELla natura ELle annotazioni come atti irripetibili e, in quanto tali, utilizzabili ed è certo che, se un atto è per sua natura utilizzabile, le ordinanze EL giudice di primo grado che affermino eventualmente il contrario non hanno, per il giudice di appello, alcuna rilevanza.
Dato, poi, e non concesso che l'ondeggiare EL pretore possa avere compromesso, in qualche modo, la difesa quanto all'esame dei testi - così si assume nel ricorso -, l'appellante avrebbe potuto chiedere la rinnovazione EL dibattimento dimostrandone la necessità. Il secondo motivo, con il quale si denuncia la contraddittorietà ELla sentenza in tema di videoregistrazioni è assorbito da quanto si è detto esaminando il III^ motivo.
È, infine, infondato il terzo motivo con il quale si denuncia che la corte ha illogicamente rigettato la richiesta di rinnovazione EL dibattimento per "conoscere gli orari di ingresso dei singoli agenti operanti nel Casinò", motivo che è identico al II^ motivo EL ricorso di IN.
La corte, infatti, ha motivato il rigetto dicendo che "nessuno degli imputati, aveva neppure ipotizzato che i testi - pubblici ufficiali - avessero mentito deponendo in dibattimento ovvero avessero redatto false annotazioni e che, in ogni caso, anche se qualche dato poteva essere non corrispondente al vero per errore, ciò non poteva influire sulla decisione, in quanto gli investigatori potevano evitare di fare registrare il loro ingresso e, comunque, in caso di contrasto tra l'orario indicato dai testi e quello agli atti EL Casinò, non vi sarebbe stato modo di accertare quale dei due fosse esatto.
"Inoltre, - ha concluso la corte - i testi hanno chiarito come, ai fini ELle indagini, l'orario esatto di ciascun episodio fosse un dato non indispensabile come lo era stato per il Casinò di Sanremo, dove gli impiegati potevano essere identificati solo controllando l'orario".
La motivazione, come si vede, non è ne' mancante, ne' manifestamente illogica, sicché la relativa censura deve essere rigettata. d - IN
La motivazione ELla sentenza è la seguente.
"È stato ritenuto colpevole degli episodi nn. 18 e 23 e il pretore si è limitato a richiamare 'le motivazioni esposte laddove e' stata trattata la posizione processuale di NI RT. "L'appellante ha contestato l'attendibilità EL teste NT, osservando, altresi, quanto all'episodio n. 23, che la propria giacca di lavoro era priva di tasche, come testimoniato dalla convivente teste TT ON;
in relazione a tale episodio ha, inoltre, fatto verificare una video cassetta, in cui non è stata registrata alcuna sottrazione".
Il gravame è infondato, alla luce di quanto esposto nella parte generale ELla motivazione circa l'attendibilità dei testi, la disponibilità di diversi abiti da lavoro, periodicamente distribuiti dal Casinò e l'utilizzabilità ELle videocassette a discarico, non essendo possibile accertare l'ora esatta ELle riprese ed essendo le stesse spesso effettuate in luoghi diversi da quelli in cui venivano riscontrati gli illeciti".
Con il IV motivo IN denuncia "Carenza o illogicità ELla motivazione" e, dopo avere ricordato di essere stato assolto dal pretore relativamente all'imputazione concernente i fatti EL 20 giugno 1992, ore 2.40 e 2.55 deduce che, sull'episodio EL 20/21 giugno 1992, ore 2.45, per il quale è stata affermata la sua responsabilità, "vi è la videoregistrazione nella cassetta audiovisiva denominata 'borsa' EL 20/21 giugno 1992 in particolare, nella cassetta oggetto di perizia".
"Da questa ripresa emerge - prosegue IN che, per tutto il tempo in cui ha lavorato tra le ore 1.45 e le ore 2.45 EL 21 giugno 1992, mai ebbe ad appropriarsi di nulla e tanto, come riportato in perizia, è possibile ritenerlo anche in base all'ora che emerge dall'orologio che lo stesso portava al polso".
Conclude IN: "È di tutta evidenza come i giudici di appello nemmeno abbiano esaminato le videocassette e la perizia in atti, dal momento che, se ciò fosse accaduto, avrebbero ben visto che l'orologio EL IN segnava quanto indicato nella perizia e che la ripresa audiovisiva era stata effettuata la notte EL 21 giugno 1992, dalle ore 1.45 alle ore 2.45 e che la stessa appariva EL tutto chiara e nitida".
Vale, per questo episodio, quanto si è osservato a suo tempo relativamente alle video registrazioni.
La corte dice, parlando di questa video cassetta, che "la stessa non ha fatto registrare alcuna sottrazione", il che potrebbe voler dire che la cassetta è tanto chiara da consentire quella recisa affermazione.
Ma, subito dopo, aggiunge, in termini generali, che non poteva essere dato peso alla registrazioni perché, quanto a queste, non era possibile accertare l'ora esatta ELle riprese ed essendo queste ultime spesso effettuate in luoghi diversi da quelli in cui venivano riscontrati atti illeciti.
I passaggi appena riportati non sono tutti chiarissimi sul piano logico.
Se nella cassetta non è stata registrata alcuna sottrazione, significa che l'essere stata effettuata in luogo diverso non avrebbe - non ha - impedito all'operatore di cogliere quanto avveniva al tavolo dove operava IN.
Comunque, l'avverbio "spesso" va chiarito, dovendosi specificare, anzitutto, se concerna anche la cassetta in questione e se, ciò nonostante, sia stato ugualmente possibile all'operatore controllare quel tavolo.
Resta il problema ELl'orario.
Il ricorrente dice senza ombra di dubbio che l'ora si leggeva perfettamente e, all'uopo, richiama anche la perizia che avrebbe dato atto di quell'orario.
Neppure su questa perizia, che il giudice di merito può, ovviamente disattendere, motivando, v'è alcunché nella sentenza e tutto ciò prescindendo dal ricordare che FE ha obiettato che l'orario era ricavabile dai borderaux e, sia vero o sia falso, una risposta andava sicuramente data.
Non va trascurato, infine, che, secondo il ricorrente, il pretore avrebbe usato questa video cassetta e l'avrebbe ritenuta nitidissima, ma errando per averla riferita ad altro episodio, il che può essere avvenuto - è evidente - sia per errata lettura ELl'ora, sia per un semplice equivoco da parte EL giudice, il quale, però, sembra che non abbia avuto dubbi sulla purezza ELle immagini.
Con il V motivo IN censura la sentenza per "carenza assoluta di motivazione" in ordine all'episodio che sarebbe accaduto l'11 giugno 1992, tra le ore 00,45 e le ore 01.20".
Il ricorrente ha riportato tutto l'ampio, per non dire amplissimo, motivo di appello che si era dilungato per ben dieci pagine. È questo uno dei motivi di appello in cui, come si è detto, l'appellante aveva molto insistito sull'assoluto non ricordo dei fatti ad opera EL teste e già si è detto che su questa censura, che riguarda l'attendibilità EL teste in termini di esistenza di una deposizione testimoniale in quanto tale, nel motivo, come in tutta la sentenza, non v'è nulla.
e - GO e NI
Questi due imputati sono stati ritenuti responsabili dalla corte di merito, su appello EL p.m., di un indeterminato numero di sottrazioni commesse, in concorso, il 30 maggio 1992 dalle ore 00,00 in poi.
La corte, dopo avere ampiamente citato la sentenza EL pretore, ha ritenuto fondato l'appello EL p.m. basandosi sulle dichiarazioni dei testi NT e La EN.
Sono, anche questi due, altrettanti casi esemplari in cui l'annullamento ELla sentenza si impone per una più attenta valutazione ELla attendibilità dei testi, la cui
"contraddittorietà, genericità e imprecisione, - come si legge a pag. 2 EL ricorso GO - era stata colta dal giudice di primo grado".
I - Nei motivi di GO - e i rilievi valgono anche per NI - si eccepisce che nella annotazione, relativa agli episodi contestati ai due imputati, si leggeva soltanto che "era certo ed evidente il compimento di illecite e continue sottrazioni di somme destinate alle cagnotte durante i turni degli impiegati cambisti contraddistinti dai numeri 33 dai numeri 33, 69 220 e 1011, conclusione non accompagnata - sottolineano i motivi - da alcuna descrizione degli asseriti fatti sottrattivi, neppure temporalmente e spazialmente collocati ed anzi meramente riferiti a tavolo da gioco analogo a quello collocato al lato opposto, rimasto, invece, chiuso per tutta la sera". Nel terzo motivo, poi, GO sottolinea tutti i "non ricordo" o i "non sono in grado di riferire" pronunciati dai testi. "Il teste NT":
- non è stato in grado di riferire il numero degli asseriti omessi versamenti";
- non è stato in grado di precisare l'orario dei fatti sottrattivi contestati al ricorrente;
- non è stato in grado di ricordare se prima ELle ore 00.50 si fossero verificati ulteriori episodi sottrattivi;
- ha escluso, comunque, di aver assistito a fatti illeciti se non riportati nella annotazioni;
- non ne' stato in grado di riferire il periodo durante il quale dopo le ore 00.50 GO avesse partecipato al gioco e quanto il medesimo si fosse assentato dal tavolo di gioco;
non è stato in grado di ricordare il tavolo dove egli stesso si trovava durante il servizio di osservazione;
- non è stato in grado di ricordare neppure se gli asseriti episodi sottrattivi si fossero verificati al tavolo transennato destinato alle giocate più alte nella sala Privè, ovvero altrove". Il teste La EN:
- non è stato in grado di precisare l'orario ELla attività di gioco a cui GO ha partecipato;
- non è stato in grado di descrivere gli asseriti fatti sottrattivi;
- non è stato in grado di ricordare se si sia trattato di un unico o plurimi episodi;
- ha riferito che GO avrebbe giocato "al primo tavolo entrando da sinistra", ossia al tavolo n. 7, assegnato invece alla coppia I/ e non alla coppia GO/Meneqhini;
- non è stato in grado di precisare l'orario dei fatti contestati a GO;
- non ha ricordato il motivo per cui nell'annotazione è stato esclusivamente descritto e documentato il "servizio di osservazione" a carico ELla coppia TO e non anche quello asseritamente compiuto a carico di GO-NI". E, quindi, - commenta il ricorrente - "non è dato comprendere come i testi possano affermare di avere assistito ad illecite sottrazioni ad opera di GO, ma nel contempo ignorare il come, il dove e il quando dei fatti che pure assumono direttamente percepiti" e aggiunge che "è indubbio che, in tale contesto, il prospettato avvistamento rimane vuota asserzione o, peggio, personale deduzione EL teste, non soltanto priva di riscontro, ma addirittura in contrasto con la logica più elementare".
II - Se tutto ciò fosse vero, si spiegherebbe l'assoluzione da parte EL pretore e - è il caso di insistervi - si irrobustirebbero non poco le ragioni ELl'annullamento che valgono per tutti. Preme, inoltre, sottolineare che, se fosse vero quanto scritto nel ricorso, sarebbe veramente da rimeditare - e anche questo si è già detto pure il tema ELle annotazioni o, quanto, meno di queste annotazioni, eccepite come disancorate dal come, dal dove, dal quando, dalla possibilità, cioè, di riscontrare quella attività o atti EL vedere, ELl'osservare nella quale o nei quali consiste, come si è precisato a suo tempo, la irripetibilità ELl'atto. Se tutto ciò fosse vero non meraviglierebbe, infine, che nella sentenza, per accreditare la attendibilità dei testi, si sia usato l'argomento ELl'essere La EN e NT due pubblici ufficiali che, come tali, meritavano completa fiducia, sicché, se avevano detto di aver assistito alle sottrazioni, era da prestare ad essi fede.
È, invero, EL tutto ovvio che - come si obietta nei ricorsi - qui non si dubita ELla correttezza dei testi, ma, si discute ELla possibilità di andare, come si deve, oltre la loro buona fede e, quindi, di saggiarne la attendibilità così come si fa dinanzi ad un qualsiasi altro teste.
Un qualsiasi altro teste, infatti, - e, dunque, il teste - non può limitarsi a dichiarare di aver visto qualcosa, ma, per essere ritenuto attendibile, deve saper collocare esattamente quel qualcosa e il non esserne in grado non fa escludere che egli sia soggettivamente nel vero quando dice di aver visto quel qualcosa, ma lo fa escludere sul piano processuale, sul piano ELla verità processuale, la quale si accerta, nella dialettica, logicamente e, quindi, senza che possa darsi per scontata se non l'assoluta evidenza.
f - FI, MI, GG
FI e MI sono stati assolti dal pretore e, sui appello EL p.m., condannati dalla corte di appello per un solo episodio ciascuno, mentre il GG, condannato dal pretore per un solo episodio e assolto dalla imputazione di un secondo fatto/reato - lo stesso contestato anche al MI - è stato condannato, su appello EL p.m., pure per questo.
Per FI la corte di merito ha detto che "all'udienza EL 20 giugno 1994 il teste La EN aveva riferito che FI, in coppia con CR, era subentrato alla coppia OR e subito aveva prelevato dalla cassa una banconota da L. 100.000 intascandola;
tale banconota era stata accantonata dal precedente cambista, dopo l'omesso versamento di 'cagnotte' da parte EL suo capotavolo, ma non era stata intascata a causa EL sopraggiungere di due ispettori per la verifica EL passaggio di consegne: appena gli ispettori si erano allontanati, FI si era impossessato ELla banconota: analoga descrizione ELl'accaduto è contenuta nell'annotazione EL 12 giugno 1992".
Per MI la corte ha posto in evidenza che "il pretore non ha ritenuto provato il fatto EL 14 giugno 1992, rilevando come esso fosse stato contestato anche a MI e AL, ma a quest'ultimo in ora diversa, come vi fosse contrasto tra i testi NT e SC circa l'omesso versamento ELla cagnotte e come dalla video registrazione risultasse che l'importo EL banco era modesto, tale, quindi, da non consentire la sottrazione di cospicue somme di cagnotte".
La corte, nel motivare la responsabilità, ha affermato che:
- la differenza di orario era solo apparente, perché le 18,40 per GG e MI ben potevano corrispondere alle 19.00 circa per AL, tenuto anche conto di quanto sopra precisato circa le rilevazioni degli orari da parte dei verbalizzanti e EL fatto che, comunque, i tre imputati si erano trovati insieme al momento EL cambio, per cui il fatto storico è incontestabile ed irrilevante appare la circostanza che la sottrazione si sia verificata alle 18,40 o alle 19";
- nessun contrasto era riscontrabile tra i testi;
- il teste NT aveva riferito di una pluralità di sottrazioni, per cui la mazzetta da L. 50.000 si era formata nel tempo e non in un solo momento e, quanto alla videoregistrazione, la scarsa attendibilità ELla stessa si desumeva da quanto dichiarato dal teste SC, il quale aveva detto che, allorquando una persona passa dinanzi alla telecamera, è di ostacolo alla ripresa, mentre l'operatore può continuare a vedere perché quella persona non gli copre il viso".
Per GG, infine, la corte di merito ha detto, tra l'altro, che "dalle deposizioni dei testi NT e SC e dalle annotazioni di servizio è emersa la responsabilità ELl'imputato per entrambi gli episodi ascrittigli, che i testi non solo hanno assistito al ripetuto omesso versamento di cagnotte, ma hanno saputo precisare sia il tipo di banconote sottratte che il luogo in cui sono state occultate e anche, per l'episodio n. 11, il numero di esse". La corte prosegue per circa altre due pagine nelle quali si interessa, però, EL solo episodio contestato al GG in concorso con il MI, dal quale entrambi erano stati assolti dal pretore, episodio per il quale la corte di appello ripete ciò che aveva detto trattando EL MI.
I - MI
MI, nel II motivo denuncia "mancanza di motivazione e manifesta illogicità ELla medesima, laddove argomenta circa la responsabilità penale di MI in ordine alla sottrazione contestata", e ritorna sul tema ELla attendibilità dei testi, riproponendo letteralmente quanto aveva scritto nella memoria EL 9 ottobre 1998 prodotta alla corte, memoria anche ai cui rilievi, come si è avuto occasione di osservare, la corte avrebbe dovuto rispondere.
La corte di merito, nel porsi il problema EL contrasto tra le dichiarazioni dei testi, osserva che "nessun contrasto è ravvisabile tra i testi NT e SC".
Ma, nella memoria si era dedotto che, se tra le dichiarazioni di NT e di SC v'era una certa differenza - SC in dibattimento aveva detto di non aver visto non versare la cagnotte, mentre NT, nella stessa sede, aveva detto che MI non versava più volte o versava in parte la cagnotte - v'era, invece, un vero e proprio contrasto tra le dichiarazioni di NT in dibattimento e la annotazione redatta dallo stesso, tra la verità dibattimentale e la verità ELle annotazioni.
"Nella annotazione - sottolinea il motivo - si parla:
- di un'ora precisa;
- di una sola omissione di parte ELla cagnotte;
- ELlo changeur che immediatamente dopo prepara una mazzetta di banconote".
"Al dibattimento NT, dopo avere consultato la sua annotazione di servizio, riferisce:
- MI non versa più volte o versava in parte la cagnotte;
- effettuava cambi corti con GG, circostanza questa non riferita nella annotazione, nonostante la stessa sia stata stilata poco dopo il fatto;
- implicitamente afferma, parlando di più omissioni di versamenti e di effettuazione di cambi corti e, quindi, di una pluralità di episodi, che gli stessi non possono essere stati tutti contemporanei - in quanto la cagnotte si forma in proporzione alle puntate - con ciò smentendo la relazione di servizio che riferisce di un episodio unico verificatosi alle ore 18,40".
Si chiede, a questo punto, il ricorrente come sia possibile che, a distanza di due anni, quello che era stato descritto come un unico mancato versamento parziale diventi non versava più volte o versava in parte e come sia possibile che al dibattimento NT ricordi cambi corti - al plurale, perciò vari episodi - quando nella annotazione di servizio a ciò non aveva minimamente accennato". Si trattava di dimostrare in concreto, in un contesto in cui la credibilità dei testi veniva vivacemente criticata, la attendibilità di un teste pubblico ufficiale, il quale, evidentemente, non poteva aver visto una cosa e il contrario ELla stessa, sicché era doveroso, per la corte di merito, porsi il problema, non solo EL rapporto tra le dichiarazioni di NT con quelle di SC, ma soprattutto EL rapporto e, quindi, ELla pretesa differenza o preteso contrasto tra le dichiarazioni di NT e la annotazione di servizio dallo stesso redatta e accertare, allora, supposto che il contrasto rispondesse al vero, quale fosse, a quel punto, il rapporto tra SC e NT, tra le dichiarazioni di entrambi, senza, inoltre, trascurare di accertare perché mai SC, che non aveva perduto mai di vista lo changeur, non avesse mai riferito di una molteplicità di cambi corti. La corte, a proposito degli orari, replica che "18.40 per GG e MI ben può corrispondere a 19.00 circa per AL". Non è men vero, però, che MI dice cose di indubbio spessore logico quando obietta che "la corte sembra non voler capire che MI è stato in servizio dalle 18 alle 18.30 con GG e dalle 18.30 alle 19 con AL e tale circostanza è
incontrovertibile e risulta inequivocabilmente dagli atti EL procedimento, sicché non era materialmente possibile che, come hanno riferito gli agenti, il presunto fatto illecito si sia verificato alle ore 18.40 in concorso tra MI e GG". "Il secondo era smontato dal servizio 10 minuti prima e la relazione di servizio 15 giugno 1992 parla di un croupier che alle 18.40 omette di versare parte ELla cagnotte e di uno changeur che subito dopo prepara la mazzetta".
La corte oppone che i verbalizzanti hanno detto che sugli orari potevano non essere stati precisi.
Ma, a prescindere dal fatto che se i verbalizzanti hanno scritto 18.40 doveva pur essere 18.40 e chissà perché 19.00, la differenza di orario in questo caso avrebbe avuto una innegabile, diversa o parzialmente diversa, incidenza, perché, se lo changeur fosse stato AL e non GG, AL non sarebbe stato un semplice connivente, come si legge nelle pagine - pag. 52 - ELla sentenza che lo assolvono, ma un vero e proprio concorrente.
II - GG
Quanto si è detto per MI vale, innegabilmente, anche per GG, per l'episodio - lo stesso - che gli è stato contestato in concorso con MI.
Per il secondo episodio, per il quale GG era stato già condannato dal pretore, si richiama quanto si è detto allorché si è trattato il problema ELla attendibilità dei testi e, soprattutto, allorché si è discusso EL valore da attribuirsi ai "non ricordo" che costellerebbero tutte le dichiarazioni dei testi nei confronti di tutti gli imputati, tanto più, poi, ove si rifletta che, per questo episodio, la motivazione ELla sentenza stata di una pressoché assoluta laconicità.
III - FI
Il difensore, nel ricorso, ricordato che FI era stato assolto dal pretore e che questi aveva posto a fondamento ELla sentenza di assoluzione anche una memoria ELla difesa, rileva che, "all'udienza EL 20 giugno 1994, il teste La EN aveva riferito che FI, in coppia con CR, era subentrato alla coppia I/ e subito aveva prelevato dalla cassa una banconota da L. 100.000, intascandola".
"Tale banconota era stata accantonata dal precedente cambista, dopo l'omesso versamento ELla cagnotte da parte EL suo capotavolo, ma non era stata intascata a causa EL sopraggiungere di due ispettorì per la verifica EL passaggio consegne" appena gli ispettori si erano allontanati, FI si era impossessato ELla banconota, ma La EN, alla domanda EL difensore, se materialmente i precedenti croupiers avrebbero avuto il tempo per intascarsi la banconota", rispondeva si".
La corte - si dice - ha omesso di valutare quella risposta e, quindi, l'attendibilità EL teste.
È agevole replicare che non può dirsi davvero che l'obiezione sia decisiva e ciò per la evidente ragione che, anche se materialmente i due, croupier, prima di andarsene, avrebbero potuto intascare il denaro, stava di fatto che non lo avevano intascato e che lo aveva fatto FI.
Valgono, però, anche per FI le considerazioni svolte trattando il problema ELla attendibilità dei testi.
D'altro canto, FI, MI, NI, nel I motivo - già citato - dei loro ricorsi, hanno posto in evidenza come i testi fossero stati smentiti almeno in tre occasioni: vicende ER, IN, DO.
9 - CA e NI
I - Per CA la sentenza impugnata dice quanto segue:
"È stato condannato per gli episodi nn. 13, 14, -oposto appello contestando l'attendibilità dei testi ELl'accusa". "Su tale punto si è ampiamente argomentato in precedenza;
in relazione a tutti quattro gli episodi i testi hanno dettagliatamente e concordemente riferito circa le modalità ELle sottrazioni e quanto da essi riferito in dibattimento coincide con il contenuto ELle annotazioni redatte subito dopo i fatti per cui il gravame è infondato"-
Nel ricorso CA non dice molto di più di quanto ha detto GG, il cui ricorso può dirsi una fotocopia di quello di CA.
Vale, però, anche per CA la soluzione EL problema ELla attendibilità dei testi nei termini proposti a suo tempo. II - NI
La corte si interessa di NI nelle pagine 50 e 51 dove, mentre conferma l'affermazione ELla responsabilità per gli episodi nn. 18, 19 e 20, basandosi sulle dichiarazioni dei testi, lo assolve dall'episodio n. 23.
Nel ricorso, già citato allorché si è parlato EL problema ELla attendibilità dei testi, il ricorrente ricorda che "la nota che aveva caratterizzato l'intera istruttoria dibattimentale era stata la continua e pedissequa rilettura ELle annotazioni da parte di testi, la cui risposta più frequente era stata "non ricordo"; aggiunge che "non può bastare la semplice rilettura ELl'annotazione a fondare l'attendibilità EL teste, che, altrimenti, nulla ricorderebbe di ogni singolo episodio" e che "l'unica caratteristica che si attagliava alle testimonianze rese in giudizio dagli agenti era l'imprecisione unita alla genericità e che gli episodi contestati venivano descritti in modo puntuale e circostanziato solo dopo la consultazione e l'attenta lettura ELle annotazioni, con l'ovvia conseguente considerazione che chiunque avrebbe potuto rendere analoga testimonianza, anche, per assurdo, non a diretta conoscenza dei fatti".
Nei motivi aggiunti NI dice, sostanzialmente, le stesse cose, letteralmente riportando, nel IV motivo, quanto aveva scritto nei motivi di appello.
A ben vedere, dunque, NI pone il problema, il solito problema, che pongono tutti, problema la cui ridimeditazione è rimessa doverosamente alla corte di merito, non essendo sufficiente, per risolverlo, quel capitolo o paragrafo riservato dalla corte al tema ELla attendibilità dei testi, tema nel quale il problema di cosa significhi, alla luce anche ELla citata sentenza ELle ss. uu., consultare un documento in aiuto ELla memoria, non è stato affrontato come i motivi di appello esigevano venisse affrontato.
5 - In alcuni ricorsi è stato sollevato il problema ELla "violazione ELl'articolo 513 c.p. in relazione alle dichiarazioni, testualmente citate, EL coimputato ON, la cui posizione era stata stralciata avendo il ON chiesto ed ottenuto l'applicazione ELla pena.
"Il ON - si legge nella sentenza - si è avvalso ELla facoltà di non rispondere e le sue dichiarazioni non sono state utilizzate per la decisione".
Si obietta nei ricorsi che, in verità, la corte di merito ha utilizzato ampiamente quelle dichiarazioni che ha testualmente riportato, dicendo, sì, che la prova dei fatti, sul c.d. "cambio corto", riposava sulle dichiarazioni degli agenti e sulle loro annotazioni e non sulle dichiarazioni EL ON, ma aggiungendo, e con ciò smentendo quanto aveva appena affermato, che, "tali ammissioni vengono ricordate ora in quanto confortano circa l'esattezza ELla decisione presa".
Il motivo è infondato.
La corte di merito, prima di fare l'affermazione che ha suscitato le reazioni dei ricorrenti, dopo aver detto che il proprio convincimento riposava sulle dichiarazioni dei testi e non su quelle di ON, ha espressamente aggiunto: ... e non nelle ammissioni EL ON ad esse conformi, facendo seguire questa proposizione da quella: tali ammissioni vengono ricordate ora in quanto confortano circa l'esattezza ELla decisione già presa.
Questa proposizione, alquanto imprecisa a dire il vero, altro non significa, però, a ben vedere se non che la corte, che aveva già raggiunto la verità su quel punto, notava che anche il ON, che non aveva contribuito a crearle quel convincimento, aveva detto le stesse cose dei testi.
6 - Tutto ciò premesso la corte decide come nel dispositivo.
P.Q.M.
La corte di cassazione
Dichiara
inammissibile il ricorso ELla parte civile proposto nei confronti di FI IG, GO CO, NI IT, MI MA, MA SE, AL ON e rigetta quello proposto nei confronti di CR AR, LL IG, HE IL, DI DA AG RA e, per l'effetto,
condanna la parte civile al pagamento ELle spese processuali;
dichiara compensate le spese tra la parte civile, DI DA AG e LL IG.
annulla la sentenza impugnata pronunciata nei confronti di De FA EL, GG OV, FE AN, NI RO, IN RI, IN ND, CA AR, FI IG, GO CO, NI IT e MI MA e rinvia
per nuovo esame alla corte di appello di Vene zia altra sezione. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 giugno 2000
La Corte di Cassazione con ord. N. 4270 EL 26/11/99 ha disposto la correzione EL dispositivo ELla suestesa sentenza nel senso che dopo "CA AR" si aggiungeranno "FI IG, GO CO, NI IT e MI MA". Roma 2 giugno 2000.