Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/1999, n. 4415
CASS
Sentenza 5 marzo 1999

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In tema di motivazione in sede di impugnazione, il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso -con il quale ci si doleva del fatto che fosse stato negato all'imputato, senza alcuna motivazione sul punto, il beneficio ex art 163 cod. pen.- osservando che risultava dai certificati in atti che lo stesso aveva già fruito del beneficio per due volte e che quindi si trattava di una istanza manifestamente infondata).

In tema di motivazione della sentenza di appello, deve ritenersi ammissibile quella redatta "per relationem" a quella impugnata, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità con riferimento a quelli già esaminati e disattesi in primo grado; invero il giudice di appello non è tenuto ad riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello, questione sulla quale il primo giudice si sia già soffermato, risolvendola con argomentazioni corrette e prive di vizi logici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/1999, n. 4415
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4415
    Data del deposito : 5 marzo 1999

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