Sentenza 5 marzo 1999
Massime • 2
In tema di motivazione in sede di impugnazione, il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso -con il quale ci si doleva del fatto che fosse stato negato all'imputato, senza alcuna motivazione sul punto, il beneficio ex art 163 cod. pen.- osservando che risultava dai certificati in atti che lo stesso aveva già fruito del beneficio per due volte e che quindi si trattava di una istanza manifestamente infondata).
In tema di motivazione della sentenza di appello, deve ritenersi ammissibile quella redatta "per relationem" a quella impugnata, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità con riferimento a quelli già esaminati e disattesi in primo grado; invero il giudice di appello non è tenuto ad riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello, questione sulla quale il primo giudice si sia già soffermato, risolvendola con argomentazioni corrette e prive di vizi logici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/1999, n. 4415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4415 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 05/03/1999
1. Dott. Alfonso MALINCONICO Consigliere SENTENZA
2. " Pasquale LACANNA Consigliere N.481
3. " Francesco CALBI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Angelo DI POPOLO Consigliere N.34903/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: CO EO nato il [...] avverso la sentenza emessa in data 4.6.1998 dalla Corte di Appello di Napoli Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Pasquale Lacanna
udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Carmine Di Zenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CO EO veniva tratto a giudizio dinanzi al Pretore di Santa Maria Capua Vetere - sezione di staccata di Sessa Aurunca - per rispondere del reato di cui all'art. 1 L. 386/90 per avere emesso, in data 30.3.1992, un assegno bancario di lire 15.000.000 senza l'autorizzazione della Banca trattaria. All'esito del giudizio, il Pretore emetteva sentenza con la quale dichiarava l'imputato colpevole del suddetto reato e, per l'effetto lo condannava alla pena di cinque mesi di reclusione ed al pagamento delle spese processuali, pronunciando sull'appello dell'imputato la Corte di Napoli emetteva sentenza con la quale, in parziale riforma della impugnata pronuncia, riduceva la pena a tre mesi e quindici giorni di reclusione. Osservava la Corte che era da confermare il giudizio di responsabilità, espresso dal primo giudice, non essendo emersi in appello fatti nuovi idonei ad invalidare le risultanze processuali;
che, pur dovendo escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione numerosi precedenti penali dell'imputato, si riteneva, sulla base degli altri criteri di cui all'art. 133 c.p., di ridurre la pena in modo congruo, e cioè nella misura sopra menzionata, apportando al minimo edittale di tre mesi l'aumento di quindici giorni per la continuazione;
che, infine, non era concedibile il beneficio ex art. 163 c.p.. Siffatta motivazione veniva censurata dal difensore dell'imputato con ricorso per cassazione i incentrato su unico motivo con il quale si deduceva che era stata affermata la responsabilità dell'imputato in modo apodittico, nonostante vi fosse stata un'espressa richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di fornire la prova circa l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo;
che inoltre, era stata negata allo imputato il beneficio ex art. 163 c.p. senza fornire in merito alcuna spiegazione e nonostante si fosse trattato di una condanna a soli tre mesi e quindici giorni di reclusione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alle suesposte censure giova tener presente quanto segue:
a) il pretore ha ritenuto comprovati tutti gli estremi del reato ascritto all'imputato, essendo stato accertato che l'assegno "de quo" era stato emesso in data 30.3.1992, e cioè in epoca posteriore alla comunicazione della revoca dell'autorizzazione bancaria, pervenuta all'imputato in data 11.2.1992, e sussistendo, quindi, la consapevole e volontaria emissione del titolo senza autorizzazione e, peraltro, senza provvista;
b) all'udienza dibattimentale di appello, svoltasi in contumacia dell'imputato, la difesa ha omesso di chiedere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prospettata con il primo motivo e di indicare, quindi, le prove dirette a dimostrare che l'assegno era stato emesso postdatato e, comunque, prima dell'intervenuta revoca dell'autorizzazione bancaria;
c) dal certificato del casellario giudiziale risulta che è stato concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena per due volte, e cioè con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 18.7.1980 per una condanna alla pena di sette mesi di reclusione e con quella del Pretore di Monselice in data 24.2.1989 per una condanna ad un mese di reclusione e lire 1.500.000 di multa.
Ciò premesso, si osserva, in ordine alla prima censura, che, avendo l'imputato abbandonato la suddetta richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale ed omesso, quindi di indicare le prove a sostegno di quanto dedotto con il primo motivo di appello per escludere il dolo, è rimasta immutata la situazione probatoria presa in considerazione correttamente ed adeguatamente valutata dal primo giudice ai fini della formulazione del giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato, con la conseguenza che sono rimaste generiche le censure dirette a confutare detto giudizio. Pertanto, è da ritenere che il giudice di appello si è correttamente limitato a recepire, ai fini della conferma della colpevolezza dell'imputato, la motivazione della sentenza di primo grado.
Del resto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella impugnata è ammissibile allorché le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengono elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati e disattesi, non essendo il giudice di appello tenuto a riesaminare una questione genericamente formulata dall'appellante nei motivi di gravame, sulla quale si sia soffermato il primo giudice con argomentazioni ritenute esatte e senza vizi logici". Per quanto attiene alla seconda censura si rileva che non essendo consentito dalla legge la reiterazione del beneficio ex art. 163 c.p. all'imputato il quale ha già fruito dallo stesso per due volte, la Corte territoriale non era tenuta a motivare il rigetto della richiesta di detto beneficio, attesa la manifesta infondatezza della stessa.
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte "il giudice dell'impugnazione non ha l'obbligo di motivare il mancato accoglimento di istanze quando queste siano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza".
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 1999