Sentenza 14 novembre 1992
Massime • 4
Il valore sintomatico della paternità dell'azione, nella causale, è connaturato alla sua diretta partecipazione al processo formativo della volontà di una condotta. Come tale, il movente ha non solo la capacità di esaltare gli elementi indiziari di carattere oggettivo, facendoli convergere in un quadro unitario di riferimento, ma è esso stesso dotato dell'autonoma capacità di manifestare ciò che senza la sua corretta valutazione resterebbe sconosciuto. Nè il sistema processuale vigente pone limiti al giudice nella scelta della prova atipica o nell'apprezzabilità della sua capacità rivelatrice di un fatto o di un aspetto dello stesso. Pertanto, la prova del coinvolgimento di un soggetto in un delitto può anche essere la causale, quando questa, per la sua specificità, converge in una direzione univoca. (In tema di omicidio, è stato ritenuto che l'interesse di alcuni imputati all'eliminazione fisica di un ufficiale dei Carabinieri sorreggeva l'ipotesi della riferibilità del fatto all'associazione criminosa di cui essi imputati erano esponenti, rafforzando nel contempo la valenza probatoria degli altri indizi).
Nell'ambito di un'associazione per delinquere di stampo mafioso l'omicidio eseguito materialmente da alcuni affiliati in attuazione del programma criminoso non può essere addebitato sotto il profilo del concorso morale ai componenti della struttura di vertice denominata "commissione" in quanto tali, dovendosi verificare per ciascuno di essi la causale, individuabile nel diretto e pressante interesse alla soppressione della vittima del gruppo criminale rappresentato. (Sulla scorta del principio enunciato in massima la Suprema Corte ha annullato con rinvio la condanna nei confronti di uno dei membri della "commissione" mafiosa, evidenziando un suo incipiente esautoramento, oltre allo stretto rapporto esistente fra gli autori materiali del delitto ed altri membri della "commissione").
La riunione dei procedimenti disposta nel corso del giudizio di rinvio in appello, anziché in primo grado, come previsto dall'art. 544, primo comma cod. proc. pen., non è sanzionata da nullità, ove non comporti violazione delle norme sulla competenza o sulla capacità del giudice e sempre che il processo cumulativo abbia salvaguardato l'autonomia dei singoli e diversi rapporti processuali. Nè il relativo provvedimento è abnorme, poiché non esorbita dal sistema processuale, ma costituisce la peculiare espressione del potere discrezionale del giudice. Esso è, pertanto, inoppugnabile. (Nella specie la riunione riguardava processi pendenti davanti allo stesso giudice, in fase diversa).
Ai fini della prova, la chiamata di correo "de relato" non perde, per ciò solo, la sua natura e la sua valenza, ma necessita che la sua valutazione sia compiuta con maggior rigore, dovendo essere controllata non solo con riferimento al suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria dell'accusa, che spesso resta estranea al processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/1992, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 14 novembre 1992 |
Testo completo
ARIO
238 1 ASSIM
M AL
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
14.11.1992 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA SEZIONE V PENALE
N. 1870 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PresidenteDott. CATALANO Antonio
1. Dott. Consigliere REGISTRO GENERALE ALIBRANDI Antonio
->2. » MARVULLI Nicola N. 18201/92
3. » GENESIO Ugo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
->4. >>> LATTANZI Giorgio UFFICIO COPIE-
བ ི་རུ་པR ot copia studio ha pronunciato la seguente al SIG. CTUTTI SENTENZA per diritti L 16000
11 45 MAR, 1993 sul ricorsa proposta da : ON PE n.25.4.1954; IL CANCELLIERE
ON SC n. 31.3.1924 ; CO IC n.
12.5.1924; NA LV n.16.11.1930; e dal
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di
Palermo;
avverso la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di
Palermo in data 14 febbraio 1992;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed * ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito, per la parte civila, l'avv. SC Crescimano e l'avv. Edoardo Ascari;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr.RANIERI Bruno;
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi degli impu-
tati e per l'accoglimento del ricorso del Procu-
ratore Generale presso la Corte di Palermo con con-
seguente annullamento della sentenza impugnata nei confronti di VE RN, CA RN,
AL PE e GE TO;
Uditi i difensor i degli imputati, avv.ti TO
Romano, CRstoforo Fileccia, LV Gallina-Mon-
tana, AN Aricò, Ernesto D'Angelo, Nino Mormino,
NC Siniscalchi%3B IV RE, EN TO e MA
ON; -3-
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
In seguito all'uccisione del IT dei Carabi-
nieri, LE Emanuele, avvenuta a Monreale la notte
:
del 4 maggio 1980, NI PE, NA ND
e UC NC venivano rinviati a giudizio della
Corte d'Assise di Palermo perchè accusati di aver preso parte all'esecuzione del delitto.
Quella stessa notte, due ore dopo il delitto, UC
e NA venivano sorpresi dai Carabinieri in via Mo-
lara, una strada secondaria che collega Palermo-con la frazione Aquino di Monreale : entrambi erano sedu-
ti, rispettivamente, sul sedile anteriore destro e su quello posteriore sinistro di una "Renault 5" ri-
sultata poi appartenere a NI PE. Quest'ul-
timo, poco dopo, veniva intercettato mentre tentava di scavalcare una rete metallica di recinzione di un uliveto anche lui, come UC e NA, aveva gli indumenti visibilmente bagnati e le scarpe infan-
gate..
Inoltre UC NC, mostrato subito dopo il suo fermo, alla moglie della vittima, NT VA,
veniva dalla stessa indicato come uno dei tre possi-
bili autori del delitto : la donna era in compagnia del marito allorquando questi, raggiunto da cinque.
colpi di pistola esplosi alle sue spalle ed a breve -4-
distanza, era caduto a terra insieme a sua figlia Bar-
bara che si era addormentata tra le sue braccia.
La moglie, chinatasi sul marito nel disperato tenta-
tivo di soccorrerlo e per liberare la bambina, finita sotto il corpo del padre, aveva avuto la possibilità
di osservare le sembianze fisiche di colui che, dopo avere sparato, al marito, aveva esploso un colpo di pistola anche al suo indirizzo, colpo deviato dalla cerniera metallica della sua borsetta.
Inoltre, poco dopo il delitto, ouella stessa notte,
și era presentato ai Carabinieri l'appuntato Buttaz-
zo Ponfino, in compagnia della moglie, CO AR,
ed entrambi avevano riferito che circa un'ora prima:
che venisse ucciso il IT LE, essi, insiemea ai coniugi OC, erano stati in un bar sito in via Novelli-- la stessa strada in cui verrà ese-
e la signora CO aggiungeva di-guito il delitto avere notato,in quell'occasione, che anche tre giovani si accingevano ad entrare in quello stesso bar, ma uno di loro, dopo aver osservato il marito che indossava la divisa, aveva invitato gli altri a desistere, pro-
nunciando una frase che aveva sollecitato la sua at tenzione : " meglio stare alla larga dalle divise".
Pubblicate. poi le fotografie di UC, NA e Mado-
nia su alcuni quotidiani, dopo il loro fermo, la Co- -5-
co si ripresentava ai Carabinieri e dichiarava che colui che quella frase aveva pronunciato era proprio
NI PE.
Nel corso dell'istruttoria NI ammetteva di aver dato in prestito a NA la sua "Renault 5"
e dichiarava che la sera del 3 maggio 1980 egli si era recato,in compagnia di una donna con la quale, da.
tempo aveva un'intima relazione, in un bar di Mon-
dello, dove si era fermato sino alle ore 2,30 della notte;
quindi, a bordo della macchina della donna, -
aveva ragiunto le campagne di Monreale, ma la sua amica, intuito che era suo desiderio avere con lei un rapporto sessuale, si era innervosita a tal punto da dare, a lui l'impressione di non essere più in grado di guidare la macchina;
offertosi di sostituirla nel-
: la guida, era sceso dal veicolo, ma la donna, rimasta immobile al volante, era ripartita a gran velocità,
lasciandolo solo in aperta campagna, sulla strada..
:
dov era stato fermato dai Carabinieri. L'imputato spiegava altresì che i suoi vestiti si erano bagnati e. le sue scarpe si erano infangate durante i tentativi da lui fatti per scavalcare le recinzioni di alcuni-
agrumeti, nei quali avrebbe voluto raccogliere dei limoni con cui dissetarsi..
Il-gestore del bar al quale si era riferito NI -6-
nel suo racconto veniva identificato in tale CI
NC e questi, sentito, confermava l'alibi del-
l'imputato e precisava che allorquando nel suo bar era entrato, in compagnia di una donna, NI Giu-
seppe, erano presenti un finanziere di Palermo, a no-
me Costa, ed un certo Pampillonia di Alcamo.
Senonchè gli inquirenti accertavano che nessun finan-
ziere, con quel nome, aveva prestato servizio a Paler-
mo in quel periodo e, quanto a Pampillonia, costui risultava essere stato sollecitato, con pressanti ri chieste telefoniche, a confermare il racconto fatto da NI. CI NC veniva, quindi, accusato del reato di falsa testimonianza, reato dichiarato estinto per amnistia nel corso del procedimento.
Gli altri due imputati, UC e NA, modififando le originarie versioni da essi offerte ai Carabinieri
dopo il fermo, dichiaravano di aver trascorso la notte del delitto in compagnia di due donne e che con una Fiat 128 di una delle due amiche, nonchè con la "Renault 5" che NA ammetteva di aver ri-
cevuto in prestito da NI, verso la mezzanotte,
si erano recati in una pizzeria;
usciti dal locale dopo circa un'ora, avevano raggiunto la frazione
Aquino, dove, dopo aver appagato it loro desideri ses-
suali, erano stați lasciati dalle due donne, allonta- -7-
natesi poco prima dell'intervento dei Carabinieri.
L'alibi, confermato dal personale della pizzeria, ve-
niva ritenuto non attendibile, in quanto si accerta-
I va che la ricevuta fiscale corrispondente al contenuto delle consumazioni indicate dagli stessi imputati aveva il numero progressivo contraffatto e l'importo in essa indicato non corrispondeva ad alcuno degli incassi registrati, in quel giorno, dal registratore di cassa.
..Pertanto, anche questi testimoni venivano imputati del reato di falsa testimonianza e, nuovamente inter-
rogati in tale qualità, modificavano le originarie versioni, asserendo che UC e NA avevano lasciato il loro locale, quella notte, non già dopo
1'una, bensì dopo la mezzanotte.
Quindi, a conclusione dell'istruttoria, essi erano assolti per insufficienza di prove.
Nel corso del dibattimento, conseguente al susti rinvio a giudizio di NA, UC e NI, veni-
vano disposte due perizie sulla composizione della polvere rinvenuta sulle scarpe degli imputati ed i periti concludevano le loro indagini affermando che il terriccio prelevato da quelle tre paia di scarpe,
pur presentando una composizione mineralogica differente,
differenza maggiormente apprezzabile tra le tracce -8-
trovate sulle scarpe di NI e quelle rinvenute sulle scarpe degli altri due imputati, eraxtutto'
qualitativamente uguale e corrispondeva ai tipi di terreno esistenti nell'agro di Monreale.
Quindi, a conclusione del dibattimento, la Corte
d'Assise di Palermo con sentenza in data 31 marzo
1983 assolveva i tre imputati dal delitto di omici-
dio in danno del IT LE e dalle altre impu-
tazioni connesse, per insufficienza di prove.
Ritenevano i primi giudici che la causale del delit-
to andava individuata, così come prospettato dall'ac-
cusa, nella necessità di un'azione punitiva che i gruppi mafiosi di Corleone e di Altofonte avevano voluto realizzare, dopo i risultati investigativi che quell'Ufficiale aveva conseguito in relazione.
ad alcuni esponenti di quei gruppi, ma che gli indizi acquisiti sulla partecipazione al delitto dei tre accusati erano insufficienti.=
Ad opposta conclusione pervenivano, invece, i giudici d'appello e con sentenza del 24 ottobre 1984 dichia- ravano tutti e tre gli imputati colpevoli dei reati ad essi ascritti e condannavano ciascuno alla pena dell'ergastolo.
Ma tale sentenza il 23 febbraio 1987 veniva dalla
Cassazione annullata, in quanto ai difensori degli -9-
imputati non era stata data comunicazione del giorno in cui erano stati estratti a sorte i giudici popolari che avevano fatto parte del collegio giudicante.
Nel corso del nuovo giudizio d'appello gli imputati chiedevano la rinnovazione parziale del dibattimento al fine di escudere i coniugi OC, ai quali avevano fatto riferimento, nelle loro deposizioni,
1'Appuntato TA e sua moglie;
chiedevano al-in tresì di accertare, attraverso un esperimento giudi-
giale, l'effettiva distanza esistente tra il luogo i
:in cui essi erano stati rintracciati dai Carabinieri
e quello in cui era stata abbandonata l'autovettura.
A/112, sicuramente usata dagli autori del delitto per la loro fuga : in quella macchina un appuntato dei Carabinieri, Di AN AN, ed un guardiano notturno, AR AN, avevano visto salire due!
dei tre individui che avevano partecipato all'uccisione
_del IT LE e che essi avevano invano tentato di inseguire, una volta resisi conto dell'accaduto..
Rinvenuta il giorno dopo il delitto, abbandonata in una strada senza sbocco, a breve distanza dal luo-
go del delitto, essa risultava rubata nel settembre del 1979 e presentava uno dei fari anteriori danneg-
giati da uno dei colpi di pistola che erano statio esplasi da entrambi gli inseguitori. -10-
Gli imputati chiedevano, infine, l'acquisizione della perizia balistica che era stata eseguita nel procedi-
mento penale relativo all'omicidio di PI Calo-
Agero, avvenuto il 29 settembre 1981, quando, cioè,Puc-
cio, NA e NI erano detenuti : da tale peri-
zia emergeva che l'arma usata per uccidere PI
era quella dalla quale erano stati esplosi due dei cinque colpi che avevano raggiunto il IT Ba-
sile e solo tre erano riferibili, alla Smitt-Wesson
cal.38 trovata sull'autovettura A/112.=
La Corte d'Assise d'Appello di Palermo respingeva tali richieste, giudicandole superflue e con sentenza
del 23 giugno 1988 condannava i tre imputati all'er-
gastolo.
Ma anche questa sentenza veniva annullata dalla
Cassazione il 7 marzo 1989.
La Corte riteneva manifestamente illogica la ri-
costruzione del fatto compiuta dall'annullata senten- za : questa, infatti, in contrasto con quanto affermato dai primi giudici, aveva ritenuto che l'abbandono dell'A/112 in quella strada priva di via d'uscita,.
a breve distanza dal luogo del delitto, e la succes-
siva fuga a piedi degli occupanti, per le campagne.
di Monreale, non rappresentavano eventi imposti dalla tempestiva reazione dei due inseguitori, ma rien-- -11-
travano in un precostituito programma di fuga.
Tale ipotesi veniva giudicata dalla Corte di Cassazione
non compatibile, sul piano razionale, con l'alto rischio di un programma che avesse privilegiato, per ld fuga de-
gli autori del delitto, un lungo percorso a piedi, in aperta campagna, alla possibilità di utilizzare una macchina
•
Era altresì ritenuto immotivato il rifiuto della Corte-
di Palermo a disporre la rinnovazione del dibattimento.
Nel devolvere quindi, al giudice di rinvio il compito di integrare le prove acquisite e di rivalutarle nella loro completezza, La Cassazione segnalava la necessità di di-
mostrare il supposto collegamento tra la presenza degli imputati nel luogo ov'erano stati fermati e quell'autovet-
tura A/112, usata dagli autori del delitto per la fuga.
Prima che potesse celebrarsi il giudizio di rin-
vio, e precisamente l'11 maggio 1989; UC IN
zo veniva ucciso nel carcere di Palermo. r
Nel frattempo, si era conclusa l'istruttoria del proce-
dimento penale che la Procura di Palermo aveva instaurato a carico di numerosi imputati, accusati di aver fatto parte dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra"
ed alla quale, secondo le rivelazioni di alcuni col-
laboratori, erano stati attribuiti vari delitti e,tra questi, anche l'uccisione del IT LE.
In particolare, CE TO, estradato dal Bra-
- -12-
sile nel 1984, dopo aver subito l'uccisione dei suo due figli, del fratello, del genero e di altri suoi congiunti, una volta rimasto isolato all'interno dell'organizzazione, aveva deciso di dissociarsene ed agli inquirenti aveva raccontato qual'era la struttura e la composizione dell'associazione. Recon-
do le sue rivelazioni, la cellula primaria dell'orga-
nizzazione era costituita dalla "famiglia", un nucleo strettamente ancorato al territorio, preposto al controllo di una zona della città o di una borgata,
governato da un capo che ne diveniva il rappresentante.
L'attività delle "famiglie" era poi coordinata da un organismo centrame, denominato "commissione" o "cupola"
e di esso facevano parte i "capi-mandamento", cioè
i- rappresentanti di tre o più "famiglie", territorial-
mente contigue;
i componenti della "commissione" de-
signavano chi, tra loro, avrebbe dovuto essere il
"capo". Secondo CE la "commissione, oltre ad avere la funzione di assicurare il rispetto delle regole all'interno dell'organizzazione e di comporre eventuali dissidi tra i gruppi o tra i singoli as-
sociati, era l'organo competente a disporre ovvero ad autorizzare l'esecuzione degli omicidi. "eccellen-
ti", così connotati per lavposizione di prestigio delle _
- vittime o per gli effetti che da quei delitti pote= -13-
vano scaturire sugli equilibri dei gruppi rappresentati.
Inoltre, le deliberazioni della "commissione" venivano sempre assunte all'unanimità, e ciò anche quando taluno dei componenti avesse manifestato perplessità o dissenso.
Sicchè, una volta decisa o autorizzata l'esecuzione di un delitto, tutti i componenti della "commissione"
erano per ciò solo obbligati ad attivarsi per il fe-
lice successo dell'operazione, quali che fossero i loro personali convincimenti.
Questa regola, secondo CE, aveva però subi-
to alcune deroghe, in coincidenza dell'insorgere di alcuni contrasti che erano emersi tra il gruppo fa-
cente capo a NT e IN e quello dei corleone-
si, diretto da II e VE : tale contrasto,
dopo una serie cospicua di omicidi perpetrati tra il
1978 ed il 1981, si era risolto a vantaggio del gruppo dei corleonesi e con la stessa fisica eliminazione di IN e NT.
Questa ricostruzione, a grandi linee, veniva confer-
mata da altri collaboratori e precisamente da RN
LV, dichiaratosi seguace del NT;
da Marsa-
la NC, figlio del rappresentante della "fami-
glia" di VI;
e da ON TO, fratello di un rappresentante della stessa associazione ope-
rante a Catania. -14-
Sulla base di tali indicazioni si riteneva che al-
l'epoca dell'omicidio LE lo schieramento dei corleonesi si era già rafforzato e capo della "com-
missione" era divenuto EC IC, da CE
definito incapace, per la sua debolezza, di rista-
bilire il rispetto rigoroso della collegialità
nelle decisioni della stessa organizzazione.
Si riteneva, quindi, che della "commissione", nel
1980, facessero parte oltre a EC IC, II
- LV e VE RN, anche AL GI,
GE TO e BU RN, nonchè il padre di NI PE, NI SC..
Tutti costoro venivano quindi accusati, tra l'altro,
di essere stati i mandanti dell'omicidio LE
e per rispondere di tale specifica accusa , oltre che di altri delitti, erano tratti a giudizio della
Corte d'Assise di Palermo.
Nel corso di quel procedimento era stato esaminato
-un teste, VA IE un agente di pubblica sicurezza- e questi, nel confermare una relazione da lui redatta nel 1984, asseriva di aver assistito all'omicidio del IT LE, allorquando, anco-
ra studente, si trovava a Monreale e precisava di
.1
avere riconosciuto, tra gli esecutori materiali del delitto, NI PE : questi, vistosi da -15-
lui osservato, anzicchè rimanere con i suoi complici durante la fuga, era tornato indietro e lo aveva mi-
nacciato,puntantogli la pistola, deciso a farne uso,
ma il tempestivo sopraggiungere dei due inseguitori,
AR e Di AN, lo avevano definitivamente dis-
suaso.
VA, sentito dal Procuratore della Repub-
bica di Milano, nella cui città prestava servizio, e,
successivamente dal G.I. di Palermo, forniva diverse
A versioni sui motivi per i quali aveva atteso quattro anni per offrire quella sua diretta testimonianza sul fatto dopo aver affermato che quella vicenda era tornata alla sua attenzione allorquando aveva appreso il contenuto delle rivelazioni di CE e RN
e la fuga di NI PE dalla Sardegna, dopo la disposta sua scarcerazione per dedorso dei termini massimi di cusodia cautelare, al G.I. spiegava di ·
aver dovuto tacere, per tanto tempo, per paura di pos-
sibili rappresaglie, vivendo la sua famiglia d'origine a Prizzi, un piccolo centro vicino Corleone.
CE, nuovamente interrogato, confermava le rive-
lazioni fatte in istruttoria e precisava che negli
"ambienti mafiosi" si dava per scontato che coloro
:
che erano stati arrestati con l'accusa di avere ma-
terialmente partecipato all'uccisione del IT -16-
LE, cioè NI PE, UC NC e
. NA ND, erano realmente responsabili di quel delitto.
Sulla base di tali elementi, la Corte d'Assise di
Palermo con sentenza in data 16 dicembre 1987 con-
dannava all'ergastolo NI SC, II Sal-
vatore e VE RN, ritenendo certa la lo-
ro partecipazione morale al delitto LE, non solo perchè costoro erano membri autorevoli della "commis-
sione", ma soprattutto perchè essi, per essere stati danneggiati, più degli altri, dalle indagini che l'Ufficiale aveva coordinato, avevano un accentuato
(interesse alla sua soppressione.
Con la stessa sentenza EC IC, GE Antoni-
no e BU RN venivano assolti per insufficien-
za di prove : secondo la Corte di Palermo costoro non erano, raggiunti da prove certe sulla loro parte-
cipazione alla decisione di uccidere il IT
LE.
La sentenza era però impugnata sia dal P.M. che dagli imputati.
I due procedimenti - quello che riguardava gli ese-
cutori materiali del delitto, in sede di rinvio dalla Cassazione, e quello che concerneva i mandan-
ti dello stesso delitto, separato dal più ampio -17-1-
contesto nel quale era sorto pervenuti entrambi al-
la Cortę d'Assise d'Appello di Palermo, da questa veni-
vano riuniti con ordinanza del 28 novembre 1981.
La stessa Corte, poi, disposta la rinnovazione parziale del dibattimento, acquisiva la relazione tecnica'relativa alla perizia balistica sull'arma utilizzata per uccide-
re PI CA;
disponeva, inoltre, una perizia teeni-
ca per accertare la distanza tra il luogo in cui era sta-
ta abbandonata l'A/112 e quello in cui erano stati ferma-
ti UC, NA e NI;
interrogava, altresì, Mari-
i no IA, dopo l'intervenuta sua condanna per il reato previsto dall'art.416 bis c.p., e questi, modificando la linea difensiva assunta nel giudizio, rivelava che allor-
quando era stato arrestato era finito nella cella in cui già si trovava UC NC e costui aveva a lui con- :
fidato di avere partecipato, insieme a NI PE
ed a NA ND, all'uccisione del IT LE
ed aveva spiegato che il loro originario piano di fuga era stato modificato perchè, per sottrarsi all'insegui-
mento di alcune persone, non erano riusciti a seguire le macchine degli altri complici che avevano il compito di far loro da battistrada e,una volta finiti in una strada che non aveva vie di sbocco, non avevano avuto altra scelta se non quella di laxsciare subito 1'A/112 per poi allontanarsi a piedi, ciascuno per proprio
" -18-
percorrendo sentieri diversi, tra le campagne di
: Monreale, per poi ricongiungersi nel luogo in cui erano stati intercettati dai Carabinieri.
AR IA oltre a dare alcune indicazioni sul-
: l'organizzazione dell'associazione alla quale aveva
1. aderito, riferiva che NT ST, dopo la morte del IT LE, aveva protestato con EC Mi-
chele, capo della "commissione", perchè, pur essendo.
lui un componente di quell'organo, non era stato.
informato di quella decisione ed il suo interlocu-
- tore, dopo avere in un primo momento negato di essere stato al corrente di quell'iniziativa, aveva finito con l'ammettere che all'esecuzione del delitto a veva partecipato UC, uomo della ŝua "famiglia”.
ed wa, nel contempo, giustificato quanto era acca-
duto, riferendosi al pericolo che quell'Ufficiale,
a causa delle indagini da lui espletate, rappresentava per l'associazione.
AR IA rivelava altresì che NA Arman-
do, resosi nel frattempo latitante, era stato anche lui ucciso a causa di alcuni contrasti insorti nel-
l'ambito del suo stesso gruppo.
Quindi la Corte di Palermo, preso atto di tale no-
tizia, ordinava la separazione e la contestuale so-
spensione del procedimento nei confronti di NA. -19-
Esaminava altresì i testi OC e VA : 1
primi, pur confermando di essere stati, la sera del
‚delitto, in compagnia dell'Appuntato TA e di.
sua moglie, CO AR, asserivano di non aver percepito la frase che quest'ultima aveva attribuito a Mado-
nia PE.
Il teste VA, invece, confermaya la versione offerta nel corso dell'istruttoria, ribadendo di esser-
-si trovato, quella notte, a pochi metri dalla vittima e di aver visto NI PE nell'atto in cui i fuggiva, impugnando una pistola : i loro sguardi si erano incrociati ed allora NI, tornato sui suoi passi,
gli aveva puntato contro la pistola.
Asseriva altresì di essere subito accorso vicino all Ufficiale, ma escludeva di aver visto la bambina,
finita sotto il corpo del padre. Ricordava, invece,ðdi
aver notato e,cuindi, salutato,in via Novelli, poco:
prima del delitto, il maresciallo BA, padre di una sua compagna di scuola e di avere assistito al-
lorquando il corpo dell'Ufficiale, mortalmente ferito,
era stato deposto su di una Ford di colore celeste e con questa trasportato in ospedale. Quest'ultima circo-
☐ stanza veniva confermata, al dibattimento, dal Carabiniere
Vaiana PE, il quale aveya provveduto alle operazioni di soccorso. La presenza di VA sul luogo del delitto -20-
veniva confermata da altri due testimoni, LO
IE e L'BA CI, entrambi identificați sulla base delle indicazioni offerte dallo stesso VA
Valutati tali elementi, la Corte di Palermo. rite-
neva provata la partecipazione di NI PE
al delitto, e, unificati tutti i reati.che a lui erano stati contestati sotto il profilo della continua-
zione, lo condannava all'ergastolo.
Considerava la Corte che con la testimonianza Val-
lone era stata acquisita la prova diretta sulla part tecipazione di NI all'esecuzione del delitto,
sicchè i rilievi che la Corte di Cassazione aveva formulato sulla, valutazione degli altri indizi erano divenuti superflui. Giudicava, poi, attendibile la deposizione di quel testimone, al pari del ricono-
scimento del NI da parte di CO AR e, falso,
invece, l'alibi prospettato dall'imputato non solo perchè preceduto da palesi reticente, ma anche per-
chè non appariva neppure accettabile sul piano della mėra razionalità e non era confortato da affidabili
:
riscontri.
Secondo il giudice di rinvio il fatto che NI
PE, accortosi, dopo il delitto, di essere stato
Cosservato dal VA, fosse tornato indietro per mi-
nacciare quest'ultimo, appariva confortato, invece, dalle_ -21--
indicazioni che il Carabiniere Di AN ed il me-
tronotte AR avevano fornito agli inquirenti, in quanto se entrambi avevano visto salire sull'A/112 sol-
tanto due persone, era evidente che il terzo complice,
doveva aver perduto attimi preziosi e, quindi, doveva
aver compiuto un diverso percorso, tant'è che, allor-
quando era stato intercettato dai Carabinieri non era ancora riuscito a ricongiungersi a UC ed a NA.
E che anche NI PE fosse armato di una pistola era confermato, secondo la Corte, oltre che dalle dichiarazioni della moglie dell'Ufficiale ucciso,
dalla perizia balistica eseguita in relazione all'omi-
cidio di PI CA, perizia dalla quale emer-
geva che il capitano LE era stato raggiunto oltre che da alcuni proiettili esplosi dalla Smitt-Wesson
trovata sull'A/112, dalla pistola usata per uccidere
PI, arma, quest'ultima evidentemente rimasta :
nella disponibilità materiale dell'organizzazione alla quale appartenevano i tre esecutori materiali :
del delitto.
Quanto ai mandanti, la Corte di Palermo con-
fermava il giudizio di sostanziale attendibilità
espresso dai primi giudici in relazione alle rivela-
zioni dei collaboratori;
ribadiva altresì che la causale del delitto s'identificava nell'esigenza, -22-
avvertita dai gruppi mafiosi di Corleone, capeggiati da II LV, di eliminare un forte ostacolo alla conservazione del loro dominio sul territorio,
giacchè questo era stato insidiato dai risultati investigativi che il IT LE aveva, negli ultimi tempi, conseguito.
La Corte, inoltre, pur recependo le rivelazioni di alcuni collaboratori sui compiti organizzativi e funzionali della "commissione", non riteneva suf-
ficiente la partecipazione ad essa degli imputati per affermare una concorrente responsabilità nel de-
litto, in quanto la regola della collegialità delle decisioni della "commissione", proprio in seguito ad alcune iniziative dei corleonesi, aveva subito fre-
quenti deroghe. Pertanto, l'appartenenza alla "com-.
missione" per poter assurgere a prova di un concorso morale dei suoi componenti nella decisione di soppri-
mere il IT LE, andava potenziata dalla ri-
cerca di un particolare ed attuale interesse alla.
realizzazione di quell'evento.
La Corte, quindi, a tale fine, analizzava la posi-
zione di tutti gli imputati alla luce dei risultati ottenuti dal IT LE nel corso delle indagini da lui espletate, e sulla base di tale valutazione,
riteneva dubbia la partecipazione morale al delitto -22-
di VE RN, CA RN, AL PE
e Geraci Antonino e, in applicazione dell'art.530 |
del nuovo codice di procedura penale, assolveva co-
storo per non aver commesso il fatto.
Quanto a VE la Corte, modificando il giudizio espresso dal primo giudice, osservava che nessuno dei coimputati che avevano collaborato con gli inqui-
renti aveva a costui attrinuito iniziative personali riferibili al gruppo di appartenenza, e che, pur venendo sempre indicato come l' "alter ego" di II LV,
VE risultava specificatamente dedito alla cura degli interessi economici dell'associazione.
. Quanto agli altri imputati assolti, era, invece, con-
fermata la decisione del primo giudice dopo un rin-
novato riscontro negativo di un loro diretto coinvol-
gimento.nelle investigazioni fatte dal IT LE.
Con la stessa sentenza veniva confermata la condanna di II LV e di NI SC..
In particolare la Corte riteneva che II non solo avesse assunto una posizione di preminente prestigio nella struttura verticistica dell'associazione, ma fosse il rappresentante del gruppoя-operativo più espo-
sto al pericolo di una decimazione, qualora le indagini intraprese dal IT LE non fossero state
_ bruscamente interrotte : il cognato di II, LA
-1 -23-
OL era,stato denunciato per concorso in omicidio;
il IT LE, proficuamente utilizzando il ma teruale rinvenuto e sequestrato in due covi dell'as sociazione, era riuscito ad identificare alcuni associati.
Quanto a NI SC, la Corte osservava che questi, oltre ad essere il rappresentante di due po-
tenti "famiglie", quella di A" e quella di "S.Lorenzo", era anche stretto alleato del gruppo facente capo a II, tant'è che suo figlio PE,
appena sedicenne, era stato affiliato all'associaione ed.aveva avuto come padrino lo stesso II. Riteneva
altresì décisivo il fatto che per la materiale esecu-
zione del delitto erano stati prescelti il figlio e NA ND, entrambi indicati dai collaborato-
ri come membri della "famiglia" A",=
Quanto a EC IC, la Corte di Palermo non condivideva i dubbi contenuti nella sentenza dei primi giudici, in quanto l'imputato, per essere divenuto il capo della "commissione" e, nel contempo,
rappresentante della "famiglia" di "CI", non po-
teva essere rimasto estraneo a quella decisione, affi-
data anche ad un suo fedele gregario, UC NC.
Pertanto, anche nei confronti di EC IC
veniva pronunciata condanna: all'ergastolo. -24-
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Palermo, nonchè gli imputati NI
PE, NI SC, II LV e
EC IC.
Il Procuratore Generale, impugnando la sentenza in relazione ai capi concernenti l'assoluzione di
VE RN, CA RN, AL PE
e GE TO, ne ha denunciato il difetto di mo-
tivazione, riproponendo come criterio sufficiente ai fini della prova del concorso nel reato, l'appartenen-
za degli imputati alla "commissione", nell'ambito della quale era stato deliberato il delitto.
Ha altresì rilevato il ricorrente, sotto il profilo dell'errata applicazione dell'art.110 c.p., che l'omi-
cidio del IT LE in rapporto alla sopravvi-
venza dell'associazione mafiosa della quale facevan parte gli imputati assolti, rappresentava non già
un reato-fine, ma un reato-mezzo, sicchè la stessa causale del delitto, così come individuata nell'impu-
gnata sentenza, evocava un comune e solidale inte-
resse.
Quanto ai ricorsi degli imputati, NI PE,
NI SC e ED IC, hanno innanzi :
tutto denunciato, e con distinti motivi,illustrati -25-
da memorie ritualmente depositate, la violazione del-
l'art.544 del codice di procedura penale del 1930,
sostenendo che vla riunione dei due procedimenti,
pendenti l'uno in grado d'appello e l'altro in sede di rinvio dalla Cassazione, si traduceva in un vero e proprio difetto di capacità del giudice e,c come
tale, causa della nullità dell'impugnata sentenza.
Tutti gli imputati ricorrenti hanno inoltre censura-
to l'impugnata sentenza sotto il duplice profilo del difetto e della contraddittorietà di motivazione nella valutazione della prova.
NI PE ha, in particolare, rilevato che la Corte di Palermo si era sottratta alla dovero-
sa verifica delle risultanze probatorie acquisite,
ne si era attenuta ai criteri indicati dalla Corte
Adi Cassazione con la sentenza di annullamento, ma si era limitata a recepire la deposizione del teste
VA, senza considerare che quella testimonian-
za, oltre ad essere sospetta per la sua tardività
e per le contraddittorie giustificazioni fornite,
neppure si armonizzava con alcune decisive circo-
stanze , obbiettivamente accertate.
NI SC, RI LV e EC IC
hanno altresì denunciato l'errata applicazione dell'art.110 c.p., rilevando cl'inaccettabilità, sul -26-
piano giuridico, .delle conseguenze tratte dall'impu-
gnata sentenza in relazione alla loro indimostrata appartenenza alla "commissione", tanto più che in relazione alla composizione della stessa ciascuno dei pentiti esaminati aveva fornito una propria versione. Pertanto, la sentenza impugnata, secondo i ricorrenti, era pervenuta ad un'omogenea ricostru-
zione della struttura verticistica di quell'associa-
zione, sostituendo alle discordanti indicazioni.
. offerte da alcuni imputati di reati connessi, ipo-
tesi e gratuite congetture, inidonee a giustificare ·
-un convincimento di certezza.
Tutti gli imputati ricorrenti hanno, infine,
denunciato la mancanza di motivazione dell'impugnata sentenza in ordine al diniego delle attenuanti gė-
neriche.
Motivi aggiunti sono stati presentati da Mado-
nia SC e da NI PE e con essi si propongono, con diffuse argomentazioni, rilievi già
indicati nei motivi principali.
0000000
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Rileva innanzi tutto la Corte che i rilievi dedotti dagli imputati ricorrenti in relazione alla riunione dei due procedimenti, non possono essere condivisi. -27-
Dispone la seconda parte dell'art.544 c.p.p. che
"se altre persone comprese nel precedente giudizio debbono essere giudicate per lo stesso reato, il giudice di rinvio in primo grado può disporre l'unio-
: ne dei giudizi a norma dell'art.413".
Secondo gli imputati ricorrenti non ricorreva nes-
suna delle due condizioni : i mandanti e gli esecu-
tori del delitto non erano stati giudicati insieme nel precedente giudizio e la riunione era stata disposta da un giudice di rinvio in grado d'appello.
Orbene, auanto alla prima condizione, è agevole osservare che quella norma, così come fu evidenzia-
to subito dopo la sua apparizione, per poter non essere superflua ed avere una sua intrinseca ragion d'essere, dev'essere intesa, nella sua premessa, in senso diametralmente opposto a quello che la sua letterale formulazione propone : una riunione da disporre ha senso solo se altre persone, non comprese
nel precedente giudizio, siano chiamate a risponde-
re dello stesso reato. Sarebbe stato, a dir poco,
assurdo prevedere un espresso provvedimento di riunione per mantenere un "simultaneus processus"
che già esisteva. Il provvedimento di riunione, pur
se ricognitivo di una connessione preesistente, è
pur sempre un atto dispositivo del processo cumula- -28-
tivo ed ha, perciò, una funzione innovativa della realtà processuale preesistente.
Non v'è dubbio, invece, che il provvedimento di riunione adottato dalla Corte di Palermo sia in con-
trasto con il contenuto dell'art.544 c.p.p.in relazione alla mancata osservanza dell'altra condizione previ-
sta da quella norma, in quanto la riunione dei due processi è stata disposta dal giudice di rinvio in grado d'appello, anzicchè da quello in primo grado.
. Ciònonostante, questa Corte non ritiene di poter condividere le conseguenze che dalla mancata osser-
vanza di quella norma sono state tratte dalla dife-
sa degli imputati ricorrenti.
Indubbiamente sono condivisibili i rilievi dai ricorrente evidenziati in relazione al ricorso all'analogia, evocato nell'impugnata sentenza, per giustificare il provvedimento adottato.
L'analogia, come mezzo interpretativo della legge processuale penale, in tanto può essere efficacemente utilizzata, in quanto sussista tra l'ipotesi discipli-
nata dalla legge e quella non prevista, un tale rapporto di sostanziale affinità da giustificare l'estensione dell'efficacia dispositiva della norma.
Ma tale condizionante presupposto non sussiste in relazione al, problema in esame. -29-
Il giudizio di rinvio, com'è noto, è una fase a sè
stante del rapporto processuale, profondamente carat-
terizzata dal condizionamento che scaturisce dalla sentenza della Corte di Cassazione che lo ha dispo-
sto (cfr.,in tal senso, Sezioni Unite, 23 novembre
.
.
1990, ric.Agnese).=
Il suo contenuto non solo non può essere diverso o più ampio rispetto a quello devoluto con la sen-
tenza rescindente ovvero ad esso attratto in virtù
della connessione essenziale con la parte annullata,
ma neppure può svilupparsi o definirsi al di fuori del paradigma che il giudice di legittimità ha defi-
nito attraverso l'enunciazione delle ragioni per le quali è stato disposto l'annullamento del precedente giudizio e l'indicazione dei principi di diritto '
applicabili all'ipotesi esaminata..
E non può, certamente contestarsi che, in base alla disciplina contenuta nel codice del 1930, l'an-
nullamento della sentenza d'appello giustifica il rinvio degli atti al giudice di primo grado, per il giudizio, solo allorquando nel dibattimento di primo grado si sia verificata una delle nullità previste dall'art.185. (art.543 n.6 c.p.p.) : è, quindi, di
་
tutta evidenza come la riunione dei processi, dinanzi al giudice di rinvio in primo grado, possa avere avuto -30-
il riconoscimento normativo della sua legittimità,.
perchè correlato all'assenza di limitative preclu-
sioni : in quel caso, infatti, il giudizio da rinno-
vare non conosce altro limite se non quello del į
rispetto delle norme già sancite, a pena di nullità
assoluta, dal codice.
Diversi, invece, sono i presupposti e diversi sono gli effetti di un annullamento che, perchè pronun-
ciato per motivi diversi, interferisce inevitabilmente con il contenuto della decisione annullata.
Se l'annullamento è parziale,, acquistano autorità
di cosa giudicata tutte le statuizioni non travolte dall'intervento della Cassazione.
-Ma se anche, come nel caso in esame, l'annullamen-
to, perchè pronunciato per difetto di motivazione
.della condanna, propone al giudice di rinvio il completo e rinnovato riesame delle risultanze pro-:
batorie, il giudizio a lui affidato resta pur sem-
pre diverso rispetto al giudizio d'appello, non fos-
s'altro perchè, nel riesaminare la prova, il giudice di rinvio non può prescindere dai criteri valutativi indicati nella sentenza della Cassazione, essendo essi diretta espressione dei poteri funzionali del j giudice di legittimità e, come tali, vincolanti ex art. -31-
Le differenze, tra il giudizio di rinvio in primo grado e quello in grado d'appello si accentuano se.
sol si considerano gli effetti, conseguenti alla stes-
sa impugnabilità dei provvedimenti conclusivi dei due giudizi : il fatto che la legge attribuisca al giudice di rinvio, ai fini della decisione, da adoṭ-
tare, gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza sia stata annullata, non significa elidere le sostanziali differenze tra i due giudizi, lạ cui diversa genesi ne condiziona lo sviluppo, tant'è
che l'art.544 c.p.p., pur riconoscendo al giudice di rinvio quei poteri, fa salve "le limitazioni sta-
bilite dalla legge", così evocando l'efficacia condi-
zionante della sentenza di annullamento della Cassa-
zione.
Ma l'illegittimità del provvedimento adottato dalla Corte di Palermo conseguente alla pendenza.
dei due procedimenti riuniti in una diversa, fase processuale, non solo non poteva essere fatta valere in forma autonoma, impugnando la relativa ordinanza,
ma neppure può assurgere a causa di nullità della sentenza emessa a conclusione del giudizio.
Laxman iabsservanza delle condizioni imposte dall'art.544 c.p.p. non è, sancita a pena di nullità
nè le ordinanze che dispongono la riunione dei processi -32-
sono comprese tra i provvedimenti impugnabili.
Ciò rende del tutto superfluo evidenziare che quel provvedimento era stato il risultato di una specifica iniziativa processuale che gli stessi imputati ricor-
renti avevano assunto, allorquando avevano chiesto.
ed ottenuto che il processo riguardante i mandanti di quel delitto venisse separato da quello che con-
cerneva più estese accuse, implicanti tutte il coin-
volgimento nell'associazione mafiosa denominata
"Cosa Nostra" : il richiamo alla sanatoria previ-.
sta dall'art.187 20.comma c.p.p. in tanto può essere pertinente in quanto sussista il presupposto di una nullità giuridicamente rilevante.
Non può neppure affermarsi che la disposta riunione abbia avuto, come suo effetto, una violazione delle
- norme sulla competenza o sulle condizioni di capacità
del giudice : entrambi i giudizi appartenevano, sia pure a diverso titolo, alla competenza della Corte
d'Assise d'Appello di Palermo.
I limiti funzionali, indissociabili dal giudizio di rinvio, non hanno interferito nel giudizio d'appello al quale erano sottoposti i componenti della "commis-
sione", accusati di essere i mandanti del delitto.
Il fatto che il giudizio di rinvio nei confronti --
di NI PE abbia attratto a sè quello,in -33-
grado d'appello, pendente a carico degli altri impu-
Stati, non significa, per ciò solo, traslazione auto-
matica dei poteri decisori dello stesso giudice nei diversi procedimenti, nè sovrapposizione degli effet-
ti devolutivi dell'appello xxx ai limiti funzio-
nali, propri del giudizio di rinvio.
Così come, nel processo civile, il cumulo delle domande_
non disperde l'autonomia di ciascuna anche in rapporto.
all'acquisizione della prova, alla sua valutazione ed alla decisione del giudice, ugualmente nel proces-
so penale ciascun rapporto processuale, inserito in un più vasto processo, conserva le sue originarie caratterizzazioni.: pertanto, le conseguenze prospet-
tate dai ricorrenti si sarebbero potute verificare solo se, attraverso quella riunione, vi fosse stato un travalicamento arbitrario, in relazione alla posi-
zione di uno o più imputati, dei limiti che ciascun giudizio, per la sua genesi e per il suo sviluppo,
comportava, sia con riferimento all'oggetto della decisione che ai mezzi utilizzati per quel risulta-
to. Seronchè, nel caso in esame, il processo cumula-
tivo ha pienamente salvaguardato l'autonomia dei singoli e diversi rapporti nell'ambito di un cor-
retto esercizio della giurisdizione -: l'oggetto del giudizio di rinvio non ha subito arbitrari sconfi- -34-
namenti, nè artificiosi ampliamenti e, per converso,
il giudizio d'appello non ha subito le limitazioni del giudizio di rinvio, ma si è, semmai, arricchito
delle prove acquisite in quest'ultimo ed alla cui acqui-
sizione la stessa Corte avrebbe potuto autonomamente
: provvedere nell'ambito dei suoi autonomi e diretti.
poteri dispositivi.
Ne l'interesse degli imputati alla dispersione dei motivi di concreta correlazione ravvisati nel-
1'impugnata sentenza tra gli esecutori ed i mandanti del delitto può giustificare una diversa decisione,
posto che nella dialettica del rapporto processuale una cosa è l'astrattal connessione esistente tra due:
o più posizioni soggettive, giustificatrice del discre-
zionale provvedimento di riunione, altra cosa, ben :
diversa, è la concreta valutazione che il giudice può formulare dopo aver analizzato le prove acquisite nei distinti. processi.
Inoltre, il provvedimento adottato. dalla Corte di
Palermo non può neppure essere definito "abnorme" e come tale, incidente sulla validità dell'impugnatal "
sentenza.
Il provvedimento abnorme non è sinonimo, it nè
equipollente a quello illegittimo o inesistente : nel-
la patologia processuale l'illegittimità e l'inesistenza -35-
evocano, nella tassatività delle previsioni normative,
la violazione di singole prescrizioni normative, ma non già una pronuncia che esorbiti dalle regole pro-
cessuali del sistema.' porredimento
Le difficoltà della tipicizzazione del abnorme,
evidenziated dalla dottrina e condivise, esplicitamen-
te, nella Relazione definitiva al. nuovo codice di procedura penale, non hanno impedito alla cospicua elaborazione giurisprudenziale di fissare un critė-1
rio generale ed utile al fine di delimitare quella categoria..
Poichè la genesi del riconoscimento dell'autonomia concettuale dell'abnormità è diretta conseguenza del principio della tassatività delle nullità proces-
suali e dei mezzi per farle valere, è ovvio che all'individuazione di un provvedimento abnorme non può che concorrere un criterio residuale, ć, diverso dalla ricerca della nullità processuale.
Tale criterio, poi, dovendo essere riferito a provve-
dimenti che, pur manifestando un alto tasso di patolo-
gia processuale, non sono comprensi nella categoria degli atti nulli, annullabili o inesistenti previsti dalla, legge, non poteva che identificarsi nella stessa
"straordinarietà" del provvedimento, rispetto al A
paradigma ordinario delineato dal legislatore cont -36-
riferimento ad una determinata attività processuale.
E se vero è che la è la singolarità, nell'anomalia, l'aspet-
to caratterizzante del provvedimento abnorme, così po-
trà essere definito un provvedimento del giudice solo se la singolarità del suo contenuto o dei suoi effetti lo ponga completamente al di fuori del sistema orga-
nico delineato dall'ordinamento.
Soltanto in questa ipotesi, infatti, non essendo.
esperibili rimedi specifici per rimuovere un sif-
fatto provvedimento, non rimane che la strada residua del riconoscimento dell'abnormità per ripristinare, **
attraverso il rispetto della legge processuale, .
la compromessa normalità.
Ma la riunione dei processi è un provvedimento ordinatorio che non esorbita affatto dalle regole processuali del sistema, ma è addirittura previsto dalla legge come una delle peculiari espressioni del potere discrezionale del giudice.La sua inoppugnabilità
è conseguente alla sua connotazione ordinatoria, stru-
mentale rispetto allo sviluppo.del rapporto processuale.
Il vizio denunciato dai ricorrenti in relazione al provvedimento di riunione adottato dalla Corte
di Palermo si esaurisce nella mancata osservanza di una delle condizioni alle quali era subordinatė:
la pendenza dei proċessi da riunire nella stessa -37-
.fase processuale.
Ma il mancato rispetto di tale condizione non ha causato, come già si è detto, alcun pregiudizievole effetto in relazione al corretto esercizio dei po-
teri decisori del giudice competente a definire :
entrambi i processi riuniti.
0 0 0 0 0
Passando all'esame degli altri rilievi formulati dagli imputati ricorrenti in relazione all'impugna-
ta sentenza, deve osservarsi, quanto a NI Giu-
seppe, che il quadro indiziario che era stato acqui-
sito prima che il processo venisse attratto, per effetto della disposta riunione, a quello instaura-
to a carico di coloro che erano stati accusati di concorso nel delitto, quali mandanti dello stesso,
è stato riesaminato dal giudice di rinvio alla luce dei criteri indicati nella sentenza di annullamento che questa Corte ayevavpronunciato il 7 marzo 1989.=
Nella ricostruzione del fatto la Corte d'Assise
d'Appello di Palermo, quale giudice di rinvio, si
è attenuto a quei criteri : infatti, è stata rimos-
sa quella manifesta illogicità che era stata rav-
visata in relazione all'individuazione delle ragio-
ni per le quali gli autori del delitto avrebbero preferito abbandonare subito l'autovettura A/112 -38-
per poi percorrere a piedi il lungo percorso che li separava dal luogo in cui era stata lasciata la Re-
nault 5", appartenente a NI PE, e sulla qua-
le furono intercettati UC e NA.
La Corte di Palermo ha rilevato che qualsiasi altro piano di fuga, pur se più efficace in' relazione alla necessità di allontanarsi il più presto possibile dal luogo del delitto, era stato reso non più con-
cretamente praticabile non solo dall'immediatale pre-
vedibile predisposizione dei posti di blocco, ma so-
prattutto dall'acquisita percezione dell'avvenuta. individua-
zione dell'autovettura A/112 che, raggiunta dagli in-
seguitori, AR e Di AN, era stata addirittura colpita in uno dei fari anteriori.
Tale valutazione, oltre ad essere dotata di un'intrin-
seca razionalità, aveva anche il pregio di armonizzarsi con le deposizioni testimoniali acquisite ed era al-
tresì corroborata dalle rivelazioni che AR Man-
noia aveva direttamente offerto al giudice di rinvio,
allorquando, da questi interrogato, aveva riferito il contenuto delle confidenze che a lui aveva fatto in carcere UC NC : da quella rivelazione emergeva che i piani di fuga erano stati sconvolti e, pertanto, alla meditata preparazione si era sosti-
\tuita l'improvvisazione, con tutti i limiti che questa
- -39-
comporta ...
Era quindi evidente che ogni giudizio sulla effi-
cienza e sulla razionalità del piano di fuga, realiz-
zato e ricostruito non poteva prescindere dall'emer genza della concreta situazione venuta xa determinar-
si a causa dell'energica e tempestiva reazione del-
l'Appuntato De AN e del metronotte AR.
Inoltre, il riesame sollecitato da questa Corte in relazione al supposto collegamento tra l'autovettu ra. A/112, utilizzata dagli autori materiali del delit-
to, e la successiva presenza del ricorrente NI
PE, alle ore 4,40 di quella notte, in Via Aqui-
"
no, a circa seicento metri di distanza dalla Renault
5 di sua proprietà, è stato compiuto con accurato approfondimento, utilizzando, com!era doveroso fare,
anche le acquisizioni probatorie ottenute in seguito alla disposta rinnovazione del dibattimento.
Non è, quindi, condivisibile il rilievo indicato dal ricorrente, e secondo il quale il giudice di rinvio, acquisite le dichiarazioni del teste VA,
avrebbe dato ad esse tale risolutiva importanza, sul-
l'apodittico presupposto della loro attendibilità,
da trascurare persino ogni verifica sulla compati-
bilità di quelle dichiarazioni con le altre risul-...
tanze che già erano acquisite al processo e sulla cui -40-
valutazione era stato imposto un nuovo giudizio.
Dal contenuto complessivo della sentenza impugnata emerge che la testimonianza del VA, pur avendo svolto un ruolo di primaria importanza nella genesi del
.convincimento espresso dalla Corte di Palermo, non si è affatto sovrapposta alle aktre risultanze, di- :
sperdendole o travisandone il contenuto per sintoniz-
zarle al racconto di quel testimone.:
Le dichiarazioni di VA IE dovevano inserir-
-
--
si, con dignità di prova diretta, tra le altre, prove indirette che il processo offriva e, perchè rappresen-
tativa della stessa realtà, accentuava la rilevanza delle prove indirette e le elevava, nel contempo,
al rango di veri e propri parametri di riferimento nella verifica del contenuto di quella testimonian-
za.
La sentenza impugnata non solo non poteva tra-
scurare o attenuare tale rapporto di stretta inter-
dipendenza, ma da esso doveva trarre, come ha fatto,
occasione per un totale riesame della prova, perchè
questa, arricchendosi di nuovi elementi, finiva essa stessa per qualificarsi in modo diverso rispet-
to a quello originario e richiedeva l'utilizzazione di criteri valutativi pur essi diversi rispetto a quelli-indicati nella sentenza di annullamento -41-
pronunciata da questa Corte anteriormente all'utiliz-
zazione processuale della testimonianza VA.
I limiti conseguenti alle sia pure marginali in-
certezze dei riconoscimenti di UC NC e dello stesso NI PE da parte, rispettiva-
mente, di NT VA e di CO AR, non sono stati trascurati dall'impugnata sentenza : ma quei riconoscimenti, pur se incapaci, da soli, ad espri-
mere ed a giustificare delle certezze, dovevano es-
sere esaminati e valutati,com'è avvenuto, nel con-
testo organico degli altri, ben più rilevanti elementi,
pur essi sintomatici della partecipazione di NI
PE all'esecuzione materiale di quel delitto.
Il falso alibi dedotto dall'imputato per l'ora del delitto, le singolari circostanze nelle quali egli era stato sorpreso dai Carabinieri, la sua stessa appartenenza al gruppo dell'associazione che aveva
- un accentuato interesse all'eliminazione fisica del IT LE, erano tutte circostanze che,
pur nei limiti della loro intrinseca capacità rap-
presentativa di quel supposto coinvolgimento, con-
vergevano verso quella ipotesi ed in tale ottica sono state adeguatamente e correttamente valorizzate dal, giudice di rinvio.
Nè il giudizio espresso dalla Corte di Palermo sul- -42-
l'attendibilità di VA IE può essere fonda-
tamente censurato in questa sede.
Il ritardo con il quale quel testimone aveva posto fine al suo silenzio e 'le contraddittorie giustifi-
cazioni da lui offerte, nel corso del procedimento,
hanno avuto, da parte della Corte di Palermo, adeguate valutazioni.
Il timore di possibili rappresaglie, specie allor-
quando sia enfatizzato dal personale coinvolgimento-
in una drammatica esperienza come quella vissuta da quel testimone, attribuiva persuasiva razionalità
a quel comportamento : questo, una volta svelato, compor-
tava l'avvilente riconoscimento della propria egoistica paura che si era resa vittoriosa, per così lungo tempo,
su di un dovere morale e civile di indubbia rilevanza.
☐☐ Comunque, la presenza del teste VA sul luogo del delitto, la notte del 4.5.1980, era accreditata da una serie di circostanze oggettive del tutto incon-'
testabili : pertanto, ai fini della verifica dell'at-
tendibilità complessiva di quella testimonianza non si
火 poteva prescindere da tale condizionante presupposto,
sicchè l'indivi duazione dei motivi per i quali quelle rivelazioni avvenivano a distanza di quattro anni dal
-
fatto, non aveva più alcuna concreta importanza.
+ Lo stesso imputato ricorrente, infatti, non ha -43-
contestato l'accertata presenza di VA IE
in via Novelli, a Monreale, nella notte in cui venne ucciso il IT LE, ma ha censurato il giu-
dizio positivo espresso dall'impugnata sentenza sull'attendibilità del racconto fatto da quel testi-
mone, evidenziando come su talune circostanze l'impre-
cisione sconfinava nella fantasia, sovvertendo comple-
tamente la verità.
Ma anche tale rilievo non appare fondato.
Le inesattezze nelle quali VA IE è incorso.
nella rievocazione dell'episodio sono state tutte esattamente evidenziate dalla Corte di Palermo ed a ciascuna di esse si è dato il concreto rilievo che aveva nel quadro complessivo della ricostruzione della vicenda.
- E' inoltre opportuno rilevare che il contrasto eviden-
ziato dal ricorrente tra la deposizione del VA
e quella del maresciallo BA riguardava un aspetto irrilevante, e cioè non già la presenza con-
testuale del BA sul luogo del delitto, bensì.
il momento in cui quella presenza era stata da VA
percepita, perchè discordi versioni erano state for-
nite sulle modalità del loro incontro, prima del delitto.
Il teste BA aveva confermato di essersi tro-
vato, quella notte,in quella strada e,una volta che -44-
sulla contestuale presenza del VA gli acquisiti riscontri estrinsici a quella testimonianza ribadivano quella realtà, era evidente come, sul piano logico,
non avesse più alcun senso verificare quale dei due testimoni avesse non fedelmente rievocato le modalità
del loro incontro.
Lo stesso dicasi per la individuazione di
.coloro che, inseguendo senza successo gli autori del delitto, avevano esploso alcuni colpi di pistola al loro indirizzo : l'episodio, nelle sue reali di-
mensioni, corrispondeva alla ricostruzione del teste
VA, sicchè se anche si fosse ritenuto più vero-
mile che il maresciallo BA non aveva preso :
parte a quell'inseguimento, anzicchè il contrario,
come riferito dal VA, in entrambe le ipotesi..
si rappresentava, comunque, un inseguimento avvenuto con le modalità accertate dalle concordi deposizioni
De AN e AR.
Nella sentenza impugnata è stato anche spiegato,
con rigore logico, il fatto che VA non si era accorto che la figlia della vittima era finita sotto il peso del corpo del padre : la bambina era stata immediatamente soccorsa dalla madre ed affidata alle
Haltre persone presenti e d'altronde, se vero era che VA, dopo il delitto, sia pure per pochi -45-
attimi, era stato costretto all'immobilità, dapprima agli. attraverso l'intimazione che a lui ed altri presenti,
coloro che si accingevano a far fuoco avevano rivolto,
e poi, dalla minaccia persuasiva della pistola che
NI PE, tornando sui suoi passi, aveva posto in essere, era evidente come fosse conciliabile la mancata constatazione della presenza della bambi-..
na con la realtà apparsa e descritta dal testimone.
Tra i tanti riscontri acquisiti all'attendibilità
di quel testimone, indubbiamente assumeva preminente rilievo il fatto che altri testimoni avevano conferma-
to la presenza del VA sul luogo del delitto nel momento in cui questo veniva eseguito, nonchè le stesse concrete modalità con le quali il corpo del-
l'Ufficiale, mortalmente ferito, era stato traspor-
tato in ospedale : le operazioni di soccorso, proprio perchè irrilevanti ai fini dell'accertamento delle responsabilità degli autori del delitto, non avevano,
prima del racconto di quel teste, formato oggetto di
-
alcuno specifico accertamento. La verifica positiva ottenuta, nel corso del dibattimento, attraverso la individuazione e l'esame di coloro che a quelle opera-
zioni parteciparono, non poteva che concorrere nella giustificazione del giudizio di attendibilità comples-
siva delle dichiarazioni di quel testimone. -46-
Dalle su esposte considerazioni discende che nessun aspetto di cuella testimonianza è stato trascurato dall'impugnata sentenza e la verifica del suo contenuto stata eseguita attraverso una corretta utilizzazione delle altre risultanze probatorie,già acquisite al processo. Il convergere, poi, di tali risultanze nel quadro complessivo della ricostruzione del fatto, così
come rievocato dal teste VA, non è stato l'artifi-
cioso risultato di un loro abitrario adattamento a quella testimonianza, bensì il naturale effetto della-
loro intrinseca, pur sex parziale, capacità rappresen-
tativa della realtà.
Nè diversa conclusione poteva essere tratta dal fatto che una delle armi del delitto risultava essere stata utilizzata, da ignoti, il 29 settembre 1981, per ucci-
dere PI CA : l'ipotesi, prospettata dalla
Corte di Palermo, della partecipazione al delitto Basi-
le di altre persone, non identificate, complici di NI,
UC e NA, non era nè arbitraria, nè fantasiosa.
Essa,invece, era accreditata dalla causale e dalle mo-
dalità esecutive del delitto, implicanti una predisposi-
zione di mezzi e di uománi ben, più vasta rispetto a quella desumibile dall'accertata presenza di UC, NA
NI; ed era altresì confortata dalle rivelazioni che AR AH aveva fatto alla Corte. Infatti, AR -47-
IA, nel riferire il contenuto del colloquio da
ļui avuto, in carcere, con UC NC, aveva non solo spiegato le ragioni per le quali il programma predisposto, prima del delitto, per la fuga di coloro.
che lo avrebbero eseguito, non era stato osservato,
ma aveva anche confermato che quel piano prevedeva la utilizzazione di altri complici,non identificati.
Ritenuta certa questa premessa, logica appare la dedu-
zione che se ne è tratta: una delle armi del delitto era rimasta nella disponibilità di coloro che erano i riusciti a sottrarsi alle ricerche.
PI CA era stato soppresso perchè faceva parte, secondo le concordi indicazioni di CE,
RN e AR IA, del gruppo rappresentato da NT ed LL: e sia il delitto LE che il delitto PI, proprio in relazione alla causale,
evocavano il coinvolgimento dell'organizzazione capeg-
giata da II LV.
_Era, quindi, nei fatti e nella loro logica concatena-
zione che l'ipotesi formulata dalla Corte di Palermo
_ trovava le sue radici, una volta accertatosi che non tutti i proiettili che avevano raggiunto il capitano
LE erano stati esplosi con la pistola Smitt-Wes-
son cal.38, trovata dagli inquirenti sull'autovettura
À/11.2. Pertanto, non è ravvisabil e in relazione alla -48-
condanna di NI PE, la prospettata contraddit-
torietà di motivazione.
Passando all'esame delle posizioni degli altri.
imputati ricorrenti, accusati di essere stati i man-
danti del delitto, la Corte deve preliminarmente os-
servare che la definitiva pronuncia di condanna che
è intervenuta il 30 gennaio 1992 sulla loro parteci-
pazione all'associazione mafiosa denominata "Cosa
Nostra", ha ridotto gli spazi valutativi e deciso-
ri devoluti a questa Corte dai ricorsi degli stessi imputati.
In quel procedimento, parzialmente definito con la sentenza su indicata, erano originariamente comprese
·le vimputazioni relative alla partecipazione degli stessi ricorrenti al delitto LE, prima che, in accoglimento della richiesta dei difensori, ne fos-
se disposta la separazione. Poichè la separazione non aveva riguardato la contestazione relativa al-
l'appartenenza degli stessi soggetti a quell'asso-
ciazione mafiosa, il giudicato che su tale accusa si
è ormai consolidato comporta la verifica della sua estensione.
In quel procedimento l'accusa di partecipa-
zione all'associazione mafiosa, oggetto di una statui-
izione definitiva di condanna, comprendeva non solo -49-
l'individuazione delle finalità perseguite da quel sodalizio criminoso, ma anche della sua struttura organizzativa e dei ruoli dei suoi partecipanti.
Da ciò discende che la partecipazione di II Sal-
vatore, NI SC, VE RN, EC
IC, AL PE, CA RN e GE
TO a quell'organizzazione e con i compiti conseguenti al loro inserimento nella particolare struttura verticistica della stessa, denominata "com-
"1 missione, è un dato di fatto acquisito alla verità
processuale e non più sindacabile in questa sede..
RIne, invece, da verificare se la partecipazione degli imputati alla "commissione" poteva essere rite-
nuta sufficiente per attribuire a ciascuno la deci-
sione di uccidere il capitano LE, ovvero almeno un elemento di accentuata rilevanza indiziaria a tale scopo.
La Corte di Palermo, pur accreditando le rivelazioni che i collaboratori avevano fatto sui compiti istitu-
zionali della "commissione" e sulle modalità con le quali venivano assunte le deliberazioni di tale orga-
no, nonchè sulla loro valenza ai fini della rimozione degli ostacoli phe potevano insorgere д ia nella concreta attuazione di alcuni delitti, ha dato una esauriente e logica risposta a tale preliminare e -50-
condizionante quesito.
La decisione adottata è stata conseguente più |
che al razionale ripudio di qualsiasi automatico cri-
terio di accertamento della responsabilità penale, :
all'oggettiva constatazione di alcuni eventi in rela-
zione ai quali più non poteva parlarsi, in termini reali,
di una deliberazione assunta e condivisa da tutti i membri della "commissione" : i vecchi equilibri dei gruppi rappresentati in quella struttura, nel 1980,
si stavano già dissolvendo e la stessa "commissione",
con il prevalere della fazione dei corleonesi di II
LV altro non esprimeva se non le scelte ope-
rative e funzionali di quel gruppo, tant'è che chi¨
dalle iniziative di quel gruppo dissentiva, come Bon-
tate ed IN,o veniva emarginato al punto da non esserne neppure informato, o addirittura deposto prima di essere fisicamente soppresso.
Riconosciuta l'insufficienza dell'appartenenza alla
"commissione" come unico criterio per dimostrare la paternità morale di un delitto, pur quando questo era stato commesso, com'era avvenuto per l'uccisione del
IT LE, nel quadro di un programma che evo-
cava il consolidamento delle posizioni acquisite dai partecipanti. all'associazione, la Corte,di Paler-
mo ha utilizzato a quello stesso scopo la causale -51-
del delitto. Si è, quindi, in concreto, verificato se per ciascuno di coloro che facevano parte della
"commissione" sussisteva un diretto e pressante in-
teresse del proprio gruppo all'eliminazione del Capi-
tano LE, ritenendo che tale interesse, per avère
assunto una particolare connotazione di specificità,
poteva essere partecipe del processo formativo di um convincimento di certezza.
:In tale prospettiva la sentenza impugnata, partendo dall'oggettiva constatazione dei risultati investi gativi ottenuti dall'Ufficiale, risultati riguardanti alcuni appartenenti alla stessa organizzazione, nel cui alveo, secondo le accuse dei collaboratori, era maturata la decisione e l'esecuzione del delitto,
ha formulato un giudizio positivo sulla sufficienza della prova relativa alla partecipazione di II
LV, NI SC e EC IC.
Tutti e tre gli imputati ricorrenti hanno de-
dotto, e con distinti motivi, l'illegittima utiliz-
zazione della causale del delitto, come mezzo di ri-
cerca della prova della responsabilità, ed il difetto di motivazione dell'impugnata sentenza in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese dai colla-
boratori, imputati di reati connessi.
Quanto alla delimitazione della funzione che può -52-
legittimamente assolvere la causale di un delitto,
questa Corte non può che ribadire il suo costante orientamento (cfr.Sez.l- 5 marzo 1991 - ric.AL) : il
valore sintomatico della paternità dell'azione, nella causale, è connaturato alla sua diretta partecipazione al processo formativo della volontà di una condotta.
Come tale, il movente ha non solo la capacità di esal-
tare alcuni aspetti oggettivi, facendoli convergere in un quadro unitario di riferimento, ma è esso stesso dotato dell'autonoma capacità di manifestare ciò che senza la sua corretta utilizzazione resterebbe scono-
sciuto.
Nè il nostro sistema processuale, pur prevedendo e disciplinando alcuni tipici mezzi di prova, le moda-
lità della loro acquisizione, e le condizioni per la loro utilizzazione, pone limiti al giudice nella scelta della prova atipica, o nell'apprezzabilità
della sua capacità rivelatrice di un fatto o di un aspetto dello stesso. Prova del coinvolgimento di un soggetto in un delitto può anche essere la causale,
quando questa, per la sua specificità, converge in un'univoca direzione.
Nel caso in esame l'interesse di alcuni imputati,
particolarmente di II LV e di NI
SC, all'eliminazione fisica del IT Ba- -53-
sime, s'inseriva, con la forza persuasiva della pro-
spettata convergenza, nel quadro degli altri elemen-
ti acquisiti e, quindi, da un lato dava un contenuto.
di concretezza all'ipotesi della riconducibilità
del delitto a quell'associazione della quale erano autevoli esponenti i due imputati e, dall'altro,
accresceva la valenza probatoria degli altri indizi,
evidenziandone la pertinenza e la serietà.
Inoltre la causale del delitto, individuata nell'impu-
gnata sentenza in sintonia con quanto stabilito dal primo giudice, non era il risultato di una soggetti-
va intuizione, ovvero di una fantasiosa congettura,
nè era caratterizzata da una certa equivocità o problematicità : essa, invece, associava alla sua intrinseca razionalità il pregio di una certezza conseguente all'approfondimento della sua ricerca.
Pertanto, sotto tale aspetto, l'impugnata sentenza si sottrae alle dedotte censure.
Un concorrente problema, relativo pur esso alla valutazione della prova, è proposto all'attenzione della Corte in merito alla utilizzazione che è sta-
ta fatta, nell'impugnata sentenza, sulle rivelazioni fornite da alcuni collaboratori.
I rilievica tal fine dedotti dai ricorrenti sono prospettati sotto il duplice profilo dell'errata -54-
applicazione dell'art.192 c.p.p. e della mancanza di motivazione dell'impugnata sentenza.
Orbene, nom sussiste alcuna esigenza di difesa so-
ciale idonea a giustificare una caduta generale dei criteri legali di acquisizione di una prova o un abbas-
samento del livello di probabilità di cui ha bisogno la verità processuale per essere così qualificata.
Le nuove regole, dettate dall'art.192 del nuovo codice, rese applicabili, per espressa volontà del legislatore, a tutti i procedimenti in corso;
nel recepire i principi che la giurisprudenza aveva ela-
borato sulla valenza probatoria della chiamata in correità, esprimono, senza reticenze, la necessità
di cincondare di maggiori cautele il ricorso a tale atipico e polimorfo mezzo di acquisizione della pro-
va di un fatto e della responsabilità di un soggetto. :
Infatti, le dichiarazioni del co mputato dello stesso reato o di un reato connesso possono essere utilizzate nella motivazione di un convincimento di certezza soltanto alla ineludibile condizione che, se valutate
"unitamente agli altri elementi di prova", ne risulti confermata l'attendibilità.
Una chiamata di correo'per avere un peso risolutivo nell'accertamento delle responsabilità penali, ha
-bisogno di un contesto probatorio più ampio che sia -55-
in grado di esprimere quella valutazione integrati va e comparativa che la legge richiede,
L'esigenza di una verifica estrinseca alle accuse del correo è correlata alla giustificata diffidenza dell'ordinamento verso forme di accertamento sottrat- te all'osservanza di particolari garanzie ed cindis- sociabile dalla sua stessa genesi e dai rischi con-
seguenti ad una indiscriminata ed arbitraria utiliz-
zazione.
E' però altrettanto incontestabile che se il giudizio di attendibilità necessità di opportuni riscontri, questi, per assolvere la funzione alla quale sono preposti, possono essere di qualsiasi tipo e natura : se il loro scopo è quello di veri-
-ficare la veridicità del contenuto di un'accusa,
accusa che proviene da un soggetto che in essa, sia
°
pure a vario titolo, è coinvolta, è evidente che qualsiasi mezzo consentito può concorrere a tale risultato ' comprese altre chiamate in correità, '
formulate da diversi soggetti (cfr. Sez. Unite, 3
febbraio 1990, ric.Belli).=
Nè, contrariamente a quanto dedotto dalle difese degli imputati ricorrenti, l'utilizzazione probato,
ria della chiamata in correità può essere esclusa sol perchè il chiamante muova un'accusa non riferen- -56-
do fatti per scienza diretta, ma appresi da altre fonti rivelatrici : la chiamata "de relato" non per de, per ciò solo, la sua natura e la sua valenza,
ma soltanto necessita che la sua valutazione avvenga con maggior rigore, dovendo essere controllata non solo con riferimento al suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria dell'accusa, fonte
.
che, spesso, resta estranea al processo.
Orbene, nella sentenza impugnata a tali fonda-
mentali criteri ci si è in larga misura attenuti per la valutazione delle accuse formulate da quanti o ·
perchè sensibili a nuove figure premiali, o perchè
convinti protagonisti di un'effettiva dissociazione,
hanno comunque aperto larghi squarci sull'organizza-
zione alla quale avevano aderito e nel cui ambito era sorta la decisione di uccidere il IT Ba-
sile.
Le premesse su esposte consentono di affermare che la condanna di II LV e di NI AN-
cesco, già disposta dal primo giudice e confermata con l'impugnata sentenza, è conseguente ad una cor-
retta applicazione dell'art.192 c.p.p. ed è suffi-
cientemente motivata..
Giustificato il ridimensionamento del criterio che avrebbe potuto consentire che tutti i componenti -57-
della "commissione" fossero dichiarati corresponsa-
bili di un delitto deciso o autorizzato da quell'or-
gano, la Corte di Palermo ha evidenziato, compiuta-
mente analizzando le risultanze acquisite, che le lotte manifestatesi all'interno dell'organizzazione sin dal 1978 e sviluppatesi in seguito con progressiva intensità, avevano consacrato l'indiscussa supremazia di II LV. Tale realtà, prospettata dalle concordi indicazioni di alcuni collaboratori, era al-
tresì confermata dall'oggettiva constatazione del-
l'avvenuta eliminazione fisica di alcuni personaggi che gravitavano in gruppi contrapposti a quelli dei corleonesi e dei loro alleati.
Sin dal lontano 1973 LE RD aveva indicato
II come un esponente di prestigio nell'ambito di quell'associazione e sin d'allora era emerso che
NI SC aveva manifestato la sua amicizia nei confronti del II, intervenendo, con il figlio
PE, il 6.9.1973, al matrimonio del nipote.
Dalle successive indagini espletate era stato evi-
denziato che LA OL, cognato del II,
aveva trascorso parte della 'sua latitanza in un edi-
ficio dov'era situata l'abitazione di NI AN-
cesco; inoltre, lo stesso LA, in uno dei covi dell'organizzazione, e precisamente in quello di Via -58-
Pecori Giraldi, a Palermo, aveva dato ospitalità a
RI LV, affiliato ad una delle due fa-
miglie rappresentate da NI SC.
Pertanto, le specifiche indicazioni offerte da Buscet-
ta e da AR IA sulla paterhità del delitto
LE, pur se presentate come conoscenze indirette e non più riscontrabili sul piano soggettivo a cau-
sa della sopravvenuta morte degli autori diretti
(NT e UC), avevano, comunque, un primo riscon-
tro positivo nell'intrinseca convergenza del loro contenuto : esse, non solo erano rese da fonti diver-
se ed in tempi diversi, ma anche con una diversa rie-
vocazione oggettiva di fatti e circostanze indicative della stessa, sostanziale realtà.'
Inoltre, quelle stesse accuse si armonizzavano con le altre risultanze probatorie e dalle quali emerge-
va che II LV e NI SC non solo erano esponenti della "commissione", ma, ciascuno, per proprio conto, aveva acquistato nell'ambito dell'orga-
nizzazione una posizione d'indiscussa autorevolezza.
Il coinvolgimento di II LV e NI AN-
cesco nella decisione di uccidere il capitano LE
ha avuto, nell'impugnata sentenza, un rilevante contri-
buto probatorio dalla individuazione della causale e
XEXE degli-x*x*xi autori materiali del delit- -59-
to.
Le indagini del capitano LE, sviluppatesi do-
po l'uccisione del Vice-Questore BO IU,
utilizzando i risultati investigativi già acquisiti da quel funzionario, avevano consentito, secondo la puntuale ricostruzione dei giudici di merito,di individuare, sia pure con alcune comprensibili in-
completezze, la vasta estensione dell'organizzazione e, soprattutto,i collegamenti che esistevano tra alcuni gruppi. I risultati da lui ottenuti rappre-
sentavano un evidente pregiudizio per quei gruppi che a quelle indagini erano stati sottoposti e CO-
stituivano essi stessi pericolose premesse di ul-
teriori sviluppi. In tale articolata prospettiva con-
fluivano, infatti, gli accertamenti che avevano ri-
guardato i due covi dell'associazione, scoperti a
Palermo, nonchè le iniziative assunte dal capitano ter LE l'accertamento delle responsabi-
lità di LA OL in relazione alla soppres-
sione dei fratelli IN di Altofonte%;B ed ancor più significativo appariva il coinvolgimento nella
.stessa associazione mafiosa che l'Ufficiale aveva accertato non solo nei riguardi di LA, ma anche di Di RL RE, Di RL UL e OÈ
TO. Infine, nel corso della sua attività investi- -60-
gativa, il IT LE aveva scoperto, attraverso l'esame comparativo di alcune fotografie, che quelle rinvenute nel covo di Via Recori Giraldi ritraevano persone e luoghi che figuravano nelle fotografie tro-
vate nell'abitazione di Di RL RE, pur esso affiliato al gruppo egemone dell'associazione.
Da tale complesso quadro probatorio, compiutamente evocato nelle due sentenze dei giudizi di merito,.
emergeva come l'unica causale adeguata del delitto individuasse, le senza alcuna appreszabile incertezza,
il gruppo emergente dell'associazione come quello maggiormente interessato all'eliminazione del capitano
LE quel gruppo, per poter prevalere sugli altri e quindi infrangere gli antichi equilibri, aveva finito per sostituire alle deliberazioni unanimi della "commis-
sione", espressioni di un consenso maturato attraverso l'apporto ideativo e volitivo di ciascun gruppo rap-
presentato in quella struttura, le proprie volontà
e le proprie decisioni. Non a caso, infatti, CE,
come già si è detto, aveva ipotizzato che II ed i suoi alleati avessero creato una nuova struttura dotata di poteri sovrani sulla stessa "commissione".
Questa, infatti, via via esautorata, finirà per essere privata della sua originaria funzione quando II,
vittorioso sui suoi rivali, deposti o uccisi, -rappre-
- -61-
senterà, a tutti i livelli, il vertice deliberativol dell'organizzazione.
Tale ricostruzione, affidata alle molteplici e concordi indicazioni di alcuni collaboratori, veri-
ficata, in alcuni significativi aspetti, dall'incon-
testabile sintomaticità di alcuni episodi, corrobo-
Irata da un'intrinseca razionalità e, soprattutto,
conseguente alla corretta utilizzazione del materia-
le probatorio acquisito in entrambi'i procedimenti,
. si sottrae alle censure dedotte dai ricorrentivII
e NI SC.
Non può certamente essere definito arbitrario il metodo d'indagine che la Corte di Palermo ha seguito,utilizzando, ai fini della giustificazione⠀
della decisione assunta e come indice del coinvol-
gimento degli imputati ricorrenti nella decisione di quel delitto, l'accertata partecipazione alla sua esecuzione di NI PE, NA ND
e UC NC.
Il mandato ad uccidere è sempre espressivo di un rapporto di stretta connessione tra chi ne è l'autore
.e chi quell'incarico riceve ed accetta.
La dimostrazione della sua stessa esistenza non può
che avvalersi di tutte le circostanze capaci di ri velare, in varia misura, tale solidale rapporto inter- -62-
soggettivo.
Una volta ritenuta certa la partecipazione al delitto di NI PE ,tale decisione coin-
volgeva, nei limiti oggettivi di una insopprimibile..
indissociabilità, sia UC che NA.
Inoltre, NI PE era non solo il figlio di
NI SC, ma era stato indicato da TO
-ON anche come un affiliato, giovanissimo, al-
l'associazione da II LV, suo 11'padrino".
A sua volta NA non solo appariva destinatario dell'incondizionata fiducia che il conferimento di cuel mandato evidenziava, ma 'era stato dai collaboratori additato come un fedele gregario di una delle due "fa-
miglie" rappresentate da NI SC. Lo stesso
NA, poi, secondo alcuni accertamenti espletati ante- implicato riormente al delitto LE, risultava bolte in vicende che dimostravano il suo personale coinvolgi-
- mento in quel sodalizio criminoso : il 17 febbraio 1977
era stato tratto in arresto a Castelvetrano perchè
sorpreso, armato, insieme a ON AN e NO
OM Le successive indagini consentiranno di stabili-
re che ON lavorava nella stessa società dove
(prestava la sua opera il fratello di RI e, quanto
a NO, questi risultava aver partecipato, in-li sieme a NI SC e NI PE, al -63-
matrimonio di GR AN, nipote di II.
Tutte queste circostanze, tra loro collegandosi, di-
mostravano un fatto di rilevante importanza nel quadro complessivo della prova sulla responsabilità
di NI SC e II LV nella decesio-
ne di uccidere il IT LE, e cioè che per
¡l'esecuzione di quel delitto erano stati utilizzati uomini che avevano stretti legami com i gruppi rap-
presentati dai due mandanti del delitto. Inoltre
quelle scelte non solo presupponevano rapporti di stretta dipendenza con i gruppi di appartenenza,
■■ima confermavano anche l'esistenza di legami di reciproca collaborazione che si erano instaurati tra le "famiglie" rappresentate da NI SC
ed il gruppo egemone dei corleonesi del II.
In tale prospettava la designazione degli esecutori
Idel delitto poteva essere partecipe del processo formativo del giudizio di certezza espresso dal pri-
mo giudice e condiviso dal giudice d'appello sulla responsabilità dei mandanti.
Corretta appare anche la valutazione dei giudici di merito sull'irrilevanza, in tale complesso quadro probatorio, dell'imprecisione nella quale era incorso.
CE TO nel far risalire al 1978 la morte di AL PO, predecessore di NI AN -64-
cesco a capo di quel gruppo : il delitto LE era stato commesso quando ormai di AL PO non si aveva più notizia e, comunque, il fatto che NI
SC avesse sostituito AL in quell'incari-
co non significava, per ciò solo, che la sostituzione dovesse coincidere con l'uccisione del deposto.
Le stesse vicende dell'organizzazione evidenziavano che, invece, frequentemente, la sostituzione di alcuni
¡componenti della struttura verticistica dell'associazio-
ne rappresentava l'epilogo di una progressiva emargi-
nazione, la quale, sviluppandosi nel tempo;
consentiva di isolare dal gruppo di appartenza chi lo aveva rappre-
sentato, non foss'altro perchè la sua deposizione e la potessero sua successiva eliminazione fisica non susci-
itatb reazioni di vaste proporzioni.
..
Così delineata, nell'ambito dell'accusa.conte-
stata, la partecipazione di IN LV e di
NI SC al delitto, perdono ogni concreta
\rilevanza le censure dedotte dagli stessi ricorrenti in relazione all'applicazione dell'art.110-c.p..=
Se la decisione di eseguire quel delitto fosse stata attribuita alla "commissione", quale struttura verticistica capace di esprimere una volontà unitaria pur nella molteplicità e diversità dei contributi-che,
in concreto, ciascun componente avrebbe potuto -65-
offrire, indubbiamente una corretta applicazione-
dell'art. 110 c.p. avrebbe imposto una diligente ve-
rifica dei limiti, oggettivi e soggettivi di una par-
tecipazione affermata soltanto sulla base delle consuete modalità deliberative di un singolare organo collegiale che disperdeva'il dissenso o la neutralità
nella formale rappresentazione di una unanimità
indifferenziata : non si poteva certo confondere
_l'assunzione di una decisione con la sua rilevanza,
_ nè le modalità con le quali si era ad essa pervenuti con i suoi effetti. Non si sarebbe potuto neppure :
assimilare il consenso tacito a quello espresso se.
prima non si fosse dimostrato che l'autore del consenso non manifestato era non solo consapevole degli effetti che la decisione da adottare avrebbe provocato nella realizzazione del delitto, ma anche a conoscenza del fatto che una deliberazione su quel delitto sarebbe stata assunta e questa ne condizionava, in modo deter-.-
minante, l'esecuzione. La possibilità di partecipare ialla determinazione di un delitto attraverso un compor-
tamento omissivo avrebbe dovuto comportare la duplice verifica dell'efficacia causale dell'omissione ri-
spetto al rafforzamento dell'altrui iniziativa x e la stessa possibilità di sussumere quella mancata -66-
attivazione nella violazione di un obbligo di con-
tenuto opposto.
Ma tali problematiche, in tutti i loro pur com-
plessi aspetti, sono ultim e rispetto alla ricostruzio-
ne concreta del contributo offerto da II LV
e NI SC alla realizzazione del delitto: se-
condo quella ricostruzione entrambi avevano assunto,
in concorso tra loro, la decisione di uccidere il
IT LE, non già soltanto in veste di auto-
revoli ed indiscussi membri della "commissione", ma soprattutto quali rappresentanti effettivi dei gruppi che, perchè specificatamente coinvolti nelle indagini espletate dalla vittima, erano кяifï æ ti interessati a sopprimere colui che, resosi conto del-
le reali dimensioni dell'organizzazione, si poneva ai loro occhi come possibile protagonista di ulte-
riori e proficui accertamenti investigativi.
La duplice investitura degli imputati rendeva costoro, secondo l'incensurabile valutazione dei giudici da merito, autari responsabili di una inizia-
tiva espressa con l'autorevolezza che discendeva dal concorso di quelle loro qualità, iniziativa che,
lungi dall'essere riconducibile alla sola rimozione di un ostacolo rispetto alla realizzazione di quel de-
litto, ovvero al semplice rafforzamento dell'altrui -67-
proposito criminoso, s'identificava, invece, nella
I vera e propria determinazione al delitto, e cioè
⠀ nella forma più grave del concorso morale.
A diverse conclusioni questa Corte ritiene di dover pervenire quanto all'imputato EC IC.
Costui, assolto per insufficienza di prove nel primo giudizio, è stato dalla Corte di Palermo
ritenuto complice di II LV e NI
SC in quella decisione..
Nell'impugnata sentenza si è dato rilievo al fatto che EC IC, una volta deposto AD,
era divenuto il capo della "commissione", conser-
" vando la rappresentanza della "famiglia" di Ciacul-
:li":: in tale duplice veste, secondo il convincimen-
to dei giudici d'appello, egli appariva interessato,
al pari di II e NI, all'uccisione del Ca-
pitano LE, in quanto le indagini da quell'Uf-
ficiale compiute avevano raggiunto i fratelli AR
⠀ chese, personaggi di primo piano del gruppo rap-
⠀ presentato da EC IC. La stessa partecipazio-
ne all'esecuzione materiale del delitto di UC
NC, uno dei più spietati personaggi della stessa "famiglia", completava, a giudizio della
Corte di Palermo,il quadro probatorio convergente verso la decisione adottata. -68-
Nella sentenza impugnata si è riconosciuta l'esi-
stenza di risultanze probatorie che di EC IC 譬
fornivano un'immagine di "persona grigia e sostanzial-
mente debole", incapace di resistere alle sopraf-
fazioni di II e degli alleati di quest'ultimo;
ciònonostante, si è ritenuto di poter superare le difficoltà conseguenti alla rappresentazione di quella personalità, da un lato enfatizzando la rilevanza degli altri elementi che convergevano verso un totale coinvolgimento dello stesso impu- ;
tato in quella decisione e, dall'altro, proponendo come' alternativa riduttiva della partecipazione morale un consenso tacito e preventivo al delitto,
carico di una solidale adesione alle altrui inizia-
tive.
Rileva però la Corte che la motivazione che sorregge la decisione adottata appare, per taluni
. aspetti, contraddittoria, e per altri, espressione
, di una incompleta analisi delle risultanze probatorie acquisite.
L'impugnata sentenza ha dato atto, puntualmente,
che allorquando il delitto LE era stato realiz-
zato, il vertice dell'organizzazione, nel cui alveo la decisione era maturata, era ormai dominato da II
LV e da alcuni suoi fedeli alleati : Di CR -69-
stina, CE, RN, AL e ON avevano riferito,indicando molteplici e diverse circostanze che II LV sin dal 1969 era entrato a far parte, con AD e NT, di un triunvirato che si era posto al vertice di "Cosa Nostra": dopo la sanguinosa strage di CI e la reazione che ad essa era seguita;
una volta finiti in carcere
AD e NT, II aveva espresso la sua autonomia decisoria, tanto da compiere un'operazio-
ne non gradita dagli altri due, il sequestro Cassina
per poi sostituire', a pieno titolo, LE CI,
in "commissione", ponendosi in breve tempo all'at tenzione dei suoi seguaci e dei suoi antagonisti come il vero artefice della cosiddetta "guerra di mafia", già annunciata nel 1978, con l'eliminazione di Di Cristina e con il progressivo isolamento di
NT ed IN.
L'uccisione di SI GI, cognato di, NT
e del suo autista, la morte dei fratelli Di Federico
e di gran parte dei componenti delle famiglie di
IN e RN, l'uccisione di RC IE
e dei numerosissimi congiunti di CE, nonchè
di IC TO e di AD TO, erano.
tutti eventi indicativi di una realtà che nulla, o
-
quasi, ricordava le deliberazioni collegiali attri- -70-
buite alla "commissione", quale organo deliberativo sovrano dell'organizzazione, ma, semmai, la sua acqui-
sita incapacità a dissolvere, nel suo ambito, i contra-
sti insorti 'tra coloro che di tale struttura facevano parte nella rappresentanza dei vari gruppi operativi.
In tale situazione era doveroso compito del giudice di merito verificare se la riconosciuta sud-
ditanza di EC IC alle iniziative dei corleo-
nesi potesse conciliarsi con l'apporto di un coscien-
te e volontario contributo alla maturazione di quel-
la decisione di uccidere il IT: LE, contribu-
to sussumibile nell'ambito dell'art.110 c.p..=
Tale indagine era resa ineludibile anche in base alle rivelazioni di TO CE, il quale,
riferendo la genesi di quel delitto, aveva espressa-
mente riferito che esso "era stato voluto" dai"cor-
leonesi" di II LV.
Vero è che EC IC di fronte alle vivaci proteste di NT ST aveva finito per ammet-
tere che uno degli autori materiali del delitto era stato UC NC, cioè un componente della sua
"famiglia" e, nel contempo, aveva giustificato l'uc-
cisione dell'Ufficiale ricordando al suo interlocu-
tore i pericoli che si sarebbero consolidati se quel-
la decisione non fosse stata realizzata. Ma il con- -71-
tenuto di quel colloquio, riferito da chi non era
Istato ad esso presente, richiedeva un'approfondita verifica, sì da poter escludere che la giustifica-
zione del delitto esprimesse soltanto l'approvazione di un evento già realizzato e da altri predisposto.
°
Bisognava infatti tener conto che EC IC
poteva avere interesse a non enfatizzare il contrasto già manifestatosi tra II e NT, nella preoccu-
pata consapevolezza dei rischi che esso comportava.
nella conservazione di una struttura verticistica.
dell'associazione della quale era il capo : la protesta del NT, membro della "commissione",
esprimeva la violazione della regola della collegia-
·lità della decisione, sicchè le giustificazioni for-
nite da EC IC a NT ST potevano,
in ipotesi, ricollegarsi anche alla necessità di prospettare un evento in modo tale da renderlo ac-
cettabile, per i suoi effetti, da quanti sicuramente alla sua realizzazione non avevano in alcuna forma
[contribuito.
Inoltre l'impugnata sentenza purdando adeguata ri-
levanza ai motivi che EC IC ed il gruppo da lui rappresentato avevano per partecipare a quel-
la decisione, ha omesso di considerare che nella rappresentanza di quella "famiglia" nel 1980 era -72-
subentrato l'emergente EC PE, soprannomina-
to "scapuzzedda".
La sostituzione di EC PE a EC IC
nella rappresentanza della "famiglia" era stata pre-
sentata da alcuni collaboratori come un ulteriore successo dei corleonesi di II LV che in tal modo potevano fare affidamento su di una più
proficua collaborazione, in sintonia con i metodi di
-inaudita ferocia ai quali il successore di EC Mi-
chele aveva già fatto ricorso.
Inoltre, l'utilizzazione di UC NC
nella materiale esecuzione del delitto in tanto pote-
va essere definita sintomatica del coinvolgimento di EC IC in quella vicenda in quanto si fos-
se accertato o che la sostituzione al vertice di
- quella "famiglia" era avvenuta dopo il delitto LE,
ovvero che la stessa, benchè avvenuta in epoca precedente,
non avesse ancora provocato i suoi conseguenziali ed indissociabili effetti sulla titolarità dei poteri deliberativi e dispositivi su di una operazione che interessava quella "famiglia". Senonchè la Corte di Paler-
mo, pur dando atto che quella sostituzione era avvenuta pri-
ma del delitto, ha attribuito la scelta di UC NC,
tra gli esecutori del delitto, a EE IC, esenza dare di tale convincimento alcuna, adeguata, spiegazione. -73-
Nell'enfatizzare i poteri dispositivi che EC Mi-
chele avrebbe conservato tra i componenti della sua "famiglia", la Corte ha completamente trascurato di considerare che UC non era soltanto "uomo d'ono-
re" della famiglia rappresentata da EC IC
sino alla primavera del 1980, ma era anche un fedele seguace di EC PE, tant'è che nel rapporto del 21.10.1977 della Questura di Palermo si dava at-
to che era stato denunciato per favoreggiamento per-
sonale, essendosi accertato ch'egli aveva agevolato la fuga di EC PE allorquando questi era stato intercettato dalla Polizia.
Alla luce delle considerazioni su esposte, s'impone l'annullamento dell'impugnata sentenza ed il giudice di rinvio
- la Corte d'Assise d'Appello di Caltani- setta - dovrà, attraverso un rinnovato ed approfondi-
to riesame cadelle risultanze acquisite, verificare se ed in quale misura l'accusa di complicità nella decisione di uccidere il IT LE, attribuita a EC IC, può essere ritenuta sufficientemente provata.
Non appare, invece, peritevole di accoglimento quanto dedotto da NI PE, NI ANce-
scoce II LV in ordine alla mancata conces sione delle attenuanti generiche. -74-
La natura indeterminata, delle attenuanti generiche affida al discrezionale potere del giudice l'indi-
viduazione e la valutazione degli aspetti più rile-
vanti del fatto e della personalità del colpevole.
Nel caso in esame, per giustificare il diniego
:
delle attenuanti generiche si è dato rilievo alle modalità esecutive del più grave tra i delitti conte-
stati, modalità indicative di un'accentuata prepara-
zione, nonchè alla forte connotazione d'illiceità
dei motivi dai quali quello stesso delitto era stato
. determinato e, infine, alla capacità a delinquere degli accusati, desunta correttamente dal loro in-
contestabile coinvolgimento in. una vasta e pericolo-
sa associazione mafiosa.
Nè risulta sottratta alla valutazione della Corte
di Palermo, in relazione al diniego di quelle attenuanti,
alcuna circostanza capace, per la sua intrinseca rile-
vanza, di sovvertire la decisione adottata e motivata,
invece, con rigore logico ed in sintonia con i più
fondamentali aspetti del fatto e della personalità
di coloro che, a vario titolo, avevano partecipato all'uccisione del IT LE ed, agli altri reati connessi a quell'evento.
Consegue alla reiezione dei ricorsi proposti da
II LV, NI PE e NI SC -75-
la loro condanna, in solido, al pagamento delle spe se processuali, nonchè, per ciascuno, al versamento della somma di lire cinquecentomila in favore del-
la Cassa delle ammende.
Tutti e tre gli imputati ricorrenti debbono essere altresì condannati, in solido, al rimborso delle spese inf favore delle parti civili e liquidate in complessive lire setteimilioni, di cui lire quattro milioni e cinquecentomila per onorario, in favore di
LE IM, LE NC, LE GI, LE Con-
cetta e TT EN, ed, in lire, cinque milioni,
di cui lire tre milioni per onorario, in favore della moglie della vittima, NT VA, anche nella sua qualità di esercente la. potestà sulla figlia mi-
nore, LE AR.
Dev'essere altresì rigettato il ricorso che il Pro-
curatore Generale presso la Corte d'Appello di Pa- :
lermo ha presentato nei confronti di VE Ber-
nardo, AL PE, CA RN e GE Anto-
nino.
Il ricorrente ha dedotto l'errata applicazione dell'art.110 c.p., sostenendo che il delitto, per le sue stesse modalità esecutive e per le motivazio-
ni che lo avevano determinato, non poteva che essere stato deliberato da tutti coloro che, nella primavera_ -76-
del 1980 avevano fatto parte della "commissione",
e, quindi, anche da VE, AL, CA e Gera-
ci.
Orbene, rileva innanzi tutto la Corte che con
_ tale motivo il Procuratore Generale ha riproposto,
sostanzialmente, il riesame, nel merito, delle valuta-
zioni espresse e motivate nell'impugnata sentenza,
riesame certamente precluso al giudice di legittimità.
La Corte di Palermo, contrariamente a quanto dedotto
_ dal ricorrente, non ha affatto affermato l'impossibi-
lità assoluta di attribuire la deliberazione di un delitto alla decisione di un organo posto al vertice di un sodalizio criminoso e capace di esprimere una decisione collegialmente assunta ed espressione della volontà di tutti i componenti. Nè la stessa sentenza ha interpretato le rivelazioni dei collaboratori, in relazione ai compiti ed alle funzioni attribuite alla "commissione" in modo distorto ovvero incompleto.
La decisione adottata, invece, si è fedelmente attenuta al contenuto complessivo di quelle indicazioni, giac-
chè i numerosi collaboratori interrogati avevano rappresentato, attraverso la rievocazione di alcune concrete realtà, un quadro che consentiva di affermare che allorquando era stato eseguito il delitto LE
la regola della preventiva e collegiale autorizzazione -77-
espressa dalla "commissione" aveva subito tante.
deroghe,per delitti altrettanto "eccellenti", da non poter più essere ritenuta tale.
Ed in effetti, come già si è avuto modo di rilevare,
alcuni delitti, obbiettivamente comprensibili in quel-
la connotazione o per la personalità delle vittime,
-
o,per i motivi che li avevano determinati, ovvero
. per gli effetti che avrebbero comportato sugli equili bri dell'organizzazione, erano stati commessi senza
- il contributo ideativo, volitivo od esecutivo di alcuni
:di coloro che pure facevano parte della "commissione".
Del resto, la stessa protesta che NT ST
aveva manifestato, proprio per l'uccisione del Capita-
no LE, a EC IC, così come riferito da
CE TO, era rivelatrice di una realtà di-
versa da quella prospettata dal Procuratore Generale,
e premessa condizionante di una decisione opposta a quella assunta con l'impugnata sentenza.
Nè ha alcun pregio, ai fini della prova della respon-_
sabilità penale nel corso di più persone nel reato, la distinzione, formulata dal Procuratore Generale,
Tra i reati-mezzo ed i reati-fine rispetto al vincolo associativo che può sussistere tra gli autori di ta-
li reati
Il rapporto di connessione che può sussi- -78-
stere tra la partecipazione ad un'associazione per de-
linquere di stampo mafioso ed i singoli reati commessi da taluni componenti dell'associazione in attuazione del programma da questa perseguito è strettamente corre-
lato alla capacità dello stesso programma di attrarre,
nel suo alveo, la realizzazione di quei delitti.
La specifica funzione che tali delitti rivestono in relazione al vincolo associativo non può essere enfa-
tizzata al punto da identificarla in una specie di cri-
terio automatico di estensione della responsabilità pe-
nale a tutti gli associati.
Così come può verificarsi, in ipotesi, che l'esecuto-
re di un delitto compreso nel programma di un'associa-
zione per delinquere non sia nemmeno partecipe dell'as-
sociazione, analoga conclusione va tratta allorquando un delitto sia stato commesso da taluno degli associa-
ti senza il benchè minimo contributo, ideativo, voli-
tivo ed esecutivo, di tutti gli altri : non sarà certa-
mente la concreta funzione che quei reati possono assol-
vere ai fini della conservazione del vincolo associa-
tivo a giustificare, da sola, una solidale responsabilità
di tutti gli associati.
La sentenza impugnata ha correttamente applicato l'art.110c.p., escludendo la partecipazione morale al delitto LE di quegli imputati per i quali l'accusa. -79-
di un personale coinvolgimento in quella decesione non risultava. sufficientemente provata.
Nè sussiste il denunciato difetto di motivazione dell'impugnata sentenza. -
Quanto a VE RN, la Corte di Palermo
ha dato atto che costui da tutti i collaboratori era stato indicato come il fedele seguace di II
LV, ed ha correttamente osservato che oltre questa sintomatica correlazione con colui che era riconosciuto come l'ideatore del delitto, nessun ulteriore elemento evocava un diretto coinvolgimen-
to di VE in quell'iniziativa.
Indubbiamente lo stretto collegamento con II
LV poteva autorizzare il sospetto di una permanente simbiosi operativa, ma tale ipotesi, pur se caratterizzata da un'intrinseca razionalità, non
ha trovato alcuna specifica conferma in relazione all'omicidio in esame.
Del resto, lo stesso rapporto di assoluta fedeltà
del VE alle volontà ed alle delittuose scelte di II finiva per disperdere, sul piano della rile-
vanza causale, il personale contributo da attribuire all'imputato. Comunque, tutti i collaboratori che era-
no stati interrogati sul suo ruolo nell'associazione non gli avevano mai attribuito, nemmeno in via eccezional -80-
la paternità autonoma di una sola iniziativa nella decisione di omicidi "eccellenti" e,nel giustificare il rapporto di fiducia esistente tra lui ed il II,
avevano riferito che sua specifica funzione, nell'ambito dell'organizzazione, era la cura degli interessi eco-
nomici, e cioè una funzione che, di per sè stessa,
neppure comportava un accentuato interesse, alla.
esecuzione di quel delitto.
Pertanto, la decisione adottata dalla Corte
d'Assise d'Appello di Palermo, è conseguente ad una esauriente analisi delle prove acquisite e, come tale, non più sindacabile in questa sede.
Analoga conclusione dev'essere adottata per
AL PE, CA RN e GE TO.
Infatti, una volta ridimensionata la rilevanza pro-
batoria che, ai fini della dimostrazione di una par-
tecipazione alla decisione di sopprimere il IT
LE poteva avere l'appartenenza alla "commissione",
non restava che verificare se altre prove di cui si disponeva consentivano ugualmente di affermare che i suddetti imputati o taluno di essi avessero effet-
tivamente espresso la loro adesione quella risolu- a zione, così contribuendo alla realizzazione del delitto.
Nel compiere tale doverosa indagine la Corte -81--
di Palermo, dopo aver analiticamente riesaminato I
le risultanze indicate dall'accusa, ha evidenziato gli aspetti più significativi, convergenti im quella ipotesi, ma non ha potuto esprimere alcuna conclu-
sione di certezza su quel supposto coinvolgimento,
e, quindi, ha confermato la decisione del primo.
giudice, condividendone le motivazioni che la giu-
stificavano.
In effetti, a carico di CA, AL e GE
_era soltanto emerso ch'essi avevano fatto parte,'.
all'epoca in cui il delitto era stato commesso,
della "commissione" ed avevano avuto frequenti.
rapporti di collaborazione con il gruppo dei cor-
ONsi. Nessuno dei collaboratori li aveva anno-
verati tra gli ispiratori del delitto, nè erano
· risultati portatori di un accentuato e specifico interesse all'eliminazione fisica di quell'Uffi- .
ciale..
Pertanto, anche la causale del delitto, in-
dividuata nelle sue reali dimensioni, non rivelava nulla di più concreto rispetto ad una possibile
_ approvazione di quella delittuosa iniziativa, da altri sicuramente assunta e dalla quale tuttii partecipanti all'associazione, in varia misura,
potevano aver sperato di trarre vantaggio. -82-
Le perplessità espresse nell'impugnata sentenza sulla partecipazione di tali imputati alla decisione di sopprimere il IT LE per neutralizzare i devastanti effetti delle sue investigazioni sono del tutto conseguenti ad una corretta valutazione della prova acquisita e, come tali, sfuggono al sin-
dacato di legittimità di questa Corte.
Nè il Procuratore Generale ricorrente ha indicato circostanze sfuggite all'esame dei giudici di meri-
to capaci, nel contempo, per la loro imponente ri- levanza, di giustificare una diversa decisione.
Pertanto, anche sotto tale residuale profilo, il suo
: ricorso non può essere accolto.
P. Q. M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza nei confronti di CO IC e rinvia, per nuovo esame:
alla Corte d'Assise d'Appello di Caltanisetta.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale
presso la Corte d'Appello di Palermo, nonchè i ricorsi degli imputati ON PE, ON SC,
e NA LV.
Condanna ON PE, ON SC e
NA LV, in solido, al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, al versamento della somma di lire cinquecentomila (500.000) in favore -83-
della Cassa delle ammende, nonchè, in solido tra loro,
al rimborso delle spese in favore delle parti civili,
liquidate in complessive lire sette milioni KXXRLİ.
(7.000.000), di cui lire quattro milioni e cinque-
centomila (4.500.000=) per onorario, nei confronti di LE IM, LE NC, LE GI,
LE CE e TT EN, ed in lire cinque milioni (5.000.000=) di cui lire tre milioni
(3.000.000=) per onorario, in favore di NT Sil-
vana, in proprio e quale esercente la patestà sufla figlia minore, LE AR..
Roma, li 14 novembre 1992
IL CONSIGLIERE est.
: (dr.N.Marvulli)
Hillary L a te
IL PRESIDENTE
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(dr. Antonio Catalano) Carmela Lanzuiso youzuin
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
add 1 1 MAR. 1993 CAL
IL CANCELLIERE IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Campia Lanzuise
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