Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/1992, n. 2381
CASS
Sentenza 14 novembre 1992

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Il valore sintomatico della paternità dell'azione, nella causale, è connaturato alla sua diretta partecipazione al processo formativo della volontà di una condotta. Come tale, il movente ha non solo la capacità di esaltare gli elementi indiziari di carattere oggettivo, facendoli convergere in un quadro unitario di riferimento, ma è esso stesso dotato dell'autonoma capacità di manifestare ciò che senza la sua corretta valutazione resterebbe sconosciuto. Nè il sistema processuale vigente pone limiti al giudice nella scelta della prova atipica o nell'apprezzabilità della sua capacità rivelatrice di un fatto o di un aspetto dello stesso. Pertanto, la prova del coinvolgimento di un soggetto in un delitto può anche essere la causale, quando questa, per la sua specificità, converge in una direzione univoca. (In tema di omicidio, è stato ritenuto che l'interesse di alcuni imputati all'eliminazione fisica di un ufficiale dei Carabinieri sorreggeva l'ipotesi della riferibilità del fatto all'associazione criminosa di cui essi imputati erano esponenti, rafforzando nel contempo la valenza probatoria degli altri indizi).

Nell'ambito di un'associazione per delinquere di stampo mafioso l'omicidio eseguito materialmente da alcuni affiliati in attuazione del programma criminoso non può essere addebitato sotto il profilo del concorso morale ai componenti della struttura di vertice denominata "commissione" in quanto tali, dovendosi verificare per ciascuno di essi la causale, individuabile nel diretto e pressante interesse alla soppressione della vittima del gruppo criminale rappresentato. (Sulla scorta del principio enunciato in massima la Suprema Corte ha annullato con rinvio la condanna nei confronti di uno dei membri della "commissione" mafiosa, evidenziando un suo incipiente esautoramento, oltre allo stretto rapporto esistente fra gli autori materiali del delitto ed altri membri della "commissione").

La riunione dei procedimenti disposta nel corso del giudizio di rinvio in appello, anziché in primo grado, come previsto dall'art. 544, primo comma cod. proc. pen., non è sanzionata da nullità, ove non comporti violazione delle norme sulla competenza o sulla capacità del giudice e sempre che il processo cumulativo abbia salvaguardato l'autonomia dei singoli e diversi rapporti processuali. Nè il relativo provvedimento è abnorme, poiché non esorbita dal sistema processuale, ma costituisce la peculiare espressione del potere discrezionale del giudice. Esso è, pertanto, inoppugnabile. (Nella specie la riunione riguardava processi pendenti davanti allo stesso giudice, in fase diversa).

Ai fini della prova, la chiamata di correo "de relato" non perde, per ciò solo, la sua natura e la sua valenza, ma necessita che la sua valutazione sia compiuta con maggior rigore, dovendo essere controllata non solo con riferimento al suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria dell'accusa, che spesso resta estranea al processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/1992, n. 2381
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2381
    Data del deposito : 14 novembre 1992

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