Sentenza 19 maggio 2004
Massime • 1
Il mandatario che esegua un pagamento ad un terzo per conto del mandante, non osservando le condizioni stabilite, non è assimilabile al terzo che adempie per il debitore ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., poiché, vigendo tra le parti del rapporto di mandato la regola secondo cui il mandatario non può, nell'esecuzione dell'incarico, discostarsi dalle istruzioni ricevute dal mandante, l'atto giuridico compiuto dal mandatario medesimo oltre i limiti del mandato resta a carico dello stesso a norma dell'art. 1711, primo comma, cod. civ.. Nè rileva che il mandante sia tenuto ad anticipare i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato , poiché la disciplina di cui all'art. 1719 cod. civ. è derogabile mediante patto che, pur senza escludere l'obbligo del mandante di fornire al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato, ne disciplini diversamente i tempi di attuazione. (Fattispecie relativa a rapporto trilaterale nell'ambito di contratto di produzione cinematografica: la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'inadempimento della mandante, poiché i pagamenti erano stati eseguiti senza rispettare lo stato di avanzamento del cortometraggio).
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del mandato e risarcimento del danno per inadempimento del mandanteAccesso limitatoDario Covucci · https://www.altalex.com/ · 31 agosto 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2004, n. 9472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9472 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. Durante Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RPA INTERNATIONAL SAS, in persona del suo socio Accomandatario e legale rappresentante pro-tempore Dott. Filiberto Bandini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell'avvocato CARLO PIETROLUCCI, che la difende unitamente all'avvocato ANDREA PIETROLUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MULTIMEDIA SAN PAOLO s.r.l. (già Gete s.r.l., nella qualità è stata incorporata la SAN PAOLO AUDIOVISIVI SRL); in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante rag. Fioravante Cavarretta, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZA SANT'ANDREA DELLA VALLE 3, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO NICOLETTI, che li difende unitamente all'avvocato PIER GIACOMO GUGLIELMINETTI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
URBS FILM REALIZZAZIONI CINETELEVISIVE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3173/99 della Corte d'Appello di ROMA, seconda sezione civile emessa il 6/10/1999, depositata il 03/11/99; RG. 1362/1997;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/12/03 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.a.s. R.P.A. international conveniva innanzi al tribunale di Roma la s.r.l. SA audiovisivi per ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto di coproduzione del film pilota "Gesù bambino, un'infanzia possibile" stipulato con la società convenuta ed il risarcimento dei danni.
Costituitasi in giudizio, la società SA resisteva alla domanda e, previa autorizzazione del giudice, chiamava in causa la s.r.l. UR, che si era assunto l'obbligo di realizzare il film, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni causati dal suo inadempimento. La R.P.A. instaurava nei confronti della stessa UR autonomo giudizio tendente ad ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto avente ad oggetto la realizzazione del film. Riuniti i giudizi ed istruita la causa, il tribunale dichiarava risolti entrambi i contratti e condannava la SA a pagare alla R.P.A. lire 48.790.000 e la UR a pagare lire 39.865.000 a ciascuna delle due altre società.
Su gravame principale della SA ed incidentale della R.P.A. la corte di appello di Roma, con sentenza resa il 6.10.1999, rigettava le domande di risoluzione del contratto di coproduzione del film e di risarcimento dei danni, motivando come segue sui punti ancora in discussione.
Nel contratto di coproduzione era previsto che le somme occorrenti per realizzare il film dovevano essere divise a metà tra le società produttrici e pagate secondo lo stato di avanzamento della produzione;
nel detto contratto era inoltre previsto che la R.P.A., produttrice esecutiva, fornisse alla SA la "documentazione di spesa"; nel contratto di appalto stipulato con la UR erano fissati i momenti della produzione, nei quali dovevano essere pagate le rate del corrispettivo;
in questa situazione sarebbe ravvisabile inadempimento della SA alla duplice condizione che dagli atti emergesse l'avvenuto pagamento da parte della R.P.A. alla UR e che il pagamento fosse effettivamente dovuto in relazione allo stato di avanzamento della produzione;
viceversa, le fatture quietanzate, che la R.P.A. aveva prodotto per provare i pagamenti, erano prive di efficacia probatoria nei confronti della SA, che non aveva eseguito i pagamenti e rivestiva, perciò, la qualità di terzo;
i pagamenti, inoltre, non erano giustificati dal reale stato di avanzamento della produzione del film;
la SA era, pertanto, debitrice soltanto di lire 27.000.000, il cui mancato pagamento costituiva inadempimento di scarsa importanza e non rilevava ai fini risolutori, considerato che anteriormente all'instaurazione del giudizio la R.P.A. non se ne era lamentata.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la R.P.A., deducendo quattro motivi;
ha resistito la SA con controricorso;
non ha svolto attività difensiva in questa sede l'UR. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2707, 2709, 2710, 2712, 2726, 2729 c.c., 113, 115, 116, 345 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5,
c.p.c., nonché vizi di motivazione;
la corte di merito - si sostiene - ha erroneamente ritenuto che non è stata fornita la prova dei pagamenti in favore dell'UR; i pagamenti, difatti, non sono stati contestati ed avrebbero dovuto essere considerati pacifici con conseguente dispensa della parte che li ha allegati dall'onere di provarli;
essi, inoltre, risultano dalle fatture quietanzate, che costituiscono prova piena nei confronti, oltre che della R.P.A. e dell'UR, della SA, parte del rapporto contrattuale cui ineriscono, nonché dalle deposizioni dei testimoni.
2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1243, 1703, 1705, 1710, 1715, 1719, 1720, 1460, 1453, 1375, 1175 c.c., 112 e 345 c.p.c., nonché vizi di motivazione;
la corte di merito - si deduce - ha ritenuto che la R.P.A. non doveva eseguire i pagamenti successivi al primo in quanto non giustificati dallo stato di avanzamento della produzione;
senonché, dalle risultanze probatorie emerge che i pagamenti sono avvenuti nei momenti prestabiliti, per cui non si può considerare negligente il comportamento della R.P.A.; la domanda di risoluzione - si aggiunge - doveva essere rigettata, pur valutando il detto comportamento in termini di negligenza, considerato che la SA non ha adempiuto l'obbligo, scaturente dal mandato a norma dell'art. 1719 c.c., di anticipare alla R.P.A. le spese relative alla produzione, ne' mai ha dedotto nel corso del giudizio di primo grado che il mandato non ha ricevuto corretta esecuzione.
3. Con il terzo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., 112, 116 c.p.c., nonché vizi di motivazione, si censura la corte di merito per avere ritenuto che l'inadempimento della SA non ha rivestito carattere di gravità tale da dare luogo a risoluzione del contratto;
si sostiene che, quando, come nella specie per quanto concerne l'obbligazione di anticipazione delle spese nascente dal contratto di coproduzione, l'inadempimento è totale, viene meno la possibilità di compiere la valutazione della gravità.
4. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per le reciproche connessioni, non possono ricevere accoglimento.
4.1. Giova rilevare che nella prassi cinematografica si sono affermate figure contrattuali atipiche.
In questo ambito rientrano i contatti di coproduzione e di produzione cinematografica associata;
si ha contratto di coproduzione quando l'associazione produttiva avviene con società estere;
la produzione associata può assumere la forma della società di fatto o dell'associazione in partecipazione, se il produttore si associa con altro produttore, mentre se si associa con persona che non è produttore, attesa la diversa qualità dei soggetti, l'unica forma possibile è l'associazione in partecipazione.
4.2. Nella specie - come si desume dall'affermazione che la R.P.A. era tenuta a fornire alla SA la "documentazione di spesa" e sarebbe ravvisabile inadempimento della SA a condizione che dagli atti emergesse l'avvenuto pagamento all'UR da parte della R.P.A. nei momenti prestabiliti - la corte di merito ha ritenuto, pur senza esplicitarlo, che con il contratto di produzione cinematografica la SA ha conferito alla R.P.A. il mandato di pagare il corrispettivo all'UR.
Ed è evidente che, una volta ritenuto tanto, la corte non avrebbe potuto considerare la SA terzo e dare soluzione negativa alla questione dell'efficacia probatoria della quietanza di pagamento. Occorre rilevare al riguardo che la quietanza è una dichiarazione unilaterale dell'"accipiens" diretta al "solvens", il quale agisca in proprio o in base a mandato, avente come oggetto tipico e predeterminato l'asseverazione del fatto che il creditore ha ricevuto una determinata prestazione specificamente indicata;
tale dichiarazione va ricondotta al novero delle dichiarazioni confessori stragiudiziali rese direttamente alla parte controinteressata ed ha efficacia di piena prova dei fatti dichiarati e particolarmente dell'avvenuta ricezione di una determinata prestazione da parte del creditore;
per superare la vincolatività che deriva alla quietanza dal suo carattere di prova legale non basta la dimostrazione che quanto in essa dichiarato non risponde a verità ed occorre quella dell'errore in cui è incorso il suo autore o della violenza di cui esso è stata vittima (Cass. 2.4.1996, n. 3055; Cass. 7.10.1994, n. 8299).
4.3. Senonché, la corte di merito ha pure ritenuto che in relazione allo "stato di avanzamento del cortometraggio" i pagamenti non dovevano essere eseguiti, con la conseguenza di non impegnare la società mandante (SA) e di non generare alcun obbligo nei suoi confronti sì da potere dare luogo ad inadempimento, individuando un'altra "ratio decidendo", autonomamente idonea a sorreggere la decisione.
In proposito va rilevato che, come questa Corte ha avuto occasione di affermare, il mandatario che esegua il pagamento per conto del mandante, non osservando le condizioni prestabilite, non può essere assimilato al terzo che adempie per il debitore ex art. 1180 c.c. ed a norma dell'art. 1711 c.c. il pagamento resta a suo carico in quanto eccedente i limiti del mandato (Cass. 21.5.1981, n. 3325). Nè vale l'osservazione che in base al disposto dell'art. 1719 c.c. la SA era tenuta ad anticipare le somme occorrenti per i pagamenti e dalle risultanze probatorie emerge che i pagamenti medesimi sono avvenuti quando la produzione cinematografica aveva raggiunto i livelli programmati.
Ed infatti, la disciplina posta dall'art. 1719 c.c. è derogabile mediante patto che, pur senza escludere l'obbligo del mandante di fornire al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato, ne ordini in modo differente i tempi di attuazione;
per il resto l'osservazione implica rivalutazione delle risultanze probatorie non consentita al giudice di legittimità.
È opportuno precisare a questo punto che nella specie non si tratta di negligenza nell'esecuzione del mandato, bensì di riferibilità dei pagamenti alla SA, per cui la questione della negligenza è fuori tema.
4.4. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, qualora non si paghi parte delle somme di denaro che si è tenuti a pagare nell'ambito di un rapporto contrattuale, l'inadempimento non è totale e non da luogo "ipso facto" a risoluzione del contratto, all'uopo occorrendo che sia rapportato all'economia dell'intero rapporto, avendo riguardo sia all'esigenza di mantenere l'equilibrio tra prestazioni di uguale importanza sia all'interesse dell'altra Come più volte affermato da questa Corte (ex plurimis Cass. 25.11.2002, n. 16579), la valutazione della gravità
dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto costituisce questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logico - giuridici. Ora è ben vero che la corte di merito ha motivato il proprio convincimento di scarsa importanza dell'inadempimento della SA con riferimento all'interesse della R.P.A., senza dare il necessario risalto all'alterazione dell'equilibrio economico del rapporto, ma è pure vero che la R.P.A. non ha indicato elementi diversi da quelli valutati dalla corte che porterebbero ad altra decisione.
5. Con il quarto motivo, nel denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, 1282, 1219 c.c., "si reitera la richiesta di condanna per interessi avanzata dalla R.P.A. con appello incidentale e rigettata dalla corte di appello".
5.1 Premesso che gli interessi sono pertinenti alla somma liquidata dai primi giudici a titolo di risarcimento dei danni dipendenti dalla risoluzione del contratto di produzione cinematografica, si rileva che il motivo manifestamente presuppone l'accoglimento dei motivi precedenti e rimane assorbito dal loro rigetto.
6. in conclusione, il ricorso è rigettato con condanna della società ricorrente alle spese in favore della società controricorrente;
nulla va disposto in relazione alle spese per quanto concerne l'altra società intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente liquidate in euro 2100, di cui euro 2000 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge. Nulla per le spese nei confronti dell'altra intimata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 15 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2004