Sentenza 16 gennaio 1999
Massime • 1
La nuova formulazione dell'art. 38 cod. proc. civ., lungi dall'escludere il rilievo delle competenze per materia quale limite alle modificazioni della competenza per ragioni di connessione ( e lungi dal consentire - perciò - che vengano trattate dal giudice dell'opposizione anche cause introdotte dall'opponente in via di accertamento pregiudiziale o riconvenzionale), ha soltanto imposto che la permanente inderogabilità delle competenze "forti" sia denunciata o rilevata d'ufficio nel rigoroso termine temporale della prima udienza di trattazione, con la conseguenza di consentire che il Giudice dell'opposizione tratti cause pertinenti all'altrui competenza per materia soltanto nell'ipotesi (patologica quanto remota) di una totale assenza di tempestive eccezioni e rilievi.
Commentario • 1
- 1. Illegittimita' art. 402 c.p. ''Vilipendio alla religione dello Stato''Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 novembre 2000
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/1999, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Cons. Relatore -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul regolamento di competenza richiesto d'ufficio con ordinanza 7.3.1997 nel proc. n. 5848/97 dal:
PRETORE DI MONZA;
per l'affermazione della competenza funzionale a conoscere della opposizione all'emesso decreto ingiuntivo del:
GIUDICE DI PACE DI MONZA;
declinante la propria competenza con sentenza n. 253 del 29.5.96 resa nel proc. n. 560/95 R.G..
Udita la relazione della causa svolta in c.d.c. dal relatore cons. L.Macioce.
Lette le richieste 31.12.97 del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Mario Delli Priscoli, che ha concluso per la declaratoria di competenza del G.d.P. a conoscere della opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 16.10.95 Passoni Lino, sull'assunto di aver mutuato a Sala Gianni la somma di USD 9.000 e di essere creditore di alcune rate pari a USD 2322,5 chiedeva al Giudice di Pace di Monza di ingiungere al Sala il pagamento di tal ultima somma. L'adì to Giudice con decreto 23-10-95 emetteva la chiesta ingiunzione ed il Sala, con citazione notificata il 15.12.1995, si opponeva chiedendo la riunione del giudizio ad altro di opposizione ad un primo d.i. ottenuto dal Passoni per il pagamento delle prime rate di debito e deducendo quindi - posto che era in entrambi i giudizi in contestazione l'intero rapporto - l'incompetenza per valore del GdP e la competenza del Pretore di Monza. Costituitosi ritualmente il Passoni - invocante la conferma del d.i. opposto - il GdP di Monza con sentenza 29.5.96, sull'assunto che, per effetto della contestazione dell'opponente, fosse investito della cognizione della validità ed efficacia dell'accordo tra le parti e che, applicabile l'art. 34 c.p.c., tal causa fosse di competenza per valore del Pretore, dichiarava la propria incompetenza in ordine all'intera causa e concedeva gg. 90 per la riassunzione innanzi al Pretore di Monza. Riassunta la causa dal Sala con comparsa notificata il 19.7.96 e costituitosi il Passoni con atto del 28.11.96, il Pretore, con ordinanza riservata 7.3.97 (debitamente notificata alle parti costituite il 18 ed il 20.3.97) richiedeva d'ufficio a questa Corte regolamento di competenza. Le parti non depositavano memorie nel termine di cui all'art. 47 u.c. c.p.c. Nell'ordinanza proponente il regolamento, il Pretore, ricostruita la vicenda processuale, osservava:
CHE l'accertamento della validità dell'accordo relativo alla restituzione dei 9.000 USD aveva indubbio carattere di questione pregiudiziale ma senza assumere, per effetto di domanda, natura di "causa pregiudiziale" ai sensi dell'art. 34 c.p.c.;
CHE in tal senso, alla corretta lettura della opposizione, doveva interpretarsi la domanda;
CHE, in ogni caso, non tutta la causa avrebbe dovuto transitare innanzi al Pretore, essendo stata dal S.C. affermata, e più volte ribadita, la competenza funzionale inderogabile del giudice dell'opposizione all'emesso decreto a conoscere della causa;
CHE siffatto indirizzo del S.C. andava ribadito, pur con riguardo agli effetti del nuovo regime di rilevabilità introdotto dal novellato art. 38 c.p.c. e pur in dissenso dall'"obiter dictum" contenuto nella recente pronunzia n. 1835/96 delle S.U. Il P.G., nelle richieste scritte 31.12.97, rilevata la tempestività del regolamento ai sensi degli artt. 38 e 45 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il regolamento è certamente ammissibile, perché il remittente, rispettato il regime temporale del rilievo di cui agli artt. 38- 45-47, 4 comma c.p.c. (nel testo modificato dalla legge 353/90 ed immediatamente applicabile al procedimento instaurato innanzi al GdP e riassunto innanzi al Pretore), ha esattamente sollevato "ex officio" un conflitto negativo nei riguardi di sentenza contenente declinatoria di competenza (cass. 4793/98 - 5391/97 - 11266/96 - 2860/96 - 8986/95). Venendo, quindi, all'esame della situazione sottoposta dall'ampia e motivata ordinanza pretorile occorre, in primo luogo, ed in dissenso dall'opinione del remittente, affermare che, come ritenuto dal GdP nella sentenza declinatoria 29.5.96, nell'atto di opposizione il Sala aveva chiesto espressamente, e con efficacia di giudicato, l'accertamento di invalidità ed inefficacia dell'accordo di rimborso dei 9.000 USD anticipati, una quota dei quali era stata chiesta in restituzione con l'opposta ingiunzione.
Questa Corte ha anche di recente rammentato che l'accertamento incidentale è solo quello afferente una questione avente ruolo di mero presupposto logico della decisione e che tale non può mai essere quando verte su una questione che sia stata oggetto di una autonoma domanda, proposta per il soddisfacimento di uno specifico interesse della parte e sulla quale quindi il Giudice era chiamato a pronunziarsi ex art. 112 c.p.c. (Cass. 2175/97; cfr. anche 9191/97):
ditalché in tal ultimo ambito essendo attraibile, secondo l'esatta qualificazione del GdP di Monza, la domanda del Sala, ne discende che è all'art. 34 c.p.c. che occorre far capo. Se, dunque, la cognizione della domanda proposta dall'opponente doveva essere rimessa, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., al Pretore competente per valore, la remissione anche della causa di opposizione al d.i. introdotta innanzi al G.d.P. trovava ostacolo, come del tutto ignorato dal G.d.P. di Monza, nella assoluta inderogabilità della competenza funzionale di quest'ultimo, trattandosi di procedimento nato da una opposizione al decreto che, pur proseguendo il suo corso secondo il rito ordinario, conserva per volontà di legge (l'art. 645 c.p.c.) un indiscutibile profilo impugnatorio che, lungi dall'esaurirsi con l'individuazione del giudice competente a ricevere l'opposizione, colora e caratterizza l'intero corso dell'opposizione stessa. Ed in proposito questa Corte si è espressa a S.U., a risolvere contrasti prodotti da difformi pronunziati di sezioni semplici, prima, con le sentt. 10984- 10985/92 e, più di recente, con la sent. 1835/96 dal cui chiaro ed articolato "decisum" (pervero seguito, "ex multis", da Cass. 9418/97- 1319/98 - 3242/98) il Collegio non ritiene di discostarsi. Quanto alla possibilità, fermamente contrastata dal Pretore di Monza con diffuso argomentare, che dalla modifica dell'art. 38 c.p.c. ad opera dell'art. 4 della legge 353/90 (con l'introduzione del testo certamente applicabile nella causa per cui è regolamento) discenda comunque il "simultaneus processus" e la trattazione congiunta delle cause connesse dinanzi allo stesso giudice dell'opposizione, il Collegio ritiene di esprimere opinione negativa data la estrema nettezza dei contorni della modifica legislativa, collocata all'interno di un quadro normativo sostanzialmente immutato. Ed invero, e pur nella consapevolezza della varietà di opinioni espresse al proposito, va precisato che nulla autorizza a ritenere che l'unificazione del regime della eccepibilità e rilevabilità delle competenze "forti" e delle competenze "deboli" in unico contesto temporale - unificazione nella quale consiste la principale "novità" della rammentata modifica dell'art. 38 c.p.c. - abbia eliminato in radice il rilievo della inderogabilità delle competenze per materia o di quelle che siano, in ragione del carattere impugnatorio del procedimento, comunque "funzionali" (e tra cui, per la menzionata giurisprudenza delle S.U. di questa Corte, si annovera quella del giudice dell'opposizione). Devesi di contro affermare, anche facendo leva sui rilievi sistematici e testuali correttamente evidenziati nell'ordinanza di regolamento d'ufficio, che la novella, lungi dall'escludere, per l'esigenza del "simultaneus processus", il rilievo delle competenze per materia quale limite alle modificazioni della competenza per ragioni di connessione ( e lungi dal consentire, pertanto, che vengano trattate dal giudice dell'opposizione anche cause, introdotte dall'opponente in via di accertamento pregiudiziale o riconvenzionale, appartenenti alla competenza del Tribunale ex art. 24 L.F.), ha soltanto imposto che la permanente inderogabilità delle competenze "forti", sia denunziata o rilevata d'ufficio nel rigoroso termine temporale della prima udienza di trattazione, con la conseguenza di consentire che il Giudice dell'opposizione tratti cause pertinenti alla altrui competenza per materia soltanto nella ipotesi (patologica quanto remota) di una totale assenza di tempestive eccezioni e rilievi.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione:
dichiara la competenza del Giudice di Pace di Monza a conoscere dell'opposizione al decreto ingiuntivo 23.10.95 da quel Giudice emesso;
cassa, per l'effetto, la sentenza 29.5.96 del predetto Giudice di Pace.
Così deciso in Roma, nella c.d.c. della 1a sez. civ. il 24.9.98. Depositata in Cancelleria il 16/1/1999.