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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3024/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO EMILIA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente Rel dott. Damiano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3024/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRUPI MAURIZIO Parte_1 C.F._1
e dell'avv. COCCO MONICA
RICORRENTE contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARBIERI Controparte_1 C.F._2
CRISTIANA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Emilia
CONCLUSIONI come da verbale di udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premesso di avere sposato in data 28/07/1996 e che i coniugi si Parte_1 Controparte_1
erano separati in data 2 marzo 2021 conveniva in giudizio il coniuge e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli maggiorenni dei quali allegava la indipendenza economica non si opponeva alla pronuncia di divorzio ma chiedeva confermarsi l'obbligo Controparte_1
del di contribuire al mantenimento della prole Pt_1
Alla prima udienza dinnanzi al giudice relatore le parti chiedevano di precisare le conclusioni in forma congiunta, come da verbale, e la causa era rimessa al collegio per la decisione
*****
Deve essere senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970
n. 898: i coniugi si sono separati consensualmente con accordo omologato il 2 marzo 2021 e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione dei medesimi innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione senza che essi si siano riappacificati né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito in sede presidenziale e dalle rispettive allegazioni contenute in atti.
È evidente quindi che non possa essere ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi
Il Tribunale prende quindi atto degli accordi raggiunti dalle parti, come da verbale di udienza,
e dispone, in conformità, la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Albinea il 28/07/1996 tra nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Controparte_1
(RE) il 27/06/1971, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune anno 1996 n. 48, parte II, Serie A;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto dell'accordo delle parti come da verbale di udienza 14 gennaio 2025
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 14 gennaio
2025
Il Presidente est.
Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO EMILIA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente Rel dott. Damiano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3024/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRUPI MAURIZIO Parte_1 C.F._1
e dell'avv. COCCO MONICA
RICORRENTE contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARBIERI Controparte_1 C.F._2
CRISTIANA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Emilia
CONCLUSIONI come da verbale di udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premesso di avere sposato in data 28/07/1996 e che i coniugi si Parte_1 Controparte_1
erano separati in data 2 marzo 2021 conveniva in giudizio il coniuge e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli maggiorenni dei quali allegava la indipendenza economica non si opponeva alla pronuncia di divorzio ma chiedeva confermarsi l'obbligo Controparte_1
del di contribuire al mantenimento della prole Pt_1
Alla prima udienza dinnanzi al giudice relatore le parti chiedevano di precisare le conclusioni in forma congiunta, come da verbale, e la causa era rimessa al collegio per la decisione
*****
Deve essere senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970
n. 898: i coniugi si sono separati consensualmente con accordo omologato il 2 marzo 2021 e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione dei medesimi innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione senza che essi si siano riappacificati né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito in sede presidenziale e dalle rispettive allegazioni contenute in atti.
È evidente quindi che non possa essere ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi
Il Tribunale prende quindi atto degli accordi raggiunti dalle parti, come da verbale di udienza,
e dispone, in conformità, la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Albinea il 28/07/1996 tra nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Controparte_1
(RE) il 27/06/1971, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune anno 1996 n. 48, parte II, Serie A;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto dell'accordo delle parti come da verbale di udienza 14 gennaio 2025
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 14 gennaio
2025
Il Presidente est.
Parisoli