Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 05/06/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 392\2024 R.G. avente ad oggetto: Bancari
(deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario), e vertente
T R A
(c.f. ) rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. MANZOTTI FERDINANDO, come da procura in atti;
-Attore-
E
(c.f. ) rapp.ta e difesa dall' avv.to CP_1 P.IVA_1
GALLINA LIZA, come da procura in atti;
(p.i. ) e per essa, Controparte_2 P.IVA_2
quale mandataria, c.f. ), rapp.ta e difesa CP_3 P.IVA_3
dall'avv. LAURA PALMIERI, come da procura in atti;
(c.f. ) e per essa, quale mandataria, Controparte_4 P.IVA_4
(c.f. ), rapp.ta e difesa Parte_2 P.IVA_5
dagli avv.ti CARLO MARIA BINNI e MARIO BINNI, come da procura in atti;
(c.f. ), Controparte_5 P.IVA_6
rapp.ta e difesa dall'avv. FLAVIO BELELLI, come da procura in atti;
-Convenuti- conclusioni delle parti:
come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza di remissione della causa in decisione del 24.4.2025:
Per : “(…) - accertare e dichiarare la carenza di titolarità, Parte_1 in capo alla così come in capo alla _4 [...] del diritto di credito oggetto della presente Controparte_6 procedura e con essa dichiarare per l'effetto la carenza di legittimazione ad agire e comunque la titolarità attiva del diritto di credito azionato;
accertare e dichiarare l'opponibilità del fondo patrimoniale nei confronti di tutti i creditori intervenuti Controparte_2 [...]
e , e per l'effetto dichiarare inammissibili Controparte_5 CP_1
e\o comunque improcedibili detti interventi con ogni conseguente statuizione, dichiarando tutti i creditori carenti del diritto di procedere ad esecuzione nei riguardi di in ordine al credito azionato;
- Parte_1 con il favore delle spese e del compenso professionale.”;
Per e per essa, quale mandataria, Controparte_4 [...]
“(…) respingere totalmente la domanda attrice nei Controparte_7 confronti della in quanto infondata in fatto e diritto e _4 accertare e dichiarare la titolarità del credito azionato con la
[...]
R.G. del Tribunale di Macerata in capo alla e CP_8 _4 quindi la sua piena legittimazione ad agire esecutivamente, sia in forza della documentazione allegata sia in forza del giudicato formatosi con la sentenza n. 983/19 del Tribunale di Macerata”;
Per e per essa, quale mandataria, Controparte_2 CP_3
“(…) - dichiarare la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per le
[...] motivazioni di cui ai precedenti scritti difensivi, con ogni consequenziale provvedimento in merito;
- rigettare l'opposizione proposta dall'odierno attore , in quanto infondata in fatto ed in diritto per le Parte_1 motivazioni di cui ai precedenti scritti difensivi, e per l'effetto dichiarare la legittimità dell'intervento spiegato dalla Controparte_2 nella procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi all'intestato
Tribunale e rubricata al R.G. n. 208/2021 e del relativo diritto di credito ivi reclamato pari ad € 61.703,81, in via privilegiata ipotecaria, oltre agli interessi come dovuti, maturati e maturandi, sino al saldo effettivo ed integrale, disponendo per l'effetto la prosecuzione di detta procedura
2 Nr. 392\2024 R.G.
esecutiva, con ogni consequenziale provvedimento in merito. Con vittoria di spese e competenze di lite”;
Per : “(…) - rigettare l'opposizione Controparte_5 proposta dal Sig. e per l'effetto confermare la piena Parte_1 validità ed efficacia dell'atto di intervento del 7/01/2022 depositato dall' nella procedura esecutiva Controparte_5 immobiliare R.G. n. 208/2021. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi a favore del difensore Avv. Flavio
Belelli che si dichiara antistatario”;
Per come da comparsa di costituzione: “(…) Rigettare la CP_1 domanda ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare legittimo, valido ed efficace l'intervento della nella Controparte_9 procedura esecutiva immobiliare n. 208/2021 r.g., disponendone la prosecuzione con ogni consequenziale provvedimento. In ogni caso: -
Con vittoria di spese e competenze di lite. ”
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo dell'odierno giudizio, ha Parte_1 convenuto in giudizio gli odierni convenuti deducendo, in via preliminare, che è pendente dinanzi al Tribunale di Macerata la procedura esecutiva immobiliare rubricata R.G.E.I. n. 208/2021, promossa da , CP_10 quale attuale titolare di un credito nei confronti dell'odierno attore del quale era originaria detentrice Banca delle Marche s.p.a; che detta procedura ha ad oggetto beni immobili del già conferiti in un Pt_1 fondo patrimoniale costituito con rogito del Notar del Persona_1
30.12.2011; che il creditore ha incardinato un giudizio Controparte_4 civile presso Codesto Ufficio Giudiziario, di cui al R.G. n. 983/2019, all'esito del quale è stata dichiarata la simulazione di detto fondo nei confronti del predetto creditore e per tale ragione, sostiene il Pt_1 legittimato ad agire in sede esecutiva sarebbe solo la e Controparte_4 non anche gli altri creditori successivamente intervenuti nel relativo procedimento esecutivo, vale a dire, Controparte_2 [...]
e non essendo questi ultimi Controparte_5 CP_1 intervenuti anche nel relativo giudizio civile R.G. n. 983/2019 e, pertanto,
3 Nr. 392\2024 R.G.
la relativa sentenza di simulazione dispiegherebbe i propri effetti solo nei confronti delle parti di quest'ultimo giudizio.
Il sostiene altresì che comunque nemmeno la è Pt_1 Controparte_4 legittimata ad agire esecutivamente nei confronti del medesimo attore stante il difetto di titolarità in capo al creditore pignorante del diritto di credito in oggetto.
Con comparsa di costituzione depositata il 21.2.2024, si è costituita la e per essa, quale mandataria, Controparte_4 Controparte_7
(di seguito, in breve: ), la quale ha preliminarmente
[...] _4 eccepito la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto dei termini a comparire ex art. 164 primo comma c.p.c., dopodiché, ha contestato le deduzioni attoree, fornendo la prova circa la propria titolarità del credito oggetto del suddetto pignoramento, deducendo altresì che in base a detta titolarità la stessa ha ottenuto la sentenza n. 983/2019 di _4 dichiarazione di simulazione del fondo patrimoniale di cui al giudizio
R.G. n. 2887/2019, nonché l'assoluta inesistenza o nullità della costituzione del predetto fondo patrimoniale come dichiarato con la sentenza n. 983/2019 e, di conseguenza, l'inopponibilità del vincolo patrimoniale agli altri creditori intervenuti.
Con comparsa di costituzione depositata il 22.4.2024, si è costituita
[...]
e per essa, quale mandataria, (di Controparte_2 CP_3 seguito, in breve: Fino 2), la quale eccepisce in via preliminare la nullità della citazione stante il mancato rispetto dei termini a comparire, per poi contestare le deduzioni attoree circa la carenza di titolarità in capo alla
, producendo documentazione attestante l'avvenuta cessione del CP_2 credito in oggetto in favore di quest'ultima, e circa l'opponibilità del fondo patrimoniale alla medesima creditrice, sostenendo che la sentenza di cui al giudizio R.G. n. 983/2019 ha stabilità la nullità di detto fondo (e, pertanto, il relativo vincolo è venuto meno con efficacia erga omnes), che il credito di cui è titolare la è comunque riconducibile ai “bisogni CP_2 di famiglia” e che, in ogni caso, spetta al debitore provare la sussistenza dei presupposti ex art. 170 c.c.
4 Nr. 392\2024 R.G.
Con decreto del 29.2.2024 è stato ordinato a parte attrice di rinnovare la citazione e la notifica della citazione ad Controparte_5
e la sola citazione nei confronti di
[...] CP_1
Con atto depositato il 18.3.2024, si è costituita Controparte_5
(di seguito, in breve: la quale ha contestato le
[...] CP_11 deduzioni attoree e ha dedotto che il proprio credito, costituito, per lo più, da somme non pagate all'erario riguardo all'attività professionale svolta dal medesimo attore, ha natura conciliabile con gli scopi di necessità familiare di cui al fondo patrimoniale in oggetto, gravando comunque sul debitore stesso provare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al caso concreto.
Infine, con atto depositato il 28.6.2024, si è costituita la CP_1 quale, al pari degli altri convenuti, ha contestato le deduzioni attoree, deducendo che il proprio credito nei confronti dell'attore derivi dal mancato pagamento di IMU e Tasi (Comune di Recanati), quindi avente natura di debito contratto per “bisogni della famiglia”, gravando comunque sul la prova circa la sussistenza dei presupposti ex art. Pt_1
170 c.c. ai fini dell'opponibilità del fondo al caso concreto.
All'esito dell'udienza dell'11.12.2024 la causa è stata rinvia all'udienza di rimessione della causa in decisione del 24.4.2025. Precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, con decreto del 3.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
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La domanda attorea è infondata per i motivi di seguito esposti.
Quanto all'eccezione formulata dalle convenute e Controparte_4 CP_2 in merito alla nullità dell'atto di citazione per inosservanza dei termini di comparizione ex art. 163 bis c.p.c., la costituzione in giudizio delle stesse con difesa nel merito e senza richiesta di differimento dell'udienza ha determinato la sanatoria ex tunc del denunciato vizio processuale.
Passando al merito della vicenda per cui è causa, va respinta la domanda attorea circa il difetto di titolarità dei medesimi crediti in capo alla Purple
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SPV, nonché la correlata deduzione in merito al difetto di legittimazione processuale dei creditori intervenuti.
I convenuti hanno infatti fornito puntuale riscontro all'eccezione attorea.
ha fornito e prodotto documentazione a suffragio della _4 propria titolarità del credito azionato (senza alcuna successiva specifica contestazione sul punto da parte dell'attore), producendo non solo la Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 73 del 22.6.2017 con il doc. 16, ma anche la certificazione notarile della cessione, i titoli contrattuali, il decreto ingiuntivo, il precetto;
tutti documenti il cui possesso dimostra l'avvenuta cessione del relativo credito dal creditore originario sino all'ultima società cedente. Peraltro, la titolarità del credito azionato in capo alla era già stata oggetto di positivo vaglio giudiziario _4 nel procedimento civile RG 2887/2019 – Tribunale di Macerata, la cui sentenza n. 983/2019 passava in giudicato stante il difetto di impugnazione da parte del Pt_1
Stesso discorso vale per , avendo prodotto, oltre all'avviso di CP_2 cessione pubblicato, anche la dichiarazione della cedente CR (doc.
7) il titolo contrattuale (doc.5) e la lettera di revoca degli affidamenti (doc.
6).
Riconosciuta la titolarità del credito azionato in capo alla e a _4
, va rilevato che con sentenza n 983/2019 nella controversia tra il CP_2
e la il Tribunale di Macerata ha dichiarato la nullità Pt_1 _4 per simulazione assoluta della costituzione del fondo patrimoniale in data
30.12.11 tra e la di lui coniuge a mezzo Parte_1 CP_12 rogito notar dr rep. 68213, racc. 17153, con l'effetto Persona_1 che i beni facenti parte del suddetto fondo mai sono usciti dal patrimonio del e, pertanto, soggiacciono alle regole dell'art 2740 c.c., sicché Pt_1 la è legittimata a soddisfare il proprio credito con i beni _4 oggetto della procedura esecutiva rubricata R.G.E.I. n. 208/2021 stante l'inopponibilità del vincolo derivante dal suddetto fondo patrimoniale, dichiarato nullo.
Le medesime considerazioni in punto di nullità del fondo patrimoniale e della relativa inopponibilità di quest'ultimo ai creditori del Pt_1 vengono estese agli altri convenuti ( , e . CP_2 CP_11 CP_1
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Va intanto premesso che alla base della simulazione vi è la pattuizione tra i soggetti che mira a creare una mera apparenza giuridica, ossia un negozio non vincolante tra gli stessi e privo di qualsiasi funzione
(simulazione assoluta) ovvero un negozio che dissimula un altro negozio di cui si vuole la produzione degli effetti tra le parti (simulazione relativa).
L'azione di simulazione assoluta è diretta ad accertare la nullità del negozio apparente perché, in ogni caso, privo di causa per mancanza dello scopo economico sociale cui il contratto simulato è destinato.
La nullità per simulazione assoluta ha effetto erga omnes, ossia nei confronti di tutti, e la sentenza che dichiara la nullità di un contratto simulato è vincolante per tutti, inclusi i terzi estranei al giudizio.
Ordunque, come già sopra argomentato, stante la nullità per simulazione assoluta del fondo patrimoniale costituito dall'odierno attore, dichiarata con la predetta sentenza del 2019, va rilevato che i beni del Pt_1 sottoposti alla procedura esecutiva ex R.G.E.I. n. 208/2021, si considerano come mai usciti dal patrimonio personale del medesimo attore con tutti gli effetti dell'art. 2740 c.c.
In ogni caso, va osservato che in tema di beni costituiti in fondo patrimoniale, il debitore che intenda sottrarli all'espropriazione forzata sugli stessi intrapresa è onerato di dimostrare che il creditore era consapevole dell'estraneità ai bisogni della famiglia - da intendersi non limitati al suo sostentamento ma estesi al suo benessere, all'incremento della sua posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno, o più armonico possibile, sviluppo della loro personalità - del debito contratto, anche se questo è sorto nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge, perché la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt. 143 e 144 c.c.) indica una situazione di normalità in cui sono ordinariamente ad essa destinati, in via principale e non solo in via residuale, i proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza anche materiale, hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenze familiari, ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, di regolare
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diversamente l'indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144
c.c., la prova della cui esistenza grava sul debitore che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art. 170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 12/12/2024, n.32146).
Di conseguenza, l'azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia e se il creditore non ne conosceva l'estraneità rispetto a tali bisogni, spettando al debitore esecutato che invochi l'impignorabilità dei beni stessi l'onere di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze, che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, ed occorrendo procedere ad una valutazione caso per caso, mediante prudente apprezzamento degli elementi istruttori (cft. Cassazione civile sez. III,
13/11/2023, n.31575).
Ciò posto, nel caso di specie, parte attrice nulla ha addotto e comprovato a riguardo, limitando le proprie deduzioni alla mera circostanza circa l'esistenza di detto fondo patrimoniale e la sua generica opponibilità agli odierni creditori.
Di contro, gli odierni convenuti hanno contestato dette deduzioni, argomentando in merito all'assenza al caso di specie dei presupposti ex art. 170 c.c., nonché il difetto di prova a riguardo da parte del medesimo attore.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico dell'attore applicando i valori minimi dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dello scaglione da 52.001,00 a
260.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di (e per essa, quale mandataria, Controparte_4 CP_7
8 Nr. 392\2024
[...]
[...]
[...]
, (e per essa, quale Controparte_13 Controparte_2 mandataria, , e CP_3 Controparte_5 CP_1
così provvede:
[...]
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di e Controparte_4 per essa, quale mandataria, Controparte_7 [...]
e per essa, quale mandataria, Controparte_2 CP_3 [...]
(da distrarsi a favore dell'avv. Flavio Belelli Controparte_5 dichiaratosi antistatario) e delle spese di lite, che si liquidano CP_1 per ognuna nella somma di euro 7.052,00 per onorari, oltre iva cap e rimborso spese generali come per legge
Così deciso in Macerata, il 05/06/2025.
Il Giudice est.
Umberto Rana
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