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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 10/10/2024, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Dr.ssa Valentina Prudente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 484 dell'anno 2014, pendente
TRA
Parte_1
Parte_2
: Avv. MANNELLA SONIA
[...]
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
DIFENSORE: Avv.ti PERFETTI MARCO, MATTAROCCI VALTER E CALVANI DANIELE
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.)
Con le conclusioni così precisate:
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE E Parte_1 [...]
Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa perché infondata in fatto ed in diritto, in via preliminare dichiarare l'incompetenza del giudice assegnatario della causa ed in via preliminare e nel merito:
P a g . 1 | 5 - revocare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Massa in data 19 maggio 2014, depositata in cancelleria in data 27 maggio 2014, notificata in data 27.05.2014 ed in accoglimento delle conclusioni già proposte nel giudizio di primo grado,
- accertare, per tutte le ragioni espresse in parte motiva, l'esistenza del possesso dichiarato dalle ricorrenti e quindi lo spoglio del possesso del diritto di servitù di passaggio subito dalla
IG.ra e dalla IG.ra , sui fondi di cui al foglio 117, mappale 1068 Pt_2 Controparte_2 di proprietà del IGnor per accedere, dalla propria abitazione, identificata al Controparte_1 foglio 117, mappale 213, alla pubblica via Della Quercia, per effetto della chiusura del cancelletto e del varco operata dal convenuto, e per l'effetto
- reintegrare le IGg.re e nel possesso del diritto di Parte_1 Parte_3 servitù di passaggio sul fondo di proprietà del IGnor , identificato al Controparte_1
N.C.E.U. al foglio 117, rispettivamente al mappale 1068 per accedere, dalla propria abitazione, alla pubblica via Della Quercia e, per l'effetto,
- accertata l'illegittimità della condotta e delle opere poste in essere dal IGnor CP_1 di cui in premessa sull' immobile ut supra identificato, condannarlo alla rimozione
[...] delle bozze di cemento e rete apposte al varco di accesso da Via Della Quercia ordinando la riduzione in pristino di tutte le opere che comportano la lesione nel possesso oltre all'esecuzione, a cura e spese del precitato IG. , di ogni lavoro necessario ed Controparte_1 opportuno per ripristinare lo status quo ante;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese, sia legali che tecniche, di tutti i gradi di giudizio (anche della fase interdittale sommaria e di reclamo), oltre I.V.A. e C.N.P.A. come per legge”.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE RIVIERI UMBERTO:
“il Giudice Ecc.mo Voglia rigettare ogni domanda e pretesa avanzata dalle controparti stante l'insussistenza di qualsivoglia condotta di spoglio posta in essere dal convenuto e di qualsivoglia situazione possessoria tutelabile in loro favore, e per l'effetto confermare i provvedimenti di rigetto già pronunciati dal Tribunale compreso quello emesso in sede di reclamo. Vinte le spese.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e ricorrevano in giudizio chiedendo la condanna Parte_1 Parte_2 di alla reintegra nel possesso di una asserita servitù di passaggio. Controparte_1
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la domanda nel merito.
Il G.I. allora procedente respingeva il ricorso con ordinanza del 27.5.14, avverso la quale proponevano reclamo le ricorrenti.
All'esito del procedimento di reclamo (respinto, con conferma dell'ordinanza del 27.5.14), e proponevano istanza di prosecuzione del Parte_1 Parte_2 giudizio di merito ai sensi dell'art. 703, comma 4 c.p.c.
La causa era istruita con l'assunzione di prove orali (testi , Testimone_1 Testimone_2
– richiesti dalle ricorrenti- e -per parte resistente-) e documentali. Parte_4
Si dà atto che il fascicolo era riassegnato con provvedimento di variazione tabellare del 18.10.2022 alla scrivente, dinanzi alla quale le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 22.3.2024 tenutasi in modalità cartolare.
P a g . 2 | 5 Con ordinanza del 24.5.2024 erano assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa era trattenuta in decisione.
***
e (figlio della e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Pt_2 fratello della sono comproprietari del compendio sito a Massa, via della Quercia CP_1 civici 85,87, 89, composto da tre unità a uso abitativo, distinte al NCEU del Comune di Massa al foglio 117, mappali 213 e 238. Tali immobili, a detta delle ricorrenti, sono collegati da un passo che attraversa il fondo di proprietà di , identificato al catasto di Massa Controparte_1 al foglio 117, mappale 1068.
Nello stabile oggi distinto al foglio 117 mappale 213, e il coniuge, Parte_2
, negli anni '60, avevano stabilito la propria residenza;
l'immobile di cui al CP_3 mappale 238 era stato, invece, originariamente adibito a laboratorio. Negli anni '70-'80, poi, il laboratorio aveva mutato destinazione d'uso ed era stato utilizzato come casa familiare.
Evidenziano le ricorrenti che la servitù di passaggio sarebbe stata costituita per destinazione del padre di famiglia da , al fine di raggiungere dalla propria abitazione (mapp. CP_3 213) l'opificio (mapp. 238). Il passo sarebbe stato successivamente utilizzato dalle ricorrenti e dai loro parenti per transitare più comodamente tra i fondi e accedere alla pubblica via.
Lamentano la e la di essere state lese nel possesso della suddetta servitù, Pt_2 CP_1 esercitato pacificamente per oltre vent'anni, a seguito della condotta di , che Controparte_1 vi aveva eretto un muretto in cemento, impedendo il transito.
Il resistente, di contro, contesta l'esistenza di una servitù, eccependo che il relativo sentiero era, in realtà, utilizzato per mera comodità dai parenti e, comunque, a sua tolleranza, nonché la mancanza di predialità.
***
Così sinteticamente ricostruita la vicenda in fatto, va osservato che non si ravvisano profili di incompatibilità di questo giudice.
L'attrice richiama, a fondamento della sua eccezione, l'art. 669 terdecies c.p.c. (v. memoria n. 1 art. 183 c.p.c.). La norma, tuttavia, è diretta a evitare che del collegio faccia parte il giudice che ha deciso il provvedimento reclamato. Nel caso di specie, invece, la causa è proseguita nel merito dinanzi allo stesso giudice che aveva deciso il reclamo.
A ogni modo, la riassegnazione del fascicolo ad altro giudice – che non ha trattato né la fase cautelare, né il reclamo- rende irrilevante ogni eccezione sul punto.
Le attrici asseriscono di aver subito la lesione del possesso della servitù di passaggio, che sarebbe stata costituita per destinazione del padre di famiglia e acquistata per usucapione.
L'art. 1062 c.c. sancisce che la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Trattandosi di servitù apparente, è a tal fine necessaria – ma non sufficiente -la presenza di opere visibili e stabili che manifestino l'asservimento di un fondo per l'utilità di un altro fondo dominante (Cass. 36341/2023). Tali opere devono, in particolare, rivelare l'esistenza di un peso gravante su un fondo servente (che nel caso di specie dovrebbe essere rappresentato da quello del convenuto resistente di cui al mapp. 1068) per l'utilità di un fondo dominante (quello delle ricorrenti di cui al mapp. 238).
P a g . 3 | 5 Come noto, ai fini dell'acquisto di una servitù di passaggio, non è sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente. Per l'accertamento del carattere di apparenza della servitù occorre, quindi, un nesso evidente, funzionale e inequivocabile tra i due fondi, in modo da comprovare la specifica destinazione dell'opera all'esercizio della servitù (Cass. n. 6665/2024).
Tanto premesso, la domanda di parte attrice è infondata e non merita accoglimento.
Preliminarmente, risulta che i mappali 213 e 238, attualmente in comproprietà delle parti in causa, sono loro pervenuti in forza della denuncia di successione numero 97 volume 374, apertasi con la morte di . Non risulta dagli atti, invece, che il mappale 1068 fosse CP_3 originariamente di proprietà del dante causa, essendo lo stesso pervenuto al resistente con atto di compravendita del 14.12.2007 rep. 107953 da , al quale il mapp. 1068 era Testimone_1 pervenuto per donazione del 29.7.1975 rep. 12401 dal padre, (cfr. pagg. 2-3 Controparte_1 relazione geom. . Per_1
La costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone l'esistenza di due o più fondi appartenenti allo stesso proprietario, tra i quali, con opere visibili, si è costituito un rapporto oggettivo di servizio che manifesterebbe la sussistenza di una servitù se i fondi o le due parti del fondo appartenessero a distinti proprietari. Ora, nel caso in esame, non può propriamente parlarsi di destinazione del padre di famiglia, in quanto non vi è prova che il mappale 1068 sia stato in origine posseduto e in proprietà del de cuius delle ricorrenti e del resistente.
Inoltre, dall'istruttoria espletata a seguito della prosecuzione del giudizio nel merito – e, in particolare, dalla testimonianza di , richiesto dalle ricorrenti ed escusso Testimone_1 all'udienza del 21.11.18 - non sono emersi elementi tali da mutare le conclusioni cui sono giunti dapprima il giudice del procedimento cautelare e, poi, il collegio in sede di reclamo.
Infatti, le prove assunte non hanno eliminato i dubbi in ordine alla mancanza della predialità, ma hanno, all'opposto, confermato che il passaggio era utilizzato per mera comodità personale delle ricorrenti e per svolgere visite di cortesia, fondando quindi, al più, l'apparenza di un diritto personale di godimento. In proposito, ha dichiarato che il terreno Testimone_1 in questione veniva utilizzato “come passaggio dai parenti, cioè , sua Pt_1 CP_1 mamma e suo figlio” e “il passaggio libero avveniva perché erano miei parenti e di CP_1 ; e, ancora, che le ricorrenti “ogni tanto ci passavano non per andare alla bottega
[...] ma per andare a trovare ” e che “passavano di più prima quando c'era mia madre che Per_2
è morta nel 1987 -88, poi dopo hanno continuato fino almeno al 1993 quando è morto mio padre, dopo meno frequentemente”.
I testi escussi, inoltre, hanno confermato che quello di cui al mapp. 213 è un edificio da anni disabitato e affetto da problemi strutturali (cfr. testimonianza – verbale udienza Testimone_1 del 21.11.2018), al quale, come già emerso in sede cautelare, la e la si CP_1 Pt_2 recavano talvolta per meri motivi affettivi e di ricordanza, trattandosi di immobile un tempo adibito a casa di famiglia.
Neppure può ritenersi che il passaggio fosse necessario per l'affaccio sulla pubblica via. Infatti, i fondi in comproprietà delle ricorrenti sono entrambi accessibili, rispettivamente da via della Quercia (quello di cui al mapp. 238) e da via San Remigio di sotto (quello di cui al mapp. 213) (v. perizia geometra - doc. 4 di parte ricorrente e relazione geometra Per_3
– doc. 4 del resistente); circostanza, questa, confermata anche dal teste Per_1 Tes_2
(v. verbale udienza del 27.6.2022 - adr avv. Cariola “si può arrivare alla casa ed al
[...]
P a g . 4 | 5 parcheggio di via San Remigio di sotto dalla strada pubblica?” “Sì si può arrivare da via San Remigo di sotto”).
In buona sostanza, non è emersa la sussistenza dell'inerenza ai fondi, in quanto l'utilità, pur potendo consistere nella maggiore comodità o amenità di un fondo in relazione di asservimento ad altro fondo, deve, comunque, configurarsi come qualitas fundi, laddove, invece, nel caso in esame, l'istruttoria ha confermato la sussistenza di un vantaggio della persona (cioè dei membri della famiglia , senza alcuna funzione di utilità fondiaria. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel modo che segue, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e ss.mm., del valore della causa, delle fasi svolte, della complessità e natura della stessa, nonché di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 del citato decreto, come da successivo prospetto:
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
Oltre a detta somma, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA se e come per legge dovuti e spese per ctp.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, azione, difesa disattesa, così dispone:
1. RIGETTA la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
[...]
2. CONDANNA E a rimborsare Parte_1 Parte_2
a le spese processuali, che liquida in € 7616 a titolo di onorario, oltre Controparte_1 spese generali nella misura del 15%, IVA se dovuta, CPA come per legge, oltre spese di ctp.
Così deciso in Massa, in data 09.10.2024
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
P a g . 5 | 5