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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 19/11/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IN, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2431/2024 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 26.9.2024
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Valentina Magrin
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
con il proc. e dom. avv. Sabina Cudicio
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
IN
INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale.
CONCLUSIONI:
1 Per parte ricorrente e parte resistente congiuntamente:
1) Disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso l'abitazione materna e diritto del padre di vedere e stare con la figlia durante la settimana sulla base dei meri accordi diretti fra padre e figlia (orami sedicenne), in ragione degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa. La figlia starà altresì con il padre a weekend alternati da venerdì pomeriggio alla domenica sera, eventualmente senza pernotto qualora la stessa preferisca far rientro presso l'abitazione materna. Le principali festività Natalizie e Pasquali verranno trascorse dalla figlia in via alternata con ciascun genitore, sulla base degli accordi fra le parti, salva diversa migliore determinazione. Durante il periodo estivo la minore potrà stare con ciascun genitore per due settimane anche non consecutive, salvo migliori accordi.
2) Disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Persona_2
nella misura di € 150,00 mensili rivalutabili ISTAT da corrispondersi alla madre entro il 27 di
[...]
ogni mese a decorrere dal mese di novembre 2025, aumentabili a euro 250,00 mensili nei periodi in cui il padre sarà eventualmente in missione all'estero; oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo, ricomprendendosi tra queste anche le ricariche telefoniche e le spese di estetista della figlia. Il rimborso avverrà entro 30 giorni dall'esibizione delle pezze giustificative.
3) L'Assegno Unico sarà incamerato al 100% dalla SI.ra , anche in ragione del Parte_1
collocamento prevalente della figlia presso la stessa.
4) La SI.ra si impegna a concordare preventivamente con il sig. qualunque Parte_1 CP_1
decisione in merito alle sorti degli investimenti eseguiti a nome di fornendo una Per_1
rendicontazione annuale al sig. in merito agli stessi;
CP_1
5) assegnare la casa familiare sita in Carlino (UD), Strada Sacile n.2/c (al catasto fabbricati di
IN, Comune di Carlino F.17 part. 269 cat. A/7 class. 2, vani 8,5 rend. € 834,08) alla madre che ivi continuerà a coabitarvi con la figlia Le parti concordano fin d'ora di porre in vendita Per_1
l'immobile e distribuire paritariamente il ricavato non appena la figlia avrà raggiunto Per_1
l'indipendenza economica.
2 6) Le parti continueranno a sostenere in via paritaria le rate del mutuo gravante sull'immobile casa familiare. A tal proposito il SI. si impegna ed obbliga a corrispondere a mezzo Controparte_1
bonifico istantaneo alla signora , in occasione della sottoscrizione del presente Parte_1
accordo, la differenza dei ratei di mutuo maturati e non corrisposti pari ad € 1.050,00, oltre ad €
88,00 quale rimborso della quota parte della TARI 2023. Rispetto ai suddetti importi la sig.ra rilascia ampia quietanza liberatoria. Parte_1
7) Le parti concordano che la manutenzione ordinaria dell'immobile, ivi compresi sfalcio dell'erba e potatura della siepe, rimarrà a carico del genitore assegnatario dell'immobile. Le spese relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile saranno invece ripartite al 50% e dovranno essere previamente concordate. Quanto agli interventi necessari ed improcrastinabili, purché non urgenti
(es. rottura tubatura), la SI.ra si impegna a comunicare al SI. le opere da Parte_1 CP_1
svolgere ed i relativi costi prima dell'inizio delle stesse, con impegno di quest'ultimo a presentare eventuali diverse migliori soluzioni entro e non oltre 10 giorni.
8) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti rinunciando reciprocamente al qualsiasi forma di contribuzione e/o mantenimento, dichiarando di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro all'esito del corretto adempimento degli impegni assunti con il presente accordo.
9) Le parti si autorizzano fin d'ora al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia Per_1
10) spese di lite compensate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Comune di
MA LA (UD) il 27.10.2007 con che dall'unione era nata la figlia Controparte_1
(10.11.2008), minorenne, e che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era da Per_1 tempo cessata, ha convenuto davanti all'intestato Tribunale per Parte_1 Controparte_1 sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
3 Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha aderito alla domanda di separazione personale, ma ad altre condizioni.
Comparsi personalmente davanti al Giudice Istruttore alla prima udienza del 11.2.2025, fallito il tentativo di riconciliazione ed autorizzati pertanto i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza sullo status, con rinuncia ai termini per il deposito di conclusionali e repliche. Contestualmente i coniugi hanno concordato, in via provvisoria, in ragione del fatto che il marito inizierà a breve una missione all'estero: assegno unico universale per la figlia di competenza esclusiva della madre;
assegno di mantenimento della figlia a carico del padre di euro 250,00 mensili;
spese straordinarie necessarie per al 50% tra i Per_1 genitori e detrazioni fiscali al 50% tra i genitori;
delega da parte del padre alla madre per ogni decisione di ambito scolastico e lavorativo nel periodo in cui il padre sarà in missione all'estero
(dalla data dell'udienza all'inizio del prossimo anno scolastico salvo che il padre documenti di essere rientrato prima dalla missione). Il giudice ha recepito gli accordi dei coniugi, in via provvisoria.
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis 22 c.p.c.
Pronunciata sentenza sullo status, previa rimessione in istruttoria della causa per la decisione sulle condizioni di separazione, all'udienza del 18.11.2025, che si è tenuta con la modalità della trattazione scritta, il giudice ha dato atto che le parti hanno depositato note scritte contenenti conclusioni congiunte come riportate in epigrafe: pertanto, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere integralmente accolte in quanto conformi agli interessi della figlia minore Per_1
Spese compensate come richiesto da ambo le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di IN, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso l'abitazione materna e diritto del padre di vedere e stare con la figlia durante la settimana sulla base dei meri accordi diretti fra padre e figlia (orami sedicenne), in ragione degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa. La figlia starà altresì con il padre a weekend alternati da venerdì pomeriggio alla domenica sera, eventualmente senza pernotto qualora la stessa preferisca far rientro presso l'abitazione materna. Le principali festività Natalizie e Pasquali verranno trascorse dalla figlia in via alternata con ciascun genitore, sulla base degli accordi fra le parti, salva diversa migliore determinazione. Durante il periodo estivo la minore potrà stare con ciascun genitore per due settimane anche non consecutive, salvo migliori accordi.
4 2) dispone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Persona_2
nella misura di € 150,00 mensili rivalutabili ISTAT, da corrispondersi alla madre entro il 27 di ogni mese a decorrere dal mese di novembre 2025, aumentabili a euro 250,00 mensili nei periodi in cui il padre sarà eventualmente in missione all'estero; oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo, ricomprendendosi tra queste anche le ricariche telefoniche e le spese di estetista della figlia. Il rimborso avverrà entro 30 giorni dall'esibizione delle pezze giustificative.
3) l'Assegno Unico sarà percepito al 100% dalla SI.ra , anche in ragione del Parte_1
collocamento prevalente della figlia presso la stessa.
4) dà atto che la SI.ra si impegna a concordare preventivamente con il sig. Parte_1 CP_1
qualunque decisione in merito alle sorti degli investimenti eseguiti a nome di fornendo una Per_1
rendicontazione annuale al sig. in merito agli stessi;
CP_1
5) assegna la casa familiare sita in Carlino (UD), Strada Sacile n.2/c (al catasto fabbricati di IN,
Comune di Carlino F.17 part. 269 cat. A/7 class. 2, vani 8,5 rend. € 834,08) alla madre che ivi continuerà a coabitarvi con la figlia Dà atto che le parti concordano fin d'ora di porre in Per_1
vendita l'immobile e distribuire paritariamente il ricavato non appena la figlia avrà Per_1
raggiunto l'indipendenza economica.
6) dà atto che le parti continueranno a sostenere in via paritaria le rate del mutuo gravante sull'immobile casa familiare. A tal proposito il SI. si impegna ed obbliga a Controparte_1
corrispondere a mezzo bonifico istantaneo alla signora , in occasione della Parte_1
sottoscrizione del presente accordo, la differenza dei ratei di mutuo maturati e non corrisposti pari ad
€ 1.050,00, oltre ad € 88,00 quale rimborso della quota parte della TARI 2023. Rispetto ai suddetti importi la sig.ra rilascia ampia quietanza liberatoria. Parte_1
7) dà atto che le parti concordano che la manutenzione ordinaria dell'immobile, ivi compresi sfalcio dell'erba e potatura della siepe, rimarrà a carico del genitore assegnatario dell'immobile. Le spese relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile saranno invece ripartite al 50% e dovranno essere previamente concordate. Quanto agli interventi necessari ed improcrastinabili, purché non urgenti (es. rottura tubatura), la SI.ra si impegna a comunicare al SI. le opere Parte_1 CP_1
da svolgere ed i relativi costi prima dell'inizio delle stesse, con impegno di quest'ultimo a presentare eventuali diverse migliori soluzioni entro e non oltre 10 giorni.
5 8) nulla per assegni tra i coniugi, avendo gli stessi dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi forma di contribuzione e/o mantenimento, dichiarando altresì di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro all'esito del corretto adempimento degli impegni assunti con il presente accordo.
9) dà atto che le parti si autorizzano fin d'ora al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia Per_1
10) spese di lite compensate.
Così deciso in IN, nella Camera di Consiglio dd. 18.11.2025
Il Presidente
dott.ssa Annamaria Antonini
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