Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/01/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza - Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona della dott.ssa
Rosa Maria VERRA STRO, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al nr. 1589/2022 R.G., avente ad oggetto: “somministrazione", vertente
TRA
, Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte 1 già
dall'avv. Nunzio Luciano, elettivamente domiciliato in Potenza presso lo studio dell'avv. Maria Luisa
Palamone, giusta mandato in atti;
APPELLANTE
[
]E
,cod. fisc. [...] CP 1 cod. fisc. Codice Fiscale 1 Parte_3
C.F. 2 Parte 4 pag. 1 di 21 cod. fisc. Codice Fiscale_3 Parte_5
[...] cod. fisc. Codice Fiscale 4 Parte_6 cod. fisc. Codice Fiscale_5
Parte 7 cod. fisc. Codice Fiscale_6 Controparte 2 , cod. fisc. C.F. 7
' Controparte_3 cod. fisc. Codice Fiscale 8 Parte 8 cod. fisc.
[...]
Codice Fiscale 9 Parte 9 cod. fisc.
, Codice Fiscale 10 Parte 10
'[...] cod. fisc. Codice Fiscale 11 Parte 11 cod. fisc. Codice Fiscale 12
Parte 12 cod. fisc. Codice Fiscale 13 Parte 13 , cod. fisc. C.F. 14
, Parte 14 cod. fisc. Codice Fiscale 15 Parte 15 cod. fisc. [...]
[...]
Codice Fiscale 18 Parte 18 cod. fisc. Codice Fiscale 19 Parte 19
cod. fisc. Codice Fiscale 20 Parte 20 cod. fisc. Codice Fiscale 21 Parte 21 '
[...] cod. fisc. Codice Fiscale 22 Parte 22 cod. fisc. Codice Fiscale 23
Parte 23 cod. fisc. Codice Fiscale 24 Parte 24 cod. fisc. C.F. 25 ' ノ ,
[...] , Parte 25 , cod. fisc. Codice Fiscale 26 Parte 26 cod. fisc. [...]
, Codice Fiscale_28 Parte 28 cod. fisc. C.F. 27 Parte_27 cod. fisc.
Codi Firmato Da: ZI UC Emesso Da: TI Trust Technologies eIDAS CA Serial #: [...]
C.F. 30 Parte_29 cod. fisc. Codice Fiscale 31 Parte_30 cod.
fisc. Codice Fiscale 32 Parte 31 cod. fisc. ' ' Codice Fiscale 33 Parte 32
cod. fisc. Codice Fiscale_34 Parte 33 cod. fisc. Codice Fiscale 35 '
Parte_34 cod. fisc. Codice Fiscale_36 Parte 35 , cod. fisc. Codice Fiscale 37
' Codice Fiscale 38 per il procedimento n. 377/2021, Parte_36 Parte 36 cod. fisc.
cod. fisc. Codice Fiscale_38 per il procedimento n. 378/2021, Parte_37 cod. fisc. [...] '
C.F. 39 Parte 38 cod. fisc. Codice Fiscale 40 Parte 39 cod. fisc.
Codice Fiscale 41 Parte 40, cod. fisc. Codice Fiscale 42 Parte 41 cod. fisc.
Codice Fiscale 43 Parte 42 cod. fisc. Codice Fiscale 44 Parte 43 cod.
fisc. Codice Fiscale_45 Parte_44 cod. fisc. Codice Fiscale 46 ' Pt 45 pag.
' Parte_47 cod. fisc. C.F. 48 2 di 21 Pt 46 cod. fisc. Codice Fiscale 47
,
[...] Parte 48 cod. fisc. Codice Fiscale 49 Parte 49 cod. fisc. '
Codice Fiscale 50 Parte 50 cod. fisc. Codice Fiscale 51 Pt 51
[...] cod. fisc. Codice Fiscale 52 Parte 52 cod. fisc. Codice Fiscale 53
Parte_53 cod. fisc. Codice Fiscale 54 ' Parte_54 cod. fisc. Codice Fiscale 55
Parte_36 , cod. fisc. Codice Fiscale_ 38 Parte_55 cod. fisc. ' Codice Fiscale_56
Parte_56 cod. fisc.
, Codice Fiscale 57 Parte 57 cod. fisc. C.F. 58
[...] Parte 58 cod. fisc. Codice Fiscale 59 Parte_59 , cod. fisc. Codice Fiscale_60 Parte_60 cod. fisc.
, Codice Fiscale 61 Parte 61 cod.
fisc. Codice Fiscale_62 per il procedimento n. 403/2021, Parte_61 cod. fisc. [...] C.F. 62 per il procedimento n. 404/2021, Parte 62 cod. fisc. Codice Fiscale 63
Parte_63 cod. fisc. Codice Fiscale_64 Parte_64 . cod. fisc. C.F. 65
, Parte_65 , cod. fisc. Codice Fiscale 66 Parte_66 cod. fisc. [...]
[...]
, Parte_67 cod. fisc. Codice Fiscale_68 Parte_68 cod. C.F. 67
fisc. Codice Fiscale_69
, Parte_69 cod. Firmato Da: ZI UC Emesso Da: TI
Trust Technologies eIDAS CA Serial #: 1694dd fisc. Codice Fiscale 70 Parte 70 cod.
, ,
fisc. Codice Fiscale 71 Parte_71 cod. fisc. Codice Fiscale 72 Parte_72
, Parte 73 , cod. fisc. cod. fisc. Codice Fiscale 73 ' Parte 74 Codice Fiscale 74
,
cod. fisc. Codice Fiscale 75 Parte 75 cod. fisc. Codice Fiscale 76 tutti '
rappresentati e difesi dall'avv. Gabriella Bongi, con studio Pescopagano (PZ) giusta mandati in atti:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
APPELLANTE:
preliminarmente, modificare il dispositivo della sentenza impugnata n. 243/2021 in conformità con la motivazione, nel senso che, al punto 1 il numero di procedimento n. 473/2021 va modificato in
"341/21"; sempre in via preliminare, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza con la dichiarazione di incompetenza del Giudice di Pace di Pescopagano per essere competente il
Giudice indicato nell'opposizione, con la conseguente nullità dei decreti ingiuntivi opposti;
- sempre in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza n. 243/2021 per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, revocare i decreti ingiuntivi n. 498/2020, 376/2020, 87/2020, 369/2020,
373/2020, 384/2020, 306/2020, 260/2020, 503/2020, 309/2020, 324/2020, 85/2020, 98/2020,
386/2020, 495/2020, 496/2020, 497/2020, 385/2020, 261/2020, 375/2020, 307/2020, 312/2020,
318/2020, 310/2020, 314/2020, 491/2020, 492/2020, pag. 19 di 21 494/2020, 378/2020, 502/2020,
490/2020, 500/2020, 475/2020, 493/2020, 499/2020, 389/2020, 320/2020, 316/2020, 321/2020,
323/2020, 322/2020, 238/2020, 244/2020, 341/2020, 89/2020, 88/2020, 387/2020, 313/2020, 380/2020, 97/2020, 383/2020, 308/2020, 317/2020, 547/2020, 305/2020, 319/2020, 243/2020,
245/2020, 315/2020, 311/2020, 256/2020, 253/2020, 36/2020, 35/2020, 374/2020, 27/2020, 23/2020,
90/2020, 381/2020, 388/2020, 371/2020, 377/2020, 91/2020, 94/2020, 96/2020, 19/2020, 379/2020,
382/2020, emessi dal Giudice di Pace di Pescopagano;
conseguentemente, condannare gli appellati e/o il costituito procuratore antistatario alla restituzione degli importi corrisposti dalla Parte_1 a
titolo di spese legali e compenso professionale, così come liquidati nei decreti ingiuntivi n. 498/2020,
376/2020, 87/2020, 369/2020, 373/2020, 384/2020, 306/2020, 260/2020, 503/2020, 309/2020,
324/2020, 85/2020, 98/2020, 386/2020, 495/2020, 496/2020, 497/2020, 385/2020, 261/2020,
375/2020, 307/2020, 312/2020, 318/2020, 310/2020, 314/2020, 491/2020, 492/2020, 494/2020,
378/2020, 502/2020, 490/2020, 500/2020, 475/2020, 493/2020, 499/2020, 389/2020, 320/2020,
316/2020, 321/2020, 323/2020, 322/2020, 238/2020, 244/2020, 341/2020, 89/2020, 88/2020,
387/2020, 313/2020, 380/2020, 97/2020, 383/2020, 308/2020, 317/2020, 547/2020, 305/2020,
319/2020, 243/2020, 245/2020, 315/2020, 311/2020, 256/2020, 253/2020, 36/2020, 35/2020,
374/2020, 27/2020, 23/2020, 90/2020, 381/2020, 388/2020, 371/2020, 377/2020, 91/2020, 94/2020,
96/2020, 19/2020, 379/2020, 382/2020, oltre interessi dalla data della ricezione al saldo effettivo;
per l'effetto, condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
APPELLATI: previa soluzione conciliativa, dichiarare l'inammissibilità del gravame e, nel merito,
rigettarlo, con conferma integrale della sentenza impugnata:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione tempestivamente notificato, Parte 1 proponeva opposizione ai decreti ingiuntivi nn. 498/2020, 376/2020, 87/2020, 369/2020, 373/2020, 384/2020, 306/2020, 260/2020,
503/2020, 309/2020, 324/2020, 85/2020, 98/2020, 386/2020, 495/2020, 496/2020, 497/2020,
385/2020, 261/2020, 375/2020, 307/2020, 312/2020, 318/2020, 310/2020, 314/2020, 491/2020,
492/2020, 494/2020, 378/2020, 502/2020, 490/2020, 500/2020, 475/2020, 493/2020, 499/2020,
389/2020, 320/2020, 316/2020, 321/2020, 323/2020, 322/2020, 238/2020, 244/2020, 341/2020, 89/2020, 88/2020, 387/2020, 313/2020, 380/2020, 97/2020, 383/2020, 308/2020, 317/2020, 547/2020,
305/2020, 319/2020, 243/2020, 245/2020, 315/2020, 311/2020, 256/2020, 253/2020, 36/2020,
35/2020, 374/2020, 27/2020, 23/2020, 90/2020, 381/2020, 388/2020, 371/2020, 377/2020, 91/2020,
94/2020, 96/2020, 19/2020, 379/2020, 382/2020 con i quali era intimato alla stessa di consegnare ai ricorrenti, odierni appellati, copia del contratti afferenti alle utenze telefoniche loro attribuibili, con pagamento di spese e competenze del procedimento monitorio, domandandone la revoca.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente eccepiva: incompetenza per territorio e per valore del giudice di pace adito;
difetto di prova sufficiente per l'ottenimento del decreto ingiuntivo;
indeterminatezza della cosa oggetto di consegna;
carenza di interesse ad agire ed abuso del processo;
infondatezza nel merito della domanda, stanti le modalità di conclusione del contratto di telefonia.
Si costituivano in giudizio gli opponenti, che contestavano gli assunti della controparte e domandavano la conferma dei decreti ingiuntivi già emessi.
Il giudice di pace riuniva tutti i procedimenti pendenti ed analoghi, e con la sentenza impugnata n.
243/2021 depositata l'1.12.2021 e non notificata, rigettava l'opposizione, con conferma dei decreti ingiuntivi opposti e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito degli opposti, per fattone anticipo.
Con atto di citazione, tempestivamente notificato il 27.5.2022, Parte 1 proponeva appello avverso la sentenza di primo grado e concludeva come in epigrafe.
Si costituivano in giudizio gli appellati a loro volta concludendo come in epigrafe.
L'appello è meritevole di accoglimento e la sentenza impugnata va integralmente riformata, con accoglimento della opposizione e revoca dei decreti ingiuntivi opposti.
MOTIVAZIONE
In via preliminare va affermata la tempestività dell'atto di appello, stante la data di pubblicazione della sentenza, non notificata.
L'appello è, altresì, ammissibile.
Come è noto,,66 gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.
dalla 1. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata...". (cfr. Cass.
S.U. n. 27199/2017)
Ed ancora, in chiave sostanzialistica e condivisibile, si è sostenuto che: "...Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché
l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado....". (Cass. n. 40560/2021)
Il gravame è coerente con le coordinate giurisprudenziali innanzi richiamate.
Nel merito, l'appellante impugna la sentenza di primo grado, articolando i seguenti motivi di gravame: erronea applicazione ed interpretazione delle norme in materia di competenza per territorio;
erroneità della sentenza nella parte in cui aveva del tutto omesso di valutare la documentazione depositata dalla opponente;
errata applicazione delle norme in tema di interesse ad agire.
La parte allegava, inoltre, l' esistenza di errore materiale della parte dispositiva della sentenza nella indicazione del numero di procedimento al quale erano stati riuniti tutti gli altri che era il numero
341/2021 e non il 473/2021.
L'appellante depositava in giudizio numerosi precedenti di merito che, in particolare, disconoscevano la sussistenza, nel caso di specie, di un interesse ad agire in capo agli originari ricorrenti;
tali precedenti sono integralmente da condividere, e, sotto tale profilo, il gravame va accolto.
A fondamento dei decreti ingiuntivi i ricorrenti allegavano non meglio specificati malfunzionamenti e disservizi telefonici, per i quali avrebbero dovuto adire la Pt 76
.
Come è noto, per agire o resistente in giudizio, occorre la titolarità di interesse ad agire, interesse che deve essere attuale e concreto, con onere di allegazione specifica, sul punto da parte chi domandi in giudizio la tutela di un diritto. ( ex plurimis Cass. n. 15355/2010)
Si è in particolare sostenuto che “L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire". (ex plurimis Cass. 2057/2019)
Ed infatti, l' interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica effettivamente sussistente in capo a chi domandi la tutela di un proprio diritto, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire. ( cfr. Cass.
28405/2008)
Nel caso di specie, i ricorrenti non offrivano alcuna specifica allegazione in ordine: ai disservizi ed ai malfunzionamenti, ad eventuali richieste di intervento, alla necessità di ottenere ai fini indicati la copia dei contratti;
alla necessità di ottenere i medesimi per le tutele (non specificate) da attivare.
Ma vi è di più.
Come correttamente allegato dalla società, già in primo grado, il contratto di telefonia è un contratto a forma libera che può perfezionarsi in plurime modalità ( per telefono, recandosi presso punti vendita) di tal che, per molte delle forme alternative di conclusione, è ben possibile che non via sia la “forma scritta nel senso tradizionale del termine, mentre i ricorrenti non hanno allegato alcunchè sulla forma di conclusione del contratto. ( sul tema anche Cass. n. 7997/2010)
Conclusivamente, l'appello va accolto e la sentenza appellata va integralmente riformata, con accoglimento della spiegata opposizione, revoca dei decreti ingiuntivi tutti indicati in epigrafe e, dalla riforma integrale della sentenza discende, quale effetto di legge, il diritto della parte oggi vittoriosa alla restituzione della somme pagate in forza dei decreti ingiuntivi, versate al procuratore antistatario.
Sul tema, si osserva che la Corte di Cassazione ha sostenuto che: "In caso di riforma del titolo esecutivo che condanna al pagamento delle spese legali al legale distrattario del vincitore, tenuto alla restituzione di queste somme è lo stesso difensore anche se non evocato in giudizio" (cfr. Cass. sez. VI, 03/04/2019,
n. 9280)
Va anche disposta la correzione della parte dispositiva della sentenza come domandato dall'appellante.
(cfr. sul potere del giudice dell'appello Cass. n. 6658/1984 ex plurimis)
Le spese di lite del doppio grado seguono, come per legge, la soccombenza e vanno liquidate complessivamente in € 740,00 (€ 462,00 per il grado di appello ed € 278,00 per il primo grado) oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, in base al valore della causa, come dichiarato, alle attività processuali svolte, ai criteri tariffari di cui al DM 147/2022 applicati in valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza del Giudice di pace di
Pescopagano n. 243/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dispone la correzione della parte dispositiva della sentenza nella parte in cui il procedimento principale viene indicato nel numero di RG 473/2021 e non 341/2021;
2. Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata, revoca i decreti ingiuntivi opposti, con conseguente condanna del procuratore antistatario alla restituzione delle somme materialmente percepite per la fase monitoria, con interessi legali, dal dovuto al saldo;
3. Condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 740,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Potenza 24.1.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria VERRA STRO