Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/01/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 29/01/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 1273/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. GENNARO CRISPO;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ANNA OLIVA;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/02/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità e dell' indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da: “esiti di plurimi interventi chirurgici di distrofia bollosa + BPCO in soggetto affetto da artrosi polidistrettuale, note di vasculopatia cerebrale cronica, ernia ombelicale complicata da laparocele plurioperato”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le
Quanto al merito della domanda, osserva il giudicante che le censure mosse dal ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono – prima facie - destituite di fondamento. Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui il ricorrente è affetto, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le patologie riscontrate. In particolare, con l'opposizione proposta, parte ricorrente contestava le risultanze della CTU per non aver il CTU nominato – dott. C. correttamente valutato il complesso quadro Per_1 patologico, risultando la ricorrente affetta da grave decadimento cognitivo con associati disturbi di natura psicotica, con perdita delle funzioni psichiche superiori, dell'attenzione, della concentrazione, del senso critico e del giudizio.
Tali critiche ad avviso del giudicante non sono giustificate alla luce di quanto emerso in sede di esame obiettivo e dunque riscontrato direttamente dal CTU, il quale in perizia dava atto che alla visita non si evidenziavano segni di psicosi o nevrosi né tantomeno disturbi dell'orientamento (cfr. esame obiettivo al sistema nervoso e psichico: “ROT nella norma. Romberg negativo. Soggetto orientato in tempo e spazio, lucido. Non si apprezzano con la tecnica del libero colloquio, segni di psicosi o nevrosi”. Si osserva al riguardo come la valutazione clinico-funzionale sia stata preceduta da un resoconto anamnestico fornito dal ricorrente in cui lo stesso ha riferito senza esitazione il suo nome, cognome, la data di nascita, l'indirizzo di residenza ed il recapito telefonico, raccontando gli esantemi sofferti nell'infanzia e le patologie dalle quali risulta affetto nonché riferendo sul suo stile di vita e sulle abitudini quotidiane.
Alla luce di tali emergenze oggetto di riscontro da parte del CTU, soggetto della veridicità delle cui affermazioni in ordine a quanto direttamente constatato non vi è motivo di dubitare, a nulla rileva richiamare come fa la parte il certificato della UOC Salute mentale distretto 5 ASL Latina del quale non è neppure possibile ricavare la data e che comunque essendo stato depositato con il ricorso per Atp è senz'altro antecedente alla visita del dott. Persona_2
Infine, per completezza si rileva anche che dalla cartella n. 05198/2024 della Controparte_3 la parte all'accesso presso la struttura viene giudicata dai sanitari in condizioni generali discrete.
In effetti, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
Concludendo, il quadro patologico non appare suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, per cui appare coerente il riconoscimento da parte del CTU al ricorrente di una percentuale di invalidità inferiore al 100%. Quanto all'indennità di accompagnamento vale peraltro ricordare che tale prestazione è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass.2001/3299). Stante l'assenza di documentazione comprovante un effettivo aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte. Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP
e condivisibilmente con essa, parte ricorrente non ha diritto alla pensione di inabilità e all'indennità di accompagnamento. Alla luce dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della dichiarazione allegata al ricorso, dichiara irripetibili le spese di lite. Pone le spese di CTU poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite. CP_
- Pone le spese di CTU a carico dell' Si comunichi. Così deciso in Nola il 29/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesca Fucci