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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 18/02/2026, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 563/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
DADDABBO PASQUALE, Presidente
PO IO, RE
CAVALLONE LUCIANO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1148/2020 depositato il 21/04/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja N. 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_1 74015 Martina Franca TA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 172/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 1 e pubblicata il 14/01/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01P201210-2017 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01P201210-2017 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'appellante si riporta ai suoi scritti difensivi e chiede l'accoglimento dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto - appella la sentenza n. 172/01/2019 della
Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso introdotto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TVP01P201210/2017. Il suddetto atto impositivo, relativo all'annualità 2012, traeva origine da indagini finanziarie effettuate dalla Guardia di Finanza ai sensi degli artt. 32 D.P.R. 600/73 e 51 D.P.R. 633/72, le quali evidenziavano movimentazioni bancarie non giustificate e riqualificate come compensi professionali non dichiarati.
Il giudice di prime cure ha ritenuto fondate le doglianze del contribuente in ordine alla natura non reddituale di gran parte delle operazioni, accogliendo il ricorso "per quanto di ragione" sulla scorta di una ricostruzione delle movimentazioni basata su rapporti di parentela e prestiti personali.
L'Ufficio appella la decisione denunciando la violazione dei principi in materia di onere probatorio ex art. 2697 c.c. e la carenza di prova analitica idonea a superare la presunzione legale di cui all'art. 32 D.P.R. 600/73.
Il contribuente, ancorché regolarmente citato, non si è costituito nel presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio merita accoglimento per quanto di ragione, nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, deve ribadirsi la natura di presunzione legale relativa delle risultanze delle indagini bancarie ex art. 32 del D.P.R. n. 600/1973. Tale norma determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale è tenuto a fornire una prova non generica ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni singolo versamento, onde dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione siano estranei a fatti imponibili.
Con particolare riferimento al riparto dell'onere della prova, la giurisprudenza di merito e di legittimità si è già pronunciata nel tempo confermando il principio di carattere generale che pone a carico del contribuente ispezionato l'onere di dimostrare che gli accrediti transitati sui propri conti correnti sono poi confluiti nella dichiarazione dei redditi.
Sul punto il Collegio condivide l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, pervenuto con l'ordinanza n. 24402/2022 pubblicata in data 05.08.2022, secondo il quale qualora l'accertamento effettuato dall'Amministrazione Finanziaria si basa su verifiche fiscali incentrate sulla disamina dei conti correnti bancari,
l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, ex articolo 32 D.P.R. 600/1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
Lo stesso, dovrà dimostrare, “con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario” che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale (cfr. ex multis Corte di Cassazione, sentenze nn. 22179/2008, 18081/2010,
15857/2016, 4829/2015).
Tale principio vale anche in tema di Iva, al fine di superare la presunzione di imponibilità delle operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie posta a carico del contribuente dall'art. 51, comma 2, numero 2, D.
P.R. 633/1972.
Osserva il Collegio che le giustificazioni fornite dal Resistente_1 in primo grado, basate su complesse "triangolazioni" finanziarie finalizzate a procurare liquidità a congiunti, sono prive del necessario supporto probatorio certo e analitico richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per vincere la presunzione di cui all'art. 32 D.P.R. 600/73. Nella fattispecie in esame, la sentenza di primo grado è incorsa in un vizio di motivazione laddove ha ritenuto sufficienti le giustificazioni fornite dal contribuente senza procedere ad un riscontro analitico per ogni operazione contestata.
Tuttavia, deve rilevarsi che lo stesso Ufficio appellante, nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione conclusosi negativamente per mancata accettazione della parte (verbale prot. 12573 del
23/02/2018), aveva già autonomamente individuato una quota di operazioni ritenute giustificabili. Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate aveva proposto un abbattimento della pretesa impositiva per un importo complessivo di € 113.187,00, riconoscendo come documentate o non aventi natura reddituale talune operazioni, tra cui incassi di fatture regolarmente contabilizzate, versamenti di assegni emessi dalle sig.re Nominativo_1/Nominativo_2 e operazioni di giroconto.
Questa Corte ritiene che tale riconoscimento, operato dall'Amministrazione Finanziaria in sede di autotutela concordata, costituisca il limite invalicabile della pretesa tributaria, atteso che l'Ufficio medesimo ha già valutato tali somme come prive di rilevanza reddituale. Ne consegue che, pur restando ferma la legittimità della presunzione legale per la restante parte dei versamenti non analiticamente giustificati dal contribuente,
l'accertamento deve essere rideterminato decurtando l'importo di € 113.187,00 dal maggior reddito inizialmente accertato.
Pertanto, la sentenza di prime cure deve essere parzialmente riformata nel senso di confermare la legittimità dell'avviso di accertamento, previa decurtazione dei compensi per l'importo di € 113.187,00, ai fini IRPEF ed IVA conformemente alla proposta formulata dall'Ufficio in sede di adesione.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio vengono integralmente compensate tra le parti in ragione del parziale accoglimento e della complessità degli accertamenti fattuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia accoglie parzialmente l'appello come in parte motiva .Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Taranto nella Camera di Consiglio del 16.2.2026.
Il relatore il Presidente
dott. Antonio Polignano dott. Pasquale Dabbabbo
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
DADDABBO PASQUALE, Presidente
PO IO, RE
CAVALLONE LUCIANO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1148/2020 depositato il 21/04/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja N. 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_1 74015 Martina Franca TA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 172/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 1 e pubblicata il 14/01/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01P201210-2017 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01P201210-2017 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'appellante si riporta ai suoi scritti difensivi e chiede l'accoglimento dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto - appella la sentenza n. 172/01/2019 della
Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso introdotto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TVP01P201210/2017. Il suddetto atto impositivo, relativo all'annualità 2012, traeva origine da indagini finanziarie effettuate dalla Guardia di Finanza ai sensi degli artt. 32 D.P.R. 600/73 e 51 D.P.R. 633/72, le quali evidenziavano movimentazioni bancarie non giustificate e riqualificate come compensi professionali non dichiarati.
Il giudice di prime cure ha ritenuto fondate le doglianze del contribuente in ordine alla natura non reddituale di gran parte delle operazioni, accogliendo il ricorso "per quanto di ragione" sulla scorta di una ricostruzione delle movimentazioni basata su rapporti di parentela e prestiti personali.
L'Ufficio appella la decisione denunciando la violazione dei principi in materia di onere probatorio ex art. 2697 c.c. e la carenza di prova analitica idonea a superare la presunzione legale di cui all'art. 32 D.P.R. 600/73.
Il contribuente, ancorché regolarmente citato, non si è costituito nel presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio merita accoglimento per quanto di ragione, nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, deve ribadirsi la natura di presunzione legale relativa delle risultanze delle indagini bancarie ex art. 32 del D.P.R. n. 600/1973. Tale norma determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale è tenuto a fornire una prova non generica ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni singolo versamento, onde dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione siano estranei a fatti imponibili.
Con particolare riferimento al riparto dell'onere della prova, la giurisprudenza di merito e di legittimità si è già pronunciata nel tempo confermando il principio di carattere generale che pone a carico del contribuente ispezionato l'onere di dimostrare che gli accrediti transitati sui propri conti correnti sono poi confluiti nella dichiarazione dei redditi.
Sul punto il Collegio condivide l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, pervenuto con l'ordinanza n. 24402/2022 pubblicata in data 05.08.2022, secondo il quale qualora l'accertamento effettuato dall'Amministrazione Finanziaria si basa su verifiche fiscali incentrate sulla disamina dei conti correnti bancari,
l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, ex articolo 32 D.P.R. 600/1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
Lo stesso, dovrà dimostrare, “con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario” che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale (cfr. ex multis Corte di Cassazione, sentenze nn. 22179/2008, 18081/2010,
15857/2016, 4829/2015).
Tale principio vale anche in tema di Iva, al fine di superare la presunzione di imponibilità delle operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie posta a carico del contribuente dall'art. 51, comma 2, numero 2, D.
P.R. 633/1972.
Osserva il Collegio che le giustificazioni fornite dal Resistente_1 in primo grado, basate su complesse "triangolazioni" finanziarie finalizzate a procurare liquidità a congiunti, sono prive del necessario supporto probatorio certo e analitico richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per vincere la presunzione di cui all'art. 32 D.P.R. 600/73. Nella fattispecie in esame, la sentenza di primo grado è incorsa in un vizio di motivazione laddove ha ritenuto sufficienti le giustificazioni fornite dal contribuente senza procedere ad un riscontro analitico per ogni operazione contestata.
Tuttavia, deve rilevarsi che lo stesso Ufficio appellante, nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione conclusosi negativamente per mancata accettazione della parte (verbale prot. 12573 del
23/02/2018), aveva già autonomamente individuato una quota di operazioni ritenute giustificabili. Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate aveva proposto un abbattimento della pretesa impositiva per un importo complessivo di € 113.187,00, riconoscendo come documentate o non aventi natura reddituale talune operazioni, tra cui incassi di fatture regolarmente contabilizzate, versamenti di assegni emessi dalle sig.re Nominativo_1/Nominativo_2 e operazioni di giroconto.
Questa Corte ritiene che tale riconoscimento, operato dall'Amministrazione Finanziaria in sede di autotutela concordata, costituisca il limite invalicabile della pretesa tributaria, atteso che l'Ufficio medesimo ha già valutato tali somme come prive di rilevanza reddituale. Ne consegue che, pur restando ferma la legittimità della presunzione legale per la restante parte dei versamenti non analiticamente giustificati dal contribuente,
l'accertamento deve essere rideterminato decurtando l'importo di € 113.187,00 dal maggior reddito inizialmente accertato.
Pertanto, la sentenza di prime cure deve essere parzialmente riformata nel senso di confermare la legittimità dell'avviso di accertamento, previa decurtazione dei compensi per l'importo di € 113.187,00, ai fini IRPEF ed IVA conformemente alla proposta formulata dall'Ufficio in sede di adesione.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio vengono integralmente compensate tra le parti in ragione del parziale accoglimento e della complessità degli accertamenti fattuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia accoglie parzialmente l'appello come in parte motiva .Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Taranto nella Camera di Consiglio del 16.2.2026.
Il relatore il Presidente
dott. Antonio Polignano dott. Pasquale Dabbabbo