Ordinanza cautelare 23 ottobre 2024
Sentenza breve 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 19/06/2025, n. 2349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2349 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 02349/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02374/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art.60 cod. proc. ammin. sul ricorso numero di registro generale 2374 del 2024 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Luigi Rena, con domicilio digitale come da Registri PEC Giustizia e fisico presso il suo studio in Milano, via Brioschi, 56;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento reso sulla domanda di emersione -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1215 del 2024 di accoglimento della domanda di sospensione ai fini del riesame;
Visto il deposito dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato del 9/6/2025 di avvenuta sottoscrizione del contratto con rilascio del permesso di soggiorno in esito all’appuntamento del 19/12/2024;
Visto l’art. 35, comma 1, lett.c) cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
1.Con il ricorso in epigrafe si espone che in suo favore il datore di lavoro sig.ra -OMISSIS- presentava in data 29/6/2020 istanza di emersione ai sensi dell’art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020; avendo appreso nel marzo 2024 del parere negativo della Questura competente sulla base di non precisati reati ostativi, presentava memoria alla Prefettura di Milano evidenziando che gli unici pregiudizi sarebbero stati l’invasione di case e terreni ex art.639-bis c.p. e la resistenza a pubblico ufficiale ex art.337 c.p. non ostativi al conseguimento e/o rinnovo del titolo d soggiorno, ma con il provvedimento impugnato la richiesta è stata definitivamente rigettata. Si sono dedotti la violazione del D. Lgs. n.286/1998 e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria.
1.1 L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per resistere al ricorso.
1.2 Con ordinanza del 23/10/2024, n.1215 questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione ai fini del riesame con la seguente motivazione:
“Ritenuto che, ad un primo sommario esame, i motivi di censura dedotti in sede ricorsuale appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris tale da giustificare il riesame della posizione dell’istante, poiché la Prefettura di Milano richiama genericamente i motivi ostativi della Questura di Milano senza specificare la tipologia dei reati ostativi;
Ritenuto, pertanto,
- di onerare la parte ricorrente della trasmissione alla Prefettura di Milano, all’indirizzo PEC indicato in dispositivo, di tutta la documentazione necessaria al riesame, anche quella già depositata in giudizio;
- di disporre che la Prefettura di Milano provveda con la massima possibile sollecitudine al suddetto riesame, che in ogni caso dovrà essere espletato entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta documentazione;
- di stabilire che la parte più diligente dovrà versare in atti prova dell’esito della nuova fase procedimentale, nel rigoroso rispetto delle regole tecniche del processo amministrativo telematico e del termine di due giorni liberi stabilito dall’art. 55, comma 5, c.p.a., precisando che la Prefettura di Milano è tenuta a porre in essere eventuali depositi tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- di fissare, per la prosecuzione della fase cautelare, la Camera di consiglio del 18 giugno 2025;
- di sospendere, nel contempo, l’efficacia del provvedimento impugnato;
- che le spese della presente fase saranno liquidate con il provvedimento conclusivo della stessa,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) Accoglie la domanda cautelare proposta incidentalmente da parte ricorrente e, per l'effetto,
a) sospende ai fini del riesame, come in motivazione, l’efficacia del provvedimento impugnato;
b) fissa per la definizione della fase cautelare, anche quanto alle spese, la Camera di consiglio del 18 giugno 2025.”
2. Alla Camera di consiglio del 18 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. La Sezione, premesso che ritiene il ricorso manifestamente improcedibile, con la conseguenza che esso può essere deciso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. ammin. con sentenza in forma semplificata sin dalla presente fase cautelare - essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria – ai fini della declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, prende atto del deposito da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato del 9/6/2025 di comunicazione di avvenuta sottoscrizione del contratto con rilascio del permesso di soggiorno in esito all’appuntamento del 19/12/2024.
4. La pronuncia in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO