Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati
Dott. Piergiorgio Morosini Presidente
Dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
Dott.ssa Sara Marino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 5416 del Registro Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Palermo, Via Francesco Paolo Di Blasi n.1 presso lo studio dell'Avv. Alfredo Siino che lo rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nata a [...] in data [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in Palermo, Piazza Leoni n.49 presso lo studio dell'Avv. Erasmo Tarantino che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 27/11/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 18/03/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto, potendo liberamente stabilire il proprio domicilio e residenza, con l'obbligo però di dare l'uno all'altra immediata comunicazione delle variazioni.
2) La casa coniugale di Via Parrini n.9/B resterà nell'esclusiva disponibilità del SI. Pt_1 sul quale graverà interamente l'obbligo del pagamento del relativo canone di locazione.
[...]
3) Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra , entro il giorno cinque di ogni Pt_1 CP_1 mese, un assegno mensile di euro 100,00 (euro cento/00), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT (con prima rivalutazione decorso un anno dalla pubblicazione del decreto di omologa),
a titolo di mantenimento della stessa.
4) I ricorrenti, con la firma del presente ricorso, riconoscono e si danno atto di aver provveduto a dividere bonariamente gli oggetti personali e tutto quanto altro di proprietà comune, di talchè quello che oggi ciascun coniuge possiede deve intendersi di sua proprietà esclusiva.
5) I coniugi reciprocamente, sin d'ora, prestano il proprio consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, per uso turistico o di lavoro, e la presente dovrà servire quale nulla osta, per qualsiasi autorità competente al rilascio o al rinnovo”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 27/11/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 23/07/1979 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo, al n. 197 - P.II – Serie A - Anno 1979).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 26 marzo 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
2