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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2172/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2172/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 3 aprile 2025 ad ore 12.30 innanzi al dott. Carlo Asteggiano, sono comparsi a mezzo collegamento audio video:
Per l'avv. CASTIGLIONE PAOLA Parte_1
Per l'avv. GRONO' VALENTINA Controparte_1
Il G.I. prende atto della dichiarazione di identità dei difensori presenti
I difensori delle parti assicurano che non sono presenti o collegati soggetti non legittimati
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori delle parti concludono come in note depositate telematicamente Dopo discussione orale, le parti concordano di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del provvedimento e il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 18.00
Il Giudice
dott. Carlo Asteggiano
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2172/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTIGLIONE PAOLA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CERRUTI UGO PROSPERO ( ) VIALE REGINA MARGHERITA, 5 C.F._1
20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 5 20122 MILANOpresso il difensore avv. CASTIGLIONE PAOLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRATERNALI ELENA e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GRONO' VALENTINA ( VIA BARTOLOMEO BOSCO 57/IB C.F._2
16121 GENOVA;
, elettivamente domiciliato in VIA B. BOSCO 57/1B 16121 GENOVApresso il difensore avv. FRATERNALI ELENA
CONVENUTO/I sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice :
“si insiste per l'accoglimento della eccezione di incompetenza territoriale eccepita nel proprio atto introduttivo alla quale ha espressamente aderito. Controparte_1
Si riserva ogni ulteriore difesa nel merito e sui fatti nel prosieguo del giudizio avanti il Giudice competente.
Si chiede comunque la liquidazione delle spese legali per la presente procedura per le quali si allega nota spese.”
Per parte convenuta:
“contestato quanto ex adverso dedotto, eccepito, prodotto e concluso, si riporta integralmente al contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta -ed ivi in particolare in merito all'eccezione di incompetenza formulata da controparte alla quale si è aderito- riservandosi ogni eventuale ulteriore difesa e/o eccezione in esito alla memoria avversaria.”
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo n. 817/2024 - R.G. 1790/2024 Controparte_1
del 19/08/2024 emesso dal Tribunale di Alessandria, con il quale veniva ingiunto alla società di pagare la somma di Euro 14.792,70. Parte_1
Proponeva opposizione l'ingiunta proponendo eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Alessandria, in forza di contratto sottoscritto in data 5/9/2023 un contratto di appalto per la prestazione di servizi di assistenza e consulenza per lo sviluppo e la realizzazione di nuovi prodotti alimentari, che all'articolo 7 prevede "per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione" la competenza esclusiva del
Foro di Genova;
indicava , quindi, quale Tribunale competente il Tribunale di Genova ovvero, in subordine, il
Tribunale di Brindisi (luogo in cui ha la propria sede legale). Parte_1
Eccepiva, altresì, la nullità del decreto ingiuntivo per carenza e/o insufficienza dei documenti prodotti, poiché sono state prodotte unicamente le fatture in formato elettronico unitamente a circolari dell'Agenzia delle Entrate che non rilevano nel caso di specie.
Nel merito e sui fatti esponeva che è una società che si occupa della Parte_1
fabbricazione e vendita di prodotti alimentari specifici aventi la caratteristica di essere "già pronti" e consumabili in pochi minuti dalla clientela. L'odierna opposta si era quindi rivolta a
; Controparte_2
-il rapporto ha avuto inizio nel 2021 con un primo contratto tra le parti;
-in data 05/09/2023 è stato sottoscritto altro contratto della durata di 12 mesi;
-dal mese di ottobre 2023 ha iniziato a constatare scarsa collaborazione e Parte_1
assistenza da parte dei referenti di Controparte_1
Chiede accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Alessandria essendo competente il Tribunale di Genova ovvero in subordine il Tribunale di Brindisi, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di legge richiesti per la sua emissione con riferimento alla documentazione prodotta e in via principale revocare e/o dichiarare pagina 3 di 7 inefficace e/o inesistente il decreto ingiuntivo per i motivi di merito esposti.
Si è costituita l'opposta chiedendo il rigetto della domanda di parte opponente in quanto infondata in fatto e in diritto, allegando che in adempimento del citato contratto, ha CP_1
offerto servizi di consulenza tecnica altamente specializzata, svolgendo con regolarità e professionalità le prestazioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta.
Sull'eccezione di incompetenza territoriale aderiva chiedendo al Tribunale adito di dichiarare la propria incompetenza in favore del Foro di Genova, assegnando termine per la riassunzione ai sensi dell'art. 50 cpc.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. il G.I., attesa l'immediata adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, disponeva che la questione processuale fosse immediatamente discussa nel contraddittorio delle parti, non ravvisandosi nella specie uno dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c e disponeva, altresì, la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione anticipando l'udienza indicata in citazione.
Venendo all'esame delle domande ed eccezioni delle parti, la competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione funzionale è del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo.
Il ricorso monitorio ha efficacia di domanda giudiziale ordinaria sulla quale, pertanto, deve instaurarsi il rapporto processuale, nonostante il procedimento venga incardinato dall'opponente, convenuto in senso sostanziale, posto che "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, per cui il giudice dell'opposizione
è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio.
Quanto alla eccezione di incompetenza territoriale in relazione alla domanda di merito, parte convenuta opposta, ha aderito all'eccezione, che ha indicato come competente a trattare la presente controversia il Tribunale di Genova.
L'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente (convenuta in senso sostanziale), dispensa il giudice da ogni indagine sulla pagina 4 di 7 fondatezza della relativa deduzione, trattandosi di competenza derogabile, come tale rimessa alla disponibilità delle parti.
La giurisprudenza, sul punto, prevede che se le parti raggiungono un accordo in ordine all'indicazione del giudice competente, quello che era stato adito per primo e che difetta di competenza deve pronunciare apposita ordinanza avente natura ordinatoria e non decisoria, quindi non impugnabile, con cui provvede alla cancellazione della causa dal ruolo, con rimessione al giudice indicato.
Tuttavia, occorre osservare che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione, nell'ipotesi di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo stesso, secondo la giurisprudenza prevalente, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare sia l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest'ultimo.
Il duplice contenuto della decisione, di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio e di revoca del decreto, giustifica la forma della sentenza, non applicandosi alla fattispecie la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, c.p.c.,per cui il Collegio o il Tribunale in composizione monocratica “pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza”, nel qual caso “se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa”. (Cass. 21 agosto 2012, n. 14594 - in tal senso anche: Cass. civile, sez.
VI, 10 giugno 2019, n. 15579; Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594 nonché, per la giurisprudenza di merito Tribunale Torino, sez. III civile, 1 luglio 2010 n. 32568, Tribunale di
Torino, 05 Marzo 2020).
Quanto in particolare alle spese, “.. L'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 c.p.c., che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendovi provvedere il giudice al quale è rimessa la causa “
(Cass n. 6106 del 2006)
pagina 5 di 7 L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale, formulata dalla controparte, comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e, quindi, di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (Cass. 25180/2013) poiché “il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a se, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento
e tenendo in considerazione l'esito finale della lite (art. 91 c.p.c.)” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 9035/19).
Le ragioni per emettere condanna al pagamento delle spese processuali consistono, infatti, nel carattere definitivo della decisione giudiziale e nella soccombenza di una delle parti sulla questione decisa ( Cass. civ. n. 4345 dell'8/7/1980), presupposti entrambi che non ricorrono nel caso in esame, essendo, altresì, irrilevante il fatto che si provveda alla cancellazione della causa dal ruolo con sentenza anziché con ordinanza, dovendosi provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, per cui Il giudice della riassunzione deciderà il merito della controversia e provvederà sulle relative spese, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'intero svolgimento delle vicende processuali, ivi incluse le attività svolte dalle parti davanti al giudice incompetente (Cass. civ. n. 25180/2013 cit).
Deve, quindi, essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Alessandria ad emettere il decreto ingiuntivo opposto ed a conoscere della domanda di merito in conseguenza della introduzione del giudizio di opposizione, essendo competente il Tribunale di Genova;
- per l'effetto, dev'essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, che dev'essere revocato;
- infine, dev'essere fissato il termine perentorio di tre mesi entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
Nulla sulle spese pagina 6 di 7
P.Q.M.
ogni altra domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita:
-dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Alessandria ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Genova e, per l'effetto dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Alessandria n. 817/2024 - R.G. 1790/2024 del
19/08/2024, che viene revocato;
-fissa termine perentorio di mesi tre entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Genova.
Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Alessandria, 3 aprile 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2172/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 3 aprile 2025 ad ore 12.30 innanzi al dott. Carlo Asteggiano, sono comparsi a mezzo collegamento audio video:
Per l'avv. CASTIGLIONE PAOLA Parte_1
Per l'avv. GRONO' VALENTINA Controparte_1
Il G.I. prende atto della dichiarazione di identità dei difensori presenti
I difensori delle parti assicurano che non sono presenti o collegati soggetti non legittimati
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori delle parti concludono come in note depositate telematicamente Dopo discussione orale, le parti concordano di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del provvedimento e il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 18.00
Il Giudice
dott. Carlo Asteggiano
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2172/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTIGLIONE PAOLA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CERRUTI UGO PROSPERO ( ) VIALE REGINA MARGHERITA, 5 C.F._1
20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 5 20122 MILANOpresso il difensore avv. CASTIGLIONE PAOLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRATERNALI ELENA e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GRONO' VALENTINA ( VIA BARTOLOMEO BOSCO 57/IB C.F._2
16121 GENOVA;
, elettivamente domiciliato in VIA B. BOSCO 57/1B 16121 GENOVApresso il difensore avv. FRATERNALI ELENA
CONVENUTO/I sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice :
“si insiste per l'accoglimento della eccezione di incompetenza territoriale eccepita nel proprio atto introduttivo alla quale ha espressamente aderito. Controparte_1
Si riserva ogni ulteriore difesa nel merito e sui fatti nel prosieguo del giudizio avanti il Giudice competente.
Si chiede comunque la liquidazione delle spese legali per la presente procedura per le quali si allega nota spese.”
Per parte convenuta:
“contestato quanto ex adverso dedotto, eccepito, prodotto e concluso, si riporta integralmente al contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta -ed ivi in particolare in merito all'eccezione di incompetenza formulata da controparte alla quale si è aderito- riservandosi ogni eventuale ulteriore difesa e/o eccezione in esito alla memoria avversaria.”
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo n. 817/2024 - R.G. 1790/2024 Controparte_1
del 19/08/2024 emesso dal Tribunale di Alessandria, con il quale veniva ingiunto alla società di pagare la somma di Euro 14.792,70. Parte_1
Proponeva opposizione l'ingiunta proponendo eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Alessandria, in forza di contratto sottoscritto in data 5/9/2023 un contratto di appalto per la prestazione di servizi di assistenza e consulenza per lo sviluppo e la realizzazione di nuovi prodotti alimentari, che all'articolo 7 prevede "per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione" la competenza esclusiva del
Foro di Genova;
indicava , quindi, quale Tribunale competente il Tribunale di Genova ovvero, in subordine, il
Tribunale di Brindisi (luogo in cui ha la propria sede legale). Parte_1
Eccepiva, altresì, la nullità del decreto ingiuntivo per carenza e/o insufficienza dei documenti prodotti, poiché sono state prodotte unicamente le fatture in formato elettronico unitamente a circolari dell'Agenzia delle Entrate che non rilevano nel caso di specie.
Nel merito e sui fatti esponeva che è una società che si occupa della Parte_1
fabbricazione e vendita di prodotti alimentari specifici aventi la caratteristica di essere "già pronti" e consumabili in pochi minuti dalla clientela. L'odierna opposta si era quindi rivolta a
; Controparte_2
-il rapporto ha avuto inizio nel 2021 con un primo contratto tra le parti;
-in data 05/09/2023 è stato sottoscritto altro contratto della durata di 12 mesi;
-dal mese di ottobre 2023 ha iniziato a constatare scarsa collaborazione e Parte_1
assistenza da parte dei referenti di Controparte_1
Chiede accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Alessandria essendo competente il Tribunale di Genova ovvero in subordine il Tribunale di Brindisi, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di legge richiesti per la sua emissione con riferimento alla documentazione prodotta e in via principale revocare e/o dichiarare pagina 3 di 7 inefficace e/o inesistente il decreto ingiuntivo per i motivi di merito esposti.
Si è costituita l'opposta chiedendo il rigetto della domanda di parte opponente in quanto infondata in fatto e in diritto, allegando che in adempimento del citato contratto, ha CP_1
offerto servizi di consulenza tecnica altamente specializzata, svolgendo con regolarità e professionalità le prestazioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta.
Sull'eccezione di incompetenza territoriale aderiva chiedendo al Tribunale adito di dichiarare la propria incompetenza in favore del Foro di Genova, assegnando termine per la riassunzione ai sensi dell'art. 50 cpc.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. il G.I., attesa l'immediata adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, disponeva che la questione processuale fosse immediatamente discussa nel contraddittorio delle parti, non ravvisandosi nella specie uno dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c e disponeva, altresì, la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione anticipando l'udienza indicata in citazione.
Venendo all'esame delle domande ed eccezioni delle parti, la competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione funzionale è del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo.
Il ricorso monitorio ha efficacia di domanda giudiziale ordinaria sulla quale, pertanto, deve instaurarsi il rapporto processuale, nonostante il procedimento venga incardinato dall'opponente, convenuto in senso sostanziale, posto che "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, per cui il giudice dell'opposizione
è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio.
Quanto alla eccezione di incompetenza territoriale in relazione alla domanda di merito, parte convenuta opposta, ha aderito all'eccezione, che ha indicato come competente a trattare la presente controversia il Tribunale di Genova.
L'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente (convenuta in senso sostanziale), dispensa il giudice da ogni indagine sulla pagina 4 di 7 fondatezza della relativa deduzione, trattandosi di competenza derogabile, come tale rimessa alla disponibilità delle parti.
La giurisprudenza, sul punto, prevede che se le parti raggiungono un accordo in ordine all'indicazione del giudice competente, quello che era stato adito per primo e che difetta di competenza deve pronunciare apposita ordinanza avente natura ordinatoria e non decisoria, quindi non impugnabile, con cui provvede alla cancellazione della causa dal ruolo, con rimessione al giudice indicato.
Tuttavia, occorre osservare che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione, nell'ipotesi di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo stesso, secondo la giurisprudenza prevalente, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare sia l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest'ultimo.
Il duplice contenuto della decisione, di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio e di revoca del decreto, giustifica la forma della sentenza, non applicandosi alla fattispecie la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, c.p.c.,per cui il Collegio o il Tribunale in composizione monocratica “pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza”, nel qual caso “se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa”. (Cass. 21 agosto 2012, n. 14594 - in tal senso anche: Cass. civile, sez.
VI, 10 giugno 2019, n. 15579; Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594 nonché, per la giurisprudenza di merito Tribunale Torino, sez. III civile, 1 luglio 2010 n. 32568, Tribunale di
Torino, 05 Marzo 2020).
Quanto in particolare alle spese, “.. L'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 c.p.c., che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendovi provvedere il giudice al quale è rimessa la causa “
(Cass n. 6106 del 2006)
pagina 5 di 7 L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale, formulata dalla controparte, comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e, quindi, di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (Cass. 25180/2013) poiché “il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a se, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento
e tenendo in considerazione l'esito finale della lite (art. 91 c.p.c.)” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 9035/19).
Le ragioni per emettere condanna al pagamento delle spese processuali consistono, infatti, nel carattere definitivo della decisione giudiziale e nella soccombenza di una delle parti sulla questione decisa ( Cass. civ. n. 4345 dell'8/7/1980), presupposti entrambi che non ricorrono nel caso in esame, essendo, altresì, irrilevante il fatto che si provveda alla cancellazione della causa dal ruolo con sentenza anziché con ordinanza, dovendosi provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, per cui Il giudice della riassunzione deciderà il merito della controversia e provvederà sulle relative spese, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'intero svolgimento delle vicende processuali, ivi incluse le attività svolte dalle parti davanti al giudice incompetente (Cass. civ. n. 25180/2013 cit).
Deve, quindi, essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Alessandria ad emettere il decreto ingiuntivo opposto ed a conoscere della domanda di merito in conseguenza della introduzione del giudizio di opposizione, essendo competente il Tribunale di Genova;
- per l'effetto, dev'essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, che dev'essere revocato;
- infine, dev'essere fissato il termine perentorio di tre mesi entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
Nulla sulle spese pagina 6 di 7
P.Q.M.
ogni altra domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita:
-dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Alessandria ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Genova e, per l'effetto dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Alessandria n. 817/2024 - R.G. 1790/2024 del
19/08/2024, che viene revocato;
-fissa termine perentorio di mesi tre entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Genova.
Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Alessandria, 3 aprile 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
pagina 7 di 7