Articolo 1715 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1715.

(Responsabilita' per le obbligazioni dei terzi).

In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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