Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/06/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 953 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
con gli avv.ti VARANI MANUELA, MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO;
Pt_1
appellante
E
, con l'avv.ta AVERSA ANGELA, CP_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 616/2023
, pubblicata in data 11/04/2023; indennità di malattia.
FATTO.
1.Con ricorso al Giudice del lavoro di Castrovillari, , lavoratore agricolo a tempo CP_1 indeterminato ha convenuto in giudizio l' esponendo che: Pt_1
- con missiva del 11/04/2020 ha richiesto all' il pagamento diretto della indennità di malattia Pt_1 per il periodo dal 22/01/2020 al 31/03/2020, “non indennizzata dal datore di lavoro…” allegando la dichiarazione dell'azienda agricola di avere sospeso l'attività a causa del covid-19;
1
recupero da parte dell'azienda;
-Le imprese agricole in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria ed economica possono chiedere l'integrazione salariale per COVID-19, come previsto dalla legge di conversione del decreto Rilancio. Con una disposizione inserita nel corpus dell'art. 19 del decreto Cura Italia (D.L.
n. 18/2020), il comma 3-bis, il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020) ha previsto l'integrazione salariale per COVID-19 in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato: per la verità, la circolare n. 47/2020, in mancanza di una norma specifica, era Pt_1 già intervenuta sull'argomento operando, fino dove aveva potuto, all'interno della previsione contenuta nell'art. 8 della l. n. 457/1972, tanto è vero che le istanze pervenute in data antecedente il 19 maggio, data di entrata in vigore del decreto Rilancio, continuano ad essere lavorate seguendo la prassi amministrativa indicata nella nota sopra indicata. I requisiti per l'accesso sono i seguenti. Occorre essere dipendente a tempo indeterminato presso l'azienda richiedente alla data del 25 marzo, non essendo di ostacolo il fatto che il lavoratore non abbia maturato il requisito delle
181 giornate. In caso di passaggio o trasferimento di ramo di azienda o parte di esso ex art. 2112
c.c., o anche di appalto nel quale subentra un'altra impresa, vengono calcolate anche le giornate durante le quali i lavoratori sono stati alle dipendenze del precedente datore di lavoro. E' prevista anche la possibilità del PAGAMENTO DIRETTO ma la stessa circolare n. 84 la definisce come eccezionale: in ogni caso, qualora ciò avvenga, l'istanza non deve essere accompagnata da alcuna documentazione comprovante le difficoltà di natura finanziaria, stante la situazione creata dallo stato pandemico.>.
Dopo avere tanto esposto, ha chiesto la condanna dell' alla corresponsione dell'indennità di Pt_1
malattia per il periodo sopra indicato, dal 22/01/2020 al 31/03/2020.
2. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale ha accolto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni: <il ricorrente ha documentalmente provato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l della prestazione richiesta. in particolare non contesta pt_1>lo stato di malattia, peraltro documentato dal ricorrente, ma solo il mancato invio della documentazione, che, però, dalla lettura del ricorso, risulta correttamente depositata presso gli uffici dell' Infatti, è stato prodotto il documento di identità del ricorrente e anche la Pt_1 dichiarazione relativa alla impossibilità di percepire l'indennità direttamente dal datore di lavoro.
2 Peraltro, non vi è alcun obbligo legislativamente previsto di richiedere la CISOA al fine di dimostrate la sussistenza delle difficoltà economiche per ottenere la prestazione previdenziale della indennità di malattia. Con riferimento alla paventata impossibilità di liquidare l'indennità di malattia per i giorni precedenti al 31.01.2020, deve evidenziarsi che innanzitutto la disposizione legislativa non prevede tale impossibilità, ma comunque, anche laddove vi fosse una impossibilità in tal senso, ben avrebbe potuto l' liquidare l'indennità per le altre giornate, lasciando fuori Pt_1
dalla liquidazione quelle precedenti al 31.01.2020.>>.
3.L' ha appellato tale decisione e ne ha chiesto l'integrale riforma : Pt_1
a) reiterando l'eccezione di improponibilità della domanda perché non preceduta dalla domanda amministrativa, in violazione degli artt. 443 c.p.c. e 7 della legge 533/1973;
b) deducendo il difetto dei requisiti di legge per ottenere il pagamento diretto dall' della Pt_1 malattia in quanto<il ricorrente ha documentalmente provato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l della prestazione richiesta. in particolare non contesta pt_1>della malattia compete solo agli operai a tempo determinato mentre per gli operai a tempo indeterminato è prevista la malattia a conguaglio (anticipata dal datore di lavoro con conseguente conguaglio dei contributi dovuti all' . Il datore di lavoro per il periodo in contestazione non Pt_1
ha fatto richiesta di cassa integrazione. Al riguardo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella nota del 05.11.2010 n. prot. 25/I/0018630, ha individuato, quali casi in cui - essendo stata comprovata la mancata anticipazione delle indennità in questione da parte del datore di lavoro, sia per volontà di quest'ultimo, sia per una impossibilità oggettiva - è possibile effettuare il pagamento diretto della prestazione economica dovuta: ipotesi in cui il datore di lavoro sia stato sottoposto a procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria);
2. ipotesi in cui l' stia Pt_1
effettuando il pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione, anche in deroga;
3. ipotesi in cui la Direzione provinciale del lavoro, accertato l'inadempimento del datore di lavoro, abbia disposto il pagamento diretto della prestazione da parte dell' 4. ipotesi in cui l'omessa Pt_1 anticipazione riguardi eventi indennizzabili insorti nel corso dell'attività di azienda successivamente cessata;
5. ipotesi di aziende tuttora attive che rifiutino espressamente di anticipare le indennità agli aventi diritto (doc. 4). Orbene, nel caso di specie, non ricorre alcuna delle citate circostanze…. Ma vi è di più. Il sig. , come si evince dall' e dalle giornate di CP_1 Pt_3
lavoro agricolo denunciate nel periodo in contestazione dal datore di lavoro (Vdmaweb allegato) ha lavorato nel 2020 per 26 gg a gennaio, 26 giornate a febbraio e 6 gg a marzo, giornate per le quali se ha lavorato non può essere riconosciuta l'indennità di malattia. Infine, la sentenza è errata
3 anche laddove riconosce il periodo dal 22 gennaio 2020 e non dal 31 gennaio 2020, come previsto dalla normativa emergenziale. Per il periodo emergenziale dal 31 gennaio al 31 luglio 2020 (come identificato dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e dal d.l. 25 marzo 2020,
n.19), alcune prestazioni - tra cui la malattia - potevano essere richieste direttamente all' Pt_1 senza passare per il datore di lavoro. Occorre innanzitutto chiarire che l'indennità economica di malattia non può essere erogata dall' al di fuori del periodo emergenziale indicato dalla Pt_1
legge, e dunque in epoca precedente al 31.1.20, come pretenderebbe il ricorrente, che chiede il pagamento diretto della malattia dal 22.1.20) La sentenza viola gli artt. 442 e 443 c.p.c., nonchè il d.l. 18/20, la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e il d.l. 25 marzo 2020, n.19.
È di tutta evidenza l'interesse dell' alla modifica nel senso prospettato ed alla riforma della Pt_1
sentenza impugnata.>
4.L'appellato, ritualmente costituito, ha eccepito, preliminarmente, la tardività dell'appello in quanto depositato oltre il termine di giorni trenta dalla notifica della sentenza;
nel merito ha insistito nel suo rigetto, assumendone l'integrale infondatezza.
5.La causa è stata trattata con le forme di cui all'art.127 ter cpc e all'esito dell'acquisizione delle note scritte, depositate da entrambe le parti, decisa come segue.
DIRITTO.
6.Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, giacchè la notifica della sentenza per come effettuata, presso la sede provinciale dell' anzichè ai suoi procuratori costituiti in primo Pt_1
grado, non è idonea a far scattare il termine breve di impugnazione.
7. L'appello va accolto per quanto di ragione.
8.E' infondata l'eccezione di improponibilità della domanda giudiziale per mancanza di domanda amministrativa, risultando dagli atti che i certificati di malattia, relativi al periodo in contestazione, sono stati regolarmente trasmessi all' . Pt_1
9. Parimenti infondato l'assunto dell'istituto di non essere tenuto al pagamento diretto dell'indennità in questione.
9.1-E' ben vero che il materiale pagamento della somma dovuta per indennità di malattia, ai sensi dell'art. 1 comma 1 decreto legge 30 dicembre 1979 n.663 conv. In legge 29.2.1980 n.33, deve essere effettuato in via anticipata dal datore di lavoro. Rimane tuttavia l'obbligo di pagamento
4 diretto a carico dell' per alcune categorie di lavoratori e tra questi, i lavoratori agricoli, esclusi Pt_1
i dirigenti e gli impiegati, qual è l'odierno appellato.
9.2D'Altra parte, vale osservare che anche nel caso in cui l'indennità de qua deve essere anticipata dal datore di lavoro, quest'ultimo, rispetto all'obbligazione di pagamento, riveste la qualifica di terzo adiectus solutionis causa, con la conseguenza che il lavoratore ha comunque diritto di pretenderne il pagamento direttamente dall' (Cass.12673/1997). Pt_1
10.E', invece, fondato l'assunto dell' secondo cui nel periodo dal 22.1.2020 al 6.3.2020 il Pt_1
CP_ D ha prestato attività lavorativa, incompatibile con il perdurante stato di malattia dal medesimo denunciato.
La documentazione prodotta, in assenza di ogni contestazione dell'appellato, è idonea dimostrare che egli ha prestato attività lavorativa per l'intero mese di gennaio e di febbraio 2020 , e per i primi 6 giorni del mese di marzo, ricevendo la relativa retribuzione.
Ne consegue che l'indennità di malattia va limitata al periodo decorrente dal 7 al 31 marzo 2020; in tal senso parzialmente riformandosi l'impugnata sentenza.
11.Le spese del doppio grado si compensano avuto riguardo alla reciproca parziale soccombenza..
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato il Pt_1
09/10/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 616/2023 , pubblicata in data 11/04/2023 , così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara il diritto di ad ottenere la liquidazione dell'indennità di malattia CP_1 per il periodo dal 7 al 31 marzo 2020 e condanna l' alla relativa prestazione, oltre interessi Pt_1
legali dalla domanda al soddisfo;
-compensa le spese del doppio grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 31.3.2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
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