Articolo 2707 del Codice civile
Articolo 2511Articolo 2533
Versione
19 aprile 1942
Art. 2707.

(Carte e registri domestici).

Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti:
1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto;
2) quando contengono la menzione espressa che l'annotazione e' stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi e' indicato come creditore.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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