Articolo 1711 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1711.

(Limiti del mandato).

Il mandatario non puo' eccedere i limiti fissati nel mandato.
L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.

Il mandatario puo' discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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