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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/11/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 80/2025
Udienza cartolare del 10-11-2025
Il giudice, viste le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in grado di appello, in persona del dr. IA NT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado n. 80/2025 avverso la sentenza n. 456/2024 depositata dal Giudice di Pace di
Lucca il 13/06/2024, promossa da:
C.F. ), con sede in Altopascio (LU), località Ponte alla Ciliegia, Controparte_1 P.IVA_1 fraz. Marginone, in persona dell'amministratore unico rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Carlo Fiumanò (C.F. ) e dall'avv. Emanuela Valentini (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pistoia, corso C.F._2
Gramsci 54, come da procura allegata all'atto di citazione.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Roma, Controparte_3 P.IVA_2 via di Novella 22, in persona del legale rappresentante rag. in persona del legale CP_4 rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Bocchino (C.F. ) e C.F._3
RA TE (C.F. ed elettivamente domiciliata presso la sede C.F._4 amministrativa della società in La Spezia, viale Italia 136, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
(C.F. ), con sede in piazza Orsi 1, in persona del Controparte_5 P.IVA_3 CP_5 sindaco.
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni delle parti:
per l'appellante: “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, riformare integralmente la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Lucca dott.ssa Patrizia
Venuti, nel procedimento iscritto al n. RG 352/2023 il 13 giugno 2024 e comunicata il 14 giugno
2024 omissis. Con vittoria di spese e competenze oltre il rimborso forfettario per spese generali e oltre IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio”. per l'appellata: “In via principale, nel merito, accertare e dichiarare la spiegata opposizione infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettarla confermando la sentenza impugnata;
- In via cautelare, accertare e dichiarare non sussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettarla. Vinte le spese per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 456/2024, il Giudice di Pace di Lucca rigettava l'opposizione di Controparte_1 avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 13964241 del 13.10.2022, con il quale era stato contestato l'omesso pagamento del canone unico annuale relativo all'anno 2022 per il collocamento di esposizioni pubblicitarie nel territorio del Comune di CP_5 proponeva appello, sostenendo che il canone non era dovuto per carenza del presupposto CP_1 impositivo: il giudice di primo grado aveva infatti errato nel qualificare i cartelli oggetto dell'avviso di accertamento come messaggi pubblicitari, perché connessi all'attività economica svolta dalla società e apposti per far conoscere il luogo dove si svolge e promuovere i servizi venduti.
Affermava invece che i cartelli dovevano essere qualificati come segnali di indicazione, in quanto forniscono agli utenti della strada le informazioni necessarie per individuare gli impianti di distribuzione del carburante (come quelli con la dicitura MAC e le tipologie di carburante erogato)
o segnalano i servizi prestati e le modalità di pagamento utilizzabili (come quelli con la scritta
DKV).
Inoltre, rilevava che esercita un'attività di pubblico interesse;
pertanto, tali cartelli CP_1 rispondono ad una serie di obblighi informativi imposti dalla legge a tutela del consumatore e non possono poi essere assoggettati ad un'imposta, qualificandoli come pubblicità di servizi.
Con il secondo motivo, l'appellante sosteneva che erroneamente il giudice di prime cure aveva negato il diritto all'esenzione dal pagamento del CUP per i cartelli contenenti il marchio MAC e i colori della società, nonostante li avesse qualificati come insegne, per la mancata prova da parte di della misurazione inferiore a quella prevista dalla legge. CP_1 Sosteneva che il diritto all'esenzione doveva essere riconosciuto a tutti i cartelli, in quanto tutti contengono il marchio MAC, e che il Giudice di Pace aveva statuito in contrasto con il principio dell'onere della prova, dal momento che doveva essere l'amministrazione finanziaria a provare le ragioni su cui si fonda l'atto impositivo e quindi le misurazioni effettuate;
sosteneva altresì che il teste convocato dall'appellante aveva confermato che le dimensioni dei cartelli erano inferiori a Con quelle dichiarate da .
Sosteneva infine che il giudice di primo grado aveva omesso di valutare l'eccezione di illegittimità del procedimento amministrativo sotteso all'emissione dell'avviso di accertamento di cui è causa.
Evidenziava all'uopo che l'appellata non aveva istruito la pratica, né effettuato sopralluoghi presso la stazione di servizio per verificare le misure dei cartelli, inficiando la validità dell'atto di accertamento che doveva essere adeguatamente motivato, anche con foto e disegni, in modo da essere autosufficiente a giustificare il prelievo fiscale.
Nell'atto infatti non erano state indicate le modalità con le quali l'agente accertatore aveva individuato la presenza dei cartelli e la loro ubicazione o misurato la loro dimensione, né i dati temporali relativi all'effettuazione di tali verifiche o gli elementi probatori a sostegno.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello, sostenendo che il Giudice di Pace aveva CP_3 correttamente applicato la normativa vigente con riferimento al presupposto impositivo e al diritto all'esenzione; che non aveva violato il principio dell'onere della prova, in quanto è chi vuole fare valere una qualsiasi forma di esenzione o di agevolazione tributaria a dover provare i presupposti che ne legittimano la richiesta;
che la motivazione del provvedimento di accertamento dipendeva dalla complessità del prelievo.
Non si costituiva in giudizio il che pertanto veniva dichiarato contumace;
la Controparte_5 causa veniva istruita documentalmente e all'esito veniva fissata l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies con termine per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, contesta la carenza del presupposto impositivo per l'applicazione del CUP CP_1 ai cartelli posti presso la stazione di servizio sita in via Avvocato Del Magro, contenenti la CP_5 dicitura “MAC Carburanti”.
L'art. 1 comma 816 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico Annuale), che ha sostituito la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP). Ai sensi dell'art. 1 comma 819 lett. b) l. n. 160/2019 il presupposto impositivo del canone è “la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
Secondo l'appellante i cartelli di cui è causa non diffonderebbero messaggi pubblicitari, ma sarebbero dei semplici segnali di indicazione o insegne che forniscono le informazioni per individuare la stazione di servizio, i servizi prestati con i relativi prezzi (le tipologie di carburante) e la pompa presso cui recarsi in base al prodotto da acquistare.
Tale affermazione è del tutto priva di fondamento, dal momento che i cartelli contestati non possono essere definiti né come segnali di indicazione ai sensi dell'art. 124 del regolamento di attuazione ed esecuzione del Cds (d.p.r. 495/1992), né come preinsegne ai sensi dell'art. 47 dello stesso regolamento.
Infatti, l'art. 124 definisce i segnali di indicazione “quei segnali che forniscono agli utenti della strada informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione, nonché per l'individuazione di itinerari, località, servizi ed impianti stradali”, come ad esempio il cartello che indica una località oppure la presenza di servizi quali un ospedale o un campeggio o una stazione di servizio, ma senza l'indicazione del marchio.
L'art. 47 individua come preinsegna “la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km”, ma i cartelli di cui è causa non contengono frecce direzionali.
È importante precisare che anche se i cartelli fossero qualificabili come segnali di indicazione sarebbero stati comunque assoggettati al pagamento del CUP sulla base del consolidato orientamento elaborato dalla Corte di Cassazione in tema di ICP, ma applicabile anche al CUP per comunanza di presupposti, in quanto “i segnali di avvio a fabbriche e stabilimenti, ove racchiudano il riferimento nominativo a una determinata ditta, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5”
(Cass. 29089/2018; Cass. 8616/2014; Cass. 17852/2004; Cass. 23383/2009). I cartelli di cui è causa contengono lo specifico logo “MAC” (registrato dalla apposto CP_1 sulle pompe del carburante o su pannelli esposti presso il distributore e devono pertanto essere qualificati come insegne di esercizio ex art. 25 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale del approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30.03.2021 Controparte_5
(doc. 11 di parte attrice).
L'art. 25 comma 2 stabilisce infatti che sono insegne d'esercizio: “le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi
o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati;
le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono”.
Il fatto che alcune delle insegne riportino anche le tipologie di carburante vendute e/o i relativi prezzi non permette di escluderle dal pagamento dell'imposta, in quanto tali informazioni, di cui quelle relative al prezzo obbligatorie per legge, sono comunque accompagnate dall'indicazione del marchio specifico del carburante e rivestono quindi carattere pubblicitario.
Peraltro, con riferimento specifico al pannello luminoso con l'elenco dei carburanti e dei prezzi e una superficie di 10 mq (visibile a pag. 4 delle note depositate dall'appellata in data 15.09.25), il suo assoggettamento al pagamento del CUP è confermato dall'art. 33 del regolamento sopra citato, che prevede espressamente che siano esentate “le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie”. con il secondo motivo di impugnazione contesta la mancata applicazione dell'esenzione CP_1 dal pagamento dell'imposta prevista dall'art. 25 comma 1 del regolamento comunale, secondo cui il canone non è dovuto per le insegne di esercizio se hanno una superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
L'appellante sostiene che il Giudice di Pace ha errato nel ritenere che non avesse provato CP_1 la misurazione inferiore a quella prevista dalla legge, dal momento che l'onere della prova ricadeva sull'agente accertatore e non sul soggetto sottoposto all'accertamento. Anche tale motivo di appello è del tutto infondato, in quanto la Corte di Cassazione ha più volte affermato che: “se è vero che incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, è anche vero che, in tema di agevolazioni tributarie, è chi vuole fare valere una qualsiasi forma di esenzione o di agevolazione che deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che ne legittimano la richiesta” (ex multis: Cass. 8629/2019; conformi: Cass. 27441/2024; Cass. 23228/2017; Cass. 21406/2012).
Pertanto, l'onere di provare che le insegne di cui è causa avevano misure inferiori a quelle indicate nell'avviso di accertamento era a carico di ma quest'ultima non ha prodotto alcuna perizia CP_1 di parte, limitandosi a produrre un documento contenente le misurazioni effettuate dallo stesso gestore della stazione di servizio e riportate in centimetri (doc. 7 fascicolo di primo grado), rendendo la richiesta di CTU del tutto esplorativa.
Inoltre, anche la prova testimoniale richiesta dall'appellante e assunta dal giudice di primo grado era del tutto irrilevante, perché diretta a confermare il contenuto del doc. 7; peraltro era stato sentito un dipendente della stessa società appellante, con dubbie garanzie di imparzialità.
Infine, con riferimento alle contestazioni relative all'illegittimità del procedimento amministrativo sotteso all'emissione dell'avviso di accertamento, si evidenzia che nessuna norma prevede l'obbligo di motivare l'atto indicando le modalità con le quali l'agente accertatore ha individuato la presenza dei cartelli o misurato la loro dimensione, i criteri di misurazione o i dati temporali relativi all'effettuazione di tali verifiche.
L'art. 7 dello Statuto del Contribuente stabilisce che gli atti dell'amministrazione finanziaria devono indicare nella motivazione i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione e nel caso di specie tale obbligo è stato regolarmente adempiuto.
Infatti, nell'avviso di accertamento ha indicato i riferimenti normativi, l'ubicazione delle CP_3 insegne contestate, le loro caratteristiche e la loro misura, dimostrando di aver eseguito l'attività istruttoria.
Come esposto dall'appellata, l'articolazione della motivazione dipende dalla complessità dell'accertamento, che nel caso di specie non è configurabile, trattandosi di tassazione di cartelli pubblicitari.
Per tutto quanto sopra, l'appello deve essere integralmente respinto;
le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da Controparte_1 avverso la sentenza n. 456/2024 del Giudice di Pace di Lucca, condannando parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in
€ 1.700,00 oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Il Giudice
IA NT